ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01387

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 596 del 01/03/2012

Firmatari

Primo firmatario: GIAMMANCO GABRIELLA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA’
Data firma: 01/03/2012

Elenco dei co-firmatari dell’atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FONTANA VINCENZO ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
GERMANA’ ANTONINO SALVATORE POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
LA LOGGIA ENRICO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
BIASOTTI SANDRO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
GARAGNANI FABIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
FOTI ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
GIRLANDA ROCCO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
DE LUCA FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
BARANI LUCIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
MANNUCCI BARBARA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
CROSETTO GUIDO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
BOCCIARDO MARIELLA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
ALFANO GIOACCHINO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
SAGLIA STEFANO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
CALABRIA ANNAGRAZIA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
GAROFALO VINCENZO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
BARBA VINCENZO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
MURGIA BRUNO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
RAVETTO LAURA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
CECCACCI RUBINO FIORELLA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
ROSSI MARIAROSARIA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
PARISI MASSIMO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
GIBIINO VINCENZO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
FRASSINETTI PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
DE GIROLAMO NUNZIA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
DISTASO ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
MISURACA DORE POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
FORMICHELLA NICOLA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
SAVINO ELVIRA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
DI CENTA MANUELA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
CONTENTO MANLIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
Destinatari

Ministero destinatario:

  • MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA delegato in data 01/03/2012

Stato iter:

IN CORSO

Atto CameraInterpellanza urgente 2-01387

presentata da

GABRIELLA GIAMMANCO
gioved 1 marzo 2012, seduta n.596

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per sapere – premesso che:

il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, esplicita la diversità di funzioni tra il personale docente insegnanti tecnico pratici (articolo 395) ed il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (articolo 543);

l’articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 stabilisce il trasferimento del personale ausiliario, tecnico amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico pratici (ITP) dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza;

l’articolo in questione, collocando il personale ausiliario, tecnico amministrativo (ATA) al comma 2, e gli insegnanti tecnico pratici (ITP) al comma 3, determina già una netta distinzione tra le due figure professionali per le quali non può essere affermata l’esistenza di quella identità di situazioni giuridiche (…).. (sentenza Corte costituzionale n. 322 del 26 luglio 2005);

l’accordo sindacati ARAN (l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) del 20 luglio 2000, stravolgendo l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, ha determinato l’inquadramento del personale trasferito allo Stato non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge), bensi attraverso il metodo del maturato economico, metodo iniquo e contro legge, sulla base di quanto percepito nell’ente di provenienza alla data di entrata in vigore della legge 124/99, al netto di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano in massima parte a determinare lo stipendio;

l’accordo ARAN, in applicazione dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, al punto 6 dell’articolo 2 sancisce che: Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti alla VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente;

l’articolo 10 del decreto interministeriale n. 184 del 23 luglio 1999 stabilisce che, gli assistenti di cattedra e gli insegnanti tecnico pratici sono inquadrati in ruolo, per la prosecuzione nelle funzioni già svolte negli istituti di trasferimento allo Stato, con continuità di inquadramento e di funzioni;

il contenzioso determinatosi dopo l’applicazione dell’accordo ARAN ha visto il Ministero dell’istruzione, dell’università  e della ricerca soccombere di fronte alla quasi totalità  delle sentenze emesse dai tribunali, dalle corti di appello ed alla totalità delle sentenze della Corte di cassazione che hanno smentito tale accordo ritenuto privo di natura normativa ripristinando, come previsto dall’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza;

con la legge per il 2006 (legge n. 266 del 2005 articolo 1, comma 218) il Governo riproponeva sotto forma di interpretazione autentica, l’accordo ARAN già definitivamente bocciato, come visto sopra, dalle numerose sentenze di I e di II grado e da tutte le sentenze della Cassazione, disconoscendo il diritto acquisito dai lavoratori ex enti locali, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza, cosi come sancito dall’articolo 8 della legge 124 del 1999;

il comma 218 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, cosi’recita: il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è  inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento…., esclude totalmente dalla sua interpretazione il personale docente ITP e gli assistenti di cattedra individuato ai sensi del comma 3;

le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale (che ha ritenuto legittimo il comma 218 della legge finanziaria per il 2006) sulle ordinanze di rinvio emesse dai Tribunali e corti d’appello, hanno avuto come unico riferimento comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 riguardante il personale ausiliario, tecnico amministrativo (ATA) e mai il personale docente insegnanti tecnico pratici (ITP) di cui al comma 3 (sentenze n. 234 del 2007, n. 311 del 2009 – ordinanze numeri 400 del 2007, 212 del 2008 ed altre);

gli insegnanti tecnico pratici (ITP) transitati dagli enti locali nei ruoli statali, alla data del gennaio 2007, erano 997 unità  mentre ad oggi meno di 600 unità  e che tale numero é destinato ad azzerarsi essendo esclusa qualsiasi ipotesi di integrazione dell’attuale organico;

recenti decisioni giurisprudenziali hanno riportato all’attenzione dell’opinione pubblica la questione del personale ausiliario, tecnico amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico pratici (ITP), che ormai si trascina da diversi anni; la sentenza del 7 giugno 2011 con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto, infatti, che in conseguenza del comma 218 della legge n. 266 del 2005 i lavoratori si sono visti negare il diritto a un giusto processo, per cui lo Stato italiano ha violato l’articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; inoltre il 6 settembre 2011 la Corte di giustizia europea ha emesso una sentenza con la quale censura i provvedimenti di inquadramento emanati dal Ministero senza riconoscere l’effettiva anzianità  maturata nell’ente di provenienza -:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, anche alla luce delle recenti decisioni giurisprudenziali succitate, per risolvere definitivamente l’annosa problematica riguardante gli insegnanti tecnico pratici (ITP), al fine di riconoscere il giusto inquadramento loro spettante essendo esclusi, come sopra evidenziato, dalla interpretazione del comma 218 della finanziaria per il 2006 ed il riconoscimento dei miglioramenti economici loro spettanti in virtù dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999;

se non ritenga opportuno assumere inflative anche normative finalizzate al blocco della riscossione delle somme dovute dagli insegnanti tecnico pratici (ITP), i quali si trovano nella condizione di dover restituire somme di notevole entità, che incidono ulteriormente sulle retribuzioni già troppo basse.
(2-01387)

Giammanco, Vincenzo Antonio Fontana, German, La Loggia, Biasotti, Garagnani, Antonino Foti, Girlanda, De Luca, Barani, Mannucci, Crosetto, Bocciardo, Gioacchino Alfano, Saglia, Calabria, Garofalo, Barba, Murgia, Ravetto, Ceccacci Rubino, Mariarosaria Rossi, Massimo Parisi, Gibiino, Frassinetti, De Girolamo, Distaso, Misuraca, Formichella, Savino, Di Centa, Contento.

(Iniziative in materia di inquadramento del personale della scuola trasferito dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, con particolare riferimento al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza – n. 2-01387)

PRESIDENTE. L’onorevole Giammanco ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01387 concernente iniziative in materia di inquadramento del personale della scuola trasferito dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, con particolare riferimento al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza (vedi l’allegato A – Interpellanze urgenti).

GABRIELLA GIAMMANCO. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, la mia interpellanza sottopone all’attenzione del Governo e di quest’Aula una questione che ho più volte sollevato, nel corso di questi mesi, all’Esecutivo.

La mia iniziativa giunge infatti dopo una interrogazione presentata in Commissione Cultura e una risoluzione, di cui sono prima firmataria, attualmente in discussione in Commissione Lavoro.

In entrambi i casi si tratta di provvedimenti ampiamente condivisi che godono di un sostegno trasversale da parte di colleghi parlamentari appartenenti a tutte le forze politiche presenti in questo Parlamento; segno evidente che l’argomento oggetto della mia interpellanza va al di là degli interessi del singolo partito e per questo merita la dovuta attenzione da parte del Ministero competente.

Ciò premesso, signor sottosegretario, la questione che le sottopongo vede protagonisti gli insegnanti tecnico pratici transitati, ormai diversi anni fa, dagli enti locali allo Stato. L’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 infatti, ha stabilito il trasferimento degli ITP, insegnanti tecnico pratici, e del personale ATA, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, garantendo loro il completo riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

Il sopracitato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha determinato, inoltre, una netta distinzione tra le due figure professionali, collocando il personale ATA al comma 2 e gli insegnanti tecnico pratici al comma 3.

Ciò in linea con il decreto legislativo n. 297 del 1994, e cioè con il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, che esplicita chiaramente la diversità di funzioni tra il personale docente ITP a cui si richiama l’articolo 395 e il personale ATA a cui si richiama l’articolo 543.

Queste precisazioni, sottosegretario, sono indispensabili per comprendere meglio ciò che è accaduto successivamente al 1999.

Nel 2000, infatti, le organizzazioni sindacali hanno stipulato un accordo con l’Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, stravolgendo l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, stabilendo che l’inquadramento del personale trasferito allo Stato avvenisse non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza, come stabilito dalla legge, bensì attraverso il metodo del maturato economico sulla base di quanto percepito nell’ente di provenienza, considerando solo lo stipendio tabellare, alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999.

Questo, quindi, al netto – lo voglio sottolineare – di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano, in massima parte, a determinare lo stipendio.

In questo modo, chi aveva, per esempio, già vent’anni di anzianità presso l’ente locale di provenienza, ha ricevuto lo stipendio corrispondente a soli quattro anni di anzianità dallo Stato, mentre, per intenderci, chi ne aveva, ad esempio, maturato ventotto, ha ricevuto lo stipendio corrispondente a nove anni di servizio.

Si è, quindi, venuta a creare una situazione di evidente disparità, per cui due persone che fanno lo stesso lavoro, dallo stesso periodo di tempo, che lavorano nello stesso ambiente, che hanno la stessa qualifica, che sono pagati dallo stesso datore di lavoro, cioè lo Stato, hanno uno stipendio diverso solo perché prima del gennaio del 2000 uno dei due dipendeva da un ente locale.

Comprensibili, quindi, i molteplici ricorsi da parte dei lavoratori.

Il contenzioso determinatosi dopo l’applicazione dell’accordo con i sindacati ha visto soccombere il MIUR di fronte alla quasi totalità delle sentenze emesse dai tribunali e dalle corti d’appello e alla totalità delle sentenze della Corte di Cassazione, che hanno sostanzialmente bocciato tale accordo, ritenendolo privo di natura normativa, ripristinando, come previsto all’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

Con il comma 218 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 il Governo ha poi disconosciuto il diritto acquisito dai lavoratori ex enti locali all’anzianità maturata presso l’ente di provenienza e ha riproposto sostanzialmente l’accordo tra i sindacati e ARAN, bocciato da numerosissime sentenze.

Ma il suddetto comma 218 della finanziaria per il 2006 esclude totalmente dalla sua formulazione il personale docente ITP, gli insegnanti tecnico pratici; infatti, recita così: il comma 2 dell’articolo 8 della legge 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento.

Tra l’altro, a riprova che il personale ITP sia escluso dalla legge finanziaria per il 2006, che, lo sottolineo, faceva riferimento solo agli ATA, vi è il fatto che le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto legittimo il comma 218 della finanziaria sulle ordinanze di rinvio emesse da tribunali e corti d’appello, si sono unicamente riferite al comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riguardante, appunto, il personale ATA, e mai agli insegnanti tecnico pratici di cui al comma 3 della suddetta legge.

Tra l’altro, recenti decisioni giurisprudenziali hanno riportato all’attenzione la questione. Per esempio, con la sentenza del 7 giugno 2011, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto che, in conseguenza del comma 218 della legge finanziaria per il 2006, i lavoratori si sono visti negare il diritto ad un giusto processo, per cui lo Stato italiano ha violato l’articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

E ancora, il 6 settembre 2011 la Corte di giustizia europea ha emesso una sentenza con la quale censura i provvedimenti di inquadramento emanati dal Ministero che non riconoscano l’effettiva anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

Sottosegretario, si tratta di decisioni autorevoli e recentissime, e anche per questo meritevoli di particolare attenzione da parte del Governo.

Alla luce di questa lunga e problematica successione di eventi e anche in considerazione delle recenti decisioni giurisprudenziali, chiedo quindi a lei, sottosegretario, e al Governo, che lei rappresenta, quali iniziative intenda avviare per risolvere la questione degli ITP, al fine di garantire e riconoscere loro il giusto inquadramento, essendo esclusi dal comma 218 della finanziaria per il 2006 ed avendo diritto a quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999.

Le chiedo altresì, sottosegretario, di assumere iniziative finalizzate al blocco della riscossione delle somme dovute dagli ITP allo Stato per questa assurda catena di eventi.

Questi insegnanti si trovano, infatti, nella condizione di dover restituire mensilmente allo Stato somme di notevole entità.

Si tratta di ritenute mensili che arrivano fino a 750 euro e lo dico, sottosegretario, con i cedolini degli stipendi di questi lavoratori in mano, cedolini da cui si arriva a trattenere ogni mese fino ad un terzo dello stipendio.

Si tratta di debiti individuali che arrivano ad ammontare anche a più di 50 mila euro recuperati a rate, ogni mese appunto, dalle buste paga.

Signor sottosegretario, per tutto ciò le chiedo una risposta esaustiva e puntuale.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca, Elena Ugolini, a cui diamo il benvenuto, ha facoltà di rispondere.

ELENA UGOLINI, Sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca. Signor Presidente, non so se sarò esaustiva. L’onorevole interpellante chiede quali iniziative il Ministro intenda adottare per risolvere le annose questioni sorte in occasione dell’inquadramento degli insegnanti tecnico pratici transitati dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato a norma dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999.

Come è noto, sulle modalità di inquadramento del personale ATA e degli insegnanti tecnico pratici nei ruoli dello Stato, il Governo ha più volte riferito in Parlamento, ricordando che tali modalità sono state univoche per entrambe le tipologie di personale e hanno dato luogo ad un rilevante contenzioso relativamente alla diversa determinazione del trattamento economico prevista per il personale scolastico statale e per quello degli enti locali, ai termini di calcolo dell’anzianità di servizio, ai rapporti tra l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 e l’accordo collettivo del 20 luglio 2000.

A seguito del sopravvenire di talune decisioni della Corte di Cassazione, e tenuto conto della portata dell’onere economico che sarebbe derivato dall’accoglimento delle richieste dei ricorrenti, si ritenne opportuno, onde porre conclusione alla vicenda, intervenire in via legislativa con una norma di interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999.

L’articolo 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria per il 2006), ha in tal senso stabilito che il personale in argomento «è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento.

L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge».

Questa è la citazione della legge finanziaria per il 2006.

In merito a tale disposizione, la giurisprudenza ha successivamente sollevato dubbi di legittimità costituzionale ritenuti dalla Corte costituzionale non fondati con la sentenza n. 234 del 2007. Gli interessati si sono quindi rivolti alla Corte europea dei diritti dell’uomo che ha assunto una decisione loro favorevole motivata dalla circostanza che, nel corso della vicenda, sarebbe stata compiuta una violazione dell’articolo 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, concernente il diritto ad un giusto processo, e così accogliendo la richiesta all’inquadramento nei ruoli dello Stato da effettuare mediante il riconoscimento degli effetti giuridici ed economici maturati fino al 31 dicembre 1999.

Secondo quanto riferito dalla competente direzione generale per il personale scolastico, interpellata sul punto, allo stato attuale sono in corso di definizione le procedure concernenti il riconoscimento di quanto invocato dai ricorrenti, mediante la procedura della cosiddetta equa soddisfazione. Il Ministero è in attesa di conoscere le risultanze processuali e procedurali al fine di definire, congiuntamente alle istituzioni preposte, le modalità per pervenire alla corresponsione del differenziale economico invocato.

In tal senso, la citata direzione generale ha fatto presente che il personale in questione si vedrà attribuito quanto riconosciuto, sia nelle sedi europee sia per effetto di decisioni del giudice nazionale e, analogamente, si provvederà per la definizione dell’inquadramento nei ruoli.

PRESIDENTE. L’onorevole Giammanco ha facoltà di replicare.

GABRIELLA GIAMMANCO. Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatta di questa risposta perché mi auguro che presto si possa passare dalle parole, dallo studio su questo argomento a fatti, a fatti concreti, a risposte che da tanti anni si attendono e che questi lavoratori attendono. Mi permetta di aggiungere, sottosegretario, che attualmente gli insegnanti tecnico pratici transitati dagli enti locali ai ruoli statali sono meno di 600 e che tale numero è destinato ad azzerarsi, essendo esclusa qualsiasi ipotesi di integrazione dell’attuale organico.

Si tratta, quindi, di un numero complessivamente esigue, ragione in più per ritenere che l’impegno, sicuramente legittimo e ammirevole, del Governo di far quadrare i conti e di non disperdere le risorse pubbliche non debba e non possa entrare in contrasto con l’interesse di questi lavoratori, che giustamente – lo ripeto, giustamente – vorrebbero vedere loro riconosciuto il frutto di tanti anni di lavoro. Quindi, chiedo a gran voce a lei e al Governo che lei rappresenta di intraprendere azioni concrete per dare a questi lavoratori delle risposte che si rinviano ormai da troppi anni.