Archive for settembre, 2013


camera_deputati_ansaOnorevoli Deputati-Senatori

della Camera e Senato

Pregiatissimi Onorevoli,

Vi inoltro la presente lettera nella speranza di poter destare la Vs. attenzione sullo stato disastroso in cui versa il personale ATA transitato ai ruoli dello stato  dall’01/01/2000  ai sensi dell’art.8 della legge n. 124 del 1999.

 Con la legge finanziaria per il 2006 comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 il Governo, dettando un’interpretazione «autentica», disconosceva i diritti acquisiti dai lavoratori ex dipendenti enti locali;  determinando l’obbligo della restituzione di ingenti somme di denaro sino ad allora percepite dal personale interessato, penalizzando ulteriormente la situazione economica già difficile di molte famiglie.

 In questi anni (ben 13) siamo stati ricevuti da tutte le forze politiche e tutti hanno promesso la risoluzione del nostro caso presentando Interpellanze, Ordini del Giorno e Risoluzioni .

Con la  Risoluzione n. 8-00196 del 25 luglio 2012 , approvata nella XVI legislatura  in Commissione XI ° il Governo si era   impegnato affinché, entro tempi brevi, si giungesse ad una equilibrata risoluzione della vicenda, con l’obiettivo di realizzare una definitiva soluzione dell’annosa problematica del personale ITP e del personale ATA, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche.

Dopo le sentenze europee, che, hanno duramente condannato il comportamento del governo italiano, è assolutamente prioritario che il tristemente famoso comma 218 della Finanziaria 2005,  che stravolse la finalità dell’art.8 della legge 124/99,  venga abolito e, sia inserita nella normativa italiana un articolo di legge che confermi la ricezione della giurisprudenza europea, ossia,  che,  i lavoratori ATA-ITP ex EE.LL. hanno diritto al riconoscimento dell’anzianità per intero, senza ulteriori trucchi.

 La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo(Cedu-Sentenza Agrati-) il 7 giugno 2011, ha sentenziato che l’applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio, contrasta con l’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto a un processo equo, tale articolo dice chiaramente: “l’art. 6 della Convenzione non consente allo Stato, di emanare leggi interpretative – retroattive  per ottenere delle sentenze favorevoli nei processi in cui l’amministrazione statale sia parte in causa”, condannando  quindi , tra l’altro, l’Italia a liquidare, in quel processo,  un milione e ottocento mila euro 124 colleghi ricorrenti.

Tre mesi dopo – il 6 settembre 2011 –  giunse un’altra sentenza (Scattolon ) favorevole per gli Ata e Itp ex enti locali. Questa volta fu  la Corte di Giustizia Europea (LUSSEMBURGO) che stigmatizzava  il peggioramento delle condizioni retributive dei lavoratori trasferiti.

 La tutela nel caso è assicurata dalla direttiva 77/187/CEE del 14/02/1977 varata per impedire che i dipendenti coinvolti in un trasferimento d’azienda (così la Corte di giustizia considera il passaggio dagli enti locali allo Stato) “siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento .

link Sentenza Corte Europea dei Diritti Umani del 7 giugno 2011 – Italiano

link  SENTENZA AGRATI   EQUA SODDISFAZIONE STRASBURGO 8 NOVEMBRE 2012

link  SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – ATA  (SCATTOLON) C-108/10

Quindi a questo punto chiediamo “i fatti”.

Testo dell’emendamento che il Comitato Nazionale ata-itp ex enti locali propone  alle forze politiche da inserire nel dl 104/13 in discussione alla camera :

-ART. … Personale ATA e ITP ex dipendente degli enti locali trasferito allo Stato

 1. Il comma 218 dell’art. 1 della L. 23 Dicembre 2005, n° 266, è abrogato.

 2. Al personale di ruolo e   in quiescenza dopo l’1/1/2000  dell’art. 8 della L. 3 maggio 1999, n°124,trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) e nei ruoli statali degli insegnati tecnico pratici, viene riconosciuta ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza.

Ora è arrivato il momento di mantenere le promesse.

Si attendono perciò da tutte le forze politiche presenti in parlamento e che in questi anni ci hanno manifestato solidarietà ed impegni alla risoluzione della nostra problematica che ha gettato sul lastrico e nella disperazione migliaia di lavoratori comportamenti conseguenti nella fase di discussione nel DL 104/2013.

Comitato Nazionale Ata-itp ex enti locali

                      Vincenzo Lo Verso

http://www.orizzontescuola.it/news/interpellanze-ordini-del-giorno-e-risoluzioni-ata-itp-ex-enti-locali-basta-promesse-chiediamo-f

http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=48804&action=view

INVITIAMO I COLLEGHI A TRASMETTERE VIA MAIL   LA NOTA

 Oggetto: Anzianità Ata-itp EE.LL: i diritti dei lavoratori vanno ripristinati

MUTANDENella   Legge finanziaria del 2006 il Governo ha fatto approvare tante misure inique per il Paese e per i lavoratori.

In modo particolare 70.000 lavoratori trasferiti dai comuni e provincie  alla scuola con la Legge n. 124/99 sono stati vittime della disposizione vessatoria prevista dal comma 218 che cancella il  diritto all’anzianità maturata alle dipendenze dell’EE.LL

Il Comitato Nazionale Ata -itp EE.LL  chiede al Governo Letta e a  tutte le forze politiche  di porre rimedio a questa ingiustizia attraverso una nuova disposizione legislativa  inserendo nel  DL 104/2013   l’abrogazione del comma 218 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, unico vero ostacolo alla corretta ricostruzione di carriera dei lavoratori ATA ex enti locali.

Si attendono perciò comportamenti conseguenti nella fase di discussione nel DL 104/2013.

https://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/

http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=48760&action=view

http://www.orizzontescuola.it/news/anzianit-ata-itp-eell-diritti-dei-lavoratori-vanno-ripristinati

nome, cognome oltre all’indirizzo postale

Alla presidenza.repubblica@quirinale.it

Al  Presidente della Camera dei Deputati

laura.boldrini@camera.it

 Al Presidente del Senato della Repubblica

pietro.grasso@senato.it

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

segreteriaministrogiovannini@lavoro.gov.it

AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

caposegreteria.ministro@istruzione.it;carrozza2013@gmail.com;segreteria.rossidoria@istruzione.it;

Governo Letta

segreteria.speciale@governo.it

francesca.puglisi@senato.it;galan_g@camera.it;centemero_e@camera.it;donella.mattesini@senato.it;

ghizzoni_m@camera.it; coscia_m@camera.it;malpezzi_s@camera.it;

segnalazioni@beppegrillo.it ;vacca_g@camera.it;epifani_e@camera.it

Avvertenze:inviare la mail possibilmente con l’indirizzo di posta elettronica: nome.cognome@istruzione.it Indicare chiaramente il proprio nome, cognome oltre all’indirizzo postale tradizionale.

Nei commenti ulteriori indirizzi mail  

ndr

1

______________________________________________________________________________________________

Facciamo il punto della situazione

di  Angelo De Finis

La vicenda del personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) già dipendente dagli enti locali e che a decorrere dal 1° gennaio 2000 è stato trasferito nei ruoli del personale dello Stato-Comparto Scuola, rappresenta il perfetto e clamoroso esempio delle illegalità che ormai da decenni bloccano il sistema di tutele dei diritti sociali ed economici nell’ordinamento interno del nostro Paese.

Con la sentenza prima della Corte europea dei diritti dell’uomo e poi della Corte di Giustizia dell’Unione europea, l’Italia è stata condannata dall’Europa.

E’ un particolare processo allo Stato italiano e alla prassi del legislatore nazionale di cambiare le regole processuali per favorire gli interessi della pubblica amministrazione e gli abusi impuniti e impunibili dello Stato.

La Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione Europea il 6 settembre 2011 ha censurato il comportamento dello stato italiano sotto il profilo della violazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, la quale vieta agli Stati di peggiorare il trattamento retributivo dei propri dipendenti trasferendo il personale senza riconoscere l’anzianità maturata presso l’Amministrazione cedente.

La Corte di Lussemburgo ha infatti rimarcato che l’assoluta equivalenza tra compiti svolti dal personale ATA degli enti locali e quelli del personale ATA in forza al MIUR, consente alla Stato italiano di qualificare l’anzianità maturata presso il cedente da un membro del personale trasferito come equivalente a quella maturata da un membro del personale ATA in possesso del medesimo profilo e alle dipendenze, prima del trasferimento, del Ministero.

L’interpretazione dell’art. 8 della L. n. 124/99, introdotta dalla legge finanziaria dopo ben 5 anni dal trasferimento del personale, quando la Cassazione aveva già riconosciuto i diritti del personale ATA connessi all’anzianità maturata alle dipendenze degli Enti locali e il suo orientamento era ben consolidato, deve essere disapplicata in quanto finalizzata ad espropriare i lavoratori ATA del loro diritto al mantenimento dell’anzianità maturata, in aperta e ricercata violazione delle garanzie di un equo processo e di legalità, sancite dall’art. 6 della CEDU e recepite dall’art. 47 della Carta di Nizza.

Come evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Agrati del 7 giugno 2011. La Corte europea dei diritti dell’uomo con decisione del 7 giugno 2011 ha affermato anche che ha sbagliato la Corte costituzionale, che nel 2009, con la sentenza n. 311/2009, aveva conferito alla norma censurata (comma 218 dell’art. 1 della legge n.266 del 2005 – finanziaria del 2006 -) il crisma di costituzionalità. Il tutto nonostante la Corte di Cassazione, facendo riferimento all’art. 117 della Costituzione, avesse avanzato dubbi proprio in riferimento alla compatibilità con gli obblighi internazionali riguardanti il rispetto dei diritti umani previsti dalla Convenzione.

La Corte europea dei diritti dell’uomo censura la Corte costituzionale di aver “interpretato” le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo sulle “imperiose ragioni o motivi imperativi di interesse generale” che potessero giustificare la natura retroattiva della norma interpretativa dell’art. 8 della L. n. 124/99.

In realtà il legislatore italiano, con la legge finanziaria per il 2006, si è ingerito nell’amministrazione della giustizia con l’adozione di una legge falsamente interpretativa, per preservare mere esigenze finanziarie dello Stato.

IL NUOVO QUADRO NORMATIVO

Con le due sentenze delle Corti europee, la sentenza Agrati della Corte europea dei diritti dell’uomo e la sentenza Scattolon della Corte di Giustizia dell’Unione europea, il personale ATA transitato dagli enti locali allo Stato, risultato soccombente nelle controversie di lavoro con passaggio in giudicato di sentenze che hanno violato la normativa comunitaria in materia di trasferimento di azienda e non hanno applicato i principi del giusto processo, come è accaduto al sottoscritto, potrà richiedere il risarcimento (in forma specifica) dei danni subiti nei confronti dello Stato italiano, nel termine prescrizionale di dieci anni (cfr. Cassazione, sentenza n. 10813/2011 ), che decorre dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento statuale, cioè non prima della sentenza Scattolon della CGUE.

La Corte di Cassazione, ha rinviato alle Corti di Appello circa 300 cause, nelle quali i giudici di merito dovranno applicare le sentenze europee.

La Cassazione, rifacendosi alla sentenza della Corte di Giustizia, ha rinviato ai Giudici delle Corti di Appello la valutazione del pregiudizio economico effettivamente subito dagli ATA Ex Enti Locali.

Questo non ha molto senso e allunga notevolmente i tempi di soluzione delle controversie.

Le Corti di Appello dovranno decidere caso per caso la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo, si badi bene, “sostanziale” all’atto del trasferimento e dovranno accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento.

Tutto ciò è ambiguo.

Si deve capire infatti che cosa dovrà fare il Giudice di merito.

Il Giudice di merito, cioè, nel caso in cui rilevi il trattamento peggiorativo e la violazione della normativa comunitaria di azienda al momento discriminante del passaggio, dovrà “capitalizzare” le differenze economiche nella successiva progressione di carriera o potrà semplicemente non applicare l’art. 1, comma 218, l. n. 266/2005 e così applicare la disciplina originaria del riconoscimento pieno dell’anzianità di servizio di cui all’art. 8, l. n. 124/1999?

In un certo senso si potrebbe dire che la Corte di Cassazione cerca di collaborare con le Corti superiori europee.

La Corte costituzionale, invece, nonostante sia stata sconfessata dalle Corti Europee per aver dichiarato costituzionale la norma interpretativa della finanziaria del 2006, il comma 218 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, continua nel suo atteggiamento di sdegnosa chiusura istituzionale, di non collaborazione, fino allo scontro e all’aperto conflitto con le Corti sovranazionali e con la Corte di Cassazione.

La Corte di Strasburgo, Corte europea dei diritti dell’uomo, ha puntualizzato che la norma interpretativa (art. 1, comma 218, l. n. 266/2005) è stata illegittimamente inserita dal legislatore italiano il quale ha interferito nei giudizi già azionati nei confronti del Ministero dell’Istruzione soltanto per preservare l’interesse economico dello Stato, il quale non può mai giustificare l’emanazione di una legge interpretativa retroattiva, con l’adozione, dopo un periodo di cinque anni, di una disposizione che interpreta la norma originaria in palese contrasto con l’interpretazione della Cassazione sulla stessa norma.

L’Italia fa, quindi, una pessima figura con le autorità giudiziarie dell’Unione europea. In Italia ormai non ci scandalizziamo più di nulla.

Ciò che agli occhi di un francese, inglese o tedesco sembra assurdo a noi italiani sembra normale.

Riusciamo ad adattarci ad ogni situazione anche la più inverosimile ed ingiusta.

Ma nei confronti degli ATA Ex Enti Locali sono stati superati tutti i limiti.

ATA/ITP EX ENTI LOCALI: “SENZA ILLUSIONI.”

Chiediamo al nuovo Parlamento italiano, in particolare ai parlamentari eletti del MoVimento 5 Stelle, di affrontare subito il tema delle ingiustizie sociali, di far prevalere il buon senso e l’interesse generale, ripristinando in tempi brevi una situazione di normalità e lo stato di diritto nel nostro Paese.

Chiediamo di risolvere il contenzioso seriale ed evitare un ulteriore ingente danno erariale alle casse dello Stato, perché è un problema che riguarda decine di migliaia di persone ATA/ITP Ex Enti Locali in tutta Italia.

La Corte di Strasburgo ha condannato lo Stato italiano a risarcire i 124 lavoratori ATA ex EE.LL. che non hanno accettato lo scippo di anzianità e indennità accessorie ratificato da CGIL-CISL-UIL-SNALS, governi di centro-destra/centro-sinistra, Corte Costituzionale, con somme consistenti individuali, predisposte dalla sentenza, che complessivamente ammontano a quasi un milione e ottocentomila euro (anche oltre gli 82 mila euro per dipendente).

Chiediamo al nuovo Parlamento italiano di recepire in pieno le richieste delle citate sentenze della Corte di Strasburgo e della Corte di Lussemburgo dando diretta attuazione ai principi di “parità delle armi”, di legalità, nonché più in generale ad un “equo processo”, sanciti dall’art. 6 della CEDU, sancendo il divieto dello Stato italiano di intervenire con leggi interpretative nelle cause in cui egli stesso è parte, per porre rimedio alle azioni giudiziarie intraprese con successo nei propri confronti.

Chiediamo quindi di disapplicare il comma 218 dell’art. 1 della legge n.266 del 2005 (finanziaria del 2006), che recepì a sua volta, i contenuti dell’accordo tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SNALS sottoscritto in data 20 luglio 2000 e il successivo decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 05 aprile 2001, quando la Sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione aveva già riconosciuto i diritti del personale ATA connessi all’anzianità maturata alle dipendenze degli Enti locali con ben 15 sentenze del 2005, univocamente orientate a dare piena tutela al personale ATA passato dagli Enti locali allo Stato, con il riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio anche sotto il profilo giuridico.

Chiediamo di applicare l’art. 8 della legge n. 124/1999 nella sua versione (e interpretazione) originaria con il pieno riconoscimento dei diritti discendenti dall’anzianità maturata prima del trasferimento dall’Ente Locale.

In questo modo si può trovare una soluzione definitiva a questa ingiustizia, porre fine a una misera pagina della cronaca politica italiana, a una disuguaglianza tra gli stessi lavoratori ATA Ex Enti Locali determinata da una disparità di trattamento tra soggetti destinatari della stessa normativa, e si ripristina la certezza del diritto nel nostro Paese.

Angelo De Finis

Sentenza Corte Europea dei Diritti Umani del 7 giugno 2011 – Italiano

SENTENZA AGRATI   EQUA SODDISFAZIONE STRASBURGO 8 NOVEMBRE 2012

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – ATA  (SCATTOLON) C-108/10

da retescuole.net

GOVERNO AL GOVERNO ITALIANO

A TUTTI I PARLAMENTARI

Non dimenticate la vicenda giuridico- amministrativa che ha condizionato per tredici anni e che condiziona tuttora pesantemente la vita di migliaia di lavoratori e pensionati.

Io sono fra questi sventurati: ITP, 42 anni di servizio, dal 1974 nei ruoli della provincia di Milano e dal 2000 nei ruoli dello stato; dal 1 settembre 2012 in pensione per limiti di servizio con 38 anni di servizio in ruolo, ma riconosciuti ai fini dell’assegno di pensione e del TFS, meno di 20, e con l’obbligo a “risarcire” lo stato per un ammontare di 69.195,94 EURO per effetto della “decostruzione” di carriera.

I provvedimenti amministrativi cosi persecutori nei confronti dei lavoratori ex enti locali della Scuola (ATA e ITP), transitati nei ruoli dello stato senza giusta opzione, esigono che ne venga analizzata severamente forma e metodo prima ancora dei contenuti comunque pesanti per tutti e insostenibili per alcuni.

Forma e metodo elaborati malignamente da un apparato politico-amministrativo che ha contraddetto la nostra ingenua idea di Stato di diritto, evocando i gelidi fantasmi della burocrazia zarista.

Ciò che credevamo essere lo Stato di diritto prima dello Stato datore di lavoro, ha ingannato e derubato i suoi più umili servitori con atti di pura cattiveria: ultimo atto, la destituzione e il demansionamento forzato dall’insegnamento degli ITP ex enti locali (classe di concorso “gulag” C999 che raggruppa ITP ex enti locali in piena attività didattica nelle rispettive sedi di servizio e considerati improvvisamente “in esubero” probabilmente perché il loro tasso di mortalità, in questi ultimi anni, non è stato cosi elevato come nelle aspettative dei necrofori ministeriali).

Ciò che credevamo essere lo Stato di diritto, — ha ingannato, derubato, umiliato i propri cittadini lavoratori con maneggi e furberie travestite di giurisprudenza e con l’acquiescenza di innumerevoli fiancheggiatori presenti nelle cosiddette “forze sociali”;

— ha aizzato contro questi lavoratori, pur soccombendo, la sua più nera e trista avvocatura ululante arringhe che affermavano il falso con la consapevolezza di affermarlo;

— ha quindi innescato un conflitto tra potere giudiziario e potere legislativo risolto con ignominia recidiva dalle sentenze tombali della corte costituzionale che hanno stabilito, per l’appunto, un principio costituzionale di disuguaglianza a più livelli!

Disuguaglianza fra lavoratori ex enti locali e lavoratori da sempre statali; disuguaglianza fra lavoratori ex enti locali con sentenze passate in giudicato (positive) prima e (negative) dopo le pronunce della consulta; disuguaglianza tra lavoratori che hanno fatto o che non hanno fatto ricorso alla Giustizia Europea.

Lavoratori tutti, comunque, con la stessa anzianità giuridica, professionale, temporale, parametrale, ecc.

Altro che l’utopia del giusnaturalismo, qui siamo al “chi ha dato a dato, chi ha rubato ha rubato” ;

– e ancora, ha mostrato e mostra un totale dispregio nei confronti della giurisprudenza europea pur fregiandosi continuamente di un ipocrita quanto opportunista “europeismo”.

Se poi consideriamo il contesto socio-politico, brigantesco e insolente, nel quale è costretta la nostra fatica di vivere, allora possiamo anche precipitare in un abisso di rabbia e di depressione.

Possiamo ancora considerarci cittadini?

Non siamo ladri, evasori, mafiosi; non ci siamo battuti e non ci battiamo per un privilegio, per una provvisione, per una prebenda, ma nemmeno cerchiamo la fava nella torta del re; reclamiamo solo il diritto al riconoscimento del nostro lavoro alla pari del lavoro dei colleghi che non hanno attraversato lo “stige” fra enti locali e stato.

Consapevoli della difficile congiuntura economica, eravamo e siamo disposti a qualsiasi accordo o concordato sul piano amministrativo.

Ci siamo affidati con fiducia alla   risoluzione n. 8-00196  approvata dalla XI^ Commissione Lavoro della Camera dei Deputati il 25 luglio 2012.

Nessun segno interlocutorio positivo da nessun ministero.

Aspettiamo Godot.( 5/00271)

Con speranza nella Giustizia.

Antonio Petazzi

12Noi, LAVORATORI ex ENTI LOCALI, umiliati, derubati, ingannati dai legislatori, dai controllori dei legislatori (giudici costituzionali), dai politicanti scambiati per politici, dai servi (e dalle serve) del potere prostituito, dai trafficanti del diritto del lavoro insediatisi nei gabinetti ministeriali per esigenze di “igiene” amministrativa

Noi, LAVORATORI ex ENTI LOCALI che subiamo e subiremo pesantemente giorno dopo giorno, fino alla morte, gli effetti delle sentenze passate in giudicato che ci hanno visto soccombere dopo la diabolica e infame gestazione di una legge “contra personam” , perniciosamente (per noi) e vergognosamente legittimata dai giudici costituzionali

Noi, LAVORATORI ex ENTI LOCALI abbiamo sempre rispettato e rispettiamo la Magistratura Ordinaria; discutiamo, critichiamo (civilmente) le sentenze di primo e secondo grado e accettiamo e rispettiamo le sentenze passate in giudicato.

Le sentenze non possono stravolgere le leggi a piacimento dell’interessato, ma possono stravolgere la vita dell’interessato se le leggi che applicano, perché devono essere applicate, sono “contra personam” come nel nostro caso.

Ricordiamo con rabbia impotente, repressa in un digrignar di denti, che la suddetta legge “contra(la nostra) personam” è l’infame “COMMA 218” (art.1 legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria 2006 ) del sottogoverno berlusconi-tremonti griffato santanchè.

Il COMMA 218, l’uovo del serpente(velenoso) covato prodi-toriamente tra profumi di fioroni, nel paese dei gel(so)mini petulanti tra i bondi e i monti, tra maronate padane e pacchiate romane, tra brunetti neutrini e pingui verdini.

Noi, LAVORATORI ex ENTI LOCALI ora dobbiamo anche sopportare le insolenti farneticazioni di berlusconi che osa dichiarare il venir meno dello “Stato di diritto” ! Proprio berlusconi, che direttamente e indirettamente, nel corso di molti anni bui e giulivi, ha umiliato e recato disagio a molte persone per favorire spudoratamente i capricci e i privilegi di altre, ora parla di “diritti negati” con la pelosa solidarietà dei servi e degli stallieri di sempre.

Tutto questo per delle sentenze passate in giudicato, nonostante le leggi “ad(di lui) personam”, riguardanti reati odiosi e conclamati e non interpretazioni di dispositivi giuridico-amministrativi elaborati ad hoc a scopo persecutorio.

Sprofondiamo in un abisso di depressione, rabbia e indignazione

Mala tempora currunt, sed peiora parantur

Stanno passando brutti tempi, ma se ne preparano di peggiori

Antonio Petazzi

https://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/la-nostra-storia/

https://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/2012/02/20/12-anni-dopo-una-vita-fa-tutta-la-vicenda-del-trasferimento-del-personale-amministrativo-tecnico-ausiliario-e-itp-alle-dipendenze-degli-enti-locali/

docentiGli Insegnanti Tecnico Pratici si organizzano per difendere i loro diritti con le unghie e con i denti ed indirettamente i diritti dei colleghi Assistenti Tecnici, sollecitando ad un intervento incisivo le Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola.

Il tema è il demansionamento, che da quest’anno scolastico molti USP e Dirigenti Scolastico stanno perpetrando proditoriamente ai danni di ITP e AT utilizzando gli ITP in esubero sui posti che dovrebbero ricoprire gli Assistenti Tecnici in forza di una errata interpretazione dell’art. 4 c. 81 della L. 183/2011.

Ricordiamo che sulla questione si è già pronunciato il Tribunale del Lavoro di Catania a seguito di ricorso proposto da un ITP che era stato “demansionato” dall’USP etneo nel profilo di Assistente Tecnico, orbene, il Giudice Adito, con una recentissima sentenza del 11/7/2013 ha prontamente condannato l’amministrazione scolastica ed ha intimato alla stessa di reintegrare immediatamente il ricorrente nel profilo professionale di Docente.

Alla luce dei fatti la categoria chiede l’intervento immediato al MIUR delle forze sindacali inviando la mail di denuncia (che vi proponiamo di seguito) alle segreterie nazionali di ogni O.S.

Alle Segreterie Nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS e GILDA Mail: organizzazione@flcgil.it, cisl.scuola@cisl.it, uilscuola@uilscuola.it, info@snals.it, gilda.naz@uni.net

Oggetto: demansionamento ITP ad Assistenti Tecnici

Buongiorno, la presente per portare alla Vs attenzione il problema indicato in oggetto relativo ai casi sempre più numerosi che si stanno verificando in questi giorni in tutta Italia di Dirigenti Scolastici e USP che stanno demansionando il personale ITP in esubero su posti di AT a 36 h settimanali, probabilmente per una distorta interpretazione dell’art. 4 c. 81 – L. 183/2011. Come sicuramente saprete, la questione è già finita nelle aule giudiziarie del Tribunale del Lavoro di Catania, che con una recentissima sentenza del 11/7/2013 ha imposto all’amministrazione di reintegrare immediatamente il ricorrente nel profilo originario di Docente.

La questione riveste connotati gravi e meritevoli di un Vs urgente intervento, non già per la nostra (già martoriata) figura professionale di ITP ma soprattutto per i colleghi Assistenti Tecnici, che si vedono sottratti indebitamente i posti di lavoro ove in modo illegittimo veniamo posti per abuso d’autorità perseguibile altresì in sede penale per la plateale violazione dell’art. 323 del c.p. Pertanto si chiede innanzitutto un Vs comunicato ufficiale (possibilmente congiunto) sul sito (ad oggi nessuna segreteria nazionale ha espresso pubblicamente la propria posizione in merito all’argomento) e in seconda battuta una Vs richiesta di incontro urgente e chiarimento al MIUR sulla scabrosa e proditoria questione che a tutt’oggi sta passando sotto silenzio.

Nel ringraziarvi di un Vs sicuro e immediato intervento risolutorio vi auguro buon lavoro e vi porgo cordiali saluti.

Luogo, data L’ITP Nome e Cognome

N.B. inviare la mail possibilmente con l’indirizzo di posta elettronica: nome.cognome@istruzione.it P.S. chiediamo l’aiuto di tutti i colleghi ITP, compresi quelli che per loro fortuna hanno ancora le 18 ore di lezione settimanali, e soprattutto chiediamo l’aiuto degli Assistenti Tecnici che per colpa di questi demansionamenti rimangono senza posto di lavoro…

ndr

Tutto questo viene praticato in forza di una distorta interpretazione dell’art. 4 comma 81 della Legge 183/2011, che recita quanto segue: “Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.”

 Il principio contenuto in questo comma non vuole assolutamente dire che se hai un ITP in esubero gli devi far fare l’assistente tecnico… !!!
A chiarirlo nelle aule giudiziarie è stata un recentissima sentenza del l’ 11 luglio 2013 (che vi alleghiamo in visione) del Tribunale del Lavoro di Catania.

http://informazionescuola.it/2013/09/22/demansionamento-da-itp-ad-assistente-tecnico-gli-itp-chiedono-l-intervento-alle-oo-ss-confederali-firmatarie-del-ccnl-scuola/

VIICAMERA DEI DEPUTATI

85.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Cultura, scienza e istruzione (VII)

COMUNICATO

La seduta comincia alle 9.

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574, Governo. (Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l’esame del provvedimento

Giovedì 19 settembre 2013

OMISSIS

 L’articolo 15 dispone in materia di personale scolastico, prevedendo la definizione di un piano triennale 2014-2016 per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA – rappresentando, dunque, la prosecuzione di analogo intervento disposto per il triennio 2011- 2013 con l’articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 70 del 2011 – legge n. 106 del 2011 –, la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e l’autorizzazione all’assunzione di ulteriori unità di personale a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014; l’abrogazione,dal 1o gennaio 2014, della disciplina in materia di docenti inidonei all’insegnamento per motivi di salute recata dall’articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 95 del 2012, legge 135 del 2012, e la ridefinizione della materia con la previsione di una disciplina a regime per i docenti dichiarati permanentemente inidonei successivamente al 1o gennaio 2014 e di una disciplina transitoria per i docenti già dichiarati permanentemente inidonei alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

l’integrazione della disciplina relativa ai docenti delle classi di concorso C999 e C555, recata dall’articolo 14, comma 14, dello stesso decreto-legge 95/2012.

Con riguardo al Piano triennale 2014-2016 per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, il comma 1 dispone che, in esito ad una sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, con decreto interministeriale è definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2014-2016.

La relazione tecnica specifica che, in base alla normativa vigente, la metà dei soggetti verrà scelta fra i vincitori del concorso – il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 25 settembre 2012 – e l’altra metà fra i precari presenti nella graduatoria. Inoltre, evidenzia che il personale da assumere è articolato in tre gruppi: personale assunto su posti di organico di diritto già occupati da dipendenti a tempo indeterminato e resisi vacanti e disponibili a seguito di cessazioni dal servizio avvenute a qualunque titolo.

Aggiunge che gli interventi per l’organico dei docenti di sostegno sono contenuti ai commi 2 e 3. In particolare, il comma 2 ridetermina la dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno in misura pari al 75 per cento nell’anno scolastico 2013/2014, al 90 per cento nell’anno scolastico 2014/2015 e al 100 per cento dall’anno scolastico 2015/2016.

A tal fine, novella l’articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, che aveva disposto la rideterminazione della stessa dotazione organica nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007.

Il comma 3, invece, autorizza il MIUR, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti di sostegno a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto, sempre utilizzando la procedura autorizzatoria indicata nel comma 1.

La relazione tecnica fa presente che, per effetto del comma 2, si determina, nel triennio, un incremento dell’organico di diritto di 26.684 unità, pari alla differenza tra l’organico di fatto dell’anno scolastico 2006/2007, pari a 90.032 unità, e quello degli anno scolastico 2010/2011 e seguenti, pari a 63.348 unità.

Fa, altresì, presente che, in base al comma 3, tali assunzioni sono autorizzate «in aggiunta alle facoltà assunzionali normali e quindi oltre la semplice sostituzione dei cessati».

La stessa relazione aggiunge che le 26.684 unità si dividono in 12.428 presso la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e 14.256 presso la scuola secondaria di I e II grado.

Circa la ridefinizione della disciplina relativa ai docenti inidonei all’insegnamento per motivi di salute, i commi da 4 ad 8 abrogano, dal 1o gennaio 2014, la disciplina in materia di docenti inidonei all’insegnamento per motivi di salute recata dall’articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012.

L’articolo 19, comma 12-15, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha previsto che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, può presentare – entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità – istanza di reimmissione nei ruoli scolastici con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico.

Nel caso in cui l’istanza non venga presentata o sia rigettata, è prevista la mobilità intercompartimentale nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici e delle università, con mantenimento dell’anzianità maturata e dell’eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile.

Il comma 5 dispone l’integrazione delle commissioni mediche operanti presso le ASL con un rappresentante del MIUR designato dal competente Ufficio scolastico regionale, ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola.

Il successivo comma 6 definisce la normativa a regime per il personale docente che sarà dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute dopo il 1o gennaio 2014.

In particolare, dispone che a tale personale si applica, anche in corso di anno scolastico, la procedura di cui all’articolo 19, comma 12-14, del decreto-legge 98/2011. In realtà, rispetto alla procedura indicata dalle disposizioni richiamate, si registrano alcune differenze, non vi è, invece, alcun riferimento all’assunzione di tale qualifica con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente.

Il comma 7 reca la disciplina transitoria per i docenti che sono già stati dichiarati permanentemente inidonei per motivi di salute alla data di entrata in vigore del decreto-legge. In particolare, prevede che tale personale è sottoposto a nuova visita medica entro il 20 dicembre 2013.

Ove, all’esito della stessa visita, la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato ritorna a svolgere la funzione docente.

Ove, invece, la dichiarazione di inidoneità sia confermata, si applicano le previsioni recate dal comma 6, con decorrenza dei 30 giorni dalla data di conferma dell’inidoneità.

Il successivo comma 8 dispone che il MIUR comunica ogni tre mesi al MEF – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le unità di personale trasferite ad altre amministrazioni, e le relative risorse, anche ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni di bilancio.

Dispone, altresì, che, per i trasferimenti operati in deroga alle facoltà di assunzione, alle amministrazioni riceventi sono trasferite le corrispondenti risorse finanziarie.

Rileva quindi che, con riferimento alla ridefinizione della disciplina relativa ai docenti delle classi di concorso C999 e C555, il comma 9 prevede che, fermo restando, per riguarda il personale docente titolare della classi di concorso C999 – insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato per effetto dell’articolo 8, comma 3, della legge 124/1999 – e C555 – ex LII/C – esercitazioni di pratica professionale –, quanto previsto dall’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 95/2012, circa il transito nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico, in base al titolo di studio posseduto, lo stesso personale può transitare su altra classe di concorso per la quale sia abilitato o in possesso di titolo idoneo, purché non ci siano condizioni di esubero nella provincia di riferimento.

Il comma 10 dispone che il Comitato di verifica tecnico-finanziaria istituito ai sensi dell’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 112/2008, legge 133/2008, verifica gli effetti finanziari delle disposizioni recate dai commi 1-9, ai fini della determinazione del Fondo destinato ad incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola, di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.

OMISSIS

La seduta termina alle 10.30.

 Scarica il PDF         leg.17.bol0085.data20130919.com07

http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2013&mese=09&giorno=19&view=filtered&commissione=07&pagina=#data.20130919.com07.bollettino.sede00050.tit00010

scuola-pubblicaIl Decreto Istruzione è stato assegnato alla Camera dei Deputati, e questa settimana inizierà l’iter di conversione nella nostra Commissione.

Questo Decreto di fatto è molto fumo e niente arrosto: l’inversione di tendenza, di fatto, non c’è stata, e il governo continua a considerare il mondo della scuola come marginale, invece di metterlo al centro dell’azione di rilancio del paese.

In Parlamento daremo battaglia per cercare di correggere questo decreto! Stiamo già lavorando sugli emendamenti da proporre.

Vi chiedo però di darci una mano: se avete delle proposte emendative inviatemele per emai a vacca_g@camera.it o tramite il mio blog inserendo nell’oggetto PROPOSTA EMENDAMENTI DL ISTRUZIONE.

Sarà mia premura valutarne la fattibilità, presentarli al resto del gruppo M5S in Commissione per poi formularli come emendamenti.

Forza, in MoVimento!!

Qui trovate il testo del decreto: Testo in Gazzetta Ufficiale

http://www.gianlucavacca.it/commissionevii/106-arriva-il-decreto-istruzione-alla-camera

ndr

Prendiamo atto positivamente dell’azione parlamentare che sta manifestando sul piano dell’impegno istituzionale il deputato  Gianluca Vacca  membro VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) eletto nel Movimento 5 stelle  .

Sarà nostra premura fargli pervenire un emendamento da presentare in commissione per la problematica itp c999

enzo

 

Proposta di emendamento all’art. 15 del Dl 104/2013 riguardanti gli Itp C999 e C555

 

 Per garantire continuità nell’erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola e non solo assicurare  l’invarianza finanziaria, ma aumentare concretamente il risparmio previsto nel piano triennale di assunzione del personale Docente e Ata, nel triennio 2014/16.

 Visto il Dl 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;

Considerato che l’applicazione del comma 14 dell’art.14 della citata norma è in contraddizione con il titolo in premessa, in quanto genera un impoverimento dell’Offerta Formativa delle Istituzioni Scolastiche coinvolte, con variazione dei servizi offerti ai cittadini e non raggiunge lo scopo prefissato di risparmio previsto dai relatori.

Si propone di emendare il testo del Dl 104/2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca” nel seguente modo:

–        il comma 4 dell’art. 15 (personale Scolastico) viene così modificato:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

1)  i commi 13, 14 e 15  sono abrogati;

 

 b) il comma 15 dell’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e’ abrogato.

–        – il comma 9  dell’art. 15 (personale Scolastico) viene così modificato:

  1. 9.  Considerato che dai monitoraggi effettuati il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555 è in possesso almeno del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, lo stesso:

a) transiterà su altra classe di concorso docente della tabella A per la quale sia abilitato e/o su classe di Concorso della tabella C in cui abbia sostenuto Concorso Pubblico anche negli Enti Locali di Provenienza. Allo stesso personale sarà applicato quanto previsto dal comma 17 dell’art. 14 del Dl 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;

b) Nelle more dell’attivazione dell’organico funzionale, dell’area unica del sostegno, dell’incremento dell’attività laboratoriale nei nuovi ordinamenti e di adeguati corsi di riconversione,  il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555, non utilizzato su insegnamenti previsti delle Classi di Concorso assegnate, sarà utilizzato nelle sedi di appartenenza, per il miglioramento dell’Offerta Formativa per i progetti di Accoglienza, per progetti contro la dispersione scolastica, per attività alternative all’ora di religione cattolica, per le supplenze brevi, in affiancamento agli insegnanti di sostegno  e di supporto alla didattica laboratoriale.

Risparmi

N.B.

Da argomentare

 la norma in questione consente al personale docente delle classi di concorso C555 e C999, in luogo del transito nei ruoli ATA, il transito ad altra classe di concorso della tabella A in cui abbia abilitazione e in classi di Concorso della tabella C per la quale ha sostenuto Concorso Pubblico negli Enti di Provenienza (Considerando che le conoscenze, le competenze, le prove di concorso, effettuate nell’Ente Locale, sono documentabilmente corrispondenti a quelle delle classi  di Concorso della tabella C) . Detta previsione, nella misura in cui si tradurrà in effettivi transiti ad altra classe di concorso (da effettuare entro il triennio 2014/16), determinerà un incremento dei risparmi di spesa originariamente previsti dall’articolo 14 comma 14 del DL 95/2012. Infatti il transito ad altra classe di concorso docente con conseguente riassorbimento di esubero, specialmente con l’attivazione di corsi di riconversione su sostegno, determina una riduzione del numero di supplenti docenti, mentre il transito nei ruoli ATA determina una riduzione nel numero dei supplenti ATA e lo stipendio annuale di un supplente docente è superiore a quello di un supplente ATA. Inoltre permetterà una migliore fruizione del personale scolastico, evitando spiacevoli contenziosi il cui esito potrebbe non essere favorevole all’amministrazione centrale.