Archive for aprile, 2014


Settantamila lavoratori a cui non sarebbe stata riconosciuta

l’anzianità maturata fino al 2000

grazie statoSono passati 15 anni dall’inizio della vicenda, e i ricorsi ancora pendenti sarebbero quasi 15mila. Parliamo del passaggio dei lavoratori della scuola Ata (personale amministrativo, tecnico e ausiliario) e Itp (Insegnanti tecnico pratici) dall’ombrello degli enti locali a quello del ministero dell’Istruzione. Si tratta di circa 70mila bidelli, personale amministrativo, insegnanti di laboratorio a cui non sarebbe stata riconosciuta l’anzianità maturata fino al 2000, con perdite conseguenti in termini di stipendi e pensioni. C’è chi ha fatto causa e ha vinto, ma poi ha dovuto restituire i soldi. Del caso si sono occupate anche le corti europee, che hanno emesso l’ultima sentenza a gennaio. In questi 15 anni lo Stato avrebbe risparmiato centinaia di milioni: una somma su cui i ricorrenti rivendicano di avere diritti.

Tra norme e sentenze

Il punto di partenza è la legge 124 del 1999. L’articolo 8 disciplina il “trasferimento di personale Ata degli enti locali alle dipendenze dello Stato”, e dice espressamente che a questi lavoratori sarà riconosciuta “ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata”. Le cose non sembrano essere andate così. «Dopo un anno Cgil, Cisl e Uil hanno fatto un accordo temporaneo con l’Aran, l’agenzia che negozia per conto della pubblica amministrazione. Quell’intesa ha capovolto la situazione, togliendoci diversi anni di anzianità. Io ne avevo 18: me ne sono rimasti tre». A parlare è Vincenzo Lo Verso, responsabile nazionale del Comitato Ata-Itp ex enti locali. «Nel 2001 un decreto inter-ministeriale ha recepito il documento firmato da Aran e sindacati, che a quel punto hanno iniziato a opporsi». Da temporaneo, insomma, l’accordo sarebbe diventato permanente, facendo arrabbiare le organizzazioni dei lavoratori. «Quando fu siglato il documento c’era l’impegno a garantire la ricostruzione delle carriere», ricorda Domenico Pantaleo, leader della Cgil di categoria. Quell’impegno sarebbe stato tradito. E così iniziarono i ricorsi.

«Nei primi anni», dice Lo Verso, «i tribunali italiani ci hanno dato ragione. Diversi lavoratori hanno ottenuto il riconoscimento dell’anzianità e incassato le somme a cui avevano diritto. Poi è arrivata la finanziaria di fine 2005». Il comma 218 “interpreta” la legge 124 del 1999 a favore dello Stato. «Da allora i giudici del nostro Paese hanno iniziato a darci torto». La questione si è spostata in sede europea. Il Comitato cita due sentenze del 2011 e una dello scorso gennaio: la prima e l’ultima emesse dalla Corte dei diritti dell’uomo, la seconda dalla Corte di giustizia dell’Unione. «Dopo il primo di questi verdetti a noi favorevoli, 124 persone hanno fatto ricorso, ottenendo un indennizzo complessivo di un milione e 800mila euro».

I possibili sviluppi

Secondo Lo Verso al momento le cause in corso sarebbero 15mila. Se i lavoratori dovessero vincerle, lo Stato potrebbe essere costretto a pagare una grossa cifra. Quanto grossa? La Cgil di categoria dice che il calcolo dell’anzianità applicato dal 2000 in poi ha permesso alle casse pubbliche di risparmiare diverse centinaia di milioni. Nel 2008 il sindacato stimava che fossero 500. Da allora sono passati sei anni, in cui le persone coinvolte avrebbero perso altri soldi in termini di stipendio e pensione. Oggi gli addetti interessati ancora al lavoro sarebbero circa metà di quelli iniziali: gli altri avrebbero raggiunto l’età necessaria per lasciare le aule, senza che il contenzioso collettivo sia stato definitivamente risolto.

La vicenda è intricata, e non si esaurisce qui. Un altro capitolo riguarda chi aveva vinto una causa prima della finanziaria 2006, quella che ha “interpretato” la legge del 1999. Queste persone avevano ottenuto il riconoscimento dell’anzianità che dicevano di avere, e di conseguenza il rimborso dei soldi in più non incassati a partire dal 2000. A questo punto le loro storie si biforcano: quelli che avevano vinto con un verdetto irrevocabile si sono tenuti le somme versate dallo Stato. «Gli altri hanno dovuto restituirle», dice Lo Verso. «Parliamo anche di 60-70mila euro, magari chiesti a famiglie monoreddito». La Cgil di categoria spiega che alcuni lavoratori stanno sborsando anche 400 euro al mese. Come pagare un affitto.

«Noi continueremo a promuovere ricorsi», assicura Domenico Pantaleo, «ma serve una soluzione politica». Di che tipo? Il Comitato nazionale Ata-Itp chiede sostanzialmente tre cose. La prima è il riconoscimento dell’intera anzianità maturata fino al 2000, con adeguamento conseguente di pensioni e stipendi attuali e futuri. Poi un provvedimento che permetta ai lavoratori di recuperare almeno parte dei soldi che avrebbero perso finora. Infine il blocco delle restituzioni di somme allo Stato da parte di chi aveva vinto una causa e si è visto chiedere indietro la cifra ottenuta. Tutte e tre le richieste, se accettate, comportano che lo Stato metta a bilancio perdite rispetto alla situazione attuale. Il danno per le casse pubbliche potrebbe essere ancora maggiore, se tra qualche anno i ricorrenti dovessero vedersi dare definitivamente ragione dai tribunali. Ma il ministero dell’Istruzione, chiamato a dire la sua sulla questione, ha preferito non rispondere.

Fonte: http://www.linkiesta.it/personale-ata-miur

Tecnici e bidelli aspettano ancora milioni dalla scuola. Settantamila lavoratori a cui non sarebbe stata riconosciuta l’anzianità maturata fino al 2000

 

 PROMESSE SEMPRE PROMESSE…………..E NIENTE FATTI………..RISOLUZIONI,INTERPELLANZE ,

ORDINI DEL GIORNO SIAMO STANCHI D’ESSERE PRESI IN GIRO

AVEVANO L’OPPORTUNITA’ DI ABROGARE IL COMMA 218 CON  GLI EMENDAMENTI 15.26.15.46.

PRESENTATI NEL DECRETO SCUOLA E IL GOVERNO  PD-PDL-NCD   HANNO VOTATO CONTRO

DOVE E’ STATO IL SINDACATO  IN QUESTI ANNI?

I SOLITI POLITICI CHE SI SVEGLIANO PRIMA DELLE ELEZIONI?

SONO TANTI PINOCCHIETTI

http://wp.me/p16ISq-1qf

Il tratto che ci riguarda è di tre minuti che va da 1 ore e 23 minuti a 1 ora e 26 minuti (è possibile far scorrere manualmente il video), con l’intervento di MASSIMILANO DE CONCA della CGIL di MANTOVA e la partecipazione dell’onorevole VINICIO PELUFFO (PD) , che promette un’interrogazione parlamentare e coinvolgerà anche il Sottosegretario al Ministero del Lavoro Zanetti ( Scelta Civica ).

PROMESSE SEMPRE PROMESSE…………..E NIENTE FATTI………..

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/09/strasburgo-condanna-finanziaria-2006-litalia-paghera-18-milioni/408701/?fb_action_ids=3515811188845&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

rassegna stampa

http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/strasburgo-dipendenti-pubblici-discriminati-italia-paga-1390621/

http://antonellamascia.wordpress.com/2012/11/11/il-calcolo-dellanzianita-di-servizio-per-funzionari-pubblici-tutti-dipendenti-ata-modificato-retroattivamente-a-seguito-della-legge-n-266-del-2005-per-la-corte-europea-e-una-violazione-de/

http://www.orizzontescuola.it/news/litalia-condannata-risarcire-124-dipendenti-ata-ex-eell

ndr:

h.14.20

mi hanno,  comunicato che l’interrogazione è stata rimandata – probabilmente alla prossima settimana – in quanto, così come formulata, ritengono sia destinata al Ministro dell’Istruzione e non al Ministro del Lavoro. Non essendo prevista la presenza del Ministro dell’Istruzione domani, l’interrogazione è stata quindi rinviata.

Vi comunicherò il giorno esatto dell’interrogazione appena possibile.

Il giorno 9 aprile  nel corso del Question Time delle ore 15.00 in  diretta televisiva,

Camera dei Deputati

interrogazione al   Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, in merito al personale ATA e ITP, presentato dall’On.  CESARO ANTIMO

Ecco il testo:

antimoATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00351

Dati di presentazione dell’atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 86 del 27/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: CESARO ANTIMO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L’ITALIA

Elenco dei co-firmatari dell’atto

SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L’ITALIA 27/09/2013
D’AGOSTINO ANGELO ANTONIO SCELTA CIVICA PER L’ITALIA 27/09/2013
CIMMINO LUCIANO SCELTA CIVICA PER L’ITALIA 27/09/2013

Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/09/2013
Stato iter: IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00351
presentato da
CESARO Antimo testo di
Venerdì 27 settembre 2013, seduta n. 86
ANTIMO CESARO, SOTTANELLI, D’AGOSTINO e CIMMINO. —

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
il personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi) e ITP (insegnati tecnico-pratici), che lavorava nelle scuole e che negli anni settanta era alle dipendenze delle province e dei comuni, fu trasferito alle dipendenze del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca dall’1o gennaio 2000, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, con la garanzia del mantenimento, ai fini economici e giuridici, dell’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1999, delle mansioni e della sede di lavoro;

per consentire il trasferimento del suddetto personale (circa 70.000 persone in tutta Italia) venne stipulato un accordo (senza valenza contrattuale derogatoria della legge) tra ARAN e CGIL-CISL-UIL-SNALS, poi recepito dal Decreto Interministeriale del 5 aprile 2001;

in base a sopraddetto accordo, finalizzato all’attuazione del trasferimento ed avente valenza temporanea, si stabili, tra l’altro, che l’anzianità maturata da ciascun lavoratore alle dipendenze dell’Ente Locale di provenienza, sarebbe stata riconosciuta con il metodo della «temporizzazione», cioè trasformando la sola retribuzione tabellare del dipendente in anzianità;

venne così costruita un’anzianità «fittizia», assai inferiore all’anzianità effettivamente maturata dal personale trasferito. In tal modo il personale trasferito perse il trattamento retributivo accessorio, molto più favorevole, previsto dal CCNL enti locali applicato fino al 31 dicembre 1999;

tra il 2001 e il 2005, si verificò un contenzioso di massa, promosso da buona parte del personale ATA ex EE.LL, per affermare il diritto al riconoscimento dell’anzianità effettivamente maturata nell’ente locale di provenienza. Dalla prima sentenza favorevole, pronunciata dal tribunale di Milano nel mese di marzo 2002 a tutte una serie di sentenze emesse successivamente dalla Cassazione nel 2005, questo diritto venne riconosciuto ai lavoratori che avevano fatto ricorso;

la legge finanziaria 2006 (legge 266 del 2005), con il comma 218 dell’articolo 1, interpretò il comma 2, dell’articolo 8, della citata legge n. 124 del 1999, trasformando il riconoscimento dell’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1999 in «temporizzazione» dell’anzianità, cioè in anzianità fittizia ed inferiore. In tal modo le cause ancora in corso tra i lavoratori ed il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, subirono un «capovolgimento» a favore dell’amministrazione, contrariamente alla giurisprudenza consolidata, fino ad allora, della Suprema Corte di cassazione;

tra il 2007 e il 2009 la Corte costituzionale (con due sentenze, la n. 234 del 2007 e la n. 311 del 2009) ritenne infondata la questione di legittimità della norma «interpretativa»; e la Corte di cassazione e i giudici di merito mutarono la propria giurisprudenza, adeguandosi alle pronunce della Consulta e respingendo i ricorsi, ancora pendenti, dei lavoratori;

ben due sentenze emanate in sede europea hanno contraddetto la giurisprudenza nazionale: la sentenza «Agrati» e la sentenza «Scattolon».

Nello specifico, la sentenza «Agrati» del 7 giugno 2011, pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo, stabilì che nella vicenda ATA, lo Stato italiano, con l’articolo 1, comma 218 della legge 266 del 2005, ha violato gli articoli 6 della Convenzione Europea e 1 del Protocollo n. 1 alla stessa Convenzione;

la sentenza «Scattolon» del 6 settembre 2011, pronunciata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che ha stabilito che il trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato deve essere considerato un trasferimento d’azienda e pertanto ricade sotto la direttiva comunitaria in materia, che non consente che l’ente cessionario (il Ministro dell’istruzione dell’università della ricerca) riduca le retribuzioni globali di fatto già godute dal personale trasferito presso l’ente cedente (provincia/comune);

le due citate sentenze demoliscono una per una le tesi sostenute dal 2007 in avanti dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione poi, e, le stesse sentenze europee dovranno ora essere recepite dai giudici italiani nei processi in corso (circa diecimila, a tutt’oggi, ma, destinate a crescere a parere degli interroganti);

si è al cospetto di una vicenda annosa che ha creato non poche difficoltà economiche a migliaia di famiglie, basti pensare a coloro che sono obbligati a restituire cifre ingenti con rate mensili anche di 400,00 euro, a seguito di sentenze emesse nei giudizi di secondo grado che le Corti di Giustizia Europee hanno dichiarato illegittime;

con la risoluzione n. 8-00196, approvata nella XVI legislatura e conclusiva del dibattito avuto in Commissione XI il Governo pro tempore si era impegnato affinché, entro tempi brevi, si giungesse ad una equilibrata risoluzione della vicenda, con l’obiettivo di realizzare una definitiva soluzione dell’annosa problematica del personale ITP e del personale ATA, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche –:

quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, intendano porre in essere al fine di attuare il blocco immediato delle richieste di recupero, in atto, delle somme percepite dal personale ATA-ITP a seguito di sentenze favorevoli di primo e secondo grado, precedenti all’intervento normativo e alla norma interpretativa contenuta nella sopra citata legge finanziaria n. 266 del 2005;

se non ritengano necessario, garantire l’applicazione dell’articolo 8, comma 2 della legge 124 del 1999 con il riconoscimento dell’anzianità effettivamente maturata sia per il personale ancora in servizio sia per il personale andato in quiescenza dopo il 1o gennaio 2000;

quali iniziative normative intendano attuare, in esecuzione dei principi stabiliti dalle due sentenze europee. (3-00351)