
Manifestazione di interesse nelle cause pendenti avanti le Corti d’Appello e la Corte di Cassazione
l’art. 26 della legge 12 novembre 2011 n. 183, come modificato dal D.L. 22.12.2011 n. 212.
Si richiama all’attenzione dei colleghi di contattare i vostri avvocati in quanto la legge di stabilità ha cambiato il procedimento civile (estinzione dei processi) bisogna presentare istanza di trattazione d’interesse del procedimento.
il rischio che migliaia di colleghi possano veder
silentemente estinto il proprio diritto a ricevere
giustizia.
Ianniello-MAXIEMENDAMENTO-nov2011 LEGGE DI STABILITA’ APPROVATO
Il tenore letterale della norma è il seguente:
“Art. 26. Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello.
1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all’art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89
3. Nei casi di cui al comma 1 il presidente del collegio dichiara l’ estinzione con decreto.”
***
La Presidenza della Corte d’Appello di Brescia raccomanda, agli avvocati che vi abbiano interesse, la presentazione delle dichiarazioni di persistenza dell’interesse alla trattazione delle cause contemplate dalla norma, dichiarazioni che dovranno essere sottoscritte personalmente dalla parte.
La Presidenza della Corte informa che, nella pendenza del termine di sei mesi posto dalla legge per la presentazione dell’istanza, le udienze delle cause interessate dalla norma, in mancanza del deposito dell’istanza, verranno rinviate d’ufficio a data successiva alla scadenza di detto termine.
Si ricorda che a far data dal 1° gennaio 2012 comincerà a decorrere il termine semestrale per l’assolvimento del nuovo onere processuale introdotto nell’ordinamento dall’art. 26, n. 1, della Legge di stabilità (così come novellato dall’art. 14 del Decreto Legge n. 212 del 22 dicembre 2011).
Si richiama l’attenzione dei Colleghi sulla comminatoria di estinzione del processo legata all’omesso deposito, nel termine di cui sopra, di un’apposita istanza, sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, volta a dichiarare la persistenza dell’interesse alla trattazione (rectius prosecuzione) dei procedimenti civili pendenti innanzi alla Suprema Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 e di quelli pendenti innanzi alle Corti d’appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della legge di stabilità.
In particolare, la formulazione definitiva dell’articolo in parola, rubricato «Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle Corti d’appello», dispone espressamente che:
«1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell’onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l’avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2. le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione del predetto avviso di cui al comma 1. 2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89.
3. Nei casi di cui al comma 2 3. Nei casi di cui al comma 1 il presidente del collegio dichiara l’estinzione con decreto.».
La norma in esame desta particolare preoccupazione poiché, a differenza di quanto disposto nella formulazione originariamente licenziata dalla Legge n. 183/2011, le Cancellerie non invieranno alcuna comunicazione informativa alle parti (e neppure ai loro difensori), cosicché è onere di ciascun avvocato di attivarsi per il deposito delle istanze di cui sopra al fine di evitare l’estinzione dei giudizi.
Si appalesa, pertanto, con maggiore evidenza il rischio che migliaia di cittadini possano veder silentemente estinto il proprio diritto a ricevere giustizia. Sul punto, si richiamano le perplessità espresse estensivamente nel «documento riepilogativo sulle modifiche al codice di procedura civile a seguito della pubblicazione del D.L. 212/2011» già pubblicato sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Milano in data 23 dicembre u.s.
Di seguito si pubblica un primo facsimile indicativo dell’istanza ex art. 26 della L. 183/2011 con evidenziate in giallo le parti alternative a seconda che l’istanza si riferisca al giudizio d’appello oppure al giudizio di Cassazione.
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non ho capito niente, scusatemim vale anche per gli ex comunali trsf allo stato?
SI………… bisogna presentare istanza di trattazione d’interesse del procedimento
il rischio che migliaia di colleghi possano veder
silentemente estinto il proprio diritto a ricevere
giustizia.
ESTINZIONE DEI PROCESSI.
SE HAI UN RICORSO IN CASSAZZIONE O IN CORTE D’APPELLO RIVOLGITI AL TUO AVVOCATO BISOGNA FARE UN’ISTANZA di trattazione d’interesse del procedimento
FAC SIMILE
http://comitatonazionaleataitpexentilocali.files.wordpress.com/2012/01/fac-simile_trattazione_26-12-11.pdf