7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00196)146

ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00196

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 16 Seduta di annuncio: del 25/07/2012

Risoluzione conclusiva di dibattito su

Atto numero: 7/00657Atto numero: 7/00659Atto numero: 7/00800Atto numero: 7/00825

Firmatari

Primo firmatario: GIAMMANCO GABRIELLA Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA’ Data firma: 25/07/2012

Elenco dei co-firmatari dell’atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD PADANIA 25/07/2012
MURO LUIGI FUTURO E LIBERTA’ PER IL TERZO POLO 25/07/2012
MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2012
DE PASQUALE ROSA PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2012
FONTANA VINCENZO ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
GOISIS PAOLA LEGA NORD PADANIA 25/07/2012
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 25/07/2012
GIANNI PIPPO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA’ ED AUTONOMIA, POPOLARI D’ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA’ NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, DEMOCRAZIA CRISTIANA) 25/07/2012
CAPITANIO SANTOLINI LUISA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 25/07/2012
CECCACCI RUBINO FIORELLA POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
PELINO PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
BARBIERI EMERENZIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2012
RIVOLTA ERICA LEGA NORD PADANIA 25/07/2012
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD PADANIA 25/07/2012
FRASSINETTI PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
CAVALLOTTO DAVIDE LEGA NORD PADANIA 25/07/2012
CENTEMERO ELENA POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
FARINA RENATO POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2012
LUSETTI RENZO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 25/07/2012
RAMPELLI FABIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
MURGIA BRUNO POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2012
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2012

Commissione assegnataria

Commissione:         XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)   

Stato iter:

CONCLUSO il 25/07/2012

Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 25/07/2012 APPROVATO IL 25/07/2012 CONCLUSO IL 25/07/2012

    Atto Camera
Risoluzione in Commissione 8-00196   

presentata da

GABRIELLA GIAMMANCO        mercoledì 25 luglio 2012 pubblicata nel bollettino n.690

La XI Commissione, premesso che: l’articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 stabilisce il trasferimento del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico pratici (ITP) dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza; il succitato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 garantiva ai lavoratori il riconoscimento delle anzianità maturate e l’inquadramento nelle qualifiche corrispondenti; l’accordo sindacati-ARAN del 20 luglio 2000 ha stravolto l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 determinando l’inquadramento del personale trasferito allo Stato non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge) bensì attraverso quanto percepito nell’ente di provenienza, al netto di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano in massima parte a determinare l’entità dello stipendio stesso, inserendo un non ben identificato principio della cosiddetta «temporizzazione»; il suddetto accordo ha determinato l’obbligo della restituzione di ingenti somme di denaro sino ad allora percepite dal personale interessato, penalizzando ulteriormente la situazione economica già difficile di molte famiglie; lo stesso accordo ARAN, in applicazione dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 al punto 6, dell’articolo 2 sancisce che: «Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti alle VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente»; occorre, peraltro, ricordare che l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha stabilito il trasferimento degli ITP, insegnanti tecnico-pratici, e del personale ATA, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, garantendo loro il completo riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza; il citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha determinato, inoltre, una netta distinzione tra le due figure professionali, collocando il personale ATA al comma 2 e gli insegnanti tecnico-pratici al comma 3; i criteri di inquadramento adottati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca risultano in contrasto con la specifica disposizione contenuta nell’articolo 8, comma 2, della legge n. 124, norma con la quale, il legislatore aveva inteso riconoscere ai fini giuridici ed economici l’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza; una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la pretesa degli ATA e ITP in parola non potesse trovare accoglimento posto che al citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 è stata data attuazione mediante decreto ministeriale di recepimento di apposito accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali più rappresentative, cui è stata riconosciuta valenza normativa ex articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001; il contenzioso determinatosi dopo l’applicazione dell’accordo ARAN ha visto il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca soccombere nella quasi totalità delle sentenze dei tribunali, delle corti di appello e nella totalità delle sentenze di tutte le sezioni della Corte di cassazione che hanno smentito l’accordo ARAN ritenuto privo di natura normativa ripristinando così, come previsto dall’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza; con la legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 218) il Governo, dettando un’interpretazione «autentica», disconosceva i diritti acquisiti dai lavoratori ex dipendenti enti locali; nel 2007 la Corte costituzionale ha ravvisato la legittimità dell’articolo 1, comma 218, della citata disposizione, ed in conseguenza della nuova legge, la Cassazione, smentendo se stessa, nei successivi pronunciamenti sui ricorsi pendenti ha dato torto ai lavoratori; va peraltro ricordato, in analogia con quanto sopra riportato, che il suddetto comma 218 esclude totalmente dalla sua formulazione il personale docente ITP, gli insegnanti tecnico pratici; infatti, esso recita così: «il comma 2 dell’articolo 8 della legge 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento»; a riprova che il personale ITP sia escluso dalla legge finanziaria per il 2006, che faceva riferimento solo agli ATA, vi è il fatto che le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto legittimo il comma 218 della finanziaria sulle ordinanze di rinvio emesse da tribunali e corti d’appello, si sono unicamente riferite al comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riguardante, appunto, il personale ATA, e mai agli insegnanti tecnico pratici di cui al comma 3 dell’articolo 8 della suddetta legge; nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) il Governo allora in carica rimandava la soluzione dell’annosa questione alla contrattazione collettiva nella stipula dell’allora successivo contratto collettivo nazionale; da allora, più nulla è avvenuto se non la richiesta, ai lavoratori che avevano vinto le cause, di restituzione delle somme percepite a seguito delle sentenze favorevoli; successivamente, con una sentenza emessa il 7 giugno 2011, la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto che in seguito al comma 218 della legge n. 266 del 2005 i lavoratori si sono visti negare il diritto a un giusto processo, quindi lo Stato italiano ha violato l’articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre la giurisprudenza a loro favorevole fino a quel momento aveva fatto maturare in essi «un legittimo affidamento» e di conseguenza l’aspettativa di avere soddisfazione. La Corte ha respinto tutti gli argomenti presentati dal Governo, compreso il richiamo alla causa di utilità pubblica come giustificazione dell’ingerenza della legge nella giurisprudenza; con sentenza n. C-108/10, del 6 settembre 2011, la Grande Sezione della Corte di giustizia europea ha definitivamente confermato la correttezza delle richieste del personale di cui in premessa, sancendo l’illegittimità di un inquadramento comportante «un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario»; occorre, quindi, trovare una soluzione per questa delicata ed annosa questione, anche al fine di bloccare immediatamente le richieste di recupero illegittimo delle somme già corrisposte agli ITP, prima dell’emanazione del comma 218 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che rappresenta un onere assolutamente insostenibile per le famiglie coinvolte, oltre che delle somme percepite dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo e secondo grado, atteso anche che la Corte di Cassazione ha cassato diverse sentenze precedenti, rinviandole alle corti d’appello,

impegna il Governo

a definire un percorso che pervenga, entro tempi brevi, a una equilibrata risoluzione della vicenda di cui in premessa, con l’obiettivo di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ITP e del personale ATA, che si protrae ormai da molto tempo, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche. (8-00196) «Giammanco, Fedriga, Muro, Mattesini, De Pasquale, Vincenzo Antonio Fontana, Goisis, Zazzera, Gianni, Capitanio Santolini, Ceccacci Rubino, Pelino, Barbieri, Marinello, Ghizzoni, Rivolta, Grimoldi, Frassinetti, Cavallotto, Centemero, Renato Farina, Pes, Lusetti, Rampelli, Murgia, Mariani, Codurelli».   

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 19 luglio 2012.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che, a seguito della discussione svolta nella precedente seduta, è stata presentata una nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo (vedi Nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni

 sulla quale risulta essenziale acquisire il preventivo orientamento del rappresentante del Governo.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA fa presente che il Governo ha valutato con attenzione la nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione, rispetto alla quale si dichiara disponibile ad esprimere un parere favorevole, a condizione che la parte dispositiva sia riformulata nei seguenti termini: «a definire un percorso che pervenga, entro tempi brevi, a una equilibrata risoluzione della vicenda di cui in premessa, con l’obiettivo di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ITP, che si protrae ormai da molto tempo, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche, e di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ATA».

Donella MATTESINI(PD) fa notare in via preliminare che la nuova versione della proposta di testo unificato, presentata oggi, intenderebbe fissare una data certa per il completamento di un percorso che porti ad una equilibrata risoluzione della vicenda dei lavoratori oggetto delle risoluzioni in titolo; preso atto, tuttavia, delle proposte formulate dal rappresentante del Governo, ritiene che l’impegno a procedere entro tempi brevi possa essere condiviso, nel segno di un rapporto tra Parlamento ed Esecutivo ispirato a criteri di lealtà e correttezza.

Invita, tuttavia, lo stesso rappresentante del Governo ad accogliere una ulteriore riformulazione del testo, in modo da non differenziare l’impegno a risolvere le questioni dei lavoratori ITP e ATA, atteso che, per come appena esposto alla Commissione, tale impegno parrebbe prospettare percorsi differenti per le due categorie di personale.

  Rosa DE PASQUALE(PD), auspicato che la problematica complessiva posta dalle diverse risoluzioni in discussione possa davvero essere superata entro tempi brevi, giudica necessario prevedere che gli impegni assunti dal Governo riguardino sia il personale ITP che quello ATA, atteso che nella riformulazione oggi proposta dall’Esecutivo è ormai venuto meno il riferimento a una data certa, entro la quale si chiedeva l’individuazione di un percorso per una equilibrata soluzione di entrambe le questioni.

  Vincenzo Antonio FONTANA(PdL) ritiene opportuno distinguere tra la problematica dei lavoratori ATA e quella dei lavoratori ITP, atteso che le categorie in questione, oltre ad essere coinvolte nella vicenda in misura quantitativamente differente (le unità di personale ATA interessate risulterebbero, infatti, più numerose), sono anche caratterizzate da evidenti diversità di natura strutturale, connesse alla tipologia delle loro carriere, che impongono un diverso approccio nella definizione delle forme di intervento.

Pur sottolineando la pari dignità delle questioni in gioco, auspica che nel caso di specie ci si concentri maggiormente sulla questione dei lavoratori ITP, che ha assunto dimensioni drammatiche, da quanto ha potuto personalmente constatare sulla base di contatti diretti avuti con i rappresentanti di tale categoria: in caso contrario, trattando allo stesso modo situazioni differenti riguardanti le progressioni in carriera di distinte categorie di lavoratori, si rischierebbe, a suo avviso, di incorrere in problematiche impreviste, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Nel rilevare, peraltro, che costituirebbe una vera e propria ingiustizia un’ipotetica equiparazione del personale ITP rispetto al personale ATA, invita il Governo ad assumere un impegno serio in favore degli insegnanti tecnico pratici, paventando il rischio che una formulazione ambigua del testo possa, in realtà, nascondere l’intendimento di non risolvere alcun problema.

  Silvano MOFFA, presidente, fa notare che il rappresentante del Governo ha manifestato una disponibilità ad assumere un impegno di carattere complessivo sulla vicenda da tempo all’attenzione della Commissione, al fine di affrontare entrambe le situazioni contemplate nelle risoluzioni in discussione, sia quelle del personale ATA sia quelle del personale ITP, senza che ciò configuri l’esigenza di assimilare tra loro le due categorie: ove tale impegno complessivo fosse condiviso anche dai presentatori dei diversi atti di indirizzo, si potrebbe quindi giungere ad un voto unanime da parte della Commissione.

  Gabriella GIAMMANCO(PdL) riconosce la pari dignità degli interessi dell’una e dell’altra categoria di lavoratori e la necessità di risolvere le rispettive problematiche, facendo tuttavia notare che le unità di personale ATA coinvolte nella vicenda appaiono molto più numerose di quelle del personale ITP (che si attestano attorno a qualche centinaio di unità); inoltre, osserva che la soluzione della questione del personale ATA sembra richiedere un intervento decisamente più impegnativo sotto il profilo finanziario, anche a fronte di una disciplina normativa che appare più complessa nei loro confronti.

Fa presente, infatti, che è la stessa interpretazione autentica, fornita a suo tempo dal legislatore, dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ad avere operato un richiamo normativo che fa riferimento ai soli lavoratori ATA, lasciando di fatto inalterate le posizioni giuridiche ed economiche del personale ITP.

Auspica, pertanto, che il rappresentante del Governo si impegni in modo particolare proprio in direzione di una sollecita risoluzione della questione dei lavoratori ITP, che presenta un livello di più avanzata maturazione in sede giurisdizionale (anche in ambito europeo), pur precisando che qualsiasi iniziativa tesa a salvaguardare entrambe le categorie, secondo peculiari e specifiche modalità di intervento che potrà definire lo stesso Governo, incontrerà il suo favore, non essendo assolutamente in gioco, in questa sede, la prevalenza degli interessi di certi soggetti in danno di altri, in quanto entrambe le categorie hanno diritto al pieno riconoscimento delle rispettive posizioni economiche e giuridiche.

  Silvano MOFFA, presidente, ribadisce che l’eventuale riformulazione della parte dispositiva del testo unificato delle risoluzioni in discussione, nei termini prospettati da alcuni dei deputati sinora intervenuti nel dibattito, non potrebbe in nessun caso essere interpretata come il tentativo di affermare che le situazioni giuridiche del personale ITP e del personale ATA non siano tra loro distinte: a fronte della disponibilità ad assumere un impegno da parte del Governo, infatti, si tratta soltanto di indicare che entrambe le questioni richiedono una soluzione, fermo restando che ciascuna categoria presenta le proprie specificità, ben delineate – nelle loro differenze – all’interno delle premesse dell’atto di indirizzo, la cui situazione non verrebbe risolta l’una a scapito dell’altra.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, nell’esprimere una certa difficoltà a giungere a un orientamento definitivo da parte del Governo in ordine alla diverse versioni della parte dispositiva del testo unificato che si sono sinora succedute, conferma che la proposta di riformulazione dell’impegno, prospettata alla Commissione all’inizio della seduta, era esclusivamente finalizzata a distinguere le differenti specificità delle due categorie di personale interessate, ma non intendeva precludere l’esigenza di dare una risposta anche al problema del personale ATA.

  Silvano MOFFA, presidente, nel ribadire che l’assunzione di un impegno complessivo da parte dell’Esecutivo non comporta una negazione delle oggettive differenze esistenti nell’ambito delle posizioni giuridiche delle due categorie di personale che sono oggetto degli atti di indirizzo presentati, avverte che – preso atto delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo – è stata appena presentata un’ulteriore nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione (vedi allegato 158Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione).

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ritiene che il Governo non possa che prendere atto dell’unanime volontà espressa dalla Commissione con la presentazione dell’ulteriore nuova versione del testo unificato.

  La Commissione approva, quindi, l’ulteriore nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione, che assume il numero 8-00196.

  La seduta termina alle 16.