ATTO CAMERA
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00659
Dati di presentazione dell’atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 507 del 26/07/2011
Abbinamenti
Atto 7/00657 abbinato in data 25/10/2011
Firmatari
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 26/07/2011
Elenco dei co-firmatari dell’atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GOISIS PAOLA LEGA NORD PADANIA 26/07/2011 RIVOLTA ERICA LEGA NORD PADANIA 26/07/2011 BARBIERI EMERENZIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 26/07/2011 GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2011 DE PASQUALE ROSA PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2011 GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD PADANIA 26/07/2011 FRASSINETTI PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA’ 26/07/2011 CAVALLOTTO DAVIDE LEGA NORD PADANIA 26/07/2011 CENTEMERO ELENA POPOLO DELLA LIBERTA’ 26/07/2011 ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 26/07/2011 FARINA RENATO POPOLO DELLA LIBERTA’ 26/07/2011 PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2011 LUSETTI RENZO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 26/07/2011 RAMPELLI FABIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 26/07/2011 MURGIA BRUNO POPOLO DELLA LIBERTA’ 26/07/2011
Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione INTERVENTO PARLAMENTARE 25/10/2011 FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/10/2011
DISCUSSIONE IL 25/10/2011
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 25/10/2011
presentata da
martedì 26 luglio 2011, seduta n.507
L’XI Commissione,
premesso che:
l’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ha disposto il trasferimento nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale del personale degli enti locali in servizio nelle scuole ed istituti statali alla data di entrata in vigore della legge n. 124, prevedendone l’inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti e demandando la disciplina sulle modalità del trasferimento ad un successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica, sentiti l’ANCI, l’UNCEM e l’UPI;
la predetta legge ha stabilito che al personale ATA proveniente dagli enti locali fosse riconosciuta ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza, prevedendo tuttavia che, in corrispondenza dell’inquadramento nei ruoli statali del personale degli enti locali, si procedesse alla contestuale progressiva riduzione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali medesimi, in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell’anno finanziario precedente a quello dell’effettivo trasferimento del personale; in concreto, i costi che lo Stato avrebbe dovuto sostenere per il personale entrato a far parte dei propri ruoli dovevano essere ridotti dai trasferimenti accordati ai comuni e alle province da cui proveniva detto personale;
per l’attuazione del citato «articolo 8», in data 20 luglio 2000, è stato siglato un apposito accordo dall’ARAN e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, accordo, poi recepito dal decreto 5 aprile 2001 adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
il suddetto decreto interministeriale ha previsto che l’inquadramento dei dipendenti in questione dovesse avvenire in base al criterio del «maturato economico» e cioè collocando gli interessati nella posizione stipendiale d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 sarebbe stata corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini della maturazione delle successive classi di stipendio. Ciò al fine di garantire ai trasferiti il mantenimento del livello economico raggiunto negli enti locali (se superiore rispetto a quello dello Stato) nonché di effettuare il trasferimento senza oneri aggiuntivi per lo Stato, in quanto la legge n. 124 del 1999 non ha previsto alcun finanziamento per l’attuazione dell’articolo 8 in questione;
i criteri di inquadramento adottati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca risultano in contrasto con la specifica disposizione contenuta nell’articolo 8, comma 2, della legge n. 124, norma con la quale, il legislatore aveva inteso riconoscere ai fini giuridici ed economici l’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza;
una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la pretesa degli ATA e ITP in parola non potesse trovare accoglimento posto che al citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 è stata data attuazione mediante decreto ministeriale di recepimento di apposito accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali più rappresentative, cui è stata riconosciuta valenza normativa ex articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
nel corso del 2005 si sono poi avute le prime pronunce della Corte di cassazione, che ha interpretato l’articolo 8 citato, nel senso che il personale ATA e ITP destinato a transitare avrebbe dovuto conservare l’intera anzianità maturata fino al momento del passaggio dai ruoli degli enti locali ai ruoli dell’amministrazione statale;
successivamente, l’articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), ha dato l’interpretazione autentica del citato articolo 8, chiarendo sostanzialmente che «l’inquadramento dei lavoratori destinati a transitare nei ruoli dell’amministrazione statale andava effettuato salvaguardandone il trattamento economico in godimento e quindi secondo il meccanismo che era stato concordato con le organizzazioni sindacali»;
parte della giurisprudenza ha dubitato della legittimità costituzionale della predetta disposizione investendo la Consulta che, con le sentenze n. 234 e n. 400 del 2007, ha escluso che «il suddetto intervento normativo esorbitava dai limiti e dai presupposti in presenza dei quali il legislatore può offrire l’interpretazione autentica di una norma e, più in generale, che il meccanismo attraverso il quale doveva essere effettuato l’inquadramento dei lavoratori destinati a transitare nei ruoli dell’amministrazione statale fosse lesivo degli interessi di questi ultimi essendo comunque pienamente garantita la conservazione del trattamento in godimento»;
la Corte di cassazione pronunciatasi successivamente sulla vexata quaestio (cfr. ex multis le pronunce n. 677 e n. 8630, entrambe del 2008) ha ribadito che «l’articolo 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 ha tutti i requisiti di norma di interpretazione autentica ed ha disatteso la pretesa dei lavoratori di vedersi riconosciuta l’intera anzianità di servizio posseduta al momento del transito nei ruoli statali», chiarendo inoltre, a confutazione di quanto sostenuto dalla difesa dei lavoratori, che nel caso di specie non poteva trovare in alcun modo applicazione la disciplina di cui alle direttive comunitarie regolanti il cosiddetto trasferimento d’azienda (ovvero di ramo d’azienda) trasfusa nell’articolo 2112 del codice civile, richiamato dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, non essendosi in presenza di trasferimento di personale correlato al trasferimento di funzioni»; la Corte di Cassazione ha inoltre riconosciuto che la disciplina regolante l’inquadramento dei lavoratori è funzionale «all’esigenza di armonizzare situazioni lavorative differenziate all’origine ma bisognose di regole unitarie, una volta determinatasi la confluenza dei lavoratori in un unico comparto, in conformità, del resto, al principio di parità di trattamento di situazioni analoghe nella disciplina dei rapporti di lavoro pubblico, dove tale principio ha un notevole rilievo teorico e pratico»;
acclarato che «l’interpretazione autentica non poteva essere finalizzata a incidere sull’esito delle controversie in corso», è intervenuto l’articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in base al quale, in sede di rinnovo del contratto del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009, si sarebbe dovuto «esaminare anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124»;
come riferito dal sottosegretario Pizza, in risposta all’interrogazione n. 5-00585, a prima firma dell’onorevole Goisis, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avrebbe avviato nel 2008, a livello nazionale e mediante il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, la rilevazione dei servizi prestati da detto personale nelle istituzioni scolastiche statali, anteriormente al 1o gennaio 2000, data questa di trasferimento allo Stato del personale in questione; ciò al solo fine di conoscerne la reale portata;
l’indagine aveva evidenziato che il personale transitato dagli enti locali allo Stato ammontava a 71.464 unità, di cui n. 43.794 in servizio al 1o settembre 2008;
in data 10 luglio 2008, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’esprimere parere in merito all’ipotesi di sequenza contrattuale per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, prevista dall’articolo 62 del contratto collettivo nazionale del comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, ha rappresentato la necessità che fossero rivisitati quegli istituti che non hanno trovato regolamentazione nell’ambito della stessa sequenza contrattuale, tra i quali sono comprese le norme riguardanti il personale in questione;
a tutt’oggi le predette iniziative non hanno avuto alcun esito;
la Corte europea dei diritti dell’uomo con sentenza del 7 giugno 2011 si è pronunciata in senso favorevole, accogliendo il ricorso proposto da 128 lavoratori appartenuti al personale ATA della scuola, transitati dagli enti locali allo Stato a norma della citata legge n. 124 del 1999, che hanno lamentato la violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU);
la predetta sentenza della Corte europea diverrà definitiva entro tre mesi dalla sua pubblicazione;
la Corte europea ha invitato le parti a trovare un accordo,
impegna il Governo
a uniformarsi al richiamo dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e desunti dall’articolo 6, paragrafo 1, del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cui lo Stato è tenuto a conformarsi per effetto di quanto previsto dal novellato testo dell’articolo 117 della Costituzione (confronta: di recente Corte costituzionale, sentenze n. 348 e n. 349 del 2001), procedendo alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (ATA) e degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) in questione secondo l’anzianità maturata e la temporizzazione nel transito dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, in modo da prevedere la conseguente integrazione degli oneri dovuti ai lavoratori in parola, in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola per il triennio economico 2013-2015.
(7-00659)
«Fedriga, Goisis, Rivolta, Barbieri, Ghizzoni, De Pasquale, Grimoldi, Frassinetti, Cavallotto, Centemero, Zazzera, Renato Farina, Pes, Lusetti, Rampelli, Murgia».
NO. NON CONDIVIDIAMO QUESTO ORIENTAMENTO, PERCHE’ NON TIENE CONTO DI TUTTI I LAVORATORI CHE HANNO LASCIATO IL SERIZIO E SONO IN PENSIONE.
ciuffonipiero@libero.it
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Come ho già risposto nel blog del gruppo di Facebook,https://www.facebook.com/groups/ataitpexentilocali/ ,questa proposta può andare bene se vengono integrati anche i colleghi pensionati,il lavoro che alcuni di noi hanno fatto sensibilizzando la politica ad intervenire chiedendo una soluzione politica é di fatto una cosa positiva,andava però rimarcato che i colleghi pensionati anche loro hanno gli stessi diritti di tutti.
Quindi ieri mi sono permesso di contattare On.zazzera e l’idv della camera dei deputati e ho spedito questa mail che riporto di seguito.
Buongiorno,sono il Coordinatore Nazionale ata-itp ex enti locali.
Nell’apprezzare il lavoro che ha fatto la commissione per il nostro problema vorrei evidenziare un punto che mi sorprende stando a come é impostato la risoluzione ATA l’impegno del governo che prevede in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola per il triennio economico 2013-2015 non é molto soddisfacente in quanto cosi facendo saranno esclusi i pensionati e la cosa non é bello in quanto e un’ulteriore discriminazione tra colleghi i pensionati hanno lo stesso diritto di tutti .
In questi giorni On.DI GIUSEPPE ANITA, dietro nostra richiesta ha presentato un’interpellanza al ministro profumo per riuscire a capire cosa intende fare lo stato italiano alla luce delle sentenze europee (cedu) .
Il comitato ha scritto anche al ministro ma a noi non ci ascolta nessuno…
Cordiali saluti
Lo Verso Vincenzo
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