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il 7 maggio 2024, dalle ore 8 alle ore 17, si terranno  le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), così come previsto dall’OM del 5 dicembre 2023. A tal proposito il Nostro Presidente Antonio Brunaccini è il  candidato del Comitato Ata -itp ex enti locali nelle liste Unicobas Scuola . Di seguito l’appello del Presidente.

Carissimi colleghi buongiorno!

sono a chiederVi un impegno personale finalizzato a votare la mia candidatura nelle liste Unicobas Scuola per le prossime elezioni del Consiglio Superiore della  Pubblica istruzione. Perché candidato nelle liste “Unicobas Scuola”? Perché è l’unico sindacato che si è dimostrato solidale ed attivo per le rivendicazioni portate avanti dal nostro Comitato ATA-ITP ex enti locali.

Quando Stefano D’Errico dell’Unicobas Scuola  mi ha proposto la candidatura ho cercato di dribblare e di non accettare per non caricarmi di un ulteriore impegno, però dietro all’insistenza dello stesso, valutando che in fondo si potrebbe presentare la possibilità (remota!…ma NON IMPOSSIBILE!) di essere eletto e, di avere a tiro il ministro dell’Istruzione in una futura riunione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione , e poter avere la possibilità di raccontare e denunciare la  grande “porcata” di cui siamo stati vittime dall’anno 2000 ho deciso alla fine di accettare. Inoltre nei  momenti dell’indecisione mi sono ricordato di tutti gli scioperi e delle manifestazioni pubbliche che abbiamo fatto GRAZIE all’aiuto ed all’organizzazione dell’UNICOBAS Scuola dei quali ne cito solo gli ultimi: 

           – SCIOPERO degli ATA-ITP ex ee.ll. in Piazza  Montecitorio – Roma 18 Novembre 2008;

           – SCIOPERO degli ATA-ITP ex ee.ll. in Piazza  Montecitorio – Roma 28 Marzo 2012;

           – CONVEGNO Nazionale Napoli  Sala Santa Maria La Nova – Napoli 23 Ottobre 2017;

           – SCIOPERO degli ATA-ITP ex ee.ll. in Piazza Montecitorio – Roma 18 Settembre 2019;

           – INTERVISTA a Radio radicale con Stefano D’errico “Questione ATA-ITP ex ee.ll.” 4 Novembre 2019;

           – AUDIZIONE alla camera dei Deputati con Commissioni VII^ ed XI^ riunite –Roma 12 Novembre 2019. E’ per tutto quanto sopra e, non solo, che vi chiedo un impegno “straordinario” a far votare la mia/vostra/nostra candidatura con l’UNICOBAS SCUOLA .Invito a votare ed a far votare tutti i colleghi ancora in servizio ed invito i colleghi pensionati a chiedere il voto anche agli ATA (ex enti locali e non solo) ancora in servizio. Un abbraccio a tutti Voi.  

F.to Antonio Brunaccini                                                                             

Il nostro Presidente Antonio Brunaccini è candidato con il Sindacato  Unicobas alle prossime elezioni CSPI .

Sindacato che da sempre ha appoggiato tutte le nostre lotte riguardanti all’anzianita rubata dallo Stato italiano.

Quindi   il 7 MAGGIO 2024, in un’unica giornata presso tutte le scuole si terranno le elezioni di tale organismo.


I colleghi ancora in servizio sono pregati di sostenere la lista Unicobas e il nostro candidato votandolo ed effettuare proselitismo all’interno dell’istituto ove opera.
In allegato il  manifesto: scaricalo stampato possibilmente a colori ed affiggilo nella tua scuola. Questo manifesto lo trovi anche stampato in formato grande presso le nostre Federazioni Regionali e Provinciali
MOTTO  LISTA UNICOBAS SCUOLA
                                  ATA

Gratifiche per rischi amministrativi contabili e coadiuzione educativa.

Effettivo diritto a sostituzione per malattia.

Aumenti contrattuali di livello europeo con 14 mensilità.

Immediata parificazione economica e normativa con AFAM ed Università.

Giustizia per Ata e itp  ex EELL.

Contro assegnazione territoriale “di rete” e valutazioni da parte di Dirigenti e  Dsga.

Più organico: copertura posti vacanti e assunzione di tutti i precari


           CANDIDATI PERSONALE ATA


1)ANTONIO BRUNACCINI (DSGA – NAPOLI)


2)      CARLA BAGNI (ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – LIVORNO)

MAX 1 PREFERENZA

Cari colleghi,
al fine di tenere sempre informati tutti i ricorrenti circa l’andamento dei ricorsi.

  • nota ufficiale rinvio dell’udienza Affatigato/Presidenza del Consiglio – rg 54876/2020 del 30/01/2024

1 ricorso : rinviata al 30/10/2024

h.10.30

2 ricorso: Maione / Presidenza del Consiglio

26 aprile 2024 h.11.00

“Il 6 maggio 2021 si è tenuta davanti al Tribunale Civile di Roma l’udienza della causa “Affatigato + altri/Presidenza del Consiglio dei Ministri” per il risarcimento dei danni subiti dal personale ATA-ITP ex EE. LL. a causa del trasferimento alle dipendenze del MIUR.

Su richiesta degli Avvocati, il Giudice ha concesso i termini per deduzioni e produzioni istruttorie, cui invece l’Avvocatura dello Stato si era opposta chiedendo che la causa fosse subito decisa,insistendo per il rigetto delle nostre domande.

La causa è stata rinviata al 27 Aprile 2022 alle 10:30.

I nostri legali ci diranno poi quali istanze e quali documenti intendono depositare.”

Vincenzo

A  cura di Carlo Bertani

LETTERA APERTA

Gentile Presidente Conte,

la vicenda è quella che da un ventennio assilla gli ex dipendenti delle ex Province nella Scuola, che iniziò con la riforma Berlinguer dell’Istruzione nel 1999 ed è terminata con una sentenza della Corte di Cassazione nel 2019.
Una vicenda iniziata nel 1999 e terminata, con uno sberleffo all’Europa, nel 2019: tempismo eccezionale della Giustizia Italiana.
In Italia, all’epoca (fino al 2000), nella Scuola lavoravano all’incirca 70.000 persone suddivise fra docenti e non docenti, che prestavano il medesimo servizio dei colleghi dello Stato: il perché di questa stranezza è uno dei tanti misteri italiani, misteri che nascondono giochi di potere, collusioni politiche, controllo del voto ecc.
Finalmente (e coraggiosamente) un ministro dell’ Istruzione (Berlinguer) si mise con pazienza a smantellare quel sistema, che generava incomprensioni e difficoltà: oltretutto, si parlava oramai di una prossima abrogazione delle Province, che giunse nel 2014.
Nella stesura originale della legge (n. 124 del 1999) si tutelavano i dipendenti delle ex Province: l’anzianità di servizio sarebbe stata totalmente conservata e sarebbero entrati nelle graduatorie dello Stato con minime differenze di retribuzione a loro favore.
Ma qualcuno (Berlusconi) ritenne che anche quelle minime differenze fossero troppe e così, nella Legge Finanziaria per il 2006 (comma 218) inserì una “interpretazione autentica” la quale, altro non era che la totale riscrittura retroattiva di una norma, introdotta solo 6 anni prima.
In quella “interpretazione” – fumosa, farraginosa, in alcuni punti addirittura ilare, che denotava lo “stile giuridico” di Berlusconi – si compiva un’iperbole giuridica, anche difficile da interpretare: praticamente, chi aveva 40 anni di servizio scendeva a 20, oppure chi ne aveva 20 scendeva a 7.
Insomma, più soldi per noi (Berlusconi aveva promesso l’abolizione di alcune tasse molto invise dagli italiani più ricchi, come lui stesso) e meno soldi per voi.
Non c’è da stupirsi: quello è il mondo di Berlusconi e tutti in Europa lo hanno capito.

Nel frattempo, però, molti dipendenti si erano rivolti alla Giustizia Europea, che aveva respinto senza incertezze tutti i tentativi della Giustizia italiana di far passare come norma di “interpretazione autentica” una stupidaggine giuridica la quale, altro non era che il tentativo di risparmiare denaro stravolgendo retroattivamente una norma precedente e già contemplata nell’ordinamento giuridico. Come avesse fatto la Corte di Cassazione ha “passar per buona” quella fantasiosa ricostruzione di un articolo di legge mi parve, all’epoca, incredibile: dopo le ultime vicissitudini in seno al Consiglio Superiore della Magistratura, credo d’aver iniziato a capire.

Forse, se vogliamo veramente essere europei, abbiamo ancora molta strada da compiere: iniziano magari dalla Giustizia e dal sistema Legislativo. La prima a demolire questa “fantasiosa” ricostruzione fu la Corte di Giustizia Europea, poi partirono le richieste personali alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, della quale non si contano più i ricorsi – tutti vittoriosi per i dipendenti – che sono costati allo Stato italiano pesanti sentenze, nel senso di pagamenti di spese processuali, danni, ecc, oltre al riconoscimento del diritto originario dei lavoratori.
L’ultima sentenza è costata allo Stato circa 400.000 euro: perché lo Stato italiano dilapida in questo modo soldi pubblici?

Inoltre, nell’ultima sentenza si è avvertito il fastidio della Magistratura Europea per la mancata applicazione di norme che il Trattato di Nizza obbliga l’Italia ad applicare. Dulcis in fundo, partirà presto l’ennesimo procedimento giuridico contro la Presidenza del Consiglio – gli avvocati Sullam e Zampieri lo stanno già preparando – per la mancata applicazione della direttiva 77/187 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della CEDU.

Eppure, pareva che una sorta di “gentleman agreement” fosse a portata di mano già nel Giugno 2020, all’incontro di Villa Pamphili, poi tutto è tornato a girare nel medesimo modo: la Ragioneria dello Stato continua a richiedere rimborsi di decine di migliaia di euro sulla base della sentenza della Suprema Corte di Cassazione…eppure, la Corte Europea era stata chiara: nell’ultima sentenza del Settembre 2019 era compresa una diffida (con formula ultimativa!) con l’invito ai vertici del Ministero dell’Istruzione a relazionare sul perché la questione non era stata ancora risolta! Della serie: l’Europa ci deve aiutare, poi noi facciamo come ci pare? Mi rendo pienamente conto dei problemi che l’Italia (ed il mondo intero) sta attraversando, ma non si può – anche se un maledetto microrganismo cerca di farci impazzire – dimenticare il senso della vita che scorre ugualmente: domani, Covid o non Covid, la Ragioneria dello Stato invierà alle sedi periferiche l’elenco delle pazzesche richieste di decine di migliaia di euro da richiedere a 70.000 persone incolpevoli, soltanto sulla base di una sentenza della Suprema Corte di Cassazione che l’Europa ha definito, ad essere ancora veniali, una schifezza.

Ed è la stessa Europa alla quale lei ha chiesto giustamente aiuto e che, a quanto sembra, è decisa a farlo? A cosa serve se le prassi giuridiche – controfirmate ed accettate – non vengono rispettate? Non le pare, questa, una contraddizione incongrua, una sorta di gioco delle tre carte della serie “non vedo, non sento e non parlo” che giunge a massacrare decine di migliaia di famiglie italiane per colpa – diciamola tutta – di una classe politica che non sapeva come fare per salvare i suoi privilegi? Le sembra che sia cambiato qualcosa? Bisogna avere i nervi saldi per sopravvivere in questa situazione, so che tanti altri vivono giorni difficili e lo fanno con coraggio ma, mi creda, campar male per colpa di una sentenza che non si comprende come sia stato possibile confezionare rende rabbiosi al solo immaginarlo. E come si fa ad andare avanti, sapendo che la nostra vita è stata stravolta da una sentenza che il fior fiore dei giuristi europei ha giudicata immonda?

Smettiamo, per favore, di parlare d’Europa se, in fin dei conti, siamo proprio noi a non mostrarci europei.

La saluto e la ringrazio prof. Carlo Bertani, ex insegnante, giornalista e scrittore info@carlobertani.it

La missiva è stata inviata alla casella postale del Presidente deo Consiglio, se non ci saranno risposte convincenti sarà inviata in inglese, francese, spagnolo e tedesco ai principali giornali europei fra 10 giorni esatti.

\nIntervento del presidente
Antonio Brunaccini

Dopo un anno esatto dall’ultimo sciopero
Siamo ancora in piazza, le promesse del governo Giallo-rosso  non si sono realizzate, nonostante ordini del giorno , incontri di rilievo con il MIUR con la promessa di attuare un tavolo interministeriale per una soluzione accettabile dopo 20 anni di lotte.Qui la storia dell’inganno di Stato.L’art. 8 della legge 124/1999 ha stabilito che il personale ATA e ITP , dipendente dagli Enti Locali che lo fornivano allo Stato, venisse trasferito alle dipendenze del MIUR dal 1° gennaio 2000, continuando a lavorare negli Istituti Scolastici in cui prestava servizio.Il comma 2 del suddetto art. 8 disponeva il riconoscimento, al personale trasferito, di tutta l’anzianità maturata presso l’Ente Locale fino al 31.12.1999. L’accordo del 20 luglio 2000 tra ARAN e Sindacati ed il successivo decreto che lo recepì negarono detto riconoscimento ed al personale ATA e ITP ex EE.LL. fu imposta un’anzianità fittizia, costruita con la “temporizzazione” di una parte della retribuzione complessiva del 1999.Il risultato di tale “temporizzazione” furono inquadramenti economici altamente penalizzanti: il personale transitato allo Stato, a parità di mansioni e anzianità con i colleghi già statali, si vide assegnare fasce stipendiali corrispondenti a 1/3 dell’anzianità maturata nell’Ente Locale.Tale discriminazione tra colleghi si ripercuote, alla cessazione dell’attività lavorativa, sull’assegno pensionistico.


Un esempio: pur avendo maturato contributi per anni 42, l’ultimo stipendio corrisponde alla fascia stipendiale 15/21. I lavoratori ricorsero in giudizio contro lo Stato ed ottennero sentenze a loro favorevoli, con il riconoscimento di tutta l’anzianità maturata nell’Ente Locale di provenienza.Nel 2005, all’interno della Legge 266/2005 (Legge Finanziaria per il 2006), fu introdotto l’art.1, comma 218. La norma, definita “interpretativa” dell’art. 8, comma 2, della L. 124/1999, in realtà lo modificò, con enorme danno per i lavoratori.


Per molti di essi fu addirittura imposta la restituzione delle somme percepite a seguito delle sentenze favorevoli, emesse prima dell’entrata in vigore della Legge 266/2005. Il comportamento dello Stato Italiano è stato condannato dalle Corti europee con ben 10 sentenze. La decima, recentissima, è stata emessa dalla CEDU il 30 gennaio 2020 per il caso “Cicero e altri c. Italia”.

È necessario ed urgente stabilire una soluzione per questa problematica dai gravi risvolti: da un lato la disparità di trattamento economico fra dipendenti dello stesso Ministero con uguali mansioni; dall’altro un notevole contenzioso tra lavoratori e Stato.


Nella suddetta sentenza del 30 gennaio 2020 viene ribadito quanto la Legge 266/2005, art.1 comma 218, abbia gravemente danneggiato i lavoratori.Chiediamo al Ministro di emanare gli opportuni provvedimenti con i quali disporre nuovi decreti individuali d’inquadramento emanati dai Dirigenti Scolastici e contenenti l’espresso richiamo dell’art. 8, c. 2 della L. 124/1999. In virtù di quanto sopra, i vigenti decreti individuali di inquadramento saranno annullati e sostituiti dai nuovi decreti individuali d’inquadramento, elaborati, come stabilito dal suddetto art. 8, c. 2 della L. 124/1999 ossia che a detto personale venga riconosciuta “ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza”.

D’Errico a Conte e Azzolina: risolvere la questione dell’anzianità maturata

Dopo l’ultima sentenza di condanna della Corte di giustizia di Strasburgo – la decima contro lo Stato italiano -, la questione del personale Ata-Itp ex enti locali è stata nuovamente portata all’attenzione del Governo da Stefano D’Errico di Unicobas Scuola.

D’Errico ha denunciato al premier Giuseppe Conte e alla ministra Lucia Azzolina la vicenda del personale della scuola transitato nel 2000 dagli enti locali, al quale la legge aveva garantito il riconoscimento di tutta l’anzianità maturata al pari dei loro colleghi già statali.

I sindacati della scuola “bloccarono” però gli effetti di quela legge facendo riconoscere ai lavoratori non più tutta l’anzianità pregressa, ma poco meno della metà di quella che si portavano a corredo nel ‘travaso’ allo Stato.

Una questione ancora irrisolta, per la quale invece secondo D’Errico basterebbero poco più di cento milioni di euro per adeguare da subito gli stipendi e gli assegni pensionistici, considerando la disponibilità degli interessati a transigere sulla questione degli arretrati.

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/07/18/scuola-appello-di-unicobas-al-governo-per-il-personale-ata-e-itp_65bc7a41-6b59-4d3a-bebf-5fbfe4953d2c.html

Comunicato Stampa

Dopo l’ultima sentenza di condanna della Corte di Giustizia di Strasburgo (la decima sentenza di condanna allo Stato italiano) la questione del Personale ATA-ITP ex EE.LL. non poteva continuare a passare in sordina.

Ci ha pensato il Prof. Stefano d’Errico (Unicobas Scuola) durante l’Audizione dei Sindacati di base, convocati il giorno 15 giugno 2020.

d’Errico ha denunciato al Presidente del Consiglio Conte e alla Ministra Azzolina l’assurda vicenda del Personale della Scuola transitato nell’anno 2000 dagli Enti Locali, al quale la Legge 124/1999 aveva garantito il riconoscimento di tutta l’anzianità maturata, al servizio degli enti locali, e svolto nelle scuole statali (Licei Scientifici – ITN – ITC – ITG) al pari dei loro colleghi già statali che lo svolgevano in altre tipologie di scuole (Licei Classici – ITIS – Ist. Magistrali – Ist. Professionali – Scuole Medie – Scuole Elementari).

Fu un tiro “mancino” giocato dai Sindacati della Scuola (CGIL – CISL – UIL – SNALS) a bloccare gli effetti della Legge 124/1999, riconoscendo ai lavoratori non più tutta l’anzianità pregressa, ma poco meno della metà dell’anzianità che si portavano a corredo nel “travaso” allo Stato.

Le conseguenze furono gli effetti devastanti sugli stipendi in godimento e sull’assegno pensionistico. Al Personale che andava (e va tuttora) in pensione con il massimo dell’anzianità di servizio (42 anni) veniva riconosciuto un assegno pensionistico calcolato sulla fascia stipendiale 15/20.

Tutto ciò nonostante ben 10 sentenze di condanna della Corte di Strasburgo allo Stato italiano, compresa l’ultima diffida (Ultimatum) di settembre 2019 con invito ai vertici MIUR a relazionare sul perché la questione sia ancora irrisolta.

Accuse precise e gravi quelle formulate nell’intervento del Prof. Stefano d’Errico (Unicobas Scuola) che ha tirato in ballo i vertici del Ministero dell’Istruzione e del Governo per il perdurare ancora di questa assurda situazione del personale scolastico.

Eppure, ribadiva lo stesso relatore, per mettere una pietra tombale basterebbero anche poco più di cento milioni di euro, per adeguare da subito gli stipendi e gli assegni pensionistici, considerando la disponibilità degli interessati a transigere sulla questione degli arretrati.

https://www.scuolainforma.it/2020/06/19/ata-itp-ex-enti-locali-questione-portata-anche-in-sede-di-audizione-dei-sindacati-agli-stati-generali-di-villa-pamphilj-il-15-giugno-2020.html

https://www.informazionescuola.it/la-questione-ata-itp-ex-enti-locali-portata-anche-in-sede-di-audizione-dei-sindacati-agli-stati-generali-di-villa-pamphilj-del-15-giugno-2020/

https://youtu.be/z6ZoTdvtDyI

Roma: Stati Generali dell’Economia, Villa Pamphili, h. 14.00, 15 Giugno 2020:

audio dell’intervento di Stefano d’Errico, Segretario Nazionale dell’Unicobas, alla presenza del Presidente del Consiglio Conte, nonché dei Ministri dell’Economia, della Funzione Pubblica, dell’Istruzione, del Lavoro e delle Autonomie Regionali

Prevarrà l’ascolto e la soluzione o la “ragion di Stato”?

Intanto si aspetta a distanza di 6 mesi il famoso tavolo intermimisteriale proposto dal M5S e l’impegno politico dei massimi responsabili del MIUR e della Commissione Cultura della camera

Il”teatrino della politica” mettono in atto spettacoli impensabili a discapito dei lavoratori defraudati dei loro diritti


L’assurdità è che si sta ancora continuando a giocare sporco sulle spalle di questi lavoratori, ai quali, bene farebbero i sindacati ed i politici a recitare un “mea culpa” ed intavolare un tavolo di discussione per trovare un accordo politico sindacale e porre fine ad una clamorosa ingiustizia, che rischia, con la ripresa di migliaia di ricorsi e forti delle sentenze europee, determinare un default colossale per le casse dello Stato Italiano.

Cari colleghi,

a seguito colloquio con i nostri avvocati comunico le seguenti importanti informazioni:

– i legali stanno lavorando sulle nostre pratiche, valutando ogni singola posizione sulla base dei documenti che ognuno di noi ha inviato.

– molti colleghi non hanno ancora inviato la documentazione, oppure non l’hanno completata.

È importante quindi considerare questo aspetto. È fondamentale per chi deve inviare i documenti agli avvocati, ma si ripercuote anche sugli altri colleghi.

Quindi, al momento l’invito, inteso come priorità, è che ognuno verifichi ciò che ha inviato, cosa eventualmente manca, provvedendo a integrare dove necessario.

Solo se si è certi di aver inviato tutto, e che sia trascorso troppo tempo senza notizie, si potrà chiedere agli avvocati.

Evitiamo di chiamarli se non è proprio necessario, così avranno più tempo per dedicarsi al controllo del materiale inviato

Per chi non invierà tempestivamente gli allegati mancanti, ci sarà il rischio di entrare in un successivo ricorso.

Per chi avesse bisogno di un promemoria sui documenti occorrenti, il Comitato è sempre disponibile a fornire supporto.

Email : comitatoexentilocali@gmail.com,

comitatoexentilocali@libero.it

Questo messaggio sarà successivamente inviato con mail a tutti i colleghi.

Tuttavia ognuno di noi potrà riferirlo ad altri aderenti che debbano ancora inviare i documenti. Meglio riceverlo più volte che non esserne al corrente.

Colgo l’occasione per ricordare a chi, pur avendo aderito al Ricorso, non ha ancora effettuato l’iscrizione al Comitato, che essere iscritti ci riserva le condizioni vantaggiose stabilite dagli avvocati per il nostro Comitato.

– la documentazione va inviata, via PEC oppure via mail, a tutti e due gli avvocati.

– chi utilizza la PEC potrà inviare a
isacco.sullam@milano.pecavvocati.it e a nicola.zampieri@ordineavvocativicenza.it

– chi utilizza la mail ordinaria potrà inviare a
avpop@tin.it e a
avvnicolazampieri@gmail.com

a cura di Carlo Bertani

Mentre tutti siamo affannati nel cercare di capire quale sarà il nostro futuro, e mentre tutti assicurano che siamo “a bocce ferme” aspettando di sapere come sarà il nostro avvenire, si fa vivo il Ministero dell’Economia.Con lettera raccomandata. Per chiedermi di restituire decine di migliaia di euro per la nota questione della vicenda “ATA-ITP ex Enti Locali” nella quale, per mia disgrazia, sono finito.Trenta giorni di tempo per oppormi.

Bisogna trovare un avvocato che sia al lavoro, bisogna capire chi è fermo e chi no, ma il Ministero non sente ragioni: trenta giorni, rispondi oppure vai all’inferno.E non posso neppure uscire dalla mia Regione. Devo giustificare dove sto andando, cosa vado a fare, altrimenti sono centinaia di euro di multa.

La vicenda nasce dalla riforma della scuola di Berlinguer (1998) e cammina nel tempo insieme alle nostre vite, parecchi sono morti nel frattempo, ma il Ministero dell’Economia fa finta di non accorgersene, ci rifaremo sugli eredi! Il bello è che hanno torto marcio, e lo sanno.

Mentre la Marina scopre che i suoi Ufficiali trafficavano in sigarette e Cialis fra la Libia e l’Italia da DUE ANNI, il Ministero dell’Economia se la prende con chi aveva semplicemente chiesto l’applicazione di una legge sancita dal Parlamento 21 anni fa.

Ci sono due considerazioni da fare:

1) La vita umana ha una durata calcolata in decine di anni. Quindi la giustizia, se vuole essere Giustizia, non può avere una durata comparabile con la vita umana. 21 anni per una questione giudiziaria contro 60-70-80-90 anni della vita di una persona? Con un paio di cause giudiziarie del genere, dalla maggiore età in poi significa che vai e vieni dai Tribunali per la vita intera.

E senza avere contrabbandato sigarette e Cialis: soltanto lavorato nella scuola, onestamente, come capita a centinaia di migliaia di persone.

2) Quando l’Italia decise d’entrare nell’UE, fra le tante cose che dovette accettare una fu la primazia delle Corti Europee sugli ordinamenti nazionali. Ossia, oltre la Cassazione, se c’è una sentenza europea, i singoli Stati devono osservarla ed applicarla. E la prima sentenza arrivò già, da parte della Corte Europea di Giustizia, poi dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nei primi anni del nuovo secolo. L’ultima, è del Gennaio 2020. Tutte favorevoli ai lavoratori, perché è una questione semplice: non si può emanare una legge e poi, quando i lavoratori sono trasferiti, modificarla, cambiarla, rivederla…perché lo Stato ha sempre rigettato i pagamenti dovuti (per legge!) sulla generazione successiva…Amato nel 2000 decise di non pagare, lo seguirono Berlusconi, Prodi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e Conte.

Vorrei sapere cosa capiterà agli Ufficiali di Marina che hanno trafficato con il contrabbando e capire come mai, se la vicenda fu scoperta nel 2018, solo oggi viene a galla. Finirà anch’essa dopo 21 anni? nel 2040 circa? Oppure ci sarà un patteggiamento a tarallucci e vino?

Noi non abbiamo rubato niente, contrabbandato niente, le corti europee ci hanno dato pienamente ragione in più ricorsi, invitando l’Italia a chiudere la faccenda…ma la Cassazione ha furbescamente intessuto due sentenze, a distanza di anni, che anche i giuristi trovano qualche difficoltà a comprendere…che ne pensa, avv. Conte?

Non ha molta importanza: pensi, piuttosto, cosa pensiamo noi di lei.

14 maggio 2020

Continuano le adesioni per il Ricorso per risarcimento danni.

La convenzione stipulata con gli avvocati riguardanti i costi sono esclusivamente per gli associati in regola con l’anno corrente. Ricordiamo che tutti possono aderire.

https://wp.me/p16ISq-25z

Per adesioni e info riguardante l’iscrizione:

Email : comitatoexentilocali@gmail.com,

comitatoexentilocali@libero.it

https://wp.me/p16ISq-25I

Cari colleghi,

Il Comitato Nazionale Ata -itp ex enti locali con i nostri Avv. Isacco Sullam e Avv. Nicola Zampieri,stiamo preparando un ricorso per l’indennizzo per danni che abbiamo subìto al travaso ai ruoli dello stato.

Si baserà sulla richiesta risarcitoria per mancato recepimento della direttiva 77/187, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della CEDU e sarà parametrato al trattamento retributivo e pensionistico che sarebbe stato percepito in caso di inquadramento sulla scorta dell’anzianità maturata nel Comparto Enti locali.

Il giudizio cumulativo di primo grado,sarà davanti al Tribunale di Roma, nei confronti della Presidente del Consiglio dei Ministri.

I costi del ricorso di ciascun ricorrente è di euro 300 (comprensivo di iva e cpa) oltre al versamento del 10% del valore del risultato ottenuto, in caso di esito favorevole della lite.

Chi volesse intraprendere tale ricorso oltre che essere socio del Comitato Nazionale ex enti locali effettuando l’adesione con la quota associativa e compilando il modulo di adesione,( https://wp.me/p16ISq-25z) deve firmare la Procura e il documento riepilogativo contenente tutte le informazioni necessarie per la proposizione del giudizio cumulativo davanti al Tribunale di Roma e le condizioni pattuite, da firmare su tutte e tre le pagine.

Necessitano inoltre di una copia dei decreti di inquadramento, successivi al 2000, e del Mod. 98/2 (oppure PA/04), nonché, per quanti sono attualmente in pensione del decreto di collocamento a riposo e provvedimento di liquidazione della buonuscita (per chi è già cessato dal servizio)

Ultima sentenza ottenuta ed eventuali diffide inviate con copia dell’Avviso di ricevimento.

Per adesioni e info:

Email : comitatoexentilocali@gmail.com,

comitatoexentilocali@libero.it

Dopo l’adesione

Per quanto riguarda le modalità di consegna dei documenti si devono fare pervenire tramite raccomandata nello studio dell’avv. Zampieri Nicola (che poi ne curerà la consegna di una copia all’avv. Sullam) sito i n Piazza Alvise Conte n. 7/A, a Schio, CAP. 36015 (Vicenza)l’ originale della procura e del documento riepilogativo, mentre potrà essere trasmessa via mail ad entrambi i difensori una copia della restante documentazione,ed essere inviati ai seguenti indirizzi:

avpop@tin.it avvnicolazampieri@gmail.com

Cari colleghi,

il nostro Comitato porta a conoscenza a tutto il Personale ATA e ITP ex Enti Locali che esiste la possibilità di presentare Ricorso contro la Presidenza del Consiglio, a seguito della sentenza CEDU “Cicero e altri c. Italia” del 30 gennaio 2020.


Il ricorso prevede un indennizzo per i danni subìti.

I legali che si stanno occupando della predisposizione del ricorso sono gli Avvocati Sullam e Zampieri, esperti nella nostra materia.

È importante premettere che in questa fase teniamo in considerazione del tentativo che l’Avvocatura dello Stato, a seguito sentenza “Cicero”, sta portando avanti, con l’intento di chiudere le numerose pendenze tra Ministero dell’Istruzione e Personale ex EE.LL.

Si riepilogano di seguito alcuni aspetti relativi al ricorso da proporre:

  • non è necessario essere patrocinati nel luogo di residenza;
  • i giudizi verranno proposti davanti al Tribunale di Roma per gruppi;
  • non vi è un tempo massimo per la presentazione delle Schede, poiché si raggrupperanno i ricorrenti per tipologie e situazioni, in base al momento in cui forniranno tutta la documentazione;
  • tutte le cause, attesa la loro complessità, presupponendo una profonda conoscenza non solo della CEDU, ma anche del diritto dell’Unione Europea, verranno proposte a mandato congiunto dagli avv.ti Sullam (fautore della nota sentenza Agrati della Corte EDU) e Zampieri (propugnatore della altrettanto nota sentenza Scattolon della CGUE);
  • sarà possibile presentare ulteriore documentazione successivamente all’avvio del giudizio, ma quella indicata nella scheda è indispensabile per verificare se la causa è proponibile;
  • è utile aver interrotto la prescrizione (a condizione che la raccomandata sia stata inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri), ma non è indispensabile;
  • possono aderire al ricorso anche coloro che ne hanno avviati altri, purché le domande e/o le parti siano diverse (la proposizione di ricorsi nei confronti del MIUR non pregiudica, per esempio, la proposizione di una nuova e diversa domanda contro il Governo italiano a titolo risarcitorio);
  • possono aderire al ricorso anche coloro che non hanno mai avviato alcun contenzioso, se non sono decorsi i termini di prescrizione;
  • la presentazione del ricorso prima dell’eventuale transazione con il Governo, su cui sta lavorando l’Avvocatura dello Stato, potrebbe rimettere in gioco anche coloro che, non ricorrenti attualmente, sono al momento esclusi. Su questo punto, però, molto dipenderà da come verrà scritto il disegno di legge;
  • l’indennizzo si baserà sulla richiesta risarcitoria per mancato recepimento della direttiva 77/187, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della CEDU e sarà parametrato al trattamento retributivo e pensionistico che sarebbe stato percepito in caso di inquadramento sulla scorta dell’anzianità maturata nel Comparto Enti locali.

COSTI DEL RICORSO:
Per quanto riguarda i costi iniziali del Ricorso, il Comitato effettuerà una valutazione in base al numero complessivo delle domande pervenute.

Si pubblica la Scheda di adesione con le relative istruzioni.

ISTRUZIONI
PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI ADESIONE AL RICORSO CONTRO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO


La Scheda di adesione va compilata, firmata e inviata al Comitato via mail ad uno dei seguenti indirizzi:

comitatoexentilocali@gmail.com

comitatoexentilocali@libero.it

Alla mail va allegata la scansione dei documenti di identità fronte retro indicati nella Scheda di adesione.

In considerazione dell’attuale emergenza Coronavirus, coloro che non hanno la disponibilità dei documenti (oppure che non hanno la possibilità di scansionare la documentazione) potranno inserire una precisazione nella Scheda di adesione per comunicare che l’invio sarà effettuato appena possibile.

RICORSO PERSONALE ATA-ITP EX ENTI LOCALI CONTRO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Evidenzia con il mouse la scheda in questione,tasto destro copia aprite word tasto destro incolla

S C H E D A DI A D E S I O N E

COGNOME ______________________NOME ___

Qualifica _____________________________________________

Luogo e data di nascita _____________________________________________

Codice Fiscale _____________________________________________

In servizio SI □ NO □
In quiescenza SI □ NO □

Città di residenza ________________________________ tel ______

email _____________________________________________

Ha giudizio in corso SI □ NO □

Grado di giudizio _____________________________________________

Documenti necessari:

Decreto di Inquadramento

Eventuale decreto di collocamento a riposo e provvedimento di liquidazione della buonuscita (per chi è già cessato dal servizio)

Mod.98/2
o
Mod. PA04

Ultima sentenza ottenuta e ricorso proposto

Eventuali diffide inviate con copia dell’Avviso di ricevimento.

Luogo e data ___________

Riconosciuta a 70mila dipendenti l’anzianità pregressa maturata

Redazione ANSA ROMA

07 marzo 2020 h.20.18

Dopo 20 anni di contenziosi legali si apre per i lavoratori della scuola Ata-Itp ex Enti locali un spiraglio importantissimo grazie ad una nuova sentenza della Corte europea dei diritti che conferma il diritto del personale trasferito nei ruoli del Miur nel lontano 2000 (70mila circa su territorio nazionale) al computo dell’intera anzianità di servizio maturata negli Enti Locali.

Un contenzioso che si protrae da tanti anni con diverse sentenze della Cassazione prima favorevoli e poi contrarie per i lavoratori e ben 10 sentenze tutte favorevoli della Corte europea. Una legge aveva originariamente disposto che il personale transitasse nel ruoli del Ministero dell’Istruzione a partire dal 1 gennaio 2000, sulla scorta dell’anzianità maturata nei Comuni e nelle Province. Sennonché un accordo Aran-sindacati del 20 luglio 2000 ed il successivo decreto che lo recepì negarono questo riconoscimento, imponendo al personale transitato un’anzianità fittizia costruita con un meccanismo chiamato “temporizzazione”. In pratica il personale fu inquadrato in fasce contrattuali inferiori, facendo perdere gran parte dell’anzianità maturata nell’ente di provenienza. I lavoratori ricorsero in giudizio contro lo Stato ed ottennero sentenze a loro favorevoli con il riconoscimento di tutta l’anzianità maturata. Ma nel 2005 all’interno della legge finanziaria lo Stato stoppò ogni velleità con una norma “interpretativa”, che modificò di fatto lo spirito della legge. A molti lavoratori e pensionati fu imposta addirittura la restituzione delle somme percepite.

Ora la Cedu riconosce le ragione dei lavoratori consentendo non solo di impugnare entro il termine di 6 mesi le eventuali sentenze della Cassazione che non recepissero la posizione della Corte europea ma anche di agire direttamente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, onde ottenere il risarcimento dei danni.

Fonte:

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/02/07/scuola-cedu-da-ragione-a-lavoratori-ata-itp-ex-enti-locali_98106798-aec7-4f72-af79-e3638870f8da.html?fbclid=IwAR0UJs20dV-eLH0QL3fA4g_uygoxMDZJpWisQAFNfodHyvP76JDahBPLHJk

Una pronuncia della Cedu riconosce la violazione dei diritti dei collaboratori scolastici che negli anni Novanta passarono dagli enti locali al ministero senza vedersi riconosciuta l’anzianità. I procedimenti per ottenere quei soldi ancora aperti sono tra i 5mila e i 10mila

Di lorenzo Vendemiale


Vent’anni per vedersi riconosciuti diritti (e soldi) negati. Ma ciò che lo Stato italiano aveva tolto, potrebbe restituirlo l’Europa. Una nuova sentenza della Cedu, la Corte europea dei diritti dell’uomo, riaccende la speranza dei cosiddetti Itp-Ata ex Enti locali, i 70mila lavoratori della scuola che alla fine degli anni Novanta, passando alle dipendenze del ministero dell’Istruzione, persero una parte della loro anzianità: i giudici di Strasburgo ribadiscono che il governo ha “barato”, cambiando a posteriori la legge per non perdere nei ricorsi in tribunale. Significa che i collaboratori scolastici potrebbero finalmente vedersi riconosciuto un risarcimento. Non tutti, soltanto quelli che hanno ancora un contenzioso aperto: tra i 5 e i 10mila, forse meno. Anche così, però, per le casse pubbliche sarebbe una stangata: lo Stato rischia di dover pagare decine di milioni di euro.


Per ricostruire la vicenda bisogna tornare indietro al 1999, quando viene riunito sotto un’unica amministrazione tutto il personale della scuola. I collaboratori scolastici che fino ad allora erano in forze a Province e Comuni, circa 70mila in tutta Italia, transitano al Miur. Sembra un provvedimento di buon senso, per loro si rivelerà una beffa. A differenza degli statali centrali, infatti, quelli periferici hanno gli scatti d’anzianità bloccati e in cambio percepiscono un “salario di produttività”: uniformare i contratti è complicato, per questo si decide di escludere la parte supplementare riconoscendo tutta l’anzianità.

La norma entra in vigore, ma dopo un anno al Ministero dell’Economia si accorgono di aver sbagliato i conti: il saldo è negativo. Così il governo cambia le carte in tavola e a luglio 2000 blocca la ricostruzione di carriera, sempre però senza includere la parte accessoria. Doppia beffa, insomma.
I ricorsi partono immediatamente e con le norme violate lo Stato comincia a inanellare le prime sconfitte. Per questo, nel 2006 il governo decide di correre ai ripari modificando retroattivamente la legge, con una “interpretazione autentica”. Addio scatti di carriera: con la legge che adesso dà ragione allo Stato la maggior parte dei ricorsi, che magari in primo grado erano stati accolti, viene rigettata.


Da allora tanti di quei lavoratori hanno continuato la loro battaglia, spostando anche il fronte in Europa. Già in passato (tra 2011 e 2012) c’erano stati alcuni pronunciamenti favorevoli, che però non erano bastati a risolvere la questione. Anzi, nel 2019 la Cassazione sembrava averci messo una pietra sopra, stabilendo che il premio incentivante non andava incluso “in quanto privo di requisiti di fissità”. Del resto, lo diceva la legge (quella del 2006).


Ecco però l’ennesimo colpo di scena: reinvestita nuovamente della questione, la Cedu ha ribadito che l’intervento normativo del 2006 fu una scorrettezza. “Benché non sia precluso al legislatore di disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi in vigore, il principio dello stato di diritto e la nozione di equo processo precludono l’ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia”.

Secondo i giudici europei, praticamente, l’Italia ha truccato le cause. C’è di più: la sentenza individua una violazione della Carta di Nizza, che è un trattato comunitario, e come tale prevale sulle leggi nazionali.
Alla luce dell’ultimo verdetto pare difficile che la Cassazione non debba rivedere la propria opinione (e comunque, in caso contrario, ogni giudizio sfavorevole potrebbe essere impugnato alla Corte europea, che condannerebbe lo Stato italiano a pagare). È una speranza per tutta la categoria.

Il problema è chi potrà beneficiarne: un intervento generale del governo resta un’utopia, bisogna affidarsi ai tribunali, ma vale solo per i contenziosi ancora aperti (per le sentenze passate in giudicato o non impugnate non c’è più nulla da fare). Poche migliaia. Le cifre in ballo sono comunque enormi: l’ultima sentenza ha disposto risarcimenti totali per oltre 400mila euro per appena una ventina di lavoratori. Moltiplicato per i casi in sospeso, rischia di essere un salasso.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/05/scuola-la-corte-europea-da-ragione-a-70mila-lavoratori-ata-e-apre-la-strada-ai-risarcimenti-i-beneficiari-possono-essere-migliaia/5710804/


Twitter: @lVendemiale

Ulteriore o.d.g approvato nel decreto milleproroghe che impegna il governo alla soluzione della problematica ata itp ex enti locali.

Vorrei evidenziare che in vent’anni di ordini del giorno, ne hanno approvato a decine nel quale impegnava il governo a risolvere il problema ,tutti rimaste lettera morta.

Ma una domanda nasce spontanea cosa sono questi ordini del giorno ?

Sono documenti sottoposti al voto dell’aula e che, se approvati, impegnano il governo a dar loro seguito. Molto in teoria.

“Ci sono ordini del giorno praticamente su tutto. In teoria sono vincolanti per l’esecutivo, che dovrebbe prima o poi onorare l’impegno al quale il Parlamento l’ha vincolato”.

Prima o poi, appunto.

Che significa, praticamente: mai.

Siamo vecchi ma non “Rincitrulliti


È il contentino che non si nega a nessuno. E che spesso vengono sventolati come un grande successo politico e permettere ai politici di vantarsi di aver perorato la causa, il secondo in 2 mesi……ma i fatti quando? Trovano le risorse economiche per tutto ma non per noi. Senza contare poi delle interpellanze presentate e senza una risposta dai Ministeri Competenti da circa un anno.

Il”teatrino della politica” mettono in atto spettacoli impensabili.

Stiamo aspettando ancora il famoso tavolo interministeriale che è stato approvato nell’ordine del giorno 9/2305/232 presentato nella legge di stabilità nel 23 dicembre scorso.

Ci dicono che ci stanno lavorando,che non possono fare tutto e subito ma visto la situazione politica “precaria” con liti e tensioni tra i partiti all’interno della maggioranza,con Guerriglia quotidiana” per noi il tempo è diventato cruciale .

Per non parlare della richiesta d’incontro al nuovo Ministro On. Azzolina da quando era ancora Sottosegretario e a tutt’oggi dopo numerosi richieste non ha avuto tempo per ascoltare la nostra delegazione.

Più che ordini del giorno che poi vengono disattesi ci vorrebbe la piena applicazione della sentenza #cedu #cicero “Non rimane pertanto che auspicare che il Governo inizi a dialogare seriamente con la Corte di Strasburgo e la CGUE, prendendo atto che l’ordinamento italiano fa ormai parte di un sistema sovranazionale a rete, nel quale i diritti fondamentali garantite dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea non possono essere vanificati – coma ha fatto invece lo Stato italiano – richiamando generiche ed indimostrate esigenze finanziarie “

Quindi prima che si attivano decine di migliaia di ricorsi sarebbe bene trovare una soluzione politica con un atto legislativo e le risorse economiche necessarie applicando la sentenza della Corte Edu del 30 gennaio 2020 che consente non solo di impugnare entro il termine di 6 mesi le eventuali sentenze della Cassazione che non recepissero la posizione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, ma anche di agire direttamente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde ottenere il risarcimento dei danni per violazione dei principi comunitari della certezza del diritto, della tutela dell’affidamento, della indipendenza del Giudice e della parità delle armi, consacrati nell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’unione Europea.

Enzo

O.d.g. 9/2325-AR/74. nel decreto milleproroghe vedi link

https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_fascicoloSeduta&idlegislatura=18&back_to=https://www.camera.it/leg18/187#fascicolo.20200218.ac.2325-AR.odg.1


Oggi i doveri dei lavoratori sono tutti molto chiari mentre i diritti non lo sono e i sindacati pronti firma sono Complici di questo teatrino che da vent’anni prima firmando un accordo capestro nel luglio 2000 e subito dopo ricorrere nei tribunali per il personale Ata-itp ex enti locali . (tesserando i colleghi).

La parola d’ordine è di stendere una pietra tombale sulla scandalosa e vergognosa vicenda che ha sconvolto la vita di tutto il personale ATA-ITP ex EELL che nel lontano gennaio 2000 passarono allo Stato grazie alla legge 124/1999 che ne disciplinava e regolamentava il transito.

E’ questo il famigerato accordo segreto che ha visto coinvolti i sindacati scuola maggiormente rappresentativi ed i vari governi che si sono succeduti fino ad oggi .

Un vergognoso piano ben orchestrato da 20 anni, che ancora vige e che fu strutturato all’indomani del passaggio allo Stato dei lavoratori delle scuole (ATA-ITP) gestiti fino ad allora dagli Enti Locali.


Una manovra che rappresenta per tutti i sindacati della scuola, firmatari dei vari contratti, un “bubbone” enorme che ha sporcato ed ancora rappresenta una macchia nera e vergognosa per la parte sindacale e per la quale ancora non è stato trovato il coraggio di fare pubblica ammenda,ed allora meglio stendere un velo pietoso, o meglio, non parlarne anzi negarne l’esistenza anche se l’infame e vergognosa manovra ha gettato nella disperazione migliaia di lavoratori, costretti a restituire al tesoro decine di migliaia di euro, con ripercussione inevitabili sulla liquidazione e sull’assegno di pensione.


In breve la storia: – Al fine di unificare tutto il personale delle scuole pubbliche alle sole dipendenze dello Stato (diviso fino ad allora tra dipendenti dello Stato ed Enti Locali) alle sole dipendenze del Ministero P.I., il governo Prodi –D’Alema con la legge 124/99, legifera e norma il passaggio riconoscendo a tutti i dipendenti transitati l’anzianità maturata presso gli Enti Locali (art- 8) ;

  • A luglio 2000, a passaggio effettuato, con un dietrofront incredibile si pone uno stop al riconoscimento dell’anzianità maturata con un accordo Sindacati –ARAN si rettificava e si imponeva invece il passaggio e l’inquadramento alle dipendenze dello Stato del personale, in questione, con lo stipendio in godimento, modificando quindi il senso e lo spirito dell’art. 8 (L.124/99);
  • Partono migliaia di ricorsi dei lavoratori che li vedono vittoriosi, in quando , la maggioranza dei giudici nei vari gradi di giudizi ritengono nullo l’accordo Sindacati -ARAN;
  • A settembre 2006 ci prova il governo Berlusconi, che con una interpretazione autentica”…sic!, relatrice l’on Santanchè, inserita nella Legge Finanziaria 2006, modifica e stravolge il senso dell’art. 8 L.124/99, causando, da quel momento in poi, di fatto, il capovolgimento di migliaia di procedimenti dei lavoratori ancora in atto, in quel tempo, nei vari gradi di giudizi.
  • L’operazione Sindacati –Governo finalmente aveva avuto così l’effetto della strategia messa in atto contro 70.000 lavoratori ex EE.LL. (bidelli, amministrativi, Tecnici, Insegnanti tecnico-Pratici) , i quali si vedono fregati proprio dai Sindacati che dovevano difenderli e pretendere al loro fianco il rispetto della legge che li aveva fatti passare allo Stato
  • La strategia dei sindacati da quel momento in poi è stata quella di continuare a girare le spalle ai lavoratori interessati, che nella disperazione totale, si vedono costretti a restituire allo Stato varie decine di migliaia di euro con riconoscimento delle anzianità lavorative dimezzate e, quindi, effetti disastrosi sulle liquidazioni e sugli assegni pensionisti
    – Ma, per fortuna dei lavoratori interessati, come recitava il famoso mugnaio di Potsdam nell’opera Brechtiana c’era e c’è ’” ancora un giudice a berlino” ..che in senso metaforico è interpretato dalla Corte Di Giustizia Europea e dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo le quali con ben dieci sentenze distinte non hanno esitato a dare ragione ai lavoratori condannando pesantemente lo Stato Italiano per indebita e scorretta ingerenza nei processi in atto che lo vedevano coinvolto come parte in causa ed il pieno riconoscimento di tutta l’anzianità maturata nell’Ente Locale.
  • L’assurdità è che si sta ancora continuando a giocare sporco sulle spalle di questi lavoratori, ai quali, bene farebbero i sindacati ed i politici a recitare un “mea culpa” ed intavolare un tavolo di discussione per trovare un accordo politico sindacale e porre fine ad una clamorosa ingiustizia, che rischia, con la ripresa di migliaia di ricorsi e forti delle sentenze europee, determinare un default colossale per le casse dello Stato Italiano.

Infatti con la sentenza Cedu “Cicero” e altri del 30 gennaio 2020 scorso,viene ribadito quanto la Legge 266/2005, art.1 comma 218, abbia gravemente danneggiato i lavoratori, per i quali il danno maggiore è rappresentato dal mancato riconoscimento dell’anzianità maturata (art.8 L.124/1999).

Va tenuto conto che, allo stato attuale, la stragrande maggioranza dei decreti di inquadramento del personale interessato sono stati elaborati con riferimento all’accordo Aran-Sindacati di Luglio 2000 (recepito dal D.M. 5/4/2001), che prevede il procedimento della temporizzazione per gli inquadramenti del personale. Il tribunale di Venezia, con la sentenza n. 412/2004, ha dichiarato la nullità dell’accordo del 20.7.2000, per violazione dei diritti garantiti dalla norma imperativa costituita dall’art. 8 della l. n. 124/99, che invece assicurava l’inquadramento in base all’anzianità maturata nel comparto Enti Locali.

Tale metodo è molto penalizzante per i suddetti lavoratori poiché, del dato di partenza, prende a riferimento solo alcune componenti dello stipendio e non tutto il maturato economico complessivo. Ciò determina, già all’atto del primo inquadramento, il taglio di un terzo (1/3) dell’anzianità iniziale all’1/1/2000.

È necessario ed urgente stabilire una soluzione per questa problematica dai gravi risvolti: da un lato la disparità di trattamento economico fra dipendenti dello stesso Ministero con uguali mansioni; dall’altro un notevole contenzioso tra lavoratori e Stato.

Sotto altro profilo, in quanto la Corte, per la prima volta, ha dato atto che il dipendente ha diritto a titolo risarcitorio non solo alle differenze retributive tra il trattamento economico ricevuto e quello che avrebbe dovuto percepire sulla base dell’anzianità maturata alle dipendenze degli Enti locali, ma anche al danno subito sotto il profilo pensionistico, per effetto del collocamento a riposo con un livello inferiore rispetto alla fascia originariamente riconosciuta dalla l. n. 124/99.

La sentenza della Corte Edu del 30 gennaio 2020 consente quindi non solo di impugnare entro il termine di 6 mesi le eventuali sentenze della Cassazione che non recepissero la posizione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, ma anche di agire direttamente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde ottenere il risarcimento dei danni per violazione dei principi comunitari della certezza del diritto, della tutela dell’affidamento, della indipendenza del Giudice e della parità delle armi, consacrati nell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’unione Europea.

I Sindacati pronti firma CGIL-CISL-Uil- Snals dove sono ?

Proclamano gli scioperi per il mondo della scuola dimenticandosi sempre della “porcata” che hanno attuato nei nostri confronti.

Questo silenzio Assordante senza una presa di posizione ufficiale,ma non dovrebbero anche tutelare le lavoratrici e i lavoratori (pensionati compresi)?

Invito i colleghi  ad effettuare il Tesseramento a favore dell’associazione Onlus per l’anno 2020


Chi non hanno ancora effettuato  il  versamento di farlo al più PRESTO in base alle proprie disponibilità economiche,per avere i fondi disponibili al raggiungimento dei nostri obiettivi.

IBAN n. : IT06 F076 0114 9000 0100 2441 929

Oppure

Bollettino su C.C.: n.:1002441929


intestato a : Comitato Nazionale Personale A.T.A. – I.T.P. ex EE.LL 

https://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/2012/01/04/atto-costitutivo-onlus-comitato-ata-itp-ex-enti-locali/

Proseguendo nel programma di incontri con le forze politiche per rappresentare l’annosa questione del personale ata e itp ex enti locali una nostra delegazione è stata ricevuta dal Vice Ministro della Pubbica istruzione On. Ascani nel tardo  pomeriggio del 12 febbraio con la  responsabile per la scuola del Partito Democratico  Camilla Sgambato.


Anche in questa occasione sono state evidenziate, col supporto di una nutrita documentazione, le ragioni di un disagio alimentato dalla mancata applicazione corretta dell’art.8 della legge 124/99 e dalla ricostruzione di carriera con la temporizzazione senza tutto il maturato economico all’atto del travaso ai ruoli dello stato, con  una grossa   penalizzazione retributiva rispetto anzianità che si aveva nell’ente locale.


Incontro cordiale,il Vice Ministro era a conoscenza della problematica del personale #ataitpexentilocali al quale aveva studiato per la bozza di  una proposta di legge insieme al On. Miceli #pd .

Abbiamo spiegato che la Camera dei Deputati nella legge di stabilità aveva approvato un ordine del giorno nel quale impegnava il Governo ad istituire un Tavolo interministeriale per affrontare un percorso risolutivo dell’anzianità pregressa di detto personale, chiedendone fin da subito l’avvio.

Il Vice Ministro ci ha assicurato il Suo impegno per trovare una Soluzione al problema che assilla migliaia di Colleghi con le loro famiglie.

.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA CICERO E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 29483/11 e altri quattro – si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

Art 6 § 1 (civile) • Equo processo • Applicazione di una nuova legge retroattiva a procedimenti in corso


Art 1 P1 • Diritto al rispetto della proprietà • Effetti negativi sulle retribuziono dei ricorrenti a causa dell’applicazione di una nuova legge retroattiva • Onere eccessivo e sproporzionato

STRASBURGO
30 gennaio 2020

La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni previste dall’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Cicero e altri c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:
Ksenija Turković, Presidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Armen Harutyunyan,
Pere Pastor Vilanova,
Pauliine Koskelo,
Jovan Ilievski,
Raffaele Sabato, giudici,
e Abel Campos, cancelliere di Sezione,
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 7 gennaio 2020,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

La causa riguarda l’applicazione di una legislazione retroattiva a procedimenti nazionali in corso instaurati dai ricorrenti. I ricorrenti hanno invocato l’articolo 6 § 1 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n.1.

IN FATTO

1. I ricorrenti sono stati rappresentati dagli avvocati G. Romano, del foro di Roma, I. Sullam, del foro di Milano, e P. Biondi, del foro di Benevento.

2. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia, avvocato dello Stato.

3. I fatti oggetto della causa, così come presentati dalle parti, possono essere sintetizzati come segue.

4. I ricorrenti erano stati inizialmente assunti da enti locali ed erano assistenti amministrativi, collaboratori, assistenti tecnici, funzionari amministrativi, assistenti di laboratorio o assistenti di cattedra in diversi istituti scolastici statali italiani.

5. La loro remunerazione consisteva in uno stipendio tabellare integrato da elementi retributivi accessori.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 124/99, i ricorrenti furono trasferiti nei ruoli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in prosieguo “il Ministero”.

7. A differenza del regime di remunerazione gestito dagli enti locali, la remunerazione dei dipendenti del Ministero era calcolata soltanto con riferimento a uno stipendio tabellare che era, tuttavia, incrementato progressivamente nel tempo, sulla base dell’anzianità di servizio.

8. Ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della legge n. 124/99:
“(…) A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.”

9. Il Ministero convertì lo stipendio corrisposto ai ricorrenti dagli enti locali al 31 dicembre 1999 in un’anzianità virtuale con il nuovo datore di lavoro ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2001 comprendente un Protocollo di intesa tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, “ARAN” e le pertinenti organizzazioni sindacali.

10. Non avendo pertanto ottenuto il pieno riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze degli enti locali, i ricorrenti adirono i tribunali interni sostenendo che la conversione del loro stipendio in un’anzianità virtuale con il nuovo datore di lavoro al momento del trasferimento era stata illegittima e pregiudizievole.

11. Chiesero l’inquadramento nel livello professionale corrispondente alla piena anzianità di servizio a decorrere dalla data del trasferimento, nonché la determinazione del risarcimento a loro dovuto.

12. Nelle more di tali procedimenti in differenti gradi di giudizio, fu promulgato l’articolo 1 comma 218 della Legge n. 266/2005 (“la Legge finanziaria 2006”) finalizzata ad attuare quella che il legislatore aveva affermato fosse stata l’originaria intenzione del Parlamento al momento dell’adozione dell’articolo 8 della Legge n. 124/1999.

13. I giudici nazionali accolsero il ricorso del Ministero o rigettarono le pretese dei ricorrenti sulla base del nuovo articolo 1 comma 218 della Legge finanziaria 2006 e delle allora recenti sentenze della Corte costituzionale nn. 234 del 2007 e 311 del 2009.

14. Informazioni dettagliate su ciascun ricorrente figurano nell’appendice.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI

15. Il diritto e la prassi interni pertinenti sono esposti nelle sentenze Agrati e altri c. Italia (nn. 43549/08 e altri due, 7 giugno 2011) e De Rosa e altri c. Italia (nn. 52888/08 e altri tredici, 11 dicembre 2012).

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

16. Data la similitudine dei ricorsi relativamente all’oggetto delle cause, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.

II. ECCEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO

17. In ordine al ricorso n. 14186/12, il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non avevano suffragato adeguatamente la loro affermazione secondo la quale avevano una legittima aspettativa a norma dei principi esposti nella sentenza Agrati e altri c. Italia, sopra citata, e avevano subito un’ingerenza in conseguenza dell’applicazione della Legge finanziaria 2006 ai loro procedimenti in corso.

18. Il Governo rileva effettivamente che la Sig.ra Di Francescantonio ha adito i tribunali interni in data 30 marzo 2006, successivamente alla promulgazione della Legge finanziaria 2006.

19. Il Governo osserva analogamente che il Sig. Ficorella e la Sig.ra Cirelli non hanno fornito alcuna prova che dimostrasse che i loro ricorsi fossero stati depositati nei tribunali interni precedentemente alla promulgazione della Legge finanziaria 2006.

20. I ricorrenti non hanno replicato alle eccezioni del Governo.

21. La Corte rileva che, sulla base dei documenti di cui è in possesso, la Sig.ra Cirelli ha presentato ricorso al Tribunale di Roma in data 17 maggio 2005. Conseguentemente, l’eccezione preliminare del Governo a tale riguardo deve essere rigettata.

22. In ordine al Sig. Ficorella e alla Sig.ra Di Francescantonio, la Corte ritiene che non sia possibile stabilire sulla base delle prove e dei fatti che essi abbiano presentato ricorso ai tribunali interni precedentemente alla promulgazione della Legge finanziaria 2006. Segue che le loro doglianze ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 sono manifestamente infondate e devono essere rigettate in applicazione dell’articolo 35 §§ 3, lettera a) e 4 della Convenzione.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

23. I ricorrenti hanno lamentato che l’ingerenza che la promulgazione della Legge finanziaria 2006 aveva causato ai loro procedimenti in corso, dei quali lo Stato era parte, aveva pregiudicato il loro diritto a un equo processo.

24. Invocano l’articolo 6 della Convenzione, che recita:

Articolo 6 § 1

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…) chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)”

A. Sulla ricevibilità

25. La Corte rileva che la presente doglianza non è manifestamente infondata e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.

B. Sul merito

1. Osservazioni delle parti

(a) I ricorrenti

26. I ricorrenti hanno sostenuto che non sussistevano motivi imperativi di interesse generale che giustificassero tale ingerenza, a eccezione di motivi meramente economici. I ricorrenti hanno rilevato che la legge di “interpretazione autentica” era stata promulgata sei anni dopo la legge originaria e in assenza di una giurisprudenza divergente.

(b) Il Governo

27. Quale osservazione di carattere generale, il Governo ha sottolineato che successivamente alla determinazione dei procedimenti dei ricorrenti la giurisprudenza nazionale aveva subito diverse modifiche.

28. In ordine alle specifiche circostanze del caso di specie, il Governo, rinviando alla sentenza della Corte costituzionale n. 311 del 2009, ha dedotto in primo luogo che l’intenzione del legislatore non avrebbe potuto essere quella di riconoscere la piena anzianità di servizio dei dipendenti trasferiti, in quanto la Legge n. 124 del 1999 non conteneva alcuna disposizione economica per coprire tali spese. Il Governo ha sostenuto in secondo luogo che non sussisteva alcuna assoluta aspettativa legittima dell’interpretazione proposta dai ricorrenti, in quanto nel 2000, mediante accordi collettivi, era già stata approvata una diversa lettura. Il Governo ha sostenuto in terzo luogo che all’epoca della promulgazione della Legge finanziaria 2006 il dibattito accademico e giudiziario sull’interpretazione della Legge n. 124 del 1999 era ancora in corso.

2. La valutazione della Corte

29. La Corte ha ripetutamente riconosciuto che benché non sia precluso al legislatore di disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi in vigore, il principio dello stato di diritto e la nozione di equo processo sanciti dall’articolo 6 precludono, salvo che per motivi imperativi di interesse pubblico, l’ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia finalizzata a influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia (si vedano, tra numerosi altri precedenti, Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 49, Serie A n. 301-B; National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society and Yorkshire Building Society c. Regno Unito; Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia [GC], nn. 24846/94 e dal 34165/96 al 34173/96, § 57, CEDU 1999-VII, e Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia, nn. 48357/07 e altri tre, § 76, 24 giugno 2014). Il rispetto dello stato di diritto e la nozione di equo processo impongono che le motivazioni addotte per giustificare tali misure siano trattate con il massimo grado di circospezione possibile (si vedano Stran Greek Refineries, sopra citata, § 49, e Maggio e altri c. Italia, nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08, § 45, 31 maggio 2011, e Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia, sopra citata, § 76). Le considerazioni economiche non possono, da sole, autorizzare il legislatore a sostituirsi ai giudici al fine di determinare le controversie (si vedano Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 132, CEDU 2006 V, Cabourdin c. Francia, n. 60796/00, § 37, 11 aprile 2006, e Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia, sopra citata, § 76).
30. Invocando i principi di cui sopra, a decorrere dal 1994 la Corte ha costantemente riconosciuto (si veda Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 50, Serie A n. 301 B) che sussiste violazione dell’articolo 6 § 1 ogniqualvolta che, in assenza di motivi imperativi di interesse generale, lo Stato interviene in modo decisivo per garantire che i procedimenti dei quali è parte abbiano un esito a lui favorevole (si vedano mutatis mutandis Maggio e altri c. Italia, sopra citata, § 50, e Arras e altri c. Italia, n. 17972/07, § 50, 14 febbraio 2012).

31. La Corte ribadisce che in precedenti cause, in particolare nelle cause Agrati e altri c. Italia, sopra citata, De Rosa e altri c. Italia, sopra citata, e Caligiuri e altri c. Italia, nn. 657/10 e altri tre, 9 settembre 2014, la Corte ha già constatato la violazione in relazione a questioni simili a quelle della causa in esame.

32. Avendo esaminato tutto il materiale che le è stato presentato, la Corte non ha riscontrato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire a una differente conclusione sulla ricevibilità e sul merito della presente doglianza.

33. Vista la sua giurisprudenza in materia (si vedano Agrati e altri c. Italia, sopra citata, Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia, sopra citata, e mutatis mutandis Maggio e altri c. Italia, sopra citata, Stefanetti e altri c. Italia, nn. 21838/10 e altri sette, e Arras e altri c. Italia, sopra citata), la Corte ritiene che nel caso di specie l’ingerenza legislativa causata dall’applicazione di disposizioni retroattive a procedimenti in corso, al fine di determinarne l’esito, non possa essere giustificata da alcun motivo imperativo di interesse generale.

34. Le considerazioni di cui sopra sono sufficienti a permettere alla Corte di concludere che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

35. I ricorrenti hanno inoltre lamentato che l’applicazione della legge retroattiva ai loro procedimenti al fine di determinarne l’esito ha costituito un’ingerenza sproporzionata nel loro diritto al rispetto dei loro beni, che era già stato riconosciuto dalla giurisprudenza interna. Hanno invocato l’articolo 1 del Protocollo n. 1, che recita:

Articolo 1 del Protocollo n. 1

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”

A. Sulla ricevibilità

36. La Corte rileva che la presente doglianza non è manifestamente infondata e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.

B. Sul merito

1. Osservazioni delle parti

37. I ricorrenti hanno sostenuto che il loro inquadramento professionale e la loro progressione di carriera erano stati danneggiati dall’applicazione delle disposizioni retroattive della Legge finanziaria 2006.

38. Hanno sostenuto che il provvedimento legislativo non era proporzionato, in quanto avrebbero avuto una legittima aspettativa, quasi una certezza, dell’accoglimento della loro pretesa se la legge non fosse stata applicata ai loro procedimenti in corso.

39. In particolare, i ricorrenti hanno precisato che il trasferimento li aveva privati di diverse indennità, quali i premi di produzione.

40. Il Governo ha contestato, per i motivi esposti nel paragrafo 28, che i ricorrenti avessero una legittima aspettativa tutelata dalla Convenzione.

41. Il Governo ha inoltre sostenuto che, sulla base degli ultimi sviluppi della giurisprudenza interna, spettava in ogni caso ai ricorrenti dimostrare e corroborare il fatto che la loro retribuzione fosse stata notevolmente ridotta in conseguenza del trasferimento, producendo un’adeguata documentazione che dimostrasse tutti gli elementi retributivi dei quali era stata loro garantita la corresponsione precedentemente al trasferimento.

2. La valutazione della Corte

42. Visti i principi richiamati nella sentenza relativa alla causa Agrati e altri c. Italia, sopra citata, §§ 73-84, e la sua giurisprudenza in materia (si veda Caligiuri e altri c. Italia, sopra citata), la Corte ritiene che i ricorrenti abbiano dovuto sostenere un onere eccessivo e sproporzionato a causa dell’ingerenza. In particolare, la violazione del diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni ha sconvolto il giusto equilibrio tra l’interesse pubblico e la protezione dei diritti delle persone.

43. Le considerazioni di cui sopra sono sufficienti a permettere alla Corte di concludere che vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n.1 alla Convenzione.

V. SULLE ALTRE DEDOTTE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE

44. In ordine al ricorso n. 33534/11, i ricorrenti interessati hanno inoltre lamentato di essere stati discriminati rispetto agli altri lavoratori già dipendenti del Ministero all’epoca del trasferimento, la cui anzianità di servizio era stata calcolata integralmente sia ai fini economici che giuridici. Allo stesso modo hanno affermato di essere stati discriminati rispetto ai dipendenti trasferiti nei ruoli del Ministero dagli enti locali e a favore dei quali era già stata pronunciata una sentenza definitiva precedentemente alla promulgazione della Legge finanziaria 2006. Hanno invocato l’articolo 14 della Convenzione che prevede:

“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.”

45. La Corte rileva che la presente doglianza è connessa a quella esaminata sopra ai sensi dell’articolo 6 § 1 e deve pertanto essere parimenti dichiarata ricevibile.

46. Tuttavia, vista la sua conclusione ai sensi dell’articolo 6 § 1 (si veda il paragrafo 34 supra), la Corte ritiene che non sia necessario esaminarla separatamente (per una conclusione simile si veda Caligiuri e altri c. Italia, sopra citata).

VI. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

47. L’articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Danno

1. Il danno patrimoniale

48. I ricorrenti hanno chiesto gli importi indicati nell’appendice.

49. In particolare, hanno chiesto gli importi corrispondenti alla differenza tra la retribuzione percepita a far data dal trasferimento e la retribuzione che avrebbe dovuto essere loro corrisposta sulla base del riconoscimento dell’intera anzianità di servizio, maturata alle dipendenze degli enti locali. I ricorrenti hanno rinviato alle tabelle retributive applicabili presso il Ministero e alla differenza tra l’inquadramento professionale attribuito all’atto del trasferimento e l’inquadramento che sarebbe stato loro attribuito, se non avesse avuto luogo la contestata ingerenza legislativa.

50. Le ricorrenti andate in pensione successivamente al trasferimento, vale a dire le Sigg.re Duro, Versaci e Federici, hanno chiesto ciascuna un ulteriore importo che rispecchiasse la perdita dei loro diritti pensionistici con decorrenza dalla data del pensionamento al settembre 2019. Per farlo hanno invocato l’inferiore retribuzione percepita nel corso dell’attività lavorativa in conseguenza della contestata ingerenza legislativa.

51. Il Governo non si è opposto a tali richieste.

52. Per quanto sopra esposto, la Corte ritiene ragionevole accordare l’importo richiesto dai ricorrenti per il danno patrimoniale.

2. Il danno non patrimoniale

53. I ricorrenti hanno inoltre chiesto nelle loro osservazioni iniziali euro 10.000 (EUR) ciascuno per il danno non patrimoniale.

54. Il Governo non si è opposto a tali richieste.

55. Date le circostanze del caso di specie e in considerazione della giurisprudenza della Corte, e in particolare delle sentenze Agrati e altri c. Italia, (equa soddisfazione), nn. 43549/08 e altri due, 8 novembre 2012, De Rosa e altri c. Italia, sopra citata, e Caligiuri e altri c. Italia, sopra citata, la Corte ritiene che la constatazione di violazione di cui alla presente sentenza sia sufficiente a risarcire i ricorrenti del danno non patrimoniale subito.

B. Spese

56. I ricorrenti hanno inoltre chiesto i seguenti importi per le spese sostenute dinanzi ai tribunali interni e dinanzi alla Corte.

57. In ordine ai ricorsi nn. 29483/11, 69172/11, 13376/12 e 14186/12, i rappresentanti dei ricorrenti hanno chiesto EUR 27.138 ciascuno.

58. In ordine al ricorso n. 33534/11, i ricorrenti hanno pagato EUR 1.198 ciascuno per le spese legali dinanzi ai tribunali interni e dinanzi alla Corte e ne hanno chiesto il rimborso.

59. Il Governo non si è opposto a tali richieste.

60. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole.

61. Nel caso di specie, alla luce dei documenti di cui è in possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte rigetta la richiesta relativa alle spese in relazione ai ricorsi nn. 29483/11, 69172/11, 13376/12 e 14186/12 perché non è convinta del fatto che i ricorrenti abbiano effettivamente sostenuto tali spese e che esse fossero necessarie, mentre ritiene ragionevole accordare la somma di EUR 1.198, a copertura di tutte le voci delle spese in relazione a ciascun ricorrente del ricorso n. 33534/11, oltre all’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta.

C. Interessi moratori

60. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

  1. Decide, all’unanimità, di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara, a maggioranza, il ricorso n. 14186/12 irricevibile in relazione al Sig. Ficorella e alla Sig.ra Di Francescantonio;
  3. Dichiara, all’unanimità, le doglianze relative ai ricorsi nn. 29483/11, 33534/11, 69172/11, 13376/12 e il resto del ricorso n. 14186/12 ricevibili;
  4. Ritiene, con sei voti contro uno, che vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
  5. Ritiene, all’unanimità, che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
  6. Ritiene, con sei voti contro uno, che non sia necessario esaminare la doglianza di cui all’articolo 14 della Convenzione;
  7. Ritiene, all’unanimità, che la constatazione della violazione costituisca di per sé una sufficiente equa soddisfazione del danno non patrimoniale subito dai ricorrenti;
  8. Ritiene, all’unanimità,

(a) che lo Stato convenuto debba versare, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza diverrà definitiva in conformità all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:

Ricorso n. 29483/11

  1. per il danno patrimoniale:
    1. EUR 4.284 (euro quattromiladuecentottantaquattro);

Ricorso n. 33534/11

  1. per il danno patrimoniale:
    1. EUR 19.820 (euro diciannovemilaottocentoventi) al Sig. Bolignari;
    2. EUR 30.462 (euro trentamilaquattrocentosessantadue) alla Sig.ra Duro;
    3. EUR 32.542 (euro trentaduemilacinquecentoquarantadue) alla Sig.ra Federici;
    4. EUR 10.866 (euro diecimilaottocentosessantasei) alla Sig.ra Gremoli;
    5. EUR 19.796 (euro diciannovemilasettecentonovantasei) alla Sig.ra Picchi;
    6. EUR 15.336 (euro quindicimilatrecentotrentasei) alla Sig.ra Versaci);
    7. EUR 15.478 (euro quindicimilaquattrocentosettantotto) alla Sig.ra Villareale;
  2. per le spese:
    1. EUR 1.198 (euro millecentonovantotto) a ciascuno, oltre l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta;

Ricorso n. 69172/11

  1. per il danno patrimoniale:
    1. EUR 13.306 (euro tredicimilatrecentosei) al Sig. Di Giorgio;
    2. EUR 10.590 (euro diecimilacinquecentonovanta) al Sig. Lionello;
    3. EUR 9.077 (euro novemila e settantasette) al Sig. Indaco;
    4. EUR 2.462 (euro duemilaquattrocentosessantadue) alla Sig.ra Lanzano;
    5. EUR 11.995 (euro undicimilanovecentonovantacinque) al Sig. Santillo;
    6. EUR 11.359 (euro undicimilatrecentocinquantanove) alla Sig.ra Mozzillo;
    7. EUR 11.359 (euro undicimilatrecentocinquantanove) al Sig. Di Palma;

Ricorso n. 13376/12

  1. per il danno patrimoniale:
    1. EUR 23.395 (euro ventitremilatrecentonovantacinque) al Sig. Greci;
    2. EUR 17.583 (euro diciassettemilacinquecentottantatré) alla Sig.ra Giorgi;

Ricorso n. 14186/12

  1. per il danno patrimoniale:
    1. EUR 3.315 (euro tremilatrecentoquindici) alla Sig.ra Cirelli;

(b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, maggiorato di tre punti percentuali;

  1. Rigetta, all’unanimità, la domanda di equa soddisfazione dei ricorrenti per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 30 gennaio 2020, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Ksenija Turković
Presidente

Abel Campos
Cancelliere

Conformemente all’articolo 45 § 2 della Convenzione e all’articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, è allegata alla presente sentenza l’opinione separata del Giudice Wojtyczek.

K.T.U.
A.C.

OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE WOJTYCZEK

1. Non condivido l’opinione dei miei colleghi secondo i quali il caso di specie avrebbe dovuto essere esaminato principalmente dal punto di vista dell’articolo 6. A mio avviso, tale disposizione non proibisce modifiche delle norme giuridiche sostanziali applicabili ai procedimenti successivamente all’inizio di tali procedimenti. Esso non è pertanto stato violato. La causa avrebbe dovuto essere stata esaminata innanzitutto ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che tutela la proprietà dalle modifiche arbitrarie di norme giuridiche sostanziali. Concordo con l’opinione di tutti i ricorrenti che nel loro caso è stata violata quest’ultima disposizione.

2. Il legislatore italiano ha approvato una legge pregiudizievole per la retribuzione di una classe di dipendenti statali. Le modifiche concernono disposizioni sostanziali che disciplinano i rapporti giuridici tra delle persone e degli enti pubblici. Le nuove norme si applicano a prescindere dal fatto che gli interessati abbiano instaurato procedimenti giudiziari o meno. Inoltre, come nella causa Crash 2000 OOD e altri c. Bulgaria ((dec.), n. 49893/07, § 84, 17 dicembre 2013), esse “non miravano specificamente ad alcun particolare procedimento giudiziario pendente”.
Rilevo nel presente contesto che nel caso di specie tutti i ricorrenti si trovavano esattamente nella medesima posizione a tale riguardo. Tutti affrontavano il medesimo onere, che è stato dichiarato sproporzionato nei confronti di chi aveva instaurato un procedimento giudiziario precedentemente alla “promulgazione” della legge in questione, ed è stato considerato insignificante (in quanto le loro doglianze sono state ritenute manifestamente infondate) nei confronti di chi non aveva instaurato tali procedimenti precedentemente alla “promulgazione” della legge. In assenza di qualsiasi spiegazione a tale riguardo, è difficile comprendere l’approccio adottato. La sentenza opera una distinzione tra persone che si trovano in identiche posizioni giuridiche e che dovrebbero pertanto essere trattate identicamente. Tale parte della sentenza appare arbitraria e fondamentalmente ingiusta.
Inoltre, la maggioranza rinvia alla data di “promulgazione” quale data cruciale. Non è menzionato alcuno specifico giorno. La promulgazione di una legislazione consiste in una lunga procedura che inizia con la presentazione del disegno di legge e termina con l’entrata in vigore delle disposizioni legislative. Non è chiaro quale data sia considerata dalla maggioranza la data di promulgazione. È essa la data del voto finale in Parlamento, il giorno della firma del decreto di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, il giorno della pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale, o il giorno in cui le disposizioni contestate sono entrate in vigore?

3. La legge contestata incide sugli interessi economici dei ricorrenti. Tali interessi sono tutelati in quanto beni ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Al fine di determinare se l’ingerenza sia compatibile con tale disposizione, è necessario valutarne la proporzionalità. A tal fine la Corte deve individuare e bilanciare tutti i vari interessi che collidono nel caso di specie. Sono tutti interessi sostanziali. Sono contemplati pienamente dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 e non vi è alcuna necessità di ricorrere all’articolo 6. Quest’ultima disposizione non aggiunge alcun altro interesse all’esercizio del bilanciamento.
Il bilanciamento degli interessi di diritto sostanziale determina l’esito della causa. In conseguenza di tale processo si può formulare il seguente principio generale: la parte di un rapporto ai sensi del diritto civile, disciplinato dall’articolo 1 del Protocollo n. 1, non dovrebbe abusare dei suoi poteri sovrani nei confronti dell’altra parte di tale rapporto. Non vi è necessità di ricorrere all’articolo 6 per conseguire tale protezione dalle modifiche del diritto sostanziale.
4. La prima frase dell’articolo 6 è formulata come segue:

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti .”

La disposizione garantisce la protezione giuridica e un processo equo e pubblico. In un processo equo il giudice applica le norme giuridiche applicabili, comprese le norme giuridiche sostanziali. Le norme sostanziali applicabili a un rapporto giuridico possono essere modificate nel corso della sua esistenza giuridica. Eccezionalmente esse possono essere modificate perfino con effetto retroattivo. La Corte ha affermato correttamente in passato che “non si può interpretare l’articolo 6 § 1 come se esso impedisca qualsiasi ingerenza da parte delle autorità in procedimenti giuridici pendenti di cui esse sono parte” (si veda National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society and Yorkshire Building Society c. Regno Unito, 23 ottobre 1997, § 112, Reports of Judgments and Decisions 1997 VII).
Le modifiche delle norme sostanziali applicabili a un rapporto giuridico possono (“possono” nel senso di una possibilità fattuale – anche se non dovrebbero) essere ingiuste, ma ciò non pregiudica l’equità del processo in quanto tale. L’equità di un processo dipende da altre considerazioni. L’articolo 6 prevede una protezione procedurale e garanzie formali, ma non fornisce protezione dalle modifiche della legge sostanziale applicabili ai rapporti giuridici e quindi, conseguentemente, applicabili anche alle controversie giudiziarie relative ai pertinenti rapporti giuridici. La protezione dalla legislazione sostanziale ingiusta è assicurata dalle disposizioni sostanziali della Convenzione.

5. Secondo la maggioranza, la legislazione italiana influenza l’esito dei procedimenti giudiziari. L’esito del procedimento è il contenuto di una decisione giudiziaria, che deve essere pronunciata in un procedimento giudiziario concernente una specifica questione di diritto sostanziale (oggetto del procedimento), sulla base giuridica di specifiche disposizioni di diritto sostanziale. Nel caso di specie, lo Stato è effettivamente intervenuto al fine di modificare il contenuto del rapporto sostanziale intercorrente tra sé stesso e le persone interessate, a prescindere dal fatto che le persone interessate avessero instaurato un procedimento giudiziario. Non ha senso affermare che la legislazione ingerisce nell’esito dei procedimenti, in quanto i successivi procedimenti sono procedimenti diversi: hanno una diversa base giuridica nel (nuovo) diritto sostanziale e un diverso oggetto. Per farla breve: nel caso di specie lo Stato non ingerisce nei procedimenti bensì nei rapporti di diritto sostanziale.
O una modifica della legislazione sostanziale è compatibile con le disposizioni sostanziali, e pertanto l’esito del procedimento in conformità alle nuove norme è accettabile dal punto di vista della Convenzione, o non è compatibile con le disposizioni sostanziali, e pertanto l’esito del procedimento in conformità alle nuove norme non è accettabile ai sensi della Convenzione. È difficile immaginare una situazione in cui una modifica della legislazione sostanziale sia compatibile con le disposizioni sostanziali della Convenzione ma sia – allo stesso tempo – incompatibile con l’articolo 6.

6. La maggioranza invoca la sentenza relativa alla causa Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia (9 dicembre 1994, Serie A n. 301 B) quale punto di partenza della giurisprudenza che tutela i procedimenti giudiziari dalla legislazione che ne influenza l’esito. In tale causa lo Stato ha effettivamente compiuto ingerenze in procedimenti giudiziari per tentare di modificare l’organo giudicante, ridefinendone la competenza. Successivamente, il concetto di “legislazione che influenza l’esito dei procedimenti giudiziari” si è esteso – senza alcuna più profonda riflessione o spiegazione – alla legislazione sostanziale (si veda, per esempio, la causa Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia ([GC], nn. 24846/94 e altri nove, CEDU 1999 VII). Tuttavia, come spiegato precedentemente, vi è una fondamentale differenza tra le modifiche delle norme procedurali e quelle delle norme sostanziali. Non sembra giuridicamente corretto estendere eccessivamente la protezione dell’articolo 6 alle modifiche del diritto sostanziale.
L’effetto dell’approccio è che le persone interessate dalle modifiche della legislazione sostanziale beneficiano di una duplice protezione, ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, a condizione che abbiano instaurato un procedimento giudiziario nei confronti di un’altra parte. Il fatto dell’instaurazione di un procedimento giudiziario comporta una protezione rafforzata e, talvolta, un’immunità dalle modifiche della legislazione, mentre le persone che si trovano esattamente nella medesima situazione ma che hanno instaurato il procedimento successivamente all’entrata in vigore della legislazione (o successivamente alla “promulgazione”, qualunque possa essere il significato di ciò) non beneficiano di tale protezione rafforzata. Nel caso di specie, a tali persone è stata negata qualsiasi protezione. Perché tale momento dell’instaurazione del procedimento giudiziario sia considerate così importante al fine della protezione sostanziale rimane un mistero. A mio avviso, ciò è irrilevante. Il prezzo da pagare per tale approccio è che l’articolo 6 restringe il punto di vista giuridico e può occultare le questioni sostanziali più fondamentali in gioco in modo talmente efficace da compromettere la protezione offerta ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
Il messaggio paradossale di tale giurisprudenza è il seguente: se desideri beneficiare di una protezione rafforzata dalle modifiche avverse della legislazione che disciplina il tuo rapporto giuridico con gli organi pubblici, devi instaurare un procedimento giudiziario. L’instaurazione di un procedimento giudiziario fa scattare una protezione rafforzata delle posizioni giuridiche esistenti.

7. Mi rammarico del fatto che il ragionamento della presente sentenza sia così succinto e non tratti le fondamentali questioni giuridiche che  

Appendice
Elenco delle cause

Fonte:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU246606&previsiousPage=mg_1_20

1.         29483/1105/05/2011

Rosaria CICERO
27/06/1966
MessinaGiovanni ROMANOIl 22 settembre 2005 il Tribunale di Messina (sentenza n. 2824/05) riconobbe l’intera anzianitò di servizio maturata dalla ricorrente presso gli enti locali e ordinò al Ministero dell’Istruzione di pagare la differenza tra lo stipendio percepito all’epoca del trasferimento e lo stipendio dovuto sulla base dell’intera anzianità di servizio.
Il Ministero presentò appello avverso tale sentenza. Il 6 luglio 2010 la corte di appello di Messina (sentenza n. 489/10) accolse l’appello del Ministero e ribaltò la sentenza del tribunale di grado inferiore invocando la legge n. 266 del 2005 e le sentenze della Corte costituzionale nn. 234 del 2007 e 311 del 2009.EUR 4.284 (quattromiladuecentottantaquat-tro euro)

2.         33534/1128/05/2011

1) Antonino BOLIGNARI
05/12/1953
Firenze
2) Elisabetta DURO
11/09/1946
Scandicci

3) Narcisa FEDERICI
26/02/1951
Scandicci

4) Sandra GREMOLI
21/02/1965
Scandicci
5) Sonia PICCHI
13/07/1965
Firenze

6) Carmela VERSACI
01/01/1941
Scandicci

7) Claudia VILLAREALE
16/04/1955
Firenze

Isacco SULLAM

Il 30 dicembre 2003 il Tribunale di Firenze (sentenza n. 1586/2003) riconobbe l’intera anzianitò di servizio maturata dai ricorrenti presso gli enti locali e ordinò al Ministero dell’Istruzione di pagare la differenza tra lo stipendio percepito all’epoca del trasferimento e lo stipendio dovuto sulla base dell’intera anzianità di servizio.
Il 24 maggio 2005 la Corte di appello di Firenze rigettò l’appello proposto dal Ministero avverso la sentenza del tribunale di grado inferiore (sentenza n. 811/2005).
Il 30 novembre 2010 la Corte di cassazione (sentenza n. 24215/10) ribaltò le sentenze dei tribunali di grado inferiore invocando la legge n. 266 del 2005 e le sentenze della Corte costituzionale nn. 234 del 2007 e 311 del 2009.

  1. EUR 19.820 (euro diciannovemilaottocentoventi)
  2. EUR 30.462 (euro treantaquattrocentosessantadue )
  3. EUR 32.542 (euro trentaduemilacinquecentoquarantadue)
  4. EUR 10.866 (euro diecimilaottocentosessantasei )
  5. EUR 19.796 (euro diciannovemilasettecentonovantasei )
  6. EUR 15. 336 (euro quindicimilatrecentotrentasei)
  7. EUR 15.478 (euro quindicimila e uattrocentosettantotto )

3.         69172/1126/10/2011

1) Nicola DI GIORGIO
13/01/1953
Orta di Atella

2) Salvatore LIONELLO
18/08/1945
Orta di Atella

3) Salvatore INDACO
20/12/1954
Orta di Atella

4) Chiara LANZANO
07/10/1960
Orta di Atella

5) Salvatore SANTILLO
04/02/1953
Orta di Atella

6) Angela MOZZILLO
31/01/1955
Orta di Atella

7) Nicola DI PALMA
30/10/1949
Sant’Arpino

Pasquale BIONDINel 2002 i ricorrenti adirono il tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine del riconoscimento dell’intera anzianità di servizio maturata presso gli enti locali e del conseguente adeguamento stipendiale. I ricorrenti chiesero inoltre al Ministero dell’Istruzione il pagamento delle differenze retributive maturate. Alla pubblica udienza svolta il 28 aprile 2010 il Tribunale (sentenza n. 3438/2010) rigettò le pretese dei ricorrenti invocando la legge n. 266 del 2005 e le sentenze della Corte costituzionale nn. 234 del 2007 e 311 del 2009.

  1. EUR 13.306 (euro tredicimilatrecentosei)
  2. EUR 10.590 (euro diecimila e cinquecentonovanta)
  3. EUR 9.077 (euro novemila e settantasette)
  4. EUR 2.462 (euro duemila e quattrocentosessantadue)
  5. EUR 11.995 (euro undicimila e novecentonovantacinque)
  6. EUR 11.359 (euro undicimila e trecentocinquantanove)
  7. EUR 11.359 (euro undicimila e trecentocinquantanove)

4.         13376/1202/03/2012

1) Francesco GRECI
30/10/1945
Roma

2) Loredana GIORGI
27/02/1961
Roma

 Giovanni ROMANONel 2005 i ricorrenti instaurarono dei procedimenti nei confronti del Ministero dell’Istruzione al fine di ottenere il riconoscimento dell’intera anzianità di servizio maturata presso gli enti locali e il conseguente adeguamento stipendiale. I ricorrenti chiesero inoltre che il Ministero pagasse la maturata differenza retributiva. In primo grado entrambe le richieste dei ricorrenti furono rigettate sulla base della Legge n. 66 del 2005.
In procedimenti distinti la Corte di appello di Roma (sentenze nn. 290/2011 e 4073/2011) confermò le sentenze dei tribunali di grado inferiore invocando la Legge n.. 266 del 2005 e le sentenze della Corte costituzionale nn. 234 del 2007 e 311 del 2009. Le sentenze erano state pronunciate rispettivamente in data 3 febbraio 2011 e 23 maggio 2011.1) EUR 23.395 (euro ventitremilatrecentonovantacin-que)
2) EUR 17.583 (euro diciassettemilacinquecentottantatré )5)14186/1206/03/2012

Biagio FICORELLA
26/02/1949
Palestrina


Maria Assunta CIRELLI
15/08/1950
Roma


Fiammetta DI FRANCESCANTONIO
26/08/1953
Colleferro
 Giovanni ROMANO

All’udienza del 19 aprile 2007 la Corte di appello di Tivoli (sentenza n.. 872/2007) riconobbe l’intera anzianità di servizio maturata dai ricorrenti presso gli enti locali e ordinò al Ministero dell’Istruzione di pagare la differenza tra lo stipendio percepito all’epoca del trasferimento e lo stipendio dovuto sulla base dell’intera anzianità di servizio..
In data 1 giugno 2011 la Corte di appello di Roma (sentenza n. 3588/11) accolse l’appello del Ministero sulla base della Legge n. 266 del 2005 e delle sentenze della Corte costituzionale nn. 234 del 2007 e 311 del 2009.
In data 23 ottobre 2007 il Tribunale di Roma (sentenza n. 18367/2007) rigettò la richiesta della ricorrente finalizzata a ottenere il riconoscimento dell’intera anzianità di servizio maturata presso gli enti locali e il conseguente adeguamento stipendiale. Il Tribunale rigettò analogamente la sua domanda di pagamento di qualsiasi differenza retributiva. In data 3 febbraio 2011 la Corte di appello di Roma (sentenza n. 290/2011) confermò la sentenza del tribunale di grado inferiore invocando la Legge n. 266 del 2005 e le sentenze della Corte costituzionale nn. 234 del 2007 e 311 del 2009. .
Nel 2006 la ricorrente instaurò un procedimento nei confronti del Ministero dell’Istruzione al fine di ottenere il riconoscimento dell’intera anzianità di servizio maturata presso gli enti locali e il conseguente adeguamento stipendiale. Chiese inoltre che il Ministero pagasse la maturata differenza retributiva. In data 23 agosto 2010 il Tribunale di Velletri (sentenza n. 1880/10) rigettò la pretesa della ricorrente invocando la Legge n. 266 del 2005 e le sentenze della Corte
 EUR 3.315 (euro tremilatrecentoquindici)

La vicenda del personale Ata dipendente dagli Enti Locali e passato allo Stato 20 anni fa potrebbe arrivare ad una svolta a seguito di una importante decisione della Corte europea. Vedi link

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU246606&previsiousPage=mg_1_20

La storia è complicata, proviamo a riassumerla in breve.
Quando collaboratori scolastici e personale tecnico e amministrativo comunale e provinciale passò alle dipendenze dello Stato ci fu un accordo fra Governo e sindacati che – di fatto – precludeva il pieno riconoscimento dell’anzianità pregressa.
Molti ATA si rivolsero alla giustizia che riconobbe le buone ragioni dei soli ricorrenti ai quali lo Stato riconobbe il danno ma senza adeguamento degli stipendi o delle pensioni.


Successivamente, due Governi (uno di centro-destra e un altro di centro-sinistra) approvarono norme con le quali non solo si cancellavano le sentenze ma si imponeva al personale la restituzione dei risarcimenti ottenuti.
A difesa dei diritti di questi lavoratori si era costituito anche il Comitato Nazionale ATA-ITP ex Enti Locali che, insieme al sindacato Unicobas, decise di rivolgersi anche alla Corte europea, Corte che si è pronunciata a favore dei ricorrenti già in diverse situazioni.


L’ultima sentenza, la decima,  è stata resa nota a fine gennaio ed è assolutamente chiara: l’Amministrazione deve adeguare lo stipendio del personale, riconoscere gli arretrati e restituire eventuali somme recuperate.
“Per la verità – sottolinea Stefano d’Errico, segretario nazionale Unicobas – più volte in passato avevamo proposto all’Amministrazione una sorta di transazione: avremmo accettato anche il solo adeguamento dello stipendio senza la corresponsione degli arretrati. Rimanendo chiaro che non avremmo comunque accettato che si recuperassero somme riconosciute a coloro che avevano vinto ricorsi individuali o collettivi”.
“Ma adesso – aggiunge d’Errico – dopo questa ultima sentenza della Corte europea non siamo più disponibili per accordi al ribasso. La sentenza va rispettata e applicata anche perchè, in caso contrario, l’Unione europea potrebbe aprire una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano. Chiediamo quindi che i Ministri del Tesoro e dell’Istruzione aprano immediatamente un tavolo di confronto con noi e con il Comitato Nazionale”.


Conclude d’Errico: “Non possiamo accettare che a migliaia di lavoratori venga riservato questo vergognoso trattamento, in spregio alle leggi nazionali e alle sentenze della suprema Corte di Strasburgo”.

https://www.tecnicadellascuola.it/personale-ata-ex-enti-locali-una-sentenza-europea-segna-una-svolta-decisiva-nella-vicenda

COMUNICATO STAMPA

Dopo 20 anni di contenziosi legali si apre per i lavoratori Ata-Itp ex Enti locali un spiraglio importantissimo grazie ad una nuova sentenza della CEDU di pochi giorni fa, che conferma il diritto del personale trasferito nei ruoli del Miur nel lontano 2000 (70.000 circa su territorio nazionale) al computo dell’ intera anzianità di servizio maturata negli Enti Locali.

Un contenzioso che si protrae da tanti anni con diverse sentenze della Cassazione prima favorevoli e poi contrarie per i lavoratori e ben 10 sentenze tutte favorevoli della Corte Europea.

La storia: La legge 124/ 99 aveva originariamente disposto che detto personale transitasse nel ruoli del Ministero dell’Istruzione a partire dal 1 gennaio 2000, sulla scorta dell’anzianità maturata nei Comuni e nelle Province. Sennonché un accordo Aran- sindacati del 20 luglio 2000 ed il successivo decreto che lo recepì negarono detto riconoscimento, imponendo al personale transitato un’anzianità fittizia costruita con uno strano meccanismo chiamato “temporizzazione”. In pratica detto personale fu inquadrato in fasce contrattuali inferiori, facendo perdere loro gran parte dell’anzianità maturata nell’ente di provenienza.

I lavoratori, com’era ovvio, ricorsero in giudizio contro lo Stato ed ottennero sentenze a loro favorevoli con il riconoscimento di tutta l’anzianità maturata. Ma nel 2005, governo Berlusconi, all’interno della legge 266/2005 (legge finanziaria) art. 1 comma 218, lo Stato stoppò ogni loro velleità con una norma “interpretativa”,retroattiva dopo 5 anni modificò di fatto lo spirito della legge.

A molti lavoratori e pensionati fu imposta addirittura la restituzione delle somme percepite a seguito delle sentenze favorevoli emesse prima dell’entrata in vigore della legge. Oggi la CEDU con la sentenza “Cicero” e altri del 30 gennaio 2020 fa giustizia dando piena ragione ai lavoratori e che fa dire all’avv. Nicola Zampieri, come l’ultima sentenza della Cedu consenta non solo di impugnare entro il termine di 6 mesi le eventuali sentenze della Cassazione che non recepissero la posizione della Corte Europea , ma anche di agire direttamente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde ottenere il risarcimento dei danni per “violazione dei diritti comunitari della certezza del diritto, della tutela dell’affidamento, della indipendenza del Giudice e della parità delle armi, consacrati nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”.

“Esiste, dunque, un giudice a Berlino”  #cedu #cicero  #STRASBURGO vedi link

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU246606&previsiousPage=mg_1_20


condanna l’italia,un evidente e palese sopruso che 70 mila lavoratori hanno subito un danno e una vergognosa umiliazione.

Commento dell’Avv. Nicola Zampieri alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) che conferma il diritto per il personale ATA trasferito nei ruoli del Miur al computo dell’anzianità di servizio maturata nel comparto degli Enti Locali. 

L’Avv. Zampieri sottolinea che la sentenza della Corte Edu del 30 gennaio 2020 consente quindi non solo di impugnare entro il termine di 6 mesi le eventuali sentenze della Cassazione che non recepissero la posizione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, ma anche di agire direttamente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde ottenere il risarcimento dei danni per violazione dei principi comunitari della certezza del diritto, della tutela dell’affidamento, della indipendenza del Giudice e della parità delle armi, consacrati nell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’unione Europea.

Commento dell’Avv. Nicola Zampieri

“La Corte Europea dei diritti dell’Uomo con la sentenza Cicero del 30 gennaio 2020 vedi link

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU246606&previsiousPage=mg_1_20

interviene nuovamente nel contenzioso inerente il personale ATA e ITP., coattivamente trasferito dagli Enti locali ai ruoli statali, consentendo così di agire nei confronti dello Stato italiano per violazione della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (cd. CEDU). e del diritto eurounitario.

Come noto l’art. 8 della L. n. 124/99 aveva originariamente disposto che detto personale venisse inserito a decorrere dall’1.1.2000 nei ruoli del Ministero dell’Istruzione sulla scorta dell’anzianità maturata nei Comuni e nelle province di provenienza.

Con il D.M. 5/4/2001 (di recepimento dell’accordo ARAN e Confederazioni Sindacali del 20/7/2000), il MIUR aveva peraltro deciso di sottoinquadrare il personale nella fascia contrattuale risultante dalla sommatoria della retribuzione base con alcune specifiche voci retributive percepite alla data del 31/12/1999 (cd. “maturato economico parziale”), senza invece considerare né l’anzianità maturata nel comparto di provenienza, né il trattamento economico complessivamente percepito nel 1999 (comprensivo anche del premio incentivante, corrispondente ad un’altra mensilità).

Il tribunale di Venezia, con la sentenza n. 412/2004, dichiarava pertanto la nullità dell’accordo del 20.7.2000, per violazione dei diritti garantiti dalla norma imperativa costituita dall’art. 8 della l. n. 124/99, che invece assicurava l’inquadramento in base all’anzianità maturata nel comparto Enti Locali.

Considerato che tale sentenza rivestiva efficacia erga omnes, in quanto emessa ai sensi dell’art. 64 del d.lvo n. 165/2001, il Governo italiano approvava il comma 218 dell’art. 1 della Legge finanziaria 23.12.2005, n. 266, con cui sanciva che detto personale non poteva più ottenere l’inquadramento nei ruoli statali in base all’anzianità, bensì sulla base del maturato economico.

In esito a tale modifica normativa la Cassazione, che fino ad allora aveva sempre accolto i ricorsi dei lavoratori (cfr. Cass. S.L. sentenze n. 3224, n. 3356, n. 7747, n. 3356, n. 4722, n. 7747, n. 18652- 18657 e n. 18829 del 2005), cambiava orientamento e iniziava a rigettare i ricorsi pendenti in Cassazione.

L’avv. Sullam Isacco del Foro di Milano denunciava pertanto davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo l’illegittima interferenza del Governo italiano nel contenzioso in essere, con una legge falsamente interpretativa, che si poneva in contrasto con l’interpretazione precedentemente fornita dalla giurisprudenza.

La Suprema Corte di Cassazione a sua volta, con ordinanza del 4 settembre 2008, chiedeva alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sul contrasto dell’art. 1 della L. n. 266/2005 con l’art. 6 della Convenzione CEDU. e quindi con l’art. 117 della Cost., nel chiaro intento di evitare all’Italia il rischio di condanna per violazione della CEDU..

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 311/2009, disattendeva però la remissione promossa dalla Cassazione, opinando che “la Corte di Strasburgo non ha inteso enunciare un divieto assoluto d’ingerenza del legislatore, dal momento che in varie occasioni ha ritenuto non contrari all’art. 6 della Convenzione europea particolari interventi retroattivi dei legislatori nazionali … allorché ricorrevano ragioni storiche epocali, come nel caso della riunificazione tedesca”.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con le decisioni Agrati e altri c. Italia del 7 giugno 2011 e dell’8 novembre 2012, si vedeva pertanto costretta a smentire l’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale e a dichiarare che la legge finanziaria n. 266/2005 violava l’art. 6 della CEDU. e l’art. 1 del protocollo 1, in quanto il legislatore italiano, con la legge finanziaria per il 2006, si è ingerito nell’amministrazione della giustizia, imponendo una interpretazione contrastante con quella offerta dalla Cassazione.

Le stesse Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 17076 dell’8/7/2011, infatti rimarcavano che “l’art. 1, comma 218, della l. n. 266/2005 si qualificava di interpretazione, ma in realtà non aveva il contenuto effettivo di interpretazione autentica perché vi era un assai marcato scarto di contenuto rispetto alla disposizione interpretata (L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, comma 2).

Quest’ultima si limitava a riconoscere tout court al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) del settore scuola, che era stato trasferito dall’ente locale all’Amministrazione statale, “l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza” “ai fini giuridici ed economici”, mentre la disposizione di interpretazione aveva un contenuto ben più dettagliato e nient’affatto estraibile come significato plausibile dalla disposizione di interpretazione”.

La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la successiva sentenza Scattolon del 6/9/2011, evidenziava, a sua volta, che il personale in questione doveva conservare il trattamento economico complessivo percepito prima dell’inserimento nei ruoli ministeriali in quanto il passaggio del personale ATA. nei ruoli ministeriali rientra nella sfera applicativa della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187 CEE.

Ne consegue che la nuova legge n. 266/2005 deve essere disapplicata qualora non venga interpretata in modo da consentire la salvaguardia del trattamento economico complessivo percepito dai lavorati nel 1999.

Considerato che il criterio dell’inquadramento in base all’anzianità previsto dall’originario testo della l. n. 124/99 era stato sostanzialmente abrogato dalla l. n. 266/2005 e il criterio del maturato economico “parziale”, ossia computando le sole voci previste dall’accordo Aran del 20.7.2000, era divenuto definitivamente inapplicabile (in quanto la Cassazione, con la sentenza n. 4045 del 14 marzo 2012, aveva confermato la sentenza n. 412/2004 del Tribunale di Venezia, che aveva dichiarato l’invalidità e la conseguente inefficacia dell’accordo del 20/7/2000), il MIUR avrebbe dovuto reinquadrare il personale proveniente dal Comparto Enti locali “sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento”, ossia comprensivo anche del premio incentivante.

Né il MIUR., né il Governo recepivano peraltro le sentenze della CEDU e della CGUE per cui la Cassazione condannava nuovamente il MIUR a reinquadrare i lavoratori considerando anche il compenso incentivante e i buoni pasto, poiché una interpretazione “comunitariamente” legittima della legge finanziaria impone di valorizzare il fatto che la l. n. 266/2005 “utilizza una formula più ampia di quella generale in cui, a maggior ragione, rientrano le due voci in contestazione.

Formula ampia che va, per di più, letta in modo elastico perchè (come sottolineato da questa Corte nella sentenza n. 20980 del 2011, in consonanza con la pronuncia dalla Corte di giustizia dell’UE 6 settembre 2011, Scattolon) la normativa che ha disciplinato la transizione del personale ATA rientra nell’ambito della direttiva 77/187/CEE in materia di trasferimento d’azienda, il cui scopo è di impedire che i lavoratori trasferiti siano collocati in una posizione meno favorevole rispetto a quella di cui godevano presso l’azienda di provenienza” (così: Cass. SL. sentenza n. 19004/2013 e, in senso conforme, la sentenza n. 4316/2012).

Pare infatti evidente che se non si computasse il premio incentivante ai fini della determinazione della fascia di inquadramento non sarebbe neppure possibile salvaguardare il trattamento economico complessivo percepito dal personale nel 1999, con conseguente violazione degli scopi perseguiti dalla direttiva 77/187 sul trasferimento d’azienda, che deve appunto guidare il Giudice nella interpretazione della normativa interna.

La Rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa – Ufficio dell’Agente del Governo davanti alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo – con il Documento DH-DD (2013) 287 del 12/3/2013 dichiarava pertanto al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (l’organo a cui l’art. 46 della CEDU demanda il controllo dell’esecuzione delle Sentenze della Corte Europea dei diritti dell’Uomo) che lo Stato italiano non aveva proceduto all’abrogazione della L. n. 266/2005 in quanto “Le giurisdizioni nazionali si sono conformate ai principi derivanti dalle decisioni delle due Corti europee e in particolare della Corte di Strasburgo (vedi sentenza della Corte di Cassazione n. 10034 del 19 giugno 2012; sentenza del Tribunale di Treviso, pubblicata il 13 gennaio 2012). In tal modo i giudici sono tornati alla loro interpretazione maggioritaria dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, tale quale era prima dell’intervento della cosiddetta interpretazione autentica disposta dalla legge n. 266/2005, che – secondo la Corte – aveva effettuato un’ingiustificata ingerenza nelle cause pendenti.”

Invero la Cassazione, subito dopo il deposito delle sentenze Agrati e Scattolon, accoglieva nuovamente le domande dei lavoratori in quanto riteneva che i Giudici di Merito dovessero compiere d’ufficio ogni accertamento necessario per verificare la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale, all’atto del trasferimento, “attenendo dette indagini di merito alla stessa possibilità di applicare alla fattispecie concreta la normativa sopraggiunta», ossia la l. n. 266/2005 (Cass. S.L. n. 13598/2017).

Successivamente peraltro la Cassazione si rifiutava di recepire le sentenze Agrati e rigettava le domande dei lavoratori in quanto riteneva che spettasse a questi ultimi dimostrare in giudizio che la loro remunerazione era stata ridotta in maniera significativa a seguito del trasferimento nei ruoli ministeriali.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, nella riunione n. 1348 svoltasi il 4-6 giugno 2019, invitava pertanto il Governo a risolvere la problematica, che interessa oltre 70.000 persone.

Nonostante la Camera, nell’ordine del giorno del 9/2305/232, avesse impegnato il Governo a valutare l’opportunità di istituire un Tavolo tecnico interministeriale – tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e il Ministero dell’istruzione –, al fine di risolvere la tematica, la questione non veniva risolta.

La problematica tornava quindi alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, la quale fissava sul tema una nuova udienza monotematica, finalizzata sostanzialmente a risolvere la questione se il nuovo orientamento assunto dalla Cassazione fosse conforme all’art. 1 del protocollo 1 allegato alla Cedu.

Il Governo italiano depositava le proprie osservazioni con cui sosteneva che il peggioramento retributivo subito dal personale ATA sarebbe legittimo in quanto derivato dal mancato computo del premio di produttività, non considerato dal Ministero nella retribuzione complessiva annua a cui rapportare l’inquadramento, perché, pur essendo percepito in via continuativa nel comparto Enti Locali di provenienza, in alcuni casi aveva un importo variabile nel corso degli anni.

Sempre secondo il Governo potrebbero godere della protezione garantita dalla CEDU. contro i cambiamenti normativi retroattivi, incidenti sui rapporti giuridici sostanziali con gli enti pubblici, solo i dipendenti che avevano avviato un procedimento giudiziario anteriormente alla modifica normativa, per cui i ricorrenti che non si erano rivolti al Giudice interno anteriormente all’emanazione della legge finanziaria per il 2006 non potevano chiedere alcunché a titolo risarcitorio.

I lavoratori, ancora una volta difesi dall’avv. Sullam in uno dei ricorsi riuniti e decisi dalla Corte nella Sentenza Cicero, replicavano evidenziando, quanto alla prima questione, come il compenso incentivante faccia parte a tutti gli effetti del trattamento economico e come l’art. 8 della l. n. 124/99, così come interpretato dalla Cassazione prima dell’intervento governativo, garantiva in ogni caso l’inquadramento sulla scorta dell’anzianità maturata nel comparto Enti locali, a prescindere dall’eventuale abbassamento del trattamento economico percepito nel 1999.

In relazione alla seconda eccezione, evidenziavano di avere denunciato non solo la violazione del principio della parità delle armi, consacrato nell’art. 6 della CEDU, ma anche la violazione dell’art. 1 del protocollo 1, che tutela l’affidamento ingenerato dalla sussistenza di un “diritto vivente” favorevole alla pretesa azionata, per cui lo Stato non può incidere con una legge retroattiva sulle aspettative legittime dei soggetti, ad ottenere l’inquadramento sulla base dell’anzianità maturata nel comparto Enti Locali.

Nella sentenza del 30 gennaio la Corte Edu ha rigettato l’eccezione principale dello Stato italiano e confermato il proprio consolidato orientamento in materia di divieto di interferenza del legislatore nelle azioni giudiziarie intraprese nei propri confronti in quanto il personale ATA. che si è rivolto ai giudici sotto la vigenza della L. n. 124/99 vantava, in base alla giurisprudenza consolidata della Cassazione, una «aspettativa legittima» di ottenere l’inquadramento non in base al maturato economico, bensì sulla scorta della pregressa anzianità lavorativa, che aveva, pertanto, il carattere di «bene» ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
Il personale ATA. trasferito nei ruoli ministeriali è stato pertanto costretto a sostenere un onere eccessivo e sproporzionato a causa della legge finanziaria per il 2006, poiché la violazione del diritto dei ricorrenti al godimento pacifico dei loro beni ha compromesso l’equo equilibrio tra l’interesse pubblico e la tutela dei diritti delle persone.

La Corte di Strasburgo ha invece accolto l’altra eccezione, ritenendo a maggioranza, che possono denunciare la violazione della CEDU solo i lavoratori che hanno adito il Tribunale prima dell’emanazione della legge interpretativa retroattiva.

Tale decisione è stata peraltro assunta con il voto contrario del giudice Wojtyczek, il quale ha espresso il proprio parere dissenziente in quanto lo Stato è effettivamente intervenuto al fine di modificare il contenuto del rapporto sostanziale tra sé stesso e le persone interessate, indipendentemente dal fatto che le persone interessate avessero avviato un procedimento giudiziario. Non ha senso pertanto ancorare il diritto al risarcimento al momento di proposizione del giudizio poiché lo Stato sta interferendo qui non con norme procedurali, ma con modifiche del diritto sostanziale. Non solo. La decisione assunta dalla Corte porta all’assurdo di incentivare il ricorso all’autorità giudiziaria posto che, in base all’opinione maggioritaria, per godere di una protezione rafforzata contro i cambiamenti normativi, che disciplinano i rapporti giuridici sostanziali con gli enti pubblici, è necessario avviare un procedimento giudiziario prima dell’eventuale modifica normativa.

Nonostante la limitazione introdotta ai soggetti beneficiari della tutela rinforzata della CEDU., ridotta ai soli dipendenti che si sono rivolti all’Autorità giudiziaria prima dell’emanazione della legge finanziaria per il 2006, la sentenza riveste comunque un particolare interesse, da un lato, in quanto chiarisce definitivamente come lo stato non possa subordinare il diritto all’inquadramento sulla scorta dell’anzianità, originariamente previsto dall’art. 8 della L. n. 124/99, alla prova da parte del dipendente di un peggioramento economico.

Sotto altro profilo, in quanto la Corte, per la prima volta, ha dato atto che il dipendente ha diritto a titolo risarcitorio non solo alle differenze retributive tra il trattamento economico ricevuto e quello che avrebbe dovuto percepire sulla base dell’anzianità maturata alle dipendenze degli Enti locali, ma anche al danno subito sotto il profilo pensionistico, per effetto del collocamento a riposo con un livello inferiore rispetto alla fascia originariamente riconosciuta dalla l. n. 124/99.

La sentenza della Corte Edu del 30 gennaio 2020 consente quindi non solo di impugnare entro il termine di 6 mesi le eventuali sentenze della Cassazione che non recepissero la posizione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, ma anche di agire direttamente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde ottenere il risarcimento dei danni per violazione dei principi comunitari della certezza del diritto, della tutela dell’affidamento, della indipendenza del Giudice e della parità delle armi, consacrati nell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’unione Europea.

Come noto infatti il diritto all’equo processo consacrato nell’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo è stato recepito dall’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’unione Europea, la quale inoltre, all’art. 52, prevede che tutti i diritti “gemelli” della CEDU., ossia che trovano corrispondenza in quelli tutelati dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’unione Europea, debbono assumere significato e portata uguali a quelli conferiti dalla CEDU. (potendo essere garantita dall’ordinamento dell’Unione solo una protezione più estesa). Ne consegue che avendo la Corte di Strasburgo confermato, con la sentenza Cicero, che l’art. 1, comma 218, della l. n. 266/2005 contrasta con il principio dell’equo processo e di tutela dei “beni” (contenuti nell’art. 6 della CEDU. e nell’art. 1 del protocollo 1), i lavoratori danneggiati dalla legge falsamente retroattiva e dalle sentenze che l’hanno applicata possono ora convenire in giudizio lo Stato italiano per violazione dell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’unione Europea.

In contrario non pare possa certo eccepirsi che l’art. 51, n. 1, della Carta prevede che le disposizioni della medesima di rivolgono agli Stati membri «soltanto allorché danno attuazione al diritto dell’Unione».

Come evidenziato infatti la CGUE ha già accertato, nella cit. sentenza Scattolon, che la fattispecie del trasferimento dei lavoratori dagli Enti locali allo Stato rientra nella sfera applicativa della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti).

E’ altrettanto noto che tale sentenza ha dichiarato assorbita la questione relativa al contrasto della l. n. 266/2005 con l’art. 47 della Carta solo in quanto al momento di decisione della causa (6 settembre 2011) la sentenza Agrati della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non era ancora definitiva, in quanto lo Stato italiano l’aveva impugnata davanti alla Grande Camera della Corte di Strasburgo, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Governo italiano il 28 novembre 2011.

Il Tribunale di Venezia aveva infatti chiesto alla CGUE. di chiarire «Se i principi generali del vigente diritto dell’Unione della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, dell’effettiva tutela giurisdizionale, ad un tribunale indipendente e, più in generale, ad un equo processo, garantiti dall’art. 6, n. 2, TUE. in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU. e con gli artt. 47 e 52, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti dal Trattato di Lisbona, debbano essere interpretati nel senso di ostare all’emanazione da parte dello Stato italiano, dopo un arco temporale apprezzabile (5 anni), di una norma di interpretazione autentica difforme rispetto al dettato da interpretare e contrastante con l’interpretazione costante e consolidata dell’organo titolare della funzione nomofilattica, norma oltretutto rilevante per la decisione di controversie in cui lo stesso Stato italiano è coinvolto come parte».

La CGUE., invece, in seguito all’impugnazione della sentenza Agrati, «Vista la risposta data alla seconda e alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi menzionati dal giudice del rinvio nella sua quarta questione. Di conseguenza, non occorre risolvere quest’ultima questione.».

Tale assorbimento già costituiva pertanto un motivo sufficiente per interpretare la sentenza Scattolon in senso estensivo, in quanto il mancato esame del dedotto contrasto con l’art. 47 comprovava come per la CGUE fosse palmare l’esistenza per i lavoratori di un danno, già tutelato dalla direttiva 77/187/CEE., per cui i dipendenti, che hanno comunque subito una sentenza sfavorevole, hanno astrattamente la possibilità di agire contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche sotto il profilo della violazione della direttiva 77/187/CEE. da parte del legislatore e dei Giudici interni.

Non rimane pertanto che auspicare che il Governo inizi a dialogare seriamente con la Corte di Strasburgo e la CGUE, prendendo atto che l’ordinamento italiano fa ormai parte di un sistema sovranazionale a rete, nel quale i diritti fondamentali garantite dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea non possono essere vanificati – coma ha fatto invece lo Stato italiano – richiamando generiche ed indimostrate esigenze finanziarie.

https://www.orizzontescuola.it/ata-trasferiti-al-miur-diritto-riconoscimento-anzianita-maturata-negli-enti-locali-si-apre-possibilita-risarcimento-danni/

ANCORA UNA SENTENZA DI CONDANNA DELLA C.E.D.U. AL GOVERNO ITALIANO,
A FAVORE DEL PERSONALE ATA-ITP EX ENTI LOCALI

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU246606&previsiousPage=mg_1_20

È di ieri la decima (10) sentenza della Giustizia Europea (CEDU) di netta condanna allo Stato italiano per il perdurare della mancata risoluzione della questione ATA-ITP ex Enti Locali transitati allo Stato nel lontano gennaio 2000.

Una sentenza particolare, netta e dura, che non lascia spazio a dubbi. Il giudizio della Corte, riprendendo la sentenza AGRATI (CEDU n. 43549/08 del 7 giugno 2011), denuncia chiaramente e mette a nudo, elencando ingenti cifre, il grande disagio economico causato ai lavoratori del mondo della scuola, ex dipendenti degli Enti Locali, dal momento in cui fu loro negato l’inquadramento con il riconoscimento dell’anzianità maturata negli enti di provenienza, e fu invece previsto per loro il meccanismo poco favorevole della “temporizzazione” che prendeva a riferimento, per giunta, solo parte del loro Maturato Economico Complessivo (Accordo ARAN – sindacati 20/07/2000 e Legge 266/2005 co.218).

Detto computo, “la Temporizzazione”, che veniva applicata solo ad alcune componenti delle voci stipendiali, causò una vera decimazione dell’anzianità lavorativa che i lavoratori si portavano dietro, e che avevano maturato operando, oltretutto, in scuole Statali svolgendo stesse mansioni e compiti dei colleghi già Statali.

Risultato: inquadramenti con anzianità ridotta ad un terzo di quella effettiva, con stipendi riferiti a fasce di molto inferiori a quelle dovute; ovviamente, assegni pensionistici correlati alla situazione e di conseguenza “da fame”! Pensionati con 40 e più anni di contributi che ricevono assegni pensionistici calcolati su stipendi corrispondenti a fasce stipendiali di 15/21 anni, a mala pena raggiugono i 1.000,00 Euro netti.
E non è tutto. Su tali stipendi da fame sono applicate “le decurtazioni”, poiché viene imposta la restituzione di somme che i lavoratori si erano visti assegnare dai giudizi favorevoli emessi fino al 2005, giudizi poi capovolti dal 2006 con l’applicazione del co218 Legge 266/2005 (interpretazione autentica! sic!).

Oggi, però, c’è grande soddisfazione tra il personale interessato, circa 70.000 unità in origine (di cui almeno un terzo sono ancora interessati ai giudizi dispersi nei vari gradi), sempre in prima linea. Non hanno mai mollato e, dopo Vent’anni di lotta, hanno conseguito a loro favore man mano continue sentenze emesse dai Tribunali della Giustizia Europea, di netta condanna allo Stato italiano ed a favore dei ricorrenti.
Certo che i rappresentanti del Governo italiano farebbero bene ad interpellarsi sulla fiducia dei cittadini verso la Giustizia nostrana, che costringe i lavoratori a rivolgersi ai giudici della Corte Suprema Europea per vedersi riconoscere i propri sacrosanti diritti. Per non parlare dei sindacati della scuola (CGIL-CISL-UIL-SNALS) che su questa faccenda non hanno ancora preso posizione, nascosti a leccarsi le ferite, invece di recitare un liberatorio mea-culpa e riparare al male causato ai lavoratori in questione dopo quell’assurdo e fatidico accordo Aran di luglio 2000, origine di tutti i guai causati ai lavoratori ex Enti Locali della scuola.

Certo è che gli interessati, transitati allo Stato, hanno mal digerito il voltafaccia ed il tradimento dei sindacati della scuola che bloccarono di fatto il riconoscimento dell’anzianità già maturata e sancita da una legge dello Stato (L.124/1999 art. 8 co2).

In questi anni molte sono state le manifestazioni di piazza e le iniziative che i lavoratori coinvolti hanno organizzato insieme ai sindacati di base, l’Unicobas Scuola in primis. Tra le più recenti:

  • Sciopero del 28 marzo 2012;
  • Convegno di Napoli del 23 ottobre 2017;
  • Sciopero con Manifestazione a Roma in Piazza Monte Citorio il 18 settembre 2019;
  • Intervista Radio Radicale – 4 novembre 2019 – Roma.

Significativi sono stati anche gli incontri, a livello istituzionale, del personale ATA-ITP ex Enti Locali, come di seguito riepilogati:

  • Sottosegretario MIUR Salvatore Giuliano – 16 ottobre 2018 – sede MIUR;
  • Ministro Marco Bussetti – 15 gennaio 2019 – sede MIUR;
  • Ministero dello Sviluppo Economico – 13 maggio 2019 – sede Ministero Sviluppo Economico;
  • Ministero del Lavoro – 17 maggio 2019 – sede Ministero del Lavoro;
  • audizione Commissioni Riunite (VII – Cultura, Scienza e Istruzione; XI – Lavoro Pubblico e Privato) – 12 novembre 2019;
  • Sottosegretario MIUR Giuseppe De Cristofaro – 26 novembre 2019 – sede MIUR.

Incontri significativi, ma non ancora risolutivi.

A questo punto la Politica non può più continuare a sfuggire alle proprie responsabilità e deve svolgere il proprio ruolo di Governance anche perché, prima o poi, la CEDU imporrà l’applicazione di forti sanzioni al Governo Italiano esigendo, oltretutto, di dare esecuzione alla normativa europea che riconosce ai dipendenti e pensionati in questione i propri giusti e sacrosanti diritti.

È tempo, quindi, di porre fine a questa assurda ingiustizia messa in atto ai danni dei lavoratori, discriminati e per tanti anni oggetto di vere e proprie vessazioni da parte dei Ministeri di competenza (MIUR e MEF). A questi dipendenti non solo è doveroso chiedere scusa per i danni ed i disagi causati, ma quanto prima va restituita la dignità di lavoratori al pari dei colleghi già statali.

Il Presidente

https://m.orizzontescuola.it/ata-itp-ex-enti-locali-dopo-decima-sentenza-cedu-e-ora-di-adeguare-gli-stipendi/


Email: comitatoexentilocali@gmail.com
comitatoexentilocali@libero.it
PEC: comitatoexentilocali@pec.it
Antonio Brunaccini – Presidente – tel. 339.5818402
https://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com

https://m.orizzontescuola.it/docenti-e-ata-da-enti-locali-assunti-al-ministero-istruzione-italia-condannata-da-strasburgo-a-risarcire-differenze-retributive-sentenza/

Nuova condanna odierna della #Cedu allo stato Italiano …….che ribadisce la “porcata” effettuata a nostro danno.

“esiste un giudice a Berlino ”
Ci sarà pure un giudice a Berlino, diceva il mugnaio di Potsdam che nella seconda metà del ’700, opponendosi al sopruso di un nobile, si rivolgeva a tutte le corti di giustizia germaniche per avere “giustizia”, fino ad arrivare a Federico il Grande.

Per leggere la sentenza in italiano

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU246606&previsiousPage=mg_1_20

In inglese

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200438

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con ben 10 sentenze distinte non hanno esitato a dare ragione ai lavoratori ataitpexentilocali condannando pesantemente lo Stato Italiano per indebita e scorretta ingerenza nei processi in atto che lo vedevano coinvolto come parte in causa ed il pieno riconoscimento di tutta l’anzianità maturata nell’Ente Locale.

L’assurdità è che si sta ancora continuando a giocare sporco sulle spalle di questi lavoratori, ai quali, bene farebbero i sindacati ed i politici a recitare un “mea culpa”, ed intavolare una discussione seria e responsabile per trovare un accordo politico sindacale ponendo fine ad una clamorosa ingiustizia, che rischia, con la ripresa di migliaia di ricorsi e forti delle sentenze europee, determinare un default colossale per le casse dello Stato Italiano

Chiediamo fin da subito il tavolo interministeriale con il nostro Comitato approvato nella legge di stabilità con la presenza dei vari Ministeri Competenti

#miur #lavoro #mef

COMUNICAZIONE ON. PAOLO LATTANZIO

31 Gennaio Facebook

Cari colleghi,

Con l’augurio che la magia di questo Natale possa rinnovarsi per tutto l’anno,cogliamo l’occasione per inviarvi i nostri Migliori Auguri e un Felice Anno Nuovo.

BUON 2020.

Anche quest’anno dopo innumerevoli incontri con le forze politiche che compongono questo governo giallo-rosso non ci sono state le condizioni per risolvere la nostra problematica.

Infatti si pensava che i nostri interlocutori politici prendessero a cuore la nostra angosciata odissea che dura da vent’anni con l’inserimento di un emendamento risolutore con le relative risorse economiche come avevano ipotizzato il 18 settembre in transatlantico dal m5s con l’avvio fin da subito di un tavolo interministeriale .

L’ordine del giorno presentato nel decreto scuola nel quale si chiedeva questo tavolo è stato dichiarato non ammissibile quindi neanche approvato anche se ci dicono che partirà comunque.

A tutt’oggi non sappiamo se ci sarà o meno non abbiamo riscontri in merito,questo vuol dire che se ci sarà comunque per il prossimo anno per la prossima finanziaria.

Purtroppo con grande amarezza sto cominciando a pensare che manca la volontà politica anche di questa maggioranza a sanare il problema #Ataitpexentilocali che abbiamo illustrato a più riprese a tutte le forze politiche nonostante anche le promesse.

A quanto pare nessuno si prende la responsabilità di battere i pugni sul tavolo per risolvere la porcata che ci hanno fatto.

Tante belle parole ma niente fatti,si nascondono dietro la mancanza di risorse economiche nonostante a più riprese abbiamo ribadito che basterebbe una piccola somma con una transazione rifacendo la ricostruzione di carriera con l’effettiva anzianità maturata dall’ente locale di provenienza per tutto il personale ancora in servizio ed in quiescenza.

Nella vita quando si prendono impegni vanno mantenuti ,mi riferisco anche a diversi deputati della Commissione Cultura che ci hanno fatto sperare ad una soluzione.

I problemi vanno affrontati e risolti, siamo stanchi di promesse (Bipartisan)
Ma pare che nessuno interessa di risolvere il problema di migliaia di colleghi e le loro famiglie che vivono al di sotto della povertà con uno stipendio e pensione decurtato di un terzo.

I lavoratori ATA ITP ex ENTI LOCALI
non reclamiamo privilegi, ma equità ed eguaglianza con gli altri lavoratori della scuola .

Aggiornamento 24/12/2019 h.0.25

Ps= ci giunge notizia che ieri sera nella legge di bilancio è stato approvato il famoso ordine del giorno il quale dovrebbe avviarsi l’iter per la soluzione della problematica relativa alla vertenza #ataitpexentilocali.

Auspicando che non sia un ulteriore specchietto per le allodole chiediamo fin da subito una nostra convocazione e che si legifera in tempi brevi,visto anche la frattura nel governo sulle concessioni autostradali e il piano per l’innovazione, il “salvo intese” del decreto rischia di diventare scontro in Parlamento con la “tenuta” del governo stesso.

Qui la comunicazione dell’on. Virginia Villani membro della Commissione Cultura della camera dei deputati.

Audizioni su reclutamento personale scolastico decreto SCUOLA

Commissione Riunite

(VII cultura e XI lavoro)
Seduta 12 novembre

Il presidente Ata -itp ex enti locali

Antonio Brunaccini

Il Governo è conoscenza della problematica #ataitpexentilocali , quali iniziative normative intenda assumere al fine di porre rimedio a questa iniquità che ormai da troppo tempo colpisce il personale Ata – Itp ex enti locali ?

Oggi il nostro presidente con l’unicobas di Stefano d’errico ha partecipato all’audizione sul reclutamento del personale scuola

Queste le nostre proposte

Si comunica che martedì 12 novembre h.10 i nostri colleghi,Stefano d’errico e Antonio Brunaccini sono convocati in audizione congiunta di Commissione cultura e lavoro della camera a Roma per la discussione approvazione decreto scuola precari in discussione nei prossimi giorni alla Camera dei deputati.

In quella sede esporremo la necessità di emendare il decreto pro #ataitpexentilocali,chiedendo espressamente applicazione della anzianità che non ci hanno dato, in subordine applicazione corretta del comma 218 di tutto il maturato economico come ribadisce la legge stessa,ribadendo che il personale farà a meno degli arretrati e di sanare questa situazione dai nostri conteggi servirebbero circa 80 milioni di euro,per tutto il personale in servizio e in quiescenza.

Quest’anno sono vent’anni che chiediamo di trovare una soluzione nascondendosi dietro al fatto che mancano le risorse economiche che ad oggi sono quantificate a circa 1 miliardo e mezzo di euro.

Quindi,il direttivo si è espresso per eliminare questo alibi, abbiamo deciso di chiedere il minimo sindacale, servirebbero circa 80 milioni per sanare parzialmente il problema inserendo nelle fascie stipendiale con tutti gli anni che avevamo prima del passaggio ai ruoli dello Stato.

Parrebbe da prime indiscrezioni che hanno anche difficoltà a recuperare questi soldi.

Quindi martedì 12 in audizione in commissione cultura il nostro presidente Antonio Brunaccini dovrà metterli in difficoltà in quanto eliminando gli appalti di pulizia e con l’assunzione dei 12 mila LSU si risparmierebbero circa 170milioni investendoli al problema che affligge migliaia di colleghi e le loro famiglie,eliminando un alibi di mancanza di risorse economiche il denaro se vogliono li trovano e solo volontà politica.

Il Comitato #ataitpexentilocali quindi auspica un intervento risolutivo da parte di questo governo emendando favorevolmente il #decretoscuola precari dopo vent’anni di ingiustizia .

Qui uno stralcio intervento a Napoli alla Convention agorà 5 stelle e la risposta On.Villani del m5s Commissione Cultura camera dei deputati

“La Scuola Distrutta ” presentazione del libro di Stefano d’Errico un intero capitolo sulla Vergognosa vicenda ormai ventennale degli ATA-ITP ex Enti Locali

Per chi volesse acquistarlo anche su Amazon,spedizione gratuita e costa meno

https://www.amazon.it/distrutta-Trentanni-svalutazione-sistematica-delleducazione/dp/8857560287

Intervento di Vincenzo Lo Verso alla presentazione del libro

“La scuola distrutta”

29 ottobre Roma

La legge italiana non è uguale per tutti applicate le sentenze #cedu anche per #Ataitpexentilocali.

Si può azzerare l’anzianità di servizio di 70mila #ataitpexentilocali e mandarli in pensione con mille euro dopo 40 anni di servizio? (Anno Domini 2000).

una categoria bistrattata da tutti i governi

Un ringraziamento allo scrittore Stefano D’errico per aver dedicato un capitolo alla “porcata” ormai ventennale

Qui uno stralcio

Prossimi incontri in Sicilia Toscana

Invito i colleghi #ataitpexentilocali di
#messina #livorno #pisa #firenze a presenziare alla presentazione del libro “la scuola distrutta ” di Stefano d’Errico, un intero capitolo dedicato alla vergognosa problematica riguardante alla nostra situazione.

Trasmissione sulla situazione degli ATA nella scuola pubblica italiana, con particolare attenzione a quella degli ATA-ITP ex Enti Locali

Sono intervenuti: Stefano D’Errico (segretario generale dell’UNICOBAS Scuola), Antonio Brunaccini (presidente del Comitato Nazionale ATA – ITP ex Enti Locali).
registrato lunedì 4 novembre 2019 alle ore 17:27.

Un ringraziamento pubblico ai membri della Commissione Cultura della Camera del m5s e alla On.Virginia Villani
per aver fatto sentire la voce del personale #ataitpexentilocali e ora che il Governo Giuseppe Conte ci ascolti

Noi lavoratori ATA ITP ex ENTI LOCALI mai citati nelle assemblee, cancellati da ogni contrattazione e/o concertazione, rimossi come si rimuovono le salme rinsecchite dai loculi murali per effetto della decadenza della concessione municipale.

Presenze imbarazzanti da nascondere.

Noi lavoratori ATA ITP ex ENTI LOCALI non reclamiamo privilegi, ma equità ed eguaglianza con gli altri lavoratori della scuola

I lavoratori, imperterriti, reclamano dalla politica l’ascolto e le adeguate decisioni risolutive.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata a favore dei lavoratori ed ha condannato l’Italia all’adeguamento della normativa interna.

Egregio Ministro Lorenzo Fioramonti ,

il vero motivo della correzione introdotta dalla Finanziaria 2006 il #comma218 e stato quello di salvaguardare l’interesse finanziario dello Stato, a discapito di una precisa categoria di dipendenti #ataitpexentilocali , piuttosto che proteggere l’uguaglianza di trattamento tra dipendenti.

Il comportamento dello Stato Italiano è stato sanzionato dalle Corti europee. Ben 9 sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (cfr. le sentenze Agrati e altri c. Italia del 7 giugno 2011, Anna De Rosa e altri c. Italia dell’11 dicembre 2012, Montalto e altri c. Italia del 14 gennaio 2014, Biasucci e altri c. Italia del 25 marzo 2014, Bordoni e altri c. Italia, del 13 maggio 2014, Caponetto c. Italia del 13 maggio 2014, Peduzzi e Arrighi c. Italia del 13 maggio 2014, Marino e Colacione c. Italia del 13 maggio 2014 e Caligiuri e altri c. Italia del 9 settembre 2014) rimarcano il contrasto dell’art. 1, comma 218, della legge finanziaria n. 266 del 2005 con l’art. 1 del Prot. 1 e l’art. 6 della CEDU.

Sentenze alla mano, infatti, appare doppio l’errore commesso dal governo italiano e rilevato dai giudici: prima di tutto aver sottratto ai lavoratori “un interesse patrimoniale che spettava loro”, e in secondo luogo “l’intervento retroattivo attuato mentre i dipendenti avevano impugnato la decisione dello Stato nei tribunali interni”.

Una soluzione anche parziale è ancora possibile emendando il #decretoscuola una soluzione dopo un #ventennio di ingiustizia ripristinando la legalità all’interno delle scuole e al personale in quiescenza .

Si tratta di applicare correttamente la normativa esistente, effettuando la temporizzazione della retribuzione globale annua percepita nel 1999 dai dipendenti trasferiti a far data dall’1/1/2000, come espressamente previsto dal testo del comma 218 (Legge n.266/2005, art.1).

Disponendo, pertanto, che al Personale ATA-ITP ex Enti Locali, transitato allo Stato dal 1° gennaio 2000, sia attuata la temporizzazione mediante nuovi decreti individuali d’inquadramento emanati dai Dirigenti Scolastici e contenenti l’espresso richiamo dell’art. 8, c. 2 della L. 124/1999, come modificato dall’art. 1, c. 218, della L. 266/2005.

I vigenti decreti individuali di inquadramento, che fanno riferimento alla citata normativa regolamentare (Accordo ARAN-OO.SS e D.M. 5/4/2001), dichiarata nulla e comunque superata dalla legge, saranno annullati e sostituiti da nuovi decreti individuali d’inquadramento elaborati sulla base del suddetto c. 218.

Confidiamo a una giusta soluzione , il tempo è tiranno siamo vecchi e prima di morire vorremmo #giustizia

Fonte video:https://webtv.camera.it/evento/15166/483242#download-box-oratore-resoconto-item_483329

AULA, Seduta 240 – Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019

Giravolte e contrappassi

Una volta, tanto tempo fa, ci fu in Italia il governo della “resurrezione”, che doveva condurci ai fulgidi avvenire dell’euro, e finì con una caciara innaffiata di bombe in quel di Belgrado. Venne dunque – per contrappasso – il governo delle “libertà”, ma di libertà se ne videro ben poche, condite però con robusti tagli a tutti i settori sociali.
Nuova boa, nuova virata a sinistra, con il governo del “riscatto” che passò quasi inosservato e, dopo due anni, per un colpo di lupara sparato da Ceppaloni, terminò nella polvere.
Tornò quindi in auge il sempiterno “libertario” che ci condusse, in pochi mesi, da una Roma stravolta dalla pacifica invasione libica di un Gheddafi raggiante – con stuoli di giovanette che si convertivano all’Islam (si scoprì, dopo, che erano state reclutate in una scuola per hostess) – ad una guerra senza quartiere, nel quale il “convertitore” Gheddafi finì martire, in un canale di scolo, con una baionetta piantata nel sedere.
Con gran spiegamento (anche) delle armi italiane ed una Hillary Clinton raggiante: dopo i giochi di bocca di Monica, assistente del marito, quella baionetta nel culo di Gheddafi dovette eccitarla, al punto di lasciarsi andare a mail molto focose, prontamente carpite dal buon Samaritano Assange.
Dopo, fu il regno del terrore, con un Bergmeister affiancato da una kapò dagli occhi di ghiaccio, che sbatté nel lager della “fine pena mai” i lavoratori italiani. Terminò anche l’incubo – mentre le loro riforme rimasero, al punto che, per cercare di ovviare al problema, si varò “Quota 100” che però, a conti fatti, prevede un “taglio” che va dal 5 al 30% dell’assegno pensionistico. In pratica, la riforma Fornero, non fu toccata nei suoi assiomi essenziali, vale a dire la “consistenza generale” del rapporto retribuzione/pensione. (1)
Dopo molte schermaglie, dissidi interni fra i partiti, alleanze stranissime e leggi elettorali sempre più “fantasiose”, giunse il governo della “rottamazione” il quale, ancora una volta, rottamò ben bene i diritti senza toccare, ovviamente, i doveri.
Infine, il governo del “cambiamento” che cercò disperatamente di cambiare qualcosa nel guazzabuglio della legislazione italiana ma che, per improvvisi motivi – che è oggi ampia materia di dibattito: è stato l’uno! No, l’altro! E’ tutta colpa della Madonna! No, dei comunisti! – cadde.
Oggi abbiamo un nuovo governo e, mentre il vecchio governo lavorava, anche la magistratura lavorava, eccome! Questa volta, però, era fortemente contrastata dalla giurisprudenza europea: come finì?
Finì con una sentenza del Febbraio 2019 che eludeva e cassava i diritti di 70.000 persone, transitati da molti enti locali (in primis le Province) al Ministero dell’Istruzione. Il passaggio fu decretato nel 1998 dal ministro Berlinguer, con l’omonima riforma che toccava un migliaio d’insegnanti e quasi 70.000 assistenti amministrativi, segretari, ed altro personale della scuola.
In pratica, Berlinguer in parte mentì, perché affermò che la riforma era a “costo zero” mentre, a parità d’anzianità conseguita, c’era un modesto esborso. All’epoca, veramente modesto per lo Stato.
Ma nel 2000, sotto Amato, ecco che si attivarono i sindacati: quando mai i sindacati, in Italia, hanno mancato al loro preciso dovere di difendere, vegliare, corroborare, aumentare i diritti e le retribuzioni dei…sindacalisti? Il lavoratore? Chi era costui?
Così ci fu un bel accordo nel aprile del 2000 nel quale, zappetta un poco, confondi qui e là…i lavoratori confluiti volontariamente il 1° Gennaio 2000 (con diritto di scelta!) si videro tagliare l’anzianità pregressa. Ad esempio, da 20 a 7 anni. Perché? Poiché lo prevedeva l’accordo sindacale “confederale”.

Amato, quanto sei stato amato!

Il successivo governo delle “Libertà” – Forza Italia, Lega Nord e Alleanza Nazionale – precisò ancor meglio quella ruberia, inserendo un apposito comma (218) nella legge Finanziaria per il 2006.

E, qui, entra in gioco l’Europa: l’Europa della barbarie, dell’intrigo, dei diktat massonici.

Stimolati dai vari ricorsi in sede europea – l’Italia assorbe, da sola, circa la metà dei ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (!) – i giudici europei stilarono ben 9 sentenze favorevoli ai lavoratori mentre, negli anni, la magistratura continuava a stilare sentenze favorevoli e contrarie, alcune “incerte” anche alla attenta analisi dei giuristi le quali, però, terminavano sempre con un verdetto contrario della Corte di Cassazione. Vabbè…due telefonate, una a Palazzo Chigi, un’altra a viale Trastevere…se trovammo sempre n’accordo pé accontentà tutti…il lavoratore? Chi è costui?
Fino a Giugno del 2019, quando l’UE s’incazza e dice: “Lo sapete che siete tenuti a rispettare e dare corso alle sentenze della Corte Europea?

Avete firmato, prendendo precisi impegni. La finite d’ingolfarci con ricorsi inutili, sui quali abbiamo già sentenziato, perché la materia è chiarissima: non si può ingannare un lavoratore, impegnandosi a garantire l’anzianità da un passaggio da un’amministrazione all’altra, e poi fottersene con mezzucci giuridici che fanno pietà?”

E, tanto per spolverare la memoria, “ricorda” le varie sentenze:
Sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione) del 6 Settembre 2011, caso C 108/2010, Ivana Scattolon c. MIUR.
Poi, le varie sentenze della CEDU (Corte Europea dei Diritti Umani):
Agrati e altri c. Italia del 7 giugno 2011;
Anna De Rosa e altri c. Italia dell’11 dicembre 2012;
Montalto e altri c. Italia del 14 gennaio 2014;
Biasucci e altri c. Italia del 25 marzo 2014;
Bordoni e altri c. Italia, del 13 maggio 2014;
Caponetto c. Italia del 13 maggio 2014;
Peduzzi e Arrighi c. Italia del 13 maggio 2014;
Marino e Colacione c. Italia del 13 maggio 2014;
Caligiuri e altri c. Italia del 9 settembre 2014.
In teoria, se l’Italia fosse un Paese con un minimo di dignità, sarebbe bastata la sola sentenza del 2010, quella della Corte Europea di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione) ma l’Italia non ascolta, non recepisce, non attua nulla.
Credo d’aver capito il motivo.
Perché, in Italia, mancano sempre i soldi. Già.
Se viveste in Ausonia, dove vivo io, non succederebbe mai che i ponti autostradali crollino perché vecchi e fatiscenti, ed i tecnici incaricati della sorveglianza non si munirebbero d’appositi “disturbatori” elettronici per non farsi intercettare. (2)
Non capiterebbe nemmeno che una importante opera pubblica chiamata “Aurelia Bis”, che doveva esser pronta nel 2016, sia finanziata con 128 milioni (spariti) e che poi…la società fallisse, uno scappa, l’altro è in Africa, l’altro ancora è irreperibile…e tutto rimane fermo, così, con migliaia di tonnellate di macerie all’aria e nulla di fatto. (3)
Non capiterebbe nemmeno che un ponte, inaugurato a Natale, cada a Capodanno! (4)
Non succederebbe nemmeno che si chiedano dei soldi in Europa per specifiche opere e poi siano fatti sparire nel nulla (5): scusate, qui ho dovuto fermarmi perché c’erano centinaia di casi e non ho voluto tediarvi inutilmente.
Non capiterebbe nemmeno che persone che hanno oramai quasi ottant’anni vengano richiamate nelle scuole dove prestarono servizio per vedersi consegnare una nuova ricostruzione di carriera (!), grazie alla quale dovranno restituire tot soldi in tot anni…quasi li avessero rubati…mentre i magistrati di Cassazione rispondono con uno sberleffo. C’è ancora un ministro dell’Istruzione? Chi è? Cosa fa? Ne sono passati tanti che fecero promesse: sempre le stesse, più qualche cambiamento (non manca mai) nell’esame di maturità. Si parte sempre dal’omega.
Eppure, una ragione c’è a tanti disastri in Italia: la mancanza di memoria, che poi si concretizza in un lamento collettivo per le pretese “ingiustizie” create da altri. E’ vero che il trattato di Maastricht fu una truffa per l’Italia, ma ci fu solo quello?
Qualcuno ricorda a quanto arrivavano le aste dei BTP negli anni ’80? Al 15% d’interesse, come in Argentina, dove poi finirono con i conti correnti bloccati a sbattere le casseruole in strada. E i finanziamenti europei?
Qualcuno ricorda che, a differenza di Spagna e Portogallo dove c’erano strutture centrali, in Italia venivano concessi alle Regioni, le quali incaricavano poi le Province e, se non si trovava un accordo di spartizione fra le forze politiche, ritornavano a Bruxelles. Ancora oggi, l’Italia non ha imparato ad usarli: Spagna e Portogallo s’abbuffarono con i finanziamenti rifiutati dall’Italia. Oggi, è la Polonia la prima ad accalappiarli, seguita da altri Paesi dell’Est, che poi giocano a fare i sovranisti.
Da noi, se sei un panettiere, prova a fare domanda per costruire un forno con i finanziamenti europei: ti faranno girare mille uffici, e non otterrai nulla. Solo se hai un qualche mammasantissima alle spalle otterrai un finanziamento per studiare lo sviluppo e l’adattamento della capra abissina sulle prealpi. Che, poi, presenterai, qualcun altro verificherà con cura e poi sistemerà in un archivio, dove dormirà sonni tranquilli per secoli. Ma i soldi, privati della loro percentuale, arriveranno.
“Chi è senza colpa scagli la prima pietra”: è una frase illuminante della Bibbia cristiana. Non penso che tutto quello che diciamo e raccontiamo sulle vicende europee sia oro colato: nel caso che ho illustrato, anzi, è l’Europa stessa a far presente che la retroattività della norma non è ammessa, sia nel diritto di derivazione latina e sia in quello anglosassone. Ma la giurisprudenza italiana se ne frega altamente e non rispetta i trattati internazionali.
Me ne frego dopo me ne frego, siamo giunti ad un punto nel quale ogni truffa o raggiro viene quasi ammirata: quello è stato furbo, adesso gira in Audi, mentre io ho la vecchia Punto di mio zio buonanima. Allora, andiamo sul Web, sui social e ci assataniamo in caustici commenti contro l’Europa, le banche, i governi, le monete, ecc…
Mai guardare alle proprie mancanze, ai propri doveri elusi, alla troppa sufficienza nel giustificare fatti che non ammettono giustificazione. Noi scusiamo tutto e tutti…già…tanto il lamento è libero!

(5) https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/08/22/como-maxi-truffa-allunione-europea-sui-fondi-per-il-mantenimento-dei-pascoli-98-indagati/5402711/

COMUNICATO STAMPA

Roma, 18 settembre 2019

Ancora la scuola protagonista a Piazza Montecitorio.

Questa volta sono in piazza, a protestare in modo vivace, alcune centinaia di persone provenienti da tutta Italia, personale ATA-ITP ex Enti Locali transitati allo Stato nel lontano anno 2000. Si sono concentrati in Piazza Montecitorio.

Ancora, dopo tanti anni, a protestare per il mancato riconoscimento di un loro diritto.

Ex dipendenti di Enti Locali, “transitati” allo Stato dal 1° gennaio 2000, si sono visti portare via l’anzianità di servizio valutabile ai fini Giuridici-Economici (con danni enormi ripercuotibili su stipendi e pensioni; disparità di trattamento rispetto ai colleghi già statali, pur svolgendo uguali compiti-mansioni e con la stessa anzianità di servizio) che era stata loro riconosciuta da una legge dello Stato, la L. 124/1999 art.8, al momento del passaggio allo Stato.

Tale norma, bloccata dapprima da un Accordo Aran-Sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Snals)

– disconosciuto dai giudici, a favore dei lavoratori ricorrenti in migliaia di procedimenti

– è stata negata successivamente ed in modo definitivo dal governo Berlusconi con una interpretazione autentica (dopo 5 anni) grazie ad un comma inserito nella legge finanziaria per il 2006 (co218 L266/2005).

Dopo 20 anni di lotta, con decine di migliaia di giudizi ancora in corso, ben 9 sentenze favorevoli della Corte di Giustizia Europea e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ATA e ITP ex Enti Locali non hanno ancora ottenuto quanto rivendicato.Non solo.

A dar fiato alle proteste dei lavoratori della scuola è arrivato da Strasburgo un ultimatum della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) che ha intimato allo Stato italiano di relazionare circa il mancato rispetto delle sentenze di Strasburgo che obbligano a far sì che il personale transitato da un Ente all’altro non debba in alcun modo subire danni economici rispetto al maturato economico complessivo in godimento al momento del passaggio (stipendio, indennità, produttività, etc., previste dal contratto degli Enti Locali allora vigente).

OGGI i lavoratori, imperterriti, reclamano dalla politica l’ascolto e le adeguate decisioni risolutive.La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata a favore dei lavoratori ed ha condannato l’Italia all’adeguamento della normativa interna.

La scadenza è prossima:

30 settembre 2019!

Il Comitato, forte della determinazione dei colleghi, ha manifestato portando in piazza la delusione per quanto subìto e l’urgenza di soluzioni.

Il personale ATA e ITP ex Enti Locali ha protestato con il supporto dell’Unicobas Scuola, che con il Segretario nazionale Prof. Stefano d’Errico è da sempre al fianco della categoria.

In Piazza Montecitorio il personale ATA e ITP ex Enti Locali ha incontrato i politici:

– alle ore 11,00 una delegazione del Comitato è stata ricevuta ed ha incontrato l’On. Vittoria Casa, l’On. Paolo Lattanzio (Componenti VII Commissione Cultura), l’On. Virginia Villani e la Sen. Bianca Laura Granato (Segretario 7ª Commissione permanente Istruzione).

Incontro positivo:i parlamentari, appartenenti al M5S, sono disponibili ad affrontare la situazione;

gli Onorevoli Casa e Lattanzio hanno ipotizzato l’inserimento della nostra vicenda nel Decreto Scuola Precari relativamente ai risvolti sulla prossima Finanziaria;

– l’On. Villani inoltre ha già preso i necessari contatti con il neo Ministro On. Lorenzo Fioramonti.

– presenti in Piazza Montecitorio, per dare ascolto ed attenzione agli ex dipendenti Enti Locali, il Sen. Gianluca Castaldi (M5S – Sottosegretario Rapporti con il Parlamento) e l’On. Carmela Bucalo (Responsabile Scuola Fratelli d’Italia).

– l’On. Gianluca Vacca (M5S) ha confermato ai lavoratori il suo interessamento, preannunciando una richiesta d’incontro al Sottosegretario MIUR On. Lucia Azzolina (M5S).

Presenti in piazza, assicurano il loro sostegno all’iniziativa i Senatori Fabrizio Trentacoste e Gianmarco Corbetta, entrambi M5S.

– alle ore 13,00 si è svolto un incontro informale tra la delegazione del Comitato ed il Sottosegretario MIUR Giuseppe De Cristofaro, allo scopo di relazionare sulla situazione ed informare il Sottosegretario, appena nominato, sui dettagli della vicenda e sulla portata dei danni arrecati.

Oggi il personale ATA-ITP ex Enti Locali ha anche chiesto con forza un Tavolo di concertazione con le Commissioni Cultura e Lavoro, congiuntamente con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) ed il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF).Il Comitato Nazionale ATA-ITP ex Enti Locali esprime soddisfazione per la disponibilità e l’attenzione dimostrate dalle personalità politiche intervenute.

Il Comitato tuttavia, come sempre portavoce dei colleghi e memore di tutte le batoste prese nel corso dei 20 anni trascorsi dal 1° gennaio 2000, non intende “abbassare la guardia”.

Riconoscenza e stima dunque ai politici impegnati per noi, ma anche atteggiamento vigile sulla tempestività delle azioni da avviare.

Link :

https://m.orizzontescuola.it/ata-e-itp-no-a-perdita-anzianita-di-servizio-con-passaggio-da-amministrazione-locale-a-statale/

https://www.tecnicadellascuola.it/sciopero-ata-ex-enti-locali-organizzatori-soddisfatti-al-miur-si-aprira-un-tavolo-di-confronto

Ecco alcuni momenti della manifestazione:

Resoconto incontro informale con Sott..Miur Peppe De Cristofaro

Il Comitato ATA e ITP ex Enti Locali ringrazia l’Unicobas Scuola, il Segretario Nazionale Prof. Stefano d’Errico che ci ha dato il supporto logistico e l’opportunità di proclamare lo sciopero Nazionale della categoria da sempre al nostro fianco

Il suo intervento di apertura

Partecipiamo allo Sciopero con manifestazione in piazza Montecitorio dalle h.9.30 Facciamoci sentire…..

Vieni anche tu

Noi lavoratori ATA ITP ex ENTI LOCALI mai citati nelle assemblee, cancellati da ogni contrattazione e/o concertazione, rimossi come si rimuovono le salme rinsecchite dai loculi murali per effetto della decadenza della concessione municipale.

Presenze imbarazzanti da nascondere.

Loro non si arrenderanno mai.

Noi neppure.

Noi lavoratori ATA ITP ex ENTI LOCALI non reclamiamo privilegi, ma equità ed eguaglianza con gli altri lavoratori della scuola

La Corte Europea dei diritti dell’Uomo bacchetta ancora l’Italia per la mancata applicazione delle decisioni Agrati c. Italia del 7 giugno 2011 e dell’8 novembre 2012, inerenti gli inquadramenti del personale ATA-ITP ex EE.LL. coattivamente trasferito nei ruoli del Miur. nel lontano 2000, nonostante allo stato attuale ben 9 sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (cfr. le sentenze Agrati e altri c. Italia del 7 giugno 2011, Anna De Rosa e altri c. Italia dell’11 dicembre 2012, Montalto e altri c. Italia del 14 gennaio 2014, Biasucci e altri c. Italia del 25 marzo 2014, Bordoni e altri c. Italia, del 13 maggio 2014, Caponetto c. Italia del 13 maggio 2014, Peduzzi e Arrighi c. Italia del 13 maggio 2014, Marino e Colacione c. Italia del 13 maggio 2014 e Caligiuri e altri c. Italia del 9 settembre 2014) abbiano rimarcato il contrasto dell’art. 1, comma 218, della legge finanziaria n. 266 del 2005 con l’art. 1 del Prot. 1 e l’art. 6 della CEDU..

Nella riunione n. 1348 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, svoltasi il 4-6 giugno 2019, detto Comitato ha difatti guardato con preoccupazione la mancata risoluzione della problematica, ormai ventennale, del personale in questione, i cui inquadramenti stipendiali sono stati operati con l’applicazione della norma contenuta nell’accordo ARAN- CGIL, CISL, UIL e SNALS del 20 luglio 2000 (recepito con D.M. 5/4/2001), che prevedeva l’inserimento nei ruoli del MIUR. desumendo la fascia di inquadramento dal trattamento economico fondamentale erogato dal comune o dalla provincia di provenienza nel 1999, senza considerare inoltre i premi incentivanti, l’indennità di rischio e tutte le altre voci del salario accessorio, pure corrisposte in via continuativa dagli enti locali di provenienza e non attribuite più dal 1° gennaio 2000, a causa dell’applicazione dei CCNL della Scuola.

Tale operato risulta palesemente illegittimo, in quanto contrastante con l’art. 8 della L. n. 124/99, che imponeva al MIUR di inquadrare il personale sulla scorta dell’anzianità di servizio maturata negli Enti locali di provenienza, e ha causato danni economici rilevanti (stipendi e pensioni) al personale coinvolto dal trasferimento.

Tutto ciò è proseguito, da parte del MIUR e del Tesoro, anche dopo la declaratoria della nullità dell’accordo ARAN. datato 20/7/2000, accertata dal Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 412/2004 (confermata dalla Cassazione SL. con la sentenza n. 4045 del 14 marzo 2012), per contrasto con l’art. 8 della L. n. 124/99; il terzo Governo Berlusconi con la legge finanziaria n. 266 del 2005, ha infatti sostanzialmente abrogato l’art. 8 della l. n. 124/99, sancendo che l’inquadramento non deve essere effettuato in base all’anzianità maturata, come sancito dall’art. 8 della L. n. 124/99, bensì in base al maturato economico, dando così dignità normativa all’accordo del 20 luglio 2000.

Quest’ultima legge contrariamente da quanto sostenuto dal Governo italiano non “allevia” il danno subìto dal personale ATA trasferito nei ruoli del MIUR. in quanto secondo il consolidato insegnamento della Cassazione l’inquadramento ex lege n. 266/2005 va fatto senza tenere conto dei premi incentivanti e delle altre voci del salario accessorio percepite fino al 1999, con conseguente sostanziale abbassamento del trattamento economico complessivamente percepito nel 1999.

Si ritiene doveroso evidenziare al riguardo come lo Stato italiano ha reiteratamente rassicurato la Corte europea dei Diritti dell’Uomo sul fatto che la l. n. 266/2005 garantirebbe ai trasferiti la salvaguardia del trattamento economico complessivo in godimento, mentre in realtà ciò non avviene, perché l’attuale inquadramento non prende affatto in considerazione il maturato economico complessivo, comprensivo di tutti gli emolumenti percepiti fino al 1999, bensì solo le voci retributive fisse e continuative, con conseguente mancata considerazione della produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale e delle altre voci del trattamento accessorio.

Lo Stato Italiano, nonostante gli artt. 32, 35, 41 e 46 della CEDU. e il principio di effettività della tutela giurisdizionale, consacrato nell’art. 13 della CEDU., non si è conformato alle sentenze definitive Agrati della Corte Europea, né ha adottato alcuna misura generale di recepimento delle sentenze della Corte EDU., che hanno accertato il contrasto della l. n. 266/2005 con l’art. 1 del protocollo 1 alla CEDU.

Non solo; lo Stato italiano nel Documento DH-DD (2013) 287 del 12/3/2013 ha comunicato al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che il Governo italiano non ha abrogato la legge n. 266/2005, né adottato altra misura generale ai sensi dell’art. 46 della CEDU. in quanto i Giudici interni avrebbero recepito le sentenze Agrati, disapplicando la legge n. 266/2005, quando invece sia i Giudici di merito che la Cassazione si sono costantemente rifiutati di recepire le sentenze Agrati, poiché sostengono che la legge n. 848/1955 (che ha ratificato la CEDU.) sarebbe una mera legge ordinaria, che non consente la disapplicazione della l. n. 266/2005, e che le sentenze Agrati non sarebbero vincolanti per i Giudici interni, in quanto l’interpretazione della CEDU. fornita dalla Corte Costituzionale italiana prevarrebbe su quella espressa dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

La Corte Costituzionale continua inoltre ad avallare legge retroattive, facendo spesso un uso «manipolativo» delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Corte cost., sentenza n. 108/2019, Corte cost., sentenza n. 24/2018, Corte cost., sentenza n. 166/2017, Corte cost., sentenza n. 214/2016, Corte cost., sentenza n. 132/2016, Corte cost., sentenza n. 127/2015, Corte cost., sentenza n. 227/2014 e Corte cost., sentenza n. 156 del 2014).

Lo stesso Comitato ATA-ITP ex Enti Locali, che rappresenta di fatto detto personale, denuncia da tempo l’illegittimità del comportamento dello stato italiano e la “nullità” dei decreti emessi dal MIUR., con cui si sono INGIUSTAMENTE costretti i dipendenti a restituire ingenti somme percepite in oltre un decennio in forza dell’inquadramento sulla scorta dell’anzianità, ottenuto sotto la vigenza dell’art. 8 della l. n. 124/99 e in conformità a quanto avevano statuito la Cassazione (cfr. le sentenze n. 3224 del 17 febbraio 2005, n. 3225 del 17 febbraio 2005, n. 7747 del 15 marzo 2005, n. 3356 del 18 febbraio 2005, n. 4722 del 4 marzo 2005, n. 7747 del 14 aprile 2005, n. 18652- 18657 del 23 settembre 2005 e n. 18829 del 27/09/2005) e il Consiglio di Stato (v. le decisioni n. 4142/2003 e n. 5371/2005)! Da qui – denuncia il nostro Comitato – ovviamente scaturiscono anche stipendi e pensioni penalizzati e discriminanti rispetto ai colleghi gìà statali.

Tutto ciò a parità di compiti e mansioni svolte e di anzianità lavorativa.

Quanto sopra – denuncia il nostro Comitato – nonostante gli incontri ultimi, avvenuti a vari livelli istituzionali e anche con il Governo del cambiamento, che tuttavia ha preferito, come i governi precedenti, non agire! (Incontro Sottosegretario Giuliano 16 ottobre 2018, Incontro Ministro Bussetti 15 gennaio 2019, Incontro Funzionari MISE 13 maggio 2019, Incontro Funzionari Min. Lavoro 17 maggio 2019).

L’ultimatum del Comitato dei Ministri dell’Unione Europea – secondo i responsabili del Comitato ex Enti Locali – EVIDENZIA il comportamento IRRESPONSABILE dei sindacati firmatari dell’accordo con l’ARAN che, causando danni ingenti a migliaia di lavoratori, continuano a tenere la testa sotto la sabbia e restano in vergognoso silenzio nonostante condanne a raffica della Corte Europea dei diritti dell’uomo, e CONDANNA, senza alcuna possibilità di appello, l’atteggiamento dei governi succedutisi in questo ventennio, incluso questo ultimo, definitosi “Governo del Cambiamento” ma di fatto “omertoso” su questo argomento, come i precedenti.

Siete caldi? siete incazzati?

18 settembre vieni a Roma in piazza Montecitorio dalle h.9.30 in poi.

Manifestazione

#ataitpexentilocali ,preparate striscioni,cartelli e raccontiamo l’ingiustizia che ci hanno riservato al passaggio dagli enti locali allo stato .

Facciamoci sentire dal nuovo #governo #giallorosso

Lo sciopero è per sanare la vergognosa vicenda degli Ata ex Enti Locali che non hanno ancora avuto giustizia nonostante 9 sentenze favorevoli della Suprema Corte Europea, ai quali, complici Cgil, Cisl e Uil, venne annullata l’anzianità di servizio nel passaggio allo stato, mandati in pensione anche con soli mille euro dopo 42 anni di servizio.

Uno dei tanti disastri italiani che politici e sindacati hanno causato , il nuovo #governo #contebis può ancora rimediare;

una soluzione è possibile

LA CEDU LA RECLAMA

(e pure noi)

Legalità, dignità, Giustizia per gli #ataitpexentilocali

La GIUSTIZIA ciò che il cittadino/lavoratore chiede allo Stato è permettere a tutti, a prescindere da classe sociale, razza, fede religiosa, orientamento sessuale, convinzioni politiche, di esser rispettato come persona e di avere, quindi, gli stessi diritti e le stesse opportunità degli altri.

In piazza ci saranno diversi Deputati e Senatori raccontiamo la nostra storia ventennale (1999-2019)

Partecipiamo Numerosi

La Corte Europea dei diritti dell’Uomo bacchetta ancora l’Italia per la mancata applicazione delle decisioni Agrati c. Italia del 7 giugno 2011 e dell’8 novembre 2012, inerenti gli inquadramenti del personale ATA-ITP ex EE.LL. coattivamente trasferito nei ruoli del Miur. nel lontano 2000, nonostante allo stato attuale ben 9 sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (cfr. le sentenze Agrati e altri c. Italia del 7 giugno 2011, Anna De Rosa e altri c. Italia dell’11 dicembre 2012, Montalto e altri c. Italia del 14 gennaio 2014, Biasucci e altri c. Italia del 25 marzo 2014, Bordoni e altri c. Italia, del 13 maggio 2014, Caponetto c. Italia del 13 maggio 2014, Peduzzi e Arrighi c. Italia del 13 maggio 2014, Marino e Colacione c. Italia del 13 maggio 2014 e Caligiuri e altri c. Italia del 9 settembre 2014) abbiano rimarcato il contrasto dell’art. 1, comma 218, della legge finanziaria n. 266 del 2005 con l’art. 1 del Prot. 1 e l’art. 6 della CEDU..

Nella riunione n. 1348 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, svoltasi il 4-6 giugno 2019, detto Comitato ha difatti guardato con preoccupazione la mancata risoluzione della problematica, ormai ventennale, del personale in questione, i cui inquadramenti stipendiali sono stati operati con l’applicazione della norma contenuta nell’accordo ARAN- CGIL, CISL, UIL e SNALS del 20 luglio 2000 (recepito con D.M. 5/4/2001), che prevedeva l’inserimento nei ruoli del MIUR. desumendo la fascia di inquadramento dal trattamento economico fondamentale erogato dal comune o dalla provincia di provenienza nel 1999, senza considerare inoltre i premi incentivanti, l’indennità di rischio e tutte le altre voci del salario accessorio, pure corrisposte in via continuativa dagli enti locali di provenienza e non attribuite più dal 1° gennaio 2000, a causa dell’applicazione dei CCNL della Scuola.

Tale operato risulta palesemente illegittimo, in quanto contrastante con l’art. 8 della L. n. 124/99, che imponeva al MIUR di inquadrare il personale sulla scorta dell’anzianità di servizio maturata negli Enti locali di provenienza, e ha causato danni economici rilevanti (stipendi e pensioni) al personale coinvolto dal trasferimento.

Tutto ciò è proseguito, da parte del MIUR e del Tesoro, anche dopo la declaratoria della nullità dell’accordo ARAN. datato 20/7/2000, accertata dal Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 412/2004 (confermata dalla Cassazione SL. con la sentenza n. 4045 del 14 marzo 2012), per contrasto con l’art. 8 della L. n. 124/99; il terzo Governo Berlusconi con la legge finanziaria n. 266 del 2005, ha infatti sostanzialmente abrogato l’art. 8 della l. n. 124/99, sancendo che l’inquadramento non deve essere effettuato in base all’anzianità maturata, come sancito dall’art. 8 della L. n. 124/99, bensì in base al maturato economico, dando così dignità normativa all’accordo del 20 luglio 2000.

Quest’ultima legge contrariamente da quanto sostenuto dal Governo italiano non “allevia” il danno subìto dal personale ATA trasferito nei ruoli del MIUR. in quanto secondo il consolidato insegnamento della Cassazione l’inquadramento ex lege n. 266/2005 va fatto senza tenere conto dei premi incentivanti e delle altre voci del salario accessorio percepite fino al 1999, con conseguente sostanziale abbassamento del trattamento economico complessivamente percepito nel 1999.

Si ritiene doveroso evidenziare al riguardo come lo Stato italiano ha reiteratamente rassicurato la Corte europea dei Diritti dell’Uomo sul fatto che la l. n. 266/2005 garantirebbe ai trasferiti la salvaguardia del trattamento economico complessivo in godimento, mentre in realtà ciò non avviene, perché l’attuale inquadramento non prende affatto in considerazione il maturato economico complessivo, comprensivo di tutti gli emolumenti percepiti fino al 1999, bensì solo le voci retributive fisse e continuative, con conseguente mancata considerazione della produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale e delle altre voci del trattamento accessorio.

Lo Stato Italiano, nonostante gli artt. 32, 35, 41 e 46 della CEDU. e il principio di effettività della tutela giurisdizionale, consacrato nell’art. 13 della CEDU., non si è conformato alle sentenze definitive Agrati della Corte Europea, né ha adottato alcuna misura generale di recepimento delle sentenze della Corte EDU., che hanno accertato il contrasto della l. n. 266/2005 con l’art. 1 del protocollo 1 alla CEDU.

Non solo; lo Stato italiano nel Documento DH-DD (2013) 287 del 12/3/2013 ha comunicato al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che il Governo italiano non ha abrogato la legge n. 266/2005, né adottato altra misura generale ai sensi dell’art. 46 della CEDU. in quanto i Giudici interni avrebbero recepito le sentenze Agrati, disapplicando la legge n. 266/2005, quando invece sia i Giudici di merito che la Cassazione si sono costantemente rifiutati di recepire le sentenze Agrati, poiché sostengono che la legge n. 848/1955 (che ha ratificato la CEDU.) sarebbe una mera legge ordinaria, che non consente la disapplicazione della l. n. 266/2005, e che le sentenze Agrati non sarebbero vincolanti per i Giudici interni, in quanto l’interpretazione della CEDU. fornita dalla Corte Costituzionale italiana prevarrebbe su quella espressa dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

La Corte Costituzionale continua inoltre ad avallare legge retroattive, facendo spesso un uso «manipolativo» delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Corte cost., sentenza n. 108/2019, Corte cost., sentenza n. 24/2018, Corte cost., sentenza n. 166/2017, Corte cost., sentenza n. 214/2016, Corte cost., sentenza n. 132/2016, Corte cost., sentenza n. 127/2015, Corte cost., sentenza n. 227/2014 e Corte cost., sentenza n. 156 del 2014).

Lo stesso Comitato ATA-ITP ex Enti Locali, che rappresenta di fatto detto personale, denuncia da tempo l’illegittimità del comportamento dello stato italiano e la “nullità” dei decreti emessi dal MIUR., con cui si sono INGIUSTAMENTE costretti i dipendenti a restituire ingenti somme percepite in oltre un decennio in forza dell’inquadramento sulla scorta dell’anzianità, ottenuto sotto la vigenza dell’art. 8 della l. n. 124/99 e in conformità a quanto avevano statuito la Cassazione (cfr. le sentenze n. 3224 del 17 febbraio 2005, n. 3225 del 17 febbraio 2005, n. 7747 del 15 marzo 2005, n. 3356 del 18 febbraio 2005, n. 4722 del 4 marzo 2005, n. 7747 del 14 aprile 2005, n. 18652- 18657 del 23 settembre 2005 e n. 18829 del 27/09/2005) e il Consiglio di Stato (v. le decisioni n. 4142/2003 e n. 5371/2005)! Da qui – denuncia il nostro Comitato – ovviamente scaturiscono anche stipendi e pensioni penalizzati e discriminanti rispetto ai colleghi gìà statali.

Tutto ciò a parità di compiti e mansioni svolte e di anzianità lavorativa.

Quanto sopra – denuncia il nostro Comitato – nonostante gli incontri ultimi, avvenuti a vari livelli istituzionali e anche con il Governo del cambiamento, che tuttavia ha preferito, come i governi precedenti, non agire! (Incontro Sottosegretario Giuliano 16 ottobre 2018, Incontro Ministro Bussetti 15 gennaio 2019, Incontro Funzionari MISE 13 maggio 2019, Incontro Funzionari Min. Lavoro 17 maggio 2019).

L’ultimatum del Comitato dei Ministri dell’Unione Europea – secondo i responsabili del Comitato ex Enti Locali – EVIDENZIA il comportamento IRRESPONSABILE dei sindacati firmatari dell’accordo con l’ARAN che, causando danni ingenti a migliaia di lavoratori, continuano a tenere la testa sotto la sabbia e restano in vergognoso silenzio nonostante condanne a raffica della Corte Europea dei diritti dell’uomo, e CONDANNA, senza alcuna possibilità di appello, l’atteggiamento dei governi succedutisi in questo ventennio, incluso questo ultimo, definitosi “Governo del Cambiamento” ma di fatto “omertoso” su questo argomento, come i precedenti.

A maggior ragione, in definitiva, è forte l’invito a partecipare allo SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE ATA-ITP EX ENTI LOCALI e alla MANIFESTAZIONE IN PIAZZA MONTECITORIO IL 18 SETTEMBRE 2019, proclamati d’intesa con l’UNICOBAS Scuola di Stefano d’Errico, da sempre – ricorda il nostro Comitato – a fianco dei lavoratori ex Enti Locali per dare supporto alle loro istanze.

SCIOPERO GENERALE ATA -ITP EX ENTI LOCALI 18 SETTEMBRE 2019 CON MANIFESTAZIONE NAZIONALE PIAZZA MONTE CITORIO A ROMA (h. 9.00 – 14.00)

Chiediamo al nuovo Governo #giallorosso di risolvere l’annosa situazione creata dai vecchi governi l’anzianità pregressa scippata al passaggio ai ruoli dello stato del personale #ataitpexentilocali .

Sarebbe un’occasione per venire in contatto con una rappresentanza di cittadini che, attraverso la nostra associazione, avanza rivendicazioni importanti e non più procrastinabili.

La nostra realtà è tra quelle più urgenti e attende ormai da troppi anni.

Il 18 settembre saremo in piazza Montecitorio dalle h. 09.30 veniteci a trovare , i governi servono anche per trovare le soluzioni che attanaglia i cittadini

È una vera frustrazione lavorare e convivere con una realtà economica faticosa, che prostra la dignità di ogni lavoratore.

Tutto ciò è causato da una normativa “deviata” a cui necessita apportare modifiche, tanto più che lo Stato italiano, per questi comportamenti specifici, è stato in più occasioni (9) condannato dalle Corti di Giustizia Europee (Sentenza Corte Europea dei Diritti Umani – Agrati del 7 giugno 2011; Sentenza Corte di Giustizia Europea – ATA Scattolon – Ricorso C-108/10 – del 04/01/2012; Sentenza Corte Europea dei Diritti Umani – De Rosa e altri contro Italia – dell’11 dicembre 2012) ecc.

TUTTI A ROMA

18 SETTEMBRE 2019

Partecipiamo il 18 SETTEMBRE h.9.30 alla manifestazione in piazza Montecitorio a Roma davanti al parlamento .

Intervento illuminante del nostro Avvocato Isacco Sullam ,solo con la mobilitazione si può risolvere il problema #ataitpexentilocali .

Le cause si posso vincere come si possono perdere …ogni giudice interpreta la legge a modo suo.

A maggior ragione, in definitiva, è forte l’invito a partecipare allo

SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE ATA-ITP EX ENTI LOCALI -MANIFESTAZIONE IN PIAZZA MONTECITORIO

IL 18 SETTEMBRE 2019 h.930

proclamati d’intesa con l’UNICOBAS Scuola di Stefano d’Errico, da sempre – a fianco dei lavoratori ex Enti Locali per dare supporto alle loro istanze.

https://youtu.be/rrTDF-fGpJA

LA SCUOLA IN SCIOPERO

18 SETTEMBRE

Ben 9 sentenze #cedu che lo stato non ha ancora applicato. Il vero motivo della correzione introdotta dalla Finanziaria 2006 il #comma218 e stato quello di salvaguardare l’interesse finanziario dello Stato, a discapito di una precisa categoria di dipendenti #ataitpexentilocali , piuttosto che proteggere l’uguaglianza di trattamento tra dipendenti.

Sentenze alla mano, appare doppio l’errore commesso dal governo italiano e rilevato dai giudici: prima di tutto aver sottratto ai lavoratori “un interesse patrimoniale che spettava loro”, e in secondo luogo “l’intervento retroattivo attuato mentre i dipendenti avevano impugnato la decisione dello Stato nei tribunali interni”.

Il “comma 218” dell’art. 1 della L. 266/2005 era in contrasto sia con i principi della parità delle armi e dell’equo processo (art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) che vieta al potere governativo/legislativo di interferire nelle cause in cui lo Stato è parte processuale, sia con l’art. 1 del protocollo 1 alla suddetta Convenzione, che tutela la proprietà .

Lo Stato Italiano avrebbe dovuto adeguarsi alle sentenze europee, ma non lo ha fatto.

Avrebbe potuto e dovuto abrogare il “comma 218” e ripristinare il testo originario dell’art. 8, L. 124/1999, riconoscendo al personale ATA-ITP l’anzianità effettivamente maturata fino al 31/12/1999.

Per tutti questi motivi il 18 settembre saremo in piazza Montecitorio a Roma a manifestare il nostro dissenso per la “porcata” che stiamo subendo.

Le sentenze vanno applicate.

COMUNICATO STAMPA

SCIOPERO GENERALE ATA -ITP EX ENTI LOCALI 18 SETTEMBRE 2019 CON MANIFESTAZIONE NAZIONALE PIAZZA MONTE CITORIO A ROMA (h. 9.00 – 14.00)

Invitiamo i Colleghi a essere presenti.

Chiediamo al nuovo Governo #giallorosso di risolvere l’annosa situazione creata dai vecchi governi l’anzianità pregressa scippata al passaggio ai ruoli dello stato del personale #ataitpexentilocali sarebbe un’occasione per venire in contatto con una rappresentanza di cittadini che, attraverso la nostra associazione, avanza rivendicazioni importanti e non più procrastinabili.

La nostra realtà è tra quelle più urgenti e attende ormai da troppi anni.

Il 18 settembre saremo in piazza Montecitorio dalle h. 09.30 veniteci a trovare , i governi servono anche per trovare le soluzioni che attanaglia i cittadini #DISCONTINUITÀ.

Ricapitoliamo le vicende legislative e processuali della nostra categoria, per proporre una soluzione equa.

1. L’art. 8 della legge 124/1999 ha stabilito che il personale ATA (Assistenti Tecnici, Amministrativi e Collaboratori Scolastici) e ITP (Insegnanti Tecnico Pratici), dipendente dagli Enti Locali (Comuni e Province), che lo fornivano allo Stato, venisse trasferito alle dipendenze del MIUR, continuando a lavorare negli Istituti Scolastici in cui già prestava servizio a fianco dei colleghi già dipendenti del MIUR.
La norma aveva lo scopo di porre tutto il personale ATA e ITP alle dirette dipendenze dei Dirigenti Scolastici, nel nuovo sistema dell’Autonomia Scolastica.
Il comma 2 del suddetto art. 8, disponeva, saggiamente, che al personale trasferito venisse riconosciuta, ai fini economici e giuridici, l’anzianità maturata fino alla data del trasferimento, a conferma della continuità del rapporto di lavoro.

2. Malgrado la chiarezza cristallina della norma, la procedura del trasferimento del personale ATA-ITP dagli Enti Locali allo Stato, che doveva essere attuata mediante appositi decreti ministeriali, ha violato la legge.
Infatti, con l’accordo stipulato il 20/7/2000 tra ARAN e CGIL-CISL-UIL-SNALS in attuazione del D.M. 184/1999 e con il successivo D.M. 5 aprile 2001, che ha recepito l’accordo medesimo, al personale ATA e ITP ex EE.LL., che era stato trasferito alle dipendenze del MIUR dall’1/1/2000, non è stata riconosciuta l’anzianità maturata fino al 31/12/1999 alle dipendenze degli Enti locali, ma è stata imposta un’anzianità fittizia, costruita mediante il complesso meccanismo della “temporizzazione” di una parte della retribuzione complessiva goduta nel 1999 presso l’Ente Locale di provenienza.
“Temporizzazione” significa trasformazione di una determinata retribuzione, percepita alle dipendenze degli Enti Locali, in anzianità di servizio da valere presso il MIUR dall’1/1/2000.
L’attribuzione di una determinata anzianità di servizio era ed è particolarmente importante nel Comparto Scuola, ove i dipendenti godono della progressione stipendiale in base all’anzianità maturata, passando dalla posizione stipendiale inferiore a quella superiore (le posizioni erano 0-2 anni di anzianità; 3-8; 9-14; 15-20; 21-27; 28-35; oltre 35 anni).

3. Il risultato pratico di questa violazione della legge è stato il peggioramento sostanziale della condizione retributiva dei dipendenti trasferiti: invero, la “temporizzazione” parziale della loro retribuzione complessiva annua (non dell’intera retribuzione, essendo escluso il computo di elementi contrattuali molto rilevanti, quali l’indennità per la produttività individuale e collettiva) li poneva – automaticamente – in una condizione retributiva inferiore a quella goduta fino al 31/12/1999. Inoltre, il meccanismo della “temporizzazione”, così come attuato dall’Accordo ARAN-OO.SS, aveva l’effetto di riconoscere alla massima parte degli ATA e ITP trasferiti un’anzianità inferiore, spesso molto inferiore, a quella effettivamente maturata.

4. Dal 2001 al 2005 furono proposte migliaia di cause per affermare il diritto del personale ATA e ITP al riconoscimento dell’anzianità effettivamente maturata fino al 31/12/1999, superiore a quella “fittizia e temporizzata” in base all’Accordo ARAN-OO.SS. Quasi tutti i giudici di merito e soprattutto la Corte di Cassazione – con tutte le sue sentenze emanate nel 20051 – accolsero i ricorsi dei lavoratori e condannarono il MIUR a riconoscere loro la maggiore anzianità di servizio e le relative posizioni stipendiali e differenze retributive.

5. Con la Legge Finanziaria per il 2006 (L. 266/2005, art. 1, c. 218) il governo Berlusconi impose una norma “interpretativa”, in realtà assolutamente innovativa, dell’art. 8, c. 2, della L. 124/1999, allo scopo di dare forza di legge al metodo della “temporizzazione” introdotto contra legem dall’Accordo ARAN-OO.SS e dal D.M. 5 aprile 2001 che lo aveva recepito2.

6. A seguito del “comma 218” della finanziaria 2006, lo Stato, che era parte in causa in migliaia di processi e li stava inesorabilmente perdendo, ha rovesciato le carte in tavola, riuscendo a vincere tutti i procedimenti decisi fino al 20113.

7. Il comportamento dello Stato Italiano è stato sanzionato dalle Corti europee. Infatti, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con le sentenze “Agrati” del 2011 e 2012 e altre in seguito, ha stabilito che il “comma 218” dell’art. 1 della L. 266/2005 era in contrasto sia con i principi della parità delle armi e dell’equo processo (art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) che vieta al potere governativo/legislativo di interferire nelle cause in cui lo Stato è parte processuale, sia con l’art. 1 del protocollo 1 alla suddetta Convenzione, che tutela la proprietà (diritto acquisito e fondata aspettativa di ottenerlo).
Dal canto suo, la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza “Scattolon” pronunciata il 6/9/2011, a seguito di rimessione della questione da parte del Giudice del Lavoro di Venezia, dichiarava che il trasferimento del personale ATA-ITP dagli Enti Locali era assimilabile al ”trasferimento d’azienda”,con le conseguenti tutele per i diritti retributivi dei lavoratori trasferiti, a sensi della Direttiva 77/187/CE e dall’art. 2112 cod. civ.

8. Le due sentenze delle Corti Europee contraddicevano in toto le tesi sostenute dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione italiane, che avevano affermato con le sentenze emanate nel 2007, 2009 e 2010 che: a) il “comma 218” non violava la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; b) che il trasferimento del personale ATA-ITP dagli EE.LL. allo Stato non ricadeva nella sfera d’applicazione della Direttiva 77/187/CE sul “trasferimento d’azienda”, con la conseguente mancanza di tutela per i lavoratori, la cui retribuzione poteva quindi peggiorare a causa del trasferimento.

9. A questo punto, lo Stato Italiano avrebbe dovuto adeguarsi alle sentenze europee, ma non lo ha fatto.
Avrebbe potuto e dovuto abrogare il “comma 218” e ripristinare il testo originario dell’art. 8, L. 124/1999, riconoscendo al personale ATA-ITP l’anzianità effettivamente maturata fino al 31/12/1999.
Oppure, avrebbe potuto applicare correttamente la sentenza “Scattolon”, cui si era subito uniformata la Corte di Cassazione dalla fine del 2011 in avanti, riconoscendo ai lavoratori trasferiti il diritto a non subire un “peggioramento retributivo sostanziale”, come quello loro imposto dall’Accordo ARAN-OO.SS del 20/7/2000, che “temporizzava” una parte sola della loro retribuzione e non la retribuzione complessiva.
Tra l’altro, il “comma 218” prevede proprio la “temporizzazione della retribuzione complessiva annua”, come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione, che dal 2011 si è adeguata alla sentenza Scattolon della Corte di Giustizia dell’Unione Europea4: si trattava, quindi, di una dovuta applicazione della legge in vigore.

10. Lo Stato, tuttavia, non ha fatto né l’una né l’altra cosa. Ha mantenuto l’inquadramento del personale ATA-ITP nei ruoli del MIUR, a far data dall’1/1/2000, in base ai decreti emanati dai Dirigenti Scolastici che avevano fatto applicazione dell’Accordo ARAN-OO.SS. (peraltro dichiarato a più riprese nullo dalla Corte di Cassazione5). Di più – sempre in base a tale Accordo nullo – ha preteso il rimborso delle differenze retributive a suo tempo corrisposte al personale che aveva vinto, in primo o secondo grado, le cause promosse tra il 2001 e il 2005.

11. Per tutti questi motivi, in tutti questi anni, il personale ATA-ITP ex EE.LL. si è sentito umiliato e preso in giro: sia perché abbiamo subito un netto peggioramento retributivo (circa il 7-10% della nostra retribuzione annua 1999 è stato perso) sia perché – a parità di anzianità e di professionalità con i colleghi provenienti dallo Stato – ci siamo visti riconoscere un’anzianità fittizia e inferiore, con conseguenze economiche e normative peggiorative e la concreta sensazione di essere considerati – all’interno del MIUR – come personale di Serie B.

12. A questo punto, per “rimettere le cose a posto”, noi – in rappresentanza del personale ATA-ITP ex Enti locali chiediamo al Parlamento di porre fine a questa quasi ventennale ingiustizia.

13. Proponiamo a questo scopo che, in applicazione delle “sentenze Agrati” e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, venga abrogato il “comma 218” che aveva (falsamente) “interpretato” l’art. 8, c. 2, della L. 124/1999, con la conseguente ricostruzione delle carriere in base all’anzianità da noi maturata effettivamente alla data del 31/12/1999.

14. Alternativamente, proponiamo che la Camera affermi che il “comma 218” deve essere applicato rispettando l’art. 2112 del Cod. Civ. e la direttiva 77/187/CE “sul trasferimento d’azienda”, senza peggioramenti retributivi per il personale trasferito alle dipendenze del MIUR, e quindi effettuando la “temporizzazione” della retribuzione complessiva annua goduta alle dipendenze dell’Ente Locale prima del nostro trasferimento al MIUR e non solo la “temporizzazione” di una parte della retribuzione, come previsto dall’Accordo ARAN-OO.SS.

Il Comitato Nazionale ATA-ITP ex Enti locali

Comunicato Stampa

In risposta all’intervento di Luigi Gallo alla Camera…di oggi …..”.

Le discriminazioni a scuola non riguardano solo il mondo docenti….ma anche gli ATA e gli ITP. #ataitpexentilocali

Invito il Presidente Luigi Gallo della Commissione Cultura a ripassare quello che è accaduto con la mancata applicazione della legge 124/1999 art.8 al personale transitato allo Stato dagli enti locali .
Stipendi e pensioni diversi a parità di compiti, mansioni svolte con la stessa anzianità lavorativa rispetto ai colleghi già statali(ante 2000).
Il 18 settembre Giornata dello sciopero Nazionale venga in piazza Montecitorio per ripassare la cronistoria di un diritto negato, con l’aggravante della truffa, da parte dei sindacati-boss-della scuola(Cgil,Cisl,Uil,snals).
E tutto tace ..nonostante 9 sentenze di condanna delle Corti di Giustizia Europee ed un ultimatum (30 settembre) allo Stato Italiano che non ottempera e non si adegua alle sentenze….
A tutto questo il Movimento 5* vuole dare una risposta alle migliaia di lavoratori della scuola coinvolti, o, se ne vuole ricordare solo nei periodi elettorali??”
Il presidente
Antonio Brunaccini
#Comitatoataitpexentilocali
Vincenzo Lo Verso

LETTERA APERTA

Egregio Ministro Lorenzo Fioramonti,

a nome del Comitato che rappresento e mio personale, Le scrivo per esprimerLe i nostri Auguri per un proficuo lavoro all’interno del Ministero a Lei affidato.

Le nostre più vive congratulazioni si accompagnano a speranza e fiducia.

Apparteniamo al mondo della Scuola e ne conosciamo i problemi, ma siamo anche fieri delle potenzialità di questo mondo e, proprio per questo, nutriamo forti aspettative.

La vicenda che ho urgenza di porre nuovamente alla Sua attenzione, egregio Ministro, è la situazione della categoria di lavoratori rappresentata dal nostro Comitato: il Personale ATA-ITP ex Enti Locali.

Allego alla presente:

– l’Appello (All.1) che Le rivolgemmo nel giugno 2018, subito dopo l’inizio del Governo del Cambiamento;
– il nostro recente Comunicato (All.2) in cui si ribadisce l’urgenza di interventi risolutivi, anche alla luce delle sentenze di condanna delle Corti Europee all’Italia.

Nella nota si fa inoltre riferimento allo Sciopero e alla Manifestazione programmati per il prossimo 18 settembre in Piazza Monte Citorio.

Le chiedo, egregio Ministro, un incontro in concomitanza con la suddetta manifestazione oppure nella data che Lei vorrà cortesemente proporci.

Ribadisco comunque la nostra urgenza, in considerazione della gravità del problema.

Per noi sarà l’occasione per affrontare con Lei i dettagli della questione e progettare in concreto le soluzioni possibili.

Le nostre proposte sono più di una e mettono al primo posto il buon senso. Abbiamo ora l’esigenza di trovare volontà politica determinata e tempi di attuazione rapidi.

Sono fiducioso, egregio Ministro Fioramonti, e con i miei colleghi resto in attesa di conferma per l’incontro richiesto.

La ringrazio e La saluto cordialmente.

Invitiamo i Colleghi a partecipare allo SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE ATA-ITP EX ENTI LOCALI e alla MANIFESTAZIONE IN PIAZZA MONTECITORIO IL 18 SETTEMBRE 2019, proclamati dal Comitato d’intesa con l’UNICOBAS Scuola di Stefano d’Errico, da sempre – a fianco dei lavoratori ex Enti Locali per dare supporto alle nostre rivendicazioni.

Si chiede la massiccia adesione con la vostra presenza a Roma

Il personale ATA e gli ITP già dipendente degli enti locali

sta perdendo la pazienza e così, unitamente con il sindacato Unicobas, ha deciso di proclamare uno sciopero nazionale per il prossimo 18 settembre: un’altra “grana” che si va ad aggiungere ai diversi altri problemi aperti e ai quali il Ministero dovrà dare una risposta.

70mila ATA con stipendio “ridotto”

Il problema riguarda circa 70mila dipendenti che nel 2000 transitarono dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato e ai quali non è mai stata riconosciuta l’anzianità pregressa, con il risultato che a distanza di anni lo stipendio di un collaboratore scolastico con 10 anni di servizio alle dipendenze del Comune prima del passaggio allo Stato gode di una posizione stipendiale decisamente inferiore a quella di un collega con lo stesso numero anni di servizio ma prestati tutti nello Stato.
E’ da almeno un anno che, con l’avvio della nuova legislatura, il Il Comitato Nazionale ATA-ITP ex Enti locali ha avviato incontri con i responsabili dei diversi ministeri.
In realtà la battaglia del Comitato va avanti da 20 anni ma a tutt’oggi non si intravede ancora una via d’uscita.

“Ormai – scrive il Comitato nel comunicato con cui annuncia la sciopero – c’è l’impellente necessità di vedere riuniti attorno ad un tavolo MIUR, MEF, il nostro Comitato e i sindacati per avviare un concreto percorso risolutivo”
Secondo il Comitato si tratta di una iniziativa assolutamente urgente “sia per emanare i provvedimenti volti a ristabilire la nostra dignità di lavoratori (unitamente alle relative modalità di attuazione) sia perché giunge voce che siano già in atto le risoluzioni delle problematiche da inserire nella prossima finanziaria”.

Per parte sua Unicobas dichiara che lo sciopero è del tutto inevitabile “a causa dell’assenza della volontà politica di riconoscere ora per allora il riconoscimento economico, giuridico e pensionistico per il personale Ata ex Enti Locali a suo tempo passato al comparto scuola, ancora in servizio o già in quiescenza, con piena applicazione delle sentenze di merito della Suprema Corte Europea”.
Nella stessa giornata dello sciopero, il 18 settembre prossimo, è in programma anche una manifestazione nazionale a Roma per chiedere al Governo una soluzione definitiva ad un problema che si trascina da 20 anni.

Fonte:

https://www.tecnicadellascuola.it/personale-ata-ex-enti-locali-sciopero-nazionale-il-18-settembre

PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE
di tutto il Personale A.T.A. ed I.T.P. ex Enti Locali

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tenuto conto delle molteplici iniziative intraprese dal Personale ATA-ITP ex Enti Locali e degli incontri tenutisi con i governi precedenti, i quali si sono sempre trincerati dietro il “paravento” della crisi economica, nonostante gli appelli pressanti e le manifestazioni organizzate dal Comitato;
Tenuto conto dei molteplici contatti stabiliti dal Comitato anche con rappresentanti politici del Governo del cambiamento;
Considerati i molteplici incontri istituzionali tenutisi con il Governo Attuale:
– MIUR – incontro Sottosegretario Salvatore Giuliano in data 16 ottobre 2018;
– MIUR – incontro Ministro Bussetti in data 15 gennaio 2019;
– MISE – incontro Capo Gabinetto Vito Cozzoli in data 13 maggio 2019;
– Min. Lavoro – incontro Vice Capo Gabinetto Fabia D’Andrea in data 17 maggio 2019;
Considerato che, nonostante l’atteggiamento positivo e di apertura del Ministro Bussetti e degli interlocutori Ministeriali con i quali negli ultimi due incontri al M.I.S.E. e al Min. Lavoro si ipotizzò la disponibilità ad un Tavolo di Concertazione, ad oggi la nostra categoria di lavoratori non intravede spiragli per uscire dalla realtà frustrante nella quale è costretta a vivere;
Tenuto conto che detto Tavolo di Concertazione, per il quale il Comitato si aspettava una calendarizzazione in tempi più o meno brevi, non è stato ancora fissato;
Considerata l’impellente necessità di vedere riuniti attorno ad un tavolo MIUR – MEF – nostro Comitato – Sindacati ed avviare un concreto percorso risolutivo, urgente sia per emanare i provvedimenti volti a ristabilire la nostra dignità di lavoratori (unitamente alle relative modalità di attuazione) sia perché ci giunge voce che siano già in atto le risoluzioni delle problematiche da inserire nella prossima finanziaria;
Tenuto conto che al momento, nonostante la gravità di una vicenda che NON può più aspettare (!!!), 70.000 lavoratori e relative famiglie vengono mortificati e discriminati rispetto ai propri colleghi (già Statali), con stipendi ed assegni pensionistici (fortemente) diversi;
Considerato che per questa situazione grottesca ed assurda siamo giunti a 20 anni di lotta,

LA DELUSIONE E’ MASSIMA!!!!!!

Il Comitato Nazionale ATA-ITP ex Enti locali, unitamente al Sindacato UNICOBAS SCUOLA, proclama lo stato di agitazione. Si aspetterà la eventuale convocazione del Min. Lavoro. Se non soddisfacente, il Comitato aderirà allo sciopero nazionale proclamato DALL’UNICOBAS Scuola per tutto il personale ATA ed ITP della scuola, chiedendo:

a) il riconoscimento dell’anzianità maturata presso gli Enti Locali di provenienza;

b) intanto, da subito l’applicazione corretta del co.218 L.266/2005, norma vigente (temporizzazione di tutto il maturato economico complessivo goduto alla data di passaggio), con rifacimento dei decreti errati e nulli perché redatti secondo l’accordo Aran-sindacati di luglio 2000, non più esistente perché riformulato dalla legge finanziaria 266/2005 co.218 e dichiarato nullo anche dalle sentenze Corte Cassazione n. 18652/2005 e n. 4045/2012.

AVERSA, 27/07/2019

Recapiti:
Email: comitatoexentilocali@gmail.com
comitatoexentilocali@tim.it
PEC: comitatoexentilocali@pec.it

Antonio Brunaccini – Presidente tel. 339.5818402
Vincenzo Lo Verso Coordinatore tel. 349.7293449

https://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com

In questi mesi il Comitato ha richiesto di incontrare i vari responsabili politici inerenti alla nostra problematica.Infatti abbiamo avuto ad ottobre scorso un incontro sia con il Sottosegretario Salvatore Giuliano e a gennaio con il Ministro Bussetti al Miur.Abbiamo illustrato la problematica inerente al nostro travaso ai ruoli dello Stato e l’indegenza di tanti colleghi che stanno subendo al recupero coatto a seguito delle nuove ricostruzioni di carriera perse nei vari giudizi per l’inserimento comma 218” dell’art.1 L.266/2005 era in contrasto sia con i principi della parità delle armi e dell’equo processo (art.6 Convenzione dei Diritti dell’Uomo), che vieta al potere governativo/legislativo di interferire nelle cause in cui lo Stato è parte processuale, sia con l’art.1 del protocollo 1 alla suddetta Convenzione, che tutela la proprietà (diritto acquisito e fondata aspettativa di ottenerlo). Abbiamo ribadito con determinazione di trovare una soluzione onorevole al problema VentennaleNei giorni scorsi siamo stati convocati dietro nostra richiesta anche dal Mise e dal Ministero del Lavoro in quanto l’obbiettivo era ed è trovare di sensibilizzare On.Luigi Di Maio per avere una interlocuzione con il Governo.In tutte e 2 gli incontri siamo stati ricevuti dai dirigenti Capo gabinetto del Mise Dr.Vanin e del Vice Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro Dr. Fabia D’andrea.Inoltre alcuni deputati della Camera dei deputati nel mese di marzo hanno presentato una interpellanza ai ministri On.Buongiorno e al Ministro Bussetti che dovrebbero rispondere per la prossima settimanaLink interpellanza:https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/02433&ramo=CAMERA&leg=18INCONTRO CON MINISTERO DEL LAVORO 17 MAGGIO 2019LAURA TROJA (FUNZIONARIO)
VICE CAPO GABINETTO: D’ANDREA FABIAPRESENTI: ANTONIO BRUNACCINI – VINCENZO LO VERSO – AMBROSI VALERIO – FERRARA GIOVANNI* * * * * * * * * * * * * * * *********DALL’INCONTRO È EMERSO CHE LA DOTT.SSA D’ANDREA ERA GIÀ STATA INFORMATA DEL PRECEDENTE INCONTRO al “M.I.S.E.” TENUTOSI LUNEDÌ 13 C.M. ED INOLTRE SI ERA SENTITA ANCHE CON IL DOTT. BIAGIO DEL PRETE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL MINISTRO BUSSETTI.
LA RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DEL LAVORO HA CERCATO DI SPOSTARE LA QUESTIONE “DI COMPETENZA” MINISTERIALE DEL PROBLEMA DI ATTINENZA DEL MIUR, ABBIAMO CHIARITO CHE LA NOSTRA PRESENZA ERA DI CERCARE UN IMPEGNO “POLITICO” DEL MINISTERO PER LA RISOLUZIONE DELLA VICENDA.
A TALE PROPOSITO ABBIAMO CHIESTO CON INSISTENZA CHE IL MINISTERO DEL LAVORO SI FACESSE CARICO DI RIUNIRE ATTORNO AD UN TAVOLO “LE PARTI” – (MIUR – MEF –LAVORO – NOI )
CI SIAMO LASCIATI CON QUESTA INTESA ATTENDENDO PROSIEGUI ALL’INCONTRO AVUTO.*********************************Rammentiamo a tutti i nostri politici che i lavoratori ATA ITP ex ENTI LOCALI non reclamamo privilegi, ma equità ed eguaglianza con gli altri lavoratori della scuola.Quest’anno “festeggeremo” un ventennio per la “porcata” ,causato dai sindacati Cgil Cisl Uil Snals con l’accordo Aran del luglio 2000 e dai vecchi governi nonostante una legge cristallina 124/99 art.8Vi terremo informati di eventuali sviluppi e nel contempo Vi rammento che il Comitato per poter affrontare a questi “viaggi della speranza” va incontro a delle spese per i trasferimenti della delegazione.Quindi sarebbe opportuno che i colleghi facessero una donazione come da statuto.

Dopo l’incontro con il Sottosegretario alla pubblica istruzione On. Salvatore Giuliano del 16 ottobre u.s siamo stati convocati dal Ministro Marco Bussetti per il giorno 15 gennaio in viale Trastevere .

Speriamo ad una apertura politica, le richieste saranno applicazione corretta della legge 124/99 art.8 con abrogazione del comma 218 .

In subordine applicazione corretta della legge 23 dicembre 2005, n. 266 art.1 comma 218 inserendo nella temporizzazione tutto il maturato economico che si percepiva negli enti locali prima del travaso ai ruoli statali come da sentenze della Cassazione per ottenere il reinquadramento sulla base di tutte le voci retributive ed indennità percepite nel 1999. e/o alla Corte d’appello di Milano sent. 786/2018 del 11/05/2018 passata ingiudicato .

Inoltre chiederemo di predisporre un provvedimento di blocco della riscossione delle somme dovute dai lavoratori in attesa di una risoluzione.

I lavoratori ATA ITP ex ENTI LOCALI non reclamamo privilegi, ma equità ed eguaglianza con gli altri lavoratori della scuola.

Enzo

Si porta a conoscenza che nei prossimi giorni una delegazione del Comitato verrà ricevuta dal Sottosegretario di Stato Pubblica istruzione On.Salvatore Giuliano

Vi terremo aggiornati.

Articolo pubblicato in data odierna Ansa

Il personale ATA-I.T.P, circa 70.000 dipendenti, che nell’anno duemila “fu costretto a transitare” allo Stato ai sensi della legge 124/1999 “sta ancora aspettando da 18 anni e più i giusti diritti” sanciti da una legge dello Stato (l.124/1999) oltre che dalla Costituzione Italiana”. Lo afferma il Comitato nazionale ex Enti locali.

“Con questo trasferimento – spiega il Comitato – non è stato applicato l’articolo 8 della legge n.124 del 3 maggio 1999, in quanto è intervenuto un accordo del 20 luglio 2000 tra l’Aran e i sindacati che ha formulato criteri di inquadramento diversi da quelli stabiliti dalla legge. A questi lavoratori statali non è stata riconosciuta così l’anzianità di servizio pregressa, con una disparità di trattamento salariale e pensionistico che viene a determinarsi tra dipendenti ex enti locali e comparto scuola, nonchè tra i dipendenti del comparto scuola stesso”.

“Sono passati 18 anni e più – prosegue il Comitato – e il Governo italiano non ha ancora riconosciuto i diritti di questi lavoratori pubblici. Il comportamento dello Stato Italiano è stato sanzionato dalle Corti Europee. Infatti, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con le sentenze del 2011 e 2012 e altre in seguito, ha stabilito che il “comma 218” dell’art.1 L.266/2005 era in contrasto sia con i principi della parità delle armi e dell’equo processo (art.6 Convenzione dei Diritti dell’Uomo), che vieta al potere governativo/legislativo di interferire nelle cause in cui lo Stato è parte processuale, sia con l’art.1 del protocollo 1 alla suddetta Convenzione, che tutela la proprietà (diritto acquisito e fondata aspettativa di ottenerlo). Dal canto suo, la Grande Sezione della Corte di Giustizia Europea, con la sentenza “Scatolon ” pronunciata il 06/09/2011, a seguito di rimessione alla questione da parte del Giudice del Lavoro di Venezia, dichiarava che il trasferimento del personale ATA-I.T.P. dagli Enti Locali era assimilabile al “trasferimento d’azienda”, con le conseguenti tutele per i diritti retributivi dei lavoratori trasferiti, ai sensi della Direttiva 77/187/CE e dall’art.2112 cod. civ.”

Le richieste del Comitato nazionale Ata-Itp sono “l’abrogazione del comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; il blocco delle richieste di recupero crediti delle somme percepite che l’amministrazione sta attuando; una sanatoria legislativa per tutte le sentenze negative passate in giudicato con l’inserimento del comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.

“Le proposte fondamentali da presentare al Governo – conclude il Comitato – sono l’immediato inquadramento, sia per il personale in servizio sia per il personale in quiescenza, con nuovo decreto di ricostruzione di carriera valevole ai fini giuridici ed economici, secondo il dettato dell’articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 che recita: ‘A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza’”.

Fonte:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/10/03/ata-itp-ex-enti-locali-da-18-anni-senza-i-giusti-diritti_4b6165a8-d6f7-44e8-a857-b3dd4db4a92e.html

DE MINIMIS NON CURAT PRAETOR

a cura di Antonio Petazzi

Nella realtà dei fatti, nel nostro Paese (come direbbe un cronista in erba), esiste ancora una “obbligatorietà dell’azione penale” (art.112 Cost.)? E se esiste, è esercitata in modo efficace secondo Costituzione? Non so rispondere. Allora eserciterò la fantasia, sempre pensando al nostro Paese, la fantasia affaticata di un anziano idealista incattivito.

Voglio immaginare una “obbligatorietà dell’azione amministrativa” (di risarcimento ai cittadini) almeno quando dovrebbe coinvolgere ben 70.000 cittadini lavoratori della Scuola, ATA e ITP ex enti locali, soggetti a permanente estorsione di stato. Potrebbe esercitarla la Corte dei Conti la cui funzione è: « la verifica del bilancio consuntivo dello stato o di altri enti pubblici, allo scopo di accertare il rispetto delle regole contabili e l’attendibilità del bilancio stesso, trasmettendo in esito a tale controllo una relazione al parlamento » (da Wikipedia). Aggiungerei al rispetto delle regole contabili, il rispetto delle regole giuridiche che investono i diritti dei lavoratori soprattutto quando costoro lavorano per lo Stato e sono retribuiti dallo Stato. Dovremmo considerare lo Stato come il “leviatano”― allucinazione biblica e filosofica del potere assoluto e autoritario ― immanente allo stato delle persone e ai diritti delle persone? I magistrati della Corte dei Conti potrebbero verificare i conticini dei cittadini dopo averli raccolti con la rasca nelle sabbie mobili dei gabinetti ministeriali. I conticini dei lavoratori della Scuola ATA e ITP transitati forzatamente nell’anno 2000 dall’ente locale alla soglia ministeriale, per esempio, sono tutti in poche paginette da leggere con competenza (neanche tanta): il cedolino dello stipendio erogato dall’ente locale di provenienza (la provincia) a confronto con il cedolino dello stipendio erogato dallo stato. Confronto da effettuare su base annua (essenziale). Anche un semplice scritturale s’accorgerebbe del raggiro di stato (con risvolti penali?): miserabile truffa da lestofanti da tavolino (subita, lo ripetiamo, da 70.000 lavoratori) giocata di mano e di gomito dall’anno 2000 ai giorni nostri: “leviatano” è parola troppo pesante, qui lo stato ha fatto come il salumiere allegrone buggerone degli anni del boom che ti pesava, tra frizzi e lazzi, giamboni e mortadelle, “al lancio” e avvolti nella cartapecora!

Voglio immaginare una “obbligatorietà dell’azione costituzionale” che dovrebbero esercitare i geronti della Consulta, soprattutto verso loro stessi, e verso le loro insane sentenze “costituzionali” che hanno cassato costituzionalmente i diritti costituzionali dei 70.000 lavoratori della Scuola ATA e ITP ex enti locali. E’ sperabile che i cortigiani della Costituzione facciano pubblica autocritica? His temporibus, anche i Papi fanno autocritica, nella realtà dei fatti!

Dal sindacato sarebbe paradossale pretendere una ”obbligatorietà dell’azione sindacale”: dovrebbe sempre essere in atto, per la ragion d’essere del sindacato stesso e a maggior ragione quando sono coinvolti 70.000 lavoratori.

Per converso il cartello dei sindacati-scuola accreditati ― che a ogni cambio di luna diffondono sussiegosamente parole di “cotanto senno” sul divenire della Scuola Italiana e sulle sorti del relativo personale ― dovrebbe essere diffidato dall’ intraprendere “azioni sindacali”, in specie, collettive, per tutelare i diritti dei lavoratori considerati di rango inferiore. Nella fattispecie, dopo il clamoroso fallimento dell’azione collettiva a tutela dei lavoratori ATA e ITP ex enti locali per l’incauta strategia messa in atto dalle proprie avvocature (volevano trovare la fava nella torta del re), il cartello dei sindacati-scuola, per l’appunto, non ritenne mai e non ritiene tuttora opportuno (per chi?) inserire cogentemente la rivendicazione dei diritti lesi (e ulteriormente lesi con il suo fattivo contributo) dei suddetti lavoratori ATA e ITP ex enti locali nelle piattaforme contrattuali correnti. Il cartello dei sindacati-scuola accreditati, quindi, invocò misericordia indecorosamente, unanimemente e più volte, in tempore belli, prostrandosi davanti agli Dei acculati sulle sègge dell’Amfiparnaso parlamentare. Penose invocazioni in forma di letterine ossequiose (firmate) peroranti la “obbligatorietà di un’azione politica” risolutiva (per gli esclusi dalla contrattazione). Almeno una firma la ricordo, tale Pantaleo, nome bislacco da commedia dell’arte (vien da dire… l’armata Pantaleone! Oibò!)

Gli alti responsi degli Dei, caduti nei passati crepuscoli, furono sempre edificanti “ordini del giorno”― promettenti umana e giusnaturale comprensione ― seguiti, poi, da malcelati gesti dell’ombrello e da cornetti dietro il culo, nella realtà dei fatti!

Ah! Dimenticavo il Consiglio di Stato. Può esserci una qualche “obbligatorietà dell’azione di qualcosa” a tutela dei lavoratori della Scuola ATA e ITP ex enti locali da parte del Consiglio di Stato?

Non lo so, non ci capisco più nulla, ci sono tante corti, tanti cortigiani, una turba innumerabile di magistrati e una sola Costituzione.

E io sono stanco, avvilito, derubato, buggerato, ma, accidenti a loro, sono ancora di sana, incazzata e robusta costituzione.

Non rimarrebbe da considerare che l’Avvocatura dello Stato: si, perché, i lavoratori ATA e ITP ex enti locali fanno parte dello Stato e quindi l’Avvocatura dello Stato dovrebbe patrocinare la causa dei loro diritti lesi dallo Stato contro lo Stato di cui è patrocinante… No! No! Qualcosa non quadra e/o non cerchia. Ma certo! E’ palese un conflitto d’interessi (e di diritti) e nel nostro Paese non esiste una legge sul conflitto d’interessi e men che meno sul conflitto dei diritti. E poiché, ancorché, piriché e santanché questi lavoratori vogliono fare i furbi (sono i–taliani), per l’Avvocatura dello Stato anziché patrocinare c’è di ché “peierare” e “peiorare” con la consueta cattiveria che essa riserva nei confronti dei lavoratori considerati di basso rango, ancorché dello Stato, quali sono i lavoratori della scuola ATA e ITP ex enti locali, nella realtà dei fatti!. Conciossiacosaché!

AB ABSURDO.j

Fonte: http://dlvr.it/Qjp3PR

https://www.informazionescuola.it/de-minimis-non-curat-praetor/

https://youtu.be/Dt9PlUYQZOA

di Antonio Petazzi

Causa patrocinio non bona, peior erit (Ovidio, Tristia)
Pezo el tacòn del buso (proverbio dialettale)

Sono trascorsi quasi diciannove anni dalla mattina o pomeriggio di quel giorno da cani: il giorno del transito forzato dei lavoratori della Scuola ATA e ITP dall’ente locale alla soglia ministeriale. La schiusa di quell’uovo velenoso, avvenuta nell’anno 2000, era stata preceduta da una lunga e sordida cova. Prima e dopo quel giorno (si erano) si sono succeduti tutti i governi possibili e impossibili, “amici” e nemici, e tutti hanno calpestato i nostri diritti e la nostra dignità, con la diligente collaborazione di chi doveva tutelarci. E’sorprendente che dopo diciannove anni di impudente esercizio patafisico della giurisprudenza, finalmente, in alcune definitive e autorevoli relazioni dello stato e della realtà dei fatti, appare in tutta la sua insostenibile semplicità il nodulo, il ganglio fondamentale della sterminata rete di scempiaggini, bassezze, imbecillità ordita e tessuta da politicanti gaudenti, sindacanti della forca, giudicanti di alte e basse corti, giornalanti della siesta, presidenti e presidianti, ecc.

Il problema era ed è lo stipendio accessorio, diverso da ente locale a ente locale, variabile di anno in anno, per il quale si doveva applicare una temporizzazione ad personam, magari mediata dall’anno della sua introduzione ad integrazione della temporizzazione dello stipendio di anzianità.

Tutto molto complicato ma immediatamente semplificabile temporizzando per tutti l’effettiva anzianità di servizio (per intenderci tutti gli anni di lavoro compresi gli eventuali anni di pre-ruolo), senza riferimento allo stipendio accessorio.

“Troppo giusto” diceva un vecchio bontempone. E’stato temporizzato solo lo stipendio di anzianità, fermo all’anno 1988, scomparso il riferimento e il computo dello stipendio accessorio e della sua ragion d’essere: il sostituto della progressività dello stipendio di anzianità.

Non voglio ripetere il lungo e tristo elenco di atti esecrabili noti a tutti noi succedutisi fino ai giorni nostri, ma alcuni velenosi e rabbiosi commenti devono essere fatti.

L’atto di “manovalanza” più vile e più basso (anche in senso fisico) del repertorio politico-burocratico è griffato santanchè, l’esperta in diteggiature con chiroteca, l’etèra dell’arcoreta gaudens, del ragionier treconti, della “benignamente” di schifiltà vestuta donna letizia ancorchè dama del miur.

Atti di ostinata reticenza, di eloquente incompetenza, di insolente giurisprudenza, furono le sentenze dei cortigiani della “costituzione” alieni da ogni resipiscenza e supini attuatori delle istanze della torva avvocatura di stato.

Il verbo “acculare” (con tutti i significati riportati dal vocabolario Treccani) è perfettamente idoneo a definire la particolare “ ragion pratica” della sindacaglia-scuola accreditata (e più in generale del pubblico impiego) facile alle grandi firme e alle letterine vibranti di cortese indignazione alla cortese attenzione dei tenutari dei “gabinetti” ministeriali. Acculare è verbo transitivo, ma per i tribuni sindacanti è stato ed è un verbo riflessivo: accularsi ai suddetti gabinetti sia come carrette da tirare, sia come bovini da tiro, di se stessi, secondo circostanza e/o secondo vertenza.

L’unica certezza contrattuale e stipendiale che i lavoratori pubblici degli enti locali avevano prima dell’anno 1988 era la progressività retributiva parametrale (gli scatti di anzianità, per intenderci, come per gli statali) demenzialmente barattata dalla sindacaglia-scuola, con i gestori del personale degli enti provincia, per un avveniristico sistema “meritocratico” fondato sulle parole sonanti produttività, progettualità, inventività, incentività, pardon, incentivazione.

Ricordo un funzionario dell’Ente Provincia di Milano, tale Brusa, in trasferta predicatoria al Liceo Scientifico di Legnano, dare in smanie come un predicatore quaresimale con il sostegno dell’asineria sindacante in fregola contrattuale. Sappiamo come è finita: la sub-burocrazia sub-locale non è stata in grado di gestire l’”avveniristica riforma”. I soldi venivano, quindi, elargiti a pioggia “a prescindere”, essendo la qualifica e il computo delle assenze gli unici criteri valutativi. Una specie di beneficenza annonaria semestrale in sostituzione di una seria e soprattutto giuridicamente definita progressione di carriera per anzianità.

Abbiamo visto la genìa dei sindacanti-scuola (e del pubblico impiego) in perniciosa complementarità con la schiatta (copiosa) dei ministri della pubblica istruzione dal tempo dei fioroni al tempo dei profumi e oltre. Costoro hanno “governato” il nostro sistema scolastico con sconfortante mediocrità e con punte di penosa sciatteria e incredibile non-istruzione: le agende omaggio di donna Letizia, il tunnel dei neutrini e le pillole di cultura della fata Gelmina ( da non confondersi con i panini alla cultura del rag Treconti), ecc. Unico brevissimo lampo di luce, nell’opprimente grigiore, ai tormentati inizi di questa grigia vicenda, la nomina a ministro dell’Istruzione di un grande italiano:Tullio De Mauro. Se la memoria non m’inganna, aveva programmato incontri dedicati alla questione ATA ITP ex enti locali. Questione che, nei lugubri gabinetti ministeriali, era già stata condizionata per la nostra rovina. Era il periodo dall’aprile 2000 a giugno 2001 e mancò il tempo: arrivò l’arcoreta gaudens con dame Letizia (e altre “dames”) e la Scuola ha continuato la sua triste vita di periferia istituzionale.

Fortunatamente le eccellenze (locali) nella Scuola Italiana non mancano, il merito è esclusivamente, dico esclusivamente, dei loro titolari che, oltre a esercitare competenza e creatività, hanno dovuto e devono confrontarsi con le ottuse volubilità ministeriali.

Ma torniamo ai sindacanti-scuola e ai loro tavolacci della contraffazione. Tutto è iniziato, spiace dirlo, all’italiana, tra un calar di braghe e un sonar di trombe. Prima si procurano il danno, non si capisce se per incredibile stupidità o per vergognoso calcolo. Quindi le avvocature al seguito partono zoccolando alla Sancho Panza con manipoli di lavoratori incazzati, la tromba della vittoria suona più e più volte, si preannuncia colpo grosso al MIUR. Ma poco prima che le sedi sindacali potessero diventare dei vittoriali a imperitura memoria, il nano dai tacchi invisibili tromba (con sordina) tutti quanti con un atto osceno “legislativo” premeditando l’annullamento retroattivo di tutte le sentenze non passate in giudicato (sicuramente le “aderenze” alla suprema corte che ci ha poi seppelliti erano già striscianti). La genìa dei sindacanti-scuola (e del pubblico impiego) con i loro solerti avvocati non avevano e, di seguito non hanno, mai pensato di preparare un piano B da attuare nella contrattazione o concertazione che dir si voglia. Eppure il nodulo, il ganglio fondamentale sul quale la nostra vicenda si è aggrovigliata e cresciuta come una neoplasia era ben noto ai sindacanti-scuola, a loro, primi agenti cancerogeni contro i nostri diritti e ancor peggio cerusici curanti che nascondono la malattia. Dal delirio della vittoria sono passati repentinamente alla vile resa incondizionata (per noi). Una resa umiliante, per noi, passata completamente inosservata da parte degli altri lavoratori della scuola e del pubblico impiego (già per loro natura poco solidali e dignitosamente indifferenti) pur lavorando con loro a contatto di gomito e a volte di palle. Noi lavoratori ATA ITP ex ENTI LOCALI mai citati nelle assemblee, cancellati da ogni contrattazione e/o concertazione, rimossi come si rimuovono le salme rinsecchite dai loculi murali per effetto della decadenza della concessione municipale. Presenze imbarazzanti da nascondere.

Noi lavoratori ATA ITP ex ENTI LOCALI non reclamiamo privilegi, ma equità ed eguaglianza con gli altri lavoratori della scuola. Se non si vuole parificare i nostri stipendi (e le nostre pensioni) agli stipendi (e alle pensioni) degli altri lavoratori della Scuola, allora si parifichino gli stipendi (e le pensioni) di costoro ai nostri.

Consiglio a tutta la lumacosa sinadcaglia-scuola accreditata, gilda compresa (non è la figlia di Rigoletto), a non occuparsi di diritti, ma di privilegi e di altre bolzonaglie di poco conto.

Punica fides.

Comitato Nazionale Ata -itp ex enti locali

https://www.informazionescuola.it/itp-ex-enti-locali-una-storia-infinita/

https://www.tecnicadellascuola.it/ata-itp-ex-enti-locali-una-storia-infinita

Comunicato trasmesso ai membri del governo per porre fine ad una ingiustizia per dura da quasi 20 anni.Confidiamo in questo governo del cambiamento che prenda a cuore il problema .

Rassegna stampa:

https://www.tecnicadellascuola.it/giustizia-e-dignita-per-gli-ata-itp-ex-enti-locali

http://dlvr.it/Qbh8hN

https://www.orizzontescuola.it/ata-itp-ex-enti-locali-al-governo-no-alla-temporizzazione-le-proposte/

https://www.orizzontescuola.it/ata-itp-ex-enti-locali-in-lotta-per-inquadramento-stipendiale-si-rivolgono-allon-gallo/

Situazione del Personale ATA-ITP ex Enti Locali, transitato allo Stato dal 1° gennaio 2000.

Egregio Presidente del Consiglio dei Ministri,

a nome del Comitato che rappresento e mio personale, desidero formulare le più vive congratulazioni per l’avvio del Governo del Cambiamento, nel quale crediamo con forza ed al quale auguriamo buon lavoro!

La situazione per la quale Le chiedo la massima attenzione riguarda il Personale ATA-ITP ex Enti Locali, transitato allo Stato dal 1° gennaio 2000, ai sensi della Legge 124/1999.

Le invio, in allegato, l’opuscolo-denuncia “Un Inganno di Stato – Una vergogna Italiana”, unitamente ad una “storia” sintetica e quindi schematica della vicenda che ha visto protagonisti circa 70.000 dipendenti ATA-ITP ex Enti Locali.

Il suddetto opuscolo raccoglie oltre un decennio e mezzo di vicissitudini che hanno caratterizzato la vicenda dei 70.000 e più lavoratori ex dipendenti dagli Enti locali che, nel gennaio 2000, transitarono allo Stato per gli effetti della suddetta Legge 124/1999.

Questa “vergogna italiana” è ancora tutta da sanare. Per questo motivo il Comitato ATA-ITP ex EE.LL. ha attuato varie iniziative, finalizzate al riconoscimento dei diritti del personale transitato allo Stato dagli Enti Locali.

Si sono svolte infatti, nel corso dell’anno 2016, due Assemblee Nazionali nelle città di Firenze e Milano.

Nel mese di ottobre 2017 si è tenuta a Napoli una Conferenza-Dibattito per la presentazione dell’Opuscolo-Denuncia alla presenza di Forze politiche e sindacali. Si è voluto portare a conoscenza dei mezzi mediatici e mettere in risalto il modo con cui è stata affrontata, dallo Stato e dai Sindacati firmatari del contratto scuola in quegli anni, la questione riguardante l’unificazione allo Stato del personale scolastico ATA-ITP proveniente dagli ex Enti Locali.

È stato un vero atto di accusa, principalmente verso la triplice sindacale (CGIL-UIL-CISL) e lo SNALS che, tramite un accordo “vergognoso” con l’ARAN, nel luglio 2000 si prestarono ad una trama sindacale-politica ordita contro i lavoratori (personale ATA-ITP) che ebbe gli effetti di bloccare i loro inquadramenti economici con cui doveva essere riconosciuta l’anzianità maturata negli Enti Locali, sancita dalla legge 124/1999.

Le iniziative del Comitato sono svariate e tutte volte a destare l’attenzione dei mezzi di comunicazione, non sempre attenti alla nostra vicenda. Di recente è stata indetta una raccolta di firme online, a livello nazionale, tramite il link

https://www.change.org/p/politici-decurtazione-del-stipendio-personale-ex-eell

Con il presente Appello desidero ribadire la gravità della situazione della nostra categoria di lavoratori e chiedere di fissare al più presto un incontro per dare al Comitato l’opportunità di illustrarLe nei dettagli il nostro problema, la realtà vissuta quotidianamente da me e dai tanti colleghi che ogni giorno ci scrivono per comunicarci le difficili condizioni economiche in cui vivono.

Per il nuovo Governo sarebbe, inoltre, un’occasione per venire in contatto con una rappresentanza di cittadini che, attraverso la nostra associazione, avanza rivendicazioni importanti e non più procrastinabili. La nostra realtà è tra quelle più urgenti e attende ormai da troppi anni.

La mia speranza pertanto, e quella dei miei colleghi, è che per Lei sia possibile programmare a breve una data utile.

Nell’attesa di ricevere presto Sue comunicazioni, di cui La ringrazio fin d’ora, porgo a nome del Comitato i più distinti saluti.

https://www.tecnicadellascuola.it/ata-itp-ex-enti-locali-appello-al-ministro-di-maio

È importante far sentire la nostra voce, anche attraverso questa Petizione online!
Il link è il seguente:
https://www.change.org/p/politici-decurtazione-del-stipendio-personale-ex-eell

I collaboratori scolastici in forza a province e comuni che nel 1999 furono costretti a passare alle dipendenze del ministero dell’Istruzione. Le conseguenze di quella scelta continuano a pagarle ancora oggi ogni mese tra ricorsi in tribunale, in Europa e leggi rettificate

di Lorenzo Vendemiale | 29 maggio 2018

Settantamila dipendenti pubblici, sacrificati dal governo in nome dei conti dello Stato, traditi dai sindacati, illusi dai giudici.

E a distanza di quasi 20 anni non ancora rassegnati a rinunciare a una parte del loro stipendio da un giorno all’altro.

Sono i lavoratori Ata ex Enti locali, collaboratori scolastici in forza a province e comuni che nel 1999 furono costretti a passare alle dipendenze del ministero dell’Istruzione.

Le conseguenze di quella scelta continuano a pagarle ancora oggi.

Per ricostruire la loro storia bisogna tornare indietro ai tempi dei governi Prodi-D’Alema.

Per riunire sotto un’unica istituzione tutto il personale della scuola, il Miur decise di far transitare alle proprie dipendenze tutti quei lavoratori assunti nei vari enti locali: tra province e comuni, ce ne sono circa 70mila sparsi per l’Italia. Il problema è che, a differenza degli statali centrali, a loro erano stati bloccati gli scatti d’anzianità dal 1988: in cambio avevano ricevuto il cosiddetto “salario di produttività” (per un 3° o 4° livello, poco meno di due milioni delle vecchie lire all’anno).

Uniformare i contratti non è operazione semplicissima, e soprattutto – come previsto da quasi tutte le leggi – deve avvenire a costo zero.

La legge 194/99 non fa eccezione: si decise allora di escludere dall’accordo quella retribuzione supplementare, riconoscendo per intero l’anzianità maturata negli enti locali.

La norma entra in vigore, ma a distanza di un anno il ministero dell’Economia fa i conti e si accorge che per lo Stato il saldo è negativo: restituire tutti gli scatti bloccati costa troppo.

Così a luglio 2000, cambiando le carte in tavola il governo decide di rettificare il provvedimento originario e bloccare la ricostruzione di carriera, con la complicità dei sindacati che firmano l’accordo: il passaggio alle dipendenze dello Stato avviene con la sola voce stipendiale, privata per di più delle indennità accessorie. La beffa è doppia e ovviamente subito partono i ricorsi, ma con la normativa palesemente violata la partita in tribunale è scontata.

Lo Stato comincia ad accumulare sconfitte su sconfitte e così decide di correre ai ripari, con una norma retroattiva. Siamo arrivati al 2006, a Palazzo Chigi c’è Silvio Berlusconi e una “interpretazione autentica” firmata dall’onorevole Daniela Santanchè modifica a posteriori il senso della Legge 194, così da ribaltare i procedimenti ancora in corso.

Addio scatti di carriera.

Quello che il governo non aveva pensato era che parlando nella nuova norma di “maturato economico” da applicare a tutti i transitati, si sarebbe aperto un nuovo fronte per il contenzioso: da allora gli Ata ex Enti locali hanno cominciato a chiedere la restituzione del salario di produttività.

Con esiti altalenanti in tribunale: diverse sentenze in Europa (della Corte Europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Giustizia) hanno dato torto allo Stato italiano, sancendo l’abuso fatto nei confronti dei lavoratori e illudendoli sulle possibilità di riavere i soldi perduti.

Poi però gli ultimi pronunciamenti dei tribunali italiani sono stati quasi tutti sfavorevoli. Ad oggi circa 15-20mila dipendenti hanno ancora un contenzioso aperto: la maggior parte di loro ha vinto in primo grado e perso in appello. Attendono la Cassazione, e magari con l’arrivo del nuovo governo sperano che qualcuno si ricordi di loro. Ma come al solito il problema è economico, prima che giudiziario: calcolando circa 60 euro al mese non riconosciuti per 18 anni (più gli interessi), per sanare la posizione di tutti ci vorrebbero almeno 200 milioni. La battaglia non è ancora finita.

Fonte: https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/05/29/scuola-passati-al-miur-con-lo-stipendio-tagliato-la-storia-di-70mila-dipendenti-ata-che-aspettano-gli-arretrati-da-20-anni/4383974/

Cari colleghi,

il nostro Comitato ha predisposto il presente modulo per una Raccolta firme, nuova iniziativa con cui prosegue la nostra lotta.

La scheda potrà essere utilizzata soprattutto dai colleghi in servizio, per raccogliere le firme sia del personale ATA che del personale docente.

Chiederemo al nuovo Governo di occuparsi della nostra vicenda che, come abbiamo sottolineato in varie occasioni, non può più attendere.

Per questo la Raccolta firme dovrà essere effettuata in un tempo breve e dovrà essere conclusa entro il prossimo 10 giugno 2018.

Il modello è stato fatto per raccogliere firme dai colleghi in servizio che possono chiedere la solidarietà per un giusta causa a tutti i colleghi docenti ATA ;fermo restando che chi vuole può anche firmare il modello online fino al 10 giugno.

Da inviare tramite mail a: comitatoexentilocali@gmail.com,

comitatoexentilocali@tim.it

Pec : comitatoexentilocali@pec.it

Il link è il seguente petizione on line

https://www.change.org/p/politici-decurtazione-del-stipendio-personale-ex-eell

Il Presidente

Comunicato Stampa

È importante far sentire la nostra voce, anche attraverso questa Petizione online!
Il link è il seguente:
https://www.change.org/p/politici-decurtazione-del-stipendio-personale-ex-eell

Per chi volesse seguire il gruppo su Facebook:

https://www.facebook.com/groups/ataitpexentilocali/?ref=br_rs

Cari colleghi,

molti di voi sono già a conoscenza della Petizione, preparata dalla collega Elena, e fatta propria da tutto il Comitato ATA-ITP ex EE.LL., lanciata su www.change.org. A questo punto è in gioco anche la credibilità del Comitato stesso, perciò è importante che ognuno faccia la propria parte, dandosi da fare inviandola a colleghi sia in servizio che in pensione (non solo ex EE.LL.), ad amici ed a chi ci sta vicino. La stessa sarà presentata al nuovo governo, da qui, tutti capite l’importanza di impegnarsi e raccogliere tantissime firme di adesione e di denuncia dell’ingiustizia e della discriminazione che noi ex EE.LL. abbiamo dovuto subìre rispetto al personale ATA (statale).

Un grazie intanto ai Molti di noi che hanno già firmato ed a tutti coloro che si attiveranno in tal senso.

È importante far sentire la nostra voce, anche attraverso questa Petizione online!

Il link è il seguente:

https://www.change.org/p/politici-decurtazione-del-stipendio-personale-ex-eell

Per chi volesse seguire il gruppo su Facebook:

https://www.facebook.com/groups/ataitpexentilocali/?ref=br_rs

Dopo un controllo potrete accedere ai lavori

Un caro saluto,

Il presidente

Antonio Brunaccini

Il Comitato ha lanciato questa petizione indirizzata al prossimo governo italiano

Firmate e fate firmare anche ai vostri Familiari

Ci conto

Enzo

https://www.change.org/p/politici-decurtazione-del-stipendio-personale-ex-eell?recruiter=42349646&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition

Rammento L’importanza che ha il voto del 4 marzo per noi Ata-itp ex enti locali .

Ci hanno preso in giro per 18 anni destra e sinistra non votiamo i soliti partiti che ci hanno fregato la dignità e l’anzianità pregressa al travaso ai ruoli dello stato.

Qualora non ci fosse un governo a 5 stelle il Comitato non avrebbe più motivazioni per andare avanti nella lotta

Non vi dico cosa fare ma quello che farò io #iovotom5s

Buon voto a tutti

Il coordinatore

Lo Verso Vincenzo

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COMUNICATO STAMPA

Il giorno 10 novembre 2017 ha avuto luogo al  MIUR – Viale Trastevere Roma la manifestazione prevista per lo sciopero generale indetta da UNicobas Scuola Cobas e usb, per protestare contro il malessere che regna nel mondo della scuola , aggravato dall’aplicazione della L. 107/2015.

Tra i punti portabandiera dell’Unicobas Scuola spiccava anche la rivendicazione del mancato riconoscimento dell’anzianità maturata e non riconosciuta dagli ATA-ITP ex EE.LL..

Anche per questo il Comitato Nazionale ATA-ITP ex EE.LL. ha partecipato allo sciopero Nazionale con una propria rappresentanza alla cui guida c’era il Presidente e il Coordinatore Nazionale Antonio Brunaccini e Vincenzo Lo Verso.

IMG_3411STRISCIONE MIURCONCENTRAMENTO  MIUR 

INTERVENTI 

 BERNOCCHI COBAS STEFANO D’ERRICO UNICOBAS

 

 

Dopo il concentramento ed al momento dell’inizio corteo (regolarmente autorizzato preventivamente) si è assistito ad un  inspiegabile blocco, da parte delle forze dell’ordine, al corteo che doveva dirigersi verso  Palazzo Chigi destinazione della manifestazione finale.

L'immagine può contenere: 2 persone

Stefano D’errico UNIcobas

Si è dovuto “sopportare”   un assurdo ed intollerabile atteggiamento dei responsabili delle forze dell’ordine, che, hanno quindi impedito ad un civilissimo corteo composto, per la maggior parte, da Personale docente e non docente della scuola di sfilare per le strade di Roma.

La decisione di vietare il corteo già autorizzato, è stata presa  dalla Questura a manifestazione già in corso, con un ricorso inquietante alla discrezionalità sul numero di manifestanti “adeguati” per fare o meno un corteo.

3Il Ministro Minniti dovrebbe spiegare perché non ha consentito ai pericolosi insegnanti e Ata di spostarsi dal presidio autorizzato dal ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere al presidio autorizzato sotto Palazzo Chigi, AUTORIZZATO preventivamente dalla questura di Roma.

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Collega colpito alla testa da una manganellata

 

UNA VERGOGNA ITALIANA 

 Si sono vissuti momenti di tensione che hanno visto “caricare” e manganellare  ingiustificatamente  pacifici manifestanti  accorsi da ogni parte d’Italia per esternare il proprio disagio e la propria protesta contro uno Stato che ancora una volta ne è uscito con una immaginepessima ed antidemocratica“.

brunaccini

Antonio Brunaccini  Presidente Comitato intervistato dal tg2

 

L’occasione è servita comunque per portare in piazza ancora la protesta del Comitato ATA – ITP ex EELL e per prendere ulteriori contatti con le organizzazioni sindacali e di categorie presenti in piazza 

Prossimo impegno  del Comitato ATA-ITP è di  attivarsi  nell’audizione  che dovrebbe esserci con le Commissioni VII ed XI  della Camera dei Deputati al cui appuntamento non potrà mancare una mobilitazione nazionale con appuntamento in piazza Montecitorio.

 

 

 

aUn’assurdità la vicenda ATA-ITP ex EELL con un vergognoso accordo Aran Sindacati (cgil-cisl-uil snals) che bloccava il riconoscimento dell’anzianità maturata negli enti locali di provenienza.

L’unica NORMA ATTUALE VIGENTE per gli ex EELL è la L.266/2005 comma 218 ,che, riconosce ai “transitati” l’inquadramento con il riconoscimento di tutto il maturato economico, viene ostacolata da mille sotterfugi obbligando a ricorrere nuovamente in giudizio perchè si confida nei risparmi di spesa derivanti dal decorso termine decennale della prescrizione.

fAtteggiamento ancora più ASSURDO e VERGOGNOSO messo in atto con la complicità dei sindacati della scuola che anzichè riparare al danno provocato nel luglio 2000 (accordo con l’ARAN) continuano vigliaccamente a girarsi dall’ altra parte nonostante lo stesso non sia più applicabile per effetto della doppia sentenza – 412/2004 e n. 4045 del 2012 con cui la Cassazione ha confermato la nullità di detto accordo.

ARAN .COMMA 218

VIOLAZIONE DEL COMPLESSO NORMATIVO COSTITUITO

dall’art. 8, C. 2,L. 124/1999 e dall’art. 1 C. 218, L. 266/2005.

con la sentenza n. 4316/2012 del 19/3/2012, la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha precisato che in merito all’applicazione dell’art. 8, c. 2 della legge 124/1999 come modificato dall’art. 1, c. 218, della legge 266/2005 (vedi punti 12 e 13 sentenza):

12)L’assegno ad personam per il personale ATA si calcola individuando l’eventuale differenza, alla data del passaggio dall’ente locale allo Stato, tra il trattamento economico erogato dallo Stato neo-datore di lavoro ed il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 presso l’ente locale di provenienza.

Quest’ultimo trattamento è costituito “dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità, nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali vigenti alla data dell’inquadramento”.

Si va quindi al di là del concetto di stipendio, considerando anche eventuali indennità, ove spettanti, previste dal CCNL di comparto degli enti locali.


13)
il compenso incentivante e i buoni pasto sono previsti e regolati dal contratto collettivo nazionale di comparto.

Rientrano, quindi, nella previsione legislativa che disciplina il trasferimento del personale ATA (essendo a carico del dipendente la prova di averli percepiti).

I Sindacati Unitari ed il Governo, ognuno per la propria parte avevano preso impegni ad affrontare e risolvere la questione ATA-ITP ex EE.LL. già con la legge 244/2007 (la legge finanziaria per il 2008) dove era stato previsto, all’art. 3 comma 147, letteralmente che: “in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.”prospettando un fondo ad hoc per risolvere l’annoso problema del maturato economico relativo alla reale anzianità pregressa dei dipendenti degli Enti Locali transitati allo Stato

https://www.facebook.com/groups/ataitpexentilocali/

Convegno Ata-itp ex EELL 23 ottobre 2017 Napoli

Intervento del Presidente del Comitato Antonio Brunaccini

Convegno Ata-itp ex EELL 23 ottobre 2017 Napoli

Intervento Avv. Isacco Sullam 1 parte

Convegno Ata-itp ex EELL 23 ottobre 2017 Napoli

Intervento Avv. Isacco Sullam 2 parte

Convegno Ata -itp ex EELL 23 Ottobre 2017 Napoli –

Intervento Stefano d’Errico (Unicobas)

Convegno Ata-itp ex EELL 23 Ottobre 2017 Napoli –

Intervento On. Gallo Commissione Cultura M5S

Convegno Ata-itp ex EELL 23 Ottobre 2017 Napoli –

Intervento Coordinatore Vincenzo Lo Verso

Convegno Ata -itp ex EELL 23 Ottobre 2017 Napoli

Dibattito e risposta On.Gallo m5s

DICHIARAZIONE ON.GALLO NEL SUO PROFILO FACEBOOK

https://www.facebook.com/luigi.galloM5S/photos/a.771920069508929.1073741828.770978226269780/1761821217185471/?type=3&fref=gs&dti=51684511965&hc_location=group

È surreale questa sala con 70mila lavoratori dimenticati da tutti a cui i governi chiedono cifre blu dai loro stipendi. Ieri ho ascoltato a #Napoli le storie di personale della scuola Itp e Ata Ex-Enti Locali che hanno già stipendi bassissimi e sono costretti a perdere tutto, a mettere in discussione la sopravvivenza.

70 mila lavoratori che hanno in comune con milioni di cittadini le stesse condizioni di sfruttamento, di frustrazione, di inganno.

Gli investimenti per l’istruzione non sono mai abbastanza se siamo sempre gli ultimi in Europa.

Eppure i nostri esperti di Bilancio ci assicurano che 30 miliardi sono alla portata di un governo a 5 stelle per 5 anni.

Significa mettere al potere la saggezza, il benessere diffuso, un’altra società. Non abbiamo mai smesso di impegnarci per questi lavoratori.

Oltre a leggi bocciate e atti ispettivi disattesi di Gianluca Vacca, stiamo chiedendo da 2 settimane un audizione di questi lavoratori.

On.Gallo m5s Commissione Cultura

Si ringrazia On. Luigi Gallo per la presenza al Convegno di Napoli e di continuare a sollecitare la nostra richiesta di audizione alle commissioni cultura e lavoro.

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I 70.000 lavoratori ex Enti Locali transitati allo Stato nel lontano anno 2000 grazie alla  legge n. 124 del 3 maggio 1999, traditi per ben due volte dalla politica,  nel 2001 dall’accordo Governo D’Alema- Sindacati della Scuola Cgil-Cisl- Uil – Snals – Aran) , e successivamente dal governo Berlusconi (On. Santanchè) con il  comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266  interpretazione autentica sic.!) , si staranno chiedendo per chi votare alle prossime elezioni

 

E’ certo che,  unitamente ai  propri familiari, se fossero uniti,  rappresenterebbero  un serbatoio di voti, cumulabile, che andrebbe anche oltre i  300.000 voti.

 

E allora per chi potrebbero votare questi lavoratori che a causa del tradimento di tutti i partiti storici e dei sindacati stanno restituendo mensilmente somme ingentissime (400-500-900 euro) spingendo molti di loro (Collaboratori scolastici, amministrativi ed itp) in un baratro economico dopo anni di lavoro e di sacrifici.

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Lavoratori che oggi sono , a maggior ragione, con l’odio agli occhi, in considerazione che le Corti di Giustizia Europee dei Diritti Umani  emettendo  ben quattro sentenze ( Sentenza CEDU del 13 maggio 2014) li hanno riconosciuto vittime dello Stato Italiano per soprusi giudiziari subiti

 

Questi lavoratori non potranno mai dimenticare i torti ricevuti in passato dall’asse politico-sindacale(Prodi,D’Alema,Berlusconi-Aran, Cgil-Cisl- Uil – Snals), ma, restano ancora , stupìti e delusi dall’attuale comportamento della classe politica che, invece di vergognarsi delle loro colpe ,continua a prenderli in giro senza prendere iniziative concrete per una risoluzione della questione.

Ed allora? I lavoratori si stanno chiedendo perché e per chi devono votare.

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E’ con la rabbia nel cuore che molti di loro, anche  ex militanti di sinistra e di destra, stanno valutando sicuramente di non andare a votare per i motivi suesposti.

 

Ma, come Comitato ATA-ITP ex EELL, invitiamo invece  tutti i lavoratori coinvolti nella vicenda a riflettere  in questi giorni/mesi che ci separano dalle prossime elezioni.

 

Ancora  non c’è stato un partito o un  Movimento che sia sceso apertamente al nostro fianco , a parte qualche deputato che si è impegnato a presentare qualche mozione o interpellanza, delle quali siamo stufi e non sappiamo che farcene.

 

 Però questi sono i momenti in cui la rabbia che abbiamo dentro, per i soprusi  che stiamo subendo e dei quali  le Corti di Giustizia Europee ci riconoscono vittime,  ci deve far riflettere!

 

Allora analizziamo in questi anni  gli episodi che ci hanno visto coinvolti senza  dimenticare le promesse e gli impegni che i politici ci fecero nell’incontro del 28 marzo 2012 con i rappresentanti della VII e XI Commissione (On. Di Pasquale (pd) , On. Ghizzoni (pd)  On.Giammanco (Pdl) a cui e seguito il……

……”nulla”!. (risoluzione n. 8-00196 del 25 luglio 2012 )

Così come dobbiamo giudicare e  valutare gli ultimi politici contattati e che si sono impegnati (a voce.., con promesse non mantenute, con interrogazioni mai discusse, interpellanze….etc.) quali On.Malpezzi (Pd),On.Puglisi (pd)   A.Cesaro –S.Civica On.Giammanco (Pdl) ,On.Vacca- M5S,se sono degni delle nostre valutazioni positive e meritano o meno il nostro voto!!!!

 

Un plauso va al gruppo commissione cultura del M5S,all’On. G. Vacca che aveva  presentato un emendamento  dietro la nostra richiesta  l’abrogazione del comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 fonte dei nostri guai  nel  Decreto Istruzione n. 104/2013  (15.46. )la Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinse l’emendamento   che poteva interessare la risoluzione della nostra vertenza  .

 

Inoltre si stanno prodigando per poterci fare una audizione in commissione Cultura e Lavoro riunite

I partiti che compongono questo  governo  hanno  dimostrato, di nuovo, tutta la loro incapacità nel governare e risolvere i problemi, perché anziché  impegnarsi per  trovare  la soluzione con una opportuna copertura finanziaria hanno preferito bocciare gli emendamenti risolutivi spostando il problema ancora più in là e negli anni a venire.

 

votazione

Ovviamente noi ci riferiamo alle iniziative politiche che avvengono alla luce del sole e sono trasparenti a tutti , perché delle iniziative dei singoli che tentano soluzioni parziali, miranti a dividere i lavoratori, non meritano alcuna citazione o considerazione…

 

In definitiva noi del Comitato non vi diciamo di  votare per uno o per  altro partito…….ma facciamo sentire a questi nostri rappresentanti che  i 70.000 ATA-ITP, insieme  ai propri familiari non dimenticano e non dimenticheranno  mai il torto e la “schifezza” che hanno dovuto subìre e per la quale stanno amaramente pagando con sacrifici enormi e dei quali i nostri politici si devono vergognare e si devono sentire in dovere di riparare se vogliono essere votati,in modo da “avvisarli” per il prossimo  futuro ..”se vogliono i nostri VOTI devono scendere in campo ed impegnarsi apertamente e chiaramente.   

 

 A questo punto non bisogna far altro che attendere, noi continueremo ad aggiornarvi in merito , rechiamoci alle prossime elezioni alle urne per rinnovare questa politica sperando ad un ricambio generazionale .

 
 

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COMUNICATO STAMPA

Prosegue l’impegno del Comitato ATA-ITP ex EE.LL., con l’azione di rilancio delle varie iniziative finalizzate al riconoscimento dei diritti del personale transitato allo Stato dagli Enti Locali, ai sensi della legge 124/99. Dopo le Assemblee Nazionali, tenutesi nelle città di Firenze e Milano, oggi è stata scelta Napoli per la presentazione di un Opuscolo-Denuncia che raccoglie, a detta del Presidente Nazionale Antonio Brunaccini, oltre un decennio e mezzo di vicissitudini che hanno caratterizzato la vicenda dei 70.000 e più lavoratori dipendenti dagli Ex Enti locali che nel gennaio 2000 transitarono allo Stato per gli effetti della legge 124/1999.

L’incontro si è svolto nella cornice dell’antica Sala Consiliare di Città Metropolitana, nel Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova- Napoli, alla presenza di una numerosa partecipazione di pubblico venuto apposta anche dalle regioni vicine (Calabria in particolare) per partecipare alla presentazione dell’opuscolo-dossier, vero atto di accusa, principalmente verso la triplice sindacale (CGIL-UIL-CISL) e SNALS che, tramite un accordo “vergognoso” con l’ARAN, nel luglio 2000 si prestarono ad una trama sindacale-politica ordita contro i lavoratori (personale ATA-ITP) che ebbe gli effetti di bloccare i loro inquadramenti economici con cui doveva essere riconosciuta l’anzianità maturata negli Enti Locali, sancita dalla legge 124/1999.

img_3455-2Alla Conferenza Dibattito, cui hanno preso parte esponenti del mondo politico e sindacale, quali l’On. Luigi Gallo – Componente VII Commissione Cultura (Movimento 5Stelle), il Prof. Severino Nappi – Consigliere Regione Campania (Forza Italia) e docente ordinario Diritto del Lavoro, il Prof. Stefano D’Errico – Segretario Nazionale UNICOBAS Scuola e la Prof.ssa Eliana Troise – Segretario Regionale U.G.L. Scuola, ha partecipato anche il legale milanese Avv. Isacco Sullam, patrocinante di una delle sentenze vittoriose ottenute dalle Corti di Giustizia Europee a favore dei lavoratori.

Le sentenze delle Corti di Giustizia Europee, ha ricordato l’Avv. Isacco Sullam, hanno condannato in particolare lo Stato italiano (Governo Berlusconi) per aver inserito nella legge finanziaria del 2006 co. 218 una interpretazione autentica di una norma quale l’art. 8 legge 124/1999, emanata ben 6 anni prima. La retroattività del suddetto comma 218 ha determinato un ribaltamento delle sentenze allora in atto con conseguenti giudizi negativi per la stragrande maggioranza dei lavoratori che stavano ricorrendo per il riconoscimento del loro diritto (anzianità maturata negli Enti Locali). A seguito di tutto ciò il suddetto personale sta subendo danni economici rilevanti con ingenti conseguenze, relative a stipendi ed assegni pensionistici. I lavoratori, però, non si sono mai arresi, anzi, caricati dalle buone notizie di condanna allo Stato Italiano arrivate da Strasburgo, hanno ripreso la lotta incentivando di nuovo azioni legali che allo stato attuale hanno già superato i 20.000 ricorsi distribuiti nei vari gradi di giudizio. Si pensi che la sola Corte di Cassazione elenca già varie centinaia di sentenze in proposito.

Un problema di grande disagio quello affrontato dagli ATA-ITP ex Enti Locali, che si videro traditi dai Sindacati firmatari del Contratto Nazionale Scuola, oltre che dalla politica. Politica che sia l’On. Luigi Gallo che il sindacalista Prof. Stefano D’Errico, così come la stessa rappresentante dell’UGL Scuola presente, hanno fortemente criticato per il senso di grande incapacità dimostrata in questa vicenda specialmente dopo le Sentenze di condanna delle Corti di Giustizia Europee a favore dei lavoratori. Anche il prof. Severino Nappi ha auspicato che la politica rimedi con celerità ad un grave errore che tanti danni economici sta provocando ingiustamente ai lavoratori.

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Il Coordinatore Nazionale del Comitato, Vincenzo Lo Verso, ha annunciato oltre al ripetersi della conferenza, quale vero atto di accusa tramite l’illustrazione del dossier-denuncia anche in altre città, a breve altra iniziativa politica del Comitato quale un incontro con le Commissioni Riunite VII ed XI.

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Intanto il Comitato Ata-Itp ex EE.LL. aderisce allo sciopero del 10 Novembre a Roma, organizzato dai sindacati di base tra i cui punti di protesta spicca anche “il mancato riconoscimento all’anzianità maturata negli EE.LL.” così come era prevista nella legge 124/1999.

                                                           

Comitato Nazionale Ata -Itp ex enti locali

brunacciniantonio@alice.it

lovevin@alice.it

Rassegna stampa

http://www.gazzettadinapoli.it/notizie/comitato-nazionale-ata-itp-ex-enti-locali-presentato-opuscolo-denuncia/

https://www.informazionescuola.it/comunicato-stampa-ata-itp-ex-locali-sul-piede-guerra/

http://www.ilsudonline.it/danni-disagi-del-personale-transitato-dagli-enti-locali-allo-punto-un-convegno-napoli/

https://www.agenzianova.com/nazionale/59f49fc29682c0.29335047/1685834/2017-10-28/scuola-presentato-a-napoli-l-opuscolo-denuncia-del-personale-ata-sul-mancato-riconoscimento-dell-anzianita-maturata

http://www.unicobas.org/index.php/ata-ex-eell/829-comitato-nazionale-ata-itp-ex-enti-locali-convegno-di-napoli

http://unicobaslodi.blogspot.it/2017/10/comunicato-stampa-del-comitato.html?spref=fb&m=1

 

Dalle ore 15.30 diretta live del convegno di NapoliLink gruppo Comitato

https://m.facebook.com/groups/51684511965?tsid=0.1604325272088032&source=result

Convegno- Conferenza in Sala Consiliare Città  Metropolitana di Napoli
c/o Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova,43 – Napoli.

         ATA-ITP ex enti locali : “INGANNO DI STATO…. UNA VERGOGNA ITALIANA”


Dalle ore 15.30 diretta live del convegno di Napoli

Link gruppo Comitato

https://m.facebook.com/groups/51684511965?tsid=0.1604325272088032&source=result

Si comunica che il giorno 23 ottobre

dalle ore 15.30 alle 18,30 si terrà il

Convegno- Conferenza in Sala Consiliare

Città  Metropolitana di Napoli

c/o Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova,43 – Napoli.

ATA-ITP ex enti locali : “INGANNO DI STATO….

UNA VERGOGNA ITALIANA”

Siete pregati di presenziare al convegno denuncia numerosi.

ConferenzaStradario

Cari colleghi,

Nell’ultima assemblea Nazionale di Roma del 1 ottobre 2016 si era ad un bivio: sciogliere il Comitato oppure rilanciare le iniziative ridandoci tutti appuntamento dopo un anno per eleggere un nuovo direttivo.
 Da allora il Comitato ATA-ITP ha incontrato alla Camera il gruppo della Commissione cultura dei “cinque stelle” per chiedere un appoggio alla causa e fissare un incontro con le Commissione VII e XI Riunite, abbiamo partecipato con una delegazione allo sciopero sotto al MIUR ed indetto due assemblee nazionali ,Milano e Firenze ed il Convegno di Napoli ATA-ITP ex enti locali : “INGANNO DI STATO…. UNA VERGOGNA ITALIANA”che si effettuerà il 23 di ottobre 2017 con la presenza di alcuni politici e del avv.Sullam di Milano dove ci darà ulteriori notizie riguardanti le nostre cause e alcuni giornalisti con una troupe televisiva di Sky.

A breve speriamo di ritornare a Roma con un nuovo sciopero Nazionale ad hoc.

Infatti avremmo intenzione per rafforzare la nostra audizione  che sarà a breve in Commissione cultura VII e XI  lavoro di uno sciopero/presidio in  piazza Montecitorio a Roma appena sapremo la data ci attiveremo per informare tutti.

Ora per prepararci a nuove battaglie c’è bisogno di un fondo cassa;perché non si può pretendere che chi decide di rappresentare il Comitato negli incontri a Roma o altre città lo faccia a proprio spese. 

Per organizzare manifestazioni, o Assemblee o bus e imporre la nostra presenza c’è bisogno di volontari che dedicano il loro tempo alla lotta e di risorse economiche. 

È per questo che rilanciamo in anticipo il tesseramento per l’anno 2018.

 Ognuno può contribuire secondo le proprio disponibilità .

La sottoscrizione relativo all’anno 2017 non è andato come le nostre aspettative come gli anni precedenti,con i versamenti effettuati sono entrate cifre molto irrisorie , vuoi per la crisi economica che incombe ,vuoi per le cifre che stiamo restituendo al Miur e gli stipendi/pensioni che abbiamo ridimensionati. 

La cassa per il momento e ancora in attivo ma cominciano a scarseggiare i fondi necessari  a breve finiranno togliendo le spese inerenti al Convegno di Napoli.

Ogni mese viene sottoposto ai revisori il saldo postale mensile con le spese effettuate .

 A fine anno sarà pubblicato il bilancio annuale. 

 SE VOGLIAMO SPUNTARLA E VINCERE C’È BISOGNO DELL’APPORTO DI TUTTI; ultimamente abbiamo notato che pochi colleghi sono ancora interessati ad interloquire nel gruppo di Facebook  e nella chatt ed a essere presente ai vari appuntamenti fin ora organizzati. 

Quindi sembra che non ci sia più quella determinazione che avevamo in passato, sarebbe un peccato dopo 18 anni di lotte abbandonare il tutto gettando la spugna in segno di resa.

 Nell’ultimo sciopero a Roma con 10 volontari abbiamo “imposto e riproposto” il nostro problema spendendo poco meno di 800 euro (bus+striscione + colazione ai volontari).

Quindi s’invitano i Colleghi Ata e ITP ad effettuare un 

  1.  bonifico sull’ IBAN n. : IT06 F076 0114 9000 0100 2441 929
 

Oppure

  1. Bollettino su C.C.: n.:1002441929


intestato a : Comitato Nazionale Personale A.T.A. – I.T.P. ex EE.LL

e farsi trovare pronti alle scadenze che proponiamo per continuare la nostra lotta per l’acquisizione della nostra anzianità rubata da questo Stato italiano forte coi deboli e debole coi forti.

Vi aspetto al Convegno di Napoli il 23 ottobre dalle ore 16 alle 19 in Sala Consiliare Città Metropolitana di Napoli c/o Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova,43

 

 il Comitato aderisce allo Sciopero Generale di Base il 10 Novembre 2017 Cobas/Unicobas/USB Scuola e Lavoro con la manifestazione a Roma CONTRO 

*La truffa d’anzianità verso gli ata ex Enti Locali  

facciamo girare ai colleghi le prossime iniziative facendo conoscere il blog.

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Email: comitatoexentilocali@gmail.com

https://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com

Lettera invito al Convegno di Napoli

ai COMPONENTI VII Commissione

(Cultura, scienza e istruzione) 

 XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NAZIONALI

A TUTTI I COLLEGHI TRANSITATI

Aversa, 28 Agosto 2017

Egregio Onorevole, a nome del Comitato che rappresento, Le invio in allegato una copia cartacea , oltre che on line, dell’opuscolo- denuncia che sarà oggetto del dibattito in preparazione a Napoli nella prima decade di Ottobre p.v. , unitamente ad una “storia” sintetica e quindi schematica della vicenda che ha visto protagonisti i circa 70.000 dipendenti ATA-ITP ex Enti Locali con il passaggio allo stato avvenuto il 31/12/1999.

L’opuscolo in questione sarà presentato in una conferenza – dibattito alla presenza di Forze politiche e sindacali e vuole essere una denuncia ai mezzi mediatici di come è stata affrontata dallo Stato e dai Sindacati firmatari del contratto scuola in quegli anni la questione riguardante l’unificazione allo Stato del personale scolastico ATA-ITP proveniente dagli ex Enti Locali.

Nella speranza di averLa tra gli ospiti relatori al Convegno-dibattito di Napoli sarà premura del Comitato che rappresento metterLa al corrente della data fissata per l’evento.

A nome del Comitato Le porgo , intanto, i più distinti saluti.

firma-presidente

 

 

In breve la storia:

Il personale ATA-I.T.P ex Enti Locale che nell’anno duemila fu costretto a “transitare” allo Stato, ai sensi della legge 124/1999 sta ancora aspettando da 16 anni e più i giusti diritti sanciti da una legge dello Stato (l.124/1999) oltre che dalla Costituzione Italiana, e , nonostante ben 4 sentenze emesse dalle Corti di Giustizia Europee di condanna dello Stato Italiano .

 

 

  • Al fine di unificare tutto il personale delle scuole pubbliche alle sole dipendenze dello Stato (diviso fino ad allora tra dipendenti dello Stato ed Enti Locali) alle sole dipendenze del Ministero P.I., il governo Prodi –D’Alema con la legge 124/99, legifera e norma il passaggio riconoscendo a tutti i dipendenti transitati l’anzianità maturata presso gli Enti Locali (art- 8) ;

  • A luglio 2000, a passaggio effettuato,  con un dietrofront  incredibile si pone uno stop al riconoscimento dell’anzianità maturata con un  accordo Sindacati (CGILCISL  – SNALS)  ed ARAN  si rettificava e si imponeva  invece il passaggio e l’inquadramento alle dipendenze

  •  dello  Stato del personale, in questione, con la sola voce stipendiale, privata  però di tutte le indennità accessorie  quali produttività, Livello

     Differenziale, indennità mensa, etc., procurando danni economici consistenti e comunque modificando  il senso e lo spirito  dell’art. 8 

    (L.124/99);

  • Partono migliaia di ricorsi dei lavoratori che li vedono vittoriosi, in quando , la maggioranza dei giudic

  • i nei vari gradi di giudizi ritengono nullo l’accordo Sindacati (CGIL-CISL-UIL-SNALS) – ARAN;

  • A settembre 2006 ci prova il governo Berlusconi, che con una interpretazione autentica”…sic!, relatrice l’on Santanchè, inserita nella Legge Finanziaria 2006, modifica e stravolge il senso dell’art. 8 L.124/99, causando, da quel momento in poi, di fatto, il capovolgimento di migliaia di procedimenti dei lavoratori ancora in atto, in quel tempo, nei vari gradi di giudizi.

  • L’operazione Sindacati –Governo finalmente aveva avuto così l’effetto della strategia messa in atto contro 70.000 lavoratori ex EE.LL. (bidelli, amministrativi, Tecnici, Insegnanti tecnico-Pratici) , i quali si vedono fregati proprio dai Sindacati che dovevano difenderli e pretendere al loro fianco il rispetto della legge che li aveva fatti passare allo Stato

  • La strategia dei sindacati da quel momento in poi è stata quella di continuare a girare le spalle ai lavoratori interessati, che nella disperazione totale, si vedono costretti a restituire allo Stato varie decine di migliaia di euro con riconoscimento delle anzianità lavorative dimezzate e, quindi, effetti disastrosi sulle liquidazioni e sugli assegni pensionistici-

Ma, per fortuna dei lavoratori interessati, come recitava il famoso mugnaio di Potsdam nell’opera Brechtiana c’era e c’è ’” ancora un giudice a Berlino” ..che in senso metaforico è interpretato dalla Corte Di Giustizia Europea e dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo le quali con ben quattro sentenze distinte non hanno esitato a dare ragione ai lavoratori condannando pesantemente lo Stato Italiano per indebita e scorretta ingerenza nei processi in atto che lo vedevano coinvolto come parte in causa ed il pieno riconoscimento di tutta l’anzianità maturata nell’Ente Locale. L’assurdità è che si sta ancora continuando a giocare sporco sulle spalle di questi lavoratori, ai quali, bene farebbero i sindacati ed i politici a recitare un “mea culpa”, ed intavolare una discussione seria e responsabile per trovare un accordo politico sindacale ponendo fine ad una clamorosa ingiustizia, che rischia, con la ripresa di migliaia di ricorsi e forti delle sentenze europee, determinare un default colossale per le casse dello Stato Italiano-

Info “la nostra storia”

16  ANNI DOPO ……..una vita fa! tutta la vicenda del trasferimento del personale Amministrativo Tecnico Ausiliario e ITP alle dipendenze degli Enti Locali

dsc07856Cari colleghi,

 per meglio strutturare l’organizzazione del Comitato, si   invita tutti ad compilare  il file scheda informativa. 

Quindi siamo tutti invitati a fornire il nostro indirizzo e-mail  e  i contatti telefonici per ricevere direttamente le comunicazioni in previsione a nuove forme di lotta.

A settembre daremo informazioni a riguardo.

Tutti quelli iscritti a questo blog sono tenuti a rinnovare adesione al Comitato compilando la scheda informativa .

 

I suddetti dati potranno essere inviati all’indirizzo mail

comitatoexentilocali@gmail.com

SCHEDA-INFORMATIVA

 

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Intervento del Presidente Antonio Brunaccini

allo sciopero del 17 marzo 2017

COMUNICATO STAMPA

Tutto il sindacalismo alternativo in campo per l’unico sciopero proclamato per la titolarita’, contro la chiamata diretta e contro le 8 deleghe-sfascio della scuola .

Cgil ,Cisl, uil, snals fanno solo chiacchiere o piccole iniziative mimetiche,dimenticando ancora una volta la scandalosa vicenda che hanno creato con il trasferimento del personale Ata-Itp ai ruoli dello Stato.

Il Comitato Nazionale ATA-ITP ex EE.LL

ADERISCE

allo SCIOPERO DEL 17 MARZO 2017

organizzato da Unicobas, Cobas, USB, Anief

NO all’affossamento della questione ATA-ITP ex EE.LL:

No alle 8 deleghe attuative della L 107/2015;

No alla scandalosa sperequazione e discriminazione stipendiale tra il personale ATA della Scuola ex EE.LL. ed ” Statali doc” ( differenze stipendiali a parità di anzianità di servizio e mansioni svolte) causato dal vergognoso accordo ARAN – CGIL, CISL, UIL,SNALS del 8/7/2000, oltre che dalla legge finanziaria n.266/2005 co.218;

SI all’abolizione del comma  2018 L. 266/2005 ed applicazione dell’ art. 8 L. 124/1999 con il riconoscimento dell’anzianità maturata nell’Ente Locale di provenienza.

https://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com
Vincenzo Lo Verso Lovevin@alice.it
Antonio Brunaccini –brunacciniantonio@alice.it

Intervento del Presidente Antonio Brunaccini allo sciopero del 17 marzo 2017

https://youtu.be/atjFkDrJQTU

 

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Dopo la sconfitta del SI al Referendum è iniziata l’analisi del motivo di una così eclatante sconfitta elettorale. Quasi tutti concordi nell’indicare al primo posto i guai e gli errori fatti dalla L.107/15 nella scuola (cosiddetta sic. “buona scuola”).

Molti associano in modo affrettato quindi la debacle proveniente dal mondo dell’Istruzione come la vendetta dei “prof.”. dimenticando che i danni maggiori nel mondo della scuola sono stati subìti dal personale ATA, categoria assolutamente sconosciuta negli articoli della legge 107/2015.

Se i docenti hanno dovuto subire gli errori dell’algoritmo nei trasferimenti con lo “sballottamemto” tra le varie regioni italiane, il personale ATA ha subìto solo paurose decurtazioni di migliaia di posti di lavoro, lo stop alle supplenze, e neanche un euro di riconoscimento rispetto a quanto è stato dato al corpo docente (bonus premiale,,bonus formazione etc.) In cambio sulle spalle del personale ATA però sono stati scaricati ulteriori compiti e mansioni e neanche un euro per aggiornarsi.

Ma altro errore madornale dei giornalisti “che hanno memoria corta “ è che dimenticano che il Referendum è stato l’occasione per vendicarsi dei soprusi subìti da parte dei 70.000 lavoratori ATA-ITP (ex EE.LL.) che dall’anno 2000 (data di transizione allo Stato) sono ancora in attesa del riconoscimento dell’anzianità maturata nell’Ente Locale di provenienza riconosciuta dalla legge 124/99 e poi negata successivamente con un clamoroso voltafaccia dai governi succedutosi successivamente (Berlusconi l.266/2005).

Tutti dimenticano che 70.000 famiglie degli ATA-ITP ex EE.LL.aspettano ancora giustizia per i loro diritti scippati dalla giustizia nazionale ma riconosciuta da ben quattro sentenze delle Corti di Giustizia Europee.
Il governo Renzi ha completamento voluto ignorare le richieste pressanti di giustizia pervenute dai Comitati che li rappresentano, eppure negli anni addietro proprio i rappresentanti del PD ( ex Sottosegretario  all’istruzione Marco Rossi Doria ,On.Ghizzoni, On. Malpezzi, On.Puglisi, On. De Pasquale oggi Dirigente MIUR hanno espresso pubblicamente tramite interventi in piazza ed interrogazioni parlamentari, solidarietà ed impegni per la risoluzione.

Scriveva una testata giornalistica intanto “un fantasma si aggira per i tribunali”.
Quel fantasma che ha appesantito tante corti di giustizia italiane , ed ora anche Europee, è rappresentato appunto dalle migliaia di ricorsi portati avanti con giusta caparbietà da migliaia di ricorrenti , che, non esitano a scaricare la loro rabbia ad ogni tornata elettorale.
Intanto proprio in questa settimana ancora due Assemblee Nazionali che si svolgeranno a Milano il 13 dicembre e Firenze il 16 dicembre organizzate sempre dal Comitato Nazionale ATA-ITP ex Enti Locali per rilanciare ancora migliaia di ricorsi legali.

Un Governo serio affronta i problemi per venirne a risoluzione, né può nascondersi davanti alla scusa della crisi economica “smontata” dalla disponibilità dei lavoratori interessati disponibili anche a miti pretese purché si riconoscano i diritti loro scippati.

In definitiva il mondo della scuola è una polveriera alimentata dalla problematica docente che va ad alimentare un potenziale esplosivo che esiste già da un decennio rappresentato dalla bomba ATA-ITP dei 70.000 lavoratori che aspettano ancora giustizia.

https://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com

Il Coordinatore Nazionale                                     Il Presidente
Vincenzo Lo Verso                                             Antonio brunaccini
vincenzoloverso@tiscali.it                     brunacciniantonio@alice.it

http://www.orizzontescuola.it/scuola-i-danni-maggiori-del-governo-renzi-li-hanno-subiti-gli-ata/

DONATE

Con la caduta del Governo Renzi si allungano ancora i tempi per tentare una risoluzione della controversia che ci vede coinvolti.Senza un interlocutore Istituzionale si blocca di fatto l’azione politica intrapresa mediante la richiesta di audizione a Commissioni Riunite.
La cui data , prudentemente, si era deciso di calendarizzare solo dopo l’esito del Referendum. Ovviamente non appena ci si troverà di fronte ad un governo Istituzionale torneremo a pressare per fissare quanto prima l’incontro.

Intanto nei giorni scorsi (in piena campagna Referendaria) i rappresentanti del Comitato hanno avuto vari abboccamenti con rappresentanti e componenti delle due Commissioni suddette per incominciare a creare un clima quanto più favorevole possibile al momento dell’incontro tra la nostra delegazione e le Commissioni Governative.

Prosegue intanto , anche sotto il piano dei ricorsi legali, l’impegno del Comitato ATA-ITP ex EE.LL. per l’azione di rilancio delle varie iniziative finalizzate al riconoscimento dei diritti del personale transitato allo Stato dagli Enti locali ai sensi della legge 124/99 decise nell’Assemblea di Roma del 1 Ottobre 2016.
Quindi da domani saremo tutti impegnati per le due Assemblee Nazionali per il rilancio di nuove azioni legali che si terranno a :

– MILANO, il 13 Dicembre, dalle ore 15.00 alle 17.00, c/o Aula Magna dell’I.I.S. “Galileo Galilei”zona San Siro ,situato in via Paravia 31 (angolo Via Capecelatro), raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: da P.le Lotto (Metropolitana 1) bus 49 – 95 – 78

– FIRENZE, 16 dicembre ore 15 presso scuola statale “Istituto Bertrand Russell-Isaac Newton” Via Fabrizio de Andrè, 6 – SCANDICCI (FI) –( dalla stazione centrale S.M. Novella capolinea Tramvia che porta a SCANDICCI T1 Alamanni – Stazione direzione Villa Costanza )

Alle Assemblee parteciperà l’ Avvocato Sullam che spiegherà la nuova strategia dei ricorsi che partiranno a breve visto anche le diverse  sentenze positive chiedendo una “nuova temporizzazione”
Sistema che in molti casi, da calcoli effettuati , ci consente di recuperare quasi sicuramente uno o più scatti stipendiali.

Comunque sia ben chiaro a tutti che l’intento del Comitato è principalmente battersi per una risoluzione politica del nostro problema perché è l’unica via che ci restituisce in pieno i diritti “scippati” a tutti i colleghi.

Per questo dobbiamo essere pronti a scendere in piazza in tante altre prossime occasioni per dimostrare che non abbiamo demorso affatto ma che lotteremo fino al pieno riconoscimento, perché, un diritto negato, se è tale è garantito dalla Costituzione e ci deve essere restituito nella sua pienezza.
Per tutto quanto sopra, e, per essere pronti prossimamente dobbiamo essere uniti tutti insieme ATA ed ITP .

il Comitato ha deciso di rilanciare

LA CAMPAGNA PER IL TESSERAMENTO PER L’ISCRIZIONE AL
Comitato Nazionale ATA-ITP ex Enti Locali PER L’ANNO 2017

Si ricorda che La sottoscrizione è libera in base alle proprie disponibilita’ economiche

-bonifico sull’ IBAN n. : IT06 F076 0114 9000 0100 2441 929
-Bollettino su C.C.: n.:1002441929
intestato a : Comitato Nazionale Personale A.T.A. – I.T.P. ex EE.LL.

Il Coordinatore Nazionale                                  Il Presidente
Vincenzo Lo Verso                                         Antonio brunaccini

vincenzoloverso@tiscali.it             brunacciniantonio@alice.it

         madia-sindacati

Comunicato Stampa 

Il Comitato Nazionale ATA-ITP ex EE.LL.  prende atto,  ancora una volta ,  che anche in sede di Intesa Sindacale  per il Contratto Nazionale  del Pubblico Impiego tra CGIL, CISL e UIL e il Ministro Marianna Madia sono state  disattese le aspettative del Personale  della scuola ,transitato allo Stato con la legge 124/1999.

Infatti, con la legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) all’art. 3  comma 147 si prospettava un fondo ad hoc per risolvere l’annoso problema del maturato economico relativo alla reale anzianità  pregressa  dei dipendenti degli Enti Locali transitati allo Stato

Tale personale ha dovuto subire numerose ingiustizie da parte di uno Stato dimostratosi “spregevole” per il clamoroso voltafaccia ( interpretazione autentica L.266/2005 art. 1 comma 218) nonostante le numerose sentenze delle Corti di Giustizia Europee le quali hanno condannato lo stato italiano per il trattamento riservato ai lavoratori –cittadini italiani.(Sentenza Agrati Corte Europea dei Diritti Umani del 7 giugno 2011; sentenza Scattolon del 6 settembre 2011; Sentenza Montalto  del 14 gennaio 2014; che hanno riconosciuto il diritto all’anzianità al personale ATA transitato allo Stato).

Inoltre si  rammenta anche l’impegno del governo Monti (rappresentante dello Stato) a risolvere la questione con l’atto formalizzato dall’ ex  Sottosegretario all’istruzione Marco  Rossi Doria in commissione congiunta cultura –lavoro con la  risoluzione n. 8-00196  del 25 luglio 2012  che non solo sottolineava la necessità di trovare una soluzione per questa delicata e annosa questione,  ma anche  di bloccare con provvedimento urgente le richieste di recupero di grosse somme.

Anche tale impegno, fino a oggi  rimasto nei cassetti.

  Per non parlare  delle varie promesse di impegno da parte delle Organizzazioni Sindacali in indirizzo (  vedi ultimo documento  unitario dei sindacati  allegato nel aprile 2008 ) che vede  ancora a tutt’oggi, il personale interessato costretto a subire ingiustamente retrocessioni di  gradoni stipendiali e la  restituzione di somme ingenti .

          Come si evidenzia dal documento comunicato-unitario-su-ata-ex-enti-locali-3-aprile-2008- i Sindacati Unitari ed il Governo, ognuno per la propria parte  avevano preso impegni  ad affrontare e risolvere la questione ATA-ITP ex EE.LL. già   con la legge 244/2007 (la legge finanziaria per il 2008)  dove era stato previsto, all’art. 3  comma 147, letteralmente che: “in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.”


         Inoltre, prima ancora della approvazione di tale norma, la stessa Camera dei Deputati per rafforzare l’impegno previsto con la legge, aveva approvato un o.d.g., fatto proprio dal Governo, con il quale così si esprimeva : “La Camera, considerato che nel testo della legge finanziaria all’esame si indica nel rinnovo contrattuale per il biennio 2008-2009 la sede per la soluzione del problema del personale ATA della scuola proveniente dagli Enti Locali, impegna il Governo nella definizione dell’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale a reperire le risorse necessarie per affrontare compiutamente in tale biennio il riconoscimento dell’anzianità di servizio del personale in oggetto.”

Il legislatore ha preso quindi atto, in varie occasioni,  della palese ingiustizia della normativa del comma 218 della Legge Finanziaria 2006 e, con legge successiva, ha imposto al Governo di riesaminare la posizione giuridico-economica del personale ATA transitato in sede di rinnovo contrattuale del personale dellascuola.

Per effetto di tale disposizione tutta la normativa di cui si tratta, e segnatamente l’art. 8, comma 2, della legge 124/99 e il comma 218 della Legge Finanziaria 2006, doveva  essere ridefinita in sede del prossimo (sic)  rinnovo contrattuale relativo al (già) biennio 2008-09, con finanziamenti ad hoc mai stanziati per sopraggiunti crisi economica Italiana.

        Il Comitato Condanna  questo modo SPREGIUDICATO ed IRRESPONSABILE di  “ voltafaccia e  presa per i fondelli”  da parte dei Sindacati CGIL – UIL – CISL   e GOVERNO nei confronti di 70.000 lavoratori  transitati  allo Stato nell’anno 2000 che ancora oggi aspettano giustizia, avendo riposto  speranza e fiducia nei loro rappresentanti politici-sindacali, dimostratosi,  traditori dei diritti dei lavoratori e “falsi profeti”.

        Il Comitato Nazionale ATA-ITP ex EE.LL. invita i lavoratori a protestare in tutte le sedi sindacali anche in modo plateale “strappando “ pubblicamente le proprie tessere di  iscrizione ai  suddetti sindacati se non rispetteranno gli impegni assunti già dal  lontano 2000

  • In allegato alla presente comunicato sindacale unitario (CGIL-UIL-CISL) del 3 aprile 2008 firmato da segretari Nazionali FLC  Cgil: Enrico Panini CISL Scuola: Francesco Scrima UIL Scuola: Massimo Di Menna

                            Il Comitato Nazionale ATA-ITP ex Enti Locali

http://www.orizzontescuola.it/contratto-si-disattendono-ancora-le-aspettative-del-personale-ata-transitato-dagli-enti-locali/

                                             firma-presidente

Vincenzo Lo Verso

vincenzoloverso@tiscali.it

                                             

Antonio Brunaccini

brunacciniantonio@alice.it

  Sentenza Corte Europea dei Diritti Umani del 7 giugno 2011
   SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – ATA Scattolon (Ricorso C-108/10)
   SENTENZA AGRATI  8 novembre 2012  con la tabella dell’equo indennizzo
   sentenza De Rosa e altri contro Italia (AFFAIRE DE ROSA ET AUTRES c. ITALIE
   sentenza CEDU del 14 gennaio 2014, affaire Montalto e altri v. Italia IN FRANCESE
   CEDU-Sentenza-del-14-gennaio-2014 Il testo in italiano

Attenzione Assemblea prevista a Milano al Besta è stata spostata al

IIS Galileo Galilei …….

img_3168MILANO, il 13 Dicembre, dalle ore 15.00 alle 17.00, c/o Aula Magna dell’I.I.S. “Galileo Galilei”zona San Siro L’istituto Galileo Galilei è situato in via Paravia 31 (angolo Via Capecelatro), raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: da P.le Lotto (Metropolitana 1) bus 49 – 95 – 78

Si conferma la partecipazione dell’Avvocato Sullam, artefice dei vari ricorsi condotti ad oltranza fino alla vittoria ottenuta a suo tempo presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), i rappresentanti nazionali della Segreteria Sindacale UNICOBAS Scuola (Stefano d’Errico, Paolo Latella) .

SULLAM2Il nostro avvocato nel 2015 ci ha detto di fare le raccomandate per bloccare la prescrizione decennale ricordate?

Alla luce delle ultime sentenze da lui patrocinate , si sono create le condizioni per chiedere l’annullamento dei Decreti emessi dal MIUR di “Restituzione e di ricalcolo” in quanto riferiti all’art. 8 legge 124/1999, bocciato da varie sentenze della Cassazione, ed comunque alla mancata adozione dello stesso comma 218 art.1 che sebbene nefasto per i lavoratori interessati, prevedeva espressamente, il calcolo dello stipendio per il passaggio tenendo in considerazione tutte le voci stipendiali comprensive delle voci accessorie fisse e continuative.

Pertanto il diritto al re inquadramento sulla base di tutte le voci retributive  ed indennità percepite al momento della cessione alle dipendenze del MIUR.(fondo incentivante,tiket mensa,indennità)

Appena saremo pronti organizzeranno  a Firenze e Milano due Assemblee Pubbliche sulla strategia Giudiziaria- Sindacale –Politica rilanciando la nostra rivendicazione del riconoscimento dell’anzianità maturata negli EE.LL. che vedranno la partecipazione dell’Avvocato Sullam di Milano.

 In tutta italia ci sono dei riscontri positivi :

resto-del-carlino-6-novembre-2016

La  Corte  di Cassazione  con  tre  sentenze, -n-6627-del-1-aprile-2015  , n 10712-del-25-maggio-2015  e la  -n-14145-del-8-luglio-2015    hanno   accolto  i  ricorsi  promossi  dalla  Cisl  Scuola avverso  le  sentenze  che  non  riconoscevano al   personale   ATA transitato  dal  comparto  Enti  locali  al  comparto  Scuola  il  diritto all’inquadramento  sulla  scorta  di  tutte  le  voci  contrattuali  percepite nel  1999  alle dipendenze  degli  Enti  locali.

Tali   pronunce  consentono  pertanto  a  tutti  i  dipendenti  provenienti dagli  Enti  locali  di impugnare  gli  inquadramenti  effettuati  dai  dirigenti scolastici  nel  2001,  sulla  base  del  solo stipendio  e  della  retribuzione individuale  di  anzianità,  ed  ottenere  il  re inquadramento  sulla scorta dell’art.  1,  comma  218,  della  L.  n.  266/2005,  ossia  considerando  tutte le  indennità percepite  nel  1999,  ivi compresi  i premi  incentivanti.

Tale domanda  può  essere  fatta  valere  da  tutti  i  dipendenti  provenienti  dal comparto Enti   Locali,   anche   qualora   abbiano   già   promosso   con esito   negativo   altri contenziosi.

Il  diritto  è  tuttavia  sottoposto  ad  un termine  di  prescrizione  decennale  per  cui  può  essere fatto  valere  solo a  condizione  che   entro  il  termine del  31.12.2015  è stata consegnata all’Ufficio  Scolastico  apposita  impugnazione  dell’inquadramento  effettuato  dal Miur.

 

Vincenzo Lo Verso

 vincenzoloverso@tiscali.it

 Antonio Brunaccini

 brunacciniantonio@alice.it

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  Il giorno 26 ottobre 2016  alle ore 15,00 il Comitato Nazionale ATA – ITP ex EE.LL. ha partecipato con una propria delegazione all’incontro con il gruppo politico dei Cinque Stelle  presso la Camera dei Deputati di Montecitorio.

Il Comitato rappresentato da: Antonio Brunaccini, Vincenzo Lo Verso, Antonio Mazzotti e Goffredo Buttarazzi unitamente al Segretario Nazionale dell’UNIcobas  Stefano D’Errico hanno incontrato  l’On. Gianluca Vacca accompagnata da  una assistente dell’Area Giuridico Economico dei Cinque Stelle con la finalità di rappresentare, ricapitolare e rilanciare  la vicenda  del personale ATA-ITP ex EE.LL. verso una risoluzione.

L’on. Gianluca Vacca ha dimostrato di  conoscere già bene la vicenda che ci vede coinvolti tanto è che si già in passato  reso protagonista anche di interventi parlamentari per la nostra questione presentando a suo tempo emendamento  Abrogazione Comma 218   nel decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 rigettato dal parlamento.

In quel contesto la Camera dei Deputati  nella     SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 2013 N. 109 ha approvato ordine del giorno 9/1574-A/64. presentato dagli On. RampiManziMalpezziVaccaLuigi Gallo  nel quale impegnava  il Governo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a provvedere ad una soluzione della vicenda che vede coinvolto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche, transitato nei ruoli del personale dello Stato, riconoscendo a tali lavoratori l’anzianità di servizio e la ricostruzione della carriera.

Pertanto  l’on. Gianluca Vacca si  è reso disponibile,  alla nostra richiesta, a nome del suo gruppo politico di  prendere l’iniziativa per  cercare di fissare una audizione con le  Commissioni Cultura (VII) e Lavoro(XI), riunite ,con l’intervento anche di rappresentanti del Governo al fine di rendere già l’eventuale incontro produttivo fin dalla prima riunione.

 Nell’incontro si è evidenziato la necessità di quantificare l’entità della questione economica e del numero preciso degli interessati cercando  di sensibilizzare e coinvolgere anche le altre forze politiche alla risoluzione della nostra questione. 

 
Vincenzo Lo Verso

 vincenzoloverso@tiscali.it

 Antonio Brunaccini

 brunacciniantonio@alice.it

                                                           

 

Ata-Itp:Iniziative

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Come avevamo già annunciato ieri 21 ottobre  Il Comitato Nazionale ATA – ITP ex EE.LL. ha partecipato con una propria delegazione allo sciopero Nazionale indetto dall’ UNICOBAS con manifestazione sotto al MIUR – Viale Trastevere – ROMA.

Nell’Assemblea Nazionale avevamo già programmato questa iniziativa quale rilancio delle iniziative di lotta per la nostra vicenda, oltre, alla richiesta d’incontro con il gruppo dei Cinque Stelle alla Camera dei Deputati (già concordata per il 26 ottobre c/o la camera dei deputati )e gli incontri di Firenze e/o Milano con gli avvocati per fare il punto della situazione sotto l’aspetto delle cause in corso alla luce di nuove prospettive anticipate dall’avvocato Sullam.

L’incontro con il gruppo politico dei Cinque Stelle è quello di invitarli a farsi partecipe di programmare e sponsorizzare un incontro con Le Commissioni Cultura e lavoro riunite in modo da ripartire da dove ci eravamo “arenati” dopo l’ultima manifestazione di piazza, a seguito della quale si erano aperti spiragli di soluzione  con  il governo approvando  la risoluzione n. 8-00196 del 25 luglio 2012

Dall’Assemblea di Roma è emerso chiaramente che se a fronte di iniziative messe in campo per riportare la nostra questione all’attenzione degli Organi Politici Nazionali non dovesse riscontrarsi un attivismo ed una partecipazione fattiva degli iscritti ed aderenti al Comitato, oltre , che degli interessati, Il Comitato non avrebbe più motivo di esistere e perciò si scioglierebbe.

L’iniziativa di ieri  a Roma voluta fortemente dal Presidente del Comitato e dal Coordinatore Nazionale ha evidenziato due punti:

a) E’ bastata La disponibilità di dieci rappresentanti del Comitato (partiti con un bus da Napoli) per inserirci in una manifestazione Nazionale e riproporci all’attenzione degli Organi di Stampa;


b) Si è rilevato ancora una volta la scarsa partecipazione e sensibilizzazione della stragrande maggioranza degli ATA – ITP ex EE.LL. nonostante gli inviti a partecipare alle iniziative di lotta con la propria presenza.


C’è l’assoluta necessità di creare un gruppo attivo formato da una cinquantina di persone che siano disponibile a partecipare a manifestazioni politiche sindacali per imporre la nostra presenza dimostrando che NON ABBIAMO AFFATTO RINUNCIATO AL RICONOSCIMENTO DEI NOSTRI DIRITTI, ma che anzi siamo più combattivi che mai.

Per la costituzione di questo gruppo attivo non si può fare a meno della partecipazione dei pensionati che devono dare un contributo importante in considerazione del fatto che hanno maggior tempo libero a disposizione rispetto a chi è ancora in forza lavoro, e, quindi più libertà di partecipazione a scioperi e manifestazioni pubbliche.

Ovviamente ci sarà necessità di trovare anche risorse economiche che dovranno finanziare tali attività e spostamenti ( viaggio e ristoro) per i partecipanti,  si partirà a breve ad una nuova campagna di iscrizione, Tesseramento Comitato Nazionale ata-itp precisando che contributi economici del Comitato potranno essere finalizzati solo ed esclusivamente a finanziare le attività previste  dello statuto, (Atto Costitutivo Associazione onlus )e, solo ed esclusivamente agli iscritti al Comitato.

brunacciniantonio@alice.it

vincenzoloverso@tiscali.it

Richiesta incontro M5s

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Comitato Nazionale ATA-ITP ex Enti Locali
https://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com
Piazza Bernini,41 (C/o Palmieri Rita) – AVERSA (CE)

A Beppe Grillo

Ai membri commissione

Cultura e Lavoro

On.Di Battista

On.Di Maio

Gentilissimo Beppe Grillo, a nome del Comitato Nazionale che rappresenta 70.000 lavoratori (personale ATA-I.T.P ex Enti Locale) che nell’anno duemila furono costretti a “transitare” allo Stato, ai sensi della legge 124/1999 siamo a CHIEDERLE un incontro con rappresentanti politici del suo Movimento, per far presente le GIUSTE istanze di questi lavoratori della scuola ai quali da 16 anni vengono negati i giusti diritti sanciti da una legge dello Stato (l.124/1999) oltre che dalla Costituzione Italiana, ed ai quali, le Corti di Giustizia Europee con ben 4 sentenze hanno dato ragione condannando lo Stato Italiano .

In breve la storia:
– Al fine di unificare tutto il personale delle scuole pubbliche alle sole dipendenze dello Stato (diviso fino ad allora tra dipendenti dello Stato ed Enti Locali) alle sole dipendenze del Ministero P.I., il governo Prodi –D’Alema con la legge 124/99, legifera e norma il passaggio riconoscendo a tutti i dipendenti transitati l’anzianità maturata presso gli Enti Locali (art- 8) ;
– A luglio 2000, a passaggio effettuato, con un dietrofront incredibile si pone uno stop al riconoscimento dell’anzianità maturata con un accordo Sindacati –ARAN si rettificava e si imponeva invece il passaggio e l’inquadramento alle dipendenze dello Stato del personale, in questione, con lo stipendio in godimento, modificando quindi il senso e lo spirito dell’art. 8 (L.124/99);
– Partono migliaia di ricorsi dei lavoratori che li vedono vittoriosi, in quando , la maggioranza dei giudici nei vari gradi di giudizi ritengono nullo l’accordo Sindacati -ARAN;
– A settembre 2006 ci prova il governo Berlusconi, che con una interpretazione autentica”…sic!, relatrice l’on Santanchè, inserita nella Legge Finanziaria 2006, modifica e stravolge il senso dell’art. 8 L.124/99, causando, da quel momento in poi, di fatto, il capovolgimento di migliaia di procedimenti dei lavoratori ancora in atto, in quel tempo, nei vari gradi di giudizi.
– L’operazione Sindacati –Governo finalmente aveva avuto così l’effetto della strategia messa in atto contro 70.000 lavoratori ex EE.LL. (bidelli, amministrativi, Tecnici, Insegnanti tecnico-Pratici) , i quali si vedono fregati proprio dai Sindacati che dovevano difenderli e pretendere al loro fianco il rispetto della legge che li aveva fatti passare allo Stato
– La strategia dei sindacati da quel momento in poi è stata quella di continuare a girare le spalle ai lavoratori interessati, che nella disperazione totale, si vedono costretti a restituire allo Stato varie decine di migliaia di euro con riconoscimento delle anzianità lavorative dimezzate e, quindi, effetti disastrosi sulle liquidazioni e sugli assegni pensionistici-
Ma, per fortuna dei lavoratori interessati, come recitava il famoso mugnaio di Potsdam nell’opera Brechtiana c’era e c’è ’” ancora un giudice a Berlino” ..che in senso metaforico è interpretato dalla Corte Di Giustizia Europea e dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo le quali con ben quattro sentenze distinte non hanno esitato a dare ragione ai lavoratori condannando pesantemente lo Stato Italiano per indebita e scorretta ingerenza nei processi in atto che lo vedevano coinvolto come parte in causa ed il pieno riconoscimento di tutta l’anzianità maturata nell’Ente Locale. L’assurdità è che si sta ancora continuando a giocare sporco sulle spalle di questi lavoratori, ai quali, bene farebbero i sindacati ed i politici a recitare un “mea culpa”, ed intavolare una discussione seria e responsabile per trovare un accordo politico sindacale ponendo fine ad una clamorosa ingiustizia, che rischia, con la ripresa di migliaia di ricorsi e forti delle sentenze europee, determinare un default colossale per le casse dello Stato Italiano-

Aversa, 13/10/2016

Il coordinatore Ata-Itp ex enti Locali

Email vincenzoloverso@tiscali.it
Email brunacciniantonio@alice.it

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Comitato Nazionale ATA-ITP ex Enti Locali
https://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com

ROMA, – 1 Ottobre 2016

Il giorno 1 ottobre 2016 – presso la sede del Sindacato di Base UNICOBAS di Via Casoria, 16 – Roma si è tenuta l’Assemblea Nazionale del Comitato ATA-ITP ex EE.LL. per discutere il seguente o.d.g.:

1)Rinnovo delle cariche sociali;
2)Situazione della vertenza del Personale ATA-ITP ex EE.LL. (Prospettive politiche e giuridiche)

Per quanto riguarda il primo punto all’o.d. g. dopo ampia discussione si è deciso di prorogare il mandato al presidente Antonio Brunaccini per un altro anno , al termine del quale, si valuterà l’opportunità di tenere o meno ancora in vita il Comitato.
Entrano a far parte del Comitato anche i Soci Vincenzo Lo Verso e Maurizio Bianchini con incarico di revisori.

Il sig. Lo Verso nonostante abbia presentato a suo tempo le dimissioni di coordinatore del Comitato Nazionale s’impegna a continuare il mandato  fintanto che non ci sono ulteriori disponibilità da parte di qualche collega .

Per quanto riguarda il secondo punto in discussione l’assemblea , dopo ampia discussione, prende atto che allo stato attuale , a parte le varie migliaia di ricorsi ancora in atto, dal punto di visto politico la situazione si trova ad uno stallo a causa della completa e totale assenza di interlocutori nell’attuale maggioranza politica;Interlocutori che nonostante gli approcci e le promesse fatte in campagna elettorale si sono negati al successivo momento del tentativo di contatto ( vedi on. Guerini On.Malpezzi).

Nell’intervento politico-sindacale di Stefano D’Errico Segretario Nazionale dell’UNICOBAS ,partecipante all’Assemblea Nazionale si è fatto rilevare che sebbene giustificata la delusione generale che ha investito gli aderenti del Comitato a distanza di 4 anni dalla mobilitazione del 28 marzo 2012 che vide la partecipazione di centinaia di scioperanti a piazza Montecitorio e durante la quale i “soliti” politici si alternarono  (on.Giammanco (PDL) on De Pasquale, solidarizzando  a chiacchere con il Comitato ATA-ITP ex EE.LL. e promettendo impegni vari , come l’ On.Ghizzoni (Pd)l’ On De Pasquale (Pd)attuale responsabile politica del MIUR…….e grande voltagabbane!!!!

Il Segretario D’Errico ha invitato i presenti rappresentanti dl Comitato a non demordere rilanciando l’iniziativa sindacale politica a partire dalla prossima manifestazione sindacale indetta dal sindacato UNICOBAS- scuola, riaffermando, a nome del sindacato di base la piena solidarietà ed appoggio, come sempre dimostrato finora, alla giusta causa del riconoscimento dell’anzianità maturata negli EE .LL di provenienza.

L’assemblea all’unanimità decide di aderire allo sciopero del 21 e 22 Ottobre NO RENZI DAY PER UN NO SOCIALE ALLA CONTRORIFORMA COSTITUZIONALE indetto dall’UNICOBAS Scuola al quale parteciperà con una propria rappresentanza ed uno striscione del Comitato.

Il Comitato ,inoltre ,sentito l’avvocato Sullam di Milano, secondo il quale, alla luce delle ultime sentenze da lui patrocinate , si sono create le condizioni per chiedere
L’annullamento dei Decreti emessi dal MIUR di “Restituzione e di ricalcolo” in quanto riferiti all’art. 8 legge 124/1999, bocciato da varie sentenze della Cassazione, ed comunque alla mancata adozione dello stesso comma 218 art.1 che sebbene nefasto per i lavoratori interessati, prevedeva espressamente, il calcolo dello stipendio per il passaggio tenendo in considerazione tutte le voci stipendiali comprensive delle voci accessorie fisse e continuative.

                             DECIDE

sempre nell’ambito delle iniziative da attuare per partire con un rilancio della rivendicazione del riconoscimento dell’anzianità maturata negli EE.LL. , di attuare due Assemblee Pubbliche sulla strategia Giudiziaria- Sindacale –Politica da mettere in campo che si organizzeranno a breve quasi sicuramente a Firenze e Milano e che vedranno la partecipazione dell’Avvocato Sullam, di Stefano d’Errico dell’Unicobas oltre a varie altre rappresentanze.

vincenzoloverso@tiscali.it;
brunacciniantonio@alice.it

 

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per scaricare vedi link

LETT.-ATA-RACC.TE-2015-1

logo comitato

15035E’ da tanti mesi che la questione degli ATA –ITP ex EELL è caduta volutamente nel dimenticatoio grazie al voltafaccia messo in atto da tutti i partiti e dai vari sindacati che rappresentano i lavoratori della scuola e cioè CGIL-CISL-UIL-SNALS, GILDA etc. unica eccezione distintasi in più occasioni l’ UNICOBAS di Stefano D’Errico che si è sempre schierato a fianco del personale ATA-ITP ex EE.LL. organizzando ben 2 scioperi Nazionali con la manifestazione in piazza Montecitorio.

Tutti i politici e sindacalisti interpellati dai nostri rappresentanti si sono sempre Giustificati con lo stato di crisi economica che sta attraversando il paese e che è di fatto diventata la loro scusa abituale!
Ci siamo resi conti subito che alle loro promesse di impegno iniziali, non sono mai seguite serie iniziative da intraprendere per la risoluzione del problema ed è stato evidente che la loro volontà era quella comunque di spingere i lavoratori ATA ex EE.LL ad intraprendere la via Giudiziaria,…perché così si spostava in avanti e negli anni futuri l’eventuale peso economico sui governi e sulle generazioni future,…….. vecchia ”Strategia”…. squallida e sconsiderata, …da sempre attuata e che ha finito per porre in capo alle nuove generazioni montagne di debiti già nel momento in cui sono nati.

In verità la strategia dei nostri Burocrati di Stato è anche quella di contare sullo “ sfiancamento” dovuto alla stanchezza alimentata da 15 anni di lotta che stanno portando avanti i circa 70.000 lavoratori ATA-ITP ex EELL che vedrà quindi inevitabilmente ricorrere nei tribunali solo un esiguo numero di lavoratori.

Per cui ai nostri governanti “giornalieri” e poco lungimirante conviene adottare questa strategia perché sposta il problema sui governi futuri consentendo poi di “pagare “ a rate negli anni eventuali sconfitte giudiziarie.
Ormai anche nei Tribunali prevale la “ragione Economica” dello Stato sul riconoscimento giuridico dei sacrosanti diritti dei lavoratori.

I lavoratori ATA-ITP provenienti dagli Enti Locali sono stati trattati alla stregua degli immigrati “rognosi” , ricevendo piena solidarietà da tutti i politici… a chiacchere , per essere poi oggetto di ghettizzazione ed isolati ogni qualvolta chiedevano il riconoscimento del diritto (anche se sacrosanto!!!
E pensare che in questa nostra “strana Italia” per una Sentenza della Corte Europea a favore del personale precario (ATA e Docenti) che riconosceva il diritto al ruolo dopo 36 mesi di supplenze si è proceduto al varo di una legge, la 107/2015 conosciuta come “La Buona Scuola” ……..dimenticando che a favore del Personale ATA-ITP ex EE.LL. ( 70.000 unità) si sono succedute varie Sentenze emerse dalle Corti di Giustizia Europee che hanno condannato il comportamento dei vari Governi (D’Alema, Prodi, Berlusconi etc) per come hanno gestito e trattato la”Questione” del personale transitao allo Stato nell’anno 2000, e , nello specifico ricordiamo a noi stessi solo alcune di esse;

– la sentenza “Agrati” del 7/6/2011, pronunciata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo, che ha stabilito che nella vicenda ATA, lo Stato italiano, con l’art. 1, comma 218 della L. 266/2005, ha violato gli articoli 6 della Convenzione Europea e 1 del Protocollo n. 1 alla stessa Convenzione (la sentenza è definitiva, dopo il rigetto del reclamo proposto dallo Stato);
– la sentenza “Scattolon” del 6/9/2011, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha stabilito che il trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato deve essere considerato un trasferimento d’azienda e pertanto ricade sotto la direttiva comunitaria in materia, che non consente che l’Ente cessionario (il MIUR) riduca le retribuzioni globali di fatto già godute dal personale trasferito presso l’Ente cedente (Provincia/Comune).
– la sentenza “Montalto del 14 /01/2014 ( ric.38180/08 più altri 16) pronunciata dalla Corte Dei Diritti dell’Uomo che ha ancora una volta condannato l’ingiusta ingerenza dello Stato Italiano nei processi in corso per l’emissione di una interpretazione autentica assolutamente ingiustificata e che di fatto capovolse nei tribunali le sentenze fino ad allora a netto favore dei lavoratori ricorrenti.

Il Governo ha negato ogni tipo di risoluzione costringendo gli ATA-ITP a ricorrere di nuovo nei Tribunali alla luce delle sentenze Europee che ribadivano implicitamente ancora il loro Diritto al riconoscimento dell’anzianità promessa dalla legge 124/1999 e mai applicata.
Ad oggi sono più di 25.000 i ricorsi giudiziari , intrapresi con una mobilitazione in atto da parte degli interessati.

Si segue l’evolversi della via giudiziaria come ormai unica strada da intraprendere, puntando però con determinazione se necessario anche di nuovo alle Corti di Giustizia Europee.

E’ in programmazione un incontro del Comitato nazionale ATA-ITP ex EE.LL da organizzare a Roma, allargato a tutti i colleghi per fare il punto della situazione e tracciare una linea ed una strategia da mettere in campo.

I Coordinatori Regionali e provinciali sono invitati a presenziare facendomi pervenire tramite email la propria disponibilità per rinnovare le cariche sociali e per individuazione del nuovo Responsabile del Comitato .

Si premette che qualora non ci fossero disponibilità a proseguire nella lotta con il rinnovo dell’esecutivo si andrà chiudere “fiscalmente” la partita iva del comitato e  la tenuta del  conto corrente postale.

Infatti detto conto ci costa qualcosa in più di 15 euro al mese.. (circa 190 all’anno)……..ed in assenza di versamenti fermi a più di due anni non so che senso ha farlo “consumare” a favore di Poste Italiane……

SOTTO ULTIMO ESTRATTO CONTO

FAREMO SAPERE IL GIORNO CHE CI SARA’ ASSEMBLEA A ROMA

 

F.to:
Vincenzo Lo Verso   vincenzoloverso@tiscali.it

 Antonio Brunaccini brunacciniantonio@alice.it

estratto conto comitato

 

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Singolare sentenza del tribunale di Firenze

su ricorso promosso dall’Unicobas

Singolare sentenza del Giudice Roberta Santoni Rugiu del Tribunale di Firenze riguardo all’annosa questione del riconoscimento dell’anzianità maturata dal personale ATA proveniente dagli enti locali.

Con la sentenza n° 600/2014 ai lavoratori che si erano rivolti al Tribunale anche e soprattutto in virtù delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, tra cui la recentissima sentenza del 13/5/2014, il Giudice ha risposto dichiarando nullo il ricorso e condannandoli al pagamento delle spese processuali (  ben 5620 euro più le spese generali del 15%, iva e c.p.a.!).

Quello che stupisce poi sono i motivi per cui il ricorso è stato dichiarato nullo:

“non è possibile individuare l’esatta pretesa dell’attore”……..“ Non è indicato da quale amministrazione ognuno di loro provenisse, come vi fosse inquadrato e quale fosse il relativo trattamento retributivo ….”

Eppure, dopo aver chiaramente espresso nel testo del ricorso le motivazioni dei ricorrenti, di ciascuno erano state allegate:

 le buste paga dell’Ente Locale di provenienza dove, oltre all’inquadramento, erano desumibili l’anzianità di servizio, lo stipendio base e le voci incentivanti;

L’inquadramento fatto dal MIUR successivamente al passaggio allo Stato da dove si desumeva chiaramente il danno subito, visto che veniva fatto in base allo stipendio tabellare dell’Ente Locale di provenienza ( voci incentivanti escluse)  e non in base all’anzianità di servizio;

certificati del  servizio fatto nell’Ente locale;

tentativi di conciliazione e/o sentenze precedenti  dove erano nuovamente descritte le vicende dei singoli ricorrenti;

le buste paga relative al mese in cui era stato depositato il ricorso da cui si evinceva la scuola di attuale servizio e la progressione di carriera in linea con l’inquadramento precedente fatto dal MIUR ( a dimostrazione che il danno era ancora attuale).

Che è successo?

Semplice, il giudice non ha voluto tener conto degli allegati, come fossero estranei al ricorso!

Le ragioni?

Possono essere molteplici ma sicuramente non hanno niente a che vedere con la nullità del ricorso che era perfettamente valido e documentato.

Oltretutto il Giudice ha negato all’Avvocato Altini che ha presentato il ricorso e che all’udienza aveva richiesto i termini per note, la possibilità di chiarire al Giudice gli aspetti che a quanto pare non aveva compreso.

A 6 dei 9 ricorrenti, che avevano avuto sentenze negative passate in giudicato, poi è stato precluso di  agire con un nuovo ricorso, quando invece le recenti sentenze della corte europea dei diritti dell’uomo,  che tra l’altro erano state prodotte al Giudice, come anche studi di studiosi di diritto e  di professori universitari ( tra i quali proprio uno di un docente dell’Università di Firenze) sulla questione del giudicato nazionale  e del giudicato europeo, specificano che quest’ultimo si deve intendere come prevalente o comunque da tenere in considerazione.

Infatti alla luce della normativa europea le sentenze delle corti europee di giustizia hanno dato ragione ai ricorrenti e addirittura sono arrivate ad emettere provvedimenti di condanna  a pagamenti somme quale risarcimento del  danno a carico dello Stato Italiano! Questo  in casi di ricorrenti che già avevano avuto sentenze  negative in Italia passate in giudicato.

La giurisprudenza comunitaria ha costantemente affermato che “il giudice nazionale ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di dare al singolo la tutela che quel diritto gli attribuisce, disapplicando di conseguenza la norma interna confliggente, sia anteriore che successiva a quella comunitaria”.

Quindi il Giudice non ha tenuto in minima considerazione le sentenze delle corti europee di giustizia e non entrando neanche del merito della questione ha dato torto trovando   una “ nullita” inesistente!

quindi, ferma restando la possibilità di adire la corte europea dei diritti dell’uomo, i ricorrenti, a stragrande maggioranza, hanno deciso fare l’appello per ribaltare la sentenza ingiusta del Tribunale di Firenze.

Dulcis in fundo:

l’esagerato ammontare delle spese di condanna, neanche la Cassazione si spinge a quelle cifre, e poi per un’unica udienza di 20 minuti senza che neanche si fosse costituita l’Avvocatura dello Stato!

Un piccolo grande neo che può rendere nullo il verbale: “ Sentenza pubblicata con lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale” ma le parti non c’erano e la sentenza il Giudice l’ha letta per conto proprio.

logobandunicClaudio Galatolo (segretario regionale)

di Unicobas

 

http://www.tecnicadellascuola.it/item/4549-singolare-sentenza-del-tribunale-di-firenze-su-ricorso-promosso-dall-unicobas.html

 

 Comunicazione  dei nostri avvocati

proposte ricorsi iniziative da prendere

CIRCOLARE NUOVE CAUSE

 

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RomaTar Lazio ha rigettato il ricorso di Fernando Barcaglioni   riguardante al demansionamento coatto in ATA dei  C999 e C555  patrocinato dalla FLC CGIL.(nota MIUR prot. n. 13219 del 6.12.2013)Comunichiamo  che stamani il nostro collega ha dato incarico agli avvocati della FLC di presentare appello all’ordinanza.

 

Ordinanza del Tar:N. 02372/2014 REG.PROV.CAU.N. 01902/2014 REG.RIC

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1902 del 2014, proposto da:

Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil in persona del legale rappresentante p.t. e Fernando Barcaglioni, rappresentati e difesi dagli avv. Isetta Barsanti Mauceri, Francesco Americo, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,

della nota del MIUR prot. n. 13219/2013 del 6 dicembre 2013 recante “Personale docente inquadrato nei contingenti ad esaurimento C999 e C555 – attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15 del d.l. 12/9/2013 n. 104, conv. in l. n. 128/13, nonché schema del decreto interministeriale emesso in pari data, nonché di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti ancorchè incogniti e non comunicati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, non sussistono le ragioni, previste dall’art. 55 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 per l’accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, atteso che il ricorso appare prima facie infondato, avuto riguardo alla compiuta relazione dell’Amministrazione che ha posto in rilievo come il decreto interministeriale impugnato e la relativa nota di accompagnamento non prevedono un passaggio automatico del personale titolare della classe di concorso C999 e C555, come prefigurato dalle censure proposte dalla ricorrente Associazione sindacale, ma in primo luogo transita su un’altra classe di concorso per la quale sia abilitato, in secondo luogo può partecipare ai corsi per il sostegno, oppure, infine, resta inquadrato nelle ridette classi e acquisisce la titolarità sui posti del sostegno fino a quando non concluda i corsi, restando il transito nei ruoli ATA come residuale eventualità;

Ritenuto che le spese della fase cautelare possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l’istanza cautelare.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore
Giuseppe Chine’, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 http://www.flcgil.it/scuola/vertenza-itp-c999-e-c555-la-flc-cgil-ricorre-in-appello.flc

ricorso tar lazio ITP

https://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/2014/03/12/demansionamento-itp-c999-in-ata-vinto-ricorso-al-tar-lazio/

 

 

Europee, Grillo torna in Rai da Vespa:

“Noi non violenti. Siamo rabbia buona”

Il leader del Movimento Cinque Stelle  prima passeggia nello studio di Porta a Porta, poi risponde alle domande del conduttore.”

Siamo dentro un’associazione a delinquere di stampo legale: destra e sinistra si sono spartiti il Paese.Gli 80 euro? Sono solo la depravazione del voto di scambio.

Napolitano? Non rappresenta più la Repubblica”. Poi dice che vuole processi online per politici, giornalisti e imprenditori

a cura della   | 19 maggio 2014

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 E’ una mossa politica, ha spiegato entrando negli studi di via Teulada 21 anni dopo l’ultima volta. E Beppe Grillo l’intervista a Porta a Porta se l’è giocata proprio così: come un’ulteriore opportunità per far conoscere anche al pubblico di Rai1 e in particolare a quello di Bruno Vespa cos’è il Movimento Cinque Stelle, cosa propone quello che altrove viene definito come Hitler o come un buffone. “Quello del 25 maggio è un voto politico – ribadisce più volte il leader dei Cinque Stelle – O noi o loro. Noi non siamo originali. Non diciamo cose nuove. Ma qui la questione è decidere tra chi è sincero e chi non lo è”. Ancora una volta: tra chi dice le stesse cose da 20 anni e non le fa e chi propone di rovesciare tutto, cambiare tutto, risanare tutto. Nessuna parolaccia, a differenza delle performance sui palchi delle piazze riempite ancora nelle ultime settimane, ma il bagaglio degli argomenti è lo stesso: “Spazziamo via la spazzatura storica dei partiti politici”, mentre “Napolitano non rappresenta più la Repubblica”. E ancora: “Siamo dentro un’associazione a delinquere di stampo legale: destra e sinistra si sono spartiti il Paese”. O noi o loro, appunto. “Da resettare, bisogna mandarli a casa tutti ma solo dopo aver verificato prima se hanno rubato”. E’ una mossa politica e quindi, a fianco dell’invito a scegliere “noi o loro” (gli onesti contro i disonesti, “basta compromessi” sottolinea), prova anche a spiegare le sue grida, la sua agitazione, la sua rabbia che in questi due-tre anni è stata quella che ha portato il Movimento Cinque Stelle a essere il primo partito del Paese. ”Io risulto uno che grida – ammette – E’ vero, sono arrabbiato, a volte esagero ma è una rabbia che ha unito in un bel sogno 10 milioni di italiani, non siamo andati in giro a far a botte con la polizia o a sfasciare le vetrine”. ”La mia rabbia è una rabbia buona: questo non è un partito, è un sogno, è un piano B”. Il modo per dire basta, la via di fuga, l’uscita di sicurezza : o noi o loro. O noi o un partito violento o fascista di come ce ne sono – dice – in Grecia, in Francia, in Finlandia e via andando.

L’intervista di Vespa a Grillo è insieme “storica” e sui generis. Intanto per il ritorno in Rai da dove Grillo era uscito nel 1993 da comico e monologhista e dov’è rientrato come leader politico e quasi-monologhista. Poi perché – da showman – prima di mettersi seduto sulla poltrona, fa sudare Vespa per svariati minuti. Ma soprattutto perché il leader dei Cinque Stelle si concede questa volta proprio al programma diventato negli anni il simbolo del dialogo perpetuo tra centrodestra e centrosinistra, dell’immagine del “tutti amici”, dell’inciucio. “Se qualcuno mi avesse detto qualche tempo fa che sarei venuto qui da te lo avrei querelato” sintetizza, appunto, Grillo, rivolgendosi a Vespa, quello che una volta chiamava “l’insetto” dal quale dover salvare la Rai. Invece il confronto tra i due scivola via serrato, in una gara di dialettica, tra la tendenza al “faccio tutto io” di Grillo e diversi scambi ironici: “Bevi, non ti bagnare e calmati” gli fa Vespa, “Con te davanti non ci riesco a rilassarmi, la tua è una finta calma” gli risponde l’altro. Il presentatore di Porta a Porta ha in mano l’intervista dell’anno – è la riproposizione con altri colori della sfida Santoro-Travaglio vs Berlusconi – ma non soffre certo di piaggeria per il “lusso” di avere “l’inintervistabile” lì in studio: se la gioca, non molla un centimetro e qualcuno fa notare che si è ricordato come si fa diversamente da altre occasioni (dalla scrivania di ciliegio in poi). “Perché ti approfitti delle persone meno informate – interviene a un certo punto Vespa – dicendo che si può fare un referendum per uscire dall’euro quando sai benissimo che non è vero?”. Ma domande e obiezioni sono accolte da Grillo che cerca di neutralizzarle nel merito, senza fare lo “sfasciacarrozze”, come direbbe Berlusconi. “Sull’euro devono decidere gli italiani e non quattro coglionetti” replica. Ma non rovescia il tavolo come a Palazzo Chigi alle consultazioni con Matteo Renzi. Gioca fino in fondo, a modo suo. Tanto che alla fine, mentre parte la sigla di coda, è lui, Grillo, a dare per primo la mano, una specie di “cinque”, a Vespa. “E’ stato corretto” dice il leader M5s alla fine del programma. “Ma il processo alla stampa bisogna farlo”.

Sì, perché l’altra idea evocativa che fa rimbalzare di nuovo in questi ultimi giorni – dentro questo “o noi o loro” – è questa specie di “maxiprocesso” online da fare a politici, imprenditori e politici che sono gli artefici “del disfacimento del Paese”. Ma in trasmissione non si vede il “plasticone” che Grillo ha preparato e portato negli studi di via Teulada prima della messa in onda di Porta a Porta. Cioè una miniatura del “castello di Lerici in cui ci sono anche delle segrete da cui spuntano dei signori: ci sono tutte le categorie, politici, imprenditori e giornalisti”. Un’iniziativa provocatoria che aveva suscitato durante la giornata la protesta indignata del Pd che aveva invocato perfino l’Agcom per una presunta violazione della par condicio. A sottolineare una volta di più che quella di Grillo è stata una “mossa politica”, necessaria a 5 giorni dal voto, soprattutto ora che il Pd vede girare sondaggi strani, dai risultati controversi, ambigui, forse temibili. Chissà, forse proprio l’intervista alla pari con Vespa potrebbe essere stata la zampata finale per dare di nuovo al Movimento Cinque Stelle il primato nazionale (sia pure in uno scenario di consistente astensionismo). “Siamo già primi” assicura Grillo, più volte. Anzi: quella dei Cinque Stelle sarà una “marcia trionfale“, perché “l’ebetino è già finito” (“cioè Renzi” sottotitola ogni tanto Vespa per chi potrebbe non capire). “Non possiamo perdere” insiste. La riprova, aggiunge, sarà venerdì prossimo, il 23, in piazza San Giovanni. “Lì vedremo se perdiamo le elezioni” provoca. L’ultima volta la piazza era piena e non era il primo maggio, ma il 23 febbraio 2013. Qualche giorno dopo Pierluigi Bersani avrebbe cominciato la sua via crucis prima della Waterloo per l’elezione al Quirinale, le sue dimissioni e l’inizio del governo delle larghe intese perfino con Berlusconi. Altro carburante per il serbatoio del “non partito” diventato sogno.

L’intervento integrale di Beppe Grillo da Bruno Vespa, andato in onda:

 

CRONACA MINUTO PER MINUTO

23.21 – Grillo “passeggia” per lo studio di Porta a Porta
Beppe Grillo inizia la sua partecipazione a Porta a Porta girando per lo studio, dicendosi commosso per essere tornato in uno studio Rai dopo 21 anni.  “Sono commosso perché è dal ’93 che non vengo in studio in diretta. E sono commosso dalle fotografie: se mi vedessi non darei mai il voto a uno così”. Lo dice Beppe Grillo in studio a Porta a Porta dove chiede: “Il pubblico è sempre lo stesso, pagato. Non so se gli danno 80 euro…”.

23.29 – “Lupara bianca? E’ un termine giornalistico, non mafioso”
“Lupara bianca è un termine giornalistico, non è un termine mafioso. Lupara bianca è la scomparsa di questi personaggi: guardate Monti, chi se lo ricorda? Eppure è quello che doveva mettere a posto l’Italia”. Lo ha detto Beppe Grillo da Bruno Vespa a Porta a Porta.

23.31 – “Io urlo, ma la mia è rabbia buona”
“Io risulto uno che grida. E’ vero, sono arrabbiato, a volte esagero ma è una rabbia che ha unito in un bel sogno 10 milioni di italiani, non siamo andati in giro a far a botte con la polizia o a sfasciare le vetrine”. Lo afferma il leader del M5S Beppe Grillo a “Porta a porta”, replicando alle critiche di Matteo Renzi.

23.34 – “Faremo la marcia trionfale, ebetino già finito”
“Noi vinceremo e la nostra sarà una marcia trionfale”. Lo dice Beppe Grillo a Porta a Porta dove aggiunge: “L’ebetino è già finito: parliamo del nulla, del niente”.

23.35 – “Questo non è partito, è un sogno”
“La mia rabbia è una rabbia buona: questo non è un partito, è un sogno, è un piano B”. Così Beppe Grillo a Porta a Porta. “E’ vero, a volte esagero, ma è una rabbia che ha unito in un bel sogno dieci milioni di italiani: non siamo andati in giro a far a botte con la polizia o a sfasciare le vetrine” aggiunge.

23.36 – “Napolitano non rappresenta più la Repubblica”
“Se vinciamo le elezioni, il governo non si dimette? E chi l’ha detto? Diremo che Napolitano non rappresenta più questa Repubblica. Siamo già adesso la prima forza politica del Paese”. Lo afferma il leader del M5S Beppe Grillo a “Porta a porta” su Rai1.

23.37 – “L’informazione ha generato il disfacimento del Paese”
“Siamo dentro una situazione che ha generato il disfacimento di questo Paese, cioè l’informazione, prima ancora dei politici”. Lo ha detto Beppe Grillo, ospite da Bruno Vespa a Porta a Porta su Rai1.

23.39 – “Gli 80 euro? Era più decoroso Achille Lauro”
“Gli 80 euro? Sarebbe stata più decorosa la scarpa destra data prima del voto da Achille Lauro. Significa che ti faccio una campagna per le elezioni, ma poi vedi le coperture e…. Hanno levato l’assegno di sostegno per il coniuge. Poi dopo hanno scritto armonizzato invece di levato”. Lo afferma il leader del M5S Beppe Grillo a “Porta a porta” su Rai1.

23.40 – “80 euro? Depravazione del voto di scambio”
Il bonus Irpef di 80 euro “è una depravazione del voto di scambio, la scarpa destra per la scarpa sinistra di Achille Lauro era qualcosa di più decoroso”. Lo ha detto Beppe Grillo, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta su Rai1.

23.41 – “Vedete? Non sono né Hitler né Stalin. Con noi non ci sono partiti fascisti”
“Sono venuto a dimostrarvi che non sono nè Hitler né Stalin: abbiamo tolto la violenza dalle strade. Se non si è formato un partito violento, fascista ( e tu lo sai era tuo papà..) è merito nostro che abbiamo incanalato le forze incattivite in un movimento democratico”. Lo dice Beppe Grillo a Porta a Porta. Il riferimento di Grillo è a una falsa credenza secondo la quale Vespa sarebbe discendente di Benito Mussolini.

23.41 – “Siamo in un’associazione a delinquere di stampo legale: si sono spartiti il Paese”
“Siamo dentro a un’associazione a delinquere. Destra e sinistra si sono spartiti il Paese, noi non accettiamo più compromessi”. Lo ha detto Beppe Grillo, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta su Rai1.

23.41 – “Vogliamo elezioni anticipate”
“Noi vogliamo andare ad elezioni anticipate, non facciamo alleanze, devono andare tutti a casa”. Lo ha detto Beppe Grillo, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta su Rai1.

23.49 – Grillo a Vespa: “Tu non sei un giornalista, sei un pacchetto”
“Tu non sei un giornalista, sei un pacchetto. Tu sei in pensione ma vendi un pacchetto”. Beppe Grillo “provoca” così Bruno Vespa a “Porta a porta” su Rai1.

23.50 – “Voglio un processo a media, politici e imprenditori”
“Voglio un processo dei mezzi di comunicazione, della politica e dell’imprenditoria”. Lo ha detto Beppe Grillo, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta su Rai1

23.53 – Grillo mostra maxi assegno da 5 milioni per restituzione diarie parlamentari
Un maxi assegno da oltre cinque milioni di euro a simboleggiare la restituzione delle eccedenze delle indennità e delle diarie dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Lo ha esposto Beppe Grillo nello studio televisivo di ‘Porta a Portà, ospite di Bruno Vespa.

23.56 – “Renzi ha dato due slinguate alla Merkel”
“Renzi è andato in Europa, è andato lì e ha dato due slinguate alla Merkel”. Lo ha detto Beppe Grillo, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta su Rai1.

23.58 – “L’Eni è già in crisi, è in perdita totale”
“L’Eni è già in crisi, è in perdita totale. Ha un contratto con Putin di 30 anni”. Lo afferma Beppe Grillo a “Porta a porta” su Rai1. “Le aziende che verranno a gestire acqua ed energia qui – aggiunge il leader del M5S – sono quelle che prima erano in Grecia e Sudamerica”.

23.58 – “Con le privatizzazioni si stanno mangiando il Paese”
“Si stanno mangiando il Paese. L’ebetino ha messo il suo consulente alle Poste, nel consiglio d’amministrazione”. Lo ha detto Beppe Grillo, ospite di Bruno Vespa a ‘Porta a Portà su Rai, in merito alle privatizzazioni avviate dal governo. “Stanno svendendo i nostri gioielli”, ha aggiunto Grillo.

00.01 – “Sono qui per il comizio, non per farmi intervistare”
“Sono in comizio, non venivo mica qui a farmi intervistare”. Così Beppe Grillo, rivolgendosi a Bruno Vespa durante la puntata di Porta a Porta su Rai1. Subito dopo però ricomincia a rispondere alle domande del conduttore.

00.02 – “Il 25 maggio sarà un voto politico: o noi o loro”
“Il voto del 25 maggio è un voto politico: o noi o loro. Da resettare, bisogna mandarli a casa tutti ma solo dopo aver verificato prima se hanno rubato”. Lo afferma il leader del M5S Beppe Grillo a “Porta a porta” su Rai1.

00.05 – “L’Expo è una rapina, tutte le aziende sono colluse con la mafia”
“L’Expo è una rapina, tutte le aziende sono colluse con la mafia, quasi tutte”. Lo ha detto Beppe Grillo, ospite di Bruno Vespa a ‘Porta a Portà su Rai1. “Non puoi dire lasciamole rapinare se no i rapinatori perdono il lavoro”, ha aggiunto Grillo rivolgendosi a Vespa.  “Abbiamo un commissario, Cantone – ha aggiunto Grillo – che è una persona perbene, un super commissario dell’anticorruzione. Cantone arriva e dice: cosa è successo? Arriva lì con un altro commissario che dice: ‘non mi sono accorto di nientè. Abbiamo il commissario del commissario. Gli appalti, per il 95%, sono stati dati, ma che Paese è”, ha detto ancora il leader del Movimento 5 Stelle.

00.15 – “Se Renzi vincesse ne prenderei atto”
“Non possiamo perdere. Ma se vince Renzi ne prendo atto”. Lo afferma il leader del M5S Beppe Grillo a “Porta a porta” su Rai1, rispondendo a Bruno Vespa che gli chiede cosa succederebbe se a vincere le Europee fosse Matteo Renzi.

00.18 – Siparietto Grillo-Vespa: “Bevi, calmati”, “Non ci riesco con te”
Siparietto tra Beppe Grillo e Bruno Vespa a Porta a Porta. “Mancano cinque minuti, bevi e non ti bagnare”, dice Vespa a Grillo, che replica: “Non riesco a rilassarmi, c’è una calma finta, non riesco a rilassarmi con te”.

00.19 – “Berlusconi e i cani? Lui ha una società che fa sperimentazione animale”
“Lui (Berlusconi, ndr) che parla di cani, ha una società, collegata con la Glaxo, dove fanno sperimentazione animale”. Lo ha detto Beppe Grillo, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta su Rai1.

00.26 – “Spazziamo via la spazzatura dei partiti”
“Spazziamo via la spazzatura storica dei partiti politici”. Lo ha detto Beppe Grillo, ospite di Bruno Vespa a ‘Porta a Portà su Rai1.

00.29 – “Appuntamento al 23 a San Giovanni: lì vediamo se perdiamo”
“Io vi saluto e vi dò appuntamento il 23 in piazza San Giovanni: lì vedremo se perdiamo le elezioni, vieni a fare un bagno di umiltà, vediamo come ti accolgono”. Così Beppe Grillo, rivolgendosi a Bruno Vespa durante Porta a Porta.

Fonte:

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/05/19/europee-grillo-da-vespa-80-euro-sono-depravazione-del-voto-di-scambio/991830/

RISPOSTA del ministero della giustizia alla nostra istanza

ingiustizia-300x199“ALLUCINANTE ED INACCETTABILE RISPOSTA”

 da parte del Ministero della Giustizia a firma, del Capo gabinetto Giovanni Melillo inviata , per email, al collega Nando Barcaglioni .

Risposta che questo Comitato ritiene inaccettabile  ed allucinante per le seguenti considerazioni;

-Una risposta ,quella data al collega, che oltre ad essere non oggettiva , dimostra anche una faziosità  nei confronti della questione  ATA-ITP ex EELL non solo innata, ma, anche cresciuta e maturata in  quelle stanze del Ministero dell’ In” giustizia, scritta  per mano di un Funzionario Burocrate del Dicastero  che è stato parte in causa , oltre che  regista  nel  consigliare  il governo Berlusconi e  per mano dell’on. Santanchè di mettere in campo, nel lontano 2005,  la fatidica “dis-interpretazione autentica dell’art. 8 l. 124/99 che rinnegava il riconoscimento dell’anzianità maturata finora ai lavoratori, e   che determinò, di fatto, il capovolgimento della stragande maggioraza delle cause a sfavore dei ricorrenti,  fino ad allora, vittoriosi nei vari giudizi.

Una risposta che continua a mistificare la verità, perché, ci chiediamo, come è possibile afferrmare che la maggior parte dei giudizi sono  stati sfavorevoli  agli ATA-ITP ex EELL  non tenendo conto che i giudizi e le cause nei tribunali  sono stati  “pilotati ”, dallo Stato Italiano , contro i lavoratori parte in causa, con la predetta interpretazione autentica  (dpr 266/05), a causa della quale interpretazione  e per  conseguente  comportamento illegittimo ed illegale l’Italia è stata condannata  dalla Corte di Giustizia Europea con una serie di clamorose sentenze;

Una risposta che svela tutta la faziosità contro gli ATA-ITP ex EELL , perché mistifica la realtà con una grande abilità descrittiva. Nella nota si cita abilmente un capoverso estratto dalla sentenza    della Corte di Giustizia Europea (Scattolon 6 settembre 2011) addicendo alla stessa “legittimo il trasferimento del personale allo Stato ritenendo che non vi è stato alcun peggioramento economico nell’attuazione dello stesso, quanto in verità la stessa sentenza al punto )83 invita i giudici ad esaminare se si sia verificato il peggioramento retributivo, cosa  che di fatto nei giudizi in atto sta avvenendo ed i giudici stanno dando ragione ai dipendenti anche perché nella valutazione dello stipendio all’atto del passaggio non fu tenuto conto dei vari compensi accessori percepiti dai dipendenti degli Enti Locali  (livelli differenziati, produttività, tickets mensa etc), che facevano parte del corredo stipendiale e la cui valutazione , da sola, bastava abbondantemente a determinare  anche il superamento di un gradone nel nuovo inquadramento stipendiale.

Una risposta mistificatoria e faziosa perché cita, una sola sentenza omettendo di riconoscere che ormai sono ben quattro le sentenze emesse dalle Corti di Giustizia Europea di condanna allo Stato ed alla Giustizia  Italiana per come ha trattato la questione ATA-ITP ex EELL.Giusto per opportuna conoscenza al Capo Gabinetto  Giovanni Melillo che ha firmato la missiva in questione inviamo in allegato i riferimenti delle sentenze europee compresa l’ultima emessa  tre giorni fa e di ulteriore condanna dello Stato Italiano a favore di un ulteriore gruppo di ricorrenti ATA-ITP ex EELL.(Sentenza CEDU del 13 maggio 2014, AIRE BORDONI ET AUTRES c. ITALIE)

Secondo la Corte europea non vi era alcuna necessità di una norma interpretativa che andasse a ridurre il contenzioso, che anzi è stato alimentato, non vi erano ragioni imperiose di carattere generale per giustificare a distanza di oltre cinque anni la modifica dell’art.8 della legge n.124/1999 che riconosceva la piena anzianità di servizio e professionale al personale ata transeunte, perché non vi era alcun vide juridique, nessun vuoto normativo da colmare, ma solo gli interessi “egoistici” dello Stato (e dell’Avvocatura erariale) da tutelare.La Corte ha riscontrato una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione ,rigettando tutti gli argomenti del Governo italiano.I diritti acquisiti dai lavoratori trasferiti da una PA all’altra non possono essere negati da una legge d’interpretazione autentica retroattiva La CEDU condanna nuovamente  l’Italia per l’illecita interferenza tra il potere legislativo e quello giudiziario: violando  il diritto all’equo processo.

Il Comitato ATA-ITP ex EELL si chiede, a questo punto, e lo chiederemo direttamente al Ministro Andrea Orlano, gestore del dicastero di provenienza della missiva inviata al collega Nando Barcaglioni, se quella espressa è l’opinione anche sua personale circa la grave ingiustizia subìta dai 70.000 lavoratori transitati allo Stato nel 2000. Qualche dubbio sulla faccenda ci assilla anche perché davanti ad impegni presi in varie occasioni (Comm. Cultura VII ed Comm. Lavoro XI) da vari rappresentanti colleghi di partito del PD- on Di Pasquale, Ghizzoni etc- Puglisi) di fatto poi si è dimostrato ed è seguito un nulla di fatto.

NDR:

Un nuovo capitolo nell’annosa vertenza del personale Ata.

Per la Corte Europea di Strasburgo, l’Italia è colpevole di violazione dei diritti dell’uomo, non avendo rispettato l’art. 6 della Convenzione, che prevede il diritto ad un equo processo.Davvero una figuraccia dello stato italiano di fronte alla comunità internazionale.

Di seguito, alcuni passi delle sentenze dei link sottoriportati 

“La Corte ritiene che il fine invocato dal Governo italiano, vale a dire la necessità di colmare un vuoto giuridico ed eliminare le disparità di trattamento tra i dipendenti, mirava in realtà a preservare il solo interesse economico dello Stato” .

Sentenza CEDU del 13 maggio 2014, AIRE BORDONI ET AUTRES c. ITALIE

BORDONI ED ALTRI TRADOTTO (con possibili refusi)

AFFAIRE PEDUZZI ET ARRIGHI c ITALIE_personale ATA   del 13 maggio 2014

AFFAIRE MARINO ET COLACIONE c ITALIE_personale Ata   del 13 maggio 2014

AFFAIRE CAPONETTO c ITALIE_personale ATA  del 13 maggio 2014

AFFAIRE BIASUCCI ET AUTRES c ITALIE   del 13 maggio 2014

sentenza CEDU del 14 gennaio 2014, affaire Montalto e altri v. Italia IN FRANCESE

 -sentenza De Rosa e altri contro Italia  11 dicembre 2012(AFFAIRE DE ROSA ET AUTRES c. ITALIE 

 –SENTENZA AGRATI  8 novembre 2012  con la tabella dell’equo indennizzo

Sentenza Corte Europea dei Diritti Umani agrati del 7 giugno 2011

SENTENZA  DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – ATA Scattolon (Ricorso C-108/10)

 

 

 

                                                       AS

ministero giustizia

http://www.tecnicadellascuola.it/item/3745-faziosita-del-ministero-della-giustizia-nei-confronti-della-questione-ata-itp-ex-eell.html

http://www.aetnanet.org/catania-scuola-notizie-2486119.html

Settantamila lavoratori a cui non sarebbe stata riconosciuta

l’anzianità maturata fino al 2000

grazie statoSono passati 15 anni dall’inizio della vicenda, e i ricorsi ancora pendenti sarebbero quasi 15mila. Parliamo del passaggio dei lavoratori della scuola Ata (personale amministrativo, tecnico e ausiliario) e Itp (Insegnanti tecnico pratici) dall’ombrello degli enti locali a quello del ministero dell’Istruzione. Si tratta di circa 70mila bidelli, personale amministrativo, insegnanti di laboratorio a cui non sarebbe stata riconosciuta l’anzianità maturata fino al 2000, con perdite conseguenti in termini di stipendi e pensioni. C’è chi ha fatto causa e ha vinto, ma poi ha dovuto restituire i soldi. Del caso si sono occupate anche le corti europee, che hanno emesso l’ultima sentenza a gennaio. In questi 15 anni lo Stato avrebbe risparmiato centinaia di milioni: una somma su cui i ricorrenti rivendicano di avere diritti.

Tra norme e sentenze

Il punto di partenza è la legge 124 del 1999. L’articolo 8 disciplina il “trasferimento di personale Ata degli enti locali alle dipendenze dello Stato”, e dice espressamente che a questi lavoratori sarà riconosciuta “ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata”. Le cose non sembrano essere andate così. «Dopo un anno Cgil, Cisl e Uil hanno fatto un accordo temporaneo con l’Aran, l’agenzia che negozia per conto della pubblica amministrazione. Quell’intesa ha capovolto la situazione, togliendoci diversi anni di anzianità. Io ne avevo 18: me ne sono rimasti tre». A parlare è Vincenzo Lo Verso, responsabile nazionale del Comitato Ata-Itp ex enti locali. «Nel 2001 un decreto inter-ministeriale ha recepito il documento firmato da Aran e sindacati, che a quel punto hanno iniziato a opporsi». Da temporaneo, insomma, l’accordo sarebbe diventato permanente, facendo arrabbiare le organizzazioni dei lavoratori. «Quando fu siglato il documento c’era l’impegno a garantire la ricostruzione delle carriere», ricorda Domenico Pantaleo, leader della Cgil di categoria. Quell’impegno sarebbe stato tradito. E così iniziarono i ricorsi.

«Nei primi anni», dice Lo Verso, «i tribunali italiani ci hanno dato ragione. Diversi lavoratori hanno ottenuto il riconoscimento dell’anzianità e incassato le somme a cui avevano diritto. Poi è arrivata la finanziaria di fine 2005». Il comma 218 “interpreta” la legge 124 del 1999 a favore dello Stato. «Da allora i giudici del nostro Paese hanno iniziato a darci torto». La questione si è spostata in sede europea. Il Comitato cita due sentenze del 2011 e una dello scorso gennaio: la prima e l’ultima emesse dalla Corte dei diritti dell’uomo, la seconda dalla Corte di giustizia dell’Unione. «Dopo il primo di questi verdetti a noi favorevoli, 124 persone hanno fatto ricorso, ottenendo un indennizzo complessivo di un milione e 800mila euro».

I possibili sviluppi

Secondo Lo Verso al momento le cause in corso sarebbero 15mila. Se i lavoratori dovessero vincerle, lo Stato potrebbe essere costretto a pagare una grossa cifra. Quanto grossa? La Cgil di categoria dice che il calcolo dell’anzianità applicato dal 2000 in poi ha permesso alle casse pubbliche di risparmiare diverse centinaia di milioni. Nel 2008 il sindacato stimava che fossero 500. Da allora sono passati sei anni, in cui le persone coinvolte avrebbero perso altri soldi in termini di stipendio e pensione. Oggi gli addetti interessati ancora al lavoro sarebbero circa metà di quelli iniziali: gli altri avrebbero raggiunto l’età necessaria per lasciare le aule, senza che il contenzioso collettivo sia stato definitivamente risolto.

La vicenda è intricata, e non si esaurisce qui. Un altro capitolo riguarda chi aveva vinto una causa prima della finanziaria 2006, quella che ha “interpretato” la legge del 1999. Queste persone avevano ottenuto il riconoscimento dell’anzianità che dicevano di avere, e di conseguenza il rimborso dei soldi in più non incassati a partire dal 2000. A questo punto le loro storie si biforcano: quelli che avevano vinto con un verdetto irrevocabile si sono tenuti le somme versate dallo Stato. «Gli altri hanno dovuto restituirle», dice Lo Verso. «Parliamo anche di 60-70mila euro, magari chiesti a famiglie monoreddito». La Cgil di categoria spiega che alcuni lavoratori stanno sborsando anche 400 euro al mese. Come pagare un affitto.

«Noi continueremo a promuovere ricorsi», assicura Domenico Pantaleo, «ma serve una soluzione politica». Di che tipo? Il Comitato nazionale Ata-Itp chiede sostanzialmente tre cose. La prima è il riconoscimento dell’intera anzianità maturata fino al 2000, con adeguamento conseguente di pensioni e stipendi attuali e futuri. Poi un provvedimento che permetta ai lavoratori di recuperare almeno parte dei soldi che avrebbero perso finora. Infine il blocco delle restituzioni di somme allo Stato da parte di chi aveva vinto una causa e si è visto chiedere indietro la cifra ottenuta. Tutte e tre le richieste, se accettate, comportano che lo Stato metta a bilancio perdite rispetto alla situazione attuale. Il danno per le casse pubbliche potrebbe essere ancora maggiore, se tra qualche anno i ricorrenti dovessero vedersi dare definitivamente ragione dai tribunali. Ma il ministero dell’Istruzione, chiamato a dire la sua sulla questione, ha preferito non rispondere.

Fonte: http://www.linkiesta.it/personale-ata-miur

Tecnici e bidelli aspettano ancora milioni dalla scuola. Settantamila lavoratori a cui non sarebbe stata riconosciuta l’anzianità maturata fino al 2000

 

 PROMESSE SEMPRE PROMESSE…………..E NIENTE FATTI………..RISOLUZIONI,INTERPELLANZE ,

ORDINI DEL GIORNO SIAMO STANCHI D’ESSERE PRESI IN GIRO

AVEVANO L’OPPORTUNITA’ DI ABROGARE IL COMMA 218 CON  GLI EMENDAMENTI 15.26.15.46.

PRESENTATI NEL DECRETO SCUOLA E IL GOVERNO  PD-PDL-NCD   HANNO VOTATO CONTRO

DOVE E’ STATO IL SINDACATO  IN QUESTI ANNI?

I SOLITI POLITICI CHE SI SVEGLIANO PRIMA DELLE ELEZIONI?

SONO TANTI PINOCCHIETTI

http://wp.me/p16ISq-1qf

Il tratto che ci riguarda è di tre minuti che va da 1 ore e 23 minuti a 1 ora e 26 minuti (è possibile far scorrere manualmente il video), con l’intervento di MASSIMILANO DE CONCA della CGIL di MANTOVA e la partecipazione dell’onorevole VINICIO PELUFFO (PD) , che promette un’interrogazione parlamentare e coinvolgerà anche il Sottosegretario al Ministero del Lavoro Zanetti ( Scelta Civica ).

PROMESSE SEMPRE PROMESSE…………..E NIENTE FATTI………..

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/09/strasburgo-condanna-finanziaria-2006-litalia-paghera-18-milioni/408701/?fb_action_ids=3515811188845&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

rassegna stampa

http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/strasburgo-dipendenti-pubblici-discriminati-italia-paga-1390621/

http://antonellamascia.wordpress.com/2012/11/11/il-calcolo-dellanzianita-di-servizio-per-funzionari-pubblici-tutti-dipendenti-ata-modificato-retroattivamente-a-seguito-della-legge-n-266-del-2005-per-la-corte-europea-e-una-violazione-de/

http://www.orizzontescuola.it/news/litalia-condannata-risarcire-124-dipendenti-ata-ex-eell

ndr:

h.14.20

mi hanno,  comunicato che l’interrogazione è stata rimandata – probabilmente alla prossima settimana – in quanto, così come formulata, ritengono sia destinata al Ministro dell’Istruzione e non al Ministro del Lavoro. Non essendo prevista la presenza del Ministro dell’Istruzione domani, l’interrogazione è stata quindi rinviata.

Vi comunicherò il giorno esatto dell’interrogazione appena possibile.

Il giorno 9 aprile  nel corso del Question Time delle ore 15.00 in  diretta televisiva,

Camera dei Deputati

interrogazione al   Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, in merito al personale ATA e ITP, presentato dall’On.  CESARO ANTIMO

Ecco il testo:

antimoATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00351

Dati di presentazione dell’atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 86 del 27/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: CESARO ANTIMO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L’ITALIA

Elenco dei co-firmatari dell’atto

SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L’ITALIA 27/09/2013
D’AGOSTINO ANGELO ANTONIO SCELTA CIVICA PER L’ITALIA 27/09/2013
CIMMINO LUCIANO SCELTA CIVICA PER L’ITALIA 27/09/2013

Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/09/2013
Stato iter: IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00351
presentato da
CESARO Antimo testo di
Venerdì 27 settembre 2013, seduta n. 86
ANTIMO CESARO, SOTTANELLI, D’AGOSTINO e CIMMINO. —

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
il personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi) e ITP (insegnati tecnico-pratici), che lavorava nelle scuole e che negli anni settanta era alle dipendenze delle province e dei comuni, fu trasferito alle dipendenze del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca dall’1o gennaio 2000, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, con la garanzia del mantenimento, ai fini economici e giuridici, dell’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1999, delle mansioni e della sede di lavoro;

per consentire il trasferimento del suddetto personale (circa 70.000 persone in tutta Italia) venne stipulato un accordo (senza valenza contrattuale derogatoria della legge) tra ARAN e CGIL-CISL-UIL-SNALS, poi recepito dal Decreto Interministeriale del 5 aprile 2001;

in base a sopraddetto accordo, finalizzato all’attuazione del trasferimento ed avente valenza temporanea, si stabili, tra l’altro, che l’anzianità maturata da ciascun lavoratore alle dipendenze dell’Ente Locale di provenienza, sarebbe stata riconosciuta con il metodo della «temporizzazione», cioè trasformando la sola retribuzione tabellare del dipendente in anzianità;

venne così costruita un’anzianità «fittizia», assai inferiore all’anzianità effettivamente maturata dal personale trasferito. In tal modo il personale trasferito perse il trattamento retributivo accessorio, molto più favorevole, previsto dal CCNL enti locali applicato fino al 31 dicembre 1999;

tra il 2001 e il 2005, si verificò un contenzioso di massa, promosso da buona parte del personale ATA ex EE.LL, per affermare il diritto al riconoscimento dell’anzianità effettivamente maturata nell’ente locale di provenienza. Dalla prima sentenza favorevole, pronunciata dal tribunale di Milano nel mese di marzo 2002 a tutte una serie di sentenze emesse successivamente dalla Cassazione nel 2005, questo diritto venne riconosciuto ai lavoratori che avevano fatto ricorso;

la legge finanziaria 2006 (legge 266 del 2005), con il comma 218 dell’articolo 1, interpretò il comma 2, dell’articolo 8, della citata legge n. 124 del 1999, trasformando il riconoscimento dell’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1999 in «temporizzazione» dell’anzianità, cioè in anzianità fittizia ed inferiore. In tal modo le cause ancora in corso tra i lavoratori ed il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, subirono un «capovolgimento» a favore dell’amministrazione, contrariamente alla giurisprudenza consolidata, fino ad allora, della Suprema Corte di cassazione;

tra il 2007 e il 2009 la Corte costituzionale (con due sentenze, la n. 234 del 2007 e la n. 311 del 2009) ritenne infondata la questione di legittimità della norma «interpretativa»; e la Corte di cassazione e i giudici di merito mutarono la propria giurisprudenza, adeguandosi alle pronunce della Consulta e respingendo i ricorsi, ancora pendenti, dei lavoratori;

ben due sentenze emanate in sede europea hanno contraddetto la giurisprudenza nazionale: la sentenza «Agrati» e la sentenza «Scattolon».

Nello specifico, la sentenza «Agrati» del 7 giugno 2011, pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo, stabilì che nella vicenda ATA, lo Stato italiano, con l’articolo 1, comma 218 della legge 266 del 2005, ha violato gli articoli 6 della Convenzione Europea e 1 del Protocollo n. 1 alla stessa Convenzione;

la sentenza «Scattolon» del 6 settembre 2011, pronunciata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che ha stabilito che il trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato deve essere considerato un trasferimento d’azienda e pertanto ricade sotto la direttiva comunitaria in materia, che non consente che l’ente cessionario (il Ministro dell’istruzione dell’università della ricerca) riduca le retribuzioni globali di fatto già godute dal personale trasferito presso l’ente cedente (provincia/comune);

le due citate sentenze demoliscono una per una le tesi sostenute dal 2007 in avanti dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione poi, e, le stesse sentenze europee dovranno ora essere recepite dai giudici italiani nei processi in corso (circa diecimila, a tutt’oggi, ma, destinate a crescere a parere degli interroganti);

si è al cospetto di una vicenda annosa che ha creato non poche difficoltà economiche a migliaia di famiglie, basti pensare a coloro che sono obbligati a restituire cifre ingenti con rate mensili anche di 400,00 euro, a seguito di sentenze emesse nei giudizi di secondo grado che le Corti di Giustizia Europee hanno dichiarato illegittime;

con la risoluzione n. 8-00196, approvata nella XVI legislatura e conclusiva del dibattito avuto in Commissione XI il Governo pro tempore si era impegnato affinché, entro tempi brevi, si giungesse ad una equilibrata risoluzione della vicenda, con l’obiettivo di realizzare una definitiva soluzione dell’annosa problematica del personale ITP e del personale ATA, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche –:

quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, intendano porre in essere al fine di attuare il blocco immediato delle richieste di recupero, in atto, delle somme percepite dal personale ATA-ITP a seguito di sentenze favorevoli di primo e secondo grado, precedenti all’intervento normativo e alla norma interpretativa contenuta nella sopra citata legge finanziaria n. 266 del 2005;

se non ritengano necessario, garantire l’applicazione dell’articolo 8, comma 2 della legge 124 del 1999 con il riconoscimento dell’anzianità effettivamente maturata sia per il personale ancora in servizio sia per il personale andato in quiescenza dopo il 1o gennaio 2000;

quali iniziative normative intendano attuare, in esecuzione dei principi stabiliti dalle due sentenze europee. (3-00351)

 

FERNANDOCi giunge notizia dell’avvenuta vittoria del ricorso al TAR Lazio  del nostro collega Fernando Barcaglioni sul demansionamento coatto nei ruoli del personale Ata

ricorso effettuato dalla flc romana che dalle sue pagine né dà notizia:

Il TAR Lazio a seguito dell’udienza tenutasi lo scorso 6 marzo ha deciso di sospendere l’applicazione dei provvedimenti relativi al passaggio forzoso degli ITP C555 e C999 nei ruoli ATA (nota MIUR prot. n. 13219 del 6.12.2013) e ha dato 60 giorni di tempo al MIUR per fornire una “compiuta relazione” che illustri l’antefatto che ha portato ad adottare tali provvedimenti.

Questa decisione del TAR è frutto del ricorso presentato tempestivamente dalla FLC lo scorso febbraio per chiedere l’annullamento della circolare MIUR in questione.

Per la FLC tale operazione, come sostenuto nel ricorso, è illegittima poiché impone un transito agli ITP su altro profilo penalizzante sul piano professionale e economico, senza che l’amministrazione abbia previsto alcuna attività di riqualificazione o ricollocazione  in grado di salvaguardarne la loro esperienza professionale.

Così facendo il MIUR è venuto meno ai basilari principi di efficienza e buon andamento nella gestione del servizio pubblico. Il TAR Lazio, sospendendo i provvedimenti attuativi del MIUR, ha trovato fondate le nostre argomentazioni e sospeso “ad tempus” il provvedimento impugnato in attesa che il MIUR fornisca le necessarie spiegazioni.

La prossima udienza è stata fissata per il 22 maggio 2014, data in cui ci sarà la decisione definitiva.

Fino ad allora il MIUR non potrà procedere ad alcuna operazione di transito degli ITP nei ruoli ATA. Di conseguenza tutti i posti dovranno essere resi disponibili alle immissioni in ruolo ATA di cui si discuterà domani al MIUR.

ricorso tar lazio ITP

http://www.flcgil.it/scuola/ricorso-flc-contro-il-passaggio-forzoso-di-itp-c555-e-c999-nei-ruoli-ata-il-tar-lazio-sospende-i-provvedimenti-del-miur.flc

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–Corte Europea dei diritti dell’uomo –

    La sentenza   Montalto   del 14 gennaio 2014

                (ric. 38180/08 più altri 16)                  

-La Giustizia Europea condanna nuovamente l’Italia –

Lo Stato Italiano non può più ignorare ciò che è accaduto a 70.000 lavoratori italiani della scuola, gli ATA-ITP che nel lontano gennaio 2000 transitarono allo Stato, a malincuore, perché costretti dalla  legge n. 124 del 3 maggio 1999 che all’articolo 8,  prometteva di riconoscere loro tutta l’anzianità maturata nell’Ente Locale di provenienza, garantendo,  quindi, ad essi l’equiparazione ai colleghi dello Stato, rispetto ai quali avevano, comunque e da sempre svolto le stesse mansioni e compiti anche se alle dipendenze di due Amministrazioni Pubbliche diverse.

Ebbene dopo una scellerata alleanza Governo-Sindacati  protrattasi per  14 anni durante i quali si sono orchestrate le più turpe trame tese da tutti i governi che si sono succeduti (Prodi, D’Alema, Berlusconi, Monti, Letta ) finalizzate ad affossare le legittime speranze ed aspettative  di questi sfortunati lavoratori, continuano a pervenire, dalle Grandi Corti della Giustizia Europea, a cui si sono visti costretti rivolgersi per dei diritti in Italia negati,  pesanti condanne  per lo Stato Italiano.

 Sono diverse ormai le Sentenze con le quali “il Giudice di Berlino” ricorda allo Stato Italiano, ed ai sindacati che hanno taciuto, girandosi dall’altro lato per non vedere e tappandosi le orecchie, che certi comportamenti vergognosi e squallidi sono degni dei paesi del terzo mondo e non certo di un paese che si vuole definire a tutti i costi “Europeo”.

Infatti , con la sentenza Montalto la Cedu ha rafforzato quanto già enunciato nella SENTENZA AGRATI  sulla violazione dell’art.6 della Convenzione, rigettando tutti gli argomenti del Governo italiano.

Secondo la Corte europea non vi era alcuna necessità di una norma interpretativa che andasse a ridurre il contenzioso, che anzi è stato alimentato, non vi erano ragioni imperiose di carattere generale per giustificare a distanza di oltre cinque anni la modifica dell’art.8 della legge n.124/1999 che riconosceva la piena anzianità di servizio e professionale al personale ATA transeunte, perché non vi era alcun vide juridique, nessun vuoto normativo da colmare, ma solo gli interessi “egoistici” dello Stato (e dell’Avvocatura erariale) da tutelare contro i sacrosanti diritti degli ATA-ITP ex EE.LL.

Insomma, la Corte di Strasburgo con la sentenza Montalto ha espresso con durezza le stesse valutazioni di censura agli abusi dello Stato italiano sulle regole e sui processi e alla slealtà nei rapporti con le Corti sovranazionali .

Lo Stato italiano “di diritto” dovrà prendere atto di queste posizioni delle Corti europee e cominciare a ricostruire le fondamenta della tutela dei diritti fondamentali, coniugandole con le reali esigenze della finanza pubblica, senza inventarsi nuove manipolazioni o cattive interpretazioni della giurisprudenza comunitaria e/o convenzionale.

Per questo motivo la C.E.D.U. ha dichiarato la violazione dell’art. 6 § della Convenzione  essendo stato non garantito   il diritto dei lavoratori interessati all’equo processo.

Ancora più deludente e squallido è il comportamento  dei nostri governanti , i quali, alla luce delle molteplici sentenze di condanna, che riconoscono  a questi lavoratori di essere stati vittime di una trama ordita dallo Stato Italiano , preferiscono non  vedere pur di non  affrontare la situazione e non voler  ammettere gli errori commessi.

A questo punto alle  migliaia di lavoratori Italiani ATA-ITP, padri di famiglie e , con  alla gola “il cappio” rappresentato  dalla restituzione “coatta” imposta dalle Ragionerie Provinciali dello Stato,  ancora attivate,  nonostante le “SENTENZE EUROPEE”, di condanna allo Stato Italiano per il trattamento subìto, non resta che  rivolgersi, ancora una volta ,  in massa ai tribunali.

È esattamente quello che sta avvenendo, dopo l’abdicazione ed il voltafaccia dei rappresentanti politici-sindacali con l’effetto finale che, dato i tempi della giustizia, lo Stato andrà incontro a colossali  esborsi che inevitabilmente  finiranno con il gravare sulle spalle delle future generazioni.

A tale riguardo si pensi che solo per 124 lavoratori la Corte di Giustizia Europea con la SENTENZA AGRATI  del 08/11/2012 ha condannato l’Italia a sborsare 1, 8 milioni di euro.

Bene farebbero i governanti italiani a comportarsi “responsabilmente” cercando di intavolare un discorso  con i rappresentanti di questi lavoratori per trovare una soluzione che blocchi da subito le ingiuste restituzioni coatte, attuate dalle Ragionerie dello Stato, e, trovare responsabilmente una soluzione ricordandosi che delle “scuse” da parte dello Stato Italiano sono dovute a questi lavoratori invece di  continuare a trattarli  come “lebbrosi”.

E’ passata la prima Repubblica,….è ormai moribonda  la seconda …..ma i comportamenti dei nostri politici e sindacalisti con il loro silenzio assordante sono sempre più deludenti.

Il Comitato sapendo di interpretare e rappresentare le istanze di migliaia di lavoratori è impegnato nel premere per chiedere incontri Istituzionali con i Presidenti delle Commissioni Cultura e Lavoro ed organizzare contemporaneamente la ripresa dei  giudizi legali

Allegati:

Sentenza Corte Europea dei Diritti Umani agrati del 7 giugno 2011

SENTENZA  DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – ATA Scattolon (Ricorso C-108/10)

 –SENTENZA AGRATI  8 novembre 2012  con la tabella dell’equo indennizzo

 –sentenza CEDU del 14 gennaio 2014, affaire Montalto e altri v. Italia IN FRANCESE

 -sentenza De Rosa e altri contro Italia (AFFAIRE DE ROSA ET AUTRES c. ITALIE  11 dicembre 2012

 –CEDU-Sentenza Montalto del-14-gennaio-2014  Il testo in italiano è  frutto di una prima traduzione non  ufficiale (dunque con possibili refusi)

http://www.orizzontescuola.it/news/ata-itp-transitati-allo-stato-corte-europea-condanna-nuovamente-litalia-mancato-riconoscimento

http://www.aetnanet.org/catania-scuola-notizie-2485059.html

http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=52175&action=view

RUBA

Nuova sentenza di condanna all’Italia per le vicende del personale ATA.

Con la pronuncia depositata il 14 gennaio 2014  nel caso Montalto e altri contro Italia (AFFAIRE MONTALTO ET AUTRES c-1. ITALIE  ) Strasburgo ha accolto il ricorso di numerose vittime ravvisando una violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto all’equo processo.

Anche in questo caso il ricorso è stato presentato da alcuni dipendenti della provincia di Milano, passati sotto il Ministero dell’istruzione.

A causa della legge 23 dicembre 2005, n. 266  che aveva  introdotto un’interpretazione autentica all’articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 i dipendenti erano stati di fatto privati dell’anzianità di servizio.

Per la Corte europea, l’intervento legislativo  ha regolato in maniera retroattiva la situazione dei dipendenti, di fatto impedendo la realizzazione di un equo processo.

Strasburgo riconosce che il potere legislativo può intervenire nell’ambito dei diritti in materia civile con nuove disposizioni, anche con portata retroattiva, ma senza intaccare il principio della preminenza del diritto e il diritto al processo equo.

Principi violati, invece, dall’Italia. Di qui la condanna.

L’adozione di una norma di interpretazione autentica di un testo dopo molti anni, con una prospettazione diversa da quella sostenuta dalla Corte di cassazione, che lede i diritti dei dipendenti cancellando l’anzianità di servizio costituisce una violazione della Convenzione europea.

vedi anche  la sentenza De Rosa e altri contro Italia (AFFAIRE DE ROSA ET AUTRES c. ITALIE  depositata in data 11 dicembre 2012  Personale ATA: nuova condanna all’Italia)

Dott.Marina Castellaneta

@marcast5

Fonte: http://www.marinacastellaneta.it/category/senza-categoria

ndr:

   Sentenza Corte Europea dei Diritti Umani del 7 giugno 2011

   SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – ATA Scattolon (Ricorso C-108/10)

   SENTENZA AGRATI  8 novembre 2012  con la tabella dell’equo indennizzo

   sentenza De Rosa e altri contro Italia (AFFAIRE DE ROSA ET AUTRES c. ITALIE

   sentenza CEDU del 14 gennaio 2014, affaire Montalto e altri v. Italia IN FRANCESE

   CEDU-Sentenza-del-14-gennaio-2014 Il testo in italiano è  frutto di una prima traduzione non    ufficiale

   (dunque con possibili refusi)

 dirittiLa sentenza CEDU del 14 gennaio 2014, affaire Montalto e altri v. s’inserisce perfettamente nella scia inaugurata dalla sentenza Maggio e altri c. Italia (ric. n. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08 del 31 maggio 2011), e confermata dalla sentenza Agrati e altri c. Italia (ric. n. 43549/08, 6107/09 e 5087/09 del 7 giugno 2011), in tema di leggi d’interpretazione autentica.

La vicenda è quella del personale ATA che, in seguito al trasferimento avvenuto nel 1999, è passato dalle dipendenze dalla funzione pubblica territoriale – ove percepiva uno stipendio base integrato da delle indennità accessorie – a quelle del Ministero dell’educazione nazionale (M.I.U.R.), che fornisce ai suoi dipendenti, per le medesime mansioni svolte dal personale ATA, uno stipendio base progressivo secondo l’anzianità di servizio.

Sebbene fosse previsto – nell’articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 (Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato) – che i lavoratori trasferiti dovessero continuare a beneficiare dell’anzianità maturata, il Ministero assegnò loro un’anzianità fittizia, trasformando la retribuzione percepita presso gli enti locali in data 31 dicembre 1999 in anni di anzianità dei richiedenti.

Inoltre, per trasformare la retribuzione di base in anni di anzianità fittizia, il Ministero tolse dall’ultima busta paga dei lavoratori trasferiti tutti gli elementi accessori dello stipendio percepiti in modo stabile fino al 31 dicembre 1999.

In seguito al contenzioso giudiziario iniziato da numerosi lavoratori, il legislatore emanò la legge n. 266/2005 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria per il 2006), d’interpretazione autentica della legge n. 124/1999 che sostanzialmente ebbe come effetto quello di fornire al personale ATA trasferito un trattamento economico inferiore rispetto a quello che avrebbe avuto secondo l’interpretazione costante della Corte di Cassazione anteriore all’emanazione della legge d’interpretazione autentica della legge sul trasferimento.

La C.E.D.U. analizza puntualmente anche l’incidenza della legge n. 266/2005 sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, prima dell’intervento legislativo, era favorevole ai lavoratori e,successivamente, al Ministero.

Sulla questione è inoltre intervenuta la Corte costituzionale che, con le sentenze n. 234 del 2007 e n. 311 del 2009 aveva sancito la legittimità costituzionale della legge n. 266/2005.

La C.E.D.U. ha riaffermato quanto già disposto sul precedente caso Agrati e altri c. Italia, stabilendo che la mancanza degli imperativi motivi d’interesse generale non giustificavano l’utilizzo di un tale strumento – la legge d’interpretazione autentica – che è, chiaramente, una deroga al principio generale di parità delle armi garantito dall’art. 6 della Convenzione.

La C.E.D.U. fa poi riferimento alla sentenza Scattolon c. M.I.U.R (Ricorso C-108/10), del settembre 2011 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con cui era stata sancita la contrarietà al diritto dell’Unione e in particolare alla  direttiva 77-187-CE.

 In seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la Corte di Cassazione, a partire dalle pronunce n. 20980 e 21282 del 2011, ha rinviato numerosi ricorsi ai giudici d’Appello al fine di effettuare una valutazione sul mutamento stipendiale e, nel caso in cui si fosse riscontrata una diminuzione salariale del personale trasferito, di giudicarla in contrasto con il diritto dell’Unione, disapplicando, dunque, la legge nazionale.

Nel caso Montalto, la C.E.D.U. ribadisce i principi consolidati in materia, ciò a partire dalle sentenze Raffinerie greche Stran e Stratis Andreatis c. Grecia, (ric. n. 13427/87 del 9 dicembre 1994), National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito (ric. n. 21319/93, 21449/93, 21675/93 del 23 ottobre 1997), Zielinsky e Pradal e Gonzales c. Francia (ric. n. 24846/94 et 34165/96 à 34173/96 del 28 ottobre 1999) e Forrer-Niederthal c. Germania (ric. n. 47316/99 del 20 febbraio 2003), secondo i quali, sebbene non vi sia un divieto assoluto per il legislatore di intervenire con leggi d’interpretazione autentica sulle leggi in vigore, le garanzie del giusto processo e il principio di parità della armi non consentono che vi sia un’ingerenza da parte dello Stato in controversie pendenti di cui esso sia parte, a meno che ciò non sia giustificato da imperativi motivi d’interesse generale.

La C.E.D.U. ha quindi ribadito che mere necessità di ordine economico non possono costituire motivi imperativi tali da derogare  a tali principi.

La sentenza è decisamente critica.

La pratica delle leggi d’interpretazione autentica con effetto retroattivo, nella sostanza, fanno venir meno la speranza legittima di ottenere un risarcimento e l’adeguamento salariale per i lavoratori trasferiti.

Per questo motivo la C.E.D.U. ha dichiarato la violazione dell’art. 6 § della Convenzione.

AVV. ANTONELLA MASCIA

(Testo redatto con la collaborazione della dott.ssa Alessia Valentino)

ndr:

1 –  Sentenza della Corte di Cassazione del 15 marzo 2005

2 – Sentenza della Corte di Cassazione n. 3224 del 25 gennaio 2005

3-  Sentenza Corte Europea dei Diritti Umani del 7 giugno 2011

4-   SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – ATA Scattolon (Ricorso C-108/10)

5-  SENTENZA AGRATI  8 novembre 2012  con la tabella dell’equo indennizzo

6- comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266

7-sentenza CEDU del 14 gennaio 2014, affaire Montalto e altri v. Italia IN FRANCESE

8- sentenza De Rosa e altri contro Italia (AFFAIRE DE ROSA ET AUTRES c. ITALIE

CEDU-Sentenza-del-14-gennaio-2014 Il testo in italiano è  frutto di una prima traduzione non ufficiale (dunque con possibili refusi)

Fonte:http://antonellamascia.wordpress.com/2014/01/17/montalto-e-altri-c-italia-la-corte-europea-dei-diritti-delluomo-condanna-nuovamente-litalia-per-le-leggi-dinterpretazione-autentica/

condannaI diritti acquisiti dai lavoratori trasferiti da una PA all’altra non possono essere negati da una legge d’interpretazione autentica retroattiva La CEDU condanna l’Italia per l’illecita interferenza tra il potere legislativo e quello giudiziario: viola il diritto all’equo processo.

di Giulia Milizia

Peculiare sentenza sulla tutela dei dipendenti pubblici (personale ATA) trasferiti da un ente locale al Ministero: avevano perso ingiustamente i maturati scatti di anzianità e le relative integrazioni salariali.

La Finanziaria del 2006, con tale esegesi, riconosceva questi diritti solo a chi aveva ottenuto una sentenza definitiva, negandoli a chi aveva giudizi pendenti: è un’illecita e discriminatoria interferenza.

È la seconda condanna dopo quella del 2011.

È quanto stabilito dalla CEDU, sez. II, con la sentenza Montalto ed altri v. Italia (ric. 38180/08 più altri 16) del 14 gennaio 2014: il nostro paese è stato condannato per aver adottato detta legge d’interpretazione autentica,…

Fonte:

http://www.dirittoegiustizia.it/news/17/0000066073/I_diritti_acquisiti_dai_lavoratori_trasferiti_da_una_PA_all_altra_non_possono_essere_negati_da_una_legge_d_interpretazione_autentica_retroattiva.html

ndr :la Corte ha riscontrato una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione ,rigettando tutti gli argomenti del Governo italiano.

Secondo la Corte europea non vi era alcuna necessità di una norma interpretativa che andasse a ridurre il contenzioso, che anzi è stato alimentato, non vi erano ragioni imperiose di carattere generale per giustificare a distanza di oltre cinque anni la modifica dell’art.8 della legge n.124/1999 che riconosceva la piena anzianità di servizio e professionale al personale ata transeunte, perché non vi era alcun vide juridique, nessun vuoto normativo da colmare, ma solo gli interessi “egoistici” dello Stato (e dell’Avvocatura erariale) da tutelare.

Qui la sentenza CEDU del 14 gennaio 2014, affaire Montalto e altri v. Italia IN FRANCESE

Ndr: Il testo in italiano è  frutto di una prima traduzione non ufficiale

(dunque con possibili refusi)

CEDU-Sentenza-del-14-gennaio-2014

Articolo 6 – Diritto a un equo processo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

diritti_umani_header 

La sentenza Carratù e l’ordinanza Papalia della Corte di giustizia, la sentenza Montalto della Cedu, le ordinanze di rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale e della Cassazione, ricostruiscono la tutela effettiva dei lavoratori

di Avv. Vincenzo De Michele

 

omiss……….

6. La Cedu aiuta la Corte di giustizia a superare i contrasti sul caso Agrati-Scattolon e a chiudere la stagione dei favori allo Stato italiano

omiss……

 

14. Conclusioni:La sentenza Montalto della Cedu

La II Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo nella recentissima sentenza del 14 gennaio 2014 nella causa “Montalto e a. v. Italy” sul ricorso n.38180/08 (più altri 16 ricorsi riuniti), ancora una volta intervenendo sulla norma interpretativa retroattiva dell’art.1, comma 218, della legge finanziaria n.266/2005 dopo la sentenza Agrati della Corte di Strasburgo del 7 giugno 2011.

Lo Stato italiano, con l’atteggiamento insopportabilmente mendace che ha caratterizzato anche la vicenda delle pregiudiziali comunitarie sul precariato pubblico statale e/o post-statale, ha comunicato in data 12 marzo 2013 al Segretariato generale del Comitato dei Ministri presso il Consiglio d’Europa che non erano state adottate misure generali per l’applicazione della sentenza Agrati, perché la giurisprudenza nazionale già stava dando esecuzione alla decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, dopo la sentenza Scattolon della Corte di giustizia, e ha indicato la sentenza del Tribunale di Treviso e la sentenza n.78/2012 della Corte costituzionale sull’anatocismo bancario come misure specifiche di attuazione.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, dopo la proposizione del ricorso Livorti contro le due ordinanze Vino della Cgue, ha chiesto alla Corte di giustizia di correggere anche la cattiva interpretazione della sentenza Scattolon, oltre che gli errori procedurali commessi nei due provvedimenti sulla causale finanziaria Poste, il che è poi avvenuto con la sentenza Carratù e con il riconoscimento che lo Stato italiano poteva anche inserire condizioni di maggior favore anche in base alla direttiva 77/187/Ce sui trasferimenti di azienda, come previsto dall’art.7 della normativa applicabile al personale ata trasferito dagli Enti locali allo Stato, e quindi che non vi è bisogno per i lavoratori trasferiti di provare il peggioramento retributivo al momento del passaggio alle dipendenze del MIUR.

            Puntualmente, dopo un mese ,con la sentenza Montalto la Cedu ha rafforzato quanto già enunciato nella sentenza Agrati sulla violazione dell’art.6 della Convenzione, rigettando tutti gli argomenti del Governo italiano.

Secondo la Corte europea non vi era alcuna necessità di una norma interpretativa che andasse a ridurre il contenzioso, che anzi è stato alimentato, non vi erano ragioni imperiose di carattere generale per giustificare a distanza di oltre cinque anni la modifica dell’art.4 della legge n.124/1999 che riconosceva la piena anzianità di servizio e professionale al personale ata transeunte, perché non vi era alcun vide juridique, nessun vuoto normativo da colmare, ma solo gli interessi “egoistici” dello Stato (e dell’Avvocatura erariale) da tutelare.

Insomma, la Corte di Strasburgo con la sentenza Montalto ha espresso con durezza le stesse valutazioni di censura agli abusi dello Stato italiano sulle regole e sui processi e alla slealtà nei rapporti con le Corti sovranazionali che, nell’asetticità e freddezza degli enunciati, sono implicitamente (ma non troppo) contenute nella sentenza CarratùPapalia della Corte di Lussemburgo.

Lo Stato italiano “di diritto” dovrà prendere atto di queste posizioni delle Corti europee e cominciare a ricostruire le fondamenta della tutela dei diritti fondamentali, coniugandole con le reali esigenze della finanza pubblica, senza inventarsi nuove manipolazioni o cattive interpretazioni della giurisprudenza comunitaria e/o convenzionale.

E’ un problema di responsabilità personale e collettiva, questa volta.

Ndr: Il testo in italiano è  frutto di una prima traduzione non ufficiale

(dunque con possibili refusi)

CEDU-Sentenza-del-14-gennaio-2014

ORIGINALE:

Qui la sentenza CEDU del 14 gennaio 2014, affaire Montalto e altri v. Italia IN FRANCESE

Fonte:

http://www.duitbase.it/saggi/213-la-sentenza-carratu-e-lordinanza-papalia-della-corte-di-giustizia-la-sentenza-montalto-della-cedu-le-ordinanze-di-rinvio-pregiudiziale-della-corte-costituzionale-e-della-cassazione-ricostruiscono-la-tutela-effettiva-dei-lavoratori-contro-le-leggi-retroatt

 100_0181Indicazioni operative agli Uffici Scolastici Regionali per procedere all’inquadramento su altra classe di concorso per coloro che, avendo i titoli, hanno presentato domanda.

Con la circolare del 6 dicembre 2013 era stato chiarito che il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555, anche nell’a.s. 2013/14, è consentito transitare su altra classe di concorso per la quale sia abilitato o in altro posto di insegnante tecnico pratico o di scuola primaria per il quale possieda idoneo titolo di studio, purchè non sussistano condizioni di esubero nella stessa provincia.

Al citato personale è altresì consentito di rimanere negli organici degli Uffici tecnici, se già utilizzato in tali ambiti ed in possesso del relativo titolo di studio subordinatamente all’esistenza di posti in organico di diritto e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dato l’approssimarsi delle domande di mobilità, si invitano gli Uffici Scolastici Regionali, acquisite e verificate le richieste del personale interessato, ad avviare tutte le procedure finalizzate al nuovo inquadramento con decorrenza giuridica nell’a.s. in corso e raggiungimento della sede di titolarità a decorrere dal 1° settembre 2014.

La nota del 5 febbraio 2014

ITP e passaggio nei ruoli ATA –

La FLC ricorre al TAR del Lazio

Va ricordato, onde evitare di fare confusione che gli ITP Ex Enti locali sono i colleghi transitati appunto dagli enti locali alle dipendenze dello Stato tramite un provvedimento del governo Prodi.

Le classi di concorso che le sono state assegnate sono la C555 e la C999, classi di concorso che scompaiono per effetto della riforma della scuola Gelmini e che per effetto della spending review, coloro i quali privi del titolo di studio valido per accedere ai ruoli docente, in maniera coatta transiteranno nei ruoli del personale ATA.

nota-895-del-5-febbraio-2014-attuazione-disposizioni-dl-104_13-personale-docente-c999-e-c555

La FLC per impedire ciò ha ricorso al TAR del Lazio, questo il comunicato

Fonti:http://www.orizzontescuola.it/news/transito-itp-c999-e-c555-altra-classe-concorso-lora-chiarimenti-usr

http://itpscuola.altervista.org/blog/itp-e-passaggio-nei-ruoli-ata-la-flc-ricorre-al-tar-del-lazio/

CEDU-Sentenza-del-14-gennaio-2014

CEDUNuova condanna dello Stato Italiano per la questione del trasferimento coatto del personale -già appartenente agli enti locali – alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione.

 L’annosa vicenda (oggetto di un’incredibile vicenda processuale, con legge di “interpretazione autentica”, pronunce della Corte Costituzionale, contrastanti pronunce della Cassazione) riguarda alcune decine di migliaia di dipendenti inquadrati nel personale Ata.

 Com’è noto, la Corte di Cassazione, dopo le sentenza Agrati della CEDU e la sentenza 6 settembre 2011 della Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, procedimento C-108/10, ha ritenuto di dover rimettere al giudice di merito la verifica in ordine al peggioramento delle condizioni retributive del personale ata, a seguito del trasferimento presso il MIUR.

 Tale orientamento, affatto risolutivo, viene oggi nuovamente rimesso in discussione dalla sentenza in commento che ribadisce ancora una volta come l’intervento dello Stato italiano con “legge di interpretazione autentica” (dunque con effetto retroattivo) non era giustificato da ragioni interpretative di interesse generale, risolvendosi dunque in una violazione da parte dell’Italia dell’art. 6 della Convenzione (diritto ad un equo processo).

 La sentenza è reperibile in originale (testo francese ) sul sito della corte europea http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

 Il testo in italiano è invece frutto di una prima traduzione non ufficiale (dunque con possibili refusi).

CEDU-Sentenza-del-14-gennaio-2014

ORIGINALE:

Qui la sentenza CEDU del 14 gennaio 2014, affaire Montalto e altri v. Italia IN FRANCESE

Avv. F. Orecchioni

Fonte:http://www.dirittoscolastico.it/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-del-14-gennaio-2014/

70.000 lavoratori ATA-ITP ex EE.LL. “infoibati “ dopo una scellerata intesa  Sindacati –   Governo  durata 16 anni.

100_0179 La parola d’ordine è di stendere una pietra tombale sulla scandalosa e vergognosa  vicenda che ha sconvolto la vita di tutto il   personale ATA-ITP ex EELL che nel lontano gennaio 2000 passarono allo Stato grazie alla legge 124/1999 che ne disciplinava e regolamentava il transito.

E’ questo il famigerato accordo segreto che ha visto coinvolti i sindacati scuola maggiormente rappresentativi  ed i vari governi che si sono succeduti fino ad oggi .

Un vergognoso piano ben orchestrato da 16 anni, che ancora vige e  che fu strutturato all’indomani del  passaggio allo Stato dei lavoratori delle scuole (ATA-ITP) gestiti fino ad allora dagli Enti Locali.

Una manovra che rappresenta per tutti i sindacati della scuola, firmatari dei vari contratti, un “bubbone”  enorme che ha sporcato ed ancora rappresenta  una macchia nera e vergognosa per la parte sindacale e per la quale ancora non è stato trovato il coraggio di fare pubblica ammenda…ed allora meglio stendere un velo pietoso, o meglio, “INFOIBARE”  il problema per non parlarne anzi  negarne l’esistenza anche se l’infame e vergognosa manovra ha gettato nella disperazione migliaia di lavoratori, costretti a restituire al tesoro decine di migliaia di euro, con ripercussione  inevitabili  sulla liquidazione e sull’assegno di pensione.

In breve la storia:

–          Al fine di unificare tutto il personale delle scuole pubbliche  alle sole dipendenze dello Stato (diviso fino ad allora tra dipendenti dello Stato ed Enti Locali) alle sole dipendenze del Ministero P.I., il governo Prodi D’Alema con la legge 124/99, legifera e norma il passaggio riconoscendo  a tutti i dipendenti transitati l’anzianità maturata presso gli Enti Locali (art- 8) ;

–          A luglio 2000, a passaggio effettuato,  con un dietrofront  incredibile si pone uno stop al riconoscimento dell’anzianità maturata con un accordo Sindacati –ARAN  si rettificava e si imponeva  invece il passaggio e l’inquadramento alle dipendenze dello  Stato del personale, in questione, con lo stipendio  in godimento, modificando quindi il senso e lo spirito  dell’art. 8 (L.124/99);

–          Partono migliaia di ricorsi dei lavoratori che li vedono vittoriosi, in quando , la maggioranza dei giudici nei vari gradi di giudizi ritengono nullo l’accordo Sindacati -ARAN;

–           A settembre 2005 ci prova il governo Berlusconi, che con una interpretazione autentica”…sic!, relatrice l’on Santanchè,  inserita nella Legge Finanziaria 2006, modifica e stravolge il senso dell’art. 8  L.124/99, causando, da quel momento in poi, di fatto,  il capovolgimento  di migliaia di procedimenti  dei lavoratori ancora in atto, in quel tempo,  nei vari gradi di giudizi. 

–          L’operazione Sindacati –Governo finalmente aveva avuto così l’effetto della strategia messa in atto contro 70.000 lavoratori ex EE.LL. (bidelli, amministrativi, Tecnici, Insegnanti tecnico-Pratici) , i quali si vedono fregati proprio dai Sindacati che dovevano difenderli e pretendere al loro fianco il rispetto della legge che li aveva fatti passare allo Stato

–          La strategia dei sindacati da quel momento in poi è stata quella di continuare a girare le spalle ai lavoratori interessati, che nella disperazione totale, si vedono costretti a restituire allo Stato varie decine di migliaia di euro con riconoscimento delle anzianità lavorative dimezzate e, quindi, effetti disastrosi sulle liquidazioni e sugli  assegni pensionistici-

Ma, per fortuna dei lavoratori interessati, come recitava il famoso mugnaio di Potsdam nell’opera  Brechtiana  c’era e c’è ’” ancora un giudice a berlino” ..che in senso metaforico è interpretato dalla  Corte  Di Giustizia Europea e dalla  Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  le quali con ben due sentenze distinte non hanno esitato a dare  ragione ai lavoratori condannando  pesantemente lo Stato Italiano per indebita e scorretta ingerenza nei processi in atto che lo vedevano coinvolto come parte in causa ed il pieno riconoscimento di tutta l’anzianità maturata nell’Ente Locale.

L’assurdità è che si sta ancora continuando a giocare sporco sulle spalle di questi lavoratori, ai quali, bene farebbero i sindacati ed i politici a recitare un “mea culpa” ed intavolare un tavolo di discussione per trovare un accordo politico sindacale e porre fine ad una clamorosa ingiustizia, che rischia, con la ripresa di  migliaia di ricorsi e forti delle sentenze europee, determinare un default colossale per le casse dello Stato Italiano-

  F.to Il Comitato Nazionale ATA-ITP ex EE.LL

Vincenzo Lo Verso

http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=51427&action=view

https://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/2014/01/11/silenzio-assordante/

SENTENZA AGRATI  con la tabella dell’equo indennizzo

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – ATA  European Court of Justice judgment C-108/10 Scattolon

2014-01-11_204701Un silenzio assordante  incombe per la problematica del personale Ata e Itp ex Enti Locali sia dai nostri politici che dai   Sindacati che in questi giorni si sono prodigati  per ripristinare  gli scatti d’anzianità  e le posizioni economiche scordandosi che noi siamo dal 2000 che aspettiamo il ripristino dell’anzianità pregressa maturata nell’ente di provenienza.

Eppure di Ata e docenti  si è parlato in quasi tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche .

Ricordiamo che  il Ministero dell’Economia e delle Ragionerie Territoriali dello Stato  stanno  recuperando  coattivamente   , le somme percepite di detto personale  a seguito delle sentenze favorevoli di primo o secondo grado in alcuni casi anche di 70000 euro.

 Inoltre   il governo Italiano  è stato sanzionato da ben due sentenze Europee in particolare il Cedu con la  SENTENZA AGRATI   risarcisce 124 colleghi con un equo indennizzo di 1,8 milioni di euro  .

Con la Risoluzione n. 8-00196 , approvata nella XVI legislatura  avuto in Commissione XI il Governo si è impegnato affinché, entro tempi brevi, si giungesse ad una equilibrata risoluzione della vicenda, con l’obiettivo di realizzare una definitiva soluzione dell’annosa problematica del personale ITP e del personale ATA, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche.

Dopo le sentenze europee, è assolutamente prioritario che il tristemente famoso comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sia abolito e, sia inserita nella normativa italiana un articolo di legge che confermi la ricezione della giurisprudenza europea, ossia che i lavoratori hanno diritto al riconoscimento dell’anzianità per intero, senza ulteriori trucchi.

A tal proposito invitiamo i politici e il governo  che s’erano impegnati per una giusta soluzione della nostra problematica a prendere contatti e acconsentire a un incontro tecnico e politico con i rappresentanti del comitato.

Confidiamo che un simile percorso possa finalmente ridare fiducia e certezza alla nostra categoria, ingiustamente discriminata per oltre  quattordici  anni.

XI COMMISSIONE

Malpezzi

 

audizione Commissione Lavoro Comunicato ATAeell 9 novembre 13 SENTENZA AGRATI  con la tabella dell’equo indennizzo

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – ATA  European Court of Justice judgment C-108/10 Scattolon

Il Coordinatore

Vincenzo Lo Verso

vincenzoloverso@tiscali.it

https://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/

pi lu

a cura di :Antonio Mazzotti itp

Cronistoria –

Analisi – Proposta per una soluzione soddisfacente della vertenza del  Personale transitato dagli EE.LL.  allo Stato  ai sensi dell’art.8 legge 124/99.

Nel maggio 1999 il personale degli Enti Locali operanti con qualifica e mansioni riconducibili ai profili del contratto scuola era soddisfatto del risultato conseguito con la legge vedendo realizzato il principio costituzionale dell’eguaglianza “a parità di lavoro – parità di retribuzione”

Il nemico era dietro l’angolo.

Il legislatore, sempre ambiguo e pronto a fare solo gli interessi di casta, rimetteva l’applicazione della norma ad un accordo da stipularsi tra l’ARAN e i Sindacati!!!

Qui la fregatura.

L’accordo ignorava il dettato della norma di legge,art.8 comma 3 legge 124/99 “…riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità maturata presso l’Ente di provenienza…”.

L’accordo redatto, all’art.3 pone il personale transitato nella fascia corrispondente del contratto scuola, non in base all’anzianità, ma alla retribuzione goduta al 31/12/99. Io personalmente con una anzianità di 22 anni di servizio venivo collocato nella fascia dei 9 anni. Sic!!

Da qui le azioni giudiziarie e parlamentari.

La maggioranza dei Giudici sino al dicembre 2005 emetteva sentenze positive per i ricorrenti convalidate anche dalla Corte di Cassazione. Il Parlamento emanava con la legge 266/05 (art.1 comma 218)proposta dall’on. Santanchè.(Non dimentichiamolo MAI.) l’interpretazione retroattiva dell’accordo ARAN.

La norma annullava  tutte le sentenze non passate in giudicato favorevoli ai dipendenti con restituzione coatta delle somme ed arretrati erogate dalle spettanze mensili, ben oltre il quinto dello stipendio o pensione. Il successivo Governo Prodi nella legge finanziaria 2008 (art.1 comma 147) rinviava la questione di nuovo all’ARAN e Sindacati nell’ambito del rinnovo del contratto scuola, mai rinnovato.

LE PARTI : Il Legislatore: la sua azione si è concretizzata con interpellanze, mozioni, ordini del giorno, risoluzioni nelle Commissioni Cultura e Lavoro. Il Comitato Nazionale in ripetuti incontri con singoli Parlamentari e/o Componenti delle Commissioni Bilancio, Cultura e Lavoro, non ha mai raggiunto alcun risultato se non il riconoscimento della rivendicazione.

Il MIUR: tranne un censimento del personale transitato, effettuato nel maggio 2008, onde quantificare  il fabbisogno reale di cassa, riposto in un cassetto, mai più aperto, è stato sempre assente. Anche quando alcuni suoi rappresentati sono stati ascoltati nelle aule parlamentari e nelle commissioni.

In particolare i Sottosegretari hanno dato verbali assicurazioni, poi il silenzio.

Nella trasmissione dei dati finanziari all’Avvocatura dello Stato per le pronunce della Corte Costituzionale, le somme indicate erano talmente gonfiate che i Giudici relatori, arrampicandosi sugli specchi, dovevano anche ignorare le norme sancite dalla Costituzione per il rigetto della questione di legittimità costituzionale poste.

ARAN: Siglato  l’accordo con i sindacati nel luglio 2000,visto poi il precipitare delle azioni giudiziarie che inficiavano l’accordo, si giustificava asserendo che l’accordo era solo per il primo inquadramento. Sarebbe poi spettato al MIUR e ai Sindacati prevedere nel primo contratto i costi del definitivo inquadramento nell’ambito della  previsione di spesa corrente per il personale. Per non effettuare tale obbligo, il MIUR si è guardato bene ,sino ad oggi, d’inserire nei ruoli il Personale transitato.

I SINDACATI: da questi siamo sempre stati ignorati perché abbiamo   occupato posti di lavoro che loro non potevano  più gestire.

La GIUSTIZIA : i giudizi emessi dall’A.G. sono stati per la stragrande maggioranza positivi per i ricorrenti, producendo le seguenti situazioni: i  giudizi di primo grado, laddove non è stato immediatamente proposta l’esecutività della sentenza sono andati a buon fine e i ricorrenti hanno visto riconosciuto la piena anzianità e gli arretrati maturati.

Questi colleghi sono stati equiparati ai colleghi in servizio nello Stato,nel rispetto della norma della legge 124/99. Il Miur,ormai soccombente,dopo questo primo periodo. attraverso l’Avvocatura dello Stato ha  opposto sempre appello,e attraverso i propri funzionari periferici anche a suggerire ai Giudici del Lavoro bozze di sentenza.

Da questo momento  iniziano le sentenze negative per i lavoratori ricorrenti.

I ricorrenti che hanno avuto in primo grado sentenza positiva,non passata in giudicato e che hanno percepito immediatamente le somme spettanti ,hanno sì percepito gli arretrati e l’inquadramento,ma è stato loro richiesto per gli effetti dell’art.1 ( comma 218 ) della legge 266/05,il rimborso forzato degli arretrati percepiti in pochi anni e il non riconoscimento dell’inquadramento.

La Cassazione fino al 1 gennaio 2006 ha sempre emesso sentenze positive con rinvio alla Corte di Appello (sezione diversa della precedente),per una pronuncia positiva del dispositivo.

I Giudici e la Cassazione ricorrono  quindi alla Corte Costituzionale che in due sentenze, falsate dai dati finanziari comunicati dall’Avvocatura dello Stato circa gli importi occorrenti,dichiara l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

Da registrare poi due distinte sentenze,una della Corte di Giustizia Europea e l’altra della Corte Europea dei Diritti  dell’Uomo.

CORTE DI GIUSTIZIA: si è pronunciata per il riconoscimento del ricalcalo delle spettanze percepite dai dipendenti ex EE.LL. al 31/12/99 inglobando anche le somme non fisse.(produttività + altri emolumenti).

CEDU: si pronuncia nel rispetto dei Trattati e della Costituzione per il riconoscimento totale della anzianità  maturata e del susseguente inquadramento.

I PROTAGONISTI: Il Personale ex EE.LL. (70.000 unità circa) va diviso per profilo professionale:

Collaboratori scolastici: sono di gran lunga in numero maggioritario rispetto alle altre categorie. 15 anni di anzianità.

Ciò comporta ,ai fini dell’inquadramento e del  collocamento a riposo, la riduzione del danno economico, anzi  ai fini del primo inquadramento, in non pochi  casi hanno guadagnato.

Assistenti Amministrativi – DSGA: molti avendo la possibilità della qualifica optano nel 2001 per il rientro nell’amministrazione di provenienza. Da queste considerazioni si evince la sensibile riduzione dei 70.000 del 1 gennaio 2000.

Tant’è che il numero esatto dato del censimento del 2008, non è stato mai reso pubblico.

Assistenti di Cattedra: unica figura professionale che ha dovuto,per effetto della legge 124/99 restare nei ruoli scolastici,senza possibilità di opzioni. Sono i soli ad avere un’ anzianità datata,il loro ingresso nelle Amministrazioni locali per effetto nel 1976 della dichiarazione di ruolo ad esaurimento,bloccava di fatto l’indizione di pubblici concorsi. Il loro numero è quantificabile in 1700 unità.

MIUR: Dopo le prime sentenze in cui era soccombente,a tutte le successive sentenze ha opposto  Appello. Si giunse poi nel 2005 alla formulazione dell’emendamento Santanchè,bloccando retroattivamente le sentenze non passate in giudicato.

Successivamente e dopo le sentenze della Corte Costituzionale,cui si è detto,giungono le sentenze Europee.

La strategia del Miur cambia. Certo di un’ assenza del cambio della legislazione, opta solo per il soddisfacimento delle sentenze passate in giudicato, sentenze che recepiscono solo il ricalcalo delle somme non riconosciute nel primo inquadramento,così come nel dispositivo  della sentenza della Corte di Giustizia Europea. Gli unici ad essere penalizzati del tutto sono gli Assistenti di Cattedra ora ITP,che non avendo emolumenti accessori,non hanno nulla da rivendicare.

Ultima furbata del Miur nei confronti degli ITP (classe C666 già C999) è il transito nel ruolo del personale amministrativo e collocato in base al titolo di studio di accesso nella P.A. Questo incostituzionale passaggio,che ignora anche il superamento di pubblico concorso per l’accesso al ruolo,produrrebbe in caso di sentenze positive il solo diritto al riconoscimento delle spettanze economiche come al personale ATA. Somme che abbiamo visto essere quasi inesistenti.

Questa la cronistoria e la mia personale analisi della vicenda che non vede soluzioni a  breve, in considerazione delle condizioni economiche dello Stato, che priva una qualsiasi azione legislativa.

                                                          Ci arrendiamo?

Sul piano parlamentare vedo solo la possibilità:una volta acquisiti i dati del censimento del MIUR,ora sottochiave, e la quantificazione  del fabbisogno reale della somma occorrente a soddisfare e applicare il recepimento della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,rispettando anche la Carta Costituzionale Italiana.

Un ultimo tentativo per verificare la reale volontà del MIUR e del Parlamento,è una pressante sollecitazione ai Parlamentari dei vari gruppi che nel passato si sono sentiti sensibili alla soluzione del nostro problema e al rispetto delle  leggi,di porre una interrogazione comune al Ministro Carrozza in uno dei prossimi Question-time che contenga almeno i seguenti punti: abrogazione art.1 comma 3 della legge 266/05; conoscenza dei dati del censimento MIUR del maggio 2008; immissione nei ruoli,nei profili di appartenenza al 31/12/99,e conseguente calcolo delle spettanze a carico del capitolo di spesa corrente del personale MIUR; restituzione delle somme corrisposte e poi rimborsate dal personale a seguito di sentenze.

Un ulteriore proposta risolutiva per le condizioni economiche statali potrebbe essere l’inquadramento nella fascia spettante e la conseguente corresponsione del nuovo stipendio.

Corrispondere poi anche con BOT a 5anni degli arretrati, anche detratti gli interessi legali.

Ritenendo che ciò  non avvenga, bisogna riprendere i giudizi ricorrendo al Giudice di 1° grado, per l’applicazione della sentenza della CEDU del 2011.

Giudizio che se non positivo deve giungere di nuovo fino alla CEDU per una sentenza che non può non essere uguale alla precedente.

Mi risulta che alcuni individuali giudizi,in questa direzione siano stati già proposti,è necessario nonchè utile che sia riavviata l’informazione attraverso il nostro sito,pubblicando i ricorsi e le eventuale sentenze. Mi rafforzano in questa proposta le seguenti sentenze,tutte emesse dopo le Sentenze Europee,da Giudici di Primo Grado: Sentenza 743/12 dal Giudice del Tribunale di Teramo che inficia i decreti per la restituzione delle somme erogate in applicazione del riconoscimento dell’anzianità e dell’inquadramento e ne ordina la restituzione. Sentenza 357/12 del Giudice del Tribunale di Vibo Valentia e del Giudice del Tribunale di Treviso,che accogliendo i ricorsi,disapplicano il comma218 (art.1 legge 266/05),riconosce il diritto all’anzianità e al nuovo inquadramento con l’erogazione delle somme spettanti dal 1/1/2000. Sentenza 178/12 del Tribunale di Monza che accoglie il ricorso,riconoscendo il diritto alla piena anzianità e al nuovo inquadramento con la corresponsione delle somme dovute.

                                                          MOBILITIAMOCI

Promoviamo quante più assemblee di personale possibili ,anche se in pensione,per sensibilizzare tutti ad una azione legale forte. Un appello particolare va fatto agli ITP,visto che sono secondo la ricostruzione dei fatti esposti e dei danni subiti,i soli ad essere penalizzati totalmente da leggi,sentenze e provvedimenti in essere. Attendo commenti,proposte, adesioni alla prossima assemblea in programma.

Un ultima chicca: nell’ordine del giorno approvato contestualmente alla legge con i provvedimenti per l’Istruzione (9/1574-A/63) si ignorano completamente le Sentenze  Europee.

Questa la dice lunga……

 scarica  Sentenza giudice del lavoro Vibo Valentia

 scarica  sentenza Tribunale di TV del 13gen2012 – ATA ex EELL

 scarica      Sentenza Monza ata n°178-12 del 29-02-2012

Scrivete a istruzioneriparte@miur.it Il Ministro Carrozza vuole “ascoltare le vostre idee e i vostri suggerimenti su come si possa riportare istruzione, formazione e ricerca al centro del dibattito politico”

Avete qualcosa dirle ?

Parlamento

Nel Disegno di legge di conversione del decreto- legge 104  è stato inserito un’ ulteriore o.d.g che impegna il Governo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a provvedere ad una soluzione della nostra annosa vicenda.

Apprezziamo il lavoro e l’impegno di  alcuni Onorevoli e del Parlamento  nei nostri confronti ma crediamo che sarà ancora uno dei tanti ordini del giorno approvati  che rimarrà nei cassetti . Infatti di ordini del giorno in questi anni ne sono scaturiti diversi ,ma mai un proseguo serio.

Vorremmo un impegno dei partiti e dal governo per una risoluzione fattiva senza se e senza ma……per questi motivi chiederemo un ‘ulteriore audizione  del Comitato Nazionale ai rappresentanti delle varie commissioni e del Governo.

Crediamo che nonostante la crisi che incombe si può riuscire a trovare un compromesso alla questione;l’ impegno assunto della XI^ Commissione Lavoro della Camera dei Deputati con la   Risoluzione n. 8-00196 del 25 luglio 2012 è rimasta lettera morta .

Chiediamo  di  sanare questa  ingiustizia, che da 14 anni, ha ancora effetti devastanti nell’animo e nella vita di tanti lavoratori e pensionati della Scuola.

Il Governo si era   impegnato con detta Risoluzione   , entro tempi brevi, ché si giungesse ad una equilibrata soluzione della vicenda, con l’obiettivo di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche alla problematica del personale ITP e del personale ATA.

 Nel decreto legge recante,

“disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nella P.A.”

approvato alla Camera dei Deputati AC 1682/A024, presentato dall’On. CESARO Antimo (SCELTA CIVICA ) il Ministro D’ALIA GIANPIERO ha accolto un ordine del giorno a tutela delle legittime aspettative del    personale ATA  e ITP passati  dalle dipendenze di province e comuni ai ruoli dello stato .

  L’impegno del   Governo è di   valutare l’opportunità di adottare iniziative anche di tipo normativo volte a garantire l’applicazione dell’articolo 8, comma 2 della legge 124 del 1999 con il riconoscimento dell’anzianità effettivamente maturata sia per il personale ancora in servizio, sia per il personale andato in quiescenza dopo il 1° gennaio 2000 e a disporre il blocco immediato delle richieste di recupero, in atto, delle somme percepite dal personale ATA-ITP a seguito di sentenze favorevoli di primo e secondo grado, precedenti all’intervento normativo e alla norma interpretativa contenuta nella sopra citata legge finanziaria n.266 del 2005.

NDR

Disegno di legge di conversione del decreto- legge 104 con modificazioni del 2013

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (A.C. 1574-A)

Atti Parlamentari — 142 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA

ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 2013 — N. 109

ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 2013 N. 109

 pag 142

Ordine del Giorno

 La Camera, premesso che:
l’articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 ha stabilito il transito del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche, nei ruoli del personale dello Stato a partire dal 1o gennaio 2000, garantendo a detto personale, ai fini economici e giuridici, il riconoscimento delle anzianità maturate presso l’ente locale di provenienza e l’inquadramento nelle qualifiche corrispondenti;
l’accordo tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali del 20 luglio 2000, stravolgendo l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, ha introdotto un criterio di inquadramento del personale trasferito allo Stato che si basa solo su quanto percepito nell’ente locale di provenienza fino al 31 dicembre 1999, senza tener conto dell’anzianità di servizio maturata presso l’ente stesso, trasformando semplicemente la sola retribuzione tabellare del dipendente in anzianità;
tale accordo ha finito per determinare un’anzianità di servizio inferiore a quella maturata effettivamente dal personale trasferito e un inquadramento erroneo della posizione stipendiale, questione di non poca rilevanza se si considera che il CCNL del comparto scuola, applicato dal 1o gennaio 2000 a tutto il personale ATA, prevede delle posizioni stipendiali crescenti con l’anzianità di servizio;
tra il 2001 e il 2005 gran parte del personale ATA interessato ha presentato ricorso al giudice del lavoro per affermare il diritto al riconoscimento dell’anzianità effettivamente maturata ed il contenzioso che ne è derivato ha visto il MIUR sconfitto nella quasi totalità delle sentenze, dalla prima pronunciata dal tribunale di Milano nel 2002, alla serie di sentenze pronunciate dalla Cassazione nel 2005;
successivamente la Legge finanziaria per il 2006, all’articolo 1 comma 218, fornendo un’interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, ha negato, con effetto retroattivo, il riconoscimento delle anzianità maturate e annullando di fatto gli effetti delle sentenze favorevoli ai lavoratori,

impegna il Governo

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a provvedere ad una soluzione della vicenda che vede coinvolto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche, transitato nei ruoli del personale dello Stato, riconoscendo a tali lavoratori l’anzianità di servizio e la ricostruzione della carriera.
9/1574-A/64. Rampi, Manzi, Malpezzi, Vacca, Luigi Gallo.

http://www.orizzontescuola.it/news/dl-istruzione-ordini-del-giorno-pro-ata-itp-eell

Il Ministero ha  attivato una casella email, istruzioneriparte@miur.it , per ascoltare le nostre idee e i suggerimenti su come si possa riportare istruzione, formazione e ricerca al centro del dibattito politico.

Decreto istruzione diventa legge, approvato al Senato.

Al via piano triennale di immissione. Tutti i principali provvedimenti

150 voti favorevoli su 226 votanti 15 no e 61 astensioni.

Una scheda  con i più importanti provvedimenti, dalle immissioni in ruolo all’alternanza scuola-lavoro, dal salva-precari, al nuovo concorso Dirigenti, dall‘area unica sostegno, alla mobilità, dalla formazione per i docenti all’assunzione dei dirigenti tecnici, dal dimensionamento all’edilizia, dalla salute ai libri di testo.

Approvato OdG per Wireless anche nelle scuole non statali


Testo del Decreto Istruzione come licenziato dalla Camera.

Il file è diviso in due colonne, a sinistra il testo originale, a destra il testo modificato

Testo_decreto_approdato_al_senato

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca

(A.C. 1574-A).

M5S- GIANLUCA VACCA Resoconto stenografico dell’Assemblea Seduta n. 106 di lunedì 28 ottobre 2013

PD –SIMONA FLAVIA MALPEZZI Resoconto stenografico dell’Assemblea Seduta n. 106 di lunedì 28 ottobre 2013

votazione

Abbiamo tentato di sanare le ingiustizie perpetrate negli anni ai danni delle diverse categorie di docenti  e ata eell   La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge l’emendamento   Vacca 15.46   e  Giammanco 15.26………

a (2)Nel  Decreto Istruzione n. 104/2013 in discussione, in questi giorni,  presso la  VII°  Commissione Cultura della Camera dei Deputati e presieduta dal Presidente Giancarlo Galan   GLI EMENDAMENTI 15.26.15.46. che potevano interessare la risoluzione della nostra vertenza sono stati cassati  dai partiti che rappresentano questo governo delle false intese.

  Ancora una volta i gruppi politici che rappresentano questa maggioranza che a parole si dimostrano solidali alla nostra causa,  nei fatti  poi,   finiscono per voltare le spalle ai diritti dei lavoratori nascondendosi dietro “la salvaguardia dell’interesse finanziario dello Stato”  e quindi bocciare gli emendamenti presentati.

 Hanno dimostrato, di nuovo, tutta la loro incapacità nel governare e risolvere i problemi, perché anziché  impegnarsi per  trovare  la soluzione con una opportuna copertura finanziaria hanno preferito bocciare gli emendamenti risolutivi spostando il problema ancora più in là e negli anni a venire. 

 I partiti Bifronte,  

A parole dimostrano di esserci vicini  affermando, in teoria ,di voler  risolvere

la nostra questione ed in pratica invece  agiscono arroccandosi attorno al RE di turno.

 E’ evidente che  manca la volontà politica di risolvere il problema che interessa  migliaia di lavoratori e famiglie.

Eppure la scorsa settimana è stato approvato in aula  un “decreto contro il femminicidio”  con la presenza in esso di norme disomogenee ed  in violazione dei principi della Costituzione.

 Oltre al tema del contrasto della violenza sulle donne, infatti, includeva tanti altri temi: TAV, vigili del fuoco, furti di rame, frodi informatiche, province, protezione civile…

 Ciò a dimostrazione che i partiti quando hanno un interesse di parte sorvolano su tante cose, tant’è, che nel predetto decreto ci hanno infilato di tutto e di più, che,  nulla avevano a che fare con la finalità del decreto ,  in primis il salvataggio delle province, alla faccia degli impegni e dei  proclami che si sono sentiti in campagna elettorale.

 La politica ancora una volta non ha saputo comprendere le esigenze dei lavoratori della scuola defraudati nella loro dignità per l’anzianità lavorativa loro rubata.

 Migliaia di lavoratori  ATA-ITP provenienti dagli Enti  Locali che hanno creduto di vivere in uno  Stato di diritto, si sono ritrovati, alla fine, ingannati, derubati ed  umiliati.

 Eppure consapevoli della difficile congiuntura economica, ci siamo dichiarati fin dal primo momento disponibili ad un  accordo e/o a qualunque concordato sotto l’aspetto  amministrativo.

 Ci eravamo affidati con fiducia alla   risoluzione n. 8-00196  approvata dalla XI^ Commissione Lavoro della Camera dei Deputati il 25 luglio 2012, ma, come al solito, si fanno promesse da marinaio  per soli scopi elettorali e per accaparrarsi la  fiducia e i voti da sfruttare nelle campagne elettorali.

 A questo  punto  non ci resta che organizzare i ricorsi  in massa per spostare la lotta per il riconoscimento dei nostri  diritti nei tribunali causando, nostro malgrado,  ingenti costi  allo Stato Italiano  a causa di politici inetti ed incapaci che hanno preferito fare come “lo struzzo” invece di affrontare e risolvere una questione   che andava assolutamente “disinnescata”.

 Quindi da oggi, ai circa  11.000 ricorsi attivi nei vari tribunali lo Stato Italiano ne dovrà affrontare ancora altre decine di migliaia che seguiranno nei prossimi tempi.

 I lavoratori ATA-ITP ex EE.LL. che da più di tredici anni lottano per il riconoscimento del loro diritto “scippato” da un grave e vile atto normativo noto come il comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e, forti di ben due sentenze emesse dalle Corti di Giustizia Europea che hanno condannato l’Italia per aver rinunciato a proteggere la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo creando di fatto discriminazione tra lavoratori,  DICHIARANO  che non rinunceranno in nessun modo alla battaglia intrapresa e dichiarano lo STATO DI AGITAZIONE di tutto il personale Ata-itp ex enti locali che sfocerà in una nuova  protesta da organizzarsi a breve  nella capitale sotto i palazzi del potere e della burocrazia.

 

QUESTO ERA L’IMPEGNO DEL PD……..VI RICORDATE????

http://www.orizzontescuola.it/news/ata-itp-eell-respinti-emendamenti-risolutivi-vertenza?page=1

http://www.aetnanet.org/catania-scuola-notizie-2483839.html

http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=49658&action=view

BIFRONTENel  Decreto Istruzione Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI, esprime parere contrario sugli emendamenti 15.26.15.46. quelli che riguardavano l’abrogazione  del comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ,il presidente Giancarlo GALAN e relatore, esprime parere conforme a quello del Governo.

Antonio PALMIERI (PdL) ritira l’emendamento 15.26 di cui è cofirmatario.

 La  VII Commissione Cultura  della Camera dei Deputati  e i partiti che rappresentano questo governo delle false intese Respinge l’emendamento Vacca 15.46. del M5S.

Avevano questa opportunità e Pd e Pdl   hanno gettato la maschera affossandoci per l’ennesima volta,non importa se ciò ci ha tolto dignità ,loro sono sempre al loro posto e continuano il loro gioco nel teatrino delle istituzioni.

Ennesimo ordine del giorno approvato dal parlamento e poi rimane chiuso nei cassetti….siamo stanchi di interpellanze, risoluzioni e ordini del giorno….gli impegni si onorano…in tredici anni se ne contano a bizzeffe……Nel decreto legge recante “disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nella P.A.” approvato ieri alla Camera dei Deputati, il Governo ha accolto un ordine del giorno a tutela delle legittime aspettative di molti lavoratori della scuola: personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi) e ITP (insegnati tecnico-pratici), passati negli anni settanta dalle dipendenze di province e comuni a quelle del MIUR.

AC 1682/A Ordine del Giorno

La Camera, premesso che: il provvedimento in esame reca “disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” introducendo misure relative al comparto istruzione ed insegnamento; in riferimento a tale materia, il personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi) e ITP (insegnati tecnico-pratici), che lavorava nelle scuole e che negli anni settanta era alle dipendenze delle province e dei comuni, fu trasferito alle dipendenze del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca dall’1° gennaio 2000, ai sensi dell’articolo 8 della legge n.124 del 1999, con la garanzia del mantenimento, ai fini economici e giuridici, dell’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1999, delle mansioni e della sede di lavoro ;la legge finanziaria 2006 (legge 266 del 2005), con il comma 218 dell’articolo 1, interpretò il comma 2, dell’articolo 8, della citata legge n.124 del 1999, trasformando il riconoscimento dell’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1999 in «temporizzazione» dell’anzianità, cioè in anzianità fittizia ed inferiore, a grave danno dei lavoratori interessati; è  una vicenda che ha creato non poche difficoltà economiche a migliaia di famiglie, basti pensare a coloro che sono obbligati a restituire cifre ingenti con rate mensili anche di 400,00 euro, a seguito di sentenze emesse nei giudizi di secondo grado che le Corti di Giustizia Europee hanno dichiarato illegittime:-

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare iniziative anche di tipo normativo volte a garantire l’applicazione dell’articolo 8, comma 2 della legge 124 del 1999 con il riconoscimento dell’anzianità effettivamente maturata sia per il personale ancora in servizio, sia per il personale andato in quiescenza dopo il 1° gennaio 2000 e a disporre il blocco immediato delle richieste di recupero, in atto, delle somme percepite dal personale ATA-ITP a seguito di sentenze favorevoli di primo e secondo grado, precedenti all’intervento normativo e alla norma interpretativa contenuta nella sopra citata legge finanziaria n.266 del 2005.

Cesaro Antimo

 bilancia2Nel rendere noto il saldo del Comitato ATA-ITP ex EEL al 7 FEBBRAIO 2014  che  è di Euro 5.507,46 .

 Colgo l’occasione per invitare tutto il personale a  Voler VERSARE UN CONTRIBUTO VOLONTARIO, che varrà quale quota associativa 2013,   perchè abbiamo urgente bisogno di preparare nuove azioni di lotta per riproporre all’attenzione dei media e di questa classe politica la nostra situazione.

RESOCONTO FEBBRAIO

Euro 4.827,00

Conto corrente postale :  001002441929

Coordinate Ibam :IT 06 F 07601 14900 001002441929

intestato a:

Comitato Nazionale Ata-itp ex enti locali

  Dobbiamo acquistare degli spazi pubblicitari su giornali a tiratura nazionale e  preparare una manifestazione nazionale per ritornare in massa a Piazza Montecitorio,  dove dovremo moltiplicarci rispetto all’ultima volta ,perché se non ci imponiamo con la nostra presenza  dovremo dire addio alla risoluzione del nostro problema.

QUINDI CHIEDO AD OGNUNO DI USCIRE ALLO SCOPERTO  RICORDATE CHE SE DOVESSIMO FALLIRE LA COLPA SARA’ PRINCIPALMENTE DI CHI SI E’ SEMPRE LIMITATO A STARE ALLA FINESTRA.

Invito i colleghi ad aderire ad effettuare il versamento a favore dell’associazione Onlus

IL PRESIDENTE

Comitato Nazionale Ata-itp ex enti locali

brunacciniantonio@alice.it

ndr

La sottoscrizione è libera in base alle proprie disponibilità, quindi bisognerà nelle scuole delle nostre provincie sensibilizzare i colleghi attualmente in servizio e i pensionati e  raccogliere i fondi necessari, ricordo l’ART. 3 dello statuto che si prefigge lo scopo di portare all’attenzione dell’opinione pubblica, dei politici e dei sindacati il nostro problema al fine di mettere l‘ Associazione nelle condizioni economiche di poter affrontare le spese necessarie per l’attuazione delle iniziative sopra indicate.

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L’ Associazione si propone di ottenere da parte del MIUR Comparto Scuola il totale riconoscimento dell’anzianità di servizio del personale ATA ex dipendenti degli Enti Locali e transitato allo Stato per effetto della Legge 124/99.

L’associazione per il raggiungimento dei suoi scopi metterà in campo ogni iniziativa utile a tal fine quale: -pubblicazione di bollettini e di articoli su quotidiani, riviste etc; -diffusione tramite la rete Web quali blog, etc; -organizzazione di riunioni, assemblee, convegni, dibattiti, etc..

Quanto sopra al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, i rappresentanti politici e sindacali circa l’ingiustizia e la discriminazione operata nei confronti degli iscritti all’Associazione e del personale tutto fatto oggetto dell’applicazione della legge 124/99;

enzo

ItaliaOggiLogoEsuberi, ecco i prof in pole per la riconversione
Le priorità stabilite dall’istruzione
22/10/2013

di Carlo Forte

Precedenza assoluta ai corsi di riconversione sul sostegno dei docenti in esubero delle classi di concorso A075, A076, C555 e C999.

Si tratta rispettivamente degli insegnanti di dattilografia e stenografia (A075), trattamento testi (A076) e gli insegnanti tecnico pratici, già dipendenti degli enti locali, successivamente transitati nei ruoli statali.

La priorità si evince da una circolare che il ministero dell’istruzione è in procinto di emanare, per indirizzare i direttori generali degli uffici scolastici regionali nella distribuzione dei posti utili all’atto dell’avvio dei corsi.

L’amministrazione centrale spiega nel provvedimento che la partecipazione ai corsi è su base volontaria.

E in ogni caso, se rimarranno dei posti disponibili, potranno parteciparvi anche i docenti delle classi di concorso del gruppo C (insegnanti tecnico pratici) e del gruppo A (docenti in senso stretto).

Dopo l’esaurimento dell’elenco degli aspiranti delle classi A075, A076, C555 e C999, la priorità dovrà essere data agli altri insegnanti tecnico pratici. E infine, se ci saranno ancora dei posti vuoti, gli uffici periferici potranno accogliere le domande dei docenti delle classi di concorso del gruppo A.

Purché in esubero.

Per esempio, i docenti di economia aziendale (classe A017) oppure di discipline giuridiche ed economiche (classe A019).

L’amministrazione chiarisce, inoltre, nella bozza di provvedimento, che hanno la priorità nella formazione i docenti che hanno già presentato la domanda.

Ma è consentito ai docenti titolari delle classi di concorso A075, A076, C555 e C999, che non l’avessero già presentata, di inoltrare l’istanza per la partecipazione.

Qualora il numero dei docenti richiedenti dovesse risultare inferiore ai posti assegnati per l’attivazione dei corsi, i direttori provvederanno a riaprire i termini per la presentazione delle domande e accoglieranno eventuali rinunce di coloro che l’hanno già presentata.

Anche in questo caso, però, le domande potranno essere presentate solo dai docenti appartenenti a classi di concorso in esubero.

E per favorire lo studio e la frequenza, i dg e i presidi dovranno dare la precedenza per la fruizione dei permessi del diritto allo studio (150 ore).

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla direzione generale regionale competente entro il prossimo 20 novembre.

 

Mettiamo a disposizione dei docenti interessati i moduli necessari (All. A) e il modello di domanda per iscriversi ai corsi di riconversione sul sostegno del personale in esubero

  • dall’All. A – sintesi nazionale dei dati di esubero (con particolare riferimento alle classi A075, A076 e a quelle della tabella C) e posti disponibili relativi ai corsi da attivare

  • dal modello di domanda

 
riconv_sostegno_dd7_2012.pdf3.6 M
nota_11235_22ott_13.pdf115 K
nota_11235_ModDom_22ott_13.pdf92 K
nota_11235_SintesiNaz_22ott_13.pdf179 K

Circolare :http://unicobaslodi.blogspot.it/2013/10/corsi-di-riconversione-sul-sostegno.html?spref=fb

fonte:http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=1847731&codiciTestate=1&sez=hgiornali&testo=&titolo=Esuberi,%20ecco%20i%20prof%20in%20pole%20per%20la%20riconversione

Video conferenza  informativa dell’ AVV. SULLAM

modalità per il proseguo della Vertenza  Ata ee.ll.

Registrazione Assemblea di lodi

 .

manifesto sciopero 18 ottobre unicobasAnche il mondo della Scuola parteciperà allo sciopero generale del sindacalismo alternativo in agenda venerdì 18 ottobre.

L’Unicobas ha proclamato lo sciopero su alcuni punti fra i quali

“Blocco dei contratti e degli scatti di anzianità, aumento dell’orario di lavoro a parità di salario, aggiornamento obbligatorio legato ai risultati Invalsi, la truffa d’anzianità verso gli ATA EX Enti Locali”.

 Per il sindacato sarebbero da mettere a regime

“ Maggiori investimenti nella scuola pubblica (NO F-35, NO TAV), assunzione dei precari su tutti i posti vacanti, uguaglianza dei diritti per tutti i Sindacati e la rottura del monopolio fascista dei Sindacati di Stato e di regime”.

 “Decreto Scuola” -Aggiornamento-live

 DECRETO ISTRUZIONE: Questa notte hanno concluso l’articolo 15

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI, esprime parere contrario sugli emendamenti  il , presidente Giancarlo GALAN  e relatore, esprime parere conforme a quello del Governo. Antonio PALMIERI (PdL) ritira l’emendamento 15.26 di cui è cofirmatario. Respinge l’emendamento Vacca 15.46. Verbali seduta VII Commissione giovedi 24 ottobre 

 

VII COMMISSIONE CULTURA AMMISSIONE EMENDAMENTI Lunedì 14 ottobre 2013

Martedì 15 ottobre 2013 COMM 7           emendamenti approvati com07  al 15 Ottobre

Mercoledì 16 ottobre 2013                   emendamenti approvati com07 16 ottobre

Giovedì 17 ottobre 2013                        emendamenti approvati com07 17 ottobre

  Lunedì 21 ottobre 2013                        emendamenti approvati com07 21 ottobre

 Martedì 22 ottobre 2013                       emendamenti approvati com07 22 ottobre

mercoledi 23 ottobre 2013                     emendamenti approvati com07 23 ottobre

Il decreto scuola rischia la blindatura

https://www.facebook.com/M5SCommissioneCulturaScienzaIstruzione

COMM

Dopo  una attenta   lettura della relazione   del presidente Giancarlo GALAN sotto riportata  , i nostri emendamenti sono stati ammessi  eccetto il 15.25. riguardante  norme in materia di blocco delle ritenute mensili sugli stipendi applicate agli insegnanti tecnico-pratici, estranea al provvedimento e priva di copertura finanziaria.

elenco delle proposte emendative in ordine di pubblicazione

Quindi gli emendamenti   15.26.15.46. – 15.35.15.50. saranno valutati dalla commissione .

Nelle prossime ore si potrà incominciare a capire qualcosa di più sulle modifiche che potranno essere concretamente inserite nel testo da portare in aula sempre se il provvedimento venga “blindato” dal Governo e rimanga quindi pressoché inalterato.

GIAMMANCO CENTEMEROVACCA ABROGAZIONE  218

Invito i colleghi a continuare a fare le dovute pressioni politiche affinché  Abroghino il comma 218 dell’art. 1 della legge 23dicembre 2005, n. 266   che ha pesato in modo anormale ed esorbitante “portando nei nostri confronti un pregiudizio sproporzionato, rompendo  di fatto “il giusto equilibrio tra l’interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo”.

Infatti aver inserito il  comma 218  nella  Finanziaria 2006 è stato quello  di salvaguardare l’interesse finanziario dello Stato, a discapito di una precisa categoria di dipendenti pubblici, piuttosto che proteggere l’uguaglianza di trattamento tra dipendenti.

Sede referente – Commissione  VII Commissione
Data Fase procedimento e dibattito
19 settembre 2013 Esame e rinvio pag. 75

Mostra interventi

24 settembre 2013 Seguito dell’esame e rinvio pag. 87

Mostra interventi

3 ottobre 2013 Seguito dell’esame e rinvio pag. 51

Mostra interventi

10 ottobre 2013 Seguito dell’esame e rinvio pag. 40ALLEGATO (Emendamenti) pag.  42

Mostra interventi

14 ottobre 2013 Seguito dell’esame e rinvio pag. 8

Mostra interventi

14 ottobre 2013 Seguito dell’esame e rinvio pag. 15

Mostra interventi

15 ottobre 2013 Seguito dell’esame e rinvio pag. 116ALLEGATO (Emendamenti approvati) pag.  129

Mostra interventi

15 ottobre 2013 Seguito dell’esame e rinvio pag. 121

Mostra interventi

16 ottobre 2013 Seguito dell’esame e rinvio pag. 85ALLEGATO (Emendamenti approvati) pag.  101

Mostra interventi

  • GALLETTI Gian Luca, Sottosegretario di Stato all’Istruzione, all’università e alla ricerca pagg. 86, 87
  • TOCCAFONDI Gabriele, Sottosegretario di Stato all’Istruzione, all’università e alla ricerca pag. 89
16 ottobre 2013 Seguito dell’esame e rinvio pag. 91

Mostra interventi

  • TOCCAFONDI Gabriele, Sottosegretario di Stato all’Istruzione, all’università e alla ricerca pag. 98
17 ottobre 2013 Seguito dell’esame e rinvio pag. 63ALLEGATO 3 (Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati) pag.  76

Mostra interventi

21 ottobre 2013 Seguito dell’esame e rinvio pag. 159ALLEGATO (Emendamenti approvati) pag.  167

Mostra interventi

22 ottobre 2013 Seguito dell’esame e rinvio pag. 40ALLEGATO (Emendamenti approvati) pag. 45

Nascondi interventi

23 ottobre 2013 Seguito dell’esame e rinvio pag. 120ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi) pag. 143

Nascondi interventi

23 ottobre 2013 Seguito dell’esame e rinvio pag. 135

Nascondi interventi

23 ottobre 2013 Seguito dell’esame e rinvio pag. 138

Nascondi interventi

24 ottobre 2013 Seguito dell’esame e rinvio pag. 63 

ALLEGATO (Emendamenti) pag. 81

Nascondi interventi

  • GALLETTI Gian Luca, Sottosegretario di Stato all’Istruzione, all’università e alla ricerca pagg. 63, 65
24 ottobre 2013 Seguito dell’esame e rinvio pag. 66

Nascondi interventi

http://www.camera.it/leg17/126?tab=4&leg=17&idDocumento=1574&sede=&tipo=

bollinato

grillo Iniziato esame emendamenti al DL istruzione: 129 inammissibili.

129 sono stati     dichiarati inammissibili. A cassarli la commissione Cultura della Camera che     ieri ha iniziato l’esame degli emendamenti.

Forti le lamentele     da parte dei deputati del Movimento 5 stelle, che si è visto cassare ben 50.

Alle ore 11.30 potrete seguire in diretta streaming la conferenza stampa del #M5S relativa al Decreto Istruzione.
Se volete avere le notizie senza filtri, questa è un’occasione unica:

http://webtv.camera.it/conferenze_stampa

webweb m

web

la diretta video e lo storico delle sedute registrate sarà visualizzabile da questo link:

http://webtv.camera.it/commissioni

Questi gli orari di convocazione:

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Legislatura XVII

Elenco generale delle proposte emendative (597) in VII Commissione in sede referente riferite al C. 1574, in ordine di pubblicazione

elenco delle proposte emendative in ordine di pubblicazione AL DECRETO-LEGGE

Per la seduta in corso

aEMENDAMENTI IN COMMISSIONE VII AL DL 104

Gianluca Vacca parlamentare del  MOVIMENTO 5 STELLE ) e l’On.Giammanco del Pdl  membri della VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE hanno   presentato l’emendamenti che abbiamo proposto.

Ora vedremo  se i partiti che a parole ci hanno dato ragione in questi anni e che hanno manifestato solidarietà ed impegni se votano l’abrogazione del comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha gettato sul lastrico e nella disperazione migliaia di colleghi .

Quindi Invitiamo tutte le  forze politiche a  approvare il testo dell’emendamento al DL. 104/13.

Crediamo che dopo 13 anni sia arrivato il momento di risolvere la questione.

Inoltre si fa osservare che il governo nella scorsa legislatura con la Risoluzione n. 8-00196  del 25 luglio 2012 si era impegnato a trovare una soluzione in tempi brevi.

LO STATO ITALIANO HA CREATO DISORDINE E INGIUSTIZIA

e deve riparare  il torto che abbiamo subito.

  Gli Ata e  ITP    erano alle dipendenze delle province e comuni  sono stati trasferiti allo Stato nel 2000.

Il Miur ha negato  il riconoscimento ai fini giuridici ed economici come invece era previsto dall’articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 INSERENDO nella legge finanziaria per il 2006 il comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 una  interpretazione «autentica» retroattiva, disconoscendo i diritti acquisiti dai lavoratori ex dipendenti enti locali.

La  Corte Europea dei Diritti Umani del 7 giugno 2011 , ha sentenziato che l’applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio, contrasta con l’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto a un processo equo, condannando  quindi , l’Italia a liquidare, in quel processo ( SENTENZA AGRATI   equa soddisfazione Strasburgo  8/11/12),  un milione e ottocento mila euro 124 colleghi ricorrenti.

 I Giudici del Lavoro di diverse   Città italiane  si stanno uniformando  a detta sentenza  disapplicando il comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266  in quanto  in contrasto con il principio dell’equo processo, sancito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Per questo chiediamo con forza l’abrogazione del comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 

GIAMMANCO CENTEMEROVACCA ABROGAZIONE  218

OLTRE IL DANNO ANCHE LA BEFFA…..ITP

La legge prevedeva per questo personale, nel caso in cui fosse sprovvisto di titolo di studio idoneo, la riconversione professionale che non è mai avvenuta per responsabilità del MIUR e ha preferito inventarsi una classe di concorso provvisoria , la C999 , sorta di limbo in cui collocare tutti gli insegnanti tecnico pratici transitati dagli enti locali allo Stato senza distinzione di titolo e di insegnamento.

Quindi chiediamo che gli emendamenti proposti vengano  approvati.

ROCCHI CAROCCI  ITP PD

ROCCHI CAROCCI  ITP PD 2

VACCA ITPVACCA ITP 2VACCA ITP 3http://www.orizzontescuola.it/news/ata-itp-eell-presentati-emendamenti-dal-pdl-e-dal-m5s-abrogazione-comma-218-nel-dl10413

http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=49231&action=view

 

996008_649705738383639_986010292_nAl momento non è ancora pervenuta alcuna risposta alla richiesta di presentazione dell’emendamento per l’abrogazione del Comma 218 da inserire nel D.L. 104/2013

Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00351presentato da CESARO Antimo testo di

Venerdì 27 settembre 2013, seduta n. 86

ANTIMO CESARO, SOTTANELLI, D’AGOSTINO e CIMMINO. —

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. —

Per sapere –

premesso che:

il personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi) e ITP (insegnati tecnico-pratici), che lavorava nelle scuole e che negli anni settanta era alle dipendenze delle province e dei comuni, fu trasferito alle dipendenze del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca dall’1o gennaio 2000, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, con la garanzia del mantenimento, ai fini economici e giuridici, dell’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1999, delle mansioni e della sede di lavoro;

per consentire il trasferimento del suddetto personale (circa 70.000 persone in tutta Italia) venne stipulato un accordo (senza valenza contrattuale derogatoria della legge) tra ARAN e CGIL-CISL-UIL-SNALS, poi recepito dal Decreto Interministeriale del 5 aprile 2001;

in base a sopraddetto accordo, finalizzato all’attuazione del trasferimento ed avente valenza temporanea, si stabili, tra l’altro, che l’anzianità maturata da ciascun lavoratore alle dipendenze dell’Ente Locale di provenienza, sarebbe stata riconosciuta con il metodo della «temporizzazione», cioè trasformando la sola retribuzione tabellare del dipendente in anzianità;

venne così costruita un’anzianità «fittizia», assai inferiore all’anzianità effettivamente maturata dal personale trasferito.

In tal modo il personale trasferito perse il trattamento retributivo accessorio, molto più favorevole, previsto dal CCNL enti locali applicato fino al 31 dicembre 1999;  tra il 2001 e il 2005, si verificò un contenzioso di massa, promosso da buona parte del personale ATA ex EE.LL, per affermare il diritto al riconoscimento dell’anzianità effettivamente maturata nell’ente locale di provenienza.

Dalla prima sentenza favorevole, pronunciata dal tribunale di Milano nel mese di marzo 2002 a tutte una serie di sentenze emesse successivamente dalla Cassazione nel 2005, questo diritto venne riconosciuto ai lavoratori che avevano fatto ricorso;

la legge finanziaria 2006 (legge 266 del 2005), con il comma 218 dell’articolo 1, interpretò il comma 2, dell’articolo 8, della citata legge n. 124 del 1999, trasformando il riconoscimento dell’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1999 in «temporizzazione» dell’anzianità, cioè in anzianità fittizia ed inferiore.

In tal modo le cause ancora in corso tra i lavoratori ed il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, subirono un «capovolgimento» a favore dell’amministrazione, contrariamente alla giurisprudenza consolidata, fino ad allora, della Suprema Corte di cassazione;

tra il 2007 e il 2009 la Corte costituzionale (con due sentenze, la n. 234 del 2007 e la n. 311 del 2009) ritenne infondata la questione di legittimità della norma «interpretativa»; e la Corte di cassazione e i giudici di merito mutarono la propria giurisprudenza, adeguandosi alle pronunce della Consulta e respingendo i ricorsi, ancora pendenti, dei lavoratori;

ben due sentenze emanate in sede europea hanno contraddetto la giurisprudenza nazionale: la sentenza «Agrati» e la sentenza «Scattolon».

Nello specifico, la sentenza «Agrati» del 7 giugno 2011, pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo, stabilì che nella vicenda ATA, lo Stato italiano, con l’articolo 1, comma 218 della legge 266 del 2005, ha violato gli articoli 6 della Convenzione Europea e 1 del Protocollo n. 1 alla stessa Convenzione;

la sentenza «Scattolon» del 6 settembre 2011, pronunciata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che ha stabilito che il trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato deve essere considerato un trasferimento d’azienda e pertanto ricade sotto la direttiva comunitaria in materia, che non consente che l’ente cessionario (il Ministro dell’istruzione dell’università della ricerca) riduca le retribuzioni globali di fatto già godute dal personale trasferito presso l’ente cedente (provincia/comune);

  le due citate sentenze demoliscono una per una le tesi sostenute dal 2007 in avanti dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione poi, e, le stesse sentenze europee dovranno ora essere recepite dai giudici italiani nei processi in corso (circa diecimila, a tutt’oggi, ma, destinate a crescere a parere degli interroganti);

si è al cospetto di una vicenda annosa che ha creato non poche difficoltà economiche a migliaia di famiglie, basti pensare a coloro che sono obbligati a restituire cifre ingenti con rate mensili anche di 400,00 euro, a seguito di sentenze emesse nei giudizi di secondo grado che le Corti di Giustizia Europee hanno dichiarato illegittime;

  con la risoluzione n. 8-00196, approvata nella XVI legislatura e conclusiva del dibattito avuto in Commissione XI il Governo pro tempore si era impegnato affinché, entro tempi brevi, si giungesse ad una equilibrata risoluzione della vicenda, con l’obiettivo di realizzare una definitiva soluzione dell’annosa problematica del personale ITP e del personale ATA, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche –:

  quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, intendano porre in essere al fine di attuare il blocco immediato delle richieste di recupero, in atto, delle somme percepite dal personale ATA-ITP a seguito di sentenze favorevoli di primo e secondo grado, precedenti all’intervento normativo e alla norma interpretativa contenuta nella sopra citata legge finanziaria n. 266 del 2005;  se non ritengano necessario, garantire l’applicazione dell’articolo 8, comma 2 della legge 124 del 1999 con il riconoscimento dell’anzianità effettivamente maturata sia per il personale ancora in servizio sia per il personale andato in quiescenza dopo il 1o gennaio 2000;  quali iniziative normative intendano attuare, in esecuzione dei principi stabiliti dalle due sentenze europee. (3-00351)

http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=49002&action=view&c

http://www.orizzontescuola.it/interrogazione-ata-itp-eell

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=7229&stile=6&highLight=1

camera_deputati_ansaOnorevoli Deputati-Senatori

della Camera e Senato

Pregiatissimi Onorevoli,

Vi inoltro la presente lettera nella speranza di poter destare la Vs. attenzione sullo stato disastroso in cui versa il personale ATA transitato ai ruoli dello stato  dall’01/01/2000  ai sensi dell’art.8 della legge n. 124 del 1999.

 Con la legge finanziaria per il 2006 comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 il Governo, dettando un’interpretazione «autentica», disconosceva i diritti acquisiti dai lavoratori ex dipendenti enti locali;  determinando l’obbligo della restituzione di ingenti somme di denaro sino ad allora percepite dal personale interessato, penalizzando ulteriormente la situazione economica già difficile di molte famiglie.

 In questi anni (ben 13) siamo stati ricevuti da tutte le forze politiche e tutti hanno promesso la risoluzione del nostro caso presentando Interpellanze, Ordini del Giorno e Risoluzioni .

Con la  Risoluzione n. 8-00196 del 25 luglio 2012 , approvata nella XVI legislatura  in Commissione XI ° il Governo si era   impegnato affinché, entro tempi brevi, si giungesse ad una equilibrata risoluzione della vicenda, con l’obiettivo di realizzare una definitiva soluzione dell’annosa problematica del personale ITP e del personale ATA, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche.

Dopo le sentenze europee, che, hanno duramente condannato il comportamento del governo italiano, è assolutamente prioritario che il tristemente famoso comma 218 della Finanziaria 2005,  che stravolse la finalità dell’art.8 della legge 124/99,  venga abolito e, sia inserita nella normativa italiana un articolo di legge che confermi la ricezione della giurisprudenza europea, ossia,  che,  i lavoratori ATA-ITP ex EE.LL. hanno diritto al riconoscimento dell’anzianità per intero, senza ulteriori trucchi.

 La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo(Cedu-Sentenza Agrati-) il 7 giugno 2011, ha sentenziato che l’applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio, contrasta con l’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto a un processo equo, tale articolo dice chiaramente: “l’art. 6 della Convenzione non consente allo Stato, di emanare leggi interpretative – retroattive  per ottenere delle sentenze favorevoli nei processi in cui l’amministrazione statale sia parte in causa”, condannando  quindi , tra l’altro, l’Italia a liquidare, in quel processo,  un milione e ottocento mila euro 124 colleghi ricorrenti.

Tre mesi dopo – il 6 settembre 2011 –  giunse un’altra sentenza (Scattolon ) favorevole per gli Ata e Itp ex enti locali. Questa volta fu  la Corte di Giustizia Europea (LUSSEMBURGO) che stigmatizzava  il peggioramento delle condizioni retributive dei lavoratori trasferiti.

 La tutela nel caso è assicurata dalla direttiva 77/187/CEE del 14/02/1977 varata per impedire che i dipendenti coinvolti in un trasferimento d’azienda (così la Corte di giustizia considera il passaggio dagli enti locali allo Stato) “siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento .

link Sentenza Corte Europea dei Diritti Umani del 7 giugno 2011 – Italiano

link  SENTENZA AGRATI   EQUA SODDISFAZIONE STRASBURGO 8 NOVEMBRE 2012

link  SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – ATA  (SCATTOLON) C-108/10

Quindi a questo punto chiediamo “i fatti”.

Testo dell’emendamento che il Comitato Nazionale ata-itp ex enti locali propone  alle forze politiche da inserire nel dl 104/13 in discussione alla camera :

-ART. … Personale ATA e ITP ex dipendente degli enti locali trasferito allo Stato

 1. Il comma 218 dell’art. 1 della L. 23 Dicembre 2005, n° 266, è abrogato.

 2. Al personale di ruolo e   in quiescenza dopo l’1/1/2000  dell’art. 8 della L. 3 maggio 1999, n°124,trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) e nei ruoli statali degli insegnati tecnico pratici, viene riconosciuta ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza.

Ora è arrivato il momento di mantenere le promesse.

Si attendono perciò da tutte le forze politiche presenti in parlamento e che in questi anni ci hanno manifestato solidarietà ed impegni alla risoluzione della nostra problematica che ha gettato sul lastrico e nella disperazione migliaia di lavoratori comportamenti conseguenti nella fase di discussione nel DL 104/2013.

Comitato Nazionale Ata-itp ex enti locali

                      Vincenzo Lo Verso

http://www.orizzontescuola.it/news/interpellanze-ordini-del-giorno-e-risoluzioni-ata-itp-ex-enti-locali-basta-promesse-chiediamo-f

http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=48804&action=view

INVITIAMO I COLLEGHI A TRASMETTERE VIA MAIL   LA NOTA

 Oggetto: Anzianità Ata-itp EE.LL: i diritti dei lavoratori vanno ripristinati

MUTANDENella   Legge finanziaria del 2006 il Governo ha fatto approvare tante misure inique per il Paese e per i lavoratori.

In modo particolare 70.000 lavoratori trasferiti dai comuni e provincie  alla scuola con la Legge n. 124/99 sono stati vittime della disposizione vessatoria prevista dal comma 218 che cancella il  diritto all’anzianità maturata alle dipendenze dell’EE.LL

Il Comitato Nazionale Ata -itp EE.LL  chiede al Governo Letta e a  tutte le forze politiche  di porre rimedio a questa ingiustizia attraverso una nuova disposizione legislativa  inserendo nel  DL 104/2013   l’abrogazione del comma 218 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, unico vero ostacolo alla corretta ricostruzione di carriera dei lavoratori ATA ex enti locali.

Si attendono perciò comportamenti conseguenti nella fase di discussione nel DL 104/2013.

https://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/

http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=48760&action=view

http://www.orizzontescuola.it/news/anzianit-ata-itp-eell-diritti-dei-lavoratori-vanno-ripristinati

nome, cognome oltre all’indirizzo postale

Alla presidenza.repubblica@quirinale.it

Al  Presidente della Camera dei Deputati

laura.boldrini@camera.it

 Al Presidente del Senato della Repubblica

pietro.grasso@senato.it

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

segreteriaministrogiovannini@lavoro.gov.it

AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

caposegreteria.ministro@istruzione.it;carrozza2013@gmail.com;segreteria.rossidoria@istruzione.it;

Governo Letta

segreteria.speciale@governo.it

francesca.puglisi@senato.it;galan_g@camera.it;centemero_e@camera.it;donella.mattesini@senato.it;

ghizzoni_m@camera.it; coscia_m@camera.it;malpezzi_s@camera.it;

segnalazioni@beppegrillo.it ;vacca_g@camera.it;epifani_e@camera.it

Avvertenze:inviare la mail possibilmente con l’indirizzo di posta elettronica: nome.cognome@istruzione.it Indicare chiaramente il proprio nome, cognome oltre all’indirizzo postale tradizionale.

Nei commenti ulteriori indirizzi mail  

ndr

1

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Facciamo il punto della situazione

di  Angelo De Finis

La vicenda del personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) già dipendente dagli enti locali e che a decorrere dal 1° gennaio 2000 è stato trasferito nei ruoli del personale dello Stato-Comparto Scuola, rappresenta il perfetto e clamoroso esempio delle illegalità che ormai da decenni bloccano il sistema di tutele dei diritti sociali ed economici nell’ordinamento interno del nostro Paese.

Con la sentenza prima della Corte europea dei diritti dell’uomo e poi della Corte di Giustizia dell’Unione europea, l’Italia è stata condannata dall’Europa.

E’ un particolare processo allo Stato italiano e alla prassi del legislatore nazionale di cambiare le regole processuali per favorire gli interessi della pubblica amministrazione e gli abusi impuniti e impunibili dello Stato.

La Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione Europea il 6 settembre 2011 ha censurato il comportamento dello stato italiano sotto il profilo della violazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, la quale vieta agli Stati di peggiorare il trattamento retributivo dei propri dipendenti trasferendo il personale senza riconoscere l’anzianità maturata presso l’Amministrazione cedente.

La Corte di Lussemburgo ha infatti rimarcato che l’assoluta equivalenza tra compiti svolti dal personale ATA degli enti locali e quelli del personale ATA in forza al MIUR, consente alla Stato italiano di qualificare l’anzianità maturata presso il cedente da un membro del personale trasferito come equivalente a quella maturata da un membro del personale ATA in possesso del medesimo profilo e alle dipendenze, prima del trasferimento, del Ministero.

L’interpretazione dell’art. 8 della L. n. 124/99, introdotta dalla legge finanziaria dopo ben 5 anni dal trasferimento del personale, quando la Cassazione aveva già riconosciuto i diritti del personale ATA connessi all’anzianità maturata alle dipendenze degli Enti locali e il suo orientamento era ben consolidato, deve essere disapplicata in quanto finalizzata ad espropriare i lavoratori ATA del loro diritto al mantenimento dell’anzianità maturata, in aperta e ricercata violazione delle garanzie di un equo processo e di legalità, sancite dall’art. 6 della CEDU e recepite dall’art. 47 della Carta di Nizza.

Come evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Agrati del 7 giugno 2011. La Corte europea dei diritti dell’uomo con decisione del 7 giugno 2011 ha affermato anche che ha sbagliato la Corte costituzionale, che nel 2009, con la sentenza n. 311/2009, aveva conferito alla norma censurata (comma 218 dell’art. 1 della legge n.266 del 2005 – finanziaria del 2006 -) il crisma di costituzionalità. Il tutto nonostante la Corte di Cassazione, facendo riferimento all’art. 117 della Costituzione, avesse avanzato dubbi proprio in riferimento alla compatibilità con gli obblighi internazionali riguardanti il rispetto dei diritti umani previsti dalla Convenzione.

La Corte europea dei diritti dell’uomo censura la Corte costituzionale di aver “interpretato” le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo sulle “imperiose ragioni o motivi imperativi di interesse generale” che potessero giustificare la natura retroattiva della norma interpretativa dell’art. 8 della L. n. 124/99.

In realtà il legislatore italiano, con la legge finanziaria per il 2006, si è ingerito nell’amministrazione della giustizia con l’adozione di una legge falsamente interpretativa, per preservare mere esigenze finanziarie dello Stato.

IL NUOVO QUADRO NORMATIVO

Con le due sentenze delle Corti europee, la sentenza Agrati della Corte europea dei diritti dell’uomo e la sentenza Scattolon della Corte di Giustizia dell’Unione europea, il personale ATA transitato dagli enti locali allo Stato, risultato soccombente nelle controversie di lavoro con passaggio in giudicato di sentenze che hanno violato la normativa comunitaria in materia di trasferimento di azienda e non hanno applicato i principi del giusto processo, come è accaduto al sottoscritto, potrà richiedere il risarcimento (in forma specifica) dei danni subiti nei confronti dello Stato italiano, nel termine prescrizionale di dieci anni (cfr. Cassazione, sentenza n. 10813/2011 ), che decorre dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento statuale, cioè non prima della sentenza Scattolon della CGUE.

La Corte di Cassazione, ha rinviato alle Corti di Appello circa 300 cause, nelle quali i giudici di merito dovranno applicare le sentenze europee.

La Cassazione, rifacendosi alla sentenza della Corte di Giustizia, ha rinviato ai Giudici delle Corti di Appello la valutazione del pregiudizio economico effettivamente subito dagli ATA Ex Enti Locali.

Questo non ha molto senso e allunga notevolmente i tempi di soluzione delle controversie.

Le Corti di Appello dovranno decidere caso per caso la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo, si badi bene, “sostanziale” all’atto del trasferimento e dovranno accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento.

Tutto ciò è ambiguo.

Si deve capire infatti che cosa dovrà fare il Giudice di merito.

Il Giudice di merito, cioè, nel caso in cui rilevi il trattamento peggiorativo e la violazione della normativa comunitaria di azienda al momento discriminante del passaggio, dovrà “capitalizzare” le differenze economiche nella successiva progressione di carriera o potrà semplicemente non applicare l’art. 1, comma 218, l. n. 266/2005 e così applicare la disciplina originaria del riconoscimento pieno dell’anzianità di servizio di cui all’art. 8, l. n. 124/1999?

In un certo senso si potrebbe dire che la Corte di Cassazione cerca di collaborare con le Corti superiori europee.

La Corte costituzionale, invece, nonostante sia stata sconfessata dalle Corti Europee per aver dichiarato costituzionale la norma interpretativa della finanziaria del 2006, il comma 218 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, continua nel suo atteggiamento di sdegnosa chiusura istituzionale, di non collaborazione, fino allo scontro e all’aperto conflitto con le Corti sovranazionali e con la Corte di Cassazione.

La Corte di Strasburgo, Corte europea dei diritti dell’uomo, ha puntualizzato che la norma interpretativa (art. 1, comma 218, l. n. 266/2005) è stata illegittimamente inserita dal legislatore italiano il quale ha interferito nei giudizi già azionati nei confronti del Ministero dell’Istruzione soltanto per preservare l’interesse economico dello Stato, il quale non può mai giustificare l’emanazione di una legge interpretativa retroattiva, con l’adozione, dopo un periodo di cinque anni, di una disposizione che interpreta la norma originaria in palese contrasto con l’interpretazione della Cassazione sulla stessa norma.

L’Italia fa, quindi, una pessima figura con le autorità giudiziarie dell’Unione europea. In Italia ormai non ci scandalizziamo più di nulla.

Ciò che agli occhi di un francese, inglese o tedesco sembra assurdo a noi italiani sembra normale.

Riusciamo ad adattarci ad ogni situazione anche la più inverosimile ed ingiusta.

Ma nei confronti degli ATA Ex Enti Locali sono stati superati tutti i limiti.

ATA/ITP EX ENTI LOCALI: “SENZA ILLUSIONI.”

Chiediamo al nuovo Parlamento italiano, in particolare ai parlamentari eletti del MoVimento 5 Stelle, di affrontare subito il tema delle ingiustizie sociali, di far prevalere il buon senso e l’interesse generale, ripristinando in tempi brevi una situazione di normalità e lo stato di diritto nel nostro Paese.

Chiediamo di risolvere il contenzioso seriale ed evitare un ulteriore ingente danno erariale alle casse dello Stato, perché è un problema che riguarda decine di migliaia di persone ATA/ITP Ex Enti Locali in tutta Italia.

La Corte di Strasburgo ha condannato lo Stato italiano a risarcire i 124 lavoratori ATA ex EE.LL. che non hanno accettato lo scippo di anzianità e indennità accessorie ratificato da CGIL-CISL-UIL-SNALS, governi di centro-destra/centro-sinistra, Corte Costituzionale, con somme consistenti individuali, predisposte dalla sentenza, che complessivamente ammontano a quasi un milione e ottocentomila euro (anche oltre gli 82 mila euro per dipendente).

Chiediamo al nuovo Parlamento italiano di recepire in pieno le richieste delle citate sentenze della Corte di Strasburgo e della Corte di Lussemburgo dando diretta attuazione ai principi di “parità delle armi”, di legalità, nonché più in generale ad un “equo processo”, sanciti dall’art. 6 della CEDU, sancendo il divieto dello Stato italiano di intervenire con leggi interpretative nelle cause in cui egli stesso è parte, per porre rimedio alle azioni giudiziarie intraprese con successo nei propri confronti.

Chiediamo quindi di disapplicare il comma 218 dell’art. 1 della legge n.266 del 2005 (finanziaria del 2006), che recepì a sua volta, i contenuti dell’accordo tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SNALS sottoscritto in data 20 luglio 2000 e il successivo decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 05 aprile 2001, quando la Sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione aveva già riconosciuto i diritti del personale ATA connessi all’anzianità maturata alle dipendenze degli Enti locali con ben 15 sentenze del 2005, univocamente orientate a dare piena tutela al personale ATA passato dagli Enti locali allo Stato, con il riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio anche sotto il profilo giuridico.

Chiediamo di applicare l’art. 8 della legge n. 124/1999 nella sua versione (e interpretazione) originaria con il pieno riconoscimento dei diritti discendenti dall’anzianità maturata prima del trasferimento dall’Ente Locale.

In questo modo si può trovare una soluzione definitiva a questa ingiustizia, porre fine a una misera pagina della cronaca politica italiana, a una disuguaglianza tra gli stessi lavoratori ATA Ex Enti Locali determinata da una disparità di trattamento tra soggetti destinatari della stessa normativa, e si ripristina la certezza del diritto nel nostro Paese.

Angelo De Finis

Sentenza Corte Europea dei Diritti Umani del 7 giugno 2011 – Italiano

SENTENZA AGRATI   EQUA SODDISFAZIONE STRASBURGO 8 NOVEMBRE 2012

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – ATA  (SCATTOLON) C-108/10

da retescuole.net

GOVERNO AL GOVERNO ITALIANO

A TUTTI I PARLAMENTARI

Non dimenticate la vicenda giuridico- amministrativa che ha condizionato per tredici anni e che condiziona tuttora pesantemente la vita di migliaia di lavoratori e pensionati.

Io sono fra questi sventurati: ITP, 42 anni di servizio, dal 1974 nei ruoli della provincia di Milano e dal 2000 nei ruoli dello stato; dal 1 settembre 2012 in pensione per limiti di servizio con 38 anni di servizio in ruolo, ma riconosciuti ai fini dell’assegno di pensione e del TFS, meno di 20, e con l’obbligo a “risarcire” lo stato per un ammontare di 69.195,94 EURO per effetto della “decostruzione” di carriera.

I provvedimenti amministrativi cosi persecutori nei confronti dei lavoratori ex enti locali della Scuola (ATA e ITP), transitati nei ruoli dello stato senza giusta opzione, esigono che ne venga analizzata severamente forma e metodo prima ancora dei contenuti comunque pesanti per tutti e insostenibili per alcuni.

Forma e metodo elaborati malignamente da un apparato politico-amministrativo che ha contraddetto la nostra ingenua idea di Stato di diritto, evocando i gelidi fantasmi della burocrazia zarista.

Ciò che credevamo essere lo Stato di diritto prima dello Stato datore di lavoro, ha ingannato e derubato i suoi più umili servitori con atti di pura cattiveria: ultimo atto, la destituzione e il demansionamento forzato dall’insegnamento degli ITP ex enti locali (classe di concorso “gulag” C999 che raggruppa ITP ex enti locali in piena attività didattica nelle rispettive sedi di servizio e considerati improvvisamente “in esubero” probabilmente perché il loro tasso di mortalità, in questi ultimi anni, non è stato cosi elevato come nelle aspettative dei necrofori ministeriali).

Ciò che credevamo essere lo Stato di diritto, — ha ingannato, derubato, umiliato i propri cittadini lavoratori con maneggi e furberie travestite di giurisprudenza e con l’acquiescenza di innumerevoli fiancheggiatori presenti nelle cosiddette “forze sociali”;

— ha aizzato contro questi lavoratori, pur soccombendo, la sua più nera e trista avvocatura ululante arringhe che affermavano il falso con la consapevolezza di affermarlo;

— ha quindi innescato un conflitto tra potere giudiziario e potere legislativo risolto con ignominia recidiva dalle sentenze tombali della corte costituzionale che hanno stabilito, per l’appunto, un principio costituzionale di disuguaglianza a più livelli!

Disuguaglianza fra lavoratori ex enti locali e lavoratori da sempre statali; disuguaglianza fra lavoratori ex enti locali con sentenze passate in giudicato (positive) prima e (negative) dopo le pronunce della consulta; disuguaglianza tra lavoratori che hanno fatto o che non hanno fatto ricorso alla Giustizia Europea.

Lavoratori tutti, comunque, con la stessa anzianità giuridica, professionale, temporale, parametrale, ecc.

Altro che l’utopia del giusnaturalismo, qui siamo al “chi ha dato a dato, chi ha rubato ha rubato” ;

– e ancora, ha mostrato e mostra un totale dispregio nei confronti della giurisprudenza europea pur fregiandosi continuamente di un ipocrita quanto opportunista “europeismo”.

Se poi consideriamo il contesto socio-politico, brigantesco e insolente, nel quale è costretta la nostra fatica di vivere, allora possiamo anche precipitare in un abisso di rabbia e di depressione.

Possiamo ancora considerarci cittadini?

Non siamo ladri, evasori, mafiosi; non ci siamo battuti e non ci battiamo per un privilegio, per una provvisione, per una prebenda, ma nemmeno cerchiamo la fava nella torta del re; reclamiamo solo il diritto al riconoscimento del nostro lavoro alla pari del lavoro dei colleghi che non hanno attraversato lo “stige” fra enti locali e stato.

Consapevoli della difficile congiuntura economica, eravamo e siamo disposti a qualsiasi accordo o concordato sul piano amministrativo.

Ci siamo affidati con fiducia alla   risoluzione n. 8-00196  approvata dalla XI^ Commissione Lavoro della Camera dei Deputati il 25 luglio 2012.

Nessun segno interlocutorio positivo da nessun ministero.

Aspettiamo Godot.( 5/00271)

Con speranza nella Giustizia.

Antonio Petazzi

12Noi, LAVORATORI ex ENTI LOCALI, umiliati, derubati, ingannati dai legislatori, dai controllori dei legislatori (giudici costituzionali), dai politicanti scambiati per politici, dai servi (e dalle serve) del potere prostituito, dai trafficanti del diritto del lavoro insediatisi nei gabinetti ministeriali per esigenze di “igiene” amministrativa

Noi, LAVORATORI ex ENTI LOCALI che subiamo e subiremo pesantemente giorno dopo giorno, fino alla morte, gli effetti delle sentenze passate in giudicato che ci hanno visto soccombere dopo la diabolica e infame gestazione di una legge “contra personam” , perniciosamente (per noi) e vergognosamente legittimata dai giudici costituzionali

Noi, LAVORATORI ex ENTI LOCALI abbiamo sempre rispettato e rispettiamo la Magistratura Ordinaria; discutiamo, critichiamo (civilmente) le sentenze di primo e secondo grado e accettiamo e rispettiamo le sentenze passate in giudicato.

Le sentenze non possono stravolgere le leggi a piacimento dell’interessato, ma possono stravolgere la vita dell’interessato se le leggi che applicano, perché devono essere applicate, sono “contra personam” come nel nostro caso.

Ricordiamo con rabbia impotente, repressa in un digrignar di denti, che la suddetta legge “contra(la nostra) personam” è l’infame “COMMA 218” (art.1 legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria 2006 ) del sottogoverno berlusconi-tremonti griffato santanchè.

Il COMMA 218, l’uovo del serpente(velenoso) covato prodi-toriamente tra profumi di fioroni, nel paese dei gel(so)mini petulanti tra i bondi e i monti, tra maronate padane e pacchiate romane, tra brunetti neutrini e pingui verdini.

Noi, LAVORATORI ex ENTI LOCALI ora dobbiamo anche sopportare le insolenti farneticazioni di berlusconi che osa dichiarare il venir meno dello “Stato di diritto” ! Proprio berlusconi, che direttamente e indirettamente, nel corso di molti anni bui e giulivi, ha umiliato e recato disagio a molte persone per favorire spudoratamente i capricci e i privilegi di altre, ora parla di “diritti negati” con la pelosa solidarietà dei servi e degli stallieri di sempre.

Tutto questo per delle sentenze passate in giudicato, nonostante le leggi “ad(di lui) personam”, riguardanti reati odiosi e conclamati e non interpretazioni di dispositivi giuridico-amministrativi elaborati ad hoc a scopo persecutorio.

Sprofondiamo in un abisso di depressione, rabbia e indignazione

Mala tempora currunt, sed peiora parantur

Stanno passando brutti tempi, ma se ne preparano di peggiori

Antonio Petazzi

https://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/la-nostra-storia/

https://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/2012/02/20/12-anni-dopo-una-vita-fa-tutta-la-vicenda-del-trasferimento-del-personale-amministrativo-tecnico-ausiliario-e-itp-alle-dipendenze-degli-enti-locali/

docentiGli Insegnanti Tecnico Pratici si organizzano per difendere i loro diritti con le unghie e con i denti ed indirettamente i diritti dei colleghi Assistenti Tecnici, sollecitando ad un intervento incisivo le Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola.

Il tema è il demansionamento, che da quest’anno scolastico molti USP e Dirigenti Scolastico stanno perpetrando proditoriamente ai danni di ITP e AT utilizzando gli ITP in esubero sui posti che dovrebbero ricoprire gli Assistenti Tecnici in forza di una errata interpretazione dell’art. 4 c. 81 della L. 183/2011.

Ricordiamo che sulla questione si è già pronunciato il Tribunale del Lavoro di Catania a seguito di ricorso proposto da un ITP che era stato “demansionato” dall’USP etneo nel profilo di Assistente Tecnico, orbene, il Giudice Adito, con una recentissima sentenza del 11/7/2013 ha prontamente condannato l’amministrazione scolastica ed ha intimato alla stessa di reintegrare immediatamente il ricorrente nel profilo professionale di Docente.

Alla luce dei fatti la categoria chiede l’intervento immediato al MIUR delle forze sindacali inviando la mail di denuncia (che vi proponiamo di seguito) alle segreterie nazionali di ogni O.S.

Alle Segreterie Nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS e GILDA Mail: organizzazione@flcgil.it, cisl.scuola@cisl.it, uilscuola@uilscuola.it, info@snals.it, gilda.naz@uni.net

Oggetto: demansionamento ITP ad Assistenti Tecnici

Buongiorno, la presente per portare alla Vs attenzione il problema indicato in oggetto relativo ai casi sempre più numerosi che si stanno verificando in questi giorni in tutta Italia di Dirigenti Scolastici e USP che stanno demansionando il personale ITP in esubero su posti di AT a 36 h settimanali, probabilmente per una distorta interpretazione dell’art. 4 c. 81 – L. 183/2011. Come sicuramente saprete, la questione è già finita nelle aule giudiziarie del Tribunale del Lavoro di Catania, che con una recentissima sentenza del 11/7/2013 ha imposto all’amministrazione di reintegrare immediatamente il ricorrente nel profilo originario di Docente.

La questione riveste connotati gravi e meritevoli di un Vs urgente intervento, non già per la nostra (già martoriata) figura professionale di ITP ma soprattutto per i colleghi Assistenti Tecnici, che si vedono sottratti indebitamente i posti di lavoro ove in modo illegittimo veniamo posti per abuso d’autorità perseguibile altresì in sede penale per la plateale violazione dell’art. 323 del c.p. Pertanto si chiede innanzitutto un Vs comunicato ufficiale (possibilmente congiunto) sul sito (ad oggi nessuna segreteria nazionale ha espresso pubblicamente la propria posizione in merito all’argomento) e in seconda battuta una Vs richiesta di incontro urgente e chiarimento al MIUR sulla scabrosa e proditoria questione che a tutt’oggi sta passando sotto silenzio.

Nel ringraziarvi di un Vs sicuro e immediato intervento risolutorio vi auguro buon lavoro e vi porgo cordiali saluti.

Luogo, data L’ITP Nome e Cognome

N.B. inviare la mail possibilmente con l’indirizzo di posta elettronica: nome.cognome@istruzione.it P.S. chiediamo l’aiuto di tutti i colleghi ITP, compresi quelli che per loro fortuna hanno ancora le 18 ore di lezione settimanali, e soprattutto chiediamo l’aiuto degli Assistenti Tecnici che per colpa di questi demansionamenti rimangono senza posto di lavoro…

ndr

Tutto questo viene praticato in forza di una distorta interpretazione dell’art. 4 comma 81 della Legge 183/2011, che recita quanto segue: “Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.”

 Il principio contenuto in questo comma non vuole assolutamente dire che se hai un ITP in esubero gli devi far fare l’assistente tecnico… !!!
A chiarirlo nelle aule giudiziarie è stata un recentissima sentenza del l’ 11 luglio 2013 (che vi alleghiamo in visione) del Tribunale del Lavoro di Catania.

http://informazionescuola.it/2013/09/22/demansionamento-da-itp-ad-assistente-tecnico-gli-itp-chiedono-l-intervento-alle-oo-ss-confederali-firmatarie-del-ccnl-scuola/

VIICAMERA DEI DEPUTATI

85.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Cultura, scienza e istruzione (VII)

COMUNICATO

La seduta comincia alle 9.

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574, Governo. (Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l’esame del provvedimento

Giovedì 19 settembre 2013

OMISSIS

 L’articolo 15 dispone in materia di personale scolastico, prevedendo la definizione di un piano triennale 2014-2016 per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA – rappresentando, dunque, la prosecuzione di analogo intervento disposto per il triennio 2011- 2013 con l’articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 70 del 2011 – legge n. 106 del 2011 –, la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e l’autorizzazione all’assunzione di ulteriori unità di personale a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014; l’abrogazione,dal 1o gennaio 2014, della disciplina in materia di docenti inidonei all’insegnamento per motivi di salute recata dall’articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 95 del 2012, legge 135 del 2012, e la ridefinizione della materia con la previsione di una disciplina a regime per i docenti dichiarati permanentemente inidonei successivamente al 1o gennaio 2014 e di una disciplina transitoria per i docenti già dichiarati permanentemente inidonei alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

l’integrazione della disciplina relativa ai docenti delle classi di concorso C999 e C555, recata dall’articolo 14, comma 14, dello stesso decreto-legge 95/2012.

Con riguardo al Piano triennale 2014-2016 per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, il comma 1 dispone che, in esito ad una sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, con decreto interministeriale è definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2014-2016.

La relazione tecnica specifica che, in base alla normativa vigente, la metà dei soggetti verrà scelta fra i vincitori del concorso – il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 25 settembre 2012 – e l’altra metà fra i precari presenti nella graduatoria. Inoltre, evidenzia che il personale da assumere è articolato in tre gruppi: personale assunto su posti di organico di diritto già occupati da dipendenti a tempo indeterminato e resisi vacanti e disponibili a seguito di cessazioni dal servizio avvenute a qualunque titolo.

Aggiunge che gli interventi per l’organico dei docenti di sostegno sono contenuti ai commi 2 e 3. In particolare, il comma 2 ridetermina la dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno in misura pari al 75 per cento nell’anno scolastico 2013/2014, al 90 per cento nell’anno scolastico 2014/2015 e al 100 per cento dall’anno scolastico 2015/2016.

A tal fine, novella l’articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, che aveva disposto la rideterminazione della stessa dotazione organica nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007.

Il comma 3, invece, autorizza il MIUR, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti di sostegno a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto, sempre utilizzando la procedura autorizzatoria indicata nel comma 1.

La relazione tecnica fa presente che, per effetto del comma 2, si determina, nel triennio, un incremento dell’organico di diritto di 26.684 unità, pari alla differenza tra l’organico di fatto dell’anno scolastico 2006/2007, pari a 90.032 unità, e quello degli anno scolastico 2010/2011 e seguenti, pari a 63.348 unità.

Fa, altresì, presente che, in base al comma 3, tali assunzioni sono autorizzate «in aggiunta alle facoltà assunzionali normali e quindi oltre la semplice sostituzione dei cessati».

La stessa relazione aggiunge che le 26.684 unità si dividono in 12.428 presso la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e 14.256 presso la scuola secondaria di I e II grado.

Circa la ridefinizione della disciplina relativa ai docenti inidonei all’insegnamento per motivi di salute, i commi da 4 ad 8 abrogano, dal 1o gennaio 2014, la disciplina in materia di docenti inidonei all’insegnamento per motivi di salute recata dall’articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012.

L’articolo 19, comma 12-15, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha previsto che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, può presentare – entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità – istanza di reimmissione nei ruoli scolastici con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico.

Nel caso in cui l’istanza non venga presentata o sia rigettata, è prevista la mobilità intercompartimentale nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici e delle università, con mantenimento dell’anzianità maturata e dell’eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile.

Il comma 5 dispone l’integrazione delle commissioni mediche operanti presso le ASL con un rappresentante del MIUR designato dal competente Ufficio scolastico regionale, ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola.

Il successivo comma 6 definisce la normativa a regime per il personale docente che sarà dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute dopo il 1o gennaio 2014.

In particolare, dispone che a tale personale si applica, anche in corso di anno scolastico, la procedura di cui all’articolo 19, comma 12-14, del decreto-legge 98/2011. In realtà, rispetto alla procedura indicata dalle disposizioni richiamate, si registrano alcune differenze, non vi è, invece, alcun riferimento all’assunzione di tale qualifica con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente.

Il comma 7 reca la disciplina transitoria per i docenti che sono già stati dichiarati permanentemente inidonei per motivi di salute alla data di entrata in vigore del decreto-legge. In particolare, prevede che tale personale è sottoposto a nuova visita medica entro il 20 dicembre 2013.

Ove, all’esito della stessa visita, la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato ritorna a svolgere la funzione docente.

Ove, invece, la dichiarazione di inidoneità sia confermata, si applicano le previsioni recate dal comma 6, con decorrenza dei 30 giorni dalla data di conferma dell’inidoneità.

Il successivo comma 8 dispone che il MIUR comunica ogni tre mesi al MEF – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le unità di personale trasferite ad altre amministrazioni, e le relative risorse, anche ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni di bilancio.

Dispone, altresì, che, per i trasferimenti operati in deroga alle facoltà di assunzione, alle amministrazioni riceventi sono trasferite le corrispondenti risorse finanziarie.

Rileva quindi che, con riferimento alla ridefinizione della disciplina relativa ai docenti delle classi di concorso C999 e C555, il comma 9 prevede che, fermo restando, per riguarda il personale docente titolare della classi di concorso C999 – insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato per effetto dell’articolo 8, comma 3, della legge 124/1999 – e C555 – ex LII/C – esercitazioni di pratica professionale –, quanto previsto dall’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 95/2012, circa il transito nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico, in base al titolo di studio posseduto, lo stesso personale può transitare su altra classe di concorso per la quale sia abilitato o in possesso di titolo idoneo, purché non ci siano condizioni di esubero nella provincia di riferimento.

Il comma 10 dispone che il Comitato di verifica tecnico-finanziaria istituito ai sensi dell’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 112/2008, legge 133/2008, verifica gli effetti finanziari delle disposizioni recate dai commi 1-9, ai fini della determinazione del Fondo destinato ad incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola, di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.

OMISSIS

La seduta termina alle 10.30.

 Scarica il PDF         leg.17.bol0085.data20130919.com07

http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2013&mese=09&giorno=19&view=filtered&commissione=07&pagina=#data.20130919.com07.bollettino.sede00050.tit00010

scuola-pubblicaIl Decreto Istruzione è stato assegnato alla Camera dei Deputati, e questa settimana inizierà l’iter di conversione nella nostra Commissione.

Questo Decreto di fatto è molto fumo e niente arrosto: l’inversione di tendenza, di fatto, non c’è stata, e il governo continua a considerare il mondo della scuola come marginale, invece di metterlo al centro dell’azione di rilancio del paese.

In Parlamento daremo battaglia per cercare di correggere questo decreto! Stiamo già lavorando sugli emendamenti da proporre.

Vi chiedo però di darci una mano: se avete delle proposte emendative inviatemele per emai a vacca_g@camera.it o tramite il mio blog inserendo nell’oggetto PROPOSTA EMENDAMENTI DL ISTRUZIONE.

Sarà mia premura valutarne la fattibilità, presentarli al resto del gruppo M5S in Commissione per poi formularli come emendamenti.

Forza, in MoVimento!!

Qui trovate il testo del decreto: Testo in Gazzetta Ufficiale

http://www.gianlucavacca.it/commissionevii/106-arriva-il-decreto-istruzione-alla-camera

ndr

Prendiamo atto positivamente dell’azione parlamentare che sta manifestando sul piano dell’impegno istituzionale il deputato  Gianluca Vacca  membro VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) eletto nel Movimento 5 stelle  .

Sarà nostra premura fargli pervenire un emendamento da presentare in commissione per la problematica itp c999

enzo

 

Proposta di emendamento all’art. 15 del Dl 104/2013 riguardanti gli Itp C999 e C555

 

 Per garantire continuità nell’erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola e non solo assicurare  l’invarianza finanziaria, ma aumentare concretamente il risparmio previsto nel piano triennale di assunzione del personale Docente e Ata, nel triennio 2014/16.

 Visto il Dl 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;

Considerato che l’applicazione del comma 14 dell’art.14 della citata norma è in contraddizione con il titolo in premessa, in quanto genera un impoverimento dell’Offerta Formativa delle Istituzioni Scolastiche coinvolte, con variazione dei servizi offerti ai cittadini e non raggiunge lo scopo prefissato di risparmio previsto dai relatori.

Si propone di emendare il testo del Dl 104/2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca” nel seguente modo:

–        il comma 4 dell’art. 15 (personale Scolastico) viene così modificato:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

1)  i commi 13, 14 e 15  sono abrogati;

 

 b) il comma 15 dell’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e’ abrogato.

–        – il comma 9  dell’art. 15 (personale Scolastico) viene così modificato:

  1. 9.  Considerato che dai monitoraggi effettuati il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555 è in possesso almeno del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, lo stesso:

a) transiterà su altra classe di concorso docente della tabella A per la quale sia abilitato e/o su classe di Concorso della tabella C in cui abbia sostenuto Concorso Pubblico anche negli Enti Locali di Provenienza. Allo stesso personale sarà applicato quanto previsto dal comma 17 dell’art. 14 del Dl 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;

b) Nelle more dell’attivazione dell’organico funzionale, dell’area unica del sostegno, dell’incremento dell’attività laboratoriale nei nuovi ordinamenti e di adeguati corsi di riconversione,  il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555, non utilizzato su insegnamenti previsti delle Classi di Concorso assegnate, sarà utilizzato nelle sedi di appartenenza, per il miglioramento dell’Offerta Formativa per i progetti di Accoglienza, per progetti contro la dispersione scolastica, per attività alternative all’ora di religione cattolica, per le supplenze brevi, in affiancamento agli insegnanti di sostegno  e di supporto alla didattica laboratoriale.

Risparmi

N.B.

Da argomentare

 la norma in questione consente al personale docente delle classi di concorso C555 e C999, in luogo del transito nei ruoli ATA, il transito ad altra classe di concorso della tabella A in cui abbia abilitazione e in classi di Concorso della tabella C per la quale ha sostenuto Concorso Pubblico negli Enti di Provenienza (Considerando che le conoscenze, le competenze, le prove di concorso, effettuate nell’Ente Locale, sono documentabilmente corrispondenti a quelle delle classi  di Concorso della tabella C) . Detta previsione, nella misura in cui si tradurrà in effettivi transiti ad altra classe di concorso (da effettuare entro il triennio 2014/16), determinerà un incremento dei risparmi di spesa originariamente previsti dall’articolo 14 comma 14 del DL 95/2012. Infatti il transito ad altra classe di concorso docente con conseguente riassorbimento di esubero, specialmente con l’attivazione di corsi di riconversione su sostegno, determina una riduzione del numero di supplenti docenti, mentre il transito nei ruoli ATA determina una riduzione nel numero dei supplenti ATA e lo stipendio annuale di un supplente docente è superiore a quello di un supplente ATA. Inoltre permetterà una migliore fruizione del personale scolastico, evitando spiacevoli contenziosi il cui esito potrebbe non essere favorevole all’amministrazione centrale.

 

celentanoCommento On. Alessandro Di Battista  (M5S)

Vi prendono per il culo!

Punto.

Non ci sono altre parole.

Hanno un sistema mediatico connivente che “retwitta” costantemente le balle assolute che i Partiti sparano da 20 anni.Io sono stanco, inizio ad essere stanco.

Non ci sto a farmi prendere per il culo.

Da settembre occorre cambiare marcia (nonostante siamo andati molto bene questi ultimi 2 mesi).

Ci vuole disobbedienza civile, ci vuole fantasia nelle azioni, ci vogliono gesti eclatanti, nonviolenti ma eclatanti.

Il Paese ha fame, non piu’ soltanto di legalita’, di partecipazione, di giustizia, oggi ha fame e basta!

Ognuno di noi si deve svegliare, il tempo della delega del “vediamo che fanno in Parlamento” e’ finito, e non e’ finito solo per Partiti, e’ finito anche per noi del 5 stelle.

Non dovete delegare nemmeno a noi, l’essere umano non e’ perfetto, tende sempre a “contaminarsi”.

Io sogno un Paese dove il Popolo comanda e il Governo obbedisce!

Partecipiamo, svegliamoci.

Non c’e’ altra strada, non c’e’ TV che tenga (e’ in mano loro), non c’e’ emendamento perfetto da presentare (li bocciano tutti), non c’e’ la speranza che i Partiti si rinnovino (e’ come aspettare Godot).

Qua’ o ci prendiamo il Paese o il Paese muore!

Troppa gente non si interessa di politica, lo so, ognuno ha 1000 problemi, non ha tempo.

Siamo stanchi, alienati.

L’alienazione e’ talmente collettiva che prosciuga la speranza.

Ma io non voglio lasciarglielo il mio Paese a certi “banditi”.

Fosse l’ultima cosa che faccio!

Ma i cittadini devono interessarsi alla politica altrimenti la politica si interessa a loro e se lo fa lo fa per prosciugarli.

Io non mi sento un Onorevole ma ho paura che un giorno potrei sentirmi cosi’.

Ho paura di abituarmi all’odore di Montecitorio, al sapore della “fama”, dei follower che fanno i complimenti, del fatto che mi chiamano Presidente se presiedo la commissione.

Io ho paura e ve lo dico.

Bisogna alzare il controllo popolare ragazzi, sempre.

Dovete “rompere i coglioni” ai vostri deputati, e se sono del 5 stelle glieli dovete rompere ancora di piu’.

Oggi la maggioranza bulgara del Governo del nulla assoluto ha rinviato la votazione sul finanziamento ai partiti.

Vogliono andare in vacanza, vogliono ricompattarsi e non vogliono andare contro il PDL (non sia maiiiiiii).

Prima ci prendono per il culo dicendo che hanno risolto tutto e poi rinviano!

Basta, basta, basta.

Ora c’e’ la sosta (e ci serve anche per ricaricarci, io non vi nego che non sono mai stato cosi’ stanco in vita mia) ma a settembre, tra 3 settimane dobbiamo cambiare passo.

Tutti, anche quelli che non hanno votato 5 stelle.

Qua’ o si fa l’Italia o si muore.

La situazione economica e’ gravissima.

Molto di piu’ di quanto possiate immaginare.

Riprendiamoci il Paese incominciando con il controllare e il pungolare i Deputati del 5 stelle.

Perche’ nonostante siamo anni luce avanti rispetto al resto del Parlamento possiamo e dobbiamo dare di piu’.

A riveder le stelle, ma se ci sforziamo le rivedremo prima che sia troppo tardi!

On. Alessandro Di Battista  (M5S)

Ndr

APPOGGIO IN PIENO IL COMMENTO DELL’On. Alessandro Di Battista .

Fino a un paio di giorni addietro pareva che tutto fosse pronto per una rapida approvazione del cosiddetto “decreto D’Alia” che avrebbe dovuto dare una risposta ai problemi del precariato, dei “Quota 96” e dei docenti inidonei.

Invece ieri sera il governo ha approvato l’ulteriore blocco dei contratti, dei salari e degli scatti d’anzianità durerà fino al 31 dicembre 2014 che aggraverebbe la nostra condizione non solo non ci sono misure a favore per la scuola  ma c’è addirittura un provvedimento che peggiora ulteriormente la situazione.

Il regolamento prevede non solo il blocco di ogni forma di adeguamento retributivo, classi, scatti di stipendio e progressioni di carriera comunque denominate, ma anche una ulteriore riduzione dell’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale ( fondo di istituto).

 L’0n. Gianluca Vacca    Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE membro VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) ha chiesto al Sottosegretario   ROSSI DORIA MARCO         di fare un incontro con noi  a settembre al Ministero, bisogna organizzarsi  per continuare la lotta organizzando  gesti eclatanti, non violenti ma eclatanti. 

ENZO

 

img_trib«Allora esiste un giudice a Berlino »

Ci sarà pure un giudice a Berlino, diceva il mugnaio di Potsdam che nella seconda metà del ’700, opponendosi al sopruso di un nobile, si rivolgeva a tutte le corti di giustizia germaniche per avere “giustizia”, fino ad arrivare a Federico il Grande.

Il 9 di febbraio  il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia  si è espresso sulla questione relativa al riconoscimento dell’anzianità maturata dal personale ATA proveniente dagli Enti Locali disapplicando la legge finanziaria per il 2006, in quanto ha ritenuto che l’art. 1 della Legge n° 266/2005 si ponga in contrasto con il principio dell’equo processo, sancito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

PRIMA O POI LA GIUSTIZIA COMPIE IL SUO CORSO.

12

 scarica  Sentenza giudice del lavoro Vibo Valentia

        Il 13 gennaio 2012 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso

                     scarica  sentenza Tribunale di TV del 13gen2012 – ATA ex EELL

Tribunale di Monza SENT-178/12 DEL 29/02/12

                       scarica      Sentenza Monza ata n°178-12 del 29-02-2012

Aspettando Godot  …….

5/00271)

godotAspettando Godot è senza dubbio la più celebre opera teatrale di Samuel Beckett nonché uno dei testi più noti del teatro del Novecento.

Parlarne, dunque, è molto difficile.

Se chiedete ad una persona digiuna di teatro che cosa è Aspettando Godot è molto probabile che otteniate comunque una qualche risposta.

Vi verrà detto che è la storia di qualcuno che alla fine non arriva.

UNA STORIA INFINITA

La Corte europea dei diritti umani  ha condannato l’Italia a risarcire 124 dipendenti pubblici che erano stati privati di ogni indennità con il passaggio da impiegati degli enti locali a impiegati dell’amministrazione statale.

Ingenti i risarcimenti individuali che nel complesso arrivano a quasi un milione e ottocentomila euro (anche oltre gli 82mila euro per dipendente).

Sotto accusa la Legge Finanziaria 2006 che non riconosceva il dovuto salariale ai dipendenti pubblici che, sballottati dall’iter giudiziario italiano, si sono rivolti direttamente a Strasburgo.

Secondo i giudici della Corte, l’articolo 1 della Finanziaria 2006 “ha pesato in modo anormale ed esorbitante” sui ricorrenti “portando nei loro confronti un pregiudizio di sproporzionato”.

In questo modo, sempre a parere dei giudici di Strasburgo, si è rotto di fatto “il giusto equilibrio tra l’interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo”.

Confidiamo ad una soluzione politica o saremo costretti a presentare migliaia di ricorsi che a tutto oggi risultano ancora attive sul territorio Nazionale circa 11.000 su  70.000 colleghi.

 Invitiamo il  Parlamento ad esaminare le seguenti questioni:

1. Abrogazione del comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e applicazione dell’articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999  nella sua originaria formulazione con il riconoscimento dell’anzianità effettivamente maturata sia per il personale ancora in servizio sia per il personale andato in quiescenza dopo l’1/1/2000.

2. Blocco immediato delle richieste di recupero, da parte del Ministero dell’Economia e delle Ragionerie Territoriali dello Stato, delle somme percepite dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo o secondo grado.

Si chiede l’applicazione della  risoluzione n. 8-00196  e un nuovo inquadramento di ricostruzione di carriera sulla base dell’articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 e visto il momento tragico che l’Italia sta attraversando economicamente per mancanza di liquidità siamo disponibili a acconsentire al pagamento degli arretrati dilazionando in più anni con titoli di stato (bot-btp) e/o trovare una forma che indennizzi forfettariamente il sopruso che abbiamo subito  in questi anni.

SENTENZA AGRATI EQUO INDENNIZZO

http://wp.me/p16ISq-174

(enzo)

xi-lavoroDopo   innumerevoli pressioni  ai politici bipartisan siamo riusciti a far discutere ancora una volta del nostro problema.

Vedremo se la nostra fiducia  nella  politica venga ripagata.

Ringrazio l’ On. MALPEZZI SIMONA per la disponibilità e invito tutte le forze politiche ad appoggiare in commissione l’interrogazione sotto riportata.

Ndr

(enzo)

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE  5/00271

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 17 Seduta di annuncio: 29 del 05/06/2013

malpezziPrimo firmatario:

MALPEZZI SIMONA FLAVIA

Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO

Data firma: 05/06/2013

Elenco dei co-firmatari dell’atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COSCIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
BLAZINA TAMARA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
D’OTTAVIO UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
BONAFE’ SIMONA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
CAROCCI MARA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
MALISANI GIANNA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
ZAMPA SANDRA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
COCCIA LAURA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
ORFINI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
ASCANI ANNA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
RAMPI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
ROCCHI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
PICCOLI NARDELLI FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
NARDUOLO GIULIA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
RACITI FAUSTO PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2013

Commissione assegnataria

Commissione:         XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

Destinatari

Ministero destinatario:

  •         MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  •         MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Attuale delegato a rispondere:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI     delegato in data 05/06/2013

Stato iter: IN CORSO

Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/06/2013

   MALPEZZI, COSCIA, BLAZINA, D’OTTAVIO, BONAFÈ, CAROCCI, MANZI, MALISANI, ZAMPA, BOSSA, COCCIA, ORFINI, ASCANI, RAMPI, ROCCHI, PICCOLI NARDELLI, NARDUOLO, RACITI e PES. —

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Per sapere

– premesso che:    il 25 luglio 2012 veniva approvata la risoluzione n. 8-00196;    tale risoluzione ripercorreva la vicenda del personale ausiliario ed amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico pratici (ITP) trasferiti, secondo  articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza;

  il succitato  articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 garantiva ai lavoratori il riconoscimento delle anzianità maturate e l’inquadramento nelle qualifiche corrispondenti;

  l’accordo del  20.07.2000 l’ARAN e le OO.SS ha stravolto l’ articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, determinando l’inquadramento del personale trasferito allo Stato non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge),bensì attraverso quanto percepito nell’ente di provenienza, al netto di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano in massima parte a determinare l’entità dello stipendio stesso, inserendo un non ben identificato principio della cosiddetta «temporizzazione»;

il suddetto accordo ha determinato l’obbligo della restituzione di ingenti somme di denaro sino allora percepite dal personale interessato, penalizzando ulteriormente la situazione economica già difficile di molte famiglie;

  lo stesso accordo ARAN in applicazione dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, al punto 6 dell’articolo 2, sancisce che: «Agli ITP e agli assistenti di cattedra appartenenti alla VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente»;

occorre peraltro ricordare che l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha stabilito il trasferimento degli insegnanti tecnico pratici e del personale ATA, dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, garantendo loro il completo riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza;

il citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha determinato, inoltre, una netta distinzione tra le due figura professionali, collocando il personale ATA al comma 2 e gli insegnanti tecnico-pratici al comma 3;

  i criteri di inquadramento adottati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca risultano in contrasto con la specifica disposizione contenuta nell’articolo 8, comma 2, della legge n. 124, norma con la quale il legislatore aveva inteso riconoscere ai fini giuridici ed economici l’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza;

  una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la pretesa degli ATA e ITP in parola non potesse trovare accoglimento posto che al citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 è stata data attuazione mediante decreto ministeriale di recepimento di apposito accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali più rappresentative, cui è stata riconosciuta valenza normativa ex articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

   il contenzioso determinatosi dopo l’applicazione dell’accordo ARAN ha visto il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca soccombere nella quasi totalità delle sentenze dei tribunali, delle corti di appello e nella totalità delle sentenze di tutte le sezioni della Corte di cassazione che hanno smentito l’accordo ARAN ritenuto privo di natura normativa ripristinando così come previsto dall’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza;

la legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 218) dettando un’interpretazione «autentica», disconosceva i diritti acquisiti dai lavoratori ex dipendenti locali;

  nel 2007 la Corte costituzionale ha ravvisato la legittimità dell’articolo 1, comma 218, della citata disposizione, ed in conseguenza della nuova legge, la Corte di cassazione, di fatto smentendo se stessa nei successivi pronunciamenti sui ricorsi pendenti, ha dato torto ai lavoratori;

   va peraltro ricordato, in analogia con quanto sopra riportato, che il suddetto comma 218 esclude totalmente dalla sua formulazione il personale docente ITP;

infatti esso recita così: «Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento dell’atto del trasferimento», a riprova che il personale ITP sia escluso dalla legge finanziaria per il 2006, che faceva riferimento solo agli ATA, vi è il fatto che le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto legittimo il comma 218 della finanziaria sulle ordinanze di rinvio emesse da tribunali e corti di appello, si sono unicamente riferite al comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riguardante, appunto, il personale ATA e mai gli insegnanti tecnico pratici di cui al comma 3 dell’articolo 8 della suddetta legge;

   nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) si rimandava la soluzione dell’annosa questione alla contrattazione collettiva nella stipula dell’allora successivo contratto collettivo nazionale;

   da allora più nulla è avvenuto se non la richiesta ai lavoratori che avevano vinto le cause di restituzione delle somme percepite a seguito delle sentenze favorevoli;

   successivamente, con una sentenza emessa il 7 giugno 2011,la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto che in seguito al comma 218  dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, i lavoratori si sono visti negare il diritto ad un giusto processo, quindi lo Stato italiano ha violato l’articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Inoltre, la giurisprudenza a loro favorevole fino a quel momento aveva fatto maturare in essi un «legittimo affidamento» e di conseguenza l’aspettativa di avere soddisfazione.

La Corte ha respinto tutti gli argomenti presentati dal Governo, compreso il richiamo alla causa di utilità pubblica come giustificazione dell’ingerenza della legge nella giurisprudenza;

con sentenza n. C-108/10 del 6 settembre 2011, la Grande Sezione della Corte di giustizia europea ha definitivamente confermato la correttezza delle richieste del personale di cui in premessa, sancendo l’illegittimità di un inquadramento comportante «un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario»;

la citata risoluzione n. 8-00196 non solo sottolineava la necessità di trovare una soluzione per questa delicata e annosa questione, anche al fine di bloccare immediatamente le richieste di recupero illegittimo delle somme già corrisposte agli ITP, prima dell’emanazione comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che rappresenta un onere assolutamente insostenibile per le famiglie coinvolte,oltre che delle somme percepite dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo e secondo grado, atteso anche che la Corte di Cassazione ha cassato diverse sentenze precedenti, rinviandole alle corti di appello, ma impegnava il Governo «a definire un percorso che pervenga, entro tempi brevi, ad una equilibrata risoluzione della vicenda di cui in premessa, con obiettivo di giungere ad una definitiva soluzione della questione del personale ITP e del personale ATA,che si protrae ormai da molto tempo, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche;

   nonostante la risoluzione nulla ad oggi è cambiato –: in quale modo i Ministri interrogati intendano intervenire per dare attuazione a quanto stabilito nella risoluzione sopra citata.5/00271)

7ª Commissione permanente(316) Puglisi ed altri. – Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)

(728) Centinaio. – Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno scorso, nel corso della quale – ricorda il Presidente – si era svolta la relazione.

Prima dell’apertura del dibattito, la relatrice PUGLISI (PD) sollecita nuovamente l’Esecutivo a fornire i dati sul numero effettivo di docenti e insegnanti tecnico-pratici (ITP) coinvolti, tenuto conto che alcuni di essi sono rientrati in servizio, ovvero sono stati collocati in quiescenza.

Ciò, al fine di comprendere l’esattezza della copertura finanziaria, che risulta ineccepibile sul piano tecnico ma va rapportata al contingente di docenti interessati.

Rammenta peraltro che il risparmio preventivato dal decreto-legge n. 95 del 2012 non teneva conto dei costi derivanti dalle sostituzioni per malattia dei docenti collocati nei ruoli ATA.

Coglie indi l’occasione per domandare chiarimenti sulla permanenza dell’istituto della dispensa, attraverso il quale in particolari condizioni di salute, è possibile per gli insegnanti richiedere la pensione anticipata.

Ravvisa al riguardo eccessive disparità di trattamento, tenuto conto che alcune direzioni scolastiche regionali consentono il ricorso alla dispensa, mentre altri no.

Occorre dunque a suo giudizio un’interpretazione univoca dal parte del Ministero sulla possibilità di fruire di tale strumento, eventualmente attraverso una circolare.

Infine, ribadisce l’unanime volontà politica volta a porre rimedio alla doppia ingiustizia nei confronti dei docenti inidonei e dei precari ATA.

Concorda la senatrice Petraglia (Misto-SEL), la quale sollecita a sua volta l’Esecutivo a chiarire le proprie intenzioni politiche a fronte della convergenza registratasi fra tutti gli schieramenti.

Occorre infatti reperire le risorse necessarie per sostenere finanziariamente i disegni di legge altrimenti l’esame rischia di diventare un mero esercizio di dialettica legislativa.

Il sottosegretario Toccafondi riconosce che i temi della quantificazione e della copertura erano già stati sollevati nell’esposizione introduttiva della relatrice. Prende atto peraltro delle intenzioni del Parlamento, ribadendo la necessità di compiere ulteriori approfondimenti sul numero degli interessati onde poi affrontare il difficile tema del reperimento delle risorse.

Quanto all’istituto della dispensa, concorda con l’esigenza di imprimere un indirizzo uniforme, che è allo studio del Ministero.

Si riserva dunque di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

In ultima analisi fa presente che sull’argomento in esame, oltre ai disegni di legge in titolo, vi sono anche atti di sindacato ispettivo e atti di indirizzo, rispetto ai quali il ministro Carrozza ha manifestato, in sede di dichiarazioni programmatiche, l’intenzione di intervenire, compatibilmente con i vincoli di bilancio.

Il Presidente prende atto con soddisfazione della grande attenzione al tema, che testimonia l’unità di intenti di tutte le forze politiche e consentirà alla Commissione di sostenere l’Esecutivo nella ricerca di una soluzione adeguata al problema degli inidonei e degli ITP.

In considerazione delle affermazioni del Sottosegretario, sollecita comunque il Governo a fornire entro la settimana prossima le risposte richieste sulla quantificazione e la copertura e propone conseguentemente di attendere tali chiarimenti prima di dichiarare aperta la discussione generale e di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

Dopo un intervento del senatore MARIN (PdL), il quale giudica corretto il percorso delineato dal Presidente e ringrazia il Sottosegretario per l’impegno dimostrato, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

COMMISSIONE CONVOCATA PER MARTEDI 25 GIUGNO ORE 15.00

SEDE REFERENTE DDL NN. 316-728 (passaggio docenti inidonei ruoli ATA) – rel. Puglisi

http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm07/calendario/convocazioni.pdf

XI COMMISSIONE LAVORO(316) PUGLISI ed altri.

–  Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)

(728) CENTINAIO.

–  Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice PUGLISI (PD) la quale ringrazia tutti i Capigruppo per il sostegno manifestato sul disegno di legge n. 316 nonché il Presidente per la celere calendarizzazione.

Il testo abroga i commi 13 e 14 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012 che hanno disposto il transito dei docenti inidonei e degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) nei ruoli ATA.

Dopo aver evidenziato che nessuno degli ultimi due Ministri della funzione pubblica ha sottoscritto il decreto attuativo delle norme oggetto di esame, ritiene che sia stata compiuta una doppia ingiustizia, a danno tanto degli inidonei quanto dei precari ATA.

In merito al primo aspetto sottolinea che molti insegnanti sono stati giudicati idonei ad altri compiti e non più all’insegnamento in quanto hanno contratto malattie professionali o non erano più in grado di svolgere quel mestiere.

Essi tuttavia rivestono un ruolo importante all’interno delle autonomie scolastiche in quanto gestiscono le biblioteche, i laboratori, i corsi di orientamento, organizzano le visite di istruzione e le prove INVALSI.

Qualora dovessero effettivamente passare nelle segreterie amministrative delle scuole, finirebbero per sovrapporsi con il lavoro dei circa 3.500 ATA precari, essenziali per mantenere in vita gli istituti.

Coglie quindi l’occasione per rilevare criticamente le drastiche riduzioni di personale compiute nelle segreterie scolastiche nonostante le scuole siano oberate da oneri burocratici, come ad esempio la rendicontazione dei fondi europei.

Stigmatizza inoltre che, attraverso il decreto-legge n. 95 del 2012, si sia affermato il principio – a suo giudizio deleterio – per cui nella scuola chiunque può svolgere qualsiasi compito, come dimostra peraltro la previsione per cui i docenti sovranumerari possono transitare su altre cattedre purchè in possesso di un titolo idoneo.

Reputa pertanto urgente approvare il disegno di legge affinché si affermi il criterio della competenza e per invertire la tendenza volta all’indebolimento della scuola.

Sul piano dei presunti risparmi di spesa connessi al passaggio di tali docenti tra gli ATA, segnala che attualmente gli inidonei assenti per malattia non vengono sostituiti mentre ciò non accadrebbe nel caso in cui essi ricoprissero dei posti in segreteria, con indubbi aggravi di spesa legati alle sostituzioni.

Ritiene dunque che l’obiettivo di contenimento della spesa sia raggiunto in maniera discutibile.

Le medesime norme, prosegue, prevedono il transito degli ITP negli stessi ruoli ATA, privando perciò la scuola di quelle figure che assistono i ragazzi nei laboratori e aiutano ad unire il sapere con il saper fare.

Soffermandosi poi sulla copertura, reperita attraverso la riduzione delle missioni di spesa dei Ministeri, si dichiara disponibile a lavorare con l’Esecutivo per apportare le correzioni eventualmente necessarie.

Avviandosi alla conclusione, rimarca negativamente l’ingiustizia protrattasi quest’anno al punto che sono state bloccate le stabilizzazioni di tutti gli ATA precari che finirebbero per essere licenziati.

Riferisce altresì che il Gruppo Lega Nord e Autonomie ha presentato un proprio testo, il n. 728, che si pone in linea con il disegno di legge n. 316 e dunque testimonia l’ampia volontà politica comune, confermata altresì dal ministro Maria Chiara Carrozza in occasione delle dichiarazioni programmatiche durante le quali ha accennato alla necessità di risolvere detta questione.

Infine propone di richiedere il trasferimento alla sede deliberante, con il sostegno di tutti i Gruppi e dell’Esecutivo, tanto più che sul disegno di legge n. 316 hanno aggiunto la propria firma tutti gli schieramenti.

Il senatore CENTINAIO (LN-Aut), intervenendo sull’ordine dei lavori, chiarisce che il proprio Gruppo aveva già predisposto un testo pressocchè identico a quello della relatrice e per questo ha presentato un autonomo disegno di legge.

Ciò non pregiudica peraltro l’intenzione di procedere in maniera concorde con gli altri Gruppi, ma conferma anzi l’attenzione di tutte le forze politiche.

Il sottosegretario TOCCAFONDI dichiara di comprendere la volontà politica sottesa all’articolato, riservandosi tuttavia di compiere una verifica sull’impatto economico del testo che reca una copertura non del tutto esigua.

Prende brevemente la parola la relatrice PUGLISI (PD) per precisare che le risorse necessarie potrebbero risultare inferiori a quelle preventivate, essendosi ulteriormente ridotto il numero dei docenti interessati.

Chiede pertanto la collaborazione del Governo nelle stime effettive dei soggetti coinvolti, ribadendo che qualora si perfezionasse il passaggio nei ruoli ATA vi sarebbero aggravi di spesa connessi alle sostituzioni per malattia.

In ultima analisi si augura vivamente che l’Esecutivo non collochi più la scuola tra le ultime priorità.

Sull’ordine dei lavori interviene anche il senatore MARIN (PdL), per precisare di aver interpretato in senso positivo la riserva posta dal Sottosegretario, che evidentemente intende compiere un ulteriore approfondimento per supportare l’iniziativa in modo non formale.

Il PRESIDENTE fa presente anzitutto che la richiesta di trasferimento alla sede deliberante potrà essere avanzata a conclusione dell’esame in sede referente, dopo che saranno pervenuti i pareri delle Commissioni 1a e 5a tanto sul testo quanto sugli eventuali emendamenti che saranno presentati.

Segnala altresì che potrà essere elaborato un testo unificato nel quale confluiranno le firme di tutti i presentatori.

Puntualizza a sua volta che il ministro Maria Chiara Carrozza ha mostrato una esplicita sensibilità alla questione durante l’esposizione delle sue linee programmatiche.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

puglisi“C’è intesa su mio ddl, in vista approvazione in sede deliberante”.

“Tra le tante emergenze della scuola, una  riguarda gli insegnanti ‘idonei ad altri compiti’ e gli ITP che ingiustamente si sono visti retrocedere ad ATA nella spending review dello scorso luglio.

Il cosiddetto ‘risparmio’ sta nel licenziamento di 3556 ATA precari, che stanno lavorando con competenza nelle segreterie scolastiche e che da molto tempo attendono la stabilizzazione.

Per cancellare questa doppia ingiustizia ho presentato un disegno di legge che, avendo trovato unanime consenso da parte dei capigruppo della VII Commissione del Senato, dovrebbe ora procedere con iter breve, per via deliberante”.

Lo dice la senatrice Francesca Puglisi, capogruppo del Pd nella commissione  Istruzione.

“Nelle parole che la ministra Carrozza ha rivolto alle VII commissioni di Camera e Senato – prosegue Puglisi – abbiamo colto la volontà di risolvere questo urgente problema e di lavorare insieme al Parlamento per trovare le adeguate coperture finanziarie.

Attendiamo con fiducia le risposte”.

Fonte; http://www.francescapuglisi.it/scuola-puglisi-pd-in-arrivo-in-parlamento-soluzione-per-ata-precari/

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Atto Senato n. 316

XVII Legislatura

Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)

Iter

  11 giugno    2013:  assegnato (non ancora iniziato l’esame)

   Segui l’iter

Successione delle letture parlamentari           
S.316               assegnato (non ancora iniziato l’esame)                11 giugno    2013

Iniziativa Parlamentare

Francesca Puglisi

Cofirmatari

Presentazione

Presentato in data 26 marzo     2013; annunciato nella seduta pom. n. 5 del 26 marzo     2013.

Assegnazione

Assegnato alla 7ª  Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)             in sede referente l’11 giugno 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 38 dell’11 giugno 2013.            Pareri delle commissioni 1ª  (Aff. costituzionali 5ª  (Bilancio)

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/40071.htm

untitled

movimento5stelle_800_800Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

– Premesso che il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosiddetto decreto sulla spending review , all’articolo 14, relativo alla “Riduzione delle spese di personale”, prevede:

1) al comma 13 che: “Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, (…) transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico (…)”;

2) al comma 14 che: “Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, (…) transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. (…)”;

3) al comma 15 che: “Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, (…) sono stabiliti i criteri e le procedure per l’attuazione dei commi 13 e 14″;

considerato che: in conseguenza di ciò, il personale interessato dalle disposizioni legislative è in attesa dell’adozione del decreto interministeriale previsto; ad oggi, nonostante numerosi, e quasi giornalieri, annunci non ufficiali di imminente emanazione, tale decreto attuativo non è stato ancora adottato;

considerato inoltre che: quanto disposto dal decreto sulla spending review, a parere degli interroganti, danneggia significativamente sia il personale docente permanentemente inidoneo, sia gli insegnanti tecnico-pratici delle classi di concorso C555 e C999, i quali saranno, in conseguenza dell’adottando decreto interministeriale, dirottati sui ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);

in particolare, in riferimento alla qualità delle prestazioni nell’ambiente scolastico, i firmatari del presente atto di sindacato ispettivo ritengono opportuno evidenziare che gli standard di funzionalità degli uffici di segreteria potrebbero essere compromessi dalla diminuzione di personale formato ed esperto nelle procedure amministrative, finanziarie e organizzative gestite dalle scuole per l’attuazione dell’offerta formativa; infatti, per quanto riguarda i docenti da demansionare (circa 3.000 quelli che hanno gravi problemi di salute) si rileva che gli stessi, che peraltro rappresentano il personale più prossimo alle soglie della pensione, sarebbero chiamati ad intraprendere un ruolo, quello di assistente amministrativo, divenuto molto complesso, oltre che gravoso, a seguito sia delle numerose azioni di decentramento che dei tagli agli organici occorsi negli ultimi anni; ad opinione degli interroganti, il previsto ricambio del personale ATA gradualmente collocato in quiescenza con il personale affetto da problematiche di salute psicofisiche creerà la difficile situazione in cui il personale ATA rimanente in servizio dovrà confrontarsi con colleghi non formati per il lavoro da svolgere; appare altamente probabile che i dipendenti affetti da gravi patologie, fisiche e o psichiche che siano, necessitino di soventi visite mediche, oppure possano incorrere in aggravamenti delle proprie condizioni di salute, essendo costretti ad assentarsi frequentemente per la cure.

Circostanza che costringerebbe l’istituzione scolastica a ricorrere nuovamente a figure supplenti; l’adozione del decreto interministeriale, a giudizio degli interroganti, non potrà che essere foriera di conseguenze nefaste sui piani dell’offerta formativa (POF) delle singole istituzioni scolastiche, le quali, evidentemente, non potranno più vantare, tra l’altro, la possibilità di offrire i servizi di biblioteca ed organizzazione di conferenze, attualmente gestiti dalla maggior parte dei docenti inidonei, nonché delle cosiddette funzioni strumentali, ovvero delle esercitazioni di laboratorio, attualmente gestite dagli insegnanti tecnico pratici (ITP) delle classi di concorso citate; occorre ricordare che gli insegnanti dichiarati “inidonei”, lo sono per la sola docenza frontale che svolgevano in precedenza, e, in conseguenza della dichiarazione di inidoneità, hanno già subito un raddoppiamento de facto dell’orario lavorativo, essendo gli stessi stati assegnati a funzioni diverse dall’insegnamento; la maggior parte dei docenti inidonei si è infatti specializzata nell’educazione alla lettura ed alla ricerca in tutti i livelli scolastici. Tale politica è considerata un investimento in tutte le nazioni più avanzate.

Ad opinione degli interroganti la scuola non deve privarsi di quelle figure che finora hanno fornito un valido supporto ai progetti dell’offerta formativa e mantengono funzionanti e vitali biblioteche scolastiche, nell’ottica di un arricchimento extracurricolare dell’offerta complessiva della scuola; in conseguenza di quanto esposto, gli interroganti ritengono che si realizzerà una concreta violazione del diritto allo studio, costituzionalmente garantito (art. 34 della Costituzione), per i ragazzi che frequenteranno gli istituti nei quali gli effetti della normativa in questione si enucleeranno; ritenuto che, a giudizio degli interroganti: rappresenta un fatto di inaudita gravità che il richiamato personale scolastico non veda riconosciuto neppure il diritto alla riallocazione lavorativa obbligatoria nella stessa scuola o, in alternativa, almeno nella provincia di appartenenza; le disposizioni di cui sopra contrastano direttamente con il disposto dell’articolo 2103 del codice civile, il quale, tra l’altro dispone che: “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”.

Nel caso di specie, il passaggio dei docenti dichiarati inidonei al personale ATA costituirebbe un azzeramento delle competenze, oltre ad un accanimentonei confronti di una categoria debole ed una violazione alla dignità delle persone; per quanto innanzi riportato, il passaggio obbligato in profilo e mansioni diverse, discendente dall’adottando decreto ministeriale, dovrebbe considerarsi un atto illegittimo; occorre sottolineare che l’attuazione della disposizione normativa di rango primario (il citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95), senza una previa verifica della possibilità di utilizzo dei docenti non idonei come assistenti e senza un percorso professionalizzante, rappresenta evidentemente un demansionamento che, se portato all’attenzione del giudice del lavoro, vedrebbe, in tutta probabilità, soccombente il Ministero con l’aggravio di spese legali; fatte all’uopo salve, ed impregiudicate, le possibilità dei singoli lavoratori di adire azioni legali a tutela dei propri diritti di soggetti malati, le citate disposizioni non hanno alcun rispetto per i problemi di salute, molto spesso anche particolarmente gravi, sofferti da questa tipologia di personale della scuola, il quale, a seguito dell’adozione del decreto attuativo atteso, rischia di doversi confrontare anche con le difficoltà connesse alla mobilità territoriale. Non risulterebbe esclusa neppure la mobilità intercompartimentale;

ritenuto inoltre che secondo gli interroganti le disposizioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge riuscirebbero nel difficile obiettivo di danneggiare tutti i lavoratori coinvolti, ed in particolare:

gli ITP perché costretti al transito nel personale ATA;

i docenti inidonei perché, oltre al cambio di ruolo, ovviamente demansionante, imposto ex lege, rischiano anche di ritrovarsi, magari in età prossima al collocamento in quiescenza, a confrontarsi con il pendolarismo, mentre combattono con patologie non minori;

il personale ATA precario, il quale rischia di attendere invano una stabilizzazione, quale quella contingentata annualmente prevista, in futuro non più possibile a causa dell’occupazione di tutti i posti vacanti e disponibili da parte del personale transitato da altri ruoli, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della complessità delle problematiche esposte;

in quali tempi preveda di adottare il decreto interministeriale di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, che regola il passaggio dei docenti inidonei e degli ITP nei ruoli del personale ATA, così come previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; se, nelle more della formazione del nuovo Governo, che dovrà godere della fiducia delle Camere elette per la XVII Legislatura, il Ministro ad oggi in carica non intenda astenersi dall’adozione dello stesso decreto, così da permettere l’avvio di opportune iniziative legislative, auspicabilmente modificative delle disposizioni vigenti, al fine di poter nuovamente tutelare i diritti dei lavoratori delle categorie citate.

Interrogazione presentata da: Catalfo, Serra, Montevecchi, Anitori, Morra, Mussini, Lucidi, Vacciano, Bignami, Nugnes, Moronese, Girotto, Pepe

vergogna31Sono uno degli sporadici casi di ItpC999 che, non avendo titoli adeguati, verranno demansionati e passeranno nei ruoli ATA.

Ho la maturità scientifica e un diploma universitario, ma non potrò restare tra gli insegnanti diplomati di laboratorio perché non ho un diploma di maturità tecnica.

Il provvedimento oltre ad essere tristemente sbagliato è anche manifestamente discriminante anche riguardo al restante personale ITP che ad oggi è ugualmente inquadrato.

Siamo stati reclutati con le stesse modalità, abbiamo le stesse competenze, lavoriamo nello stesso ordine di scuole svolgendo le stesse mansioni.

Eppure noi dovremo abbandonare il nostro lavoro e le nostre scuole e improvvisarci nei ruoli ATA con un importante danno economico e una grande mortificazione professionale.

Mi permetto di far notare quanto sia importante l’esperienza accumulata nel tempo per svolgere al meglio una professione.

Negli anni ci siamo aggiornati molto, abbiamo imparato a usare nuovi strumenti, ci siamo avvalsi delle nuove tecnologie, abbiamo imparato a spiegare e ad allestire le esperienze con padronanza.

Queste competenze non ci vengono da un diploma di scuola superiore conseguito 30 anni fa , ma ci derivano dall’esperienza, dalla passione messa nel lavoro, dal tempo investito nell’insegnamento.

La Pubblica Amministrazione ha concesso negli anni a molti dipendenti di trasformare le conoscenze professionali in crediti universitari permettendo loro di ottenere agevolmente una Laurea.

Quindi nella Pubblica Amministrazione esiste già il riconoscimento giuridico dell’esperienza lavorativa.

Possibile che un’esperienza di lavoro almeno ventennale non sia considerata abilitante per quello stesso tipo di attività????

Il fatto di negare a noi, e solo a noi, di restare ITP, oltre ad umiliare la nostra professionalità e svalorizzare il nostro impegno, denuncia l’assoluta incapacità del Ministero a gestire il passaggio del personale dagli EELL allo Stato.

Credo non serva ricordare le altre gravissime ingiustizie sofferte dal personale ex EELL.

Lo Stato aveva delegato gli EELL all’assunzione e alla gestione del personale scolastico. Esisteva quindi un presupposto di comparabilità nel reclutamento e nei ruoli.

Inoltre nell’accordo del passaggio c’era la disposizione di creare per ogni dipendente degli EELL il posto statale corrispondente al ruolo di appartenenza.

Avere disatteso questa norma, avere trascurato le eventuali discordanze di inquadramento, non avere attivato corsi di riconversione professionale sono tutte mancanze imputabili al Ministero e che oggi ci stanno gravemente pregiudicando.

Se per il Ministero esisteva qualche problema lo avrebbe dovuto affrontare nel 2000 al momento del passaggio allo stato.

L’attuale provvedimento di passarci tra gli ATA appare, dopo 13 anni, oltre che tardivo particolarmente ingiusto e doloroso.

Nel decreto ci avete maldestramente collegati al destino degli inidonei, ma i problemi sono diversi: noi possiamo continuare a svolgere il nostro lavoro.

Siamo nelle stesse scuole in cui le Province avevano ritenuto necessario farci lavorare e la nostra attività è ancora molto intensa.

E’ contro la costituzione retrocedere i lavoratori dalla loro posizione giuridica ed economica Il provvedimento è motivato dalla spending review, ma se il passaggio riguarderà un esiguo numero di lavoratori è chiaro che sarà esiguo anche il risparmio.

Inoltre si provocherà un grande spreco di competenze e di risorse umane e la formazione ha un costo sociale .

La costruzione e l’allestimento dei laboratori ha richiesto un grosso investimento economico da parte dello Stato e degli EELL . Lasciare il materiale e gli strumenti inutilizzati è uno spreco vergognoso riguardo a tutta la comunità.

Ne risentirà anche la qualità dell’istruzione perché l’uso dei laboratori è una preziosa occasione di verifica e di crescita per gli alunni.

Facendo i conti il risparmio economico non giustifica minimamente il danno provocato.

Il provvedimento oltre a sembrarci inutile ci sembra anche fortemente ingiusto e siamo determinati ad affrontare la questione per vie legali.

Confidiamo in una accurata riflessione e speriamo che il provvedimento possa essere revocato.

Delia Noferi Itp C999

http://www.orizzontescuola.it/news/ingiusto-demansionamento-itp-c999

Laura BoldriniAlla Gentilissima Presidentessa della Camera

Dott.ssa Laura Boldrini

 Pregiatissima dott.ssa Boldrini,

mi presento utilizzando l’incipit usato da una mia carissima collega, la prof.ssa Delia Noferi, in una nota di qualche giorno fa inviata a diverse testate giornalistiche.

Sono un Giuseppe Gallo, uno degli sporadici casi (termini utilizzati dagli alti burocrati del Miur durante la presentazione del decreto interministeriale per il passaggio degli inidonei e degli Itp nei ruoli ATA alle OO.SS.) di ItpC999 che, non avendo titoli adeguati, verranno demansionati, declassati e passeranno nei ruoli ATA.

Ho la maturità scientifica, vincitore di Concorso (con prove preselettive con test a risposta multipla, esami scritti, esami orali ed esami pratici – commissione esaminatrice formata da Dirigenti Scolastici e docenti di Scuola Secondaria Superiore) per ITP/Assistente di Cattedra di Laboratorio di Fisica e Scienze, bandito dalla Provincia Regionale di Trapani (Ente delegato dallo Stato Italiano ad indire Concorsi per il reclutamento del personale docente da utilizzare nei laboratori degli Istituti Tecnici e dei Licei Scientifici) nel 1987 e svolto nel 1990, ma non potrò restare tra gli insegnanti diplomati di laboratorio perché non ho un diploma di maturità tecnica.

Mi rivolgo a Lei, che sempre si è battuta per i più deboli, per metterla al corrente e precisare, che nel decreto Interministeriale che obbliga i Docenti Inidonei e i Docenti Tecnico Pratici classi di concorso C999 e C555 a transitare nei ruoli Ata, le categorie coinvolte sono:

–       Docenti inidonei;

–       Docenti Tecnico Pratici;

–       Precari Ata;

dal 6 luglio 2012, con l’emanazione del D.L sulla Spending Review, circa 8000 esseri umani vivono nell’insicurezza e nel dramma quotidiano che la stessa genera.

Non voglio tediarla, ma ci troviamo veramente e tragicamente in uno stato di frustrazione psicologica che tende a sviluppare nell’esasperazione assoluta.

Ci sentiamo novelli Don Chisciotte che si battono contro un muro d’indifferenza, perché questo, i nostri governanti, hanno eretto nei mesi passati.

La prego di interessarsi alla questione, come so che sta facendo, al fine di porre rimedio a questa violenza senza pari che il governo Monti ha perpetrato ai danni di alcune categorie di persone che tanto hanno dato e tanto danno alla nostra Scuola.

La ringrazio anticipatamente per il tempo che spenderà, fiducioso in una positiva soluzione le porgo distinti saluti

P.S.

Mi permetto di inviarle una riflessione semiseria sul provvedimento in questione

Ce lo chiede l’Europa – Riflessione semiseria e molto amara sul Decreto Interministeriale che obbliga i Docenti Inidonei e i Docenti Tecnico Pratici classi di concorso C999 e C555 a transitare nei ruoli Ata.

….e alla fine Profumo ha firmato.

Però cari colleghi saremo ricordati come i salvatori della Patria.

Coloro che, per un mero esercizio di economia aziendale, hanno salvato l’Italia dal tracollo finanziario e dall’ipotetica fuoriuscita dall’Europa.

D’altronde ce lo chiede l’Europa.

Dobbiamo stringere la cinghia e fare tutto il possibile per poter permettere ai nostri governanti , a Monti in particolare, di non fare brutta figura con gli altri leader europei.

Ce lo chiede l’Europa.

Poco male se 4000 esseri umani, tra Docenti Inidonei e Docenti Tecnico Pratici, vengono umiliati, distrutti psicologicamente ed annientati umanamente.

Ce lo chiede l’Europa.

Non importa se altri 4000 persone, appartenenti alla categoria del personale Amministrativo e Tecnico dell’Istruzione Pubblica, vedano svanire, dopo anni di precariato, la possibilità di una stabilizzazione lavorativa a tempo indeterminato.

Ce lo chiede l’Europa.

Calpestiamo la nostra Costituzione, deroghiamo ai nostri Codici.

Ce lo chiede l’Europa.

Mi immagino la signora Merkel che a gran voce, durante i diversi summit tra i grandi d’Europa, rivolgendosi al nostro Monti lo esorta e lo sprona a non perdere tempo, ad accelerare, a fare in modo che presto anzi subito sia effettuato il passaggio dei Docenti Inidonei e dei Docenti Tecnico Pratici nei ruoli ATA, affinché l’Italia possa affrontare serenamente il futuro economico nazionale ed europeo.

Ce lo chiede l’Europa a gran voce.

La stessa Europa le cui leggi obbligherebbero, la stolta Italia ed il MIUR in particolare, ad assumere i precari che per tre anni consecutivi abbiano ottenuto un incarico annuale.

Paradossalmente ce lo chiede l’Europa.

Peppe Gallo

Docente Tecnico Pratico C999

Laboratorio di Fisica e Scienze

Vincitore di Concorso per Esami e Titoli

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SCUOLA: INTERROGAZIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE SUI DOCENTI INIDONEI “DANNI ENORMI DALLA SPENDING REVIEW VOTATA DA PD-PDL-UDC, IN PREPARAZIONE UN DISEGNO DI LEGGE”

Le cittadine ed i cittadini del Senato della Repubblica del Movimento 5 Stelle Catalfo, Serra, Montevecchi, Anitori, Morra, Mussini, Lucidi, Vacciano, Bignam…i, Nugnes, Moronese,Girotto e Pepe hanno depositato questa mattina una interrogazione a risposta scritta per interrogare il Ministro dell’Istruzione sulla sempre più gravosa situazione dei docenti inidonei.

In particolare i 13 cittadini al Senato della Repubblica per il M5S chiedono al Ministro “in che modo intenda tutelare le sorti degli inidonei vessati dalla norma sulla spending review votata dalla maggioranza Pd-Pdl-Udc che sosteneva il governo Monti” spiega la prima firmataria Nunzia Catalfo.

“Questa norma obbliga i docenti inidonei e gli insegnanti tecnico-pratici a transitare nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausilario (ATA).

“Non ci fermeremo a questo per tutelare i docenti inidonei e le altre figure che subiscono gli effetti nefasti della cosidetta spening review – continuano i firmatari dell’interrogazione – e stiamo predisponendo un apposito disegno di legge”.

Le Cittadine e Cittadini al Senato della Repubblica Catalfo, Serra, Montevecchi, Antinori, Morra, Mussini, Lucidi, Vacciano, Bignami, Nugnes, Moronese, Girotto, Pepe

Gruppo Parlamentare Movimento 5 Stelle

Ufficio Stampa Movimento 5 Stelle Senato della Repubblica

aIl Ministro Profumo, alla vigilia della decadenza del Governo, impone il passaggio nei ruoli ATA.

Nella mattinata di oggi, 21 marzo 2013, il MIUR ha consegnato ai sindacati il testo del decreto firmato dal Ministro Profumo che dà attuazione al disposto della legge n. 135 del 7 agosto 2012, la quale ha previsto il passaggio dei docenti inidonei fuori ruolo della scuola ed i titolari nelle classi di concorso C999 e C555 nei ruoli ATA. Dall’ultima rilevazione fatta dal MIUR (del 13 marzo 2013) questo provvedimento riguarderà, ad oggi, 3.084 docenti inidonei, 460 titolari sulla C999 e 28 titolari sulla C555.

Il ministro Profumo, il giorno prima delle sue dimissioni assieme a quelle di tutto il Governo, dopo quasi un anno in cui si è preso tempo per cercare di abrogare questa norma di legge vergognosa, decide di compiere questo atto grave.

Un ministro, che è stato inadempiente su tanti obblighi di legge, come ad esempio sull’attivazione dell’organico funzionale e sull’attivazione dell’organico di “reti di scuole” dove questi docenti avrebbero potuto trovare un qualificato utilizzo che avrebbe valorizzato la loro esperienza lavorativa (ed anche in funzioni non didattiche) e le mancate immissioni in ruolo del personale Ata, decide di firmare come suo ultimo atto proprio questo decreto!

 Vergogna!

 Va comunque detto che questo provvedimento, ancorché firmato dal ministro Profumo, non è ancora efficace perché deve essere controfirmato sia dal ministro dell’Economia che dal ministro della Funzione Pubblica.

Quindi passerà del tempo ancora e la FLC CGIL, dando seguito anche alle diffide già presentate ai vari ministri interessati, continuerà a battersi in tutti i modi, ed in tutte le sedi, sia con il nuovo governo che con il nuovo ministro, perché venga abrogato prima della sua entrata in vigore.

Rispetto al testo della bozza che si conosceva dello scorso autunno, sono confermate le indiscrezioni di cui avevamo dato conto in questi giorni sul sito (vedi correlati).
Nella sostanza, a parte il ripristino della possibilità di richiesta della dispensa da sempre richiesta dal sindacato, le altre modifiche sono sostanzialmente irrilevanti.
Abbiamo anche segnalato all’Amministrazione che diverse parti del decreto sono scritte pure male, alcune sono sbagliate ed altre ingestibili.

Ma di questo se ne “ri-parlerà”, semmai (e noi ci auguriamo mai!), quando il MIUR, se il decreto dovesse diventare definitivo, dovrà emanare la circolare applicativa di accompagnamento.

La FLC CGIL darà mandato ai propri uffici legali di avviare il contenzioso e nei prossimi giorni darà conto delle iniziative di mobilitazione che verranno avviate per bloccare l’attuazione del decreto.

leggeCarissimo Collega ,

in questi giorni sono state spedite a tutti coloro che si sono iscritti al Comitato Nazionale ATA-ITP ex EE.LL. , effettuando un versamento sul cc. dell’Associazione, la tessera di iscrizione per l’anno 2012.

Mi scuso per il ritardo ma vi sarete resi conto tutti che quando si tratta di impegnarsi… ci si rimane sempre da…soli!!!

  UN ABBRACCIO VIRTUALE A TUTTI …..ED AVANTI FINO ALLA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA……ARRENDERSI MAIIIIIIIIII …SPECIALMENTE SE SI E’ SICURI DI AVER SUBITO UN TORTO.

                                                                                                                                                     F.to Antonio B.

bruna

SOTTOSCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS   COMITATO NAZIONALE ATA-ITP EE.LL

ASSOCIAZIONE ONLUS COMITATO ADESIONI

ATTO COSTITUTIVO ONLUS COMITATO ATA – ITP EX ENTI LOCALI

Atto Costitutivo Associazione onlus

Caro elettore del PD

Bersani GargamellaMi sa che t’hanno fottuto un’altra volta.

Lo so, sei un moderato…credi a tutto…all’Europa che ci punisce perché siamo delle cicale, agli indispensabili sacrifici per riequilibrare il debito pubblico, alla necessità di lavorare fino a settant’anni per fare “cassa” così, i giovani, saranno precari “solo” fino a 50 anni.

Vieni poi colto dal sacro timor panico quando, in Tv, aprono la pagina economica con lo spread: ti senti giudicato in prima persona.

Sarà mica perché ieri ho pagato tre caffè al bar?

 Monti è un po’ arcigno – con quella bocca da Bancomat – ma è quel che ci vuole per mettere in riga i parlamentari famelici di tangenti, la Fornero è stata un po’ dura – lo ammetti anche tu – ma ci voleva per farla finita con le pensioni a 57 anni.

Così t’hanno raccontato e tu ci hai creduto, perché quello che dice il Partito è come l’acqua santa per il cristiano: basta che ti tocchi e sei salvo.

No, stamattina non eri contento, perché in fondo all’animo persisteva un malessere…cos’ho mangiato ieri sera? La minestrina con la pastina…no, non può essere quello.

Non eri forte in Matematica a scuola ma, quando hai sentito Bersani dire che gli “spetta l’onere di governare”, ti sei fatto due conti…sì, va bene…ma con chi?

E perché, se il primo partito italiano è il M5S, l’onere sta a te?

 Già, per la manciata di voti presi da Vendola, che hanno salvato la frittata.

Il Senato? Terra di nessuno.

 Sparito Monti, fra i papabili per un’alleanza “responsabile” (a parte l’impresentabile Cavaliere), non rimane che il M5S: “faremo scouting”, ovverosia cercheremo di comprarli.

Questo leitmotiv campeggiava fino all’altro ieri: oggi, dopo un paio di giorni di silenzio, è stata messo in soffitta.

 Ti capisco, elettore del PD: sei un po’ frastornato.

Ehm, scusa…il partito te lo sei scelto tu…come mai due giorni fa lo chiamavate “antipolitico”, “fascista” o “comunista” (a scelta), “incapace”, “sognatore”, “barbaro”, “incivile”…ed ora parlate di governare con lui?

Alla faccia dei giri di valzer!

Però, ti devo confessare che l’atteggiamento di Bersani – intendo la dichiarazione filmata che è stata distribuita – non mi è piaciuta per niente: no, no e poi no.

Non ci siamo mica: ci vuole più rispetto per il primo partito italiano! (1)

 Impariamo, per prima cosa, il rispetto ed a chiedere le cose con garbo.

La “manina”, ringraziare sempre, essere educati, salutare: sì, quelle cose che mammina c’ha insegnato da piccoli, che Pier Luigi sembra aver dimenticato.

 Insomma, quel tono duro (2), la sorta di mezze minacce velate nel discorso, quel “insomma, o vanno a casa anche loro oppure ci dicono cosa vogliono fare” sono proprio da maleducato.

 Vedi, caro elettore del PD, il fatto è che Grillo queste cose le dice da tanto tempo, solo che il Partito – mettendoti a forza della cera nelle orecchie – t’ha impedito d’ascoltarle o, al più, le ha snobbate.

 Vogliamo parlare del reddito di cittadinanza?

Il professor Fumagalli (Università di Pavia) sostiene da anni (3) che basta tassare dello 0,05% i movimenti sui capitali finanziari per realizzarlo.

Ed in modo più ampio ed inclusivo della proposta del M5S!

 Vogliamo parlare di F-35?

 Ma chi se lo prende un simile fallimento volante! Gli USA hanno ridotto le quote d’acquisto da parte USAF del primo fallimento (F-22, il cui sistema di combattimento veniva “disturbato” dalle chiamate dei cellulari (!)) a poche centinaia d’esemplari e adesso ci vogliono rifilare un aereo che scoppia se colpito da un fulmine e, se il fulmine non c’è, si “trita” da solo la turbina?

 E poi: non sarebbe il caso di ripensare il nostro modello di difesa come – appunto – di “difesa” (art. 11, Costituzione) e non come contractors per conto USA in mezzo mondo? Vogliamo tirare fuori un poco i c…ni?

 Quando ci ritiriamo dall’Afghanistan?

 Eppure, il tuo segretario, fino a 10 giorni fa non faceva che ripetere: Monti, Monti, Monti…pareva si fosse “incantato” il disco o che odiasse il mare.

 Anche Casini però è “serio” e Fini non è più fascista, è un adorabile interlocutore.

 Non ci sono più – sveglia elettore del PD – Casini ha rimediato un posto per il rotto della cuffia e Fini…poveraccio…speriamo che la pensione da Presidente della Camera gli basti…la vita a Montecarlo è così cara…

 Monti puzza di morto, ma puzzava già di morto prima (furbo Berlusconi a prendere le distanze): scusa, caro frequentatore dei festival dell’Unità di un tempo, ma se n’è mai visto uno peggio?

 Ha tolto le poche garanzie che ancora rimanevano per i lavoratori, ha mantenuto in pieno il precariato, ha sbattuto la gente in pensione verso i 70 anni, ha tassato come un ossesso le prime case…devo continuare?

Lo capisci – almeno tu – che chi tirava in ballo Monti si scavava la fossa da solo?

 Adesso chiedete aiuto, nemmeno poi troppo umilmente.

 Perché Grillo dovrebbe sacrificare il tanto lavoro fatto per essere “scoutizzato” in toto? Perché fa comodo a te (Bersani) che non sai che pesci pigliare?

Per riuscire a mantenere il tuo partito coeso, Grillo dovrebbe fare quel poco che gli concederesti mentre telefoneresti a Monti tutte le sere.

Ti sembra serio?

 Grillo, che ha il coltello dalla parte del manico, al massimo ti concederà un appoggio esterno, come in Sicilia, e fattelo bastare ma senza sgarrare.

Perché dovrebbe suicidarsi per te?

 Altrimenti, torna con il Cavaliere e percorri il tuo cammino fino alla nemesi finale: la sparizione totale.

 Mi sa che Moretti questa volta ha sbagliato a salire su quel palco: meglio quella originale del 2002 “con questi uomini non vinceremo mai”.

Sarà un portasfiga ed una Cassandra, ma aveva ragione e guai non ascoltare le Cassandre.

A Troia ne sanno qualcosa.

(1) Vedi: http://video.repubblica.it/dossier/movimento-5-stelle-beppe-grillo/elezioni-2013-bersani-presidenza-camere-m5s-e-il-primo-partito/120704/119186?ref=HREA-1
(2) Vedi: http://video.repubblica.it/dossier/elezioni-politiche-2013/elezioni-2013-bersani-al-m5s-o-ci-dicono-cosa-vogliono-fare-o-a-casa/120713?video
(3) Vedi: http://www.ecn.org/andrea.fumagalli/10tesi.htm

Carlo Bertani

http://carlobertani.blogspot.it/2013/02/caro-elettore-del-pd.html

15035

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news (2)

Comunicazione  ai colleghi ATA ricorrenti sentenza agrati +altri

– circolare che fa il punto della Vostra annosa questione alla luce della sentenza Agrati 2 che ha liquidato l’equo indennizzo da noi richiesto:

– copia della SENTENZA AGRATI  con la tabella dell’equo indennizzo;

– comunicazione ricevuta dal MINISTERO ECONOMIA FINANZE + MODULO  che dovrete compilare.

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link da scaricare

comunicazione ai colleghi ATA ricorrenti sentenza agrati

MINISTERO ECONOMIA FINANZE + MODULO

SENTENZA AGRATI EQUO INDENNIZZO

 RICORSI ATA-ITP EX ENTI LOCALI

stadio

Per tutti quelli che si ostinano a dire  il mio partito è meglio degli altri,

articolo illuminante di Carlo il nostro addetto stampa del 13 marzo 2008

in occasione delle scorse Elezioni politiche ancora attuale.

 

Di questi tempi, fioriscono sul Web le più disparate proposte sul come comportarsi alle prossime elezioni: si va dall’astensionismo puro, al non-ritiro della scheda elettorale con richiesta di segnalazione nel verbale, al voto per formazioni che non avranno nessun peso.

Tutto ciò (avrò certamente dimenticato altre proposte) è perfettamente comprensibile, poiché il livello di sopportazione degli italiani è oramai traboccato, ma ha poco senso se non riusciamo a comprendere profondamente il livello di commistione interna dell’attuale classe politica.

Si fa presto a dire “sono tutti d’accordo” perché, se non riuscirete a dimostrarlo, v’accuseranno sempre di qualunquismo.

Partendo da una vicenda sindacal-giudiziaria, che ha coinvolto circa 70.000 italiani, dimostrerò – senza ombra di dubbio – che l’attuale classe politica è tutta collusa, dall’estrema destra all’estrema sinistra.

Vedremo, in seguito, contro chi e perché.

E li sfido a dimostrare il contrario.

La storia parte intorno al 1970, con la legge sull’ordinamento regionale (che prevedeva l’abolizione delle Province): come eludere quell’impegno, che avrebbe significato perdere qualche migliaio di posti per i politici “trombati”, i figli di mammasantissima, le mogli in cerca di carriera?

Che il Bel Paese se ne freghi del Diritto – quando cozza con gli interessi della Casta – lo sappiamo: la vicenda di Europa7 insegna, ma anche questa storia non ha niente da invidiare. Cercherò d’essere più conciso possibile – a scapito d’aspetti secondari – ma, quando s’affrontano i “fatti”, bisogna cercare d’essere precisi.

Per inventare qualche nuovo “ambito” di competenza per le Province, non bastavano certo la caccia e la pesca: ci voleva qualcosa di “sostanzioso”.

S’inventarono allora che per alcuni tipi di scuola – tutte le altre, eccettuati i Licei Classici, gli Istituti Tecnici Industriali, Istituti Professionali e Magistrali – il personale non docente (ed una piccola parte di docenti) sarebbe stato alle dipendenze delle Amministrazioni Provinciali. Motivazione?

Nessuna, perché non si capisce per quale motivo un Liceo Classico debba avere personale dello Stato ed uno Scientifico della Provincia: una pura e semplice ripartizione per mantenere in vita le Province.

Un po’ “d’ossigeno”, fin quando non fossero state inventate nuove competenze. Per scaldare le sedie di lor signori con i nostri soldi. Mi rendo conto che pochi italiani conosceranno la vicenda ma, fino al 31 Dicembre 1999, le cose stavano così.

Nel 1997, viene emanato il cosiddetto “decreto Bassanini”, che individuava un futuro “aziendale” anche per settori come la scuola e la sanità: siamo nel momento aureo del governo Prodi, nel quale tutti corrono – garruli e felici – verso un futuro di “competitività” e “globalizzazione”.

Con il nuovo millennio – complice la “riforma Bassanini” – tale personale deve passare sotto lo Stato, perché non si sono mai viste “aziende” che non abbiano potestà sui loro dipendenti.

Riflettiamo che, una simile “pensata” liberista, è stata partorita da un uomo che ha trascorso la vita nelle federazioni con l’effige di Stalin.

La legge, che provvede a questo trasferimento, è la n. 124 del 1999, all’art. 8, comma 2:
2. Il personale di ruolo…omissis…dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili…omissis…A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto. Gli “omissis” non nascondono niente, soltanto un po’ di “scrematura” per rendere più agevole la lettura: ciascuno di voi potrà leggere facilmente la legge 124/99 cercandola su Google.

Per una volta, sembra che sia stata scritta una legge chiara: se hai 10 anni d’anzianità maturati presso un Comune od una Provincia, avrai lo stesso stipendio di un pari grado nello Stato.

Il problema è che gli stipendi dello Stato sono leggermente più alti, e bisogna provvedere alla differenza: chi scrisse la legge lo sapeva, ma preferì fare finta di niente.

Nel frattempo, Prodi è caduto, D’Alema s’è dedicato al bombardamento di Belgrado ed è divenuto impresentabile per gli elettori di sinistra.

Si tira allora fuori dall’armadio il Dottor Sottile – alias Giuliano Amato – il quale è così “sottile” che riuscirebbe, per turlupinarvi, a passare sotto gli zerbini.

Lo ricordano milioni di piccoli risparmiatori, quando – siccome l’inflazione era al 15%, lo Stato aveva una “fame” di denaro immensa, e di conseguenza i Buoni Postali avevano alti rendimenti – il Dottor Sottile pensò bene di “rivedere” – a posteriori – quei rendimenti.

Ovviamente, quando la paura per il bilancio dello Stato era passata. Così, milioni di nonnine che avevano risparmiato 100.000 lirette per il nipotino, si videro gabbare da una legge che interveniva sui rendimenti di un contratto di natura privata, fra il risparmiatore e le Poste, laddove lo Stato non avrebbe avuto nessun diritto di metterci il becco.

Ma, si sa, in Italia il Diritto è un optional.

In questo caso, la situazione era più spinosa: riflettiamo che 70.000 dipendenti fanno “massa elettorale”, e sono dell’ordine di grandezza di un’azienda come la FIAT. In questi frangenti, torna utile passare la palla all’ala, ossia ai sempre fedeli sindacati confederali & affini.

Siamo nel Luglio del 2000 – governa ancora il centro sinistra – e, mentre il solleone brucia strade e spiagge, si riuniscono i soliti “carbonari”: funzionari ministeriali, ARAN e Sindacati.

Ripeteranno l’identico copione per l’accordo del 23 Luglio 2007, sulle pensioni e sul welfare.

Nasce il primo pateracchio: l’anzianità non viene più riconosciuta, ma “temporizzata”.

La lingua italiana sa arrampicarsi su trapezi impossibili.

Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31-12-1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità nonché, per coloro che ne sono provvisti, dall’indennità specifica prevista dall’art. 4, comma 3 del CCNL 16-7-1996 enti locali come modificato dall’art. 28 del CCNL 1-4-1999 enti locali, dall’indennità prevista dall’art.37, comma 4, del CCNL 6-7-1995 e dall’indennità prevista dall’art.37, comma 1, lettera d) del medesimo CCNL.

Ci avete capito qualcosa?

Dubito, ma non fa niente.

Nella Tabella B, c’era scritto praticamente che quella gente sarebbe sì passata sotto lo Stato, ma avrebbe continuato a percepire lo stipendi di prima!

A questo servono i sindacati!

Ovviamente, quando governa il centro sinistra.

Arriva Berlusconi e la situazione non cambia: anzi, partono migliaia di ricorsi alla Magistratura del Lavoro, che per la quasi totalità danno ragione ai lavoratori.

I Magistrati di primo grado, evidentemente, fra il pateracchio sindacale di Luglio, ed il testo della legge 124/99, ritengono più chiaro il secondo.

Così la pensa anche la Corte di Cassazione, che inizia ad emanare le prime sentenze definitive, che danno tutte ragione ai lavoratori.

Da notare che moltissime cause vengono promosse dalla stessa CGIL – che ha sostenuto l’accordo capestro! – che, quindi, ricorre contro se stessa!

Ma, ricordiamo, sta governando il centro destra ed ogni sgambetto è lecito.

La situazione allarma Berlusconi e Tremonti, i quali s’affrettano – nella legge finanziaria per il 2006 – ad inserire un comma nel quale forniscono “l’interpretazione autentica” della legge del 1999! Non potrebbero abolirla – altrimenti quella gente tornerebbe sotto Province e Comuni! – e allora “s’interpreta”.

Sei anni dopo.

Il comma della Finanziaria è una vera “perla” del Diritto: in pratica, recepisce in pieno la “temporizzazione” firmata dalla CGIL! Aggiunge però una nota “partenopea” – giacché, nel frattempo, alcune sentenze sono diventate definitive ed a vantaggio dei lavoratori – ossia “E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Traduzione: “Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, scurdammoce ‘o passato, salutamm’e paisà”.

Chi ce l’ha fatta, buon per lui: gli altri, corrano.

Qualcuno, s’accorge che questa è una “porcata” al quadrato e firma un ordine del giorno al Senato.

Sono i senatori: Acciarini (DS), Soliani (DS), Cortina (Verdi), Manieri (SDI), Betta (Margherita), Franco V. (Ulivo), Modica (DS), Tessitore (Ulivo), Zavoli (DS), D’Andrea (Margherita), Monticane (Margherita), Togni (RC). (Ordine del giorno atto Senato 3613-b).

Affermano:
Il Senato, considerato che: con un emendamento per la finanziaria 2006 approvato dalla Camera il Governo taglia le retribuzioni dei lavoratori Ata e Itp della scuola provenienti dagli EE.LL., inventandosi una interpretazione “autentica” che stravolge l’art’8 della legge 124/99 e mira a disconoscere i diritti dei lavoratori stessi e a cancellare tutti i provvedimenti pendenti; La Corte di Cassazione ha ripetutamente riconosciuto il diritto ad una giusta retribuzione per il servizio prestato e che in base a sentenze favorevoli dello stesso organo della magistratura centinaia di lavoratori hanno ottenuto uno stipendio corrispondente all’attività lavorativa prestata; altre decine di migliaia di lavoratori nella stessa situazione giuridica, ma il cui procedimento di fronte alla Corte di Cassazione è ancora pendente, vedrebbero così negata ogni loro prospettiva con una perdita salariale annua stimabile in alcune migliaia di euro.

Impegna il Governo: a ripristinare il diritto al riconoscimento del servizio stabilito da ripetute sentenze della Cassazione ed adottare immediatamente i provvedimenti necessari per evitare situazioni di disparità tra lavoratori, vessatorie e profondamente ingiuste.

La cosa incredibile è che l’Ordine del Giorno viene approvato all’unanimità dal Senato, anche da quelli che avevano appena votato a favore dell’emendamento-capestro!

La coscienza, in qualche modo, bisogna pur lavarsela: d’altro canto, lo stesso estensore della nuova legge elettorale non avrà remore a definirla una “porcata”.

Oramai, non fanno altro.

Fra l’altro, le migliaia di procedimenti persi dal Ministero dell’Istruzione, non sono a “costo zero”: l’ultima sentenza che è stata emanata (2008), prevede il pagamento di 2.000 euro di spese processuali da parte dello Stato!

Insomma, si spende per le sole spese processuali probabilmente la metà del contenzioso! Il PIL, però, aumenta.

Nell’antro della CGIL, mentre Berlusconi impera, si studiano le contromisure: bisogna a tutti i costi contribuire alla causa che ha regalato a Cofferati la poltrona di sindaco di Bologna (e, in futuro, altre poltrone per noi).

Si prova con la Corte Costituzionale: non sarà mica ritenuto costituzionale un comma che discrimina, fra chi ha completato l’iter giudiziario e chi invece è ancora in corsa e, soprattutto, che introduce un principio di retroattività del Diritto!

Dimenticano d’esser stati loro stessi, nel 2000, a dare “inizio alle danze” contro i lavoratori.

E vai con i Grandi Costituzionalisti!

C’è subito un intoppo.

Anzi, più d’uno.

Il primo è gravissimo: nell’Aprile del 2006 è tornato in sella Romano Prodi.

Adesso, che si fa?

Si rischia di metterlo nello “stoppino” al “governo amico”?

C’è però “in corsa” una riforma della giustizia che abolisce la precedente riforma Castelli – non molto gradita alla magistratura, soprattutto ai piani alti – e forse qualcosa si può fare.

Così, la memoria dell’Avvocatura dello Stato che deve sostenere il comma voluto da Berlusconi (e scritto a suo tempo dalla CGIL!) porta, in calce, la firma di Romano Prodi!

Uniti nella lotta.

E i signori: Acciarini, Soliani, Cortiana, Manieri, Betta, Franco V., Modica, Tessitore, Zavoli, D’Andrea, Monticone, Togni, che s’erano così generosamente e coraggiosamente impegnati?

Dov’erano?

E il Senato che aveva approvato all’unanimità?

Ah, saperlo…

La Corte Costituzionale – non sappiamo se per ringraziare l’allora Guardasigilli Mastella – s’inventa una mostruosità tale per cui tutto può essere retroattivo, e le normative europee in materia di lavoro non vanno interpretate così come sono.

Eh no, siamo nel Bel Paese.

Soltanto quando comoda: Europa7 insegna.

La Corte di Cassazione si deve adeguare: pur tuttavia, qualche coraggioso magistrato continua ancora oggi a considerare un mostro il pronunciamento della Corte Costituzionale, ed a dare ragione ai lavoratori! Temo per loro: il collaudato metodo “Forleo-De Magistris” incombe.

I COBAS giungono a definire la vicenda una storia di “mobbing di Stato”, e non sono lontani dalla realtà.

Dopo le “adunate oceaniche” – oggi – la CGIL chiede umilmente al ministro Fioroni almeno la “rateizzazione” del “maltolto”, ossia dei soldi che i lavoratori avevano ricevuto dopo le sentenze di primo e/o secondo grado!

Il grande sindacato italiano

– quello che ci ha regalato un anno in più di lavoro rispetto alla riforma Maroni, ed ha sancito la liceità di tutti i contratti a termine che taglieggiano i giovani – si prostra di fronte a Sua Eminenza il Fiorone, il peggior Ministro dell’Istruzione che abbia occupato la poltrona di viale Trastevere dai tempi della Jervolino.

Avessero, almeno, un po’ di dignità: quella dignità che i lavoratori hanno, e che i sindacalisti venduti calpestano.

Dopo questa illuminante storiella, chi vorreste votare? Storac-Berluscon-Veltron-Casin-Bertinotti?

Questa vicenda non viene da Marte: i nostri grandi “costituzionalisti” sono riusciti a concepire un tale mostro giuridico, grazie al quale ci saranno tre diversi tipi di bidelli con medesima anzianità.

Uno, proviene dagli Enti Locali ed è riuscito a rientrare nell’emendamento “partenopeo” – sentenza passata in giudicato, scurdammoce o’ passat’e – mentre un secondo è da sempre dipendente statale e non rientra nel problema.

Un terzo, che spazza 1/3 del corridoio come gli altri, prende meno soldi perché è intervenuta dapprima la CGIL nel 2000, che poi ha passato la palla a Berlusconi nel 2005: infine, l’assist finale di Prodi ed il goal.

Questa è l’interpretazione “autentica” dei nostri costituzionalisti, i quali non riescono nemmeno più a considerare l’elementare principio d’eguaglianza di fronte alla legge.

Questa vicenda dimostra inequivocabilmente che c’è stata commistione e, anzi, addirittura collaborazione contro un diritto elementare dei lavoratori.

Mica un’iperbole del diritto: semplicemente, riconoscere che due persone che svolgono la stessa mansione, nella stessa struttura, con identici compiti ed uguale anzianità percepiscono la stessa retribuzione.

Ma, di là di questa vicenda, avete notato qualche contrapposizione per argomenti che stanno a cuore agli italiani – la vicenda dei truffati Parmalat, dei bond argentini, la benzina che non fa che salire e nessuno fa nulla, la scuola che va a catafascio, la malasanità, ecc – oppure le contrapposizioni si limitano alla gestione dei ruoli?

Tu giocavi con quello!

No, non è vero: gli ho passato una sola volta la palla ma per sbaglio! No, vi ho visti mangiare il gelato insieme! Questo è il livello.

Vi prego, il giorno delle elezioni risparmiatevi almeno il sangue gramo, perché la Nazionale italiana dei Politici è coesa e gioca con una strategia ben oliata e funzionale.

Giocano con un modulo vecchio – il cosiddetto WM – perché, se scatta un fuorigioco, emanano immediatamente un Decreto Legge che lo annulla.

Anche retroattivamente.

Dalle ultime anticipazioni, che siamo riusciti ad avere dai vari ritiri, pare che la formazione sarà questa:

Portiere: Guglielmo Epifani. E’ collaudato difensore per qualsiasi situazione rischiosa, anche quando si lotta per anni contro il precariato e poi, per ordini superiori di poltrone & affini, bisogna rimangiarsi tutto. Affidabile al 100%, para i rigori e, se per caso una palla va in rete, s’appella subito alla concertazione, all’unità sindacale e fa annullare tutto.

Terzino destro: Raffaele Bonanni. Difensore arcigno, di vecchio stampo, capace di “mordere i garretti” anche all’attaccante più scaltro. Le voci che circolano sul suo conto, ossia che avesse a che fare con il malaffare del calcio-scommesse, sono ovviamente infondate. E’ soprannominato “Don Raffaé”.

Terzino sinistro: Luigi Angeletti. Uomo più di spinta che di copertura. Si lancia spesso in avanti sulla fascia, corre e porta acqua a tutti i mulini, senza distinzione, dai no-global a Confindustria. Lascia un po’ a desiderare sulla continuità: pare, a volte, che giunto a metà campo abbia già esaurito il fiato. Purtroppo, non sono più i tempi del “cinese”.

Mediano destro: Piero Fassino. Noto per la sua interpretazione, insieme a Luciano Ligabue, della versione “live” del noto brano “Una vita da mediano”. Difficile dire oggi fin quando riuscirà a tessere abilmente le trame di centrocampo: in particolare, senza perdere mezza squadra ogni volta che avanza.

Centromediano: Pierferdinando Casini. Giocatore eclettico, dalle mille risorse. Capace di difendere i valori cattolici della famiglia, anche se più d’una, come la sua. Per il futuro spera di continuare a rivestire il ruolo di cerniera di centrocampo, nel quale eccelle, soprattutto dopo che Clemente Mastella – suo outsider – ha appeso le scarpette al chiodo.

Mediano sinistro: Roberto Maroni. Dopo il grave infortunio che ha chiuso la carriera di Umberto Bossi, il ruolo d’inventare qualcosa di nuovo al centrocampo gli è giunto per censo. Abile nello scompaginare le difese avversarie con improbabili secessioni: in fin dei conti, è stato preferito al coriaceo Calderoli per la maggior affidabilità, ossia la disponibilità a votare qualsiasi “porcata” gli chiedano. Senza, però, urlarlo dopo ai quattro venti.

Ala destra: Giulio Tremonti. E’ la grande speranza del calcio italiano, inutile nasconderlo. Capace di tuonare contro Bruxelles e la Cina, d’imbonire i grandi banchieri e di scrivere libri da no-global. Un eclettismo indomabile: performance da grande campione, inutile nasconderlo. Pecca, purtroppo, sulla continuità, laddove – in passato – fu colto da “saudade” e dovette essere sostituito a metà gara. Un’incognita da non sottovalutare.

Mezzala destra: Letta, Gianni ed Enrico. Purtroppo, le inique regole del calcio non consentono di farli giocare insieme, poiché i due non sono in antagonismo, bensì sono la naturale continuità l’uno dell’altro. Come Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane. Nell’attesa che si riescano finalmente a riformare gli ingiusti regolamenti UEFA – e l’Italia possa finalmente dimostrare d’aver buon diritto, a differenza d’altri, a giocare in 12 – sarà praticamente una staffetta. Questo è uno dei ruoli che non riserverà sorprese, per continuità ed affidabilità.

Centravanti: Silvio Berlusconi. Il vecchio bomber è una delle certezze di questa Nazionale. Sicuro ed esperto, il vecchio “puntero” può preoccupare soltanto per le sue condizioni fisiche, che durante alcuni passati match non sono sembrate ottimali. Ha promesso che, all’esordio in campionato, sfoggerà una capigliatura alla George Best.

Mezzala sinistra: Walter Veltroni. La scelta del “leggero” Veltroni per sostenere le punte è stata obbligata, giacché il grande regista della Nazionale – Romano Prodi – ha deciso di chiudere con il calcio. Abile nel dribblare anche le evidenze più acclarate, ha come difetto quello di voler sempre “correre da solo”, una caratteristica che mal si sposa con la necessità del gioco di squadra. Speriamo che la lunga esperienza maturata nella Stella Rossa, nella Dinamo e nel Partizan gli sia d’aiuto, anche se oggi pare guardare con più attenzione ai Chicago Rangers.

Ala sinistra: Fini/D’Alema. Questo ruolo è il vero cruccio del coach – Giulio Andreotti – poiché i due sono molto simili, ma dotati di forte carattere e decisi a non lasciarsi soffiare il posto. Entrambi, affermano d’avere idee chiarissime, addirittura “da quando sono N.A.T.O.”. Il loro affiatamento con il bomber Berlusconi è fuor di discussione – anni di gioco di squadra lo confermano – ma le troppo spiccate doti caratteriali e l’ambizione sfrenata potrebbero giocare loro brutti scherzi. Si prospetta l’eterna staffetta “Rivera-Mazzola”.

Veniamo alle riserve. Svanita la convocazione di Rutelli

il centrocampista ha dichiarato di “voler concludere la carriera nella Roma” – i ruoli di centrocampo sono forse i più difficili da coprire.

Ma partiamo con ordine:
Portiere: Renata Polverini è il naturale successore di Epifani. Partita come ala destra, si è scoperta estremo difensore. Eclettismo del calcio.

Difesa: a parte alcuni vecchi “senatori” della difesa – Bindi, Turco, Bertinotti, Matteoli – si fanno i nomi di Cicchitto e di Alemanno. Il primo, purtroppo, ebbe problemi con il “calcio scommesse” e la Procura Milanese, ed anche la sua lunga militanza nel Castiglion Fibocchi suscita qualche perplessità. Sul secondo s’appuntano più speranze, anche se un po’ “leggero”, privo del necessario “physique du rôle”.

Centrocampo: è il reparto dove più scarseggiano gli eventuali sostituti. Abbandonata l’ipotesi Calderoli – troppe “porcate” e cartellini rossi – l’unica alternativa sembra essere Rocco Bottiglione, che però prende ordini solo dal cappellano della squadra. Come cursore sembra che stia salendo la quotazione di Mussi ma, a parte correre, sembra che non sappia fare altro.

Attacco: nel ruolo di “bomber” si fa largo il nome di Fiamma Nirenstein, che ha avuto una lunga militanza nel Maccabi, ma proprio questa sua abitudine di voler sempre e solo attaccare lascia qualche perplessità.

Nel gioco europeo, un attaccante deve a volte saper rientrare: anche alcune “frizioni” interne, con un massaggiatore – un tal Ciarrapico – destano qualche preoccupazione.

Michela Vittoria Brambilla ha invece rifiutato il ruolo, vista l’impossibilità di giocare con le calze autoreggenti.

In alternativa, è sempre pronto Diliberto, abile nella corsa e nel palleggio ma poco abituato ad inquadrare la porta: non segna dal 1972.

Come potrete notare, la squadra è ben disposta in campo: manca, purtroppo, la squadra avversaria.

Siamo noi i destinatari di tanto clamore, sotto la duplice veste di pubblico plaudente e destinatario di tutte le loro nequizie.

Sono disposti a fare i circenses a vita, basta che il pane sia razionato per noi ed abbondante per loro.

Tutto l’apparato gioca sempre e soltanto contro i nostri interessi, fin quando non saremo in grado di mettere in campo anche noi una squadra: qualcosa di reale, non proclami e fumo negli occhi.

C’è, allora, da scompigliarsi i capelli per il 13 Aprile? Io non so ancora cosa farò: dipenderà anche dal tempo e dalle possibili alternative, mare o qualche gita.

Se troverò il tempo e la voglia d’andare al seggio, ricorderò un famoso italiano che – decenni or sono – fu grande interprete dei tanti Pasquini che da sempre sbeffeggiano il potere.

Credo che lo voterò: Vota Antonio!

Carlo Bertani

http://carlobertani.blogspot.it/2008/03/la-nazionale-avversaria.html

uovo di COLOMBOIllusione, maledetta illusione

Sembrava l’uovo di Colombo: già, un partito nuovo di zecca, gente nuova che giunge dalla cosiddetta “società civile” per portare le proprie istanze, far sentire la propria voce, seminare di esperienze di vita vissuta il sentiero della politica, oggi così arido, e farlo rinverdire.

Quando mi telefonò Enzo rimasi stupito: vuoi vedere che stavolta cambia davvero?

Non è solo la nostra stralunata vicenda ad andare in scena, ma le mille che nascono dal dolore collettivo di questi anni.

Chi lo ha vissuto in modo sordo, come Giobbe e le sue mille prove, chi si è arrabbiato ed ha lottato urlando mentre sognava mister V e le sue vendette, chi ha scelto la dura realtà come Enzo ed ha organizzato, coinvolto, contattato, mediato…chi, come me, ha pubblicato libri per spiegare che un’altra realtà, un altro mondo è possibile.

Ed è più facile, più bello viverci, più stimolante provarci.

Ancora una volta ci siamo illusi: ma ci abbiamo provato, bisognava farlo.

Non sparate sul pianista, adesso: non serve, il piano tace e proverà altra melodie.

Non so perché ci abbiano esclusi: non saremmo andati là solo per difendere il nostro Comitato, ma tutte le angherie e le protervie che ministri insipienti e governi limacciosi hanno disperso sulla Scuola in questi anni.

C’è solo l’imbarazzo della scelta.

Dalla nostra storia – che in un Paese civile saprebbe solo di tragica farsa – soprattutto dopo che le sentenze europee ci hanno dato ragione piena a quella dei “Quota 96”…è stato un errore di scrittura nella legge, eh che ci volete fare…alla storia dei “C999 C555”, per i quali si “dimenticarono” di mettere i posti in organico nel 2000 ed oggi sono per forza soprannumerari.

Anche gli ebrei erano “soprannumerari” nel Reich nazista!

E si continua con gli inabili: hai un cancro oppure l’hai avuto, hai una malattia professionale come il cosiddetto “burnout” – che colpisce soprattutto medici e insegnanti, che è stata studiata, comprovata… – non fa nulla, vai in segreteria…a fare che?

Infine la falcidia di provvedimenti che hanno colpito la scuola: i tagli agli organici della Gelmini ed i tagli degli stipendi (mascherati) eseguiti con il blocco degli scatti, oppure con il gioco delle tre carte dei fondi d’istituto.

In un Paese che spende la metà della media europea per la scuola, e si sciacqua la bocca ogni volta con nuovi propositi (sì, Profumo, l’autonomia, l’organico funzionale…oh che belle storie madama Dorè, oh che belle storie…) per poi sputare la solita leggina che ti castra, il solito provvedimento “di risparmio” eseguito da un tal Bondi che, in un governo “tecnico”, altro non può essere che un appaltatore di leggi liberticide.

Date in appalto al primo che passa ed approvate da un parlamento stralunato e stralunante.

Sì, stupisce.

Stupisce che un partito “nuovo” non abbia saputo approfittare dei nostri voti, di quelli dei nostri familiari, che sarebbero stati una montagna di voti: oggi, dopo questo sberleffo, non so se ci saranno ancora.

Mettete in colonna tutti i voti della scuola violentata: fanno una valanga.

Ma non siamo gli unici esclusi.

La senatrice Bastico e la deputata Ghizzoni hanno difeso a spada tratta la scuola – almeno ci hanno provato – il senatore Vita andò personalmente a parlare con Profumo per avvertirlo delle mille incostituzionalità contenute nella “Spending review” e lo convinse a soprassedere.

Almeno in parte.

Tutti e tre PD: tutti e tre (praticamente) esclusi dalle liste grazie alle “primarie” o relegati in fondo alla lista.

Il messaggio è chiaro: dalle parti del PD non vogliono gente pronta a difendere diritti, ma solo persone disposte a genuflettersi davanti a Monti.

Vedremo cosa farà Ingroia: se il buongiorno si vede dal mattino, continua a minacciare pioggia.

Carlo Bertani

Nel mirino dei giudici il mancato riconoscimento delle indennità pregresse dei dipendenti pubblici che, sballottati dall’iter giudiziario italiano, si sono rivolti direttamente alla Corte dei diritti umani

La Corte europea dei diritti umani  ha condannato l’Italia a risarcire 124 dipendenti pubblici che erano stati privati di ogni indennità con il passaggio da impiegati degli enti locali a impiegati dell’amministrazione statale.

Ingenti i risarcimenti individuali che nel complesso arrivano a quasi un milione e ottocentomila euro (anche oltre gli 82mila euro per dipendente).

Sotto accusa la Legge Finanziaria 2006 che non riconosceva il dovuto salariale ai dipendenti pubblici che, sballottati dall’iter giudiziario italiano, si sono rivolti direttamente a Strasburgo.

Nel 2006 al Governo c’era Prodi, ma la Finanziaria in questione (Legge nr 266/2005) è stata promulgata il 23 dicembre 2005, quando il Ministro dell’Economia era Giulio Tremonti.

Secondo i giudici della Corte, l’articolo 1 della Finanziaria 2006 “ha pesato in modo anormale ed esorbitante” sui ricorrenti “portando nei loro confronti un pregiudizio disproporzionato”.

In questo modo, sempre a parere dei giudici di Strasburgo, si è rotto di fatto “il giusto equilibrio tra l’interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo”. Ma vediamo cosa è successo.

Con il trasferimento amministrativo da dipendenti degli enti locali a impiegati dell’amministrazione statale (parliamo soprattutto di dipendenti della pubblica istruzione), i 124 ricorrenti non si sono visti riconoscere tutta una serie di indennità, a partire dall’anzianità di servizio maturata.

La scusa ufficiale dell’allora governo Berlusconi era una differenza di trattamento, a parità di funzioni, con il personale ministeriale.

D’altra parte non è il primo caso del genere che arriva a Strasburgo e nemmeno la prima condanna ai danni dell’Italia.

Già nel giugno 2011, la Cedu aveva accusato la Finanziaria italiana 2006 di voler modificare retroattivamente, e perciò illegittimamente secondo l’articolo 6 della Convenzione sul diritto a un giusto processo, la normativa che regola il passaggio di statuto dei dipendenti pubblici.

Il personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) toccato dalla modifica legislativa, infatti, si era già rivolto ai tribunali interni di primo e secondo grado che avevano già stabilito il loro diritto a ricevere le differenze retributive.

Dopo il parere contrario della Cassazione, ai dipendenti pubblici non era rimasto altro da fare che rivolgersi a Strasburgo.

Interpretando il giudizio della Cedu, infatti, il vero motivo della correzione introdotta dalla Finanziaria 2006 sembrerebbe quello di salvaguardare l’interesse finanziario dello Stato, a discapito di una precisa categoria di dipendenti pubblici, piuttosto che proteggere l’uguaglianza di trattamento tra dipendenti.

Sentenza alla mano, infatti, appare doppio l’errore commesso dal governo italiano e rilevato dai giudici: prima di tutto aver sottratto ai lavoratori “un interesse patrimoniale che spettava loro”, e in secondo luogo “l’intervento retroattivo attuato mentre i dipendenti avevano impugnato la decisione dello Stato nei tribunali interni”.

Non viene accolta invece la richiesta di 5.000 euro di danni morali individuali da parte dei dipendenti. “Le somme decise dalla Corte costituiscono in se un rimborso adatto a coprire tutti i danni subiti”.

@AlessioPisano

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/09/strasburgo-condanna-finanziaria-2006-litalia-paghera-18-milioni/408701/?fb_action_ids=3515811188845&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

rassegna stampa

http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/strasburgo-dipendenti-pubblici-discriminati-italia-paga-1390621/

http://antonellamascia.wordpress.com/2012/11/11/il-calcolo-dellanzianita-di-servizio-per-funzionari-pubblici-tutti-dipendenti-ata-modificato-retroattivamente-a-seguito-della-legge-n-266-del-2005-per-la-corte-europea-e-una-violazione-de/

http://www.orizzontescuola.it/news/litalia-condannata-risarcire-124-dipendenti-ata-ex-eell

Cari colleghi,

 Freschissima sentenza della CEDU sull’equa soddisfazione (AGRATI e altri).

E’ una buona sentenza  vedi link 

AFFAIRE AGRATI BIS c. ITALIE

L’avv. Sullam ci comunica che la CEDU ha accolto, con le sentenza pubblicata l’8.11.2011, le domande di equa soddisfazione nella causa AGRATI.


E’ una buona sentenza, che accoglie sostanzialmente le  domande dei lavoratori e diventerà definitiva se lo Stato non presenterà reclamo  alla “Grande Camera” entro l’8 febbraio 2013.


I nostri Avvocati  Sullam e  Zampieri ci faranno avere un breve commento su quest’ultima sentenza della CEDU e sulle sue conseguenze per gli  sviluppi dell’infinita storia  giudiziaria e non degli ATA ex EE.LL.”

Nel contempo Vi informo che  sono uscite altre sentenze in Italia 1 a teramo 25 ottobre (1 grado)  1 in appello di Brescia 16 ottobre  (definitiva)che fondamentalmente accolgono i ricorsi dei colleghi ricorrenti dove inseriscono il fondo incentivante e i buoni pasto (indennità mensa)

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/09/strasburgo-condanna-finanziaria-2006-litalia-paghera-18-milioni/408701/?fb_action_ids=3515811188845&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

MANDIAMO TUTTI UNA MAIL ALLA COMMISIONE LAVORO,

 al Ministro francesco.profumo@istruzione.it;

AL SOTTOSEGRETARIO ROSSI DORIA

 (segreteria.rossidoria@istruzione.it,)

Per ricordar loro l’impegno preso il 25 luglio u.s.  per  una definitiva soluzione della questione del personale ATA-ITP   ee.ll ».

Invito tutti i colleghi ee.ll  ad inviare una mail  

troverete    indirizzi mail nei commenti 

                       

Se volete potete adottare il testo quì sotto  da inviare a tutti i membri della Comm.ne XI^ Lavoro  Inserite i vostri dati nei puntini e personalizzatelo.


 
Con la presente il sottoscritto  …………………., nato a …………………. residente a ……………………………… , in servizio presso ………………………..,(in quiescenza ………………) con la qualifica di ……………………………………ATA o ITP o ex ATA o ex ITP presso …………………………………………. assunto dall’Amministrazione Comunale o Provinciale di ………………………….. il ………………………….. fino al 31-12-1999 passato ai ruoli   dello Stato dall’1-1-2000, per effetto dell’art.8 legge 124/99, con la qualifica di ATA o ITP ex ……..liv. retributivo.


Dalla ricostruzione di carriera avvenuta con il metodo della “temporizzazione”, anziché come dovuto, con il riconoscimento degli anni di effettivo servizio presso l’Ente Locale di provenienza, ha lasciato sul campo oltre ……… anni d’anzianità ai fini economici e giuridici.


Questo ha comportato una notevole penalizzazione nella retribuzione percepita negli ultimi 10 o 12 anni di servizio ed una conseguente gravosa decurtazione dello stipendio   (oppure  nel trattamento di fine servizio e nell’attuale trattamento pensionistico).

Può sicuramente comprendere lo stato di disagio e di sacrificio cui è stato ed è sottoposto, nonostante abbia sempre prestato il proprio servizio con assiduità, dedizione, impegno e responsabilità .

(specie nell’ultimo decennio del proprio servizio con ruoli anche di collaborazione del Dirigente Scolastico).

CHIEDE CHE FINE HA FATTO L’IMPEGNO DEL GOVERNO……risoluzione n.8-00196 del 25 luglio 2012……..Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA fa presente che il Governo ha valutato con attenzione la nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione, rispetto alla quale si dichiara disponibile ad esprimere un parere favorevole, a condizione che la parte dispositiva sia riformula ta nei seguenti termini: «a definire un percorso che pervenga, entro tempi brevi, a una equilibrata risoluzione della vicenda di cui in premessa, con l’obiettivo di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ITP, che si protrae ormai da molto tempo, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche, e di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ATA»?

Questo era il 25 luglio scorso, in coincidenza del Vostro , impegno assunto alla XI^ Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, per sanare una ingiustizia, che da 12 anni, ha ancora effetti devastanti nell’animo e nella vita di tanti lavoratori e pensionati della Scuola.


Le sarò molto grato/a se vorrà favorirmi almeno una sua cortese e gradita risposta.


Nel frattempo, colgo altresì l’occasione per inviarle distinti saluti.

 DATA  E  FIRMA

Si ricorda la

Risoluzione n.8-00196 del 25 luglio 2012

7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00196)146

ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00196

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 16 Seduta di annuncio: del 25/07/2012

Risoluzione conclusiva di dibattito su

Atto numero: 7/00657Atto numero: 7/00659Atto numero: 7/00800Atto numero: 7/00825

Firmatari

Primo firmatario: GIAMMANCO GABRIELLA Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA’ Data firma: 25/07/2012

Elenco dei co-firmatari dell’atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD PADANIA 25/07/2012
MURO LUIGI FUTURO E LIBERTA’ PER IL TERZO POLO 25/07/2012
MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2012
DE PASQUALE ROSA PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2012
FONTANA VINCENZO ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
GOISIS PAOLA LEGA NORD PADANIA 25/07/2012
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 25/07/2012
GIANNI PIPPO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA’ ED AUTONOMIA, POPOLARI D’ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA’ NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, DEMOCRAZIA CRISTIANA) 25/07/2012
CAPITANIO SANTOLINI LUISA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 25/07/2012
CECCACCI RUBINO FIORELLA POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
PELINO PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
BARBIERI EMERENZIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2012
RIVOLTA ERICA LEGA NORD PADANIA 25/07/2012
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD PADANIA 25/07/2012
FRASSINETTI PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
CAVALLOTTO DAVIDE LEGA NORD PADANIA 25/07/2012
CENTEMERO ELENA POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
FARINA RENATO POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2012
LUSETTI RENZO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 25/07/2012
RAMPELLI FABIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
MURGIA BRUNO POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2012
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2012

Commissione assegnataria

Commissione:         XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)  

Stato iter:

CONCLUSO il 25/07/2012

Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 25/07/2012 APPROVATO IL 25/07/2012 CONCLUSO IL 25/07/2012

    Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00196  

presentata da

GABRIELLA GIAMMANCO        mercoledì 25 luglio 2012 pubblicata nel bollettino n.690

La XI Commissione, premesso che: l’articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 stabilisce il trasferimento del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico pratici (ITP) dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza; il succitato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 garantiva ai lavoratori il riconoscimento delle anzianità maturate e l’inquadramento nelle qualifiche corrispondenti; l’accordo sindacati-ARAN del 20 luglio 2000 ha stravolto l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 determinando l’inquadramento del personale trasferito allo Stato non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge) bensì attraverso quanto percepito nell’ente di provenienza, al netto di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano in massima parte a determinare l’entità dello stipendio stesso, inserendo un non ben identificato principio della cosiddetta «temporizzazione»; il suddetto accordo ha determinato l’obbligo della restituzione di ingenti somme di denaro sino ad allora percepite dal personale interessato, penalizzando ulteriormente la situazione economica già difficile di molte famiglie; lo stesso accordo ARAN, in applicazione dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 al punto 6, dell’articolo 2 sancisce che: «Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti alle VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente»; occorre, peraltro, ricordare che l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha stabilito il trasferimento degli ITP, insegnanti tecnico-pratici, e del personale ATA, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, garantendo loro il completo riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza; il citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha determinato, inoltre, una netta distinzione tra le due figure professionali, collocando il personale ATA al comma 2 e gli insegnanti tecnico-pratici al comma 3; i criteri di inquadramento adottati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca risultano in contrasto con la specifica disposizione contenuta nell’articolo 8, comma 2, della legge n. 124, norma con la quale, il legislatore aveva inteso riconoscere ai fini giuridici ed economici l’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza; una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la pretesa degli ATA e ITP in parola non potesse trovare accoglimento posto che al citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 è stata data attuazione mediante decreto ministeriale di recepimento di apposito accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali più rappresentative, cui è stata riconosciuta valenza normativa ex articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001; il contenzioso determinatosi dopo l’applicazione dell’accordo ARAN ha visto il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca soccombere nella quasi totalità delle sentenze dei tribunali, delle corti di appello e nella totalità delle sentenze di tutte le sezioni della Corte di cassazione che hanno smentito l’accordo ARAN ritenuto privo di natura normativa ripristinando così, come previsto dall’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza; con la legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 218) il Governo, dettando un’interpretazione «autentica», disconosceva i diritti acquisiti dai lavoratori ex dipendenti enti locali; nel 2007 la Corte costituzionale ha ravvisato la legittimità dell’articolo 1, comma 218, della citata disposizione, ed in conseguenza della nuova legge, la Cassazione, smentendo se stessa, nei successivi pronunciamenti sui ricorsi pendenti ha dato torto ai lavoratori; va peraltro ricordato, in analogia con quanto sopra riportato, che il suddetto comma 218 esclude totalmente dalla sua formulazione il personale docente ITP, gli insegnanti tecnico pratici; infatti, esso recita così: «il comma 2 dell’articolo 8 della legge 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento»; a riprova che il personale ITP sia escluso dalla legge finanziaria per il 2006, che faceva riferimento solo agli ATA, vi è il fatto che le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto legittimo il comma 218 della finanziaria sulle ordinanze di rinvio emesse da tribunali e corti d’appello, si sono unicamente riferite al comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riguardante, appunto, il personale ATA, e mai agli insegnanti tecnico pratici di cui al comma 3 dell’articolo 8 della suddetta legge; nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) il Governo allora in carica rimandava la soluzione dell’annosa questione alla contrattazione collettiva nella stipula dell’allora successivo contratto collettivo nazionale; da allora, più nulla è avvenuto se non la richiesta, ai lavoratori che avevano vinto le cause, di restituzione delle somme percepite a seguito delle sentenze favorevoli; successivamente, con una sentenza emessa il 7 giugno 2011, la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto che in seguito al comma 218 della legge n. 266 del 2005 i lavoratori si sono visti negare il diritto a un giusto processo, quindi lo Stato italiano ha violato l’articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre la giurisprudenza a loro favorevole fino a quel momento aveva fatto maturare in essi «un legittimo affidamento» e di conseguenza l’aspettativa di avere soddisfazione. La Corte ha respinto tutti gli argomenti presentati dal Governo, compreso il richiamo alla causa di utilità pubblica come giustificazione dell’ingerenza della legge nella giurisprudenza; con sentenza n. C-108/10, del 6 settembre 2011, la Grande Sezione della Corte di giustizia europea ha definitivamente confermato la correttezza delle richieste del personale di cui in premessa, sancendo l’illegittimità di un inquadramento comportante «un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario»; occorre, quindi, trovare una soluzione per questa delicata ed annosa questione, anche al fine di bloccare immediatamente le richieste di recupero illegittimo delle somme già corrisposte agli ITP, prima dell’emanazione del comma 218 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che rappresenta un onere assolutamente insostenibile per le famiglie coinvolte, oltre che delle somme percepite dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo e secondo grado, atteso anche che la Corte di Cassazione ha cassato diverse sentenze precedenti, rinviandole alle corti d’appello,

impegna il Governo

a definire un percorso che pervenga, entro tempi brevi, a una equilibrata risoluzione della vicenda di cui in premessa, con l’obiettivo di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ITP e del personale ATA, che si protrae ormai da molto tempo, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche. (8-00196) «Giammanco, Fedriga, Muro, Mattesini, De Pasquale, Vincenzo Antonio Fontana, Goisis, Zazzera, Gianni, Capitanio Santolini, Ceccacci Rubino, Pelino, Barbieri, Marinello, Ghizzoni, Rivolta, Grimoldi, Frassinetti, Cavallotto, Centemero, Renato Farina, Pes, Lusetti, Rampelli, Murgia, Mariani, Codurelli».  

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 19 luglio 2012.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che, a seguito della discussione svolta nella precedente seduta, è stata presentata una nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo (vedi Nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni

sulla quale risulta essenziale acquisire il preventivo orientamento del rappresentante del Governo.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA fa presente che il Governo ha valutato con attenzione la nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione, rispetto alla quale si dichiara disponibile ad esprimere un parere favorevole, a condizione che la parte dispositiva sia riformulata nei seguenti termini: «a definire un percorso che pervenga, entro tempi brevi, a una equilibrata risoluzione della vicenda di cui in premessa, con l’obiettivo di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ITP, che si protrae ormai da molto tempo, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche, e di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ATA».

Donella MATTESINI(PD) fa notare in via preliminare che la nuova versione della proposta di testo unificato, presentata oggi, intenderebbe fissare una data certa per il completamento di un percorso che porti ad una equilibrata risoluzione della vicenda dei lavoratori oggetto delle risoluzioni in titolo; preso atto, tuttavia, delle proposte formulate dal rappresentante del Governo, ritiene che l’impegno a procedere entro tempi brevi possa essere condiviso, nel segno di un rapporto tra Parlamento ed Esecutivo ispirato a criteri di lealtà e correttezza.

Invita, tuttavia, lo stesso rappresentante del Governo ad accogliere una ulteriore riformulazione del testo, in modo da non differenziare l’impegno a risolvere le questioni dei lavoratori ITP e ATA, atteso che, per come appena esposto alla Commissione, tale impegno parrebbe prospettare percorsi differenti per le due categorie di personale.

  Rosa DE PASQUALE(PD), auspicato che la problematica complessiva posta dalle diverse risoluzioni in discussione possa davvero essere superata entro tempi brevi, giudica necessario prevedere che gli impegni assunti dal Governo riguardino sia il personale ITP che quello ATA, atteso che nella riformulazione oggi proposta dall’Esecutivo è ormai venuto meno il riferimento a una data certa, entro la quale si chiedeva l’individuazione di un percorso per una equilibrata soluzione di entrambe le questioni.

  Vincenzo Antonio FONTANA(PdL) ritiene opportuno distinguere tra la problematica dei lavoratori ATA e quella dei lavoratori ITP, atteso che le categorie in questione, oltre ad essere coinvolte nella vicenda in misura quantitativamente differente (le unità di personale ATA interessate risulterebbero, infatti, più numerose), sono anche caratterizzate da evidenti diversità di natura strutturale, connesse alla tipologia delle loro carriere, che impongono un diverso approccio nella definizione delle forme di intervento.

Pur sottolineando la pari dignità delle questioni in gioco, auspica che nel caso di specie ci si concentri maggiormente sulla questione dei lavoratori ITP, che ha assunto dimensioni drammatiche, da quanto ha potuto personalmente constatare sulla base di contatti diretti avuti con i rappresentanti di tale categoria: in caso contrario, trattando allo stesso modo situazioni differenti riguardanti le progressioni in carriera di distinte categorie di lavoratori, si rischierebbe, a suo avviso, di incorrere in problematiche impreviste, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Nel rilevare, peraltro, che costituirebbe una vera e propria ingiustizia un’ipotetica equiparazione del personale ITP rispetto al personale ATA, invita il Governo ad assumere un impegno serio in favore degli insegnanti tecnico pratici, paventando il rischio che una formulazione ambigua del testo possa, in realtà, nascondere l’intendimento di non risolvere alcun problema.

  Silvano MOFFA, presidente, fa notare che il rappresentante del Governo ha manifestato una disponibilità ad assumere un impegno di carattere complessivo sulla vicenda da tempo all’attenzione della Commissione, al fine di affrontare entrambe le situazioni contemplate nelle risoluzioni in discussione, sia quelle del personale ATA sia quelle del personale ITP, senza che ciò configuri l’esigenza di assimilare tra loro le due categorie: ove tale impegno complessivo fosse condiviso anche dai presentatori dei diversi atti di indirizzo, si potrebbe quindi giungere ad un voto unanime da parte della Commissione.

  Gabriella GIAMMANCO(PdL) riconosce la pari dignità degli interessi dell’una e dell’altra categoria di lavoratori e la necessità di risolvere le rispettive problematiche, facendo tuttavia notare che le unità di personale ATA coinvolte nella vicenda appaiono molto più numerose di quelle del personale ITP (che si attestano attorno a qualche centinaio di unità); inoltre, osserva che la soluzione della questione del personale ATA sembra richiedere un intervento decisamente più impegnativo sotto il profilo finanziario, anche a fronte di una disciplina normativa che appare più complessa nei loro confronti.

Fa presente, infatti, che è la stessa interpretazione autentica, fornita a suo tempo dal legislatore, dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ad avere operato un richiamo normativo che fa riferimento ai soli lavoratori ATA, lasciando di fatto inalterate le posizioni giuridiche ed economiche del personale ITP.

Auspica, pertanto, che il rappresentante del Governo si impegni in modo particolare proprio in direzione di una sollecita risoluzione della questione dei lavoratori ITP, che presenta un livello di più avanzata maturazione in sede giurisdizionale (anche in ambito europeo), pur precisando che qualsiasi iniziativa tesa a salvaguardare entrambe le categorie, secondo peculiari e specifiche modalità di intervento che potrà definire lo stesso Governo, incontrerà il suo favore, non essendo assolutamente in gioco, in questa sede, la prevalenza degli interessi di certi soggetti in danno di altri, in quanto entrambe le categorie hanno diritto al pieno riconoscimento delle rispettive posizioni economiche e giuridiche.

  Silvano MOFFA, presidente, ribadisce che l’eventuale riformulazione della parte dispositiva del testo unificato delle risoluzioni in discussione, nei termini prospettati da alcuni dei deputati sinora intervenuti nel dibattito, non potrebbe in nessun caso essere interpretata come il tentativo di affermare che le situazioni giuridiche del personale ITP e del personale ATA non siano tra loro distinte: a fronte della disponibilità ad assumere un impegno da parte del Governo, infatti, si tratta soltanto di indicare che entrambe le questioni richiedono una soluzione, fermo restando che ciascuna categoria presenta le proprie specificità, ben delineate – nelle loro differenze – all’interno delle premesse dell’atto di indirizzo, la cui situazione non verrebbe risolta l’una a scapito dell’altra.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, nell’esprimere una certa difficoltà a giungere a un orientamento definitivo da parte del Governo in ordine alla diverse versioni della parte dispositiva del testo unificato che si sono sinora succedute, conferma che la proposta di riformulazione dell’impegno, prospettata alla Commissione all’inizio della seduta, era esclusivamente finalizzata a distinguere le differenti specificità delle due categorie di personale interessate, ma non intendeva precludere l’esigenza di dare una risposta anche al problema del personale ATA.

  Silvano MOFFA, presidente, nel ribadire che l’assunzione di un impegno complessivo da parte dell’Esecutivo non comporta una negazione delle oggettive differenze esistenti nell’ambito delle posizioni giuridiche delle due categorie di personale che sono oggetto degli atti di indirizzo presentati, avverte che – preso atto delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo – è stata appena presentata un’ulteriore nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione (vedi allegato 158Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione).

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ritiene che il Governo non possa che prendere atto dell’unanime volontà espressa dalla Commissione con la presentazione dell’ulteriore nuova versione del testo unificato.

  La Commissione approva, quindi, l’ulteriore nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione, che assume il numero 8-00196.

  La seduta termina alle 16.

Facciamo il punto della situazione venutasi a creare in seguito al deposito delle ultime sentenze della Cassazione, alla quale era stato chiesto di chiarire quali fossero le voci computabili ai fini della determinazione del cd. “maturato economico”, sulla scorta del quale doveva essere determinato la fascia di anzianità spettante al personale ATA/ITP, proveniente dagli Enti Locali ed inserito a decorrere dall’1.1.2000 nei ruoli ministeriali.

 Al riguardo  la  Corte di Cassazione sentenza n°12023.16 del 30 maggio 2012 ha chiarito che ai fini dell’inquadramento nei ruoli ministeriali deve essere computato il complessivo trattamento percepito nell’anno 1999 presso gli Enti Locali.

La Cassazione ha ritenuto che alla luce della SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA    Scattolon è necessario tenere conto, in particolare, anche del premio di produttività annua erogato dagli Enti Locali.

Alla luce di tali recentissime sentenze,( Corte di Cassazione sentenza n°12023.16 del 30 maggio 2012 – Corte di Cassazione sentenza n° 4316 del 19 marzo 2012 )riteniamo di poter avviare due cause  distinte:

a)      una prima causa collettiva davanti al Tribunale di Roma nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di fare valere la violazione della normativa comunitaria;

b)      una seconda causa davanti al Tribunale del luogo dove attualmente lavorano i dipendenti (o lavoravano al momento del collocamento a riposo),  confluiti nei ruoli ministeriali per impugnare il decreto di inquadramento nella parte in cui non tiene conto anche del premio di produttività e di altre eventuali indennità permanenti.

            Relativamente ai due giudizi, evidenziamo che mentre il primo ricorso (quello contro la Presidenza) consente di ottenere unicamente un eventuale risarcimento dei danni una tantum, il secondo ricorso (quello contro il MIUR) potrebbe permettere al lavoratore di ottenere il reinquadramento, sia ai fini giuridici che economici e previdenziali.

Per potere fare il punto della sua situazione e verificare le condizioni in base alle quali il singolo lavoratore possa partecipare all’una o all’altra causa o a entrambe, necessitiamo oltre che di apposita procura (di cui invieremo il testo qualora  il lavoratore rientri tra i soggetti che possono proporre tali ricorsi), della seguente documentazione:

  • Copia dei Mod. PA04 (ex 98.2) con indicato il premio di produttività annuo  percepito (che può essere richiesta alla Provincia o al  Comune  dove lavorava nel 1999 o alla Scuola dove è transitato il 1° gennaio del 2000);

  • Copia del CUD della Provincia o del Comune, relativo alla retribuzione percepita dal Comune  o dalla Provincia nel 1999 e rilasciato nel 2000;

  • Copia del CUD della Provincia o del Comune, relativo al premio di produttività del 1999 e rilasciato dal Comune o dalla Provincia nel 2000;

  • Copia del CUD  dello Stato relativo alla retribuzione del 2000 e rilasciato nel 2001.

  • Copia dei “decreti individuali di inquadramento” emanati dai Dirigenti Scolastici dal 2000/2001 in avanti.

  • Copia delle eventuali lettere spedite dal singolo lavoratore alle Amministrazioni Scolastiche e alla Presidenza del Consiglio per interrompere la prescrizione, con le ricevute di ritorno.

Non appena ricevuti tali dati saremo in grado di riferire circa la convenienza della Sua partecipazione alle citate azioni legali.

Ciò detto, dobbiamo avvertire che per intraprendere ciascuna delle due cause,  sarà necessario il versamento di un fondo spese di € 251.68 (pari a € 200 oltre a maggiorazioni fiscali e previdenziali), per gli aderenti all’UNICOBAS.

Precisiamo inoltre che mentre la causa contro la Presidenza del Consiglio è una causa collettiva, da promuovere davanti al Tribunale di Roma a prescindere dal luogo di lavoro degli ATA e gli ITP ex Enti Locali, la seconda causa deve essere invece radicata avanti al Giudice del Lavoro del luogo in cui il dipendente attualmente lavora (o del luogo in cui lavorava al momento di collocamento a riposa se nel frattempo già collocato in pensione).

Ne consegue che la modesta cifra indicata per la proposizione del secondo ricorso (davanti al Tribunale del luogo di lavoro) potrà essere rivista qualora non si raggiunga un numero abbastanza cospicuo di potenziali aderenti. In tal caso l’interessato verrà reso edotto (prima della predisposizione del ricorso) della necessità di adeguare il fondo spese in base al numero dei partecipanti in una determinata città o di più città, ricadenti nella competenza per territorio di un medesimo Giudice del Lavoro, onde potere fare fronte al contributo unificato di € 225,00 (da versare in relazione a ciascun ricorso), alle spese di domiciliazione presso un avvocato locale, oltre che alle spese di viaggio per la nostra partecipazione alle udienze.

Queste spese vive verranno ovviamente suddivise tra i ricorrenti, per cui la somma dovuta da ciascuno diminuisce con l’aumento del numero dei partecipanti.

Nel caso le vertenze avviate non dovessero andare a buon fine sarà sufficiente l’importo versato a titolo di fondo spese, mentre in caso di esito positivo le sarà richiesta una integrazione pari al 10% di quanto percepito a titolo di risarcimento dei danni e di arretrati pensionistici o retributivi in forza dell’esatta ricostruzione della carriera (con il computo dell’anzianità maturata alle dipendenze degli Enti Locali).

Cordiali saluti a tutto il personale ATA/ITP ex EE.LL.

 

Avv. Isacco Sullam                                                          Avv. Nicola Zampieri

Primo ricorso (quello contro la Presidenza Azione di risarcimento dei danni per omessa applicazione della normativa comunitaria)    vedi link

ISTRUZIONI OPERATIVE

Si ricorda le Modalità per aderire ai ricorsi:

               1) essere iscritti all’ UNIcobas ( Modulo per l’adesione all’Unicobas scuola) inserire la dicitura ex ee.ll nella casella Qualifica: Docente ex ee.ll 􀂅 ATAex ee.ll 􀂅

2) oppure essere Socio del Comitato Nazionale Ata-Itp ex enti locali

  (versamento di 50,00 euro al Numero di conto corrente postale : 001002441929 COORDINATE IBAN : IT 06 F 07601 14900 001002441929 Causuale Ricorso ee.ll)

         3)Quota procapite onorario agli avvocati

per aderire e/o informazioni RIVOLGERSI:

Avv.  Isacco Sullam- Milano-

E-Mail: avpop@tin.it

Avv. Nicola Zampieri -Vicenza-

E-mail: zampieri@venetoavvocati.it

Invito i colleghi a trasformare la documentazione richiesta in formato file (pdf)   e  trasmetterli  tramite mail oppure per raccomandata con ricevuta di ritorno  .

Nella e-mail i lavoratori dovranno indicare le proprie generalità (nome cognome, data e luogo nascita, residenza, codice fiscale) , scuola (dove prestano servizio o hanno prestato servizio fino alla pensione), anzianità maturata fino al 31/12/1999, compreso il pre-ruolo, numero di telefono e e-mail.

Successivamente al ricevimento delle e-mail gli Avvocati  si metteranno in contatto con gli aderenti alla causa.

Avv. Isacco  Sullam Corso di Porta Vittoria, 32 – 20122 Milano

Zampieri Avv. Nicola P.za Statuto 25,36015 Schio (VI)

Secondo Studio corso Palladio, 40 36100 Vicenza

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Parliamoci chiaro senza auto illusioni consolatorie.

Ciò che si sta attuando nei confronti della classe di concorso C999 non è un’operazione di risparmio, ma è un atto finale di pura cattiveria tanto infame, quanto spregevoli sono i tristi esecutori visibili e occulti, passati, presenti, futuri che direttamente o da fiancheggiatori stanno istituzionalizzando.

La classe di concorso C999 è diventata il capro espiatorio di un conflitto secolare e insanabile, (che porterà alla rovina nazionale), tra potere burocratico centrale e potere burocratico locale, tra stato e enti locali, tra i “grandi” impuniti ladri di stato e i “piccoli” ladri di polli e di ostriche locali.

Piattaforme sindacali dal multiforme compromesso e dal mutevole stagionale opportunismo hanno drammatizzato una degna pletorica coreografia: calate di brache, anzi di brachette e annunci biblici.

La classe di concorso C999 in quanto tale, cioè classe di concorso ad esaurimento ovvero “gulag” amministrativo nel quale sono stati confinati gli ITP ex enti locali retribuiti come assistenti tecnici per effetto dell’annullamento dell’anzianità giuridica e professionale maturata nell’ente locale di provenienza, costituisce già un sostanzioso risparmio!
Un ulteriore risparmio è possibile solo con il licenziamento o il pensionamento.

Ricordiamo agli occhiuti ragionieri dello stato zarista, che qualsiasi ulteriore azione persecutoria nei confronti della C999 avrà un costo: i corsi di “riconversione” (a che?) hanno un costo, i numerosi ricorsi collettivi contro il demansionamento forzato e che vedranno lo stato soccombente ( finché ci sarà un “Giudice a Berlino”), hanno un costo.

Il demansionamento forzato della classe di concorso C999, già ad esaurimento e già umiliata pesantemente sia giuridicamente sia materialmente dal lontano anno domini 1999, è l’ultimo atto premeditato da quasi tutte le forze politiche e sociali per rinnegare, (con il metodo elaborato da un gruppo di tristi bontemponi in un feudo di arcore), tutto ciò che le stesse forze politiche hanno scritto, sottoscritto, dichiarato, blaterato nell’arco di 13 anni: ordini del giorno, interpellanze, interrogazioni, risoluzioni in varie commissioni (l’ultima è del luglio 2012), “prese di posizione” rivelatesi  demagogiche , compite e vibranti letterine sindacali lanciate nel ciberspazio, ecc..

Siamo le anime morte di Gogol.

Transitati, confinati, epurati.

Nella classe di concorso C999 ci sono persone che svolgono attività didattica nella “Scuola”, in parole semplici, svolgono attività didattica nei Laboratori Scientifici e Tecnologici e nei Laboratori Informatici delle Scuole Medie Superiori.

Questo dato di fatto è noto nei “penetrali” dei ministeri competenti?

Gli abitanti di questi ministeri competenti conoscono, per constatazione diretta, i problemi quotidiani legati all’organizzazione e alla gestione didattica dei Laboratori in un qualsiasi grande Istituto d’Istruzione superiore?

 Naturalmente se si vuole che i Laboratori funzionino veramente! Io non lo credo!

Per oltre 40 anni ho svolto la professione di ITP: in ruolo dal 1974 nell’ente provincia e dal 2000 confinato nel C999.

In tutti questi anni ho gestito in prima persona innumerevoli progetti e innovazioni tecnologiche in parallelo ad un’intensa attività didattica.

Nessun funzionario ministeriale è mai approdato nell’istituto dove ho prestato servizio per conoscere la “verità effettuale” della scuola.

Solo revisori dei conti o degli inventari.

E cosi è sempre stato, credo, anche per gli altri istituti.

La non conoscenza o la distorta conoscenza della realtà è purtroppo esibita anche a livello sindacale.

Le insolenti  esternazioni della “signorina” gilda sono un’automisurazione del suo basso profilo etico: il disprezzo per le persone del C999 è cosi sincero da sfiorare la passione civile!

Come ho già scritto in precedenti interventi, sono un ITP pensionato dal 1 settembre 2012 per limiti di servizio.

E’ tragicamente grottesco che debba ritenermi fortunato nonostante l’insostenibile estorsione che subisco e che continuerò a subire finchè campo ( decostruzione di carriera per un ammontare di 69.195,94 EURO da “risarcire” in 5 anni + decurtazione di 300-400 EURO dall’assegno mensile di pensione + decurtazione (da definire) del TFS).

Penso a tutti i corsi di aggiornamento ufficiali del ministero a cui ho partecipato: ecologia, meteorologia, preparazioni di fisica didattica, fisica dello stato solido, relatività e astrofisica, fisica quantistica e crisi della fisica classica, la musica nella didattica, storia della musica.

Penso ai corsi riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro e la relativa normativa che ho frequentato per poter assumere l’incarico di RLS che poi ho effettivamente assunto.

Penso ai seminari organizzati da aziende private operanti nel settore della strumentazione da laboratorio a cui ho partecipato a mie spese.

Penso agli anni giovanili quando, in qualità di Istruttore di Alpinismo del CAI, ho avviato molti ragazzi, fra i quali alcuni miei studenti, alla conoscenza della montagna e alla pratica delle discipline alpinistiche.

Lo ammetto, ho fatto una vita da privilegiato, il mio lavoro mi ha dato sempre grande piacere, rapporti umani intensi e sinceri tra colleghi, gli studenti mi hanno sempre voluto bene e ora è arrivato il conto…….

non sarà una piccola insignificante gilda a renderlo più amaro!

Volevo solo ricordare a ben altri soggetti che nella C999 ci sono delle persone, dico delle persone con il loro passato, il loro futuro, le loro passioni, il loro impegno quotidiano; persone che devono essere rispettate, persone disposte a qualsiasi atto di solidarietà contrattuale in questo momento difficile, ma non ad essere umiliate e derubate e infine anche derise.

Caro collega Giuseppe Gallo e cari colleghi tutti, speriamo in un “Giudice a Berlino”!

Sono molto pessimista nonostante tutti i ricorsi che prossimamente verranno istruiti e ai quali anch’io parteciperò.

C’è sempre in agguato un qualche COMMA infame, una ruffiana che lo infila sottobanco, una corte costituzionale acquiescente e un totale dispregio della Giurisprudenza Europea.

Antonio Petazzi
ex ITP Laboratorio di Fisica
Liceo Scientifico “G. Galilei”
Legnano

an.petazzi@alice.it,

la gilda ci risponde coordinatore della Gilda prof. Rino Di Meglio

Lettera aperta al Coordinatore Nazionale Gilda(1)

lettera Delia Noferi alla Gilda

Egregio prof. Di Meglio,

sono Giuseppe Gallo un umile e incompetente (didatticamente parlando) ITP classe di Concorso C999 con la presente la volevo far partecipe delle mie incompetenze

(elenco incompleto):

vincitore di Concorso (con prove preselettive con test a risposta multipla, esami scritti,esami orali ed esami pratici – commissione esaminatrice formata da Dirigenti Scolastici edocenti di Scuola Secondaria Superiore) per ITP/Assistente di Cattedra di Laboratorio di Fisica e Scienze, bandito dalla Provincia Regionale di Trapani

(Ente delegato dallo StatoItaliano ad indire Concorsi per il reclutamento del personale docente da utilizzare nei laboratori degli Istituti Tecnici e dei Licei Scientifici) nel 1987 e svolto nel 1990).

-immesso in ruolo, nei ruoli provinciali, nell’aprile del 1991 con il profilo professionale di Itp di laboratorio di Fisica e Scienze presso l’I.T.C. “P Mattarella “di Castellammare del Golfo, incompetentemente sono entrato a far parte dei Consigli di Classe del Biennio dell’Istituto tecnico commerciale e turistico.

Dall’anno scolastico 1999/2000 a tutt’oggi ho svolto, con molta incompetenza, la funzione di Collaboratore del Dirigente Scolastico ad esclusione degli anni 2002/2003 e 2003/2004 in cui ho svolto l’attività di Funzione strumentale Area 4 (rapporti con gli enti esterni).

Sempre con molta incompetenza dal 2000 ad oggi ha curato la progettazione di tutti i progetti FESR e FSE, PON, POR, autorizzati all’I.I.S.S. “P. Mattarella” di Castellammare del Golfo e partecipato a tutti i corsi di formazione sui Fondi PON e POR indetti dal Miur e dall’Assessorato alla pubblica istruzione della regione Siciliana ed al corso di formazione per l’attivazione dei futuri corsi di Istruzione e FormazioneTecnica Superiore (svolto a Messina in due week end) nell’a.s. 2009/10.

Durante questi anni scolastici la mia incompetenza mi ha permesso di promuovere e realizzare diversi progetti di Fisica, Scienze, Biologia Marina in collaborazione con il CNR sezione di Castellammare del Golfo e di Capo Granitola e finanche (potenza dell’incompetenza)

ho partecipato, seguendo diverse classi (con molta incompetenza didattica), al progetto di Diffusione della Cultura Scientifica realizzato dall’Associazione Palermo Scienze in collaborazione con l’Ass. alla Pubblica Istruzione della Regione Siciliana.

Con tanta incompetenza didattica ho per diversi anni svolto l’insegnamento di Informatica

di Base e di Tecniche di Immersione Subacquea (Fisica dell’immersione) nei corsi di area

professionalizzante, attivati per l’indirizzo professionale per le attività marinare attivo

presso l’I.I.S.S. “P. Mattarella” ed ho organizzato fino ad oggi tutte le attività di stage

aziendale sia per il Tecnico Turistico che per l’Istituto Professionale per le Attività Marinare.

Inoltre nel corso di questi anni ho acquisito i seguenti attestati e qualifiche di incompetenza professionale:

– 1997: qualifica di “Programmatore ed operatore su personal computer” rilasciata, a seguito di esame scritto, da ISI (italiana Sistemi Informatici);

– 2002 qualifica di “Docente di Tecnologia Applicata” rilasciata da Microsoft Italia e dal Miur nell’ambito del “Microsoft progetto docente” (durante questa attività, un lavoro realizzato dal sottoscritto “Tavola Periodica Multimediale” è stato pubblicato su internet e a tutt’oggi è scaricabile ed utilizzabile dagli studenti);

– 2004/2007: Direttore del Centro ECDL attivato presso l’I.I.S.S. “P. Mattarella”. Durante questi anni ha svolto corsi per alunni su tutti e sette i moduli previsti per l’acquisizione della ECDL ed ho organizzato e coordinato tutte le sessioni degli esami svolti.

– 2006/2007: qualifica di “Amministratore di Rete” livello C1 nell’ambito del progetto ForTic C rilasciata dal Miur;

– 2008/2010 Qualifica professionale di Istruttore Subacqueo Open Water Diver, Istruttore primo soccorso First Aid BLS-BLSD, Istruttore Subacqueo per immersioni con Aria Arricchita (Nitrox).

L’acquisizione di queste qualifiche mi hanno permesso di approfondire ed acquisire nuove conoscenze e competenze in ambito alle discipline inerenti la professione di ITP di laboratorio di Fisica e Scienze (Fisica, Fisiologia e Biologia Marina);

– 2010/2011 attestato di formatore docenti sull’uso didattico della LIM, nell’ambito del progetto ForTic Lim rilasciato dal MIUR;

Infine La informo di essere in possesso del diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo scientifico “G. Ferro” di Alcamo nell’anno scolastico 1985/86.

Titolo di studio che, a quanto pare, per l’accesso all’insegnamento nei laboratori, non è equiparato a nessun titolo rilasciato dagli Istituti tecnici e/o professionali.

Quindi risulto in possesso di un titolo non idoneo all’insegnamento e pertanto secondo l’ autorevole parere, esternato dalla Gilda Insegnanti da Lei Coordinata, espresso nel resoconto relativo all’incontro svolto presso il MIUR riguardo a

Docenti in esubero e corsi di riconversione sul sostegno”

Di cu riporto lo stralcio:

….infine, relativamente ai docenti inseriti nella C555 e nella C999, abbiamo evidenziato

contrarietà qualora dovesse essere avviato ai suddetti corsi il personale senza il possesso di alcun titolo specifico valido per l´ insegnamento, dato che ad essi sono riservati i posti ata,come disposto dall´ art. 14 del dl 95/12 (spending review) che ne ha previsto l´ inquadramento.

Non è ammissibile per la Gilda degli insegnanti che il sostegno ad alunni disabili possa

diventare appannaggio di chi non ha la benchè minima competenza nel campo della

didattica.

Non posso essere avviato a nessun corso di riconversione ne su classi di concorso comuni ne su sostegno perché ………..incompetente.

Dopo aver letto questa incontrovertibile verità facilmente ho impostato un sistema di uguaglianze dette anche equazioni (gli studi liceali servono pure a qualcosa):

diploma liceale + 20 anni di esperienza = incompetenza didattica

possesso di laurea e/o diploma tecnico o professionale = grande competenza didattica

Da queste equazioni si deduce chiaramente che gli Itp con il solo titolo liceale, inutile e non riconosciuto, sono privi di sensibilità, affinità ed empatia verso i diversamente abili, mentre i docenti con laurea o con diploma tecnico professionale possono vantarsi di aver acquisito, durante l’esame di stato e/o di laurea, competenza didattica, sensibilità, affinità ed empatia verso tutti i discenti.

Eppure ero convinto, carissimo prof. Di Meglio, che per fare l’insegnante, oltre alle conoscenze e competenze teorico pratiche, ci volesse: predisposizione, spirito di sacrificio, spiccate capacità relazionali e tanta esperienza, ma a quanto pare per la Gilda il criterio principale è titolo = competenza didattica.

Prof. Di Meglio, mi permetto di darle un consiglio, al prossimo incontro che avrete al MIUR per trattare lo stesso argomento denunci tutti gli Itp C999 privi di titolo idoneo per Usurpazione di Titolo (ebbene si siamo spacciati per insegnanti fino ad oggi) le indico pure quale articolo del codice penale abbiamo violato:

Art. 498

Usurpazione di titoli o di onori

Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblicol’abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegneonorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nelladisposizione precedente.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Sicuramente, con questa denuncia, otterrà un duplice scopo:

potrà far assicurare alla giustizia una setta di pericolosi elementi che si sono spacciati fino ad

ora come insegnanti, con lo scopo ben preciso di minare alle fondamenta l’Istituzione

Scuola, avendo financo l’appannaggio di voler addirittura diventare insegnanti di sostegno senza possedere la benché minima competenza didattica;

e farà la felicità del governo tecnico, in quanto con le multe pagate da questi violenti

delinquenti dediti al più sordido dei reati, la sostituzione e l’usurpazione di ruoli, si potrà

aumentare l’introito previsto nella spending review e finalmente abbassare lo spread.

Finisco citandole un passo tratto dai Principi Etici della professione Docente(sito Gilda

Insegnanti):

Impegni nei riguardi della professione e dei colleghi

….il Docente, quindi, consapevole dell’importanza del proprio ruolo…..

…….1.8 si oppone ad ogni provvedimento o interferenza che leda la libertà e la dignità della professione docente da qualunque parte provenga.

Certo il docente deve avere il titolo idoneo altrimenti il suddetto non vale.

Peppe Gallo

Docente Tecnico Pratico Laboratorio di Fisica

Vincitore di Concorso per titoli ed esami

peppegallo67@alice.it

RASSEGNA STAMPA

http://www.liboriobutera.com/2012/09/29/c555-e-c999-la-lettera-aperta-del-prof-gallo-indirizzata-al-segretario-della-gilda-degli-insegnanti/

http://www.aetnanet.org/catania-scuola-notizie-2479178.html

http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=40000&action=view

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17318

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 16 Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012

Firmatari

Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIOGruppo: ITALIA DEI VALORI Data firma: 07/08/2012

Elenco dei co-firmatari dell’atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 07/08/2012
DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI 07/08/2012
Destinatari

Ministero destinatario:

  •         MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Attuale delegato a rispondere:         MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA    delegato in data 07/08/2012

Stato iter:

IN CORSO

    Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-17318

presentata da

ANTONIO DI PIETRO        martedì 7 agosto 2012, seduta n.678

DI PIETRO, ZAZZERA e DI GIUSEPPE. –

Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

– Per sapere – premesso che:

il decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 dal titolo «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» dispone all’articolo 14, comma 14, il transito degli insegnanti tecnico-pratici delle classi di concorso C-999 e C-555 al ruolo ATA, con funzioni di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico in base ai titoli di studio;

tale disposizione risulta del tutto illogica oltre che illegittima dal momento che il R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, all’articolo n. 97, assegnava alle amministrazioni provinciali l’onere di fornire ai licei scientifici e agli istituti tecnici commerciali e per geometri, gli assistenti e il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, disponeva che tale personale confluisse negli insegnanti tecnico-pratici, inserendoli così all’interno del corpo docente;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 riguardante lo stato giuridico del personale docente, ribadiva all’articolo 118 l’applicabilità delle norme anche agli Assistenti dei licei e degli Istituti tecnici;con la legge 3 maggio 1999, n. 124, articolo 8, veniva disposto il passaggio allo Stato.

Il comma 3 del suddetto articolo stabiliva specificatamente che «Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell’ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici»;

con il passaggio allo Stato gli ITP sono stati inseriti nella classe di concorso C999, istituita appositamente con valenza temporanea, in attesa di ricollocazione nelle graduatorie delle classi di concorso ITP già in essere nello Stato;

tale inquadramento non è mai stato realizzato e la classe di concorso C999 è stata considerata successivamente ad esaurimento;

il personale ivi inquadrato ha continuato comunque a svolgere le funzioni ed i ruoli ricoperti in precedenza ed, anzi, nella stragrande maggioranza dei casi ha acquisito ed applicato competenze nelle moderne tecnologie, strettamente legate all’uso e gestione dei sempre più numerosi laboratori realizzati negli istituti;

ora il passaggio obbligato in profilo e mansioni diverse, previsto dal succitato decreto-legge n. 95 del 2012, risulta secondo gli interroganti illegittimo in quanto non è consentito dal nostro ordinamento che prevede che «il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione» (articolo n. 2103 cc e articolo 13 dello statuto dei lavoratori);

inoltre il passaggio al ruolo ATA è un chiaro demansionamento e ciò comporta una conseguente riduzione stipendiale in quanto il testo del decreto 95 del 2011 in esame prevede che sia mantenuto il trattamento salariale ma specifica che lo stesso è riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;

l’espulsione dal ruolo docente comporterà altresì l’impossibilità, per i docenti delle classi di concorso C999 e C555, di accedere al fondo d’istituto, alle figure strumentali, alla collaborazione al dirigente scolastico, alla partecipazione a progetti, alle attività di recupero, alle commissioni d’esame;

il risparmio effettivo di tale operazione appare quanto mai limitato se non inesistente.

Infatti molti insegnanti della classe di concorso C999 svolgono negli istituti attività che spesso nessun altro docente è in grado di garantire, quali la gestione dei siti web, delle reti informatiche, delle strumentazioni tecniche: gli istituti quindi dovrebbero, per mantenere gli standard didattici attuali, avvalersi di collaborazioni esterne;

l’attribuzione dei posti vacanti e disponibili del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai docenti ITP delle classi di concorso sopra citate comporterà un’ulteriore contrazione dei posti per i precari ATA che da anni svolgono le loro mansioni con una professionalità tale da garantire il buon funzionamento delle scuole, dalle segreterie ai laboratori alla sorveglianza e alla cura degli ambienti scolastici -:
se il Governo intenda, alla luce delle sopraesposte premesse, recedere dalle proprie posizioni e, dopo aver effettuato una rilevazione negli Istituti per conoscere quali attività svolgano detti docenti e se la loro eliminazione possa comportare problemi nelle attività scolastiche, valutare la necessità di assumere ulteriori iniziative normative per lasciare questa categoria di docenti all’interno del proprio inquadramento professionale, utilizzandola eventualmente come dotazione organica aggiuntiva dell’istituzione scolastica, limitatamente allo svolgimento delle attività di laboratorio o per la copertura degli incarichi di supplenze brevi e saltuarie del personale docente, in modo tale da rendere possibile per le istituzioni scolastiche continuare a giovarsi della professionalità di queste categorie di docenti o qualora poi si rendesse necessario, il Governo potrebbe far ricorso alla mobilità anche intercompartimentale, nel rispetto della volontà dei docenti interessati e salvaguardando i diritti da essi acquisiti.

(4-17318)

 

Interpellanza scaturita dopo la nostra segnalazione all’On.Zazzera

https://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/2012/07/26/decreto-legge-n-95-del-6-luglio-2012-e-transito-itp-c-999-e-c-555-ai-ruoli-ata/

 

 

Comunicato del Comitato ITP – C999 della Provincia di Genova

                Il Decreto Legge n.95 del 6 luglio 2012 dal titolo “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” dispone all’art. 14, comma 14 il transito degli insegnanti tecnico-pratici delle classi di concorso C-999 e C-555 al ruolo ATA, con funzioni di Assistente amministrativo, Assistente tecnico e financo di Collaboratore scolastico in base ai titoli di studio.

                Gli scriventi, docenti della classe di concorso C-999 della Provincia di Genova ritengono tale disposizione del tutto illogica oltre che illegittima.

                Ricordiamo, a tale scopo, la storia degli ITP C-999.

                Il R.D: 6 maggio 1923, n.1054, all’art.97, assegnava alle amministrazioni provinciali l’onere di fornire ai Licei scientifici e agli Istituti tecnici commerciali e per geometri, gli “Assistenti”.

Tale onere è stato ribadito nel R.D. 30 aprile 1924, n.965, in cui si sanciva che gli Assistenti dipendevano dal Preside e la nomina degli stessi doveva avvenire col suo consenso. La funzione era quella di coadiuvare il docente teorico nelle esercitazioni.

Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n.1277, disponeva che gli Assistenti dovevano confluire negli insegnanti tecnico-pratici, stabilendo che essi facevano parte del corpo docente.

Tale disposto veniva universalmente applicato negli Istituti di istruzione ed gli ITP sunnominati facevano parte del Collegio dei Docenti, dei Consigli di classe e potevano accedere, come molte volte accaduto, a incarichi quali Collaboratore del Capo d’Istituto.

Il D.P.R. 31 maggio 1974, n.417 riguardante lo stato giuridico del personale docente, ribadiva all’art.118 l’applicabilità delle norme anche agli “Assistenti dei licei e degli Istituti tecnici”.

Con la legge 3 maggio 1999, n.124, art. 8 ,  veniva disposto il passaggio allo Stato. Il comma 3 del prefato articolo stabiliva specificatamente:

“ Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di  insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell’ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.”

Con il passaggio allo Stato gli ITP sono stati inseriti nella classe di concorso C999, istituita appositamente con valenza temporanea,  in attesa di ricollocazione nelle graduatorie delle classi di concorso ITP  già in essere nello Stato.

Tale inquadramento non è mai stato realizzato!! la classe di concorso C999 è stata considerata successivamente ad esaurimento;  il personale ivi inquadrato ha continuato comunque a svolgere le funzioni ed i ruoli ricoperti in precedenza ed, anzi, nella stragrande maggioranza dei casi ha acquisito ed applicato competenze nelle moderne tecnologie,  strettamente legate all’uso e gestione dei sempre più numerosi laboratori  realizzati negli Istituti,  oggi indispensabili  per una buona formazione degli studenti.

                Quanto previsto dal citato Decreto legge appare illegittimo per i motivi che qui sottolineiamo.

1.         La legge 3 maggio 1999 all’art. 8, prevede il passaggio al profilo professionale di ITP senza porre alcuna condizione; tale legge non viene abrogata e quindi è tutt’ora vigente.

2.         Il passaggio obbligato in profilo e mansioni diverse non è consentito dal nostro ordinamento che prevede: “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione” (art. 2103 cc e art. 13 dello Statuto dei lavoratori).

3.         Il passaggio al ruolo ATA è un chiaro demansionamento e ciò comporta una conseguente riduzione stipendiale in quanto il testo del decreto prevede che sia mantenuto il trattamento salariale ma specifica che lo stesso è riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti; ed oltre a ciò l’espulsione dal ruolo docente comporta l’impossibilità ad accedere al fondo d’Istituto, alle Figure strumentali, alla Collaborazione al Dirigente scolastico, alla partecipazione a progetti, alle attività di recupero, alle commissioni d’esame.

4.         E’ palese la disparità di trattamento riservata alle classi di concorso C-999 e C-555 rispetto ad altre definite in esubero, alle quali è consentito il passaggio a classi di concorso affini o alla formazione come docenti di sostegno. Giova anche ricordare che il Ministero aveva previsto la partecipazione dei docenti C-999 alla formazione come docenti di sostegno, anzi ponendo tale classe di concorso come serbatoio privilegiato da cui attingere i partecipanti;  oggi il passaggio al ruolo ATA impedirebbe di fatto tale partecipazione.

5.         Infine, vi è inadempienza da parte del MIUR riguardo la definizione del ruolo  dei docenti C-999 come era in accordi con le organizzazioni sindacali al momento del transito allo Stato, (accordo del 21/12/2011), nel quale si dichiarava, apertis verbis:

a.        Il presente accordo si applica al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra transitato dagli enti locali allo Stato con qualifica di insegnante tecnico pratico, in possesso di titolo di studio di secondo grado.

b.       Il personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra transitato dagli enti locali allo Stato con qualifica di insegnante tecnico pratico viene mantenuto nella sede attuale di servizio per lo svolgimento delle attività finora svolte.

c.        L’Amministrazione si impegna ad effettuare il puntuale censimento delle attività di laboratorio svolte da tale personale, al fine dell’accertamento dei relativi insegnamenti nell’organico di fatto.

d.       Sulla base del censimento di cui al precedente punto 3 ed in relazione ai titoli di studio già accertati, l’Amministrazione effettuerà corsi di riqualificazione per il personale in possesso dei relativi titoli di studio e specifici corsi di riconversione per il restante personale al fine di attribuire loro l’assegnazione ad una classe di concorso.

e.       Le parti si impegnano ad effettuare periodiche verifiche sull’attuazione della presente intesa.

Poiché è principio generale del diritto che “pacta sunt servanda”, è lampante l’inadempienza del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il passaggio al ruolo ATA appare altresì illogico per i seguenti motivi:

1.       Non è mai stata effettuata una rilevazione negli Istituti per conoscere quali attività svolgano detti docenti e se la loro eliminazione possa comportare problemi nelle attività scolastiche

2.       Il transito al ruolo ATA avviene solo per la appartenenza alla classe di concorso C-999 senza alcun riferimento, alle competenze acquisite ed ai ruoli svolti negli istituti di appartenenza e senza tener conto dei titoli di studio posseduti che in diversi casi permetterebbero una riconversione su altra classe di concorso nel ruolo docente. Più che un transito, appare quindi una vera e proprie deportazione, ove individui sono fatti oggetto di discriminazione solo per l’appartenenza ad una nazione, ad una religione ad una etnia.

3.       Il risparmio effettivo di tale operazione appare quanto mai limitato se non inesistente. Infatti molti di noi svolgono negli Istituti attività che spesso nessun altro docente è in grado di garantire, quali la gestione dei siti Web, delle reti informatiche, delle strumentazioni tecniche. Gli istituti dovrebbero, per mantenere gli standard didattici attuali avvalersi di collaborazioni esterne.

4.       I docenti della classe di concorso C-999 hanno almeno 15 anni di anzianità, ma nel caso della Provincia di Genova, la media è molto più alta ed alcuni hanno più di 36 anni di servizio. Il passaggio ad altra funzione e attività in età prossima alla quiescenza  non può che creare problemi in quanto nessun docente è provvisto di una specifica preparazione e dovrà essere compito del Ministero provvedere alla riqualificazione.

5.       La perdita di tali docenti non può che creare disagi nelle attività didattiche, con un relativo impoverimento dell’offerta formativa e cozza vigorosamente con  quanto affermato nel titolo stesso del Decreto: “..con invarianza dei servizi ai cittadini”. In tal caso un servizio primario per i cittadini, l’istruzione, avrebbe una varianza in negativo.

6.       Le disponibilità di posti vacanti nei ruoli ATA appaiono limitate, ad esempio le  stesse tabelle ministeriali recentemente pubblicate sulla disponibilità di posti per Assistenti amministrativi rivelano che i posti nella provincia di Genova disponibili per gli ITP C-999 sono -28; tale saldo negativo evidenzia che non vi sarà posto per gli stessi. Ed è ipotizzabile che i posti di Assistente tecnico siano ancora meno, in quanto presenti solo nella scuola media di II grado e, in molti casi, in una sola unità per istituto.

Con le sopraesposte premesse gli ITP della classe di concorso C-999 della Provincia di Genova, considerato anche il particolare momento che la Nazione sta attraversando, verificato che l’attuazione dell’art 14 comma 14 del  D.L. 95/2012  non comporta  nessun risparmio economico, anzi crea  un maggior costo a fronte dell’ipotesi di doversi avvalere di collaborazioni esterne nella gestione dei laboratori, delle reti informatiche e dei siti Web, chiedono:

  1. Che venga  definito il passaggio degli ITP  nelle classi di concorso delle tabelle C e A sulla base del titolo di studio, di eventuali abilitazioni conseguite, della professionalità  maturata e  delle competenze specifiche.

  2. Che negli Istituti tecnici del settore tecnologico sia completata l’attivazione dell’Ufficio tecnico, assegnando ad esso gli eventuali ITP C-999 in servizio presso l’Istituto.

  1. Che, effettuato quanto sopra, peraltro da anni dovuto,  vengano individuate le  disponibilità di posti nelle piante organiche di diritto  degli Istituti scolastici, alla luce della “Riforma  Gelmini”  e dei nuovi quadri orari.

  2. Che sia data a tutti i docenti ITP C-999 la possibilità di partecipare ai corsi di riconversione, così come più volte promesso dal MIUR, financo nell’informativa del 04/07/2012 in cui si stabilivano i criteri per la partecipazione ai corsi, informativa nella quale si evidenziava una precedenza per i docenti appartenenti alle classi di concorso A075, A076, C999, C555.

  3. Che al termine di ciò, per gli eventuali soprannumerari  venga attivata la mobilità anche intercompartimentale,  su base prima volontaria e con salvaguardia dei diritti acquisiti.

Questo pare un percorso rapido,  umano e corretto,  che potrà portare a risparmi economici e soprattutto  non andrà ad  incidere sul servizio reso al cittadino,  come dichiarato dal governo nell’ambito del decreto 95/2012.

Noi , Insegnanti Tecnico-pratici della classe C-999 della Provincia di Genova, rivolgiamo alla S.V. una petizione affinché, nel ruolo da Ella svolto, si impegni alle modifiche necessarie del Decreto legge di cui trattasi, nel comma 14 dell’art. 14, promuovendo altresì la proposta di un percorso che porti alla definitiva soluzione del problema.

Genova, 21 luglio 2012

Il Comitato ITP – C999 della Provincia di Genova

Per contatti: itp-c999.genova@gmail.com

7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00196)146

ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00196

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 16 Seduta di annuncio: del 25/07/2012

Risoluzione conclusiva di dibattito su

Atto numero: 7/00657Atto numero: 7/00659Atto numero: 7/00800Atto numero: 7/00825

Firmatari

Primo firmatario: GIAMMANCO GABRIELLA Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA’ Data firma: 25/07/2012

Elenco dei co-firmatari dell’atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD PADANIA 25/07/2012
MURO LUIGI FUTURO E LIBERTA’ PER IL TERZO POLO 25/07/2012
MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2012
DE PASQUALE ROSA PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2012
FONTANA VINCENZO ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
GOISIS PAOLA LEGA NORD PADANIA 25/07/2012
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 25/07/2012
GIANNI PIPPO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA’ ED AUTONOMIA, POPOLARI D’ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA’ NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, DEMOCRAZIA CRISTIANA) 25/07/2012
CAPITANIO SANTOLINI LUISA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 25/07/2012
CECCACCI RUBINO FIORELLA POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
PELINO PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
BARBIERI EMERENZIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2012
RIVOLTA ERICA LEGA NORD PADANIA 25/07/2012
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD PADANIA 25/07/2012
FRASSINETTI PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
CAVALLOTTO DAVIDE LEGA NORD PADANIA 25/07/2012
CENTEMERO ELENA POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
FARINA RENATO POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2012
LUSETTI RENZO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 25/07/2012
RAMPELLI FABIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
MURGIA BRUNO POPOLO DELLA LIBERTA’ 25/07/2012
MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2012
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2012

Commissione assegnataria

Commissione:         XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)   

Stato iter:

CONCLUSO il 25/07/2012

Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 25/07/2012 APPROVATO IL 25/07/2012 CONCLUSO IL 25/07/2012

    Atto Camera
Risoluzione in Commissione 8-00196   

presentata da

GABRIELLA GIAMMANCO        mercoledì 25 luglio 2012 pubblicata nel bollettino n.690

La XI Commissione, premesso che: l’articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 stabilisce il trasferimento del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico pratici (ITP) dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza; il succitato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 garantiva ai lavoratori il riconoscimento delle anzianità maturate e l’inquadramento nelle qualifiche corrispondenti; l’accordo sindacati-ARAN del 20 luglio 2000 ha stravolto l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 determinando l’inquadramento del personale trasferito allo Stato non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge) bensì attraverso quanto percepito nell’ente di provenienza, al netto di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano in massima parte a determinare l’entità dello stipendio stesso, inserendo un non ben identificato principio della cosiddetta «temporizzazione»; il suddetto accordo ha determinato l’obbligo della restituzione di ingenti somme di denaro sino ad allora percepite dal personale interessato, penalizzando ulteriormente la situazione economica già difficile di molte famiglie; lo stesso accordo ARAN, in applicazione dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 al punto 6, dell’articolo 2 sancisce che: «Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti alle VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente»; occorre, peraltro, ricordare che l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha stabilito il trasferimento degli ITP, insegnanti tecnico-pratici, e del personale ATA, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, garantendo loro il completo riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza; il citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha determinato, inoltre, una netta distinzione tra le due figure professionali, collocando il personale ATA al comma 2 e gli insegnanti tecnico-pratici al comma 3; i criteri di inquadramento adottati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca risultano in contrasto con la specifica disposizione contenuta nell’articolo 8, comma 2, della legge n. 124, norma con la quale, il legislatore aveva inteso riconoscere ai fini giuridici ed economici l’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza; una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la pretesa degli ATA e ITP in parola non potesse trovare accoglimento posto che al citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 è stata data attuazione mediante decreto ministeriale di recepimento di apposito accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali più rappresentative, cui è stata riconosciuta valenza normativa ex articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001; il contenzioso determinatosi dopo l’applicazione dell’accordo ARAN ha visto il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca soccombere nella quasi totalità delle sentenze dei tribunali, delle corti di appello e nella totalità delle sentenze di tutte le sezioni della Corte di cassazione che hanno smentito l’accordo ARAN ritenuto privo di natura normativa ripristinando così, come previsto dall’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza; con la legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 218) il Governo, dettando un’interpretazione «autentica», disconosceva i diritti acquisiti dai lavoratori ex dipendenti enti locali; nel 2007 la Corte costituzionale ha ravvisato la legittimità dell’articolo 1, comma 218, della citata disposizione, ed in conseguenza della nuova legge, la Cassazione, smentendo se stessa, nei successivi pronunciamenti sui ricorsi pendenti ha dato torto ai lavoratori; va peraltro ricordato, in analogia con quanto sopra riportato, che il suddetto comma 218 esclude totalmente dalla sua formulazione il personale docente ITP, gli insegnanti tecnico pratici; infatti, esso recita così: «il comma 2 dell’articolo 8 della legge 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento»; a riprova che il personale ITP sia escluso dalla legge finanziaria per il 2006, che faceva riferimento solo agli ATA, vi è il fatto che le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto legittimo il comma 218 della finanziaria sulle ordinanze di rinvio emesse da tribunali e corti d’appello, si sono unicamente riferite al comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riguardante, appunto, il personale ATA, e mai agli insegnanti tecnico pratici di cui al comma 3 dell’articolo 8 della suddetta legge; nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) il Governo allora in carica rimandava la soluzione dell’annosa questione alla contrattazione collettiva nella stipula dell’allora successivo contratto collettivo nazionale; da allora, più nulla è avvenuto se non la richiesta, ai lavoratori che avevano vinto le cause, di restituzione delle somme percepite a seguito delle sentenze favorevoli; successivamente, con una sentenza emessa il 7 giugno 2011, la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto che in seguito al comma 218 della legge n. 266 del 2005 i lavoratori si sono visti negare il diritto a un giusto processo, quindi lo Stato italiano ha violato l’articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre la giurisprudenza a loro favorevole fino a quel momento aveva fatto maturare in essi «un legittimo affidamento» e di conseguenza l’aspettativa di avere soddisfazione. La Corte ha respinto tutti gli argomenti presentati dal Governo, compreso il richiamo alla causa di utilità pubblica come giustificazione dell’ingerenza della legge nella giurisprudenza; con sentenza n. C-108/10, del 6 settembre 2011, la Grande Sezione della Corte di giustizia europea ha definitivamente confermato la correttezza delle richieste del personale di cui in premessa, sancendo l’illegittimità di un inquadramento comportante «un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario»; occorre, quindi, trovare una soluzione per questa delicata ed annosa questione, anche al fine di bloccare immediatamente le richieste di recupero illegittimo delle somme già corrisposte agli ITP, prima dell’emanazione del comma 218 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che rappresenta un onere assolutamente insostenibile per le famiglie coinvolte, oltre che delle somme percepite dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo e secondo grado, atteso anche che la Corte di Cassazione ha cassato diverse sentenze precedenti, rinviandole alle corti d’appello,

impegna il Governo

a definire un percorso che pervenga, entro tempi brevi, a una equilibrata risoluzione della vicenda di cui in premessa, con l’obiettivo di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ITP e del personale ATA, che si protrae ormai da molto tempo, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche. (8-00196) «Giammanco, Fedriga, Muro, Mattesini, De Pasquale, Vincenzo Antonio Fontana, Goisis, Zazzera, Gianni, Capitanio Santolini, Ceccacci Rubino, Pelino, Barbieri, Marinello, Ghizzoni, Rivolta, Grimoldi, Frassinetti, Cavallotto, Centemero, Renato Farina, Pes, Lusetti, Rampelli, Murgia, Mariani, Codurelli».   

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 19 luglio 2012.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che, a seguito della discussione svolta nella precedente seduta, è stata presentata una nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo (vedi Nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni

 sulla quale risulta essenziale acquisire il preventivo orientamento del rappresentante del Governo.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA fa presente che il Governo ha valutato con attenzione la nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione, rispetto alla quale si dichiara disponibile ad esprimere un parere favorevole, a condizione che la parte dispositiva sia riformulata nei seguenti termini: «a definire un percorso che pervenga, entro tempi brevi, a una equilibrata risoluzione della vicenda di cui in premessa, con l’obiettivo di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ITP, che si protrae ormai da molto tempo, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche, e di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ATA».

Donella MATTESINI(PD) fa notare in via preliminare che la nuova versione della proposta di testo unificato, presentata oggi, intenderebbe fissare una data certa per il completamento di un percorso che porti ad una equilibrata risoluzione della vicenda dei lavoratori oggetto delle risoluzioni in titolo; preso atto, tuttavia, delle proposte formulate dal rappresentante del Governo, ritiene che l’impegno a procedere entro tempi brevi possa essere condiviso, nel segno di un rapporto tra Parlamento ed Esecutivo ispirato a criteri di lealtà e correttezza.

Invita, tuttavia, lo stesso rappresentante del Governo ad accogliere una ulteriore riformulazione del testo, in modo da non differenziare l’impegno a risolvere le questioni dei lavoratori ITP e ATA, atteso che, per come appena esposto alla Commissione, tale impegno parrebbe prospettare percorsi differenti per le due categorie di personale.

  Rosa DE PASQUALE(PD), auspicato che la problematica complessiva posta dalle diverse risoluzioni in discussione possa davvero essere superata entro tempi brevi, giudica necessario prevedere che gli impegni assunti dal Governo riguardino sia il personale ITP che quello ATA, atteso che nella riformulazione oggi proposta dall’Esecutivo è ormai venuto meno il riferimento a una data certa, entro la quale si chiedeva l’individuazione di un percorso per una equilibrata soluzione di entrambe le questioni.

  Vincenzo Antonio FONTANA(PdL) ritiene opportuno distinguere tra la problematica dei lavoratori ATA e quella dei lavoratori ITP, atteso che le categorie in questione, oltre ad essere coinvolte nella vicenda in misura quantitativamente differente (le unità di personale ATA interessate risulterebbero, infatti, più numerose), sono anche caratterizzate da evidenti diversità di natura strutturale, connesse alla tipologia delle loro carriere, che impongono un diverso approccio nella definizione delle forme di intervento.

Pur sottolineando la pari dignità delle questioni in gioco, auspica che nel caso di specie ci si concentri maggiormente sulla questione dei lavoratori ITP, che ha assunto dimensioni drammatiche, da quanto ha potuto personalmente constatare sulla base di contatti diretti avuti con i rappresentanti di tale categoria: in caso contrario, trattando allo stesso modo situazioni differenti riguardanti le progressioni in carriera di distinte categorie di lavoratori, si rischierebbe, a suo avviso, di incorrere in problematiche impreviste, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Nel rilevare, peraltro, che costituirebbe una vera e propria ingiustizia un’ipotetica equiparazione del personale ITP rispetto al personale ATA, invita il Governo ad assumere un impegno serio in favore degli insegnanti tecnico pratici, paventando il rischio che una formulazione ambigua del testo possa, in realtà, nascondere l’intendimento di non risolvere alcun problema.

  Silvano MOFFA, presidente, fa notare che il rappresentante del Governo ha manifestato una disponibilità ad assumere un impegno di carattere complessivo sulla vicenda da tempo all’attenzione della Commissione, al fine di affrontare entrambe le situazioni contemplate nelle risoluzioni in discussione, sia quelle del personale ATA sia quelle del personale ITP, senza che ciò configuri l’esigenza di assimilare tra loro le due categorie: ove tale impegno complessivo fosse condiviso anche dai presentatori dei diversi atti di indirizzo, si potrebbe quindi giungere ad un voto unanime da parte della Commissione.

  Gabriella GIAMMANCO(PdL) riconosce la pari dignità degli interessi dell’una e dell’altra categoria di lavoratori e la necessità di risolvere le rispettive problematiche, facendo tuttavia notare che le unità di personale ATA coinvolte nella vicenda appaiono molto più numerose di quelle del personale ITP (che si attestano attorno a qualche centinaio di unità); inoltre, osserva che la soluzione della questione del personale ATA sembra richiedere un intervento decisamente più impegnativo sotto il profilo finanziario, anche a fronte di una disciplina normativa che appare più complessa nei loro confronti.

Fa presente, infatti, che è la stessa interpretazione autentica, fornita a suo tempo dal legislatore, dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ad avere operato un richiamo normativo che fa riferimento ai soli lavoratori ATA, lasciando di fatto inalterate le posizioni giuridiche ed economiche del personale ITP.

Auspica, pertanto, che il rappresentante del Governo si impegni in modo particolare proprio in direzione di una sollecita risoluzione della questione dei lavoratori ITP, che presenta un livello di più avanzata maturazione in sede giurisdizionale (anche in ambito europeo), pur precisando che qualsiasi iniziativa tesa a salvaguardare entrambe le categorie, secondo peculiari e specifiche modalità di intervento che potrà definire lo stesso Governo, incontrerà il suo favore, non essendo assolutamente in gioco, in questa sede, la prevalenza degli interessi di certi soggetti in danno di altri, in quanto entrambe le categorie hanno diritto al pieno riconoscimento delle rispettive posizioni economiche e giuridiche.

  Silvano MOFFA, presidente, ribadisce che l’eventuale riformulazione della parte dispositiva del testo unificato delle risoluzioni in discussione, nei termini prospettati da alcuni dei deputati sinora intervenuti nel dibattito, non potrebbe in nessun caso essere interpretata come il tentativo di affermare che le situazioni giuridiche del personale ITP e del personale ATA non siano tra loro distinte: a fronte della disponibilità ad assumere un impegno da parte del Governo, infatti, si tratta soltanto di indicare che entrambe le questioni richiedono una soluzione, fermo restando che ciascuna categoria presenta le proprie specificità, ben delineate – nelle loro differenze – all’interno delle premesse dell’atto di indirizzo, la cui situazione non verrebbe risolta l’una a scapito dell’altra.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, nell’esprimere una certa difficoltà a giungere a un orientamento definitivo da parte del Governo in ordine alla diverse versioni della parte dispositiva del testo unificato che si sono sinora succedute, conferma che la proposta di riformulazione dell’impegno, prospettata alla Commissione all’inizio della seduta, era esclusivamente finalizzata a distinguere le differenti specificità delle due categorie di personale interessate, ma non intendeva precludere l’esigenza di dare una risposta anche al problema del personale ATA.

  Silvano MOFFA, presidente, nel ribadire che l’assunzione di un impegno complessivo da parte dell’Esecutivo non comporta una negazione delle oggettive differenze esistenti nell’ambito delle posizioni giuridiche delle due categorie di personale che sono oggetto degli atti di indirizzo presentati, avverte che – preso atto delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo – è stata appena presentata un’ulteriore nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione (vedi allegato 158Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione).

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ritiene che il Governo non possa che prendere atto dell’unanime volontà espressa dalla Commissione con la presentazione dell’ulteriore nuova versione del testo unificato.

  La Commissione approva, quindi, l’ulteriore nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione, che assume il numero 8-00196.

  La seduta termina alle 16.

Spending review: su ITP ex Enti locali

Il Governo Monti ha sin dall’inizio del suo insediamento sbandierato ad alta voce che avrebbefatto dell’equità sociale il suo cavallo di battaglia……………

Il Trattamento riservato con il decreto legge del 06/07/2012 n. 95 ai docenti ITP Ex Enti Locali risulta rispettare e rispecchiare tutto tranne l’ipotesi di un provvedimento equo.

L’articolo 14 comma 14 del decreto legge 6 luglio 2012 n° 95 in sintesi prevede il passaggio di personale docente (ITP ex Enti Locali) nei ruoli ATA.

Senza possibilità di riconversione professionale, così come sarebbe giusto ed equo.

Questo provvedimento distrugge e annienta figure professionali che da almeno vent’anni lavorano nella scuola, prima come docenti assistenti di cattedra nei ruoli provinciali e successivamente all’entrata in vigore della legge 124/99, nei ruoli degli ITP Statali.

Dimenticando, o facendo finta di dimenticare che la mancata attribuzione delle classi di concorso,utili per l’inserimento nelle graduatorie, doveva essere effettuata dal MIUR con appositi corsi di riconversione e riqualificazione a cui tutti i gli ITP in possesso di diploma di scuola secondaria, di qualsiasi tipologia, dovevano partecipare.

RITENENDO IRRISORIA l’esperienza acquisita;

 SUPERFLUI i corsi di aggiornamento con attestazioni e certificazioni di valore didattico educativo, rilasciate dal MIUR, svolti durante gli anni i servizio;

VANIFICANDO il superamento di un concorso per titoli ed esami

il cui programma, impegnativo e vasto, ha previsto il superamento di prove scritte, orali e di laboratorio.

Tutti noi ITP EX Enti Locali ci sentiamo violentati nell’animo e defraudati delle nostre conoscenze e competenze.

Se questa è l’equità a cui faceva riferimento il sig. Monti e tutto il suo staff ministeriale ne vogliamo prendere nettamente le distanze e ricordare a tutti i signori ministri che:ilpassaggio obbligato in profilo e mansioni diverse non è consentito dal nostro ordinamento nel quale si prevede che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione” (art. 2103 cc e art. 13 dello Statuto dei lavoratori).

Per quanto sopra esposto

NOI ITP EX ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

CHIEDIAMO

a tutte le OO. SS. di intraprendere tutte le azioni utili affinchè questo violento ed iniquo provvedimento, nei confronti dei lavoratori della scuola, non venga perpetrato.

Che sia data a tutti i docenti ITP Ex Enti Locali la possibilità di partecipare ai corsi di riconversione,così come più volte promesso dal MIUR, financo nell’informativa del 04/07/2012 in cui si stabilivano i criteri per la partecipazione ai corsi, informativa nella quale si evidenziava unaprecedenza per i docenti appartenenti alle classi di concorso A075, A076, C999, C555

Comunicato ITP EX Enti Locali

La vicenda del declassamento del personale docente ritenuto inidoneo e, soprattutto, delle classi di concorso C999 e C555 (ex Enti Locali) ha del parossistico da un lato, ed è intessuto di fine protervia dall’altro.

Il ministro – Mariastella Profumo – pare non saperne nulla: c’ero anch’io al consiglio dei ministri? Se c’ero dormivo, oppure giocavo con il mio tablet – va bene…ho dichiarato che entrerà nella scuola italiana (sono cose che si dicono così, tanto per incantare un po’, fa fine e non impegna…) – oppure giocavo a tressette col mio vicino, Sir Arcibald Reginald Brunett Patroni Griffi.

Va da sé che le danze le menassero i soliti Monti, Bondi e Grilli, promosso subito ministro: gli altri, sono solo lì per figura (spesso, brutta figura).

Ma veniamo alla pietra dello scandalo.

La cosa è in sé grave e strana, perché è la prima volta (a mio ricordo) che un simile provvedimento viene preso senza il consenso personale degli interessati, e viene preso per decreto, con tempi brevissimi, mediante una circolare dei sovrintendenti regionali che arriverà prima dell’approvazione del decreto!

Questa, signori miei, se non ve n’eravate accorti si chiama dittatura, dittatura del decreto legge, originariamente concepito (in Costituzione) soltanto per le emergenze. Già, ma la gestione delle cosiddette emergenze l’hanno inaugurata Bertolaso e Berlusconi: herr Napolitaner ha qualcosa da dire?

Veniamo agli aspetti giuridici.

Beh, qui c’è solo da scegliere:

Statuto dei Lavoratori, art. 13:

“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

 

Ogni patto contrario è nullo.”

Questo articolo sostituisce anche l’articolo 2103 del Codice Civile: quindi la vedo dura perché – anche se qualche buontempone sostiene la non applicabilità dello Statuto ai pubblici dipendenti – rinnegare il Codice Civile mi sembra un’operazione più difficile.

E che dire del comma 3 della legge 124/99?

Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell’ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.”

Insomma, ci sono molte probabilità che la norma non sia applicabile. Perché lo fanno?

Per prima cosa diciamo da chi è partito l’input: dalla Lega Nord.

Dal verbale 7-00900 della VII commissione (Giugno 2012):

“…nonché, per gli ITP, passaggio nel profilo degli assistenti sono le soluzioni prospettate dagli esponenti della Lega Nord in una risoluzione alla VII Commissione Cultura per la ricollocazione dei docenti soprannumerari.” Firmato: Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto. (Fonte: Orizzonte Scuola).

Si badi bene: degli ITP, non soltanto di quelli ex Enti Locali. I colleghi sono avvertiti.

Insomma, ci provano, perché se il testo passa hanno un precedente importante, sul quale “modellare” futuri provvedimenti per tutti i docenti.

Dicevamo sopra che c’è un aspetto di protervia: è vero, e riguarda la “millenaria” vicenda della ricostruzione di carriera del personale ex EELL.

Avevamo predisposto tutto, il comma 218, ben due sentenze della corte costituzionale che erano un “miracolo” del diritto e voi no, non contenti siete andati in Europa, la quale vi ha pure dato ragione!

Lo volete capire sì o no che l’Europa la possiamo citare solo noi, per dirvi “Cari italiani: ce lo chiede l’Europa…che ci volete fare…avete la m. al labbro inferiore? Beh, scendete ancora un po’…Goldman & Sachs ringrazia…”

Tanto, le sentenze europee che non ci piacciono, non le applichiamo. Che dite? Fede? Rete 4? Eh, avete visto che ce ne facciamo delle sentenze europee? Carta igienica.

Vi piace tanto fare i ricorsi? Beh, intanto il ricorso per la pensione ve lo abbiamo bloccato al TAR – eh, non è competente… – e adesso divertitevi: Giudice del Lavoro, Corte d’Appello, Cassazione, Corte Costituzionale…poi, andate in Europa. Sarete già morti.

Volete fare un bel ricorso anche per questa norma? Accomodatevi.

Allora, che fare?

I ricorsi vanno benissimo, vanno fatti, ma c’è un ricorso che vale ancora di più, quello di dire al PD ed agli altri partiti che (dicono) di difendere i lavoratori: cari signori, siamo 70.000, con i nostri familiari, amici e parenti saremo 3-400.000 voti. Li volete perdere? E gli altri ITP? Fatevi due conti.

Bene: accodatevi. Beppe Grillo non vi piace? E noi voteremo il Marchese del Grillo, quello sì che aveva capito come gira il mondo: “perché io so’ io, e voi non siete un cazzo[1].

Copiate, incollate e spedite al palazzo, che lo sappiano.

PS: le minuscole non sono casuali.

Carlo Bertani www.lolandesevolante.net


[1] In realtà, il verso è tratto da un sonetto di Giuseppe Gioacchino Belli.