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Cari Colleghi e a  tutti membri di questa Associazione, dopo la  posizione assunta martedi 22 dalla XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)  proponiamo di trasmettere la lettera sottostante di disappunto  (con il copia/incolla), a tutti i 45 membri della XI^ Comm.ne Lavoro della Camera, indicando alla fine il vostro nominativo ed il vs. indirizzo mail.

 E’ molto semplice: – basta  Linkare XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) , – e vi appaiono tutti i componenti di essa, – cliccare poi su ogni componente (Scrivi al deputato  )vi si aprirà un campo dove indicherete il vs. indirizzo mail, uno su cui indicherete l’Oggetto, scrivendo “Riconoscimento Anzianità di servizio al Personale della Scuola ATA e ITP ex EE.LL.” e nello spazio sottostante INCOLLERETE il testo della lettera con a firma il vs. nominativo.

Questa semplice operazione fatta da tutti noi, provoca l’arrivo a ciasun componente, di numerose  mail che, intanto farà ricordare e forse motivare qualcuno a riproporre un immediato riesame della questione e comunque farà anche riflettere sulla possibilità comunque di determinare uno spostamento di migliaia di consensi.

 Ovviamente il testo, uguale per tutti, può essere migliorato,  l’importante è che non trascenda nei termini e che non sia troppo lungo.

Gentile Onorevole,

  dopo la calendarizzazione alla XI^ Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, per la trattazione della nostra ultradecennale questione  ero insieme a tanti altri colleghi  molto fiduciosi.

Infatti sulla “INGIUSTIZIA” subita da decine di migliaia di lavoratori della Scuola, ex dipendenti degli Enti Locali, a causa del trattamento di furto subito sulle loro retribuzioni per il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio, antecedente al passaggio alle dipendenze dello Stato dell’1-1-2000, per effetto della Legge n.124 del ’99.

Ma quando dei Deputati, membri di una importante Commissione come la XI^ “Lavoro…” che, dopo il precedente deposito di n.4 Risoluzioni Parlamentari al riguardo, di cui una giacente da quasi un anno e che dovrebbero pertanto trovare una sintesi risolutiva bypartisan, su una vicenda che ha coinvolto, da così troppo tempo e tuttora tiene in forte tensione: – MIGLIAIA DI LAVORATORI della Scuola, (ATA e ITP) con le LORO FAMIGLIE, invece in modo pilatesco, su indicazione del Vice Presidente di Commissione, On. G. Cazzola, ex sindacalista, non affrontano il problema, ma pensano soltanto a coprire ed inseguire la posizione sfuggente del Governo, senza assumere alcun tipo d’indirizzo per un serio e concreto impegno, ma che rinviano tutto a data indefinita.

 Questa ignava decisione, ha ulteriormente umiliato e mortificato profondamente  le nostre coscienze, oltre che deludere ancora una volta tutti gli sfortunati ex e/o tuttora dipendenti della Scuola, incappati nel tempo in questa sventurata carriera, massacrata dalle SCELLERATE SCELTE POLITICHE.

Chi non forza e spinge convintamente per trovare una soluzione alla vicenda di cui sopra, non potrà sottrarsi alle gravi responsabilità, alla pari di chi è stato causa di tali profonde, estenuenti e lunghe sofferenze.

 Mentre non posso non esprimere l’indignazione per il grave danno economico subito, posso tuttavia assicurare che , unitamente a tante altre centinaia di colleghi, non abbandoneremo mai la nostra causa e date le condizioni, saremmo purtroppo costretti a riflettere attentamente prima di tornare ad esprimere il nostro consenso.

La ringrazio per l’attenzione e le invio distinti saluti.

Comunicato Stampa :  http://www.orizzontescuola.it/node/23937  -

http://www.aetnanet.org/catania-scuola-notizie-2477865.html

http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=36867

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 25 ottobre 2011.

  Giuliano CAZZOLA, presidente, ricorda che nella precedente seduta ha avuto luogo l’illustrazione delle risoluzioni  7/00657 Giammanco e  7/00659 Fedriga e che – anche al fine di approfondire la documentazione consegnata dal rappresentante del Governo – si è convenuto di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

In proposito, comunica che sono state nel frattempo presentate anche le risoluzioni n. 7-00800 , a prima firma del deputato Muro, e n. 7-00825 , a prima firma del deputato Mattesini, vertenti sul medesimo argomento: per tale ragione, avverte che – secondo quanto convenuto nell’ambito dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – si è concordato di discutere congiuntamente le citate risoluzioni.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, nel rilevare preliminarmente che vi è la disponibilità del suo dicastero a seguire con attenzione la questione oggetto degli atti di indirizzo in discussione, fa presente anzitutto che il Governo è favorevole alla risoluzione  7/00657 Giammanco, a condizione che sia riformulata nella parte dispositiva, facendo riferimento – nel primo impegno – alle iniziative per giungere alla definitiva soluzione della questione, espungendo la parola «normative», e limitando lo stesso impegno alla parte iniziale, nonché assorbendo il secondo impegno all’interno di quello precedente.

Quanto alla risoluzione  7/00659 Fedriga, esprime un orientamento favorevole, solo se riformulata nel senso di riferire ai soli ricorrenti l’impegno ad uniformarsi ai principi della Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché di espungere dalla parte dispositiva le parole da «cui lo Stato» sino a «349 del 2011» e le parole da «secondo l’anzianità maturata» sino alla fine dell’impegno.

Informa che il Governo è, altresì, favorevole alla risoluzione 7-00800 Muro, a condizione che sia riformulata nel senso di sostituire, nella parte dispositiva, le parole «prendere atto di quanto innanzi specificato e per l’effetto procedere» con le parole «valutare l’opportunità di assumere iniziative volte».

Osserva, infine, che la posizione del Governo è favorevole anche rispetto alla risoluzione 7-00825 Mattesini, solo se la parte dispositiva viene riformulata, sostituendola con la seguente: «a trovare una equilibrata e rapida soluzione alla vicenda, al fine di garantire l’applicazione della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) e al fine di valutare l’opportunità di assumere le necessarie iniziative, anche normative».

  Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur comprendendo le ragioni addotte dall’Esecutivo per motivare le richieste di riformulazione della sua risoluzione, che attengono all’onerosità dell’intervento in questione, chiede che sia concesso ai gruppi un tempo congruo per approfondire le questioni poste dal Governo.

Fa notare, peraltro, che una eventuale riformulazione del proprio atto d’indirizzo che, secondo le indicazioni del Governo, limiti l’impegno ai soli ricorrenti determinerebbe il venir meno della sua ragione fondante, generando altresì seri dubbi di costituzionalità sul suo contenuto, attesa la disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra i lavoratori che hanno agito in giudizio e coloro che non lo hanno fatto.

Fatto notare che non si può prevedere a livello legislativo il riconoscimento di un diritto, condizionandolo all’esperimento di un’azione giudiziaria, ritiene opportuno che i gruppi svolgano un confronto informale con il Governo per svolgere ulteriori accertamenti sulle tematiche in gioco, affinché siano concordati impegni seri e realmente efficaci.

  Gabriella GIAMMANCO (PdL), associandosi alle osservazioni testé svolte dal deputato Fedriga, chiede di poter disporre di un margine temporale al fine di approfondire le tematiche in questione, alla luce del parere espresso dal Governo.

Con riferimento alla richiesta di riformulazione della risoluzione a sua prima firma, espressa dal rappresentante dell’Esecutivo, ritiene che essa sia troppo generica e richieda una ricostruzione più dettagliata della questione delle carriere del personale ATA e ITP, ricordando come i profili professionali delle due categorie siano tra loro alquanto differenti. Auspica, quindi, che il Governo possa riflettere ulteriormente sul parere testé espresso, valutando eventualmente una riformulazione più completa e razionale.

  Rosa DE PASQUALE (PD), cofirmataria della risoluzione n. 7-00825, nel giudicare opportuno un ulteriore confronto con il Governo, in vista dell’assunzione di impegni certi su iniziative condivise, ritiene che l’Esecutivo debba meglio specificare la natura delle iniziative che intende portare avanti, avendo già riconosciuto implicitamente, anche attraverso l’accoglimento di taluni ordini del giorno presentati precedentemente in Assemblea, la fondatezza giuridica delle pretese dei lavoratori coinvolti.

Pur comprendendo che un eventuale intervento a sostegno dei lavoratori in questione richiederebbe il reperimento di risorse economiche non indifferenti, per la cui effettiva disponibilità potrebbe servire del tempo, giudica opportuno assumere da subito iniziative importanti, come, ad esempio, la sospensione del recupero illegittimo delle somme già corrisposte a tali lavoratori, misura giudicata fattibile anche in termini finanziari, trattandosi di risorse già stanziate ed erogate per tale finalità dallo Stato.

Auspica, infine, che nell’impegno al Governo possa anche essere previsto un termine entro il quale risolvere le questioni sul tappeto.

  Giuliano CAZZOLA, presidente, alla luce del dibattito svolto, invita i gruppi a confrontarsi informalmente con il Governo, in vista dell’elaborazione di un testo unificato delle risoluzioni in discussione, che abbia ad oggetto impegni condivisi ed ragionevoli, a tutela dei lavoratori coinvolti.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA dichiara che il Governo sarebbe grato alla Commissione se si potesse giungere alla definizione di un testo unificato delle risoluzioni in discussione, sul cui contenuto ritiene che si possa ragionare con serietà. Fa presente, peraltro, che il suo Ministero è impegnato a esaminare con attenzione la questione, interloquendo anche con gli altri dicasteri interessati e, in particolare, con il Ministero dell’economia e delle finanze.

  Giuliano CAZZOLA, presidente, propone alla Commissione di avviare un confronto informale tra gruppi, finalizzato alla eventuale definizione di un testo unificato delle risoluzioni in titolo, che possa anche tenere conto – nei limiti del possibile – delle valutazioni svolte dal Governo.

  La Commissione conviene.

  Giuliano CAZZOLA, presidente, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

 

VERBALE  resoconto commissione XI per ATA e ITP

Si comunica che

XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) 

hanno calendarizzato la discussione delle

RISOLUZIONI personale ATA-ITP

Atto 7/00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP

ATTO CAMERA RISOLUZIONE ITP IN COMMISSIONE 7/00657

Atto 7/00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP

ATTO CAMERA RISOLUZIONE ATA IN COMMISSIONE 7/00659

7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP

7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP

Risoluzione in Commissione 7-00825 :Segnali positivi dalla XI Commissione Lavoro

(seguito discussione congiunta)

http://www.camera.it/210?commissione=11

 

Martedì 22 maggio 2012

Si comunica i dati relativi all’adesione dello

Sciopero effettuato il giorno 28 marzo.

ATA   2902

ITP      703

SCIOPERANTI                              3605

Visto che la politica dorme sugli allori , nonostante l’impegno della VII Commissione cultura, si porta a conoscenza che il giorno 25 maggio avrò un’incontro con i nostri avvocati per il proseguo della nostra vertenza.

Per gli Ata o itp che hanno subito una sentenza negativa passata in giudicato,azione di risarcimento dei danni per omessa applicazione della normativa comunitaria.

http://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/2012/01/04/nota-operativa-dellavv-sullam/

Modalità per aderire ai ricorsi:

1) essere iscritti all’ Unicobas (scrivere ATA O ITP EE.LL)

Modulo per l’adesione all’Unicobas scuola

2) oppure essere socio del Comitato nazionale Ata-Itp ex enti locali

(versamento di 50,00 euro al Numero di conto corrente postale :  001002441929

COORDINATE IBAN : IT 06 F 07601 14900 001002441929  Causuale ricorso Sullam)

http://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/2012/01/04/conto-corrente-postale-del-comitato-nazionale-ata-itp-ex-enti-locali/

3) In base a quanti saremo si quantificherà l’onorario agli avvocati

per scaricare :Dati sciopero 28 Marzo 2012

per scaricare :Dati sciopero 28 Marzo 2012

Rimborsi elettorali, i partiti della maggioranza trovano l’intesa sul finanziamento alla politica

Ci volevano le retate perché le alte cariche dello Stato, i partiti e i cittadini scoprissero lo scandalo dei “rimborsi elettorali” .

Il tutto accade in un momento in cui i cittadini sono chiamati a fare enormi sacrifici per risanare il bilancio dello Stato, affondato da una classe politica capace solo di sguazzare nei milioni che si è auto elargita e negli ignobili privilegi che diventano sprezzanti insulti verso chi non riesce neppure a dare da mangiare ai propri figli con uno stipendio dimezzato e/o decurtato dell’anzianità dalla legge interpretativa comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Nel 1993, in piena epoca Tangentopoli, i cittadini italiani abolirono il finanziamento pubblico ai partiti,con l’abrogazione referendaria principale fonte di finanziamento.

 La Corte dei Conti ha scritto che “ quello che viene normativamente definito contributo per il rimborso delle spese elettorali è, in realtà, un vero e proprio finanziamento”.

 Con buona pace dei 31,2 milioni di italiani che col referendum del 1993 avevano dichiarato di volere l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. 

Facciamo quattro conti della serva.

Elezioni del 2006.

Le spese di Rifondazione Comunista , certificate dalla Corte dei Conti, erano state 1 milione e 636 mila euro e i voti ottenuti gli avevano dato il diritto di ricevere dalla pubblica amministrazione un “rimborso” di 6 milioni e 987 mila euro all’anno per cinque anni.

In totale 34 milioni 932 mila euro (fonte: Corte dei Conti, relazione sulle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, pagina 269) .

Elezioni del 2008.

 Le spese certificate dalla Corte dei Conti della Lega Nord sono state 2 milioni e 940 mila euro e i voti ottenuti gli hanno dato il diritto di ricevere dalla pubblica amministrazione un “rimborso” di 8 milioni e 277 mila euro all’anno per cinque anni.

In totale 41 milioni 385 mila euro(fonte: Corte dei Conti) .Questo per le elezioni del 2008, che si sommano ai “rimborsi” relativi alle elezioni del 2006

Per quanto riguarda il  PDL, la Corte dei Conti ha certificato che per le elezioni del 2008 il primo ha speso 54 milioni e ne incasserà 206 mentre il PD, dopo averne speso 18, ne incasserà 180.

 l’Udc ha ricevuto solo per il 2008 (25.895.850 euro).

 A fine legislatura ne avranno incassati 503 in cinque anni mentre i partiti hanno sostenuto spese accertate per circa 110 milioni.

La differenza, evidentemente, è rimasta nelle loro casse e come i fatti stanno confermando sono serviti a rimpinguare le finanze personali dei  furbetti della politica a discapito dei cittadini che onestamente credono nella funzione della politica come servizio verso la comunità

 Prendiamo in considerazione solo le ultime due elezioni politiche

 nelle politiche del 2006 i partiti hanno avuto spese per un ammontare di 110.127.757 euro,ma hanno intascato la bellezza di 503.094.380 euro di contributi ,con un guadagno di 392.966.623 euro

nelle politiche del 2008 i partiti hanno registrato spese per un ammontare di 122.874.652 euro ma hanno intascato dai contributi pubblici 499.645.745 euro,con un guadagno di 376.771.092 euro il tutto sempre contro il volere del popolo che nel 1993 aveva votato un referendum per abrogare tali finanziamenti!

Provate un po’ solo a contare quanti MILIARDI DI EURO si sono intascati i partiti negli ultimi 13 anni a nostro discapito ???????

Perché non prevedere che i 100 milioni di euro che ancora devono essere ripartiti  ai partiti non siano messi in acconto per sanare la nostra ingiustizia??

E ancora visto che tutti i partiti sono in attivo nei loro bilanci in quanto hanno ricevuto finora troppi finanziamenti pubblici perché una parte  non devolverli in un fondo per sanare la nostra anzianità ???

Utopia???

Ora mi viene legittimo pensare che qualcosa non quadra.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori un  caso delle  tante ingiustizie di questo ultimo decennio.

Il trasferimento del personale enti locali ai ruoli dello stato con la  legge n. 124 del 1999 ,circa 70mila  persone di punto in bianco si sono ritrovati senza l’anzianità maturata dall’ente di provenienza grazie a una legge interpretativa comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Con l’ausilio di tutti i Governi e i partiti politici che in questi anni ci hanno governato e con i Sindacati maggiormente rappresentativi ci  hanno declassato per “ragioni imperative di interesse generale”.(leggesi economico)

Quindi  secondo sopracitata  legge l’anzianità maturata durante il servizio presso l’ente locale non poteva comportare un aumento retributivo del trattamento economico che percepivamo all’atto del trasferimento,snaturando articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, l’anzianità di servizio ottenuta presso l’ente locale di provenienza era riconosciuta a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Infatti  il Ministero, senza prendere in considerazione l’anzianità acquisita dai dipendenti al servizio degli enti locali fino al 31 dicembre 1999 e quindi senza calcolare il trattamento economico sulla base di tale anzianità, come previsto dal contratto collettivo nazionale della Scuola, ci attribuiva un’anzianità fittizia trasformando la retribuzione percepita presso gli enti locali, alla data del 31 dicembre 1999, in anni di anzianità,per trasformare la retribuzione di base in anni di anzianità fittizia, il Ministero aveva eliminato dall’ultimo libro paga tutte le componenti accessorie dello stipendio guadagnate in maniera stabile fino al 31 dicembre 1999.

Il Governo afferma che tale interpretazione della legge n. 124 del 1999 era stata confermata da un accordo tra l’agenzia 20.07.2000 l’ARAN e le OO.SS dei lavoratori e poi avallata dal decreto ministeriale del 5 APRILE 2001.

 RINGRAZIAMO ANCHE I SINDACATI DI

QUESTA REGALIA

Quindi quando le forze politiche ci chiedono come trovare i fondi necessari per ripristinare il nostro diritto avvallato da ben 2 sentenze europee(Sentenza Corte Europea dei Diritti Umani del 7 giugno 2011 – ItalianoSENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – ATA ) che ricordino che siamo stufi d’essere bistrattati e di trovare al più presto  i finanziamenti per sanare l’ingiustizia da loro provocata.

 Per tutto questo è indispensabile che, a partire  da subito si ponga come centrale la questione della soluzione della nostra anzianità PREGRESSA con l’abrogazione del comma 218 dell’art. 1 della L. 23/12/2005, n. 266 e applicazione dell’articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 nella sua originaria formulazione con il riconoscimento dell’anzianità effettivamente maturata sia per il personale ancora in servizio sia per il personale andato in quiescenza dopo l’1/1/2000.

Ritenute sul trattamento di fine servizio

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, il TAR Calabria sezione distaccata di Reggio Calabria, con sentenza (non definitiva) n. 53/2012 depositata in data 18.01.2012 statuisce quanto segue:
“Secondo i consueti principi in tema di successione delle leggi nel tempo, la legge posteriore abroga la legge anteriore e, dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2011 la ritenuta per il trattamento di fine servizio non sarà più del 9,60 sull’80% della retribuzione (gravante nella misura del 7,10% sul datore di lavoro e del 2,50% sul lavoratore), bensì, esaustivamente, del 6,91% sull’intera retribuzione;

ne consegue che a decorrere dalla suddetta data del 1° gennaio 2011 non ha più titolo ad essere effettuata la ritenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione a carico dei dipendenti pubblici ……

Peraltro il trattamento di fine rapporto, scaturendo da un accantonamento misto, ossia in parte a carico del datore di lavoro ed in parte a carico del lavoratore, a parità di importo, sarebbe determinato da un meccanismo deteriore per il lavoratore pubblico, in quanto a quest’ultimo, a differenza del lavoratore del settore privato, in costanza di rapporto d’impiego verrebbe sottratta parte della retribuzione…. la quarta censura del ricorso in esame deve essere accolta e, previo l’accertamento dell’illegittimità, dal 1 gennaio 2011, del perdurare del prelievo del 2,50% sull’80%della retribuzione (sin qui operato a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita) l’Amministrazione intimata va condannata alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dal 1 gennaio 2011, con rivalutazione ed interessi legali …..”

Il Tribunale, inoltre, rimette alla Corte Costituzionale la valutazione di legittimità delle decurtazioni del trattamento retributivo previste dal D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010.

sentenza TAR Calabria 53 2012

OP. DI PREV./TFR trattenuta illegittima inviate la

diffida per Raccomandata!

Il modello ha lo scopo di diffidare il  MIUR a cessare la ritenuta del 2.50% sull’80% della retribuzione e a rimborsare gli importi illegittimamente trattenuti a decorrere dal 01/01/2011.

E’ opportuno l’invio da parte di tutti i dipendenti ma, secondo una nota inviata dal MIUR, non a quelli assunti dopo il 2011.

La recente sentenza TAR Calabria 53 2012  del 18.01.2012 dà ragione ai dipendenti.

FAC SIMILE  ATTO DI INVITO E DIFFIDA L 241 .90

http://unicobaslodi.blogspot.it/2012/04/r-op-di-prevtfr-trattenuta-illegittima.html

Protesta Personale Ata-itp  ex  Enti locali

Ciuffoni

Lo Verso-d’Errico

Avv. Isacco Sullam

Ciuffoni 2 parte

DAMASCEMI -D’ERRICO

D’ERRICO PART. 2

GINO TEMPESTOSO – D’ERRICO

GIUSY DI FAZIO

On.Zazzera IDV

ON. DE PASQUALE PD 1 parte

LO VERSO -ON.DE PASQUALE PD

intervista Prisma News

INTERVISTA ANSA  LO VERSO -AVV.SULLAM

Protesta personale ATA degli Enti locali – Italia – ANSA.it

La lotta per il riconoscimento della nostra anzianità prosegue ma i nostri governanti non hanno buone intenzioni sulla risoluzione del problema .

Hanno accettato l’O.d.g  a patto che si levassero tutti i punti che erano importanti  come il  Blocco immediato delle richieste di recupero, da parte del Ministero dell’Economia e delle Ragionerie Territoriali dello Stato, delle somme percepite dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo o secondo grado.

Vorrei vedere come farebbero a vivere “loro” con uno stipendio decurtato del 30% /40% .

MA SAPPIAMO BENISSIMO CHE IN ITALIA CHI PAGA

E’ SEMPRE  LO STESSO

Infatti l’ultima notizia a riguardo dei Loro Stipendi  é nota a tutti

La Commissione Giovannini getta la spugna :chiamati a dare un quadro comparato degli emolumenti della Casta italiana ed europea, annuncia anche la propria sconfitta.

Dovevano confrontare in maniera attendibile gli stipendi dei nostri onorevoli con quelli dei colleghi dei paesi stranieri più rappresentativi.

La Commissione aveva avuto l’incarico dal governo Berlusconi e dalle presidenze di Camera e Senato, poi confermato dal premier Monti, avrebbe dovuto rendere conto del monitoraggio comparativo il 31 dicembre scorso, preferendo poi, nei primi giorni del 2012, presentare solo un rapporto preliminare.

In base a questo documento intermedio, l’indennità parlamentare lorda per i nostri deputati risulta di 11.283 contro i 7.100 euro della Francia, i 2.813 della Spagna, 8.500 nei Paesi Bassi, 7.668 in Germania a cui si aggiunge in Italia una diaria da 3.500 euro.

OGNI ULTERIORE COMMENTO E’ SUPERFLUO

 

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA

FILIPPO PATRONI GRIFFI, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Il Governo inoltre accetta l’ordine del giorno De Pasquale n. 9/4040-B/67 purché riformulato nel seguente modo: «impegna il Governo a valutare l’opportunità, nel rispetto della disponibilità di risorse finanziarie di finanza pubblica, di adottare provvedimenti necessaria a trovare una rapida soluzione a questa ingiustizia».

ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04940-B/067

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 616 del 03/04/2012

Firmatari

Primo firmatario: DE PASQUALE ROSA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/04/2012

Stato iter:

CONCLUSO il 04/04/2012

Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 03/04/2012
  PATRONI GRIFFI FILIPPO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
Atto CameraOrdine del Giorno 9/04940-B/067
[Pdl]

presentato da

ROSA DE PASQUALE

testo di

mercoledì 4 aprile 2012, seduta n.617

La Camera,

premesso che:

l’articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dettando una interpretazione «autentica» che stravolge l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riduce le retribuzioni del personale di ruolo proveniente dagli enti locali e trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici (ITP) e disconosce i diritti acquisiti di questi lavoratori;

la Corte di cassazione ha ripetutamente riconosciuto il diritto ad una giusta retribuzione per il servizio prestato e – secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, che riconosce al personale in questione «ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza» – ha emesso numerose sentenze in base alle quali centinaia di lavoratori ATA e ITP della scuola hanno ottenuto uno stipendio corrispondente all’attività lavorativa prestata;

anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, ultimamente, ha più volte riconosciuto il diritto di questi lavoratori a vedersi riconosciuta nell’ambito della propria retribuzione tutta l’anzianità di servizio maturata;

il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, non meno di pochi mesi fa, prendendo atto delle pronunce della Corte europea, ha posto in essere un monitoraggio atto ad individuare il numero dei lavoratori interessati dalla problematica, al fine di individuare le risorse necessarie a liquidare quanto dovuto al personale ATA transitato dagli enti locali allo Stato, al quale non era stata riconosciuta la dovuta anzianità;

l’articolo 3, comma 147, della legge finanziaria 2008 stabilisce che in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009, venga esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge n. 124 del 1999;

si tratta di una vicenda lunga dodici anni che riguarda moltissimi lavoratori della scuola che hanno subito un’ingiustizia per cui la Corte europea dei diritti umani ha pochi giorni fa condannato l’Italia, imponendole di trovare una soluzione,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, nel rispetto della disponibilità di risorse di finanza pubblica, di adottare provvedimenti necessari a trovare una rapida soluzione a questa ingiustizia.

9/4940-B/67. (Testo modificato nel corso della seduta)

De Pasquale.

“Come sempre accade, le questioni spinose in Italia si prolungano per anni.

La nostra dal 2000, venendo di fatto ignorata da ogni Governo arrivato al potere.

Oggi la crisi complica tutto ma una soluzione si deve trovare, per rispetto a coloro che sono morti o si sono ammalati stando dietro alla loro vicenda personale.

E comunque la Corte Europea ci ha dato ragione, alla faccia dei Sindacati confederali che per noi volevano un accordo a costo zero”, dichiara Vincenzo Lo Verso del Coordinamento Ata-Itp, ex-Enti Locali.

Piazza di Montecitorio: stavolta a fare sentire le proprie ragioni è stato il personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario della scuola che ha avuto il sostegno dell’Unicobas.

Una classica vicenda all’italiana, lunga dodici anni e sulla quale si è spesa pure la Suprema Corte Europea.

Che lo scorso 7 giugno – con sentenza passata in giudicato nel novembre scorso – ha stabilito che l’applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica varata a suo tempo in Italia contrasta con l’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

La storia è di quelle che impone tonnellate di fosforo per essere compresa appieno.

Dice Lo Verso: “Al personale ATA proveniente dagli Enti Locali, al momento del passaggio allo Stato era stata azzerata l’anzianità lavorativa; dopo – e con il concorso di Cgil, Cisl, Uil e Snals – si era sanata la situazione con una vergognosa legge approvata nel dicembre del 2005, la famosa 266, che ha stravolto quella a noi favorevole del 1999, la n. 124”.

Si tratta insomma di lavoratori che dagli Enti locali sono approdati alla Scuola pubblica ed ai quali è stata in pratica azzerato il servizio svolto in precedenza.

In ballo soldi e carriera.

E pure l’onore, per quel che esso oggi vale nel nostro Paese.

Eppure alcune sentenze hanno dato ragione a tanti lavoratori come accaduto a Treviso, Monza e Vibo Valentia.

“E’ avvilente constatare che non ci sono altre strade per far rispettare un nostro diritto; eppure è l’unica da percorrere se si vuole dare una speranza a lavoratori che guadagnano in media 700 euro al mese e che comunque svolgono la propria mansione con dignità, precisione e professionalità”.

Non solo.

Perché se è vero che in primo grado in molti hanno vinto, in secondo grado alcuni hanno perso: in Calabria, ad esempio, dove lo Stato attraverso la Ragioneria Territoriale ha chiesto non solo la restituzione del denaro ma pure gli interessi.

La Corte europea ha stigmatizzato il peggioramento delle condizioni retributive dei lavoratori invitando il giudice italiano a verificarne le conseguenze.

Quindi tutto a posto perché giustizia è fatta.

“E invece no! Perché il Governo, invece di prendere atto della sentenza, sta tentando di eluderla.

Questa il motivo del nostro sciopero nazionale: rivendichiamo un più giusto trattamento economico, un’adeguata revisione dei nostri profili professionali e il riconoscimento del ruolo di ‘coadiuzione educativa’”.

Al momento, alla vertenza sono interessati circa 33mila dipendenti, di età media fra i 55 e i 60 anni.

A dare loro una mano l’Unicobas, che già nel 2008 indisse in sciopero nazionale.

A margine della manifestazione romana, una delegazione è stata ricevuta dalla Commissione Cultura della Camera.

Presenti gli on. De Pasquale e Gatti (Pd) e Aprea (Pdl), ai lavoratori è stata garantita una risoluzione in loro favore da sottoporre i tempi brevissimi all’Esecutivo.

Gli ATA hanno ancora cause in corso davanti i Tribunali, le Corti d’Appello o la Cassazione.

Saranno i giudici italiani a dover decidere come applicare i principi di diritto stabiliti dalla sentenza e vi è la possibilità che la questione venga rinviata – per la terza volta – alla Corte Costituzionale.

Per gli ATA che hanno subito una sentenza negativa passata in giudicato, è allo studio un’azione di risarcimento danni per omessa applicazione della normativa comunitaria.

Il personale ATA che non ha proposto alcun ricorso o non ha avuto sentenza di primo grado per abbandono ed estinzione della causa, si trova ora nella possibilità di agire in giudizio grazie alle due sentenze favorevoli della Corte Europea.

Fonte:

http://www.prismanews.net/lavoro/scuola-sciopero-ata-il-palazzo-pare-rispondere-si.html

Oltre  alla Risoluzione in Commissione 7-00825  XI  LAVORO presentata dopo la la nostra audizione in commissione VII Cultura e istruzione ,l’ On. Rosa De Pasquale ha presentato  un ordine del giorno, sul nostro caso, nel decreto “semplificazioni” che voteranno tra oggi e domani……..5 APRILE

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 4 aprile 2012

XVI LEGISLATURA

Fascicolo di seduta

A.C. 4940-B

ORDINI DEL GIORNO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (approvato dalla Camera e modificato dal Senato).
(Il fascicolo non comprende gli ordini del giorno ritirati e quelli dichiarati inammissibili).

N. 2.

Seduta del 4 aprile 2012

9/04940-B/067
[Pdl]

TESTO :

La Camera,
   premesso che:
    l’articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dettando una interpretazione «autentica» che stravolge l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riduce le retribuzioni del personale di ruolo proveniente dagli enti locali e trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici (ITP) e disconosce i diritti acquisiti di questi lavoratori;

    la Corte di cassazione ha ripetutamente riconosciuto il diritto ad una giusta retribuzione per il servizio prestato e – secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, che riconosce al personale in questione «ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza» – ha emesso numerose sentenze in base alle quali centinaia di lavoratori ATA e ITP della scuola hanno ottenuto uno stipendio corrispondente all’attività lavorativa prestata;

    anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, ultimamente, ha più volte riconosciuto il diritto di questi lavoratori a vedersi riconosciuta nell’ambito della propria retribuzione tutta l’anzianità di servizio maturata;

    il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, non meno di pochi mesi fa, prendendo atto delle pronunce della Corte europea, ha posto in essere un monitoraggio atto ad individuare il numero dei lavoratori interessati dalla problematica, al fine di individuare le risorse necessarie a liquidare quanto dovuto al personale ATA transitato dagli enti locali allo Stato, al quale non era stata riconosciuta la dovuta anzianità;

    l’articolo 3, comma 147, della legge finanziaria 2008 stabilisce che in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009, venga esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge n. 124 del 1999;

    si tratta di una vicenda lunga dodici anni che riguarda moltissimi lavoratori della scuola che hanno subito un’ingiustizia per cui la Corte europea dei diritti umani ha pochi giorni fa condannato l’Italia, imponendole di trovare una soluzione,

impegna il Governo:

   a valutare l’opportunità, nel rispetto della disponibilità di risorse di finanza pubblica, di adottare provvedimenti necessari a trovare una rapida soluzione a questa macroscopica ingiustizia subita da migliaia di lavoratori della scuola, innanzitutto al fine di bloccare immediatamente le richieste di recupero delle somme percepite dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo e secondo grado;

   a valutare la necessità di garantire l’applicazione della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) che prevede lo stanziamento di fondi ad hoc finalizzati a riconoscere anche economicamente le anzianità del personale transitato dagli enti locali, tanto per quello attualmente in servizio quanto per quello, nel frattempo, già cessato;

   a valutare l’opportunità di assicurare un’iniziativa normativa urgente che ripristini una situazione di legalità e legittimità così come la Corte europea chiede al Governo italiano, posto che in questo senso ci sarebbero tutte le condizioni affinché quanto sopra detto possa avvenire, considerate anche le informazioni derivanti dal monitoraggio che nel frattempo il Miur dovrebbe aver portato a termine sulle anzianità di questo personale.

9/04940-B/067
[Pdl]  De Pasquale.

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 04/04/2012
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 04/04/2012
CONCLUSO IL 04/04/2012

FILIPPO PATRONI GRIFFI, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Il Governo inoltre accetta l’ordine del giorno De Pasquale n. 9/4040-B/67 purché riformulato nel seguente modo: «impegna il Governo a valutare l’opportunità, nel rispetto della disponibilità di risorse finanziarie di finanza pubblica, di adottare provvedimenti necessaria a trovare una rapida soluzione a questa ingiustizia».

Secondo le intese intercorse, interrompono   l’esame del provvedimento, che riprenderà nella seduta di domani  (oggi 5 aprile ) a partire dalle ore 9,30.

Si ricostruisce la complessa vicenda relativa ai diritti di anzianità del personale ATA dopo le sentenze Agrati della Corte di Strasburgo e quella Scattolon della Corte del Lussemburgo

di Vincenzo De Michele

Il nuovo quadro di regole generali sovranazionali, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sta cambiando il diritto del lavoro italiano, sia sul piano sostanziale che sotto il profilo processuale.

L’esempio più eclatante è nella vicenda di decine di migliaia di lavoratori del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario operante nelle scuole pubbliche, transitato dalla dipendenza formale degli Enti locali alla dipendenza formale (e già effettiva) dello Stato.

Il mancato pieno riconoscimento dell’anzianità di servizio nel passaggio da un contratto collettivo ad un altro ha provocato un contenzioso di vastissime proporzioni, paradossalmente risolto (forse) definitivamente da una recentissima sentenza Tribunale di TV del 13gen2012 – ATA ex EELL , che disapplica la norma interpretativa che aveva modificato la norma originaria dopo l’orientamento consolidato della Cassazione del 2005.

Il problema del giusto processo trova finalmente una soluzione “interna” in favore dei lavoratori, rispetto agli abusi interpretativi e normativi della pubblica amministrazione, vanificando, con due decisioni delle Corti europee, la sentenza Agrati della Cedu e la sentenza Scattolon della Corte di Giustizia, ben due sentenze della Corte costituzionale e, anche, una ordinanza della Corte di Lussemburgo.

La nomofilachia della Cassazione e i poteri del Giudice comunitario di merito ne escono rafforzati, ma al prezzo altissimo di un devastante conflitto tra Corti superiori, nazionali ed europee, che rende il quadro delle tutele possibili dei diritti fondamentali ancora molto incerto, a causa dell’evidente fallimento del “costoso” giudizio di legittimità costituzionale interno.

La vicenda del personale Ata trasferito dagli Enti locali allo Stato

La controversa vicenda del trasferimento del personale Ata dagli Enti locali allo Stato rappresenta il perfetto e clamoroso esempio delle traversie che ormai da decenni ingessano il sistema di tutele dei diritti sociali ed economici nell’ordinamento interno quando, come nel caso di specie, gli abusi della pubblica amministrazione sulle regole e sui processi assumono le vesti deformi del c.d. “contenzioso seriale”, perché riguardano migliaia o decine di migliaia di posizioni di diritto soggettivo.

In fondo, la res controversa era inizialmente molto semplice (e, quindi, non controversa), fondata su precise disposizioni di legge, che regolamentavano il “trasferimento” del personale amministrativo, tecnico e ausiliario Ata, in servizio presso istituti scolastici statali, dalle Amministrazioni locali direttamente alle dipendenze dello Stato, che già li utilizzava nelle proprie strutture scolastiche: l’art. 8, commi 1 e 2, della l. 3 maggio 1999, n. 124, rubricato, per l’appunto, «trasferimento di personale Ata degli enti locali alle dipendenze dello Stato».

La norma (comma 2) precisa in modo chiaro che a detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza, nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.

Infatti, ha espressamente sancito che il personale «dipendente dagli Enti Locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale Ata statale» e che «a detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede».

Il vero problema del trasferimento si è posto per il personale ausiliario, in particolare per i “bidelli”.

continua scarica il documento : Relazione ata De_Michele pdf

fonte: http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=5&id=694

INTERVISTA  AL NOSTRO

AVVOCATO SULLAM

Protesta personale ATA degli Enti locali – Italia – ANSA.it

E AL  RESPONSABILE

COMITATO NAZIONALE

ATA-ITP EE.LL

Resoconto Sciopero Nazionale ATA ITP EE.LL Transitati nei ruoli dello stato

Rassegna stampa

http://www.aetnanet.org/catania-scuola-notizie-2477079.html

http://www.orizzontescuola.it/node/23023

http://www.aetnanet.org/catania-scuola-notizie-2477083.html

http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=35717&action=view

http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=35752&action=view

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Comunicato stampa del PD

Inaccettabile che vengano negati diritti a migliaia di lavoratori

“Dopo la sentenza della Corte europea dei diritti umani, che ha riconosciuto i diritti acquisiti del personale della scuola, il governo non ha più scuse per ritardare un intervento che risolva in modo definitivo l’ingiustizia sociale che stanno subendo migliaia di lavoratori Ata”.

Lo chiede il Pd che, su iniziativa di Rosa De Pasquale, ha depositato una risoluzione, sottoscritta anche da Ghizzoni, Mariani e Mattesini, per porre rimedio alla condizione del personale tecnico e amministrativo delle scuole (Ata) che alla fine degli anni novanta fu trasferito dai ruoli degli enti locali a quelli dello stato con la garanzia del riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza.

“Per colpa della Finanziaria per il 2006 del Governo Berlusconi migliaia di lavoratori non hanno invece il giusto riconoscimento dell’anzianità maturata.

Siamo davanti ad una vera e propria ingiustizia sociale che chiediamo al ministro Profumo di superare definitivamente.

L’intervento del Governo non è più rinviabile dopo che, pochi giorni fa, la Corte Europea dei Diritti Umani ha riconosciuto, in via definitiva, i diritti del personale ATA transitati allo stato dal Enti locali ad avere il giusto riconoscimento dell’anzianità maturata”.

La democratica De Pasquale ha illustrato il contenuto della risoluzione alla delegazione del personale Ata che è stata ricevuta questa mattina dalla commissione Cultura della Camera.

Roma, 28 marzo 2012

SEGUE IL TESTO DELLA RISOLUZIONE DEPOSITATA
Risoluzione in Commissione
presentata da :D e Pasquale, Ghizzoni, Mariani, Mattesini

Risoluzione in Commissione 7-00825 :Segnali positivi dalla XI Commissione Lavoro dopo il nostro incontro di ieri

fonte:

http://www.deputatipd.it/Select.asp?Section=Discussion&Table=Documents&ID=35534&Mode=Edit&KeyName=ID&KeyValue=35534

“Il personale ATA e ITP ex enti locali sono lavoratori ingannati dallo Stato, che li ha privati dei diritti e della giustizia.

Lo Stato ha utilizzato questi lavoratori trasferendoli dagli enti locali alle scuole, i quali hanno lasciato qualifiche elevate avendo la garanzia di mantenere qualifica e stipendio secondo quanto prevede l’art. 8 della L.124/99.

In realtà il governo Berlusconi nel 2005 – prosegue il deputato IDV – inserendo il comma 218 nella legge finanziaria 2006 (L. 266/05) ha fornito un’interpretazione autentica dell’articolo 8 della L. 124/99, privando questi lavoratori del riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata e degli scatti di carriera.

Molti di questi lavoratori sono sottoposti da parte del Ministero dell’Economia a prelievi forzosi su ciò che è un diritto acquisito.

Spesso questi lavoratori devono restituire cifre come 20.000-50.000 euro in famiglie che sono monoreddito e guadagnano la misera cifra di 700 euro al mese.

Questo vergognoso prelievo forzoso va immediatamente sospeso!”
“L’incontro in Commissione tuttavia è stato molto importante – continua il dipietrista– perché è stata l’occasione per condividere il problema e adottare l’impegno di intervenire con iniziative legislative.

Noi dell’IDV sosterremo un emendamento nel primo provvedimento utile che cancelli il comma 218 della finanziaria 2006, ripristinando le condizioni di giustizia.

Peraltro già sancita da numerose sentenze, ed in particolare dalla Corte Suprema di Giustizia Europea, che ha condannato il Ministero dell’Economia a vantaggio dei lavoratori.

Ovviamente il rischio è che il Ministero soccomba adogni ulteriore vertenza avanzata dai lavoratori e – conclude Zazzera – costringerà noi dell’IDV a citare alla Corte dei Conti un Ministero che non tutela gli interessi dei cittadini e neppure i bilanci dello Stato.

Chiediamo infine che l’impegno preso questa mattina in Commissione da tutte le forze politiche si trasformi in atti concreti volti al riconoscimento dei diritti di questi lavoratori” A dichiararlo è l’On. Pierfelice Zazzera (IDV) dopo  l’incontro con i rappresentanti ATA ed ITP ex enti locali, che oggi hanno manifestato davanti a Montecitorio insieme a Stefano D’Errico  e Vincenzo Lo Verso dell’Unicobas.

fonte:

http://www.italiadeivalori.it/dipartimenti/cultura-e-istruzione-/12955-scuola-70-mila-lavoratori-ingannati-dallo-stato

On.Rosa  De Pasquale mi ha comunicato la presentazione  della risoluzione che, ieri avevamo richiesto in audizione in VII COMMISSIONE CULTURA  , dovrà essere discussa in commissione XI (lavoro) e che di conseguenza deve recare la prima firma di un deputato di quella commissione.

On. Mattesini Donella e  la prima firmataria del PD  la quale  seguirà la questione e solleciterà affinchè la risoluzione venga discussa quanto prima.

Dopodichè sarà discussa quanto prima anche in VII Commissione Cultura

ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00825

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 613 del 28/03/2012

Firmatari

Primo firmatario: MATTESINI DONELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/03/2012

Elenco dei co-firmatari dell’atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE PASQUALE ROSA PARTITO DEMOCRATICO 28/03/2012
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 28/03/2012
MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO 28/03/2012

Commissione assegnataria

Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

Stato iter:

IN CORSO

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00825

presentata da

DONELLA MATTESINI
mercoledì 28 marzo 2012, seduta n.613

L’XI Commissione,

premesso che:

l’articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 stabilisce il trasferimento del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico pratici (ITP) dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza;

il succitato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 garantiva ai lavoratori il riconoscimento delle anzianità maturate e l’inquadramento nelle qualifiche corrispondenti;

l’accordo sindacati-ARAN del 20 luglio 2000 ha stravolto l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 determinando l’inquadramento del personale trasferito allo Stato non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge) bensì attraverso quanto percepito nell’ente di provenienza, al netto di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano in massima parte a determinare l’entità dello stipendio stesso, inserendo un non ben identificato principio della cosiddetta «temporizzazione»;

il suddetto accordo ha determinato l’obbligo della restituzione di ingenti somme di denaro sino ad allora percepite dal personale interessato, penalizzando ulteriormente la situazione economica già difficile di molte famiglie;

lo stesso accordo ARAN, in applicazione dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 al punto 6, dell’articolo 2 sancisce che: «Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti alle VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente»;

il contenzioso determinatosi dopo l’applicazione dell’accordo ARAN ha visto il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca soccombere nella quasi totalità delle sentenze dei tribunali, delle corti di appello e nella totalità delle sentenze di tutte le sezioni della Corte di cassazione che hanno smentito l’accordo ARAN ritenuto privo di natura normativa ripristinando così, come previsto dall’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza;

con la legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 218) il Governo Berlusconi dettando un’interpretazione «autentica» disconosceva i diritti acquisiti dai lavoratori ex dipendenti enti locali;

nel 2007 la Corte costituzionale ha ravvisato la legittimità dell’articolo 1, comma 218 della citata disposizione, ed in conseguenza della nuova legge, la Cassazione, smentendo se stessa, nei successivi pronunciamenti sui ricorsi pendenti ha dato torto ai lavoratori;

nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) il Governo Prodi allora in carica, rimandava la soluzione dell’annosa questione alla contrattazione collettiva nella stipula dell’allora successivo contratto collettivo nazionale;

da allora, più nulla è avvenuto se non la richiesta, ai lavoratori che avevano vinto le cause, di restituzione delle somme percepite a seguito delle sentenze favorevoli;

successivamente, con una sentenza emessa il 7 giugno 2011, la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto che in seguito al comma 218 della legge n. 266 del 2005 i lavoratori si sono visti negare il diritto a un giusto processo, quindi lo Stato italiano ha violato l’articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Inoltre la giurisprudenza a loro favorevole fino a quel momento aveva fatto maturare in essi «un legittimo affidamento» e di conseguenza l’aspettativa di avere soddisfazione.

La Corte ha respinto tutti gli argomenti presentati dal Governo, compreso il richiamo alla causa di utilità pubblica come giustificazione dell’ingerenza della legge nella giurisprudenza;

le sentenze della corte sono vincolanti per gli Stati.

Quindi, il Governo italiano dovrà trovare in brevissimo tempo una soluzione; pochi mesi fa, nel settembre 2011, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto, questa volta in via definitiva, i diritti del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo transitati allo stato da enti locali ad avere il giusto riconoscimento dell’anzianità maturata e nel frattempo la Corte di cassazione ha cassato diverse sentenze precedenti rinviandole alle corti d’appello;

occorre ricordare che, sulla necessità di trovare una soluzione per questa delicata ed annosa questione, numerose sono le interrogazioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno accolti dai Governi tanto Berlusconi quanto Monti, presentate in modo bipartisan da tutti i gruppi parlamentari presenti alla Camera dei deputati,

impegna il Governo

a trovare una equilibrata e rapida soluzione a questa macroscopica ingiustizia subita da migliaia di lavoratori della scuola, innanzitutto al fine di bloccare immediatamente le richieste di recupero, delle somme percepite dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo e secondo grado, in secondo luogo al fine di garantire l’applicazione della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) che suggeriva un percorso che oggi andrebbe ripreso in considerazione e che preveda lo stanziamento di fondi ad hoc i quali riconoscano anche economicamente le anzianità del personale transitato dagli enti locali tanto per quello attualmente in servizio, quanto per quello, nel frattempo, già cessato, e al fine di assicurare un’iniziativa normativa urgente che ripristini una situazione di legalità e legittimità così come la Corte europea chiede al Governo italiano, posto che in questo senso ci sarebbero tutte le condizioni affinché quanto sopra detto possa avvenire considerato anche le informazioni derivanti dal monitoraggio che nel frattempo il Miur dovrebbe aver portato a termine sulle anzianità di questo personale.

(7-00825)
«Mattesini, De Pasquale, Ghizzoni, Mariani».

     

 

Si è svolta ieri mattina la manifestazione del personale  ATA ITP ex Enti Locali Transitati nei ruoli della scuola  in Piazza Montecitorio ,numerosi manifestanti intervenuti nel numero di più di un migliaio da tutte la parti d’Italia  hanno chiesto a gran voce l’applicazione dall’art. 8 legge 124 del 1999 e l’applicazione della sentenza della  CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo)

Siamo stati ricevuti  dalla VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati in delegazione  (Avv.Isacco Sullam , Vincenzo Lo Verso,Stefano d’Errico) presentando una memoria scritta con delle proposte al fine di terminare al contenzioso  che si trascina da 13 anni.

Questo l’intervento che il Comitato Nazionale Ata-Itp EE.LL ha fatto in audizione .

Innanzitutto Ringrazio gli Onorevoli Deputati Componenti della VII Commissione della Camera dei deputati acconsentendo alla audizione sulla situazione giuridico-economica della   “QUESTIONE ATA-ITP EX ENTI LOCALI”

Proposte per superare una troppo lunga controversia

Il personale ATA (Collaboratori Scolastici, Assistenti Tecnici e Amministrativi) e ITP (Insegnati Tecnico-Pratici), dipendente degli Enti Locali, che lavorava nelle scuole, è stato trasferito alle dipendenze del MIUR dall’1/1/2000.

            La norma che ne ha disposto il trasferimento, art. 8 della L. 124/1999, garantiva al personale ATA, in modo chiaro ed assolutamente inequivoco, il mantenimento, ai fini economici e giuridici, dell’anzianità maturata fino al 31/12/1999, delle mansioni e della sede di lavoro.

            Per consentire il trasferimento del suddetto personale (circa 70.000 persone in tutta Italia) è stato stipulato un accordo (senza valenza contrattuale derogatoria della legge) tra ARAN e CGIL-CISL-UIL-SNALS, poi recepito dal Decreto Interministeriale 5/4/2001.

            Tale accordo, che secondo le OO.SS stipulanti era finalizzato all’attuazione del trasferimento ed aveva valenza temporanea, ha stabilito, tra l’altro, che l’anzianità maturata da ciascun lavoratore alle dipendenze dell’Ente Locale di provenienza, sarebbe stata riconosciuta con il metodo della “temporizzazione”, cioè trasformando la sola retribuzione tabellare del dipendente in anzianità.

In pratica, venne così costruita un’anzianità “fittizia”, assai inferiore all’anzianità effettivamente maturata dal personale trasferito.

            La questione era di grande rilevanza, perché il CCNL del Comparto Scuola applicato dall’1/1/2000 a tutto il personale ATA ex EE.LL., prevedeva e prevede delle posizioni stipendiali crescenti con l’anzianità di servizio (0-2 anni; 3-8; e così via fino a 35 anni): ad esempio il Collaboratore Scolastico nel 2000 secondo il CCNL Scuola iniziava la sua “carriera” con una retribuzione base di Lire 11.240.000 (fascia 0-2) e la terminava a Lire 18.290.000 (fascia oltre 35 anni).

 D’altro canto, il personale trasferito aveva perso il trattamento retributivo accessorio, molto più favorevole, previsto dal CCNL Enti Locali applicato fino al 31/12/1999.

            Tra il 2001 e il 2005, si verificò un contenzioso di massa, promosso da buona parte del personale ATA ex EE.LL., per affermare il diritto al riconoscimento dell’anzianità effettivamente maturata.

 Dalla prima sentenza favorevole, pronunciata dal Tribunale di Milano nel mese di marzo 2002 alla serie di sentenze pronunciate dalla Cassazione nel 2005, questo diritto venne riconosciuto ai lavoratori che avevano fatto ricorso.

            A questo punto, la legge finanziaria 2006 (L. 266/2005) rovesciò la situazione, introducendo – come spesso accade – con il “superemendamento governativo” il comma 218 dell’art. 1 , che “interpretava” il chiarissimo art. 8, comma 2, della L. 124/1999, in modo esattamente contrario al suo significato, trasformando il riconoscimento dell’anzianità maturata fino al 31/12/1999 in “temporizzazione” dell’anzianità, cioè in anzianità fittizia ed inferiore.

In questo modo le cause in corso tra i lavoratori ed il MIUR potevano essere decise in modo favorevole all’Amministrazione, contrariamente alla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione.

            Tra il 2007 e il 2009 la Corte Costituzionale (con due sentenza, la n. 234/2007 e la n. 311/2009) ha ritenuto infondata la questione di legittimità della norma “interpretativa”; e la Corte di Cassazione e i giudici di merito hanno mutato la propria giurisprudenza, adeguandosi alle pronunce della Consulta e respingendo i ricorsi, ancora pendenti, dei lavoratori.

            L’apparente solidità della giurisprudenza nazionale è stata contraddetta dalle due sentenze emanate in sede europea:

-      la sentenza “Agrati” del 7/6/2011, pronunciata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo, ha stabilito che nella vicenda ATA, lo Stato italiano, con l’art. 1, comma 218 della L. 266/2005, ha violato gli articoli 6 della Convenzione Europea e 1 del Protocollo n. 1 alla stessa Convenzione (la sentenza è definitiva, dopo il rigetto del reclamo proposto dallo Stato);

-      la sentenza “Scattolon” del 6/9/2011, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato deve essere considerato un trasferimento d’azienda e pertanto ricade sotto la direttiva comunitaria in materia, che non consente che l’Ente cessionario (il MIUR) riduca le retribuzioni globali di fatto già godute dal personale trasferito presso l’Ente cedente (Provincia/Comune).

            Senza entrare in sottili disquisizioni giurisprudenziali, si sottolinea che le due citate sentenze demoliscono una per una le tesi sostenute dal 2007 in avanti dalla Corte Costituzione e dalla Suprema Corte di Cassazione e che le stesse devono ora essere applicate dai giudici italiani nei processi in corso ed in quelli che certamente verranno promossi.

            Allo scopo di evitare, se possibile, la ripresa di un contenzioso di massa in sede nazionale e lo sviluppo di un contenzioso avanti la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, i lavoratori ATA ex EE.LL., rappresentati dal loro Comitato presieduto da Vincenzo Lo Verso, chiedono al Parlamento di esaminare le seguenti questioni:

            1.  Abrogazione del comma 218 dell’art. 1 della L. 23/12/2005, n. 266 e applicazione dell’art. 8, c. 2 della L. 124/1999 nella sua originaria formulazione con il riconoscimento dell’anzianità effettivamente maturata sia per il personale ancora in servizio sia per il personale andato in quiescenza dopo l’1/1/2000.

            2.  Blocco immediato delle richieste di recupero, da parte del Ministero dell’Economia e delle Ragionerie Territoriali dello Stato, delle somme percepite dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo o secondo grado.

3.  Sanatoria legislativa per tutte le sentenze negative per i lavoratori a seguito dell’emanazione dell’art. 1, comma 218, della L. 266/2005. Ciò in attuazione dei principi stabiliti dalle due sentenze europee.

            4.  Applicazione del comma 1 dell’art. 5 e del comma 5 dell’art. 9 del D.I. 5/4/2001, già recepiti nel contratto scuola.

            Confidiamo che un simile percorso possa finalmente ridare fiducia e certezza alla nostra categoria, ingiustamente discriminata per oltre dieci anni.

Milano, 28/3/2012

                                          Il Comitato Nazionale ATA-ITP ex Enti Locali

                                      Vincenzo Lo Verso

Dopo intervento la Commissione hanno  sottolineato che abbiamo subito un’ingiustizia che va sanata, sembra che ci sia la volontà politica a risolvere la questione e a tal fine presenteranno insieme alla Commissione lavoro  una risoluzione Bipartisan per l’accoglimento delle nostre proposte.

In replica abbiamo ribadito   la richiesta a nuovo inquadramento di  ricostruzione di carriera sulla base dell’art.8 della legge 124 e visto il momento tragico che l’Italia sta attraversando economicamente per mancanza di liquidità  ci siamo resi  disponibili a acconsentire al pagamento degli arretrati dilazionando in più anni con titoli di stato (bot-btp),puntualizzando lo stato di indigenza di cui versano i colleghi che stanno restituendo le somme che il MEF sta attuando( punto 2)

Nel primo pomeriggio siamo stati ricevuti anche dall’On. Giammanco Gabriella  (Pdl) il quale ci siamo chiariti sulla posizione dell’interpellanza che aveva presentato a favore solo per il colleghi ITP in quanto il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è  inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento…., escludendo  totalmente dalla sua interpretazione il personale docente ITP e gli assistenti di cattedra individuato ai sensi del comma 3;

 rilevando che la stessa va a pari passo con l’ ATTO CAMERA RISOLUZIONE ATA IN COMMISSIONE 7/00659 rendendosi comunque disponibile alla risoluzione della nostra controversia per tutto il personale transitato.

Ringrazio, tutti i colleghi che con grande disagio anche economico ha partecipato allo Sciopero e alla manifestazione sperando che l’ottimismo che ho avuto nell’incontro di ieri finalmente ci possa dare la giustizia e la dignità di lavoratori .

Quindi Speriamo che la nostra fiducia e la nostra buona volontà non siano, ancora una volta, deluse: la Nazione sta attraversando un periodo difficile e, sarebbe saggio tornare a discutere sul come risolvere al meglio i problemi, senza diktat né prese di posizione che finirebbero soltanto per scontrarsi con una realtà oramai definita e segnata dalla Magistratura Europea in quanto il riaprirsi di nuovi contenziosi sarebbe un grosso problema economico che si aggraverebbe sulla testa di tutti i cittadini italiani.

Vedremo nei prossimi giorni se i buoni intenti si concretizeranno in ATTI,credo che comunque debba andare di pari passo con l’altra opzione che il diritto ci consente , iniziando e continuando in via giudiziale a perseguire il nostro diritto innanzi i giudici italiani e Europei  tramite il nostri  legali che a breve dirameranno delle istruzioni operative per il proseguo della vertenza.

GRAZIE A TUTTI I COLLEGHI  PARTECIPANTI

SIETE STATI GRANDI!!!!!

Sciopero e manifestazione mercoledì 28 marzo davanti alla Camera dei deputati, del personale Ata e degli insegnanti tecnico pratici transitati nel 2000 dagli Enti locali allo Stato, per il mancato riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’intera carriera.

Un comitato nazionale che si è costituito anni addietro, denuncia in tutto questo lungo arco di 12 anni, una “disparità di trattamento salariale e pensionistico”.

Gli Ata e gli Itp al momento del passaggio allo Stato erano in tutta Italia oltre 70 mila, in Sicilia quasi 5 mila, in provincia di Enna circa 300. “Con questo trasferimento – afferma Enzo Lo Verso coordinatore nazionale- – non è stato applicato l’articolo 8 della legge n.124 del 3 maggio 1999, in quanto è intervenuto un accordo del 20 luglio 2000 tra l’Aran e i sindacati che ha formulato criteri di inquadramento diversi da quelli stabiliti dalla legge.”

A questi lavoratori statali non è stata in pratica riconosciuta, nonostante tante sentenze favorevoli della Cassazione, l’anzianità di servizio pregressa, con una disparità di trattamento salariale e pensionistico che viene a determinarsi tra dipendenti ex enti locali e comparto scuola, nonché tra i dipendenti del comparto scuola stesso”. “Sono passati 12 anni – prosegue Lo Verso – e il Governo italiano non ha ancora riconosciuto i diritti di questi lavoratori pubblici.”

Il comitato si è appellato alle autorità giuridiche europee e con la sentenza della Corte europea dei diritti umani del 7 giugno è stato accolto il ricorso proposto dagli Ata-Itp della scuola, che avevano lamentato la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il 6 settembre 2011 anche la Corte di giustizia europea si è pronunciata favorevolmente sul ricorso proposto da un altro gruppo di lavoratori Ata che si trovavano nelle medesime condizioni.

“Queste sentenze europee –prosegue Lo Verso- sono vincolanti, per tanto il Governo Italiano deve rispettare la normativa europea e riconoscere i diritti degli Ata e Itp”.

Le richieste del Comitato nazionale Ata-Itp che farà nel corso dell’ incontro con la commissione Istruzione della Camera che si terrà mercoledì a Montecitorio nel corso dello sciopero sono: “l’abrogazione del comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l’immediato inquadramento sia per il personale in servizio che per quello in quiescenza, con nuovo decreto di ricostruzione di carriera valevole sia ai fini giuridici che economici; il blocco delle richieste di recupero crediti delle somme percepite che l’amministrazione sta attuando; una sanatoria legislativa per tutte le sentenze negative passate in giudicato.

Rino Caltagirone

Fonte:

http://www.vivienna.it/2012/03/26/davanti-montecitorio-protesta-degli-ata-e-itp-ex-enti-locali/

Dopo le note sentenze dei Tribunali Europei a noi favorevoli, ci saremmo aspettati rapporti meno tesi con tutti: federazioni sindacali, mondo politico, amministrazione della scuola.

Ciò, non è avvenuto: ancora una volta, spesso, ci ritroviamo soli a contare le nostre forze.

Quindi rinnovo l’invito  a partecipare allo sciopero e alla   manifestazione Romana per il giorno 28 marzo in piazza Montecitorio dalle h.9.30

Infatti,oltre che attivarsi giuridicamente bisogna in questo frangente intervenire in massa per farci sentire dalle istituzioni che sembra facciano orecchie di mercante anche dopo le note sentenze europee e quindi  la mobilitazione dei lavoratori é fondamentale.

A tal proposito voglio ricordare se ci troviamo in questa situazione paradossale è anche colpa nostra che in questi anni abbiamo sempre  “delegato” per la risoluzione della nostra anzianità PREGRESSA senza mai metterci la faccia,non aspettiamoci che altri risolvono il problema ,bisogna scendere in campo in prima persona SENZA SE E SENZA MA  

Inutile ricordare che il personale ATA-ITP tutto e, a maggior ragione il personale transitato dagli Enti Locali allo Stato è la categoria più povera e mal retribuita di tutto il sistema dell’impiego pubblico e forse anche privato.(vedi contratto e  scatti congelati)   

Chiediamo a viva voce  all’attuale Governo, al Parlamento, a tutte le Forze politiche di qualsiasi colore ,maggioranza e minoranza, ognuno per la parte di competenza, a far proprio questo problema,  di aprire una nuova e vera trattativa su questa vertenza ed eliminare la diversità che si è venuta a creare nello stesso ambito di lavoro , con danni economici anche sul calcolo pensionistico

Ricordo che il giorno dello sciopero una nostra delegazione sarà  ricevuta dalla VII COMMISIONE CULTURA E ISTRUZIONE fissata per le h.14.00  dove presenteremo una memoria  con delle proposte.

Alla manifestazione aderiscono e partecipano  diversi componenti  dei  gruppi parlamentari .

INVITO I COLLEGHI TRANSITATI DI TUTTA ITALIA  A PARTECIPARE ALLO SCIOPERO DEL 28 MARZO A ROMA CONCENTRAMENTO A ROMA DALLE ORE 9,30 IN PIAZZA MONTECITORIO

http://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/

 vincenzoloverso@tiscali.it

Il comitato Nazionale Ata:«Una diatriba iniziata più di 12 anni fa»

di Gina Sfera

SANT’ANTIMO. Lo sciopero nazionale del personale ATA, indetto per il 28 marzo, vuole affermare le ragioni di una vicenda che va vanti da tempo, esattamente da quando, con la Legge 124 del 3 maggio 1999, tutto il personale ATA e ITP delle scuole statali dei comuni e delle province, veniva trasferita alle dipendenze dello Stato. Più di 12 anni, con le legislature che si sono susseguite, non sono bastati a mettere il punto a una situazione anomala che ha creato danni senza offrire certezze.

A riaprire la diatriba tra il personale ATA-ITP ed il governo centrale ci hanno pensato ben due sentenze delle Corte di Giustizia Europea; una con data 7 giugno emessa dalla Corte Europea dei Diritti Umani che ha condannato lo Stato Italiano alla violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo accogliendo il ricorso proposto dal personale ATA-ITP proveniente dagli Enti Locali.; un’altra emessa dalla Corte di Giustizia in data 6 settembre che ha accettato un altro ricorso presentato da un altro gruppo di lavoratori ATA che si trovavano nelle medesime condizioni.

La manifestazione avrà luogo a Piazza Montecitorio con inizio alle ore 9.30 e vedrà la partecipazione massiccia del personale interessato da ogni parte della penisola compreso l’area Giuglianese-Aversana, in considerazione del tam-tam che sta interessando il personale ATA delle scuole coinvolte.

Il Presidente del Comitato Nazionale ATA-ITP ex EE.LL.,Antonio Brunaccini, DSGA dell’I.S. Moscati di Sant’Antimo ci spiega il cuore del problema. Quando avvenne il trasferimento di tutto il personale ATA delle scuole da Comuni e Province allo Stato, veniva ad esso riconosciuta l’anzianità, sia economica che giuridica, maturata presso l’Ente di provenienza e il mantenimento della sede in una prima fase applicativa.

Nelle intenzioni del legislatore quindi, ci spiega Antonio Brunaccini, l’art.8 della Legge 124 del ’99, garantiva il trasferimento secondo i principi contenuti nell’art. 2112 del Cod. Civile, quelli cioè relativi ai diritti e doveri del personale interessato secondo il ruolo corrispondente di arrivo.

Con l’esigenza dei diversi governi succedutisi, di realizzare riforme a costo zero, si verifica però una situazione paradossale: i lavoratori interessati al trasferimento obbligatorio, non solo si vedono negati i diritti maturati presso l’Ente di provenienza, ma neppure si vedono riconosciuti quelli di mantenere il livello retributivo. Oltre ad aver perso ogni beneficio delle code contrattuali EE.LL., il personale ATA si vede negati anche tutti i diritti maturati nell’Ente di provenienza; infatti alcuni addirittura retrocedono di livello retributivo e altri perdono quanto maturato in anzianità lavorativa con danni sul calcolo pensionistico.

Il Decreto Interministeriale23 luglio 1999, che avrebbe dovuto indicare le modalità del passaggio graduale, in realtà demanda a un successivo decreto, da adottarsi previa contrattazione tra ARAN e le OO.SS dei comparti scuola e enti locali, la definizione dei criteri di inquadramento del personale ATA.

L’accordo sottoscritto successivamente tra ARAN e le OO.SS. formula criteri di inquadramento diversi da quelli stabiliti dalla Legge 124 del 1999. L’accordo viene validato dalla Corte dei Conti.

Tutto perciò è causato da un accordo sindacale illegittimo, nel senso che il trasferimento “ope legis” è regolamentato dalla legislazione ordinaria, mentre in questo caso è un accordo sindacale ad annullare i dettati legislativi.

Da qui l’iter di ricorsi ai Tribunali del Lavoro, ai quali si chiede di pronunciarsi circa l’illegittimità di questo accordo nella parte in cui contrasta con quanto disposto dall’art.8 terzo comma della Legge 124, e con l’art. 2112 del C.C. Ai ricorsi seguono numerose sentenze favorevoli ai lavoratori, ma anche azioni di Mobbing e Bossing.

Anche alcune sentenze della Corte di Cassazione danno ragione ai lavoratori ricorrenti.

Ma il governo Berlusconiannulla nel 2005, in finanziaria, tutti i pronunciamenti dei giudici del lavoro, con un comma interpretativo che ribalta non solo le sentenze favorevoli, ma anche la regolare priorità legislativa, avvalorando un accordo sindacale contro una Legge dello Stato.

Nel 2007 e nel 2009 la Corte Costituzionale dichiara legittimo il comportamento del Governo.

Con lo sciopero che si prepara per il giorno 28 marzo 2012(siamo a 13 anni dall’inizio!), il Comitato Nazionale ATA-ITP chiede al Parlamento, al Ministero e al Governo di attivare tutte le iniziative necessarie a ripristinare il rispetto dei diritti dei lavoratori, così come ha ribadito la Sentenza della Corte di Giustizia Europea nel settembre 2011.

http://www.internapoli.it/articolo.asp?id=23298

…….grazie alle sentenze europee, che ci hanno dato ragione invia definitiva,

E’ tornata uguale per tutti.

Ora, però, il governo sta tentando la solita manfrina d’ignorarci, di lasciare passare del tempo, di prenderci per fame o per noia.

Il 28 Marzo diamo loro una sonora sveglia, con uno sciopero coeso e partecipato, perché le sofferenze che ci hanno causato in questi oramai 13 anni sono gravi,inimmaginabili per chi non le ha vissute.

Sappiano che, se non basterà lo sciopero, li incalzeremo ogni giorno che passa sul Web, sulla stampa, nelle emittenti televisive locali o nazionali

E’ ora di dire basta a questa ingiustizia!

Una volta

per tutte! Facciamoci sentire!

SCIOPERIAMO COMPATTI IL 28 MARZO PER

DIFENDERE I NOSTRI DIRITTI.

CONCENTRAMENTO A ROMA DALLE ORE 9,30

IN PIAZZA MONTECITORIO

RICORDIAMO CHE ALLE h.14.00 SAREMO

RICEVUTI IN DELEGAZIONE IN AUDIZIONE

DALLAVII COMMISSIONE

CULTURA E ISTRUZIONE

Il Comitato nazionale denuncia disparità di trattamenti:

“12 anni senza diritti”

ROMA – Sciopero e manifestazione davanti alla Camera, il 28 marzo, dei dipendenti ex enti locali Atp e Itp.

Il Comitato nazionale denuncia una “disparità di trattamento salariale e pensionistico” in seguito al passaggio, nel 2000, di tutto il personale Ata e Itp (circa 70.400 dipendenti) dagli enti locali alle dipendenze dello Stato.

“Con questo trasferimento – afferma il comitato – non è stato applicato l’articolo 8 della legge n.124 del 3 maggio 1999, in quanto è intervenuto un accordo del 20 luglio 2000 tra l’Aran e i sindacati che ha formulato criteri di inquadramento diversi da quelli stabiliti dalla legge.

A questi lavoratori statali non è stata riconosciuta così l’anzianità di servizio pregressa, con una disparità di trattamento salariale e pensionistico che viene a determinarsi tra dipendenti ex enti locali e comparto scuola, nonchè tra i dipendenti del comparto scuola stesso”.

“Sono passati 12 anni – prosegue il comitato – e il Governo italiano non ha ancora riconosciuto i diritti di questi lavoratori pubblici.

Il comitato si è appellato alle autorità giuridiche europee e con la sentenza della Corte europea dei diritti umani del 7 giugno è stato accolto il ricorso proposto dagli Ata della scuola, che avevano lamentato la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il 6 settembre 2011 anche la Corte di giustizia europea si è pronunciata favorevolmente sul ricorso proposto da un altro gruppo di lavoratori Ata che si trovavano nelle medesime condizioni.

Queste sentenze europee sono vincolanti, per tanto il Governo Italiano dovrebbe rispettare la normativa europea e riconoscere i diritti degli Ata”.

Le richieste del Comitato nazionale Ata-Itp sono “l’abrogazione del comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; il blocco delle richieste di recupero crediti delle somme percepite che l’amministrazione sta attuando; una sanatoria legislativa per tutte le sentenze negative passate in giudicato con l’inserimento del comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266″.

“Le proposte fondamentali da presentare al Governo – conclude il comitato – sono l’immediato inquadramento, sia per il personale in servizio sia per il personale in quiescenza, con nuovo decreto di ricostruzione di carriera valevole ai fini giuridici ed economici, secondo il dettato dell’articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 che recita: ‘A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza’”.

Fonte:

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2012/03/20/visualizza_new.html_134673877.html

Con la presente si comunica Assemblea Personale ATA-ITP EE.LL

per il giorno 21 Marzo dalle ore 10,00 alle ore 12,00

c/o Liceo “V. Cuoco”in via De Gasperis  di Napoli

(stazione Metro 2  Piazza Cavour)

 O.d.g :

Situazione ATA-ITP ex EE.LL. –

Prospettive dopo le sentenze europee-

Organizzazione Pullman manifestazione 28 Marzo di Roma.

Saranno presenti Membri esecutivo del Comitato Nazionale

Antonio Mazzotti, Antonio Brunaccini, Carlo Boerio.

Si invitano i colleghi di Napoli e provincia alla massima

partecipazione .

INVITO I COLLEGHI TRANSITATI DI TUTTA ITALIA  A

PARTECIPARE ALLO SCIOPERO 

DEL 28 MARZO A ROMA

CONCENTRAMENTO A ROMA DALLE ORE 9,30

IN PIAZZA MONTECITORIO

Comitato Nazionale Ata e Itp ex enti locali (3497293449)

Cari colleghi,

con grande difficoltà sto cercando di arrivare al giorno 28 marzo giorno del nostro sciopero.

Dopo l’incontro in audizione rassegnerò le mie dimissioni come coordinatore del Comitato,in quanto è giunto il momento che altri colleghi si prendano questa responsabilità di coadiuvare la nostra associazione.

Quindi in quella giornata,bisognerà  individuare il nuovo organismo dirigente  .

In questi anni di lavoro ho sempre cercato di essere al servizio di tutti i colleghi nonostante non sia stato facile amalgamare tutte le posizioni politiche /sindacali di ognuno di noi .

In questi giorni come sapete abbiamo avanzato  delle proposte  da presentare in Audizione VII Commissione Cultura e istruzione.

Alcuni colleghi ex VI livello ci hanno fatto pervenire le loro perplessità riguardanti la loro posizione  cioè l’inserimento della famosa fascia C creata con l’accordo Aran  con le OOSS  recepita con il D.M. del 5 APRILE 2001 e mai  attuata .

Pertanto come ultimo atto come  Responsabile del Comitato ata-itp eell inserisco i punti che secondo il mio parere bisogna portare in Commissione,sempre che i nostri tecnici giuridici sono d’accordo sulla fattibilità  .

I punti da presentare alla Commissione Cultura sono 5  troppi,ma necessari x salvaguardare tutti.

La vertenza abbraccerebbe, in tal modo, veramente tutti gli ex, transitati , senza discriminazioni di sorta in modo da non trascurare nessuno ed evitare inutili e laceranti polemiche all’interno del Comitato.

Le proposte fondamentali che faremo in quella giornata in audizione sono :

1)abrogazione del comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266

2) Blocco richieste di recupero crediti delle somme percepite che l’amministrazione sta attuando.

3)una sanatoria legislativa per tutte le sentenze negative passate in giudicato causate con l’inserimento del comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266

4) rivisitazione Atto 7/00659 CAMERA RISOLUZIONE ATA IN COMMISSIONE con integrazione del personale anche in quiescenza (ORA X ALLORA) e non solo del personale in servizio omissis……… rinnovo contrattuale del personale della scuola per il triennio economico 2013-2015 (in ottemperanza alla Finanziaria per il 2008 Legge 24 dicembre 2007 all’art. 3 comma 147

5) applicazione comma 1 art. 5 D.M. del 5 APRILE 2001, applicazione comma 5 art. 9 D.M. del 5 APRILE 2001, recepiti nei successivi CCNL scuola, e la costituzione dei rispettivi organici.

Si propone al Governo l’immediato inquadramento, a far data dal 01/01/2000, sia per il personale in servizio sia per il personale in quiescenza, (con nuovo decreto di ricostruzione di carriera valevole ai fini giuridici ed economici) secondo il dettato dell’articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 che recita: A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza…”

Un ringraziamento a tutti i colleghi che in questi anni mi sono stati vicini che mi hanno sostenuto  a questa lotta ,dobbiamo aprire una falla per fare cadere la diga.

Concludendo,sono convinto che delle formichine “incazzate” nonostante tutte le difficoltà che ci hanno propinato , pian piano stanno scalando  una montagna e  stiamo riuscendo ad arrivare in vetta grazie alla caparbietà  di alcuni colleghi e ai nostri avvocati abbiamo aperto una breccia nella famosa diga con la Sentenza Corte Europea dei Diritti Umani del 7 giugno 2011 .

INVITO I COLLEGHI TRANSITATI DI TUTTA ITALIA  A

PARTECIPARE ALLO SCIOPERO 

DEL 28 MARZO A ROMA

CONCENTRAMENTO A ROMA DALLE ORE 9,30

IN PIAZZA MONTECITORIO

Comitato Nazionale Ata e Itp ex enti locali (3497293449)

 

 

Intervista rilasciata a Jèssica Parra responsabile di un blog riservato,
appartenente alla Pubblica Istruzione,in merito allo SCIOPERO 28 MARZO 2012

http://www.dipendentistatali.org/?p=712

Con la presente si chiede ai referenti provinciali e/o regionali  che stanno organizzando con i vari mezzi per la presenza dello sciopero del 28 marzo a Roma di comunicarlo tramite mail all’indirizzo vincenzoloverso@tiscali.it .

Inoltre si fa presente l’importanza di detto sciopero con presidio davanti alla Camera dei Deputati.

Una nostra delegazione sarà ricevuta dai vari gruppi parlamentari e dalla VII Commissione Cultura e istruzione in audizione.

Partecipate in massa affinché  la protesta di quella giornata possa sbloccare definitivamente la nostra questione e costringere il Governo italiano  a intervenire con un atto legislativo in ottemperanza  alla SENTENZA AGRATI CEDU STRASBURGO DEFINITIVA 28 NOVEMBRE 2011 che ponga fine al calvario che si trascina da oltre  un decennio .

Rimaniamo fiduciosi che il governo e il Parlamento recepisca le note sentenze europee che ricordiamo essere vincolanti per gli stati membri EU,le quali  danno ragione ad ATA ed ITP ex Enti Locali con l’applicazione delle stesse.

Confido  in tutti i colleghi italiani transitati  con  la legge n. 124 del 1999  alla massima partecipazione in quanto se siamo numerosi il 28 marzo  a Roma forse riusciremo a farci ascoltare.

Le proposte fondamentali  che faremo  in quella giornata in audizione sono :

1)abrogazione del comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266

2) Blocco richieste di recupero crediti delle somme percepite che l’amministrazione sta attuando.

3)una sanatoria legislativa per tutte le sentenze negative passate in giudicato causate con l’inserimento del comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266

4) rivisitazione Atto 7/00659 CAMERA RISOLUZIONE ATA IN COMMISSIONE con integrazione del personale anche in quiescenza (ORA X ALLORA) e non solo del personale in servizio omissis……… rinnovo contrattuale del personale della scuola per il triennio economico 2013-2015 (in ottemperanza alla Finanziaria per il 2008 Legge 24 dicembre 2007 all’art. 3 comma 147

 

Quindi proporremo  al Governo l’immediato inquadramento, sia per il personale in servizio sia per il personale in quiescenza, (con nuovo decreto di ricostruzione di carriera valevole ai fini giuridici ed economici) secondo il dettato dell’ articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 che recita: “A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza…”

 

Invitiamo  le forze politiche che proclamano nelle varie sedi istituzionali belle parole di circostanza (vedi interpellanze 2/01387 : CAMERA – ITER ATTO ,5/04967 :CAMERA – ITER ATTO, Atto n.   4-06751 , Atto 7/00659 ,Atto 7/00657  ,2/01291 : CAMERA – ITER ATTO,)in  nostro favore a ricercare insieme una risoluzione e  un impegno   politico per la definizione  dell’annoso problema con un intervento legislativo e passare  a fatti concreti,ricordando  che – in tempi di “vacche grasse” – invece di sistemare le questioni si preferì inventarsi arzigogoli giuridici come il  comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Riteniamo, dunque, che sia necessario adire ad un franco incontro fra le parti, proprio per trovare una soluzione che lasci fuori della porta le vicende giudiziarie: senza dimenticare, però, che i lavoratori attendono giustizia da dodici anni.

Perciò, se si tratterà di definire un percorso per mettere fine al problema siamo disponibili senza, però, dimenticare che noi, semplici lavoratori, “disponibili” (e pazienti) lo siamo dal 1999.

Pertanto vista l’importanza dell’evento ribadisco a tutti  colleghi transitati EE.LL una massiccia partecipazione ,comunicandomi  le adesioni anche singole o di gruppo,per quantificare indicativamente la presenza allo Sciopero Romano.

INVITO I COLLEGHI TRANSITATI DI TUTTA ITALIA  A

PARTECIPARE ALLO SCIOPERO 

DEL 28 MARZO A ROMA

CONCENTRAMENTO A ROMA DALLE ORE 9,30

IN PIAZZA MONTECITORIO

Comitato Nazionale Ata e Itp ex enti locali (3497293449)

  –   REFERENTI REGIONALI

 vincenzoloverso@tiscali.it

 

ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01387

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 596 del 01/03/2012

Firmatari

Primo firmatario: GIAMMANCO GABRIELLA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA’
Data firma: 01/03/2012

Elenco dei co-firmatari dell’atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FONTANA VINCENZO ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
GERMANA’ ANTONINO SALVATORE POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
LA LOGGIA ENRICO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
BIASOTTI SANDRO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
GARAGNANI FABIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
FOTI ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
GIRLANDA ROCCO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
DE LUCA FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
BARANI LUCIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
MANNUCCI BARBARA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
CROSETTO GUIDO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
BOCCIARDO MARIELLA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
ALFANO GIOACCHINO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
SAGLIA STEFANO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
CALABRIA ANNAGRAZIA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
GAROFALO VINCENZO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
BARBA VINCENZO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
MURGIA BRUNO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
RAVETTO LAURA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
CECCACCI RUBINO FIORELLA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
ROSSI MARIAROSARIA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
PARISI MASSIMO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
GIBIINO VINCENZO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
FRASSINETTI PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
DE GIROLAMO NUNZIA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
DISTASO ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
MISURACA DORE POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
FORMICHELLA NICOLA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
SAVINO ELVIRA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
DI CENTA MANUELA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
CONTENTO MANLIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/03/2012
Destinatari

Ministero destinatario:

  • MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA delegato in data 01/03/2012

Stato iter:

IN CORSO

Atto CameraInterpellanza urgente 2-01387

presentata da

GABRIELLA GIAMMANCO
gioved 1 marzo 2012, seduta n.596

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per sapere – premesso che:

il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, esplicita la diversità di funzioni tra il personale docente insegnanti tecnico pratici (articolo 395) ed il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (articolo 543);

l’articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 stabilisce il trasferimento del personale ausiliario, tecnico amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico pratici (ITP) dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza;

l’articolo in questione, collocando il personale ausiliario, tecnico amministrativo (ATA) al comma 2, e gli insegnanti tecnico pratici (ITP) al comma 3, determina già una netta distinzione tra le due figure professionali per le quali non può essere affermata l’esistenza di quella identità di situazioni giuridiche (…).. (sentenza Corte costituzionale n. 322 del 26 luglio 2005);

l’accordo sindacati ARAN (l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) del 20 luglio 2000, stravolgendo l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, ha determinato l’inquadramento del personale trasferito allo Stato non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge), bensi attraverso il metodo del maturato economico, metodo iniquo e contro legge, sulla base di quanto percepito nell’ente di provenienza alla data di entrata in vigore della legge 124/99, al netto di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano in massima parte a determinare lo stipendio;

l’accordo ARAN, in applicazione dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, al punto 6 dell’articolo 2 sancisce che: Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti alla VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente;

l’articolo 10 del decreto interministeriale n. 184 del 23 luglio 1999 stabilisce che, gli assistenti di cattedra e gli insegnanti tecnico pratici sono inquadrati in ruolo, per la prosecuzione nelle funzioni già svolte negli istituti di trasferimento allo Stato, con continuità di inquadramento e di funzioni;

il contenzioso determinatosi dopo l’applicazione dell’accordo ARAN ha visto il Ministero dell’istruzione, dell’università  e della ricerca soccombere di fronte alla quasi totalità  delle sentenze emesse dai tribunali, dalle corti di appello ed alla totalità delle sentenze della Corte di cassazione che hanno smentito tale accordo ritenuto privo di natura normativa ripristinando, come previsto dall’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza;

con la legge per il 2006 (legge n. 266 del 2005 articolo 1, comma 218) il Governo riproponeva sotto forma di interpretazione autentica, l’accordo ARAN già definitivamente bocciato, come visto sopra, dalle numerose sentenze di I e di II grado e da tutte le sentenze della Cassazione, disconoscendo il diritto acquisito dai lavoratori ex enti locali, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza, cosi come sancito dall’articolo 8 della legge 124 del 1999;

il comma 218 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, cosi’recita: il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è  inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento…., esclude totalmente dalla sua interpretazione il personale docente ITP e gli assistenti di cattedra individuato ai sensi del comma 3;

le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale (che ha ritenuto legittimo il comma 218 della legge finanziaria per il 2006) sulle ordinanze di rinvio emesse dai Tribunali e corti d’appello, hanno avuto come unico riferimento comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 riguardante il personale ausiliario, tecnico amministrativo (ATA) e mai il personale docente insegnanti tecnico pratici (ITP) di cui al comma 3 (sentenze n. 234 del 2007, n. 311 del 2009 – ordinanze numeri 400 del 2007, 212 del 2008 ed altre);

gli insegnanti tecnico pratici (ITP) transitati dagli enti locali nei ruoli statali, alla data del gennaio 2007, erano 997 unità  mentre ad oggi meno di 600 unità  e che tale numero é destinato ad azzerarsi essendo esclusa qualsiasi ipotesi di integrazione dell’attuale organico;

recenti decisioni giurisprudenziali hanno riportato all’attenzione dell’opinione pubblica la questione del personale ausiliario, tecnico amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico pratici (ITP), che ormai si trascina da diversi anni; la sentenza del 7 giugno 2011 con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto, infatti, che in conseguenza del comma 218 della legge n. 266 del 2005 i lavoratori si sono visti negare il diritto a un giusto processo, per cui lo Stato italiano ha violato l’articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; inoltre il 6 settembre 2011 la Corte di giustizia europea ha emesso una sentenza con la quale censura i provvedimenti di inquadramento emanati dal Ministero senza riconoscere l’effettiva anzianità  maturata nell’ente di provenienza -:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, anche alla luce delle recenti decisioni giurisprudenziali succitate, per risolvere definitivamente l’annosa problematica riguardante gli insegnanti tecnico pratici (ITP), al fine di riconoscere il giusto inquadramento loro spettante essendo esclusi, come sopra evidenziato, dalla interpretazione del comma 218 della finanziaria per il 2006 ed il riconoscimento dei miglioramenti economici loro spettanti in virtù dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999;

se non ritenga opportuno assumere inflative anche normative finalizzate al blocco della riscossione delle somme dovute dagli insegnanti tecnico pratici (ITP), i quali si trovano nella condizione di dover restituire somme di notevole entità, che incidono ulteriormente sulle retribuzioni già troppo basse.
(2-01387)

Giammanco, Vincenzo Antonio Fontana, German, La Loggia, Biasotti, Garagnani, Antonino Foti, Girlanda, De Luca, Barani, Mannucci, Crosetto, Bocciardo, Gioacchino Alfano, Saglia, Calabria, Garofalo, Barba, Murgia, Ravetto, Ceccacci Rubino, Mariarosaria Rossi, Massimo Parisi, Gibiino, Frassinetti, De Girolamo, Distaso, Misuraca, Formichella, Savino, Di Centa, Contento.

(Iniziative in materia di inquadramento del personale della scuola trasferito dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, con particolare riferimento al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza – n. 2-01387)

PRESIDENTE. L’onorevole Giammanco ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01387 concernente iniziative in materia di inquadramento del personale della scuola trasferito dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, con particolare riferimento al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza (vedi l’allegato A – Interpellanze urgenti).

GABRIELLA GIAMMANCO. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, la mia interpellanza sottopone all’attenzione del Governo e di quest’Aula una questione che ho più volte sollevato, nel corso di questi mesi, all’Esecutivo.

La mia iniziativa giunge infatti dopo una interrogazione presentata in Commissione Cultura e una risoluzione, di cui sono prima firmataria, attualmente in discussione in Commissione Lavoro.

In entrambi i casi si tratta di provvedimenti ampiamente condivisi che godono di un sostegno trasversale da parte di colleghi parlamentari appartenenti a tutte le forze politiche presenti in questo Parlamento; segno evidente che l’argomento oggetto della mia interpellanza va al di là degli interessi del singolo partito e per questo merita la dovuta attenzione da parte del Ministero competente.

Ciò premesso, signor sottosegretario, la questione che le sottopongo vede protagonisti gli insegnanti tecnico pratici transitati, ormai diversi anni fa, dagli enti locali allo Stato. L’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 infatti, ha stabilito il trasferimento degli ITP, insegnanti tecnico pratici, e del personale ATA, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, garantendo loro il completo riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

Il sopracitato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha determinato, inoltre, una netta distinzione tra le due figure professionali, collocando il personale ATA al comma 2 e gli insegnanti tecnico pratici al comma 3.

Ciò in linea con il decreto legislativo n. 297 del 1994, e cioè con il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, che esplicita chiaramente la diversità di funzioni tra il personale docente ITP a cui si richiama l’articolo 395 e il personale ATA a cui si richiama l’articolo 543.

Queste precisazioni, sottosegretario, sono indispensabili per comprendere meglio ciò che è accaduto successivamente al 1999.

Nel 2000, infatti, le organizzazioni sindacali hanno stipulato un accordo con l’Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, stravolgendo l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, stabilendo che l’inquadramento del personale trasferito allo Stato avvenisse non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza, come stabilito dalla legge, bensì attraverso il metodo del maturato economico sulla base di quanto percepito nell’ente di provenienza, considerando solo lo stipendio tabellare, alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999.

Questo, quindi, al netto – lo voglio sottolineare – di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano, in massima parte, a determinare lo stipendio.

In questo modo, chi aveva, per esempio, già vent’anni di anzianità presso l’ente locale di provenienza, ha ricevuto lo stipendio corrispondente a soli quattro anni di anzianità dallo Stato, mentre, per intenderci, chi ne aveva, ad esempio, maturato ventotto, ha ricevuto lo stipendio corrispondente a nove anni di servizio.

Si è, quindi, venuta a creare una situazione di evidente disparità, per cui due persone che fanno lo stesso lavoro, dallo stesso periodo di tempo, che lavorano nello stesso ambiente, che hanno la stessa qualifica, che sono pagati dallo stesso datore di lavoro, cioè lo Stato, hanno uno stipendio diverso solo perché prima del gennaio del 2000 uno dei due dipendeva da un ente locale.

Comprensibili, quindi, i molteplici ricorsi da parte dei lavoratori.

Il contenzioso determinatosi dopo l’applicazione dell’accordo con i sindacati ha visto soccombere il MIUR di fronte alla quasi totalità delle sentenze emesse dai tribunali e dalle corti d’appello e alla totalità delle sentenze della Corte di Cassazione, che hanno sostanzialmente bocciato tale accordo, ritenendolo privo di natura normativa, ripristinando, come previsto all’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

Con il comma 218 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 il Governo ha poi disconosciuto il diritto acquisito dai lavoratori ex enti locali all’anzianità maturata presso l’ente di provenienza e ha riproposto sostanzialmente l’accordo tra i sindacati e ARAN, bocciato da numerosissime sentenze.

Ma il suddetto comma 218 della finanziaria per il 2006 esclude totalmente dalla sua formulazione il personale docente ITP, gli insegnanti tecnico pratici; infatti, recita così: il comma 2 dell’articolo 8 della legge 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento.

Tra l’altro, a riprova che il personale ITP sia escluso dalla legge finanziaria per il 2006, che, lo sottolineo, faceva riferimento solo agli ATA, vi è il fatto che le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto legittimo il comma 218 della finanziaria sulle ordinanze di rinvio emesse da tribunali e corti d’appello, si sono unicamente riferite al comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riguardante, appunto, il personale ATA, e mai agli insegnanti tecnico pratici di cui al comma 3 della suddetta legge.

Tra l’altro, recenti decisioni giurisprudenziali hanno riportato all’attenzione la questione. Per esempio, con la sentenza del 7 giugno 2011, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto che, in conseguenza del comma 218 della legge finanziaria per il 2006, i lavoratori si sono visti negare il diritto ad un giusto processo, per cui lo Stato italiano ha violato l’articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

E ancora, il 6 settembre 2011 la Corte di giustizia europea ha emesso una sentenza con la quale censura i provvedimenti di inquadramento emanati dal Ministero che non riconoscano l’effettiva anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

Sottosegretario, si tratta di decisioni autorevoli e recentissime, e anche per questo meritevoli di particolare attenzione da parte del Governo.

Alla luce di questa lunga e problematica successione di eventi e anche in considerazione delle recenti decisioni giurisprudenziali, chiedo quindi a lei, sottosegretario, e al Governo, che lei rappresenta, quali iniziative intenda avviare per risolvere la questione degli ITP, al fine di garantire e riconoscere loro il giusto inquadramento, essendo esclusi dal comma 218 della finanziaria per il 2006 ed avendo diritto a quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999.

Le chiedo altresì, sottosegretario, di assumere iniziative finalizzate al blocco della riscossione delle somme dovute dagli ITP allo Stato per questa assurda catena di eventi.

Questi insegnanti si trovano, infatti, nella condizione di dover restituire mensilmente allo Stato somme di notevole entità.

Si tratta di ritenute mensili che arrivano fino a 750 euro e lo dico, sottosegretario, con i cedolini degli stipendi di questi lavoratori in mano, cedolini da cui si arriva a trattenere ogni mese fino ad un terzo dello stipendio.

Si tratta di debiti individuali che arrivano ad ammontare anche a più di 50 mila euro recuperati a rate, ogni mese appunto, dalle buste paga.

Signor sottosegretario, per tutto ciò le chiedo una risposta esaustiva e puntuale.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca, Elena Ugolini, a cui diamo il benvenuto, ha facoltà di rispondere.

ELENA UGOLINI, Sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca. Signor Presidente, non so se sarò esaustiva. L’onorevole interpellante chiede quali iniziative il Ministro intenda adottare per risolvere le annose questioni sorte in occasione dell’inquadramento degli insegnanti tecnico pratici transitati dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato a norma dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999.

Come è noto, sulle modalità di inquadramento del personale ATA e degli insegnanti tecnico pratici nei ruoli dello Stato, il Governo ha più volte riferito in Parlamento, ricordando che tali modalità sono state univoche per entrambe le tipologie di personale e hanno dato luogo ad un rilevante contenzioso relativamente alla diversa determinazione del trattamento economico prevista per il personale scolastico statale e per quello degli enti locali, ai termini di calcolo dell’anzianità di servizio, ai rapporti tra l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 e l’accordo collettivo del 20 luglio 2000.

A seguito del sopravvenire di talune decisioni della Corte di Cassazione, e tenuto conto della portata dell’onere economico che sarebbe derivato dall’accoglimento delle richieste dei ricorrenti, si ritenne opportuno, onde porre conclusione alla vicenda, intervenire in via legislativa con una norma di interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999.

L’articolo 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria per il 2006), ha in tal senso stabilito che il personale in argomento «è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento.

L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge».

Questa è la citazione della legge finanziaria per il 2006.

In merito a tale disposizione, la giurisprudenza ha successivamente sollevato dubbi di legittimità costituzionale ritenuti dalla Corte costituzionale non fondati con la sentenza n. 234 del 2007. Gli interessati si sono quindi rivolti alla Corte europea dei diritti dell’uomo che ha assunto una decisione loro favorevole motivata dalla circostanza che, nel corso della vicenda, sarebbe stata compiuta una violazione dell’articolo 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, concernente il diritto ad un giusto processo, e così accogliendo la richiesta all’inquadramento nei ruoli dello Stato da effettuare mediante il riconoscimento degli effetti giuridici ed economici maturati fino al 31 dicembre 1999.

Secondo quanto riferito dalla competente direzione generale per il personale scolastico, interpellata sul punto, allo stato attuale sono in corso di definizione le procedure concernenti il riconoscimento di quanto invocato dai ricorrenti, mediante la procedura della cosiddetta equa soddisfazione. Il Ministero è in attesa di conoscere le risultanze processuali e procedurali al fine di definire, congiuntamente alle istituzioni preposte, le modalità per pervenire alla corresponsione del differenziale economico invocato.

In tal senso, la citata direzione generale ha fatto presente che il personale in questione si vedrà attribuito quanto riconosciuto, sia nelle sedi europee sia per effetto di decisioni del giudice nazionale e, analogamente, si provvederà per la definizione dell’inquadramento nei ruoli.

PRESIDENTE. L’onorevole Giammanco ha facoltà di replicare.

GABRIELLA GIAMMANCO. Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatta di questa risposta perché mi auguro che presto si possa passare dalle parole, dallo studio su questo argomento a fatti, a fatti concreti, a risposte che da tanti anni si attendono e che questi lavoratori attendono. Mi permetta di aggiungere, sottosegretario, che attualmente gli insegnanti tecnico pratici transitati dagli enti locali ai ruoli statali sono meno di 600 e che tale numero è destinato ad azzerarsi, essendo esclusa qualsiasi ipotesi di integrazione dell’attuale organico.

Si tratta, quindi, di un numero complessivamente esigue, ragione in più per ritenere che l’impegno, sicuramente legittimo e ammirevole, del Governo di far quadrare i conti e di non disperdere le risorse pubbliche non debba e non possa entrare in contrasto con l’interesse di questi lavoratori, che giustamente – lo ripeto, giustamente – vorrebbero vedere loro riconosciuto il frutto di tanti anni di lavoro. Quindi, chiedo a gran voce a lei e al Governo che lei rappresenta di intraprendere azioni concrete per dare a questi lavoratori delle risposte che si rinviano ormai da troppi anni.

Nonostante l’ Unicobas Scuola, non abbia neanche un’ora di permesso sindacale per poter presentare le liste in ogni scuola.

Abbiamo raggiunto ottimi risultati, impensabili alla vigilia.

I nostri candidati all’ITS Pacioli e all’ IPIA Marazzi di Crema sono stati eletti!

Un ringraziamento ai lavoratori che ci hanno dato il loro consenso.

La nostra crescita è frenata dalle regole antidemocratiche imposte in Italia alla «rappresentanza sindacale»

Quindi chiediamo con forza una nuova legge sulla rappresentanza sindacale per l’abrogazione di quella vigente: Una proposta di lavoro comune che lanciamo alle organizzazioni di base:

IL FUTURO E’ IL SINDACALISMO DI BASE

ROMPIAMO IL MONOPOLIO DEI SINDACATI

DI REGIME

I S C R I V I T I!………………………………

Modulo per l’adesione all’Unicobas scuola

PER IL CALCOLO DELLA RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE LE ELEZIONI RSU SONO UNA TRUFFA.

INCHIESTA (CON INTERVENTI DI STEFANO D’ERRICO, SEGRETARIO UNICOBAS)

 

 

 

 

Lo Verso Vincenzo (Segretario Provinciale Cremona);

Responsabile Nazionale Personale ATA Ex EE.LL.

Responsabile Personale ATA per la Lombardia

cell. 349/7293449 Email: vincenzoloverso@tiscali.it

Sito Web: http://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/

 

Comitato Nazionale Ata-itp ex enti locali
Sede in Aversa (Ce)P.za Bernini,41 c/o Palmieri Rita Info:brunacciniantonio@alice.it

Conto corrente postale :  001002441929 Coordinate Ibam :IT 06 F 07601 14900 001002441929

 

Si rende noto  il saldo dell’associazione  a oggi 18/05/2012

di euro 2.858,80

 

bancopostaimpresaonline.poste.it – APRILE

Corporate Banking.tif MOVIMENTI

bancopostaimpresaonline.poste.it – lastFortyMovementsBalance


Invito i colleghi che non  hanno ancora dato la loro adesione ad effettuare il versamento a favore dell’associazione Onlus COMITATO NAZIONALE ATA-ITP EX ENTI LOCALI.

Quindi chi non hanno ancora effettuato  il  versamento di farlo al più PRESTO per avere i fondi disponibili al raggiungimento dei nostri obbiettivi,un appello particolare ai colleghi che non possono partecipare alla protesta Romana di dare un loro contributo.

Ricordo che abbiamo prenotato 750 cappellini (con il nostro logo)

e relativi fischietti per  lo sciopero del 28 marzo a Roma.

Fattura  Cappellini e fischietti  1301,37

SPESE TRASFERTA AVVOCATO

Allego rendicontazione:

SPESE LIQUIDATE

1301,35  Cappelini manifestazione

600,00 Contributo pullman (Vibo Valentia)

Contributo Spese Avv.Sullam Roma (269,40)

Contributo pullman Verona  (120,00)

Inoltre daremo un piccolo contributo ai pullman per sostenere le spese ai colleghi che provengono dal profondo sud-nord.


Quindi per non rimanere ancora con pochi fondi cerchiamo di riaprire la sottoscrizione.

La sottoscrizione è libera in base alle proprie disponibilità, quindi bisognerà nelle scuole delle nostre provincie sensibilizzare i colleghi attualmente in servizio e i pensionati e  raccogliere i fondi necessari per il raggiungimento degli obbiettivi :

ART. 3

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L’ Associazione si propone di ottenere da parte del MIUR Comparto Scuola il totale riconoscimento dell’anzianità di servizio del personale ATA ex dipendenti degli Enti Locali e transitato allo Stato per effetto della Legge 124/99.

L’associazione per il raggiungimento dei suoi scopi metterà in campo ogni iniziativa utile a tal fine quale:
-pubblicazione di bollettini e di articoli su quotidiani, riviste etc;
-diffusione tramite la rete Web quali blog, etc;
-organizzazione di riunioni, assemblee, convegni, dibattiti, etc..

Quanto sopra al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, i rappresentanti politici e sindacali circa l’ingiustizia e la discriminazione operata nei confronti degli iscritti all’Associazione e del personale tutto fatto oggetto dell’applicazione della legge 124/99;

 Si parte dal presupposto che tutti noi siamo invitati a coinvolgere più COLLEGHI POSSIBILI .

Il numero di c.c.p. e le coordinate iban dove versare il proprio contributo.

Numero di conto corrente postale : 001002441929

COORDINATE IBAN : IT 06 F 07601 14900 001002441929

L’Atto Costitutivo del Comitato ATA-ITP ex enti locali regolarmente registrato è disponibile sul blog.

http://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/2012/01/04/atto-costitutivo-onlus-comitato-ata-itp-ex-enti-locali/

INVITO I COLLEGHI TRANSITATI DI TUTTA ITALIA  A

PARTECIPARE ALLO  SCIOPERO 28 MARZO 2012  

  REFERENTI REGIONALI

CONCENTRAMENTO A ROMA DALLE ORE 9,30

IN PIAZZA MONTECITORIO

Comitato Nazionale Ata e Itp ex enti locali (3497293449)

 vincenzoloverso@tiscali.it

La cancellazione del famigerato comma 81 della  Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) Utilizzo insegnanti tecnico pratici su posti di assistente tecnico.

 Il comma stabiliva  che negli istituti di scuola secondaria superiore dove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero deve essere accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico: i docenti vengono trasformati in assistenti tecnici perché la “riforma” della scuola superiore ha cancellato le ore di laboratorio con la conseguenza dell’esubero degli insegnati tecnico-pratici costretti a diventare assistenti tecnici.

 I posti accantonati erano allo stato attuale 2500. Un fatto vergognoso che portava  al licenziamento di altrettanti precari. è merito dell’IDV, di Di Pietro e di Pierfelice Zazzera, grazie anche alla presentazione da parte dell’ UNICOBAS SCUOLA LOMBARDIA del documento che spiegava il motivo del pericolo di questa norma anti democratica a firma del Governo Berlusconi.

 Un ringraziamento al Gruppo dell’italia dei Valori da sempre sensibile alle problematica della scuola.

TESTO

 

Commissioni riunite
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)

Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

EMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

Pag. 351


ART. 50.

Soppresso.


50. 3. Zazzera, Di Giuseppe, Favia, Cimadoro, Di Pietro.

Sostituire l’articolo 50, con il seguente:

Art. 50-bis.
(Autonomia responsabile).

1. Al fine di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. attivazione, nel rispetto della vigente normativa contabile, di un Fondo unico d’istituto che comprenda il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e quello per il personale di ciascuno dei 4 Programmi relativi ai vari gradi di istruzione del Bilancio del MIUR.

In tale Fondo, oltre alle risorse attualmente destinate ai finanziamento delle competenze vigenti, confluiscono tutte le risorse destinate alle diverse tipologie di spesa: sicurezza, dispersione scolastica, offerta formativa ed interventi perequativi, interventi vari a favore dell’istruzione, stanziamento per il Piano programmatico degli interventi per la scuola, risorse contrattuali destinate alla valorizzazione del personale della scuola, al fine di rinforzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche mediante una programmazione autonoma delle finalità di spesa e di gestione.

3. In relazione al personale docente e ATA sono definiti:

a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alla sperimentazione e allo sviluppo di nuove metodologie per l’innovazione dell’attività didattica, al recupero, all’integrazione e al sostegno degli alunni con disabilità e alla programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
b) un organico di rete con particolare riferimento alle esigenze di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali nonché alla prevenzione dell’abbandono e al contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.

4. L’organico dell’autonomia di cui al comma 3 è costituito da tutti i posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno.

5. È abrogato il comma 81 dell’articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183;

6. L’organico dell’autonomia rimane determinato ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salvo quanto disposto al successivo comma 7.In sede di prima applicazione l’organico dell’autonomia è determinato in misura uguale a quello dell’anno scolastico 2011/2012 pari a 724 mila posti docenti e 233.100 posti Ata, fermo restando anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti Ata.

7. L’organico dell’autonomia comprende ulteriori diecimila posti, da attivare successivamente alla definizione di una apposita sequenza contrattuale che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, destinati al supporto dell’autonomia scolastica, per la flessibilità e il potenziamento dell’offerta didattica e per gli interventi perequativi.

8. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomie, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli organi di cui ai commi 4 e 6.

ULTIMO MINUTO…………8 MARZO FIDUCIA

POSTA DAL GOVERNO-

Salta l’abrogazione del comma 81

La Camera con 479 voti a favore e 75 contrari ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico, nel testo delle Commissioni, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940).

Il seguito del dibattito è stato rinviato ad altra seduta.

E’ paradossale che un governo nel quale sono presenti esponenti del PD prima sono d’accordo con l’emendamento IN COMMISSIONE  e poi gli stessi della coalizione votano contro… continuate a votarli ……

 Complimenti al Governo Italiano è riuscito a fare peggio del governo Berlusconi!

Con l’ausilio del PD .

Vergognatevi!!! Non avete il diritto di rovinare la

scuola pubblica in questa maniera!!!

http://unicobaslodi.blogspot.com/2012/03/un-altro-schiaffo-ai-30-mila-docenti-di.html?spref=fb

 

di Luigi Serino

Il personale non docente della scuola, più noto come personale ATA, veniva, qualche anno fa interessato da un’importante trasformazione.

 In base all’ articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 , infatti, tutti questi dipendenti transitavano dagli Enti Locali verso i ruoli dello Stato.

In breve, articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, prevedeva a favore di detto personale l’inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti a quelli svolti alle dipendenze dell’ente locale di provenienza e il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

L’intento del legislatore era, dunque, quello di uniformare le gestioni del personale scolastico amministrativo, tecnico ed ausiliario, al fine di perequarne il trattamento giuridico ed economico, fino ad allora affidato in parte alla gestione dello Stato e in parte dell’ente locale di pertinenza (comune e provincia).

Di seguito, nel rendere attuativa tale norma, venivano approvati due decreti ministeriali, ovvero i decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, del 23 luglio 1999 “Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999’, e del 5 APRILE 2001  “Recepimento dell’accordo del 20.07.2000 l’ARAN e le OO.SS, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola”.

La disciplina introdotta con i citati decreti attuativi era da un lato non conforme al dettato della legge, dall’altro fortemente penalizzante per il personale transitato dai ruoli locali ai ruoli dello Stato.

In particolare la questione fondamentale che si poneva in essere era se la garanzia del riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso gli enti locali in favore dei dipendenti ATA passati da tali ruoli a quelli statali, potesse risolversi nell’attribuzione ai dipendenti del cd. “maturato economico”.

Infatti, l’art. 3 dell’accordo sindacale disponeva l’inquadramento nel ruolo dello Stato con l’attribuzione della posizione stipendiale corrispondente allo stipendio in godimento alle dipendenze dell’ente locale di provenienza, in luogo della posizione stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio effettivamente maturata, secondo la previsione contrattuale vigente per il comparto scuola; nel contempo prevedeva che l’eventuale differenza di retribuzione venisse tradotta in anzianità virtuale mediante il meccanismo della c.d. temporizzazione, impiegato ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.

Tale meccanismo determinava un’enorme riduzione dell’anzianità di servizio riconosciuta, rispetto a quella effettivamente maturata nei ruoli dell’ente locale, con perdite, ai fini giuridici ed economici, di molti anni di effettivo servizio.

Per effetto di questo sistema (considerato che le disposizioni contrattuali del comparto scuola in materia di stipendi, ispirate al principio della progressione per anzianità, prevedono aumenti tra una posizione stipendiale e l’altra) venivano a determinarsi, per il predetto personale, consistenti perdite economiche.

 L’applicazione di tali decreti attuativi ha suscitato comprensibili reazioni, determinando un proliferare di contenziosi conclusi con pronunce di accoglimento delle ragioni del personale ATA, fino ad arrivare alle risolutive decisioni la Sentenza della Corte di Cassazione n. 3224 del 25 gennaio 2005 e La Sentenza della Corte di Cassazione del 15 marzo 2005 n. 3361.

La Suprema Corte aveva premesso che il trasferimento del personale ATA verso i ruoli dello Stato, disposto ai sensi dell’ articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, era soggetto alla disciplina generale in tema di passaggi di personale e, dunque, alla previsione Articolo 2112 del Codice Civile, richiamato dall’art. 31 d.lgs. n. 165/2001.

Tale norma garantisce la continuità giuridica ad ogni effetto del rapporto di lavoro del personale che transita alle dipendenze di un diverso soggetto, con la conservazione di tutti i diritti.

Il ragionamento seguito dalla Cassazione proseguiva chiarendo che, il precetto secondo il quale al personale ATA è riconosciuta ai fini giuridici ed economici l‘anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza, risulta, per un verso, confermativo della regola generale di cui all’ Articolo 2112 del Codice Civile, per l’altro, compiuto in modo tale da escludere che sia stata demandata a fonti secondarie il compito di precisarlo ed integrarlo, salva la concreta operatività dei trasferimenti.

In altri termini, al dipendente ATA già in servizio presso gli enti locati, andavano applicati i trattamenti economici e normativi stabiliti dal c.c.n.l. del  comparto scuola, considerandolo come appartenente al detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l’ente locale.

Il Ministero dell’Istruzione, tuttavia, ha da sempre dimostrato una decisa riluttanza ad eseguire le decisioni dei giudici, e cosi, con  il comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 introduceva una disposizione volta a vanificare il diritto al riconoscimento dell’anzianità pregressa, da applicarsi anche ai processi ancora in corso.

Tale norma specificava come il nuovo inquadramento del personale trasferito dovesse essere ricondotto unicamente al criterio del “maturato economico”, con la conseguente irrilevanza della effettiva anzianità di servizio maturata precedentemente dai singoli lavoratori.

L’esito della disposizione di interpretazione autentica era quello di un trattamento economico deteriore per il personale A.T.A. rispetto a quanto avrebbe conseguito in ragione dell’esegesi in precedenza affermata dalla Cassazione.

La norma del 2005 veniva, quindi, sottoposta al vaglio di costituzionalità, che essa superò indenne in ragione della declaratoria di infondatezza, recata dalla sentenza n. 234 del 2007 del Giudice delle leggi, delle varie questioni di legittimità costituzionale al riguardo sollevate.

In particolare, con la pronuncia appena richiamata, la Corte Costituzionale riteneva che la disposizione censurata, ove considerata espressione di funzione di interpretazione autentica, non potesse considerarsi lesiva dei principi costituzionali di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, giacché essa si limitava ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, in assenza, peraltro, di un diritto vivente sulla inderogabilità dei criteri enunciati dall’ articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999.

La stessa Corte costituzionale puntualizzava, del resto, che, anche a volerne ammettere il carattere innovativo, ma con efficacia retroattiva, non si sarebbe potuti giungere ad affermare l’irragionevolezza della norma, che non comprometteva né l’imparzialità della pubblica amministrazione, né l’esercizio della funzione giurisdizionale, la quale opera su un piano diverso rispetto a quello del potere legislativo di interpretazione autentica.

Il tracciato segnato dalla Corte costituzionale veniva condiviso, in un primo momento, anche dalla Cassazione civile, che, con la sentenza n. 677 del 16 gennaio 2008 della sezione lavoro, riconosceva all’ articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 effettiva natura di norma di interpretazione autentica, <<della quale possiede i requisiti essenziali, riscrivendo una regola di giudizio che, lungi dal determinare l’esito di specifiche ed individuate controversie, è destinata ad operare in termini generali per le controversie già avviate come per quelle future, rispetto alle quali assume anche un evidente scopo preventivo>>.

Da tale posizione dissentiva, però, la stessa sezione lavoro della Corte di cassazione, la quale, con ordinanza interlocutoria n. 22260 del 4 settembre 2008, nuovamente rimetteva alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 1, comma 218, citato, ma questa volta per ipotizzato contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. e, per suo tramite, con l’art. 6, par. 1, C.E.D.U., ritenendo che la norma censurata violasse il divieto di ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, <<non essendo necessario – alla luce della giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo che la disposizione retroattiva sia “esclusivamente diretta ad influire sulla soluzione delle controversie in corso”, né che tale scopo sia stato comunque enunciato, essendo, invece, sufficiente a ritenere fondato il conflitto con l’art. 6 della Convenzione europea che nel procedimento sia applicata la disposizione denunciata e lo stesso Stato sia parte nel giudizio e consegua, dall’applicazione della norma come interpretata autenticamente, la positiva definizione della controversia>>.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 311 del 2009, dichiarava, però, non fondata la questione, osservando, anzitutto, che già in precedenza aveva ritenuto che l’inquadramento stipendiale nei ruoli statali del personale A.T.A. in ragione del maturato economico costituiva una delle possibili varianti di lettura della norma interpretata e che non poteva essersi formato un legittimo affidamento con riferimento al trattamento retributivo derivante dalla valutazione dell’intera anzianità maturata presso gli enti di provenienza, sia per il tipo di interpretazione adottata in sede di contrattazione collettiva, sia per il richiamo espresso al principio dell’invarianza della spesa in sede di primo inquadramento del personale proveniente dagli enti locali.

Il Giudice delle leggi rammentava, poi, che, per la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il principio dello Stato di diritto e la nozione di processo equo stabiliti dall’art. 6 della C.E.D.U., sebbene vietino l’interferenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia destinata a influenzare l’esito di controversie in atto, tuttavia non vietano in assoluto interventi retroattivi dei legislatori nazionali, con ciò dovendo escludersi la sussistenza di un principio secondo cui la necessaria incidenza delle norme retroattive sui procedimenti in corso si porrebbe automaticamente in contrasto con la Convenzione europea.

Ciò precisato, la Corte costituzionale affermava, quindi, che, nella specie, il legislatore non aveva travalicato i limiti fissati dalla C.E.D.U., posto che non si era determinata una reformatio in malam partem di una situazione patrimoniale in precedenza acquisita, oltre ad essersi salvaguardata l’esigenza di armonizzare situazioni lavorative tra loro differenziate all’origine, conformemente al principio di parità di trattamento di situazioni analoghe nei rapporti di lavoro pubblico. In definitiva, secondo la sentenza n. 311 del 2009, ricorrevano più ragioni imperative di interesse generale, le quali, nel rispetto dell’art. 6 C.E.D.U., consentono interventi retroattivi: a) l’esigenza di ristabilire una delle possibili direzioni dell’originaria intenzione del legislatore; b) la non vanificazione del tutto dei diritti sorti ed acquisiti sulla base della legge interpretata; c) la conformità di tale interpretazione con la finalità di garantire una generale perequazione di tutti i lavoratori del comparto scuola.

I ragionamenti adottati dalla Corte Costituzionale sono stati, però, censurati dalla pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 7 giugno 2011, che ha ribaltato gli esiti immediati dell’impianto ermeneutico appena descritto, negando che l’intervento legislativo del 2005 fosse giustificato da ragioni imperative di interesse pubblico, così da violare l’art. 6 della Convenzione; al tempo stesso, ha riconosciuto che il comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel regolamentare in maniera definitiva le controversie, si sostanziasse in una ingerenza nell’esercizio del diritto di proprietà, così da violare l’art. 1 del Protocollo n. 1, per aver imposto un “onere eccessivo e anormale” ai ricorrenti, in tal modo rendendo sproporzionato il pregiudizio alla loro proprietà e rompendo <<il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali individuali>>.

La Seconda sezione della Corte di Strasburgo, nell’assumere siffatta decisione, ha invero ribadito le linee fondamentali della propria giurisprudenza ricordando, in primo luogo, che: <<se, in linea di principio, il legislatore può regolamentare in materia civile, mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi già vigenti, il principio della preminenza del diritto e la nozione di equo processo sancito dall’articolo 6 ostano, salvo che per ragioni imperative di interesse generale, all’ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia (sentenza Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, cit., § 49, serie A n. 301-B; Zielinski e Pradal & Gonzales e altri cit., § 57).

(…) L’esigenza della parità delle armi comporta l’obbligo di offrire ad ogni parte una ragionevole possibilità di presentare il suo caso, in condizioni che non comportino un sostanziale svantaggio rispetto alla controparte (v., in particolare, causa Dombo Beheer BV c. Paesi Bassi, dal 27 ottobre, 1993, § 33, Serie A, No. 274, e Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, § 46)>>.

La Corte EDU ha, inoltre, precisato che, secondo la propria giurisprudenza, <<un ricorrente può addurre la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 solo nella misura in cui le decisioni che contesta sono relative alla sua “proprietà” ai sensi della presente disposizione.

La nozione di “proprietà” può concernere sia i “beni esistenti” che i valori patrimoniali, ivi compresi, in determinati casi ben definiti, i crediti.

Affinché un credito possa considerarsi un “valore patrimoniale”, ricadente nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo 1, è necessario che il titolare del credito lo dimostri in relazione al diritto interno, per esempio, sulla base di una consolidata giurisprudenza dei tribunali nazionali.

Una volta dimostrato, può entrare in gioco il concetto di “legittimo affidamento” (Maurice c. Francia [GC], n. 11810/03, § 63, C.E.D.U. 2005-IX)>>.

Ed, infine, puntualizzato che, grazie ad una conoscenza diretta della società e dei suoi bisogni, <<le autorità nazionali sono in via di principio in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per determinare ciò che rientra nel concetto di “pubblica utilità”.

Nel sistema di tutela istituito dalla Convenzione, le autorità nazionali devono quindi decidere per prime se esiste un interesse generale che giustifica la privazione della proprietà.

Di conseguenza, esse dispongono di un certo margine di apprezzamento.

La decisione di adottare una legislazione restrittiva della proprietà di solito comporta valutazioni di ordine politico, economico e sociale.

Considerando normale che il legislatore disponga di un’ampia libertà di condurre una politica economica e sociale, la Corte deve rispettare il modo in cui egli concepisce gli imperativi di “pubblica utilità” a meno che la sua decisione sia manifestamente priva di ragionevole fondamento (Presse Compania Naviera SA e altri c. Belgio, 20 novembre 1995, § 37, Serie A, n. 332, e Broniowski c. Polonia [GC], n. 31443/96, § 149, C.E.D.U. 2004-V).

In linea generale, il solo interesse economico non giustifica l’intervento di una legge retroattiva di convalida (di misure restrittive della proprietà)>>.

In sostanza la Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha condannato lo stato italiano per violazione dell’art. 6§1 della Convenzione, con riferimento allo squilibrio che la citata normativa nazionale ha provocato sui giudizi in corso, nel senso di alterare, con l’introduzione di una norma più favorevole allo Stato-Amministrazione, il principio della parità delle armi nel processo.

Alla violazione dell’art. 6§1 ha fatto seguito quella dell’art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione, riguardante il rispetto del diritto di proprietà, sotto il profilo della lesione di una legittima aspettativa maturata in capo ai ricorrenti di ottenere una decisione favorevole sotto l’aspetto del riconoscimento delle differenze retributive derivanti da una diversa ricostruzione giuridica dell’attività lavorativa prestata alle dipendenze dell’ente locale di provenienza. 

Alla citata sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha fatto seguito la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, resa in Grande Sezione, in data 6 settembre 2011, che pronunciandosi sulla medesima questione ha analizzato la problematica sotto l’aspetto della compatibilità della norma nazionale con la direttiva n. 77/187, tralasciando così le questioni già affrontate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.  

La Corte di Giustizia, ha ritenuto, in sostanza, che la riassunzione, da parte dello Stato italiano, del personale ATA già alle dipendenze degli enti locali “costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva 77-187-CE (punto 66), alla luce del fatto che la giurisprudenza UE non ritiene necessario un rapporto giuridico diretto tra cedente e cessionario (Corte di giustizia, Redmond Stichting in causa C-29/91) e considera irrilevante sia la mancanza di significativi elementi patrimoniali (Corte di giustizia, Hernandez Vidal in cause C-127/96, 229/96 e 74/97) sia la natura pubblica dei soggetti coinvolti quando, come nel caso di specie, l’attività (servizi ausiliari) non rientri nell’esercizio di pubblici poteri (Corte di giustizia, causa C-343/98).

La Corte peraltro, ha affermato che l’art. 3 della direttiva 77/187 debba essere interpretato nel senso che:

- è facoltà del cessionario sostituire, con effetto immediato, le condizioni di lavoro (ivi comprese quelle concernenti la retribuzione) di cui godevano i lavoratori trasferiti in base al contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle previste dal contratto collettivo applicato dal cessionario stesso;

- tuttavia il ricorso alla suddetta facoltà “non può avere lo scopo, o l’effetto, di imporre ai lavoratori trasferiti condizioni globalmente meno favorevoli di quelle applicabili prima del trasferimento”.

Se così non fosse, la realizzazione dello scopo della direttiva 77-187-CE  (ovvero impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento) “potrebbe essere agevolmente rimessa in discussione in qualsiasi settore disciplinato in forza di contratti collettivi, il che pregiudicherebbe l’efficacia pratica di detta direttiva” (punto 76).

La lunga vicenda del personale ATA, dimostra,  ancora una volta, che il diritto non finisce in Italia ed anzi che l’ordinamento sovranazionale offre delle garanzie sostanzialmente maggiori, rispetto alle quali, poi, i giudici italiani sono tenuti a conformarsi.

La tanto denegata Europa sociale rappresenta, pertanto, un argine alle furie del legislatore, che se può ignorare chi ad essa si oppone dentro i confini nazionali, non può prescindere dai vincoli che gli derivano dalla sua appartenenza alla famiglia europea.

Sentenza Corte Europea dei Diritti Umani del 7 giugno 2011 – Italiano

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – ATA

Fonte:http://www.duitbase.it/

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INVITO I COLLEGHI TRANSITATI DI TUTTA ITALIA  A

PARTECIPARE ALLO  SCIOPERO 28 MARZO 2012  

  REFERENTI REGIONALI

CONCENTRAMENTO A ROMA DALLE ORE 9,30

IN PIAZZA MONTECITORIO

Comitato Nazionale Ata e Itp ex enti locali (3497293449)

 vincenzoloverso@tiscali.it

‘IL FATTO QUOTIDIANO’ 5.3.2012

di Luciano Lanza

Oggi pubblico questa critica alle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie delle scuole italiane del segretario generale di Unicobas Scuola, Stefano d’Errico


Non c’è democrazia sindacale nelle scuole

 Da oggi fino a mercoledì si voterà nelle 10 mila scuole italiane per eleggere le rappresentanze sindacali unitarie di circa un milione di addetti.

L’Unicobas ha presentato più liste che in passato.

Però la nostra crescita è frenata dalle regole antidemocratiche imposte in Italia alla «rappresentanza sindacale».

 Queste elezioni sono appositamente costruite per cercare d’impedire con tutti i mezzi l’affermazione delle organizzazioni nuove e di base.

 Invece di due tipi di consultazioni elettorali, una di singola scuola e un’altra su lista nazionale, il calcolo della «maggiore» rappresentatività nazionale si fa contando i voti che i sindacati raccolgono presentando le liste locali.

 Raggiungere tutte le scuole diventa proibitivo per chi come noi, Unicobas Scuola, non ha neanche un’ora di permesso sindacale a fronte dei 2 mila distaccati di Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda pagati dallo stato, che godono di quel fondamentale diritto di tenere ovunque assemblee in orario di servizio che invece a noi viene negato.

Quindi, dove nonostante tutto riusciamo a trovare candidati al ruolo di «sindacalista di scuola» (e moltissimi non si sentono in grado di svolgerlo), non possiamo neppure presentare pubblicamente il nostro programma elettorale.

Ma che campagna elettorale è?

 Si tratta di una vergogna assoluta per uno stato di diritto: un mascheramento «democratico» di un mix fra fascismo e stalinismo, voluto dai sindacati firmatari di contratti recessivi che altrimenti non conserverebbero il monopolio della rappresentanza (e dei diritti e dei favori) sulla pelle della categoria.

 Come se non bastasse, i sindacati di stato e di partito, in pieno conflitto d’interessi, hanno scritto nel contratto che i nostri eletti non possono neppure rivolgersi a chi li ha votati, indicendo in proprio assemblee in orario di servizio, tanto che siamo stati costretti a tutelare il loro diritto ottenendo 14 sentenze positive in tutta Italia.

Un diritto sancito sia dallo Statuto dei lavoratori sia persino dallo stesso accordo nazionale quadro sulla costituzione delle Rsu, che letteralmente afferma per gli eletti la facoltà di indire assemblee «congiuntamente o disgiuntamente».

 Inoltre, i firmatari di contratto restano «rappresentativi» per legge pure a voti zero! Questo perché si sono inventati anche l’infingimento della media del 5 per cento fra percentuale di voti presi e percentuale sul totale dei sindacalizzati.

Controllando così una minoranza della categoria (quel terzo che è iscritto ai vari sindacati, che Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda rappresentano tutti almeno nella misura del 10 per cento), per loro il voto è una mera formalità.

Va da sé che noi dobbiamo invece giocare una partita truccata, cercando di ottenere almeno l’8% sul 70 per cento di lavoratori che si recano alle urne, ma senza poterci parlare.

Infine, anche se raggiungiamo il quorum in un’intera regione o provincia, questo non conta nulla perché non ci convocano neppure alle trattative decentrate.

Si tratta di una legge dove prendi tutto o niente: sarebbe come se i partiti che non siedono in Parlamento non potessero andare neanche nei consigli regionali, provinciali, comunali o di municipio e fare campagna elettorale!

 Come ovviare a una vergogna del genere?

Con una campagna per una nuova legge sulla rappresentanza sindacale e per l’abrogazione di quella vigente: una proposta di lavoro comune che lanciamo alle organizzazioni di base.

Una legge che preveda elezioni nazionali e ai vari livelli della contrattazione, di modo che si possa votare qualsiasi lista in ogni scuola.

Intanto invitiamo i colleghi a contestare l’antidemocraticità della casta dei padroni delle deleghe in ogni loro assemblea sindacale, imponendo che si confrontino apertamente con le organizzazioni sindacali di base e astenendosi dal voto dove non ci sono liste alternative.

Al tempo stesso revocando l’iscrizione a tutti i sindacati monopolisti, togliendo loro il vantaggio accumulato nei decenni di monopolio.

 Una parte della categoria, ridotta da trent’anni sotto il livello retributivo imposto oggi agli insegnanti greci (notare le tabelle rese note in questi giorni), ha perso voglia, impegno e dignità.

Ma se hanno imposto e ottenuto da governi compiacenti l’attuale legge sulla «rappresentanza sindacale», è perché Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda ci temono e temono il sindacalismo alternativo.

Ecco il motivo della nostra soddisfazione: non sono mai riusciti a cancellarci e ricordano bene che abbiamo fatto cose esemplari, come le varie affermazioni al tempo delle elezioni dei Consigli scolastici provinciali (cancellate per questo dopo la batosta sul «concorsone» quando Berlinguer si dovette dimettere per la protesta di 50 mila insegnanti in piazza contro i quiz che avrebbero dovuto «valutarli»), o come batterli tutti alle elezioni per l’Ente nazionale di assistenza magistrale di Roma, perché si poteva votare la lista provinciale in ogni scuola.

Hanno una grande paura dei tanti, docenti e non docenti, che nelle scuole apprezzano il nostro programma facendo crescere costantemente la presenza dell’Unicobas, ed è a costoro che va tutta la nostra riconoscenza.

 

Stefano d’Errico

Segretario Nazionale Unicobas Scuola

· Situazione dimensionamento scolastico in Lombardia ed in Provincia di Lodi

· Il grave progetto “scuola” di Formigoni e Valentina Aprea

· Il pericoloso silenzio del MIUR su TFA, esuberi,concorsone, corsi abilitanti, sulla questione dei laboratori e degli ITP: le ultime novità

· Il ricorso degli ATA Ex Enti Locali in Provincia di Lodi

· Attivazione 2° fase della Class Action a favore dei docenti della tabella A e tabella C (ITP)

· Il ricorso degli ATA Ex Enti Locali

le ultime novità con la presenza del nostro  l’avv. Sullam in merito ai

ricorsi ATA Ex Enti Locali in Provincia di Lodi


SECONDA SENTENZA NAZIONALE

A FAVORE DEL PERSONALE ATA EE.LL

IL NOSTRO AVVOCATO SULLAM MI HA COMUNICATO CHE 2 GIORNI FA IL TRIBUNALE DI 1° GRADO DI MONZA CI HA DATO RAGIONE A BREVE IL DISPOSITIVO (SENTENZA)

INOLTRE HA ACCETTATO DI ESSERE IL NOSTRO LEGALE DEL SINDACATO UNICOBAS PER DIFENDERE TUTTI I COLLEGHI ATA-ITP EX ENTI LOCALI CHE LO VORRANNO

PERTANTO SI STA PREDISPONENDO UN GROSSO RICORSO (CLASS ACTION) PER ADIRE CONTRO IL GOVERNO ITALIANO PER TUTTE LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO 1°-2° 3° PER LA RICHIESTA RISARCITORIA (EQUO INDENNIZZO)

A BREVE FAREMO SAPERE A TUTTI I COLLEGHI ITALIANI CHE VORRANNO FARSI TUTELARE DALL’AVVOCATO SULLAM-ZAMPIERI LE INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO.

 SCIOPERO 28 MARZO 2012   NEWS   REFERENTI REGIONALI

A TUTTI I TRANSITATI

LASCIAMO LE “BANDIERE SINDACALI “

SCIOPERIAMO COMPATTI IL 28 MARZO

PER DIFENDERE I NOSTRI DIRITTI.

CONCENTRAMENTO A ROMA DALLE ORE 9,30

IN PIAZZA

MONTECITORIO

Comitato Nazionale Ata e Itp ex enti locali (3497293449)


Cari colleghi da alcuni giorni mi arrivano dei quesiti riguardo alla vertenza ATA-ITP EE.LL   travasati   ai ruoli dello stato che alcuni sindacati nelle loro assemblee e in qualche sito  stanno proponendo  un  fantomatico ricorso.

Infatti stanno proponendo dei ricorsi in Europa  a chi ha avuto una sentenza passata in giudicato, ricorrendo  alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e il termine ultimo è quello del 6 marzo 2012, dichiarando che  non potendosi riaprire il giudizio interno, non resta che rivolgersi alla Corte di Strasburgo.

Ora io non sono un avvocato ma mi sembra strano quello che stanno dicendo, a tal proposito ho investito i nostri Avvocati per una delucidazione nel merito.

Pertanto un po’ di chiarezza va fatta :

per quanto riguarda il ricorso alla Corte Europea, questa non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne allo stato di appartenenza, però entro sei mesi dalla sentenza definitiva.

Per sentenza pertanto non si intende quella della corte del 7 giugno 2011 (in questo caso, tra l’altro, i sei mesi sarebbero già ampiamente trascorsi), ma quella del singolo ricorrente.

Per chi è ancora con la causa pendente…nulla di più semplice…dovrà addurre tra i vari motivi di impugnazione quelli ribaditi dalla Corte Europea.

Chi invece ha desistito dal proporre appello o ricorrere in cassazione,ed ha pertanto una sentenza passata in giudicato da più di sei mesi,ha sempre l’alternativa di una richiesta di risarcimento, fatta ai giudici italiani alla luce della sentenza del 7 giugno 2011.

Quindi non ritengo tale ricorso  che stanno proponendo  sia fattibile,non solo in quanto la sentenza Scattolon della Corte di Giustizia della UE. nulla ha a che vedere con la violazione dell’equo processo rilevata dalla diversa sentenza Agrati (la sentenza Scattolon infatti si limita ad affrontare il problema della compatibilità della normativa italiana con la direttiva comunitaria sul trasferimento d’azienda), ma anche in quanto neppure la mancata rilevazione da parte della Corte di Strasburgo (e non certo della CGUE) del contrasto con la CEDU. potrebbe giustificare una violazione del termine di decadenza di 6 mesi, non costituendo certo un ostacolo giuridico per rivolgersi alla Corte Europea (diversamente opinando il termine di 6 mesi non troverebbe mai applicazione, in quanto ogni qualvolta viene emanata una sentenza della CEDU si farebbero decorrere ex novo i termini).

Sul punto pare richiamabile il granitico orientamento della Cassazione in materia di sentenze della Corte Costituzionale, in ordine alle quali la Suprema Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto che l’incostituzionalità di una norma non comporta un differimento del termine per fare valere il diritto alla data di accertamento e declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale (costituendo l’incostituzionalità un ostacolo di mero fatto all’esercizio del diritto. V. per es. Cass. 8 ottobre 2010, n. 20863, per cui il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all’esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall’incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 c.c.), dovendo escludersi la decorrenza del termine prescrizionale solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità.” V. inoltre in materia di lavoro Cass. SL. n. 3796 del 15 marzo 2001, per cui “Il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all’esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall’incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 c.c.) restando esclusa la possibilità di far decorrere il termine prescrizionale dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità“.

In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato il quale nella sent. n. 4476 del 22 agosto 2007, ha precisato che Il vizio di illegittimità non ancora dichiarato dalla Corte costituzionale non determina un impedimento legale all’esercizio del diritto disconosciuto da atti aventi forza di legge contro il dettato della Costituzione.

 Il soggetto interessato è posto in una situazione di mera difficoltà di fatto, cui può reagire attivando gli ordinari mezzi di tutela e sollevando in tale sede l’incidente di costituzionalità.

 Segue che la retroattività della pronuncia che accerta l’incostituzionalità della norma non può incidere né recupera le situazioni giuridiche ormai esaurite o consolidatesi, alle quali l’interessato non ha ritenuto di porre rimedio con gli strumenti che l’ordinamento gli offre, ovverosia con la proposizione dell’azione giurisdizionale attraverso cui sottoporre la norma viziata alla verifica del giudice delle leggi.

L’efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale trova, quindi, limite negli effetti che la norma colpita ha irrevocabilmente prodotto, quali la preclusione nascente dal giudicato o dalla scadenza dei termini di prescrizione o di decadenza“.

Del resto anche la Corte di Giustizia dell’UE. ha recentemente statuito nella sent. C-452 del 19 maggio 2011 che Il diritto dell’Unione deve essere interpretato dichiarando che non osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione ragionevole a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva, anche qualora tale Stato non l’abbia correttamente trasposta … l’accertamento da parte della Corte della violazione del diritto dell’Unione è ininfluente sul “dies a quo” del termine di prescrizione”.


L’unica iniziativa ancora percorribile da parte dei soggetti che hanno una sentenza passata in giudicato rimane quindi quella dell’azione risarcitoria nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri da proporre però davanti al Giudice italiano.

Spero di essere stato sufficientemente chiaro pertanto attenzione a aderire a ricorsi che possono solo avere un dispendio economico e/o solo per fare proseliti.

Un sindacato corresponsabile al danno di 70.426 lavoratori( vedi accordo l’ARAN e le OO.SS)…invece di impegnarsi per una soluzione politica-sindacale del problema e porre un rimedio al male arrecato a tantissime famiglie …………propone ai lavoratori di iniziare una nuova costosa e………..lunghissima causa e continuare a  fare solo proclami sui loro siti di buoni propositi e nulla più.

Ciò detto faccio ancora notare che il Comitato Nazionale ata-itp ee.ll e dal  2001  che continua questa  battaglia contro l’ingiustizia subita( non siamo nati per l’occasione) proclamando  lo sciopero generale per il 28 marzo  con una grande manifestazione-presidio a Roma in quanto nostro diritto sancito dalla Costituzione italiana (art. 40)

 

 SCIOPERO 28 MARZO 2012   NEWS   REFERENTI REGIONALI

A TUTTI I TRANSITATI

LASCIAMO LE “BANDIERE SINDACALI “

SCIOPERIAMO COMPATTI IL 28 MARZO

PER DIFENDERE I NOSTRI DIRITTI.

CONCENTRAMENTO A ROMA DALLE ORE 9,30

IN PIAZZA

MONTECITORIO

Comitato Nazionale Ata e Itp ex enti locali (3497293449)

 

 

 

 

 

Sul sito istituzionale del Parlamento la Legge di

conversione del Decreto LEGGE 17 febbraio 2012. n.10 pdf che prevede che l’art. 26 della legge di stabilità 2012

(Legge n.183/2011) ………….è abrogato.

 Soppresso!  

Legge 17 febbraio 2012, n. 10 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”

Testo del D-L 22 dicembre 2011, n. 212, con aggiornamenti

Quindi nessuna istanza d’interesse da presentare  .

Vedi link

MISURE STRAORDINARIE PER LA RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE CORTI D’APPELLO. ISTANZA EX ART. 26 DELLA LEGGE 183/2011. ESTINZIONE DEI PROCESSI.

Il provvedimento legislativo è stato pubblicato in

Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2012

  SCIOPERO 28 MARZO 2012   NEWS   REFERENTI REGIONALI

Care/i  Colleghe/i,

sono almeno 2 anni che chiedete un’azione  atta a  manifestare la rabbia che abbiamo dentro per la grave  ingiustizia subita .

Ora abbiamo l’opportunità di farlo il 28 marzo  a Roma ,in quanto  si é aperto uno  spiraglio di cui bisogna approfittare,le note sentenze europee.

Il gruppo che ho costituito di face book circa 250 più la mia mailing-list che conta più di 350 colleghi sparsi per l’Italia sarebbero sufficienti   a riempire la piazza di  Montecitorio,ma vedo che per stanchezza , inettitudine, motivi  di salute e/o familiari, tanti di noi stanno facendo miseramente fallire  la protesta non aderendo all’iniziativa.

In questi anni ho proseguito il lavoro che aveva iniziato  il nostro collega Gaetano Bellorio di Verona che aveva costituito il comitato nel lontano 2001.

Pertanto con pochi altri abbiamo continuato a   tenere alto e vivo il nostro problema per  l’ingiustizia subita ,trasmettendo  le varie   comunicazioni – informative ai blog e alla mia mailing-list. sullo stato dell’iter giuridico ,interloquendo con il nostro avvocato Sullam, il quale ci teneva costantemente aggiornati.

Nonostante  la mia caparbietà a cercare di risolvere la questione non  vedo ancora da parte vostra segni tangibili di partecipazione, ad un evento importante come  lo sciopero del 28 marzo .

Noto con amarezza che molti colleghi sono restii alla partecipazione  e che, devono essere continuamente sollecitati.

Per ottenere il riconoscimento della nostra anzianità pregressa dobbiamo essere presenti in prima persona e aderire all’iniziativa romana,  senza see senzama.

Capisco qualche referente provinciale sia  demotivato  e   scoraggiato per la poca sensibilità dimostrata da alcuni colleghi ,convinti che debbano essere sempre gli altri a risolvere i loro problemi.

Pertanto non posso biasimare  chi  non se la  sente   più di organizzare i pullman nel suo ambito territoriale,  logorato dalla  lunga battaglia decennale che ci ha devastati, invitandoli però, a ripensarci  attivandosi collaborando alla riuscita di questa manifestazione di protesta.

Ultimamente ho dato la mia disponibilità impegnandomi al sindacato Unicobas  mettendoci oltre la faccia il mio tempo libero per la nostra causa comune.

Tutto ciò per avere un’arma in più nella  gestione logistica dello  sciopero, in quanto il comitato non ha nessuna valenza sindacale.

La mia scelta di aderire all’Unicobas é scaturita fondamentalmente in quanto é stato l’unico sindacato impegnato in prima linea nel cercare di risolvere il nostro problema, con la proclamazione dello sciopero  del novembre 2008, mettendoci inoltre a disposizione  degli spazi nella sua  struttura romana  per poterci organizzare costituendo di fatto il Comitato con i propri referenti regionali.

In questi anni ho cercato sempre di mediare tra le diverse  posizioni  politiche e sindacali del comitato ,ricordo a tutti che all’interno vi sono iscritti di  tutti i sindacati , con opinioni  diversificate tra loro, cercando   sempre di restare al di sopra delle parti ,con il mio nuovo ruolo  questo non mi è più possibile pertanto la mia candidatura non verrà ripresentata.

Ora come sapete l’esecutivo del comitato  é in scadenza,il 28 marzo visto l’occasione di rivederci s’individueranno i nuovi colleghi che hanno intenzione di proseguire questa nostra lotta  e formeranno il nuovo esecutivo  con l’individuazione del nuovo responsabile del Comitato.

Ringrazio i colleghi che in questi anni di lavoro mi hanno supportato tenendo  viva la nostra problematica ,ma é giunto il momento che qualcun altro prenda responsabilmente le redini del Comitato al posto mio.

Cercherò come al solito di dare il mio piccolo  contributo per il proseguo della nostra vertenza ai nuovi colleghi ,con il mio nuovo ruolo sindacale.

Invito quindi per l’ennesima volta a rivolgervi ai referenti per l’organizzazione dei pullman e/o  organizzarvi in piccoli gruppi in auto ,in treno,in barca ,in aereo,a piedi,a nuoto,magari paracadutandovi  ma dobbiamo  essere in piazza Montecitorio  ed essere almeno un migliaio al presidio del 28 marzo a Roma .

Pertanto vista l’importanza dell’evento ribadisco ai colleghi una massiccia partecipazione ,comunicandomi  le adesioni anche singole o di gruppo,per quantificare indicativamente la presenza allo Sciopero Romano .

SCIOPERIAMO COMPATTI IL 28 MARZO

PER DIFENDERE I NOSTRI DIRITTI.

CONCENTRAMENTO A ROMA DALLE ORE 9,30

IN PIAZZA

MONTECITORIO

Comitato Nazionale Ata e Itp ex enti locali (3497293449)

Cari colleghi,

Non si capisce come mai i tanti colleghi transitati non hanno ancora dato l’adesione ai propri referenti provinciali  per l’organizzazione dei pullman per lo sciopero del 28 marzo a Roma.

In particolare mi rivolgo ai colleghi milanesi e provincia che nonostante al travaso siamo passati  in 4630 si sta facendo difficoltà  a raccogliere le adesioni per organizzare un pullman.

Quindi il Responsabile  Milanese  Marco Kob Cell.3393262012 propone a tutti gli interessati la partenza in treno,in promozione.(freccia rossa)

Gli interessati quindi sono pregati di contattare http://www.trenitalia.com/ e prenotare il freccia rossa in partenza dalla stazione centrale  alle h.6.00 arrivo a Roma h.9.00.,COSTO 9 EURO SE SI PRENOTA FIN DA SUBITO.

Per il ritorno  Roma Milano  Partenze  alle h.15.00 costo 29.00 dalle h.16.00  alle h.19.00  euro 49

25 FEBBRAIO

ATTENZIONE II PREZZI SONO VARIATI

PROMOZIONE TERMINATA


25 FEBBRAIO

ATTENZIONE II PREZZI SONO VARIATI

PROMOZIONE TERMINATA

SCIOPERO 28 MARZO 2012

NEWS

REFERENTI REGIONALI


INVITO LE PROVINCIE  LOMBARDE CHE INTENDONO

PARTECIPARE DI PRENOTARE FIN DA DOMANI

IN QUANTO SONO OFFERTE DI TRENI ITALIA CHE POSSONO VARIARE DI  ORA IN ORA

25 FEBBRAIO

ATTENZIONE II PREZZI SONO VARIATI

PROMOZIONE TERMINATA

CHI NON HA FATTO IN TEMPO A PRENOTARE IN QUANTO TRENI ITALIA METTE A DISPOSIZIONE SOLO 2 CONVOGLI SI ORGANIZZI CON LE AUTO,A TAL PROPOSITO HO UN POSTO LIBERO  ,CHI FOSSE INTERESSATO MI CHIAMI 3497293449

ENZO

SCIOPERO 28 MARZO 2012     NEWS    REFERENTI REGIONALI

Decreto ministeriale n. 201 del 10 agosto 2000
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
anno scolastico 2000-2001

Personale transitato dagli enti locali

Agrigento 787
Alessandria 338
Ancona 527
Arezzo 313
Ascoli Piceno 510
Asti 190
Avellino 632
Bari 2.024
Belluno 194
Benevento 492
Bergamo 939
Biella 138
Bologna 1.160
Brescia 1.025
Brindisi 574
Cagliari 925
Caltanissetta 568
Campobasso 362
Caserta 1.214
Catania 1.458
Catanzaro 750
Chieti 442
Como 555
Cosenza 1.313
Cremona 310
Crotone 237
Cuneo 545
Enna 418
Ferrara 294
Firenze 1.309
Foggia 1.128
Forli’ 342
Frosinone 577
Genova 1.155
Gorizia it. 130
Gorizia slov. 2
Grosseto 294
Imperia 183
Isernia 126
La Spezia 263
L’Aquila 520
Latina 634
Lecce 1.005
Lecco 357
Livorno 399
Lodi 218
Lucca 394
Macerata 412
Mantova 418
Massa Carrara 210
Matera 319
Messina 1.320
Milano 4.636
Modena 606
Napoli 5.189
Novara 304
Nuoro 381
Oristano 229
Padova 788
Palermo 2.314
Parma 318
Pavia 376
Perugia 632
Pesaro 449
Pescara 339
Piacenza 220
Pisa 494
Pistoia 355
Pordenone 272
Potenza 642
Prato 352
Ragusa 664
Ravenna 206
Reggio Calabria 847
Reggio Emilia 432
Rieti 188
Rimini 322
Roma 3.417
Rovigo 234
Salerno 1.591
Sassari 780
Savona 381
Siena 343
Siracusa 565
Sondrio 174
Taranto 498
Teramo 297
Terni 265
Torino 2.701
Trapani 761
Treviso 579
Trieste it. 239
Trieste slov. 0
Udine 515
Varese 900
Venezia 918
Verbania 170
Vercelli 147
Verona 796
Vibo Valentia 384
Vicenza 818
Viterbo 449

Totale 70.426

Al 1 settembre del 2008 in servizio n. 43.794

Ci domandiamo dove sono questi colleghi  CHI L’HA VISTI??

APPELLO IN PARTICOLARE

AI COLLEGHI DI ROMA E PROVINCIA

PARTECIPARE ALLO SCIOPERO 

DEL 28 MARZO A ROMA

CONCENTRAMENTO  DALLE ORE 9,30

IN PIAZZA MONTECITORIO

Comitato Nazionale Ata e Itp ex enti locali (3497293449)

SCIOPERO 28 MARZO 2012          REFERENTI REGIONALI

Dopo le note sentenze dei Tribunali Europei a noi favorevoli, ci saremmo aspettati rapporti meno tesi con tutti: federazioni sindacali, mondo politico, amministrazione della scuola.

Ciò, non è avvenuto: ancora una volta, spesso, ci ritroviamo soli a contare le nostre forze che sono, soprattutto, quelle del nostro Comitato e, in particolare, la persona di Vincenzo Lo Verso che da tanti anni si batte per tutti noi.

Il 28 di Marzo ci sarà l’importantissimo sciopero per tentare di trasferire nell’arena della politica i diktat definitivi delle sentenze europee, per cercare – in questo Paese, disossato da mille intrighi e da una corruzione senza fine – d’intavolare una trattativa seria la quale, sulla base delle sentenze a noi favorevoli, consenta di semplificare ciò che ancora ci attende per concludere questo Calvario che dura da quasi 13 anni.

Da circa 11 anni vive anche il Comitato: oggi, siamo appoggiati dall’UNICOBAS, il quale ci ha mostrato la disponibilità di un sindacato sensibile alle istanze dei lavoratori ed aperto alle loro iniziative.

Ciò non significa che altre sigle sindacali si possano affiancare per aiutarci: noi, non abbiamo reticenze o chiusure se qualcuno vuole seriamente darci una mano.

Però, proprio perché, negli anni, più volte questo “aiuto” è stato intermittente e, talvolta, ci è sembrato eterodiretto, il punto centrale al quale ci riferiamo è il Comitato ATA/ITP ex Enti Locali il quale – in una democrazia dei rapporti sindacali e del lavoro – ha tutta la dignità di rappresentarci.

Concludo qui, ricordando ai tanti colleghi che Vincenzo è oberato di lavoro; io faccio quel che posso, ovvero la sola cosa che mi riesce bene: scrivere.

Perciò, lancio un invito non pleonastico: chiunque può o se la sente di dare una mano al Comitato (soprattutto a Vincenzo), lo faccia

Grazie a tutti

Carlo Bertani

(addetto stampa del Comitato)

SCIOPERIAMO COMPATTI IL 28 MARZO

PER DIFENDERE I NOSTRI DIRITTI.

CONCENTRAMENTO A ROMA DALLE ORE 9,30

IN PIAZZA

MONTECITORIO

Comitato Nazionale Ata e Itp ex enti locali (3497293449)

SCIOPERO 28 MARZO 2012          REFERENTI REGIONALI

Da dove nasce tutta la vicenda del trasferimento del personale Amministrativo Tecnico Ausiliario e ITP alle dipendenze degli Enti Locali (Comuni e Province)

Con l’ articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 il 1 gennaio del 2000 tutto il personale ATA (Amministrativo,Tecnico Ausiliario) e ITP dei comuni e delle province in servizio nelle scuole statali viene trasferito alle dipendenze dello stato.

Collaboratori Scolastici 61853

Assistenti Amministrativi 5322

Assistenti tecnici 1409

Dsga 1132   RA

ITP 1307

TOTALE 71023  (Fonte sole 24 ore)

Dopo l’indagine del MIUR aveva evidenziato che il personale transitato dagli enti locali allo Stato ammontava a 71.464 unità, di cui n. 43.794 in servizio al 1 settembre 2008.

A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza non che il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.”

Art. 8. (Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato)

1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell’ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e l’Unione delle province d’Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.

5. A decorrere dall’anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell’anno finanziario precedente a quello dell’effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l’ANCI, l’UNCEM e l’UPI.-

Come si può facilmente osservare, la legge n. 124 del 1999 , obbligando il trasferimento d’azienda dagli Enti Locali all’amministrazione dello Stato comparto-scuola, ha osservato il principio legislativo secondo cui i dipendenti ATA, interessati al provvedimento, sarebbero dovuti transitare con diritti e doveri corrispondenti ai dipendenti ATA statali, tenuto conto dell’anzianità, dell’identità e delle mansioni effettivamente svolte nei vari profili.  Articolo 2112 del Codice Civile Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda

01/01/01           CORREVA IL GOVERNO D’ALEMA

Vediamo invece come è stata applicata questa disposizione normativa e quali le ricadute negative sui dipendenti interessati al trasferimento.

Tutta questa vicenda ha inizio con il Governo D’Alema, con l’obbiettivo dichiarato di realizzare la più grande mobilità di dipendenti nella pubblica amministrazione a costo zero.

Nei fatti riuscirono a fare di meglio e di più (o di peggio e di meno a secondo dei punti di vista), infatti nel mentre al comparto scuola è stato trasferito il 100% del personale in servizio, le corrispondenti competenze economiche trasferite furono solo dell’85% circa e con il risparmio forzoso del rimanente 15% fu pagato il contratto dei lavoratori degli EE.LL.

Nella sostanza, si è persino realizzato un risparmio (con cui è stato finanziato il contratto degli EE.LL.) e ovviamente stiamo parlando di risorse economiche sottratte ai lavoratori transitati che mortificherà significativamente il loro futuro: salari, ricostruzione di carriera e i calcoli pensionistici, nonché la qualità di vita degli stessi e delle rispettive famiglie, con gravi ed irrecuperabili lesioni e perdita di chanse per le opportunità da offrire ai   figli : cuere specialistiche,istruzione universitaria, matrimon e quant’altro, inducendoli a rinunciare al necessario per indebito prelievo dagli stipendi delle somme riconosciute i giudizio quali legittime differenze dello tipendio !!!!!  costringendoli ad impiantare un contenzioso esteso,che costa al Ministero cifre indicibili!!!in danno dei lavoratori tutti!!!


Pertanto con effetto della legge n. 124 del 1999, il personale ATA transitato dagli EE.LL dal 1° gennaio 2000 oltre ad aver perso ogni beneficio delle code contrattuali EE.LL., si vede negati anche tutti i diritti maturati nell’Ente di provenienza del percorso lavorativo e formativo; alcuni retrocedono di uno o più livelli retributivi altri perdono il maturato di anzianità lavorativa con ricadute pesanti anche sul calcolo pensionistico.

A rimetterci, in solido, sono quei dipendenti con maggiore anzianità lavorativa, mentre chi aveva pochi anni di sevizio in alcuni casi si vede aumentata l’anzianità, cinque esempi estremi per chiarire il caos e le palesi disparità di trattamento createsi intorno a questa vicenda:

I vincitori del Concorso del agosto 1997 della Provincia di Napoli, assunti nei mesi di Novembre e Dicembre 1999, oltre il numero dei posti messi a concorso,come Responsabili Amministrativi( vedi link  G.U. 4^ serie speciale 1997), diventano DSGA il 1 settembre 2000 e fregano tutti!!!!

• un dipendente che transita con pari livello retributivo (sia 3° come Collaboratore scolastico o 4° come esecutore) con 30 anni di servizio si ritrova alle dipendenze del comparto scuola nella fascia retributiva di 9 anni, il che significa che a parità di un altro dipendente non transitato dagli EE.LL. per raggiungere e ottenere uguale trattamento economico pensionistico a parità di anni effettivamente lavorati dovrebbe lavorare altri 30 anni (30 + 30 = 60! e ogni commento risulta ovviamente superfluo).

Cioè, raggiunto il massimo lavorativo di 40 anni, potrà accedere alla pensione ma, solo con un maturato economico calcolato nella fascia dei nove anni.

• un dipendente di 5°, 6° o 7° livello retributivo ex CCNL-EE.LL. (con funzioni tecniche o amministrative) viene retrocesso di il uno o più livelli retributivi e a seconda della anzianità lavorativa perde anche in termini di fascia retributiva e quindi di calcolo pensionistico

• un dipendente di 4° livello retributivo ex CCNL-EE.LL. (qualifica ausiliario) viene retrocesso di un livello e a seconda della anzianità lavorativa perde anche in termini di fascia retributiva e quindi di calcolo pensionistico

• un dipendente con pochi anni di anzianità, al di là della qualifica, si avvantaggia comunque sul maturato economico, retributivo e pensionistico, più alta è la qualifica maggiore è il vantaggio e comunque se prendiamo ad esempio, un Collaboratore scolastico (ex 3° livello negli EE.LL. e attuale 3° livello nel comparto scuola) con due anni di anzianità lavorativa se ne ritrova 6 nel trasferimento al comparto scuola.

Vediamo come è potuto crearsi tutto questo:

come visto, l’art. 8 della citata legge, conformemente a quanto disposto Articolo 2112 del Codice Civile, ha previsto per il personale ATA degli enti locali:

• il trasferimento nelle corrispondenti qualifiche del personale ATA statale;

• l’attribuzione del profilo professionale come individuato nell’amministrazione statale;

• il riconoscimento dell’anzianità già maturata;

• l’erogazione della retribuzione corrispondente a tale anzianità all’interno dell’ordinamento statale.

• Il comma 4 dell’art. 8 ha poi previsto che il “passaggio” sarebbe dovuto avvenire gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con successivo decreto ministeriale.

Ma successivamente con il  Decreto Interministeriale 23 luglio 1999 N°184 doc (art. 3, comma 2), invece di occuparsi di criteri e modalità del passaggio graduale del personale, ha demandato a un successivo decreto ministeriale, da adottarsi previa contrattazione collettiva tra l’ARAN e le OO.SS dei comparti scuola e enti locali, la definizione dei criteri di inquadramento del personale ATA nei ruoli dello Stato.

In data20.07.2000 l’ARAN e le OO.SS (cgil-cisl-uil-snals ) hanno sottoscritto l’accordo preliminare  al definitivo D.M., come previsto dal D.M. 184/1999.

L’accordo ha formulato criteri di inquadramento diversi da quelli stabiliti dalla legge n. 124 del 1999

L’art. 3, infatti, ha previsto che ai dipendenti ATA trasferiti dagli enti locali allo Stato “viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31.12.1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità [...].

L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale e il trattamento annuo in godimento al 31.12.1999, come sopra indicato, è corrisposta “ad personam” e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale”.

Secondo l’accordo sindacale, per individuare la retribuzione spettante in fase di inquadramento, non si deve più partire dal riconoscimento dell’anzianità maturata, ma viceversa, dalla retribuzione in godimento decurtata delle accessorie fisse e continuative(contrariamente a quanto sancito dalla legislazione ordinaria e disposto con le circolari applicative, completamente ignorate) , ricostruendo sulla base di questo elemento un’anzianità nuova e fittizia utile per l’inquadramento.

In sostanza, a questi lavoratori, non solo viene negata la progressione di carriera del comparto scuola (gradoni) ma, viene anche azzerata quella dell’Ente Locale di provenienza, recuperando in questo modo le risorse economiche per il Contratto EE.LL.

L’accordo è stato recepito con D.M. del 5 APRILE 2001

LA  corte dei conti 22 nov 2001 PUR RAVVISANDO LA MANCATA COPERTURA FINANZIARIA DELLE COMPETENZE FONDAMENTALI DEL PERSONALE (VEDI LINK RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE corte dei conti 22 nov 2001)VALIDA L’ACCORDO,MANCANO BEN 242 MILIARDI PER RICONOSCERE LO STIPENDIO SPETTANTE PER LEGGE AL PERSONALE TRANSITATO

Tutta questa controversa vicenda, come già esposto, nasce con l’intento dell’allora Governo D’Alema di dimostrare che si può governare e riformare parti del sistema (o contro riformare cioè in senso negativo) senza costi e come i fatti ci hanno dimostrato, se ne può ricavare addirittura un risparmio di spesa facendo ricadere tutti i costi, sulle certezze del futuro lavorativo e pensionistico dei dipendenti interessati!

Questo lo scenario politico in cui si inserisce la legge n. 124 del 1999, ma, come se non bastasse, la gestione di questa complessa operazione di trasferimento d’Azienda si svolse, come i fatti stanno a dimostrare, nel massimo della superficialità, priva di un minimo di coordinamento fra Ministero e Enti Locali e persino fra le rappresentanze delle categorie sindacali interessate.

 Solo circolari contraddittorie, in un clima confuso dove nessuno sapeva dare certezze interpretative e/o conoscitive.

In questo clima si da inizio alle operazioni di trasferimento dove succede di più e di tutto, dove si ricevono le domande di opzione e si inoltrano le schede di rilevazione, dove i più furbi si salvano e rimangano all’Ente di provenienza e gli altri vengono letteralmente “scaricati” al comparto scuola.

E’ in questo clima di confusione crescente (basti solo pensare che ad oggi nessuno sa quantificare con precisione il numero dei dipendenti interessati a questo provvedimento) che si inserisce l’accordo sindacale del 20.07.2000 interpretativo della legge n. 124 del 1999 e peggiorativo rispetto anche alla applicazione dell’articolo 2112 c.c., accordo poi stigmatizzata anche a livello sindacale e conseguentemente impugnata a livello legale.

Pertanto è questo accordo che ha impedito un percorso che trasferisse in uguale misura le risorse umane e quelle finanziarie che fosse omogeneo e con le tutele dei diritti lavorativi effettivamente maturati, creando nei fatti la separazione del personale ATA in due classi; gli ex dipendenti degli enti locali e gli statali

Il tutto, quindi, è stato causato da un semplice “accordo sindacale”, illegittimo perché il trasferimento ope legis è regolamentato dalla Legislazione ordinaria e gli accordi di comparto servono a stabilire le modalità relative allo scorrimento graduale degli adempimenti, quindi i lavoratori sono vittime di PATTI CONTRARI

pertanto, è stata fatta richiesta ai Tribunali del Lavoro di pronunciarsi sulla illegittimità di questo accordo nella parte in cui contrasta con il disposto dell’art. 8 terzo comma della legge n.124, con l’ Articolo 2112 del Codice Civile (così modificato in virtù della direttiva 77-187-CE), richiamato dall’art. 34 del decreto legislativo 29-1993e questo è stato il corollario dei ricorsi vinti (alcuni fino al terzo grado di giudizio)

Infatti,  se non fosse stata emanata la legge n. 124 del 1999 e se nessuno avesse siglato accordi,
il personale in oggetto sarebbe stato trasferito
(come sempre avvenuto nei casi di trasferimento d’Azienda)
attraverso il meccanismo dell’Articolo 2112 del Codice Civile , cioè in modo normale e con ogni diritto maturato.

La ricostruzione di carriera di ogni singolo dipendente rappresenta solo una delle richieste indirizzate ai Giudici ed è consequenziale rispetto al riconoscimento di un diritto derivante direttamente dalla legge n. 124 del 1999 , ma anche dall’applicazione dell’art.2112 c.c., applicabile senza dubbio al pubblico impiego in virtù di espressa previsione contenuta nel d.l. 29/93, laddove prevede che nei trasferimenti di personale i lavoratori e le lavoratrici debbano mantenere ogni diritto maturato alle dipendenze del precedente datore di lavoro.

Pertanto non è stato richiesto di modificare una legge, come invece si è tentato di fare con 20.07.2000 l’ARAN e le OO.SS, né di applicarla in modo diverso.

Si è semplicemente richiesto il rispetto di un diritto soggettivo riconosciuto dalla legge e non applicato nel trasferimento.

Per questo ci siamo rivolti ai Giudici del Lavoro e non al TAR. Il Tribunale Amministrativo Regionale, infatti, tutela gli Interessi Legittimi e non i diritti.

Affermare che la ricostruzione di carriera è un interesse legittimo, equivale a dire che non è un diritto.

Pertanto adire al TAR avrebbe significato non avere il diritto ma l’interesse legittimo alla ricostruire la carriera.

La scelta del Giudice del Lavoro è quindi direttamente correlata alla scelta sostanziale di difendere un diritto e non un interesse ed è in questo senso obbligata.

E’ stato richiesto, dunque, la condanna del Ministero all’Istruzione (MIUR) al riconoscimento di ogni diritto maturato dal personale ATA ricorrente, derivante dal CCNL Enti Locali e non previsto dal CCNL Scuola, sia ai fini retributivi, che pensionistici, che giuridici latu sensu, con efficacia retroattiva e con ogni effetto di legge e solo di conseguenza, quale uno dei diritti maturati, la condanna del Ministero all’adempimento degli obblighi di legge in tema di trasferimento di personale volti alla ricostruzione di carriera di ogni singolo ricorrente sia ai fini giuridici latu sensu, che economici, in applicazione del combinato disposto dall’art. 34 del decreto legislativo 29-1993’ e dell’Articolo 2112 del Codice Civile.

In sostanza nei Tentativi di Conciliazione Obbligatoria presso gli Uffici Provinciali del Lavoro e nei ricorsi inoltrati, è stato chiesto:

• la condanna del Ministero al riconoscimento di ogni diritto maturato dal personale ATA ricorrente, derivante dal CCNL-EE.LL. e non previsto dal CCNL Scuola, sia ai fini retributivi, pensionistici, che giuridici, con efficacia retroattiva e con ogni effetto di legge;

• la condanna del Ministero all’adempimento degli obblighi di legge (in alcuni casi in solido con l’ente di provenienza) in tema di trasferimento di personale volti alla ricostruzione di carriera di ogni singolo ricorrente sia ai fini giuridici che economici, in applicazione del combinato disposto dall’art. 34 del decreto legislativo 29-1993 e dell’Articolo 2112 del Codice Civile ;

• la dichiarazione di illegittimità dell’accordo sindacale 20.07.2000 nella parte in cui contrasti con il disposto dell’art. 8 c. 3 della legge 3 maggio 1999 n. 124, con  Articolo 2112 del Codice Civile (così modificato in virtù della direttiva 77/187/CE), richiamato dall’art.34 del decreto legislativo 29/1993.

I lavoratori presentarono ricorso in massa, invocando la corretta applicazione dellalegge n. 124 del 1999 .
Seguirono migliaia di sentenze favorevoli ai lavoratori (sono troppe, ne citiamo solo alcune) e significative azioni repressive attraverso Mobbing e Bossing:

Sentenza Corte di Appello di Roma n. 6487 del 29 settembre 2006

Sentenza Tribunale di Civitavecchia del 29 settembre 2005

Dispositivo Sentenza Tribunale di Civitavecchia del 29 settembre 2005

Sentenza del Tribunale di Trani 16 febbraio 2004

Sentenza della CORTE D’APPELLO DI MILANO 11 dicenbre 2003

Sentenza della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA 2 ottobre 2003

Sentenza del Tribunale di Alessandria 15 luglio 2003

Sentenza del Tribunale di Tortona 7 luglio 2003

Sentenza del Tribunale di Gela 26 giugno 2003

Sentenza del Tribunale di Lodi 25 giugno 2003

Sentenza del Tribunale di Treviso 15 aprile 2003

Sentenza del Tribunale di Milano 14 aprile 2003

Sentenza del Tribunale di Siena 31 marzo 2003

Sentenza del Tribunale di Milano 5 marzo 2002

Infine due importanti sentenze della Corte di Cassazione:

1 – La Sentenza della Corte di Cassazione del 15 marzo 2005

2 –  la Sentenza della Corte di Cassazione n. 3224 del 25 gennaio 2005

la Sentenza della Corte di Cassazione n. 3224 del 25 gennaio 2005

chiarirono in maniera inequivocabile che:

• “l’accordo  20.07.2000 l’ARAN e le OO.SS è privo di natura normativa”

• “al dipendente ATA già in servizio presso gli enti locati, vanno applicati i trattamenti economici e normativi stabiliti dal c.c.n.l, del rapporto scuola, considerandolo come appartenente al detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l’ente locale”

Dopo quasi sei anni di ricorsi promossi in tutta Italia da tutti i sindacati scuola (compresi i firmatari   OO.SS) con pronunciamenti favorevoli ai ricorrenti nei vari gradi di giudizio il governo Berlusconi annulla, con un emendamento presentato da Daniela Santanchè, in finanziaria tutti i pronunciamenti dei giudici del Lavoro con un comma interpretativo (il comma 218 dell’art. 1 definendola di interpretazione autentica dell’ articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999;, chiaramente volta ad eludere i principi affermati dai giudici della Cassazione).

Una scelta molto grave stigmatizzata dalla stessa assemblea del Senato che, dopo l’approvazione della finanziaria 2006, votò all’unanimità un o.d.g. che chiedeva al Governo precedente il ripristino dei diritti dei lavoratori.

22/2/2005 CORREVA IL GOVERNO BERLUSCONI

….Con emendamento presentato da Daniela Santanchè

comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266

Articolo 1 LEGGE FINANZIARIA
…OMISSIS…
218. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999; si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è Inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento.

L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.

Il governo Berlusconi, pertanto, in continuità con quello D’Alema e con l’accordo sottoscritto da CGIL CISL UIL e SNALS, in modo retroattivo, nella finanziaria del 2006 cambia la legge e annulla i pronunciamenti dei Giudici del Lavoro e della Cassazione, un accanimento spropositato e senza precedenti sul piano ragionieristico, che devasta condizioni salariali, pensionistiche e i diritti più elementari di una gran parte di questi dipendenti.

Pertanto quando la vicenda sembrava finalmente conclusa sul piano giudiziario, costata diverse migliaia di euro ai lavoratori e alle loro famiglie oltre che al Ministero, viene riaperta da un inatteso quanto scorretto atto politico!

L’aver cambiato le regole del gioco dopo le sentenze di tre gradi di giudizio che restituivano giustizia e equità ai lavoratori, appare a tutti e in modo fin troppo evidente un atto gravissimo perché palesemente in conflitto con i nostri principi Costituzionali,

per almeno per tre considerazioni:

• La disparità di trattamento salariale e pensionistico che viene a determinarsi a parità di lavoro e maturato di servizio, tra dipendenti EE.LL. e comparto Scuola e tra gli stessi dipendenti del comparto scuola.

A questo punto sarà solo il caso e non le regole a determinare i calcoli salariali e pensionistici di ciascun dipendente, una sorta di lotteria al ribasso, cioè a chi perderà di meno (con eccezione di quanti con bassa anzianità lavorativa che al contrario, come gia fatto osservare, ci andranno a guadagnare come maturato economico sui gradoni di anzianità come da CCNL scuola)

• Viene mortificato uno dei pilastri fondanti dell’ Ordinamento Giuridico “la gerarchia delle fonti normative” Infatti un accordo sindacale (quello del 20.07.2000) non può contrastare una Legge (legge n. 124 del 1999  dell’Articolo 2112 del Codice Civile .)

• Le regole della convivenza civile non possono essere cambiate in modo arbitrario, unilaterale e a gioco finito, questo è un atto inaccettabile in uno stato di diritto, un evidente involuzione di civiltà.

Atto maggiormente grave perché persecutorio nei confronti di lavoratori a basso salario e basse pensioni, dimostrando in questo modo, che in questo paese e con questo parlamento, solo i potenti e i ricchi risultano tutelati e persino intoccabili!

Ad avviso del Ministero, infatti, l’inquadramento nei ruoli dello Stato sulla base dell’anzianità (e non sul maturato economico) comporta un aumento della retribuzione, mentre il legislatore, nel momento in cui disponeva che al personale ATA trasferito “vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza”, aveva inteso unicamente garantire la conservazione delle posizioni acquisite, escludendo l’assunzione di oneri economici maggiori di quelli già gravanti sugli enti locali.

Su questo rilievo si inserisce la seconda questione: il Ministero ha infatti sempre sostenuto che il l’operazione di trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato dovesse avvenire a “costo zero” tenuto conto che ” nessuna copertura finanziaria è stata infatti in essa prevista per i pretesi aumenti retributivi da corrispondere al personale proveniente dagli EE.LL.”.

Contrariamente, sempre ad avviso del Ministero, vi sarebbe una violazione dell’art. 81 della Costituzione.

Con riferimento all’aumento della retribuzione derivante dall’inquadramento nei ruoli dello Stato, è sostenibile che gli effetti dell’applicazione di questo principio fossero perfettamente noti al Legislatore: era, in altri termini, del tutto pacifico che, in considerazione del diverso sistema di valorizzazione dell’anzianità nei due comparti (enti locali e Stato), la trasposizione prevista avrebbe provocato un incremento retributivo per i dipendenti degli enti locali forniti di maggiore anzianità (perché avrebbero risentito dell’effetto degli scatti previsti nell’amministrazione statale).

Se così non fosse stato, è evidente che la legge avrebbe stabilito cautele e meccanismi per la tutela delle retribuzioni acquisite dai dipendenti trasferiti, in modo da evitare un peggioramento delle retribuzioni per i dipendenti più anziani.

Ad ogni modo, nelle sentenze citate, la Cassazione ha precisato che fattispecie deve essere ricondotta alla disciplina generale in tema di trasferimento dei rapporti di lavoro e quindi, sulla base del disposto dall’art. 34 del decreto legislativo 29-1993, come sostituito dall’art, 19 del D.lgs. n. 80/1998 (ora art. 31 D.lgs. 165/2001), a quanto previsto dall’Articolo 2112 del Codice Civile .

Ad avviso della Suprema Corte, infatti, per “escludere la continuità giuridica ad ogni effetto del rapporto di lavoro del personale che transita alle dipendenze di un diverso soggetto, con la conservazione di tutti i diritti è indispensabile che operino “disposizioni speciali” (naturalmente di rango primario, considerata la natura della fonte da derogare); dall’altra, che la contrattazione collettiva, certamente non è abilitata ad incidere sulla garanzia apprestata dall’art. 31 D.lgs. 165/2001, come su tutte le norme inderogabili contenute in questo corpus normativo (art. 2, comma 2, dello stesso decreto)”.

L’analisi della normativa di riferimento porta la Cassazione ad affermare “l’assenza di “disposizioni speciali” derogatorie dell’art. 31 D.lgs. 165/2001″ e, soprattutto, che “il precetto secondo il quale al personale in questione è riconosciuta ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza, risulta, per un verso, chiaramente confermativo della regola generale di cui all’art. 31 D.lgs. 165/2001; per l’altro, la sua compiutezza esclude che sia stata demandata a fonti secondarie il compito di precisarlo ed integrarlo”.

Quanto al c.d. costo zero e al contrasto con il comma 4 dell’art. 81 della Costituzione, la Suprema Corte precisa che questo “è ravvisabile solo quando sia sussistente un apprezzabile scostamento rispetto alle previsioni di spese, senza alcuna ragionevole coerenza fra l’onere coperto ed i mezzi per farne fronte (cfr. Corte Cost. n. 384 del 1991, n. 25 del 1993), non certo in relazione ai maggiori oneri a carico del bilancio statale eventualmente derivanti dall’interpretazione di una legge e comunque nell’ambito di un sistema articolato in modo complesso rispetto alla copertura dei nuovi oneri per il personale (risparmi di spesa anche derivanti da operazioni di razionalizzazione)”.

Di fronte all’interpretazione autentica del comma 218 molti giudici, prima di procedere al giudizio, hanno ritenuto opportuno per sgomberare il campo dai molti dubbi di incostituzionalità di rimettersi al parere della corte costituzionale la quale con la sentenza n. 234 depositata in data 18 giugno e pubblicata il 26 giugno ha sancito la legittimità del comma 218 della legge finanziaria 2006.

Come è noto, il comma 218 della finanziaria 2006 ha ribaltato quanto stabilito dall’ articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 in materia di riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata negli enti di provenienza al personale ATA/ITP transitato dai ruoli degli enti locali allo Stato.

Gli effetti del comma 218, ribaditi dalla Sentenza della Corte rimettono in discussione il diritto dei lavoratori ex EE.LL. al riconoscimento delle anzianità maturate alla dipendenze degli ex EE.LL. ottenuto, attraverso una vertenza risolta positivamente avanti alla Corte di Cassazione che con numerose decisioni ha sancito per questi lavoratori il riconoscimento di tale diritto.

Il Governo precedente, in sede di approvazione della Finanziaria 2005, ha introdotto la norma contenuta nel comma 218 dell’art. 1 definendola di interpretazione autentica, chiaramente volta ad eludere i principi affermati dai giudici della Cassazione.

Una scelta molto grave stigmatizzata dalla stessa assemblea del Senato che, dopo l’approvazione della finanziaria 2006, votò all’unanimità un o.d.g. che chiedeva al Governo precedente il ripristino dei diritti dei lavoratori.

A seguito della sopravvenuta disposizione legislativa, alcuni giudici hanno mutato orientamento, altri  invece, ritenendo il comma 218 censurabile sotto il profilo costituzionale, hanno sollevato la questione innanzi alla Corte Costituzionale.

A questo punto, dopo il regalo Berlusconiano del natale 2005, viene dato mandato agli Uffici Legali (di tutti i sindacati) di attivare ricorso alla Corte Costituzionale e con sentenza 243 del 18/06/2007 (pubblicata il 26 giugno) la Corte Costituzionale e n°311 del 2009 si pronuncia contro i lavoratori dichiarando legittimo il comportamento del Governo,le firme di mandato per l’Avvocatura dello Stato, è bene ricordarlo, sono una di Berlusconi e l’altra di Prodi – sono più fumose della nebbia in Valpadana.

Appare, a tutti gli interessati, questa una sentenza ragionieristica, più politica che giuridica, dove lo stesso presidente del Consiglio Romano Prodi si costituisce in giudizio.

Persino le motivazioni date, contro i pareri espressi dalla Corte di Cassazione, risultano spesso confuse, generiche e contraddittorie in alcuni punti persino prive di riferimenti concreti.

Brutta pagina di storia questa!

Con questa pronuncia della Corte Costituzionale viene sancito un principio per cui a distanza di anni, con una norma interpretativa, nei fatti si stravolge il significato dell’articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 già sancito in maniera univoca dalla Corte di Cassazione.

Tale decisione,ora ripropone una situazione la cui drammaticità, confusione e iniquità ricade su molti lavoratori ATA/ITP, che non hanno avuto la possibilità di scegliere se essere trasferiti o no dagli EE.LL. allo Stato:

sono stati tutti inquadrati, inizialmente, solo sulla in base al maturato economico senza tenere conto dei servizi maturati e con la perdita del salario accessorio già percepito;ora, dopo la sentenza, una parte di essi sarà retribuita, a parità di anzianità, in maniera diversa degli altri; coloro che hanno avuto il riconoscimento degli arretrati e degli aumenti di stipendio per effetto di una sentenza non passata in giudicato (1° e 2° grado) subiranno una assurda “retrocessione” economica e dovranno restituire quanto percepito; soltanto i pochi che, a differenza degli altri, hanno avuto sentenze passate in giudicato avranno confermata la retribuzione e il giusto inquadramento.

A fronte a tale sentenza chiaramente politica moltissimi lavoratori si stanno organizzando in associazioni e comitati

• per continuare ad agire direttamente contro questo sopruso

• per riaffermare i diritti negati, dal governo di “centro-destra-sinistra”.

CORREVANO: IL GOVERNO D’ALEMA, BERLUSCONI E PRODI

Rimangono pertanto invariate le nostre proposte iniziali.

Deve comunque trovare correzione la penalizzazione, per tutti i dipendenti, che maturata l’anzianità massima lavorativa saranno messi a riposo con una decurtazione di almeno 200 euro mensili.

Decurtazione sul calcolo pensionistico che corrisponde in eguale misura a quanto avrebbero percepito sia che fossero stati sempre nel comparto scuola o come se, in assenza di trasferimento, avessero continuato il percorso lavorativo nell’ente di provenienza.

Continuerebbe comunque a rimanere illegittima, intollerabile e immorale la mortificazione di entrambi i diritti lavorativi!

La prima vera emergenza da dover affrontare (immediatamente) attiene ai dipendenti che vinti i ricorsi ma non ancora passati ingiudicati al momento della applicazione dell’Articolo 1 “LEGGE FINANZIARIA 2005” e incassati gli arretrati, attivata la ricostruzione di carriera, come da decisione dei Tribunali del Lavoro, si trovano oggi nella condizione di dover restituire le somme percepite e di arretrare sia economicamente che giuridicamente con una nuova e penalizzante ricostruzione di carriera.

Ci troviamo di fronte a richieste di notifica per recupero credito fino ad un ammontare di euro 70.000,00 (anche oltre in alcuni casi) somma relativa a dodici  anni, tanto è durato questo stillicidio.

Se non interviene subito un provvedimento sanatoria, blocchi o sospenda queste richieste di recupero crediti, molti lavoratori e con essi le loro famiglie potrebbero davvero trovarsi in un tunnel di disperazione .

La prima cosa che questo Governo dovrebbe e potrebbe fare è:

• Rispettare gli accordi e i soldi stanziati dal  Governo Prodi con le OO.SS.

Una seria indagine conoscitiva di quanti, ancora oggi concretamente, si trovano in condizione di grave penalizzazione.

• Rivisitare tutte le ricostruzioni di carriera in modo e maniera di accertare quanti siano stati avvantaggiati e quanti invece penalizzati.

1. Anche considerando che molte ricostruzioni di carriera hanno tenuto in considerazione il salario accessorio a fronte di altre che non lo hanno calcolato.

2. Anche considerando che molti processi sono passati ingiudicati e pertanto non rientrano nel provvedimento

A fronte di questa indagine, se fatta seriamente, potremmo scoprire che la cifra consentirebbe una sanatoria capace di chiudere definitivamente questa vicenda senza gettare nella disperazione molti dipendenti e le loro famiglie.

Il COMITATO NAZIONALE ATA-ITP EX ENTI LOCALI

nell’esprimere il vuoto, la delusione e la lontananza da queste pratiche della politica, chiedono al Parlamento, al Ministero e pertanto al Governo di attivare tutte le iniziative necessarie, a partire dalla emanazione urgente di un provvedimento legislativo che ripristini i diritti dei lavoratori ATA/ITP ex Enti Locali lesi dal  comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Con la Sentenza Corte Europea dei Diritti Umani del 7 giugno 2011 – Italiano  ,ha accolto il ricorso proposto da alcuni lavoratori appartenenti al personale ATA della scuola, transitati dagli enti locali allo Stato a norma della legge n. 124 del 1999, che avevano lamentato la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU);

il 6 settembre 2011 anche  la Corte di giustizia europea ( SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – ATA )  si è pronunciata favorevolmente sul ricorso proposto da un altro gruppo di lavoratori ATA che si trovavano nelle medesime condizioni;

Tali sentenze risulta infatti che lo Stato italiano, con la cosiddetta legge di interpretazione autentica (legge finanziaria per il 2006) che ha interpretato l’art. 8 della legge n. 124 del 1999 nel senso dì non riconoscere l’intera anzianità pregressa maturata presso l’Ente di provenienza, ha violato i diritti dei lavoratori interessati, infatti: si è creata una disparità di trattamento economico tra lavoratori con identica anzianità e profilo professionale; il danno economico si protrae per tutta la vita lavorativa, fino alla riduzione dell’importo pensionistico; molti dei transitati, nel frattempo, sono sotto minaccia di dover restituire le somme percepite, provvedimento che decurterebbe oltre il sopportabile le già basse retribuzioni di questi lavoratori;

inoltre, secondo quanto sostenuto dalla stessa Corte europea, l’intervento legislativo di cui alla citata legge finanziaria intervenendo in pendenza della procedura giudiziaria, si pone in contrasto con l’art. 6 della Convenzione europea, che invece garantisce il diritto al giusto processo.

Quindi ,

CHIEDIAMO

il pieno riconoscimento giuridico ed economico come da articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 ,anche ai fini pensionistici  per tutti gli anni relativi al servizio prestato prima di essere coattivamente assorbiti nel comparto scuola e  a seguito  della sentenza sentenza  Agrati (Cedu) la piena applicazione ,  con la cancellazione del comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266  e una sanatoria legislativa per tutte le sentenze negative passate in giudicato causate con l’inserimento del  comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266  dal governo Berlusconi e il blocco delle restituzioni coatte che l’amministrazione sta attuando.

INVITO I COLLEGHI TRANSITATI DI TUTTA ITALIA  A

PARTECIPARE ALLO SCIOPERO 

DEL 28 MARZO A ROMA

CONCENTRAMENTO A ROMA DALLE ORE 9,30

IN PIAZZA MONTECITORIO

Comitato Nazionale Ata e Itp ex enti locali (3497293449)

 vincenzoloverso@tiscali.it

SCIOPERO 28 MARZO 2012          REFERENTI REGIONALI

A PROPOSITO DI SENTENZE EUROPEE

La Legge 9 gennaio 2006  nota come legge Azzolini- che consta di un solo articolo attraverso il quale si modifica la LEGGE 23 agosto 1988, n.400 (conosciuta perché disciplina l’attività del governo) e secondo cui si sancisce che il governo  promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato italiano;

comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell’esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce».

Ora sul sito del governo italiano l’ultima RELAZIONE AL PARLAMENTO ANNO 2010  alle camere, presentata dal governo, sullo stato di attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, è quella risalente all’anno 2010;

essa riporta, dalla pag. 32 in avanti, soltanto le sentenze che si sono susseguite e niente più .

QUESTO NON BASTA!!

Devono dire come hanno intenzione di attuare la sentenza  Agrati (CEDU), perchè la legge affida al governo l’attuazione delle pronunce .

Rimaniamo fiduciosi che il governo e il Parlamento recepisca le note sentenze europee che ricordiamo essere vincolanti per gli stati membri EU,le quali  danno ragione ad ATA ed ITP ex Enti Locali con l’applicazione delle stesse.

Per questo motivo diamo una sonora  sveglia,partecipiamo  allo sciopero indetto per il giorno 28 marzo a Roma con il presidio in p.za Montecitorio

Partecipiamo uniti e senza smagliature.

Tentantivo conciliazione fallito: confermato Sciopero Nazionale ATA

In data 16 febbraio 2012 si è tenuto l’incontro preventivo per il Tentativo di conciliazione preventivo relativo all’annunciata proclamazione di sciopero per tutto il personale ATA, di ruolo e non, avanzata dall’Unicobas.

L’Unicobas aveva comunicato l’intenzione di proclamare lo sciopero per un giusto trattamento per il personale ATA i cui organici sono stati falcidiati, per una giusta revisione delle qualifiche ed un contratto specifico per la scuola che porti docenti ed ATA fuori dalle regole che impongono al pubblico impiego una retribuzione avulsa dalla media retributiva europea legando i contratti all’inflazione programmata ed imponendo anche la scomparsa del ruolo e degli automatismi d’anzianità.

Lo sciopero interessa poi in particolare la vertenza aperta per il personale Ata-Itp ex Enti Locali.

Lo sciopero di tutto il personale ATA-ITP è stato quindi proclamato per il 28 marzo 2012 per sollecitare il governo italiano a recepire la Sentenza Corte Europea dei Diritti Umani del 7 giugno 2011 .

La problematica della vertenza è il pieno riconoscimento giuridico ed economico come da articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, anche ai fini pensionistici per tutti gli anni relativi al servizio prestato prima di essere coattivamente assorbiti nel comparto scuola.

La nostra organizzazione ha chiesto, a seguito delle note sentenze europee che danno ragione ad ATA ed ITP ex Enti Locali, l’applicazione delle stesse.

Il Miur ha rigettato la nostra ipotesi, confermando lo scippo del servizio svolto negli Enti Locali dai 70.000 Ata ed Itp passati allo stato, nascondendosi dietro l’assenza di un provvedimento legislativo di merito, quel provvedimento che il Parlamento italiano, secondo le norme UE, avrebbe DOVUTO adottare entro un mese dalla sentenza della Suprema Corte Europea.

(ovvero al massimo entro settembre 2011).

Quello che non spende per sanare una palese ingiustizia, il nostro Paese lo spenderà così per pagare l’ennesima sanzione per inadempienza al trattato UE.

L’Unicobas ha preso atto della volontà del Governo italiano di ribadire una normativa vessatoria, sanzionata dalla Suprema Corte Europea.

E’ ora a tutti chiaro che in Italia per richiedere l’applicazione delle Sentenze Europee si rende necessario indire delle azioni di sciopero.

Quindi l’Unicobas scuola conferma lo SCIOPERO DI TUTTO IL PERSONALE ATA per la giornata del 28 marzo con presidio in P.za Montecitorio a Roma (delegazioni dell’Unicobas saranno ricevute dalla Commissione Cultura della Camera e da vari gruppi parlamentari)

f.to Vincenzo Lo Verso

(Responsabile nazionale Unicobas ATA ed ITP ex EELL)

Stefano d’Errico

(Segretario nazionale Unicobas Scuola)

Tentativo di conciliazione

SCIOPERO 28 MARZO 2012          REFERENTI REGIONALI

comunicato stampa fallito tentativo conciliazione

In data odierna si è tenuto l’incontro del tentativo preventivo di conciliazione .

Come sapete l’Unicobas aveva comunicato l’intenzione di proclamare lo sciopero per il personale ata-itp ex enti locali .

La problematica della vertenza è il pieno riconoscimento giuridico ed economico come da articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 ,anche ai fini pensionistici  per tutti gli anni relativi al servizio prestato prima di essere coattivamente assorbiti nel comparto scuola.

La nostra organizzazione l’Unicobas  ha chiesto ha seguito delle note sentenze europee l’applicazione delle stesse.

Il Miur ha rigettato la nostra ipotesi,in quanto la normativa  è attualmente in vigore , e per quanto riguarda la sentenza europea  e necessario un’intervento del legislatore italiano per una norma ad hoc.

Come organizzazione Unicobas abbiamo  preso atto della volontà del Governo Italiano di una normativa vessatoria  sanzionata dalla suprema corte europea  e che in Italia per richiedere l’applicazione delle sentenze europee si rende necessario indire delle azioni di sciopero.

Quindi l’Unicobas scuola conferma la volontà di SCIOPERO DI TUTTO IL PERSONALE ATA-ITP  per la giornata del 28 marzo con presidio in P.zza Montecitorio.

Si invitano tutti i colleghi iscritti a tutti i sindacati  a partecipare in massa allo Sciopero del 28 marzo per spingere il Governo italiano a ottemperare la sentenza  Agrati (Cedu)  con la cancellazione del comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266  e trovare una soluzione legislativa  a questo aberrante problema causato in primis  con l’accordo del  20.07.2000 l’ARAN e le OO.SS  e con l’inserimento del  comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 del governo Berlusconi.

vedi   link  Tentativo di conciliazione

SCIOPERO 28 MARZO 2012          REFERENTI REGIONALI

Cari colleghe/i,
avrete senz’altro udito il tam-tam relativo alla manifestazione del 28 marzo prossimo a Roma, dedicata esclusivamente agli ex dipendenti degli enti locali transitati al Ministero da 1.1.2000.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Nazionale ex Enti Locali (oggi associazione Onlus)
e dall’ Sindacato Unicobas scuola che da sempre è a fianco nelle nostre lotte.

I referenti provinciali di Verona intendono sensibilizzare i colleghi alla partecipazione fattiva con una nostra delegazione e organizzare un pullman per Roma per la giornata del 28 marzo, visto il “mare piatto” che ci circonda, sia dal punto di vista sindacale sia politico.

Sappiamo che non è la prima volta che partecipiamo a queste trasferte romane senza mai ottenere nulla. Ma bisogna andarci ancora… quanto meno per dimostrare che siamo ancora vivi, battaglieri, pronti a tutto, pur di far valere le nostre ragioni, pur di opporci alle ingiustizie/angherie che il Ministero ci ha propinato in questi dodici anni. E sono tante!!!

Pertanto, Vi invitiamo a partecipare alla assemblea organizzativa che si terrà lunedì 27 febbraio -dalle ore 15,00 alle ore 17,00- presso l’Istituto Lorgna, in via Ca’ di Cozzi 39 , vicino a Villamonga, dove ci siamo ritrovati altre volte e dov’è possibile parcheggiare comodamente l’automobile. Qui forniremo tutti i dettagli (costi, ora di partenza, luogo di partenza, ecc. ecc.)

Vi anticipo che ci siamo già interessati del costo del pullman (30/35 euro cadauno) e che coloro che avessero già deciso venire a Roma sono pregati di versare.

Parteciperanno i referenti provinciali di Verona Gaetano Bellorio,Franca Tirapelle, Zanini Stefania e il Responsabile Nazionale ATA ee.ll dell’Unicobas scuola

Cordiali Saluti

Responsabile Nazionale Unicobas
Personale ATA Ex EE.LL.
Lo Verso Vincenzo

richiesta locali Verona

assemblea 27 FEBBRAIO 2012 EX EELL verona

Venerdì 2 marzo 2012 dalle ore 14,30 alle 17,00 c/o l’aula magna del Liceo Scientifico G. Gandini in Via Giovanni XXIII N.1 – 26900 a Lodi

si svolgerà l’assemblea sindacale organizzata dall’Unicobas Scuola Lombardia con i seguenti punti nell’odg:

· Situazione dimensionamento scolastico in Lombardia ed in Provincia di Lodi

· Il grave progetto “scuola” di Formigoni e Valentina Aprea

· Il pericoloso silenzio del MIUR su TFA, esuberi, concorsone, corsi abilitanti, sulla questione dei laboratori e degli ITP: le ultime novità

· Il ricorso degli ATA Ex Enti Locali in Provincia di Lodi

· Attivazione 2° fase della Class Action a favore dei docenti della tabella A e tabella C (ITP)

· Varie ed eventuali

All’assemblea sindacale saranno presenti il segretario regionale Unicobas Scuola Lombardia prof. Paolo Latella, il segretario Unicobas Scuola della provincia di Cremona Vincenzo Lo Verso e coordinatore nazionale ATA e ITP ex Enti Locali, l’avv. Sullam in merito ai ricorsi ATA Ex Enti Locali in Provincia di Lodi.

Per le Class Action lo studio Legale Conte (tutto il Nord Italia) e lo Studio Legale Smedile (Milano e Lombardia) supporteranno i docenti nella definizione dei ricorsi e risarcimento danni.

Il prof. Paolo Latella è disponibile per ogni chiarimento sul cell. 3386389450

Si prega di informare gli insegnanti ed il personale Ata della riunione e di affiggere questa comunicazione all’Albo sindacale della vostra scuola.

Paolo Latella

Segretario Unicobas Scuola Lombardia

cell. 3386389450

email: paolo.latella@alice.it

Siamo alla stretta finale

Dopo le sentenze europee la corte di cassazione ha rimandato i processi in sede di appello; questo è un momento decisivo perché forse siamo al capolinea.

Credo che questo sia un punto di non ritorno: il punto cruciale, su cui tutto si fonda, è la produzione di documentazione che comprovi un peggioramento economico rispetto al 1999; qualunque documento che porti acqua a questo mulino è benvenuto.

Bisogna sbizzarrirsi e lavorare di fantasia.

Se volete saperne di più: Venerdì 24 febbraio ore 12 al Russell-

Newton di Scandicci assemblea sindacale UNICOBAS

 All’assemblea parteciperanno anche lavoratori di altre scuole

cittadine

Fate circolare la notizia tra i colleghi e diffondete 

Marco Damasceni

PS: non fate caso al fatto che l’argomento non figura nell’ODG dell’assemblea; abbiamo dovuto richiederla velocemente e l’argomento è stato inserito dopo:si parlerà anche di

ATA ex EE. LL.

ASSEMBLEA RSU ITCG RUSSEL-NEWTOfeb2012[1]

REFERENTI REGIONALI

SCIOPERO 28 MARZO 2012

SCIOPERO 28 MARZO 2012

PER NON DIMENTICARE

PROMEMORIA PER TUTTI

( SINDACATI COMPRESI)

1)E’ EMANATA LA legge n. 124 del 1999 GLI ENTI LOCALI TRASMETTONO ALLE SCUOLE IL      MODELLO 98.1 CON DATI OCCORRENTI PER LA CORRESPONSIONE DELLO STIPENDIO PROVVISORIO

2)DAL MESE DI AGOSTO 99, VENGONO DIRAMATE LE PRIME CIRCOLARI (CM 22 DICEM 1999 PROT 45725 )PER LA TRASMISSIONE DEI DATI CORREDATE DA UNA SCHEDA DI RILEVAZIONE CHE SERVE A COMPARARE I DATI GIURIDICI ED ECONOMICI PER INDIVIDUARE LE CORRISPONDENZE TRA I DUE COMPARTI.

3)NEL MESE DI DICEMBRE 99 VENGONO APPRONTATI I DECRETI COLLETTIVI PROVVISORI DI INQUADAMENTO SUCCESSIVAMENTE ANNULLATI DALLA RAGIONERIA DELLO STATO CHE CHIEDE L’EMISSIONE DEI DECRETI INDIVIDUALI, CONSIDERATA LA DIFFICOLTA INTERPRETATIVA DELLE POSIZIONI DEI SINGOLI DIPENDENTI;

4)NEL MESE DI LUGLIO 2000 INTERVIENE L’ACCORDO TRA ARAN E PARTE PUBBLICA (20.07.2000 l’ARAN e le OO.SS PER LA DEFINIZIONE DEI RUOLI , LA  corte dei conti 22 nov 2001 PUR RAVVISANDO LA MANCATA COPERTURA FINANZIARIA DELLE COMPETENZE FONDAMENTALI DEL PERSONALE (VEDI LINK RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE corte dei conti 22 nov 2001)VALIDA L’ACCORDO,MANCANO BEN 242 MILIARDI PER RICONOSCERE LO STIPENDIO SPETTANTE PER LEGGE AL PERSONALE TRANSITATO;

5)IL5 APRILE 2001 VIENE EMANATO IL DECRETO APPLICATIVO DELLA LEGGE,NEL QUALE ESISTONO DELLE IMPORTANTI PRECISAZIONI PER QUANTO ATTIENE LE VARIE QUALIFICHE PROFESSIONALI MA ANCHE QUESTE SONO IGNORATE;

6)NEL 2002 IL SISTEMA TROVA INCONGRUENTI MOLTI PARAMETRI DELL’IIS E VIENE CHIESTO ALLE SCUOLE DI COMUNICARE I DATI INDIVIDUALI PER L’ADEGUAMENTO, GLI STIPENDI NON RISPONDONO ANCHE PER I VERSAMENTI INPDAP, IN PARTICOLARE PER LE QF DEI VI E VII NON INQUADRATI COME DSGA;

7)NEL MESE DI LUGLIO 2004 IL MIUR PUBBLICA L’INTESA PER LA REVISIONE COMPLESSIVA DEI PROFILI PROFESSIONALI COME PREVISTO DAL D.I.5 APRILE 2001 , VIENE ATTUATO UN PRIMO MONITORAGGIO, MA IL PERSONALE ALL’INTERNO DEL SISTEMA E’ ANCORA RAPPRESENTATO DAI DATI DEI DECRETI PROVVISORI IN TANTISSIMI CASI NON RISPONDENTI ALLA CORRETTA SITUAZIONE GIURIDICA E/O ALLA QF. CORRISPONDENTE;

8)NEL 2008 E E 2009  E’ RICHIESTO DAL MINISTERO UN ULTERIORE MONITORAGGIO ( NOTA MINISTERIALE 7640 8 MAGGIO 2009 )DEL PERSONALE PER L’INQUADRAMENTO DEFINITIVO E LA QUANTIFICAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI PER I PASSAGGI D’AREA, IN MOLTI CASI IL PERSONALE NON E’ STATO MONITORATO E QUINDI NON E’ LETTO O E’ LETTO IN MANIERA NON CORRETTA DAL SISTEMA;

9)NEL 2010 VIENE BANDITO IL CONCORSO PER I PASSAGGI D’AREA IN APPLICAZIONE DELL’INTESA 20 LUGLIO 2004 IL PERSONALE DI VI E VII LIVELLO E’ COSTRETTO A CONCORRERE PER L’INQUADRAMENTO LEGITTIMO CONTEMPLATO DAL D.I. 5 APRILE 2001  MAI APPLICATO E VIENE A TORTO ESCLUSO TROVANDOSI SORPASSATO DAGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI;

Per scaricare volantino  SCIOPERO 28 MARZO 2012

news                                   REFERENTI REGIONALI

istruzioni gennaio

ATA ITP lombardia


…….grazie alle sentenze europee, che ci hanno dato ragione in via definitiva,

E’ tornata uguale per tutti.

Ora, però, il governo sta tentando la solita manfrina d’ignorarci, di lasciare passare del tempo, di prenderci per fame o per noia.

Il 28 Marzo diamo loro una sonora sveglia, con uno sciopero coeso e partecipato,perché le sofferenze che ci hanno causato in questi oramai 13 anni sono gravi,inimmaginabili per chi non le ha vissute.

Sappiano che, se non basterà lo sciopero, li incalzeremo ogni giorno che passa sul Web, sulla stampa, nelle emittenti televisive locali o nazionali.

E’ ora di dire basta a questa ingiustizia! Una volta per tutte! Facciamoci sentire!

SCIOPERIAMO COMPATTI IL 28 MARZO

PER DIFENDERE I NOSTRI DIRITTI.

CONCENTRAMENTO A ROMA DALLE ORE 9,30

IN PIAZZA

MONTECITORIO

Comitato Nazionale Ata e Itp ex enti locali (3497293449)

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n°4-06751

interrogazione a risposta scritta

al Senato da Maria ANTEZZA (PD)

Atto n.   4-06751     1 febbraio 2012        Seduta n. 668

ANTEZZA- Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. -

il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) degli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche è transitato nei ruoli del personale dello Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999;

nonostante il comma 2 del citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 stabilisce: «A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza» l’accordo tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali del 20 luglio 2000, recepito poi dal decreto interministeriale 5 aprile 2001, ha introdotto, all’articolo 3, un criterio di inquadramento che si basa solo sul maturato economico al 31 dicembre 1999, senza tener conto dell’anzianità di servizio maturata presso l’ente locale, con ciò comportando per gli interessati un erroneo inquadramento di posizione stipendiale, con un notevole danno economico per gli stessi, danno che si protrae anche sul trattamento pensionistico per coloro che sono andati in quiescenza;

numerosi sono stati negli anni i ricorsi presentati dinnanzi al giudice del lavoro su tale questione con sentenze, in primo grado e in appello, favorevoli, nella quasi totalità dei casi, ai lavoratori che avevano proposto i ricorsi;

nel 2005, ovvero a cinque anni dal trasferimento dei lavoratori nei ruoli del personale dello Stato, con il comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (la legge finanziaria per il 2006), è stata fornita un’interpretazione autentica dell’art. 8 della legge n. 124 del 1999 con ciò negando, con effetto retroattivo, il riconoscimento delle anzianità maturate e annullando di fatto gli effetti delle sentenze favorevoli ai lavoratori,

la Corte costituzionale, con le sentenze n.234 del 2007 e n. 311 del 2009 riconosceva la legittimità e la non contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo dell’intervento normativo operato nella legge finanziaria, anche alla luce dell’esigenza di armonizzare il sistema di retribuzione del personale ATA a prescindere dalla provenienza;

a seguito dell’approvazione della suddetta norma, la Cassazione, nei successivi pronunciamenti sui ricorsi pendenti si è espressa a sfavore dei lavoratori;

rilevato che:

con sentenza del 6 giugno 2011 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto il ricorso proposto da alcuni lavoratori appartenenti al personale ATA della scuola, transitati dagli enti locali allo Stato a norma della legge n. 124 del 1999, che avevano lamentato la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU);

il 6 settembre 2011 anche la Corte di giustizia europea si è pronunciata favorevolmente sul ricorso proposto da un altro gruppo di lavoratori ATA che si trovavano nelle medesime condizioni;

da tali sentenze risulta infatti che lo Stato italiano, con la cosiddetta legge di interpretazione autentica (legge finanziaria per il 2006) che ha interpretato l’art. 8 della legge n. 124 del 1999 nel senso dì non riconoscere l’intera anzianità pregressa maturata presso l’Ente di provenienza, ha violato i diritti dei lavoratori interessati, infatti: si è creata una disparità di trattamento economico tra lavoratori con identica anzianità e profilo professionale; il danno economico si protrae per tutta la vita lavorativa, fino alla riduzione dell’importo pensionistico; molti dei transitati, nel frattempo, sono sotto minaccia di dover restituire le somme percepite, provvedimento che decurterebbe oltre il sopportabile le già basse retribuzioni di questi lavoratori;

inoltre, secondo quanto sostenuto dalla stessa Corte europea, l’intervento legislativo di cui alla citata legge finanziaria intervenendo in pendenza della procedura giudiziaria, si pone in contrasto con l’art. 6 della Convenzione europea, che invece garantisce il diritto al giusto processo,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Governo intenda adottare al fine di addivenire in tempi rapidi ad una soluzione della vicenda che vede coinvolto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche transitato nei ruoli del personale dello Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, riconoscendo a tali lavoratori l’anzianità di servizio e la ricostruzione della carriera;

in che modo intenda dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, a cui lo Stato italiano ha l’obbligo di uniformarsi, anche al fine di sanare questa macroscopica ingiustizia subita da migliaia di lavoratori della scuola, anche nel rispetto dei numerosi ordini del giorno presentati in Parlamento sulla questione, regolarmente accolti dal Governo ma ai quali non è stata mai data attuazione;se, a tal fine, non ritenga doveroso attivarsi con la massima urgenza per reperire i fondi per riconoscimento dell’anzianità maturata dal personale transitato dagli enti locali;

quale sia il numero esatto delle persone che hanno subito un erroneo inquadramento stipendiale a seguito dell’applicazione dell’accordo del 20 luglio 2000 citato ed a quanto ammonti il danno economico da loro subito.

comunicato stampa – personale ATA                                        SEN.ANTEZZA PD Atto n. 4-06751

Cari colleghi,

dopo i vari appelli fatti a riguardo per l’organizzazione per i pullman rinnovo l’invito a tutti ad attivarsi per la buona riuscita della manifestazione Romana per il giorno 28 marzo prendendo contatti con i colleghi REFERENTI REGIONALI  e in prima persona attivarsi nelle proprie  città per all’organizzazione dei pullman.

Infatti,oltre che attivarsi giuridicamente bisogna in questo frangente intervenire in massa per farci sentire dalle istituzioni che sembra facciano orecchie di mercante anche dopo le note sentenze europee  cercando  di trovare una soluzione politica/sindacale sacrificando un poco di tempo e di denaro per la causa comune in quanto in questo momento la mobilitazione dei lavoratori é fondamentale.

Ci sono diverse regioni italiane che ancora oggi non mi hanno fatto pervenire la loro disponibilità ad organizzare lo sciopero con la loro presenza

A tal proposito voglio ricordare che se ci troviamo in questa situazione paradossale è anche colpa nostra che in questi anni abbiamo delegato altri per la risoluzione della nostra anzianità PREGRESSA senza mai metterci la faccia,non aspettiamoci che altri risolvono il problema ,bisogna scendere in campo in prima persona SENZA SE E SENZA MA ,tutti chi più  e chi meno abbiamo problemi famigliari o di salute QUINDI TUTTI A BORDO .

Come Coordinatore del Comitato Nazionale Ata-itp ex enti locali ,ho chiesto al direttivo della nostra Associazione, di contribuire con una piccola somma (Euro 2.000,00) per la gestione economica  per l’organizzazione  dei pullman che partiranno per Roma,visto anche  le difficoltà finanziarie  di  tanti colleghi.

Man mano che avete dei dati di presenza dei pullman ( di gruppi che arrivano con altri mezzi), trasmetterlo a vincenzoloverso@tiscali.it per avere un’idea di quanti saremo a Roma

INVITO I COLLEGHI DI TUTTA ITALIA  

ISCRITTI A TUTTI I SINDACATI A

PARTECIPARE ALLO SCIOPERO 

DEL 28 MARZO A ROMA

E/O  CONTRIBUENDO  CON UNA PICCOLA

 SOTTOSCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE ON LUS

 INTESTATO AL  COMITATO NAZIONALE

ATA-ITP EX ENTI LOCALI E  DIVULGARE

L’INIZIATIVA

Conto corrente postale :  001002441929

Coordinate Ibam :IT 06 F 07601 14900

001002441929

Alla data 06/02/2012  il saldo

 è di Euro 3.594

 

 

 

richiesta audizione VII commissione

VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

28 marzo Giornata dello Sciopero

Il 28 Marzo 2012 gli ex dipendenti degli EELL, passati alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione (l. 124/99), scenderanno in sciopero per far valere dei diritti che il Governo italiano e la Magistratura italiana hanno eluso, mentre la Magistratura Europea – con ben due, separate sentenze! – ha ritenuto più che validi ed esigibili.

La vicenda è troppo complessa per essere riassunta in poche righe: leggi apparentemente chiare, accordi sindacali incerti, riconoscimento dei diritti da parte della Cassazione, interventi a “gamba tesa” del legislatore che incenerivano il concetto di non retroattività del diritto, fino a due “dubbie” sentenze della Corte Costituzionale italiana, cassate – di fatto – dai pronunciamenti della Magistratura europea.

Oggi, i lavoratori – dopo ben13 anni! – sono esasperati e delusi: trattati come palline da ping-pong da una legislatura all’altra, da un governo all’altro, oggi si trovano nelle condizioni di far valere non solo i loro diritti, bensì di chiedere danni milionari per i soprusi ingiustamente patiti.

Prima che la vicenda sfugga di mano alla trattativa, politica e sindacale – e termini con l’esecutività degli atti giudiziari – riteniamo un atto di buona volontà interpellare – ancora una volta! – un potere politico che tanto ci ha delusi.

Perciò, invitiamo la VII Commissione della Camera dei Deputati (Cultura, Scienza e Istruzione) a ricevere una nostra delegazione nell’occasione dello sciopero del 28 Marzo 2012: affinché un fallimento delle istituzioni, che ha molte facce e protagonisti, non si trasformi in un, definitivo, fallimento della politica.

Crema,02/02/2012

Lo Verso Vincenzo

Responsabile Nazionale Comitato Ata-itp Ex EE.LL

Responsabile Nazionale Unicobas Personale ATA Ex EE.LL.

Responsabile Personale Unicobas ATA per la Lombardia

cell. 3497293449 Email: vincenzoloverso@tiscali.it

Sito Web:http://www.comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/

Composizione della

VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

INVITO I COLLEGHI DORMIENTI A ESSERE DISPONIBILI E COMUNICARMI I REFERENTI PER L’ORGANIZZAZIONE DEI PULLMAN  ,I COLLEGHI DEVONO CONTATTARLI E DARE  LA DISPONIBILITA ALLA PARTECIPAZIONE

 CHI HA DATO LA LORO DISPONIBILITA’


REFERENTI REGIONALI

Invito i colleghi della città  non menzionati in questo elenco

di farmi pervenire ulteriori referenti

COMUNICATEMI I CELLULARI PER CONTATTI

ORGANIZZATIVI REFERENTI PULLMAN

Voglio ricordare,l’importanza della riuscita dello sciopero ,invito i colleghi a partecipare a Roma per il giorno 28 marzo al presidio -manifestazione in piazza Montecitorio davanti al Parlamento Italiano.

LO SCIOPERO DEVE RIUSCIRE

In quella giornata dobbiamo essere in tanti,in quanto una delegazione sarà ricevuta dalla

VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE), tramite

On. ZAZZERA Pierfelice

ITALIA DEI VALORI

richiesta audizione VII commissione

non si possono chiedere i diritti se non si lotta,la strada giuridica va bene ed é ancora lunga ,bisogna anche cercare di trovare una soluzione politica/sindacale sacrificando un poco di tempo e  di denaro per la causa comune in quanto in questo frangente la mobilitazione dei lavoratori é fondamentale…..

Pensieri e parole

Mi risulta da fonti ufficiose che la Cassazione ha sospeso tutti i procedimenti che sono in attesa ,quindi si allungheranno  i tempi giuridici per avere Giustizia .

La motivazione ufficiale sarebbe l’ ottemperanza all’istanza di trattazione d’interesse del procedimento.

(MISURE STRAORDINARIE PER LA RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE CORTI D’APPELLO. ISTANZA EX ART. 26 DELLA LEGGE 183/2011. ESTINZIONE DEI PROCESSI.)

Secondo il mio parere invece anche loro “compiacenti” con lo Stato, hanno sospeso tutto in quanto  dovrebbero sentenziare  favorevolmente  e avvallare la sentenza Agrati  disapplicando la norma contenuta nel comma 218 dell’art.1  della legge finanziaria del 2006  n.266  del 23 dicembre del 2005 perché contrastante  con la normativa comunitaria  e con il principio di parità delle armi in ambito processuale  dando ragione al lavoratore ex ente locali,ricordiamo che la  Corte europea dei diritti dell’uomo ha censurato la norma di interpretazione autentica e ha ravvisato la violazione dell’articolo 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Infatti sembrerebbe che l’ultima udienza  fissata il 12 dicembre 2011 nonostante la nostra difesa abbiano presentato  il giorno successivo via fax il rigetto appello dello Stato Italiano ,  [Richiesta di rinvio   dinanzi alla Grande Camera –, non hanno preso in considerazione La sentenza del 7 giugno 2011] ,ma applicando la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SCATTOLON, rinviando il tutto alla Corte d’appello per verificare se esiste un danno in particolare con la disciplina del trasferimento d’azienda  (direttiva 77/187/CEE del 14/02/1977 EUR-Lex – 31977L0187 – IT )

Sappiamo che le Corti non decidono mai in giornata (12 dicembre in questo caso) ma sempre dopo qualche giorno,quindi potevano accettare il fax trasmesso dei nostri avvocati il 13 dicembre……….

Lascio a Voi ogni  considerazioni sullo stato di diritto che abbiamo in Italia.

D’altronde abbiamo visto per ben 2 volte la Corte Costituzionale ha avvallato il comma 218,non si ricorda nessuna sentenza a memoria che sia andata in consulta per lo stesso problema e magistralmente essere bocciata per interesse pubblico evocate dal Governo  .

Siamo dovuti andare in Europa per far valere i nostri diritti.

Visto che oggi è l’Europa che comanda, questo governo (vedi manovra),sarebbe il caso che  avvallasse  la sentenza AGRATI emanando una legge che vada a sanare questa ingiustizia perpetrata nel tempo.

Care/i colleghe e colleghi,

Il Comitato Nazionale Ata- Itp ex enti locali ha indetto lo  Sciopero Nazionale di tutto il personale transitato dagli enti locali per il giorno 28 marzo , con presidio in P.za Montecitorio a Roma.

Riteniamo di dover rammentare l’importanza dell’astensione dal lavoro in quel giorno e alla partecipazione  al presidio in parlamento a Roma.

In quella giornata abbiamo richiesto di essere ricevuti dalla commissione cultura tramite l’Italia dei Valori  per ricordar loro che da 12 anni siamo stati defraudati della nostra dignità di lavoratori ,pertanto siamo a chiedere le loro intenzioni riguardo a :

1.    una risoluzione politica, visto le note sentenze europee, Agrati-Scattolon  vincolanti per i stati membri.

2.    la prosecuzione delle 2 risoluzioni in commissione lavoro ancora in corso (Atto 7/00659 abbinato in data 25/10/2011 e Atto 7/00657 abbinato in data 25/10/2011).

3.    Il blocco delle riscossioni delle somme dovute dai lavoratori.

Ora per la riuscita di detta manifestazione è importante che i colleghi di tutta Italia si organizzi  e si attivi logisticamente per la gestione delle adesioni e la prenotazione dei  pullman per quella giornata.

Quindi invito i colleghi a diffondere il volantino dello sciopero  e delle  direttive dell’esecutivo e inoltre, farmi pervenire i dati delle adesioni e i numeri dei pullman che riusciranno a organizzare.

Il referente provinciale di Milano Marco Kob (itc pareto) sta organizzando e raccogliendo le adesioni, i colleghi di Milano e provincia sono pregati di contattarlo al  Cell.3393262012 -  Manuela  026453919

INVITO A TUTTI I COLLEGHI CHE VOGLIONO DIVULGARE

TRAMITE BLOG LE PROPRIE EMAIL E NOMINATIVI DI

CONTATTARMI

SCIOPERIAMO COMPATTI IL 28 MARZO  PER DIFENDERE I

NOSTRI DIRITTI.

CONCENTRAMENTO A ROMA DALLE ORE 9,30 IN PIAZZA DI

MONTECITORIO

per scaricare SCIOPERO organizzazione

Comitato Nazionale Ata-itp ex enti locali
349/7293449 E-mail: vincenzoloverso@tiscali.it

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo(Sentenza Agrati) lo scorso 7 giugno, (definitiva dal 28 novembre 2011),ha sentenziato che l’applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio, contrasta con l’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto a un processo equo.

La Corte di Giustizia Europea (Scattolon) ha stigmatizzato il peggioramento delle condizioni retributive dei lavoratori trasferiti invitando il giudice italiano a verificare se questo fosse avvenuto.

Quindi tutto il personale ATA-ITP provenienti dagli EX ENTI LOCALI, sulla base delle sentenze sopra citate potranno riaprire tutti i casi di giudizio.

Invitiamo ancora una volta ,chi non lo avesse ancora fatto, di presentare una richiesta di nuova ricostruzione di carriera .

DOMANDA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Serve a tutti gli ATA ex EE.LL., che abbiano un vantaggio dal riconoscimento dell’anzianità effettiva: sia quelli che non hanno fatto causa; sia quelli che hanno tuttora la causa pendente; sia quelli che hanno avuto una sentenza definitiva negativa.

Non serve agli ATA (pochi) che sono stati favoriti dalla “temporizzazione” e a quelli (pochi) che hanno avuto una sentenza FAVOREVOLE passata in giudicato.

LA DEVE SPEDIRE ANCHE IL PERSONALE CHE E’ ANDATO IN PENSIONE, ai fini della futura rivalutazione dell’assegno pensionistico sulla base dell’anzianità effettiva.

Ciò detto, comunichiamo altresì quanto segue:

a) il fatto che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo abbia rigettato il reclamo dello Stato Italiano avverso la Sentenza Agrati e che questa sia divenuta definitiva è senz’altro importante e positivo; ma la strada da fare è ancora molto lunga per gli ATA che hanno ancora cause in corso avanti i Tribunali,le Corti d’Appello o la Cassazione.

Infatti saranno i giudici italiani, in particolare la Cassazione, a dover decidere come applicare i principi di diritto stabiliti dalla sentenza Agrati e vi è la possibilità che la questione venga rinviata per la terza volta alla Corte Costituzionale.

Dobbiamo aspettarci delle non gradite sorprese.

b) per gli ATA che hanno subito una sentenza negativa passata in giudicato, dovrà essere studiata una eventuale azione di risarcimento dei danni per omessa applicazione della normativa comunitaria.

La questione non è semplice, per diverse ragioni non esclusa quella del lungo tempo trascorso;

c) paradossalmente il personale ATA che non ha proposto alcun ricorso o non ha avuto sentenza di primo grado, per abbandono ed estinzione della causa, si trova nella possibilità di agire in giudizio grazie alle due sentenze favorevoli  delle Corti europee.

Pertanto,dopo che avete trasmesso la nuova richiesta di ricostruzione e ricevute le cartoline di ricevimento,con la vostra documentazione (sentenze negative,decreto temporizzato emesso a suo tempo,cud 2000-cud 2001,Statini paga 1999-2000, lettera di interruzione prescrizione) contattate un avvocato di vostra fiducia.

Come Comitato Nazionale consigliamo a tutti quelli che lo vorranno gli avvocati vincitori in Europa che si sono resi disponibili a tutelare i colleghi da qualsiasi parte d’Italia.

AVVOCATO ISACCO SULLAM

Corso di Porta Vittoria, 32 – 20122 Milano Tel. 02.55.19.37.59 – 02.55.18.55.58 –  Fax 02.54.54.142 – E-Mail: avpop@tin.it

Zampieri Avv. Nicola

P.za Statuto 25,36015 Schio (VI) Tel:0445528161-04455238 47-0445 52 89 07fax: 0445 50 33 96 Secondo Studio corso Palladio, 40 36100 Vicenza E-mail:  zampieri@venetoavvocati.it

X scaricare  istruzioni gennaio

Comitato Nazionale Ata-itp ex enti locali
349/7293449 E-mail: vincenzoloverso@tiscali.it

Atto Costitutivo Associazione ONLUS

Si rende noto  il numero di c.c.p. e le coordinate iban dove versare il proprio contributo.
L’Atto Costitutivo  del Comitato ATA-ITP ex enti locali regolarmente registrato è disponibile sul blog.  La sottoscrizione è libera in base alle proprie disponibilità, quindi bisognerà nelle scuole delle nostre provincie sensibilizzare i colleghi attualmente in servizio e i pensionati e raccogliere i fondi necessari per il raggiungimento degli obbiettivi quali ,pubblicazioni di articoli sui mass media a pagamento..ecc. si parte dal presupposto che tutti noi siamo invitati a coinvolgere più  colleghi possibili

ART. 3
SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L’ Associazione si propone di ottenere da parte del MIUR Comparto Scuola il totale riconoscimento dell’anzianità di servizio del personale ATA ex dipendenti degli Enti Locali e transitato allo Stato per effetto della Legge 124/99.

L’associazione per il raggiungimento dei suoi scopi metterà in campo ogni iniziativa utile a tal fine quale:
-pubblicazione di bollettini e di articoli su quotidiani, riviste etc;
-diffusione tramite la rete Web quali blog, etc;
-organizzazione di riunioni, assemblee, convegni, dibattiti, etc..
Quanto sopra al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, i rappresentanti politici e sindacali circa l’ingiustizia e la discriminazione operata nei confronti degli iscritti all’Associazione e del personale tutto fatto oggetto dell’applicazione della legge 124/99;
gruppo di face book per avere notizie immediate dal comitato consiglio d’iscriversi.

https://www.facebook.com/groups/ataitpexentilocali/

http://angolo-ata.blogspot.com

http://blog.libero.it/entilocali/

http://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/

Consigliamo a tutti quelli che lo vorranno gli

avvocati vincitori in Europa

AVVOCATO ISACCO SULLAM

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Comitato Nazionale Ata-itp ex enti locali
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Egregio prof. Latella,
ho ricevuto una Sua email dove ho constatato con molto piacere che conosce la situazione di circa 80.000 ex Enti Locali transitati nei ruoli dello Stato e che è disposto a scrivere, alle redazioni di tutti i quotidiani locali e nazionali, per denunciare quanto sta accadendo da 10 anni a questo personale maltrattato, umiliato e derubato dei diritti già acquisiti.
Io sono uno dei circa 1.000 ITP, in tutta Italia, vincitore di concorso transitato, per effetto della legge 124/99, nel 2000 dagli Enti locali allo Stato e in servizio dal 1975 presso l’I.T.C. di Trapani.

Le racconto brevemente la mia triste situazione.

Dopo una sentenza a me favorevole da parte del Tribunale di Trapani e una sentenza sfavorevole da parte della Corte di Appello di Palermo, per effetto dell’infausto articolo 1 comma 218 della legge n.266/2005 “legge di interpretazione autentica” varata dal governo Berlusconi, mi trovo a dover restituire circa € 60.000,00 allo Stato e la riduzione dello stipendio di circa € 500,00 mensili.

Ho 35 anni di servizio, lo Stato ai fini economici me ne riconosce soltanto 18 anni, fra 5 anni andrò in pensione con una anzianità di 23 anni dopo aver lavorato onestamente 40 anni.

Per quale motivo debbo perdere 17 anni di anzianità, avendo lavorato per 40 anni come insegnante sempre per conto dello Stato (Ministero della Pubblica Istruzione), anche se retribuito dalla Provincia Regionale di Trapani per 25 anni?. Altri miei colleghi sempre statali, pari grado e con lo stesso numero di anni di servizio, guadagnano circa € 500,00 più di me, come faccio a stare tranquillo sapendo che il mio stipendio è inferiore al mio collega che lavora al mio fianco e che in pensione, fino agli ultimi giorni di vita, avrò una somma decurtata?.

Mi sento defraudato, umiliato e offeso nella mia dignità di cittadino italiano e di insegnante. Dov’è la giustizia?, dov’è la legge che una volta era uguale per tutti?. Sarò costretto per cinque lunghi anni a vivere con solo € 300,00 al mese. Ancora per poco il mio stipendio è di € 1.800,00 (per 35 anni di lavoro), si ridurrà a € 1.300,00 (per 18 anni di lavoro) meno €1.000,00 di trattenuta mensile per pagare il debito di € 60.000,00, si ridurrà a € 300,00. Ecco la cronistoria di un insegnante, transitato senza la sua volontà, dalla Provincia allo Stato e derubato da 17 anni di anzianità.

La ringrazio sentitamente, sicuro che la Sua denuncia ai quotidiani nazionali farà risvegliare le coscienze di quanti sono indaffarati a risolvere solo i loro problemi.
Cordiali saluti
F. G.

Gentile collega,
ho letto attentamente la sua storia, sono rimasto perplesso, amareggiato, scioccato, purtroppo l’Italia ha perso l’identità di stato sociale, il Governo non è in grado di percepire il malessere del popolo, la sofferenza delle famiglie di arrivare a fine mese, la sensazione di impotenza che hanno i giovani quando pensano al proprio futuro, senza la certezza di un posto di lavoro, i genitori che hanno una responsabilità maggiore perchè devono mantenere i propri figli non solo economicamente ma anche psicologicamente fino a quarant’anni e oltre.

Le mie, signor Francesco sono riflessioni, pensieri “scritti” di un padre di quattro figli, di un insegnante e di un giornalista, che desidera respirare ottimismo e percepire l’etica, la democrazia, la giustizia come simboli di uno stato che è ritornato ad essere una repubblica fondata sul lavoro… non un’azienda a scopo di lucro con un solo padrone che prima era Berlusconi adesso la Germania!
Di recente ho riletto – e lo propongo anche a lei e a tutte le amiche e amici – lo storico e sempre attuale discorso di Pericle agli ateniesi.
Queste parole, scritte 461 anni avanti Cristo, hanno ancora una sorprendete attualità, basterebbe sostituire la parola “Atene” con Italia, Roma, Avvocatura, per tirare fuori da questo reperto storico un validissimo e concreto programma politico:

Tucidide: Discorso di Pericle agli Ateniesi, 461 a.C.
Pericle – Discorso agli Ateniesi, 461 a.C.
ATENE 461 a.C:

Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi: e per questo viene chiamato democrazia. Qui ad Atene noi facciamo così.

Le leggi qui assicurano una giustizia eguale per tutti nelle loro dispute private, ma noi non ignoriamo mai i meriti dell’eccellenza.
Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato, ma non come un atto di privilegio, come una ricompensa al merito, e la povertà non costituisce un impedimento. Qui ad Atene noi facciamo così.

La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita quotidiana; noi non siamo sospettosi l’uno dell’altro e non infastidiamo mai il nostro prossimo se al nostro prossimo piace vivere a modo suo. Noi siamo liberi, liberi di vivere proprio come ci piace e tuttavia siamo sempre pronti a fronteggiare qualsiasi pericolo.
Un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari quando attende alle proprie faccende private, ma soprattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere le sue questioni private. Qui ad Atene noi facciamo così.

Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati, e ci è stato insegnato anche di rispettare le leggi e di non dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa. E ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che risiedono nell’universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che è buon senso. Qui ad Atene noi facciamo così.

Un uomo che non si interessa allo Stato noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile; e benchè in pochi siano in grado di dare vita ad una politica, beh tutti qui ad Atene siamo in grado di giudicarla. Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia. Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma
la libertà sia solo il frutto del valore. Insomma, io proclamo che Atene è la scuola dell’Ellade e che ogni ateniese cresce sviluppando in sé una felice versalità, la fiducia in se stesso, la prontezza a fronteggiare qualsiasi situazione ed è per questo che la nostra città è aperta al mondo e noi non cacciamo mai uno straniero. Qui ad Atene noi facciamo così.

Pericle – Discorso agli Ateniesi, 461 a.C.

La saluto signor Francesco,
spero di poter fare tutto il possibile, informare il più possibile la gente, le persone che hanno coscienza morale e che sono stufi di tutto quello che sta succedendo in Italia.

Come diceva Salvatore Borsellino:

Resistenza, Resistenza, Resistenza

Cordialmente
Paolo Latella

http://unicobaslodi.blogspot.com/2012/01/una-lettera-che-fa-male.html?spref=fb

Cari colleghi/e, in servizio ed in quiescenza, vi informiamo che – dopo le note vittorie, definitive, per la nostra causa (sentenze Agrati e Scattolon) – c’è stata un’interrogazione parlamentare dell’on. Anita Di Giuseppe (IDV) al governo, che ha risposto tramite il sottosegretario all’Istruzione Elena Ugolini.

La risposta del governo, anche se non ostile in linea di principio, è la solita non-risposta, nel senso che non sanno che fare; si ritrovano fra le mani una patata bollente che scotta oramai da decenni e tocca a loro risolvere: si può – in linea di principio – anche comprenderli.

Nell’attesa che il confronto politico/sindacale riprenda vigore, e la pianti di fornire solo risposte da ignavi, è necessario porre in atto delle strategie per smuovere questa assurda situazione di stallo, nella quale una parte ha vinto e, quella che ha perso, si chiude a riccio.

Non si può fare orecchie da mercante di fronte a coloro che stanno rendendo denaro sonante allo Stato, mentre già si sa che quei soldi non erano dovuti: nemmeno, continuare per anni a ricevere uno stipendio non adeguato.

Perciò, la prima forma di lotta che desideriamo attuare è uno Sciopero Nazionale di tutto il personale transitato dagli enti locali ,una giornata da mettere in atto il 28 Marzo 2012 con presidio in P.za Montecitorio a Roma: sarà compito nostro e di tutti voi far circolare la notizia e cercare di giungere sui media, di qualsiasi tipo – dal blog al giornale on line, dalla piccola testata di provincia ai grandi giornali – e noi stiamo lavorando in tal senso.

link per scaricare volantino da divulgare nelle scuole tra i colleghi

COMITATO DICHIARAZIONE SCIOPERO

Ci sembra inutile ricordarvi

l’importanza di questo sacrificio:

sono 12 anni che lottiamo

Forza: siamo quasi al fondo,

ma serve ancora qualche sforzo!

Partecipiamo uniti e senza smagliature.

Responsabile ComitatoNazionale                                                    Addetto stampa
Ata-itp ex enti locali                                                                              Carlo Bertani
Vincenzo lo Verso

Manifestazione di interesse nelle cause pendenti avanti le Corti d’Appello e la Corte di Cassazione
l’art. 26 della legge 12 novembre 2011 n. 183, come modificato dal D.L. 22.12.2011 n. 212.

Si richiama all’attenzione dei colleghi di contattare i vostri avvocati in quanto la legge di stabilità ha cambiato il procedimento civile (estinzione dei processi)  bisogna presentare  istanza di trattazione d’interesse  del procedimento.

il rischio che migliaia di colleghi possano veder

silentemente estinto il proprio diritto a ricevere

giustizia.

Ianniello-MAXIEMENDAMENTO-nov2011  LEGGE DI STABILITA’  APPROVATO

Il tenore letterale della norma è il seguente:

“Art. 26. Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello.

1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all’art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89

3. Nei casi di cui al comma 1 il presidente del collegio dichiara l’ estinzione con decreto.”
***
La Presidenza della Corte d’Appello di Brescia raccomanda, agli avvocati che vi abbiano interesse, la presentazione delle dichiarazioni di persistenza dell’interesse alla trattazione delle cause contemplate dalla norma, dichiarazioni che dovranno essere sottoscritte personalmente dalla parte.

La Presidenza della Corte informa che, nella pendenza del termine di sei mesi posto dalla legge per la presentazione dell’istanza, le udienze delle cause interessate dalla norma, in mancanza del deposito dell’istanza, verranno rinviate d’ufficio a data successiva alla scadenza di detto termine.

Si ricorda che a far data dal 1° gennaio 2012 comincerà a decorrere il termine semestrale per l’assolvimento del nuovo onere processuale introdotto nell’ordinamento dall’art. 26, n. 1, della Legge di stabilità (così come novellato dall’art. 14 del Decreto Legge n. 212 del 22 dicembre 2011).

Si richiama l’attenzione dei Colleghi sulla comminatoria di estinzione del processo legata all’omesso deposito, nel termine di cui sopra, di un’apposita istanza, sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, volta a dichiarare la persistenza dell’interesse alla trattazione (rectius prosecuzione) dei procedimenti civili pendenti innanzi alla Suprema Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 e di quelli pendenti innanzi alle Corti d’appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della legge di stabilità.

In particolare, la formulazione definitiva dell’articolo in parola, rubricato «Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle Corti d’appello», dispone espressamente che:
«1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell’onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l’avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2. le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione del predetto avviso di cui al comma 1.  2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89.

3. Nei casi di cui al comma 2 3. Nei casi di cui al comma 1 il presidente del collegio dichiara l’estinzione con decreto.».

La norma in esame desta particolare preoccupazione poiché, a differenza di quanto disposto nella formulazione originariamente licenziata dalla Legge n. 183/2011, le Cancellerie non invieranno alcuna comunicazione informativa alle parti (e neppure ai loro difensori), cosicché è onere di ciascun avvocato di attivarsi per il deposito delle istanze di cui sopra al fine di evitare l’estinzione dei giudizi.

Si appalesa, pertanto, con maggiore evidenza il rischio che migliaia di cittadini possano veder silentemente estinto il proprio diritto a ricevere giustizia. Sul punto, si richiamano le perplessità espresse estensivamente nel «documento riepilogativo sulle modifiche al codice di procedura civile a seguito della pubblicazione del D.L. 212/2011» già pubblicato sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Milano in data 23 dicembre u.s.

Di seguito si pubblica un primo facsimile indicativo dell’istanza ex art. 26 della L. 183/2011 con evidenziate in giallo le parti alternative a seconda che l’istanza si riferisca al giudizio d’appello oppure al giudizio di Cassazione.

Fac-simile_trattazione_26-12-11

Svolgimento di interpellanze urgenti.

(Problematiche relative al riconoscimento dell’anzianità di servizio dei lavoratori ausiliari, tecnici, amministrativi (ATA) e degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) transitati dal comparto degli enti locali ai ruoli dello Stato – n. 2-01291)

PRESIDENTE. L’onorevole Di Giuseppe ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01291, concernente problematiche relative al riconoscimento dell’anzianità di servizio dei lavoratori ausiliari, tecnici, amministrativi (ATA) e degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) transitati dal comparto degli enti locali ai ruoli dello Stato (vedi l’allegato A – Interpellanze urgenti).

ANITA DI GIUSEPPE. Signor Presidente, la situazione che vado a rappresentare parte addirittura negli anni Settanta quando il personale ATA delle scuole superiori e gli insegnanti tecnico-pratici erano alle dipendenze delle province.

Pochi anni dopo le stesse province cominciarono ad assumere, per la scuola, anche personale di VI e di VII livello, con la definizione di assistenti tecnici ed insegnanti tecnico-pratici con orario settimanale di 36 ore.

C’è stato anche in seguito il riconoscimento da parte del TAR del ruolo docente ma le scuole non hanno previsto nell’organico di diritto i posti necessari proprio per questo inserimento nel ruolo.

È accaduto che con la legge n. 124 del 1999 oltre settantamila lavoratori ausiliari, tecnici e amministrativi e insegnanti tecnico-pratici sono transitati con effetto dal 1o gennaio del 2000 dal comparto enti locali, quindi le province, ai ruoli dello Stato.

Quindi con la legge n. 124 del 1999 avviene questo passaggio: dal comparto enti locali ai ruoli dello Stato.

La legge dice che a detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici sia l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza, in questo caso la provincia, sia il mantenimento della sede in fase di prima occupazione e in presenza della relativa disponibilità di posto.

Fin qui possiamo dire, sottosegretario, che il cielo è sereno per questi lavoratori. Ma nel 2000 viene ribaltato tutto. Infatti, tutto quanto è stato definito dalla legge n. 124 del 1999 ad un tratto non è più valido, perché non è più valida l’anzianità di servizio a determinare lo stipendio, ma l’ultimo stipendio percepito in provincia a determinare l’anzianità.

Purtroppo, personale con vent’anni di servizio prestato con serietà e competenza si vede trasferito in una categoria inferiore.

Bisogna tener presente che secondo il meccanismo del codice civile il personale interessato sarebbe stato trasferito con ogni diritto maturato.

Di conseguenza, gli interessati si sono attivati legalmente e ci sono state migliaia di ricorsi presentati ai giudici del lavoro, i quali (non tutti ma in gran parte) hanno sentenziato a favore di questi lavoratori.

La vicenda è arrivata anche in Cassazione e la stessa Corte, dopo avere approfondito tale questione, ha concluso che la legge n. 124 del 1999 è preminente rispetto all’accordo del 2000 e dunque ha sentenziato che questi lavoratori in effetti hanno ragione.

A questo punto pare che il problema sia risolto, ma c’è di nuovo un «ma». Alla fine del 2005 il Governo Berlusconi inserisce nella legge finanziaria 2006 il comma 218 all’articolo 1. Esattamente, in base a quest’ultimo, il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 si interpreta nel senso che il personale è inquadrato sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento da un’amministrazione all’altra con l’attribuzione stipendiale di un importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999.

È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data in vigore della legge. Viene riproposto, quindi, integralmente l’accordo del 2000, ignorato dalla Cassazione, con la nota dell’interpretazione autentica (è tutto dire quando si parla di interpretazione autentica).

Il Governo cioè pretende di dare un’interpretazione autentica ad una norma di sei anni prima.

Vorrei ricordare, sottosegretario, che la Corte europea dei diritti dell’uomo lo scorso 7 giugno ha sentenziato che l’applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, che può essere anche legittima, in linea di principio contrasta con l’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto ad un processo equo.

Cosa dice chiaramente questa articolo della Convenzione? Non consente allo Stato di emanare leggi interpretative retroattive per ottenere sentenze favorevoli nei processi in cui l’amministrazione statale sia parte in causa.

Quindi la Corte europea dei diritti dell’uomo a tutti gli effetti ha affermato che questo comportamento degli Stati viola il principio dell’equo processo e della parità delle armi nel processo stesso, proprio come è successo ai lavoratori ATA ex enti locali.

Quindi, gli esiti di questa fantasmagorica interpretazione autentica sono stati disastrosi dal punto di vista della tutela del diritto dei lavoratori. In particolare, si è creata una disparità di trattamento economico tra lavoratori con identica anzianità ed identico profilo professionale.

Poi c’è stato un danno economico che si protrae per tutta la vita lavorativa, fino alla riduzione dell’importo pensionistico, e questo è grave.

Molti dei lavoratori transitati nei ruoli dello Stato, nel frattempo, sono sotto minaccia di dover restituire le somme percepite, provvedimento che decurterebbe oltre il sopportabile le già basse retribuzioni di questi lavoratori.

Ebbene, con l’interpellanza urgente in esame noi dell’Italia dei Valori chiediamo quali siano le intenzioni del Governo in riferimento alla problematica che ho appena descritto e se il Governo non ritenga necessario intervenire abrogando il comma 218 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, che è l’unico vero ostacolo alla corretta ricostruzione di carriera dei lavoratori ATA ex enti locali.

Infine, chiediamo se il Governo non ritenga utile predisporre un provvedimento di blocco della riscossione delle somme dovute dai lavoratori in attesa di una risoluzione di tale questione, che è veramente datata, perché è partita negli anni Settanta.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca, Elena Ugolini, ha facoltà di rispondere.

ELENA UGOLINI, Sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca. Signor Presidente, mi scusi, sono emozionata perché è la prima volta che vengo in aula. Mi scuso anche per il ritardo ma ero impegnata a Napoli, insieme ai Ministri Profumo e Barca, sul Piano di sviluppo del sud, con il Commissario europeo, quindi non sono riuscita ad arrivare prima.

Ho fatto di tutto per esserci perché capisco che è un punto importante e sensibile.
Il Governo ha più volte riferito in Parlamento sulla questione posta dall’onorevole interpellante relativa al personale ATA ed insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato a norma dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999.

Come è noto, le modalità di inquadramento del personale in questione nei ruoli statali hanno dato luogo ad una rilevantissima mole di contenzioso, derivante dalla diversa determinazione del trattamento economico prevista per il personale scolastico statale e per quello degli enti locali.

Le principali questioni sollevate in sede di contenzioso – in particolare per quello che concerne le peculiarità del contratto del comparto degli enti locali ed il raffronto con quello del comparto scuola – riguardavano: la disparità di trattamento, l’anzianità di servizio, i rapporti tra l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 e l’accordo collettivo del 20 luglio 2000, il trasferimento allo Stato «a costo zero», la presunta violazione dell’articolo 2112 del codice civile.

Poiché diverse decisioni della Corte di cassazione non avevano risolto tutte le questioni sollevate, si pervenne al convincimento che l’unico rimedio esperibile fosse rappresen  tato da un intervento a carattere legislativo. Con l’articolo 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), il legislatore fornì l’interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999.

Detta norma prevede che il personale in argomento «è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento.

L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge».

Parte della giurisprudenza, tuttavia, ha dubitato della legittimità costituzionale di tale norma interpretativa. Della questione, pertanto, è stata investita la Corte costituzionale che, con sentenza n. 234 del 2007, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

La questione medesima viene ora riproposta a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha censurato la norma di interpretazione autentica e ha ravvisato la violazione dell’articolo 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Va peraltro evidenziato che le modalità di inquadramento del personale trasferito dagli enti locali allo Stato, oltre che dalla Corte costituzionale, sono state esaminate anche dalla stessa Corte di giustizia europea per altre censure. I due alti consessi, nelle decisioni favorevoli all’amministrazione, non hanno rilevato alcuna violazione dell’articolo 6, comma 1, della Convenzione.

In considerazione di quanto sopra, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con relazione n. 6559 del 5 agosto 2011 inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero degli affari esteri e all’Avvocatura generale dello Stato, ha richiesto di interporre appello alla Grande camera avverso la citata sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 7 giugno 2011.

La richiesta del Governo italiano di rinvio del caso presso la Grande camera non è stata accolta e la rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa ha invitato il Governo a presentare le proprie osservazioni sull’equa soddisfazione entro la data del 9 gennaio 2012, come stabilito dalla cancelleria della Corte europea.

Con note del 3 e del 4 gennaio 2012, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha dato riscontro a detta richiesta. Quindi, la richiesta è stata inviata da parte del Ministero alla cancelleria della Corte europea.

L’interpellante chiedeva quali siano le intenzioni del Governo in ordine alla necessità di intervenire abrogando il comma 218 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 e come ci si comporterà rispetto al possibile blocco delle riscossioni delle somme dovute dai lavoratori.

Ci sarà spazio per riprendere queste domande, che comportano ulteriori approfondimenti.

PRESIDENTE. L’onorevole Di Giuseppe ha facoltà di replicare.

ANITA DI GIUSEPPE. Signor Presidente, signor sottosegretario, la ringrazio, non siamo completamente soddisfatti, però, lei ha terminato la sua replica dicendo che, comunque, la situazione sarà rivisitata.

Non ci preoccupiamo della sua emozione – è normale -, l’importante è che, poi, però, si arrivi a fatti concreti, perché è la concretezza che interessa.
Signor sottosegretario, è evidente che dopo tanta confusione, ricorsi, sentenze, bisogna assolutamente giungere ad una soluzione.

A nostro avviso occorrono due interventi, uno di natura giuridica e l’altro di natura economica, perché questi lavoratori hanno il diritto sacrosanto che venga loro riconosciuta un’anzianità per intero. Loro hanno veramente prestato il servizio e tutta questa situazione degli enti locali è stata causata proprio da quel comma 218.

Che cosa è successo? C’è stata una situazione altalenante con percorsi giuridici a volte positivi e a volte negativi. Esistono, infatti, sentenze positive, ma anche negative, che riguardano questa situazione e, inoltre, c’è chi è in attesa di ulteriori gradi di giudizio; purtroppo, per chi è andato in pensione si tratta di avere trattamenti che sono fra i più disparati.

Signor sottosegretario, capite anche voi che occorre assolutamente un intervento del Governo, anche perché negli anni a venire ci saranno altre sentenze, ma sicuramente altri ricorsi.

Le situazioni più difficili sono quelle dei lavoratori che hanno vinto un grado di giudizio, si erano visti riconoscere degli stipendi aggiornarti ed anche gli arretrati, ma poi, a causa di questo comma 218, si sono visti richiedere addirittura le somme che avevano ricevuto.

A nostro avviso, la soluzione potrebbe essere questa che le suggeriamo: dopo aver provveduto a stilare un’anagrafe dei lavoratori transitati dagli enti locali allo Stato, basterebbe acquisire agli atti un certificato di servizio, rilasciato proprio dall’ente di provenienza, la provincia ma anche il comune, dal quale risulti la vita lavorativa di ciascun dipendente, anche differenziando il servizio prestato nella scuola da ciascun lavoratore da altri eventuali servizi svolti in profili professionali diversi, che potrebbero essere valutati anche in maniera diversa..

La soluzione c’è, signor sottosegretario, bisogna avere soltanto la volontà di cercarla e di trovarla. Credo che debba essere trovata una soluzione seria e equa a questa situazione per i lavoratori, anche quelli che ne hanno fatto richiesta; i lavoratori conoscono la difficile situazione economica che sta attraversando il nostro Paese, però non è neanche giusto che siano solo i lavoratori a pagarne sempre le conseguenze

. Questa categoria attende chiarezza dal 1999 ed è ora di farla questa agognata chiarezza. Credo che essi la meritino anche, poiché all’inizio ho già ricordato che questa situazione è partita dal 1970.

ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01291

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 558 del 06/12/2011

Firmatari

Primo firmatario: DI GIUSEPPE ANITA
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 06/12/2011

Elenco dei co-firmatari dell’atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI 06/12/2011
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 06/12/2011
Destinatari

Ministero destinatario:

  • MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA delegato in data 06/12/2011

Stato iter:

IN CORSO

Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/01/2012

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01291

presentata da

ANITA DI GIUSEPPE
martedì 6 dicembre 2011, seduta n.558
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per sapere – premesso che:

per effetto della legge 3 maggio 1999, n. 124, oltre 70.000 lavoratori ausiliari, tecnici, amministrativi (ATA) e insegnanti tecnico-pratici (ITP) sono transitati, con effetto dal 1o gennaio del 2000, dal comparto enti locali ai ruoli dello Stato;

l’articolo 8 della citata legge n. 124 del 1999 prevede che sia riconosciuta «ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza»;

il decreto interministeriale 5 aprile 2001, con il quale si sono stabilite le procedure per il nuovo inquadramento, ha riconosciuto, invece, al personale citato l’anzianità corrispondente al solo trattamento economico maturato presso l’ente di provenienza (cosiddetto maturato economico), creando, in tal modo, i presupposti per un diffuso contenzioso giudiziario;

nel corso degli anni successivi si sono avute numerose sentenze in primo grado e in appello, nella quasi totalità favorevoli ai lavoratori che avevano proposto i ricorsi. Inoltre, nel corso del 2005 anche la Corte di cassazione si pronunciava con una serie di sentenze, tutte ugualmente favorevoli ai lavoratori;

con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), il Governo Berlusconi ha ribadito con l’articolo 1, comma 218, secondo quella che è stata definita un’«interpretazione autentica», il metodo del maturato economico come sistema per il computo dell’anzianità dei lavoratori transitati, facendo salvi gli effetti delle sole sentenze definitive e bloccando l’immediata esecutività dei dispositivi giudiziari di primo e secondo grado, mortificando, in questo modo, l’operato della magistratura ed i diritti da questa riconosciuti ai lavoratori;

ciò ha creato una palese disuguaglianza nell’applicazione di un diritto di ciascun dipendente transitato nei ruoli dello Stato dagli enti locali. Per questo attualmente ci sono nella scuola (anche nello stesso istituto) lavoratori che, pur appartenendo allo stesso profilo professionale e pur avendo gli stessi anni di servizio continuativo prestato sempre nella scuola, sono inquadrati in fasce stipendiali diverse;

la Corte costituzionale, con sentenza 18-26 giugno 2007, n. 234, (Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2007, n. 26, 1a serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 218, sollevate in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione;

recentemente la Corte di Cassazione ha chiesto nuovamente l’intervento dell’Alta Corte, sollevando eccezione d’incostituzionalità del comma 218 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, in riferimento all’articolo 117 della Costituzione nonché all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cassazione 22260/08), ipotizzando, peraltro, una intromissione indebita nel corretto svolgimento del procedimento giudiziario: «la parità delle parti dinanzi al giudice implica la necessità che il potere legislativo non si intrometta nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione della controversia o di una determinata categoria di controversie»;

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu-sentenza Agrati-Milano) il 7 giugno 2011, ha sentenziato che l’applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio, contrasta con l’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto a un processo equo (l’articolo 6 della Convenzione non consente allo Stato, di emanare leggi «interpretative-retroattive» per ottenere delle sentenze favorevoli nei processi in cui l’amministrazione statale sia parte in causa; la Corte europea dei diritti dell’uomo ha infatti affermato che questo comportamento degli Stati viola il principio dell’equo processo e della parità delle armi nel processo: proprio come è successo al personale ATA ex enti locali);

tre mesi dopo – il 6 settembre 2011 – è giunta un’altra sentenza (Scattolon Venezia avvocato Zampieri) favorevole per gli ATA (amministrativi, tecnici e ausiliari) e Itp (insegnanti tecnici pratici) ex enti locali. Stavolta è la Corte di giustizia europea (Lussemburgo) che stigmatizza il peggioramento delle condizioni retributive dei lavoratori trasferiti. La tutela nel caso è assicurata dalla direttiva 77/187/CEE dei 14 febbraio 1977 varata per impedire che i dipendenti coinvolti in un trasferimento d’azienda (così la Corte di giustizia considera il passaggio dagli enti locali allo Stato) «siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento»;

pertanto, la Corte di giustizia invita il giudice italiano a verificare se questo è avvenuto quando la legge finanziaria per il 2006, interpretando la legge n. 124 del 1999, ha considerato applicabile, dalla data del trasferimento, il contratto collettivo nazionale della scuola, senza tuttavia assicurare ai lavoratori un trattamento retributivo corrispondente all’anzianità lavorativa maturata presso il «cedente»; poiché le sentenze sono vincolanti per gli Stati, l’Esecutivo dovrà trovare una soluzione;

la neutralizzazione dei ricorsi attuata con la finanziaria era intervenuta dopo il verdetto favorevole dei tribunali di primo e secondo grado, i quali avevano stabilito il diritto alle differenze retributive che spettavano ai lavoratori transitati nelle scuole, creando così l’aspettativa di ottenere le somme che sarebbero andate a costituire un bene tutelato dalla Convenzione;

gli esiti della cosiddetta interpretazione autentica sono stati disastrosi dal punto di vista della tutela dei diritti dei lavoratori in particolare: (a) si è creata una disparità di trattamento economico tra lavoratori con identica anzianità e profilo professionale; (b) il danno economico si protrae per tutta la vita lavorativa, fino alla riduzione dell’importo pensionistico; (c) molti dei transitati, nel frattempo, sono sotto minaccia di dover restituire le somme percepite, provvedimento che decurterebbe oltre il sopportabile le già basse retribuzioni di questi lavoratori;

ammontano probabilmente a poche migliaia i lavoratori ancora esclusi per effetto di questa legge vessatoria dal godimento del loro diritto ad un corretto inquadramento nel contratto scuola (a tal proposito si ricorda che era stata avviata dal Ministero nel mese di giugno 2011 un’inchiesta per stabilire di quali risorse necessitasse l’inquadramento, ma, ad oggi, non se ne ha notizia);

i fondi necessari al riconoscimento dell’anzianità maturata secondo il dispositivo previsto dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono stati deviati sul pagamento del salario accessorio dei residui dipendenti degli enti locali;

solo per l’anno 2000 circa 114 milioni di euro sono andati in pagamento del salario accessorio: una cifra che avrebbe agevolato il corretto inquadramento di detto personale e che a suo tempo il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca richiese che gli venisse restituita (come confermato dal documento funzione pubblica CGIL, CISL, UIL dell’11 maggio 2006);

un primo, parziale, intervento potrebbe intanto avvenire tramite ricompilazione da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca delle schede individuali del personale transitato dagli enti locali allo Stato, con l’inserimento del salario di produttività a suo tempo trasmesso proprio dagli enti locali e non tenuto in conto dai singoli uffici provinciali del Ministero stesso; per stilare tale documentazione basterebbe acquisire agli atti un certificato di servizio rilasciato dall’ente di provenienza (provincia o comune) dal quale risulti la vita lavorativa di ciascun dipendente, eventualmente differenziando fra servizio nella scuola (valutato per intero) ed eventuali altri servizi svolti in profili professionali diversi che potrebbero avere una valutazione diversa -:

quali siano gli intendimenti del Governo in riferimento alla problematica di cui in premessa e se non si ritenga necessario promuovere l’abrogazione del comma 218 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, unico vero ostacolo alla corretta ricostruzione di carriera dei lavoratori ATA ex enti locali;

se non ritenga utile assumere iniziative per il blocco della riscossione delle somme dovute dai lavoratori in attesa di una risoluzione della questione.
(2-01291)
«Di Giuseppe, Donadi, Zazzera».

Queste elezioni delle RSU nelle scuole cadono in un momento critico e quindi molto importante.

Infatti governo, confindustria e sindacati di regime stanno togliendo sempre più validità ai contratti nazionali per cui l’unica possibilità di reale incremento salariale viene man mano spostata sui contratti aziendali ( nel caso della scuola il contratto d’istituto).

Risulta evidente quindi che una RSU che risponda direttamente alla volontà dei lavoratori è garanzia di sopravvivenza in questo periodo di crisi, non solo per gli incrementi salariali ma anche per il rispetto dei diritti dei lavoratori di fronte a dirigenti scolastici sempre più arroganti.

calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del per-sonale dei comparti pubblici

Il nostro sindacato di base risponde direttamente ai lavoratori perché è fatto di lavoratori.

All’ interno del giornale si trova il modulo per presentare la lista e dietro il modulo c’è lo scadenzario delle elezioni.

Possono candidarsi docenti ed ATA assunti a tempo indeterminato ( fino ad un massimo di 4 nelle scuole sotto i 200 dipendenti, 8 sopra).

I supplenti annuali possono sottoscrivere la lista ma non candidarsi.

I candidati possono anche sottoscrivere la lista.

La lista deve essere sottoscritta da almeno il 2% dei dipendenti ma è bene raccogliere più firme possibili.

La lista deve essere presentata alla commissione elettorale dal “presentatore” che autentica le firme di tutti e fa autenticare la propria dal dirigente scolastico.

Il presentatore non può essere un candidato ma deve sottoscrivere la lista.

La normativa generale sulle elezioni si trova nel  Giornale 70 nazionale OPPURE

SCHEDA DI PRECANDIDATURA

MODULISTICA ELEZIONI

Attestato ARAN; Calcolo quorum; Conferimento di incarico di rappr. di lista; Designazione membro di commissione elettorale; Designazione di membro al seggio elettorale; Modulo presentazone di lista; Nota ARAN co calendario; Ricorso 1° istanza; Verbale tipo; Prime istruzioni

COPIA DELLA LISTA CON DATA E PROTOCOLLO DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DEVE VENIRE CONSEGNATA O SPEDITA ALLA SEDE NAZIONALE DELL’UNICOBAS: V. Tuscolana, 9 -00182 Roma

(Tel.: 0670302626 – Fax 0662209306 – mail: unicobas.rm@tiscali.it).

I candidati che verranno eletti avranno tutto il nostro appoggio e formazione in orario di servizio.

Carissimi colleghi vi ricordo , chi è iscritto Unicobas Scuola può candidarsi come rappresentante RSU nella propria scuola. Modulo per l’adesione all’Unicobas scuola

Anche la semplice iscrizione è utile ed importante perchè sostiene economicamente il sindacato (noi non abbiamo nessun altro finanziamento che quello degli iscritti) ed inoltre ci rende più rappresentativi e quindi più forti (attualmente la rappresentatività di un sindacato viene “misurata” per legge facendo la media tra voti RSU ed iscritti: per accedere alla trattativa nazionale bisogna superare il 5% di media).

Per maggiori informazioni potete contattarmi ……….

Buon lavoro.

Lo Verso Vincenzo
Responsabile Comitato Nazionale Ata-itp ex enti locali
Segretario Provinciale Cremona Unicobas
Responsabile Nazionale Unicobas Personale ATA Ex EE.LL.
Responsabile Personale ATA Unicobas per la Lombardia
cell. 349/7293449 Email: vincenzoloverso@tiscali.it

INIZIA BENE IL NUOVO ANNO!

27 GENNAIO SCIOPERO GENERALE

E MANIFESTAZIONE NAZIONALE

a Roma Piazza della Repubblica h. 9,30 !

L’UNICOBAS, insieme ad altre sigle del sindacalismo di base ha indetto lo sciopero generale per l’intera giornata del 27 gennaio con grande manifestazione nazionale a Roma. Uno sciopero che si rivolge a tutti i lavoratori del pubblico e del privato e che intende coinvolgere in una manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma nella stessa giornata anche i pensionati, i disoccupati, i migranti e tutti coloro che intendono protestare contro le politiche del governo Monti.

Questo governo falsamente definito “tecnico” è in realtà un “governo politico” che rappresenta gli interessi delle banche, della finanza internazionale e dei padroncini nostrani e che, nell’ottica neoliberista, vuole eliminare tutte le conquiste ottenute dai lavoratori e riportarci ai tempi del padrone delle ferriere. Infatti questo governo non solo ha confermato tutti i provvedimenti del suo predecessore Berlusconi ma ha continuato l’assalto intervenendo disastrosamente su pensioni, IVA, casa, servizi, welfare e potere d’acquisto dei salari.

Neanche l’ombra di una patrimoniale che toccasse i grandi capitali e patrimoni, mentre viene riconfermata la spesa per l’acquisto di 29 miliardi di cacciabombardieri F 35 ed elicotteri da combattimento (un importo equivalente a quello della manovra montiana). Quindi sono tutti i lavoratori ad essere colpiti, non solo quelli della scuola, per cui si impone la necessità di uno sciopero generale che sia il più partecipato possibile.

Questo che segue è l’appello che Cib Unicobas – Usb – Orsa – SlaiCobas – – Snater – SiCobas – Usi rivolgono ai lavoratori: Il primo stadio della manovra del governo Monti è compiuto, è stata approvata con il consenso di un’ampia e articolata maggioranza parlamentare, favorevole a far pagare a chi ha sempre pagato il costo di una crisi che ha prodotto e continua a produrre profitti a padroni, banche, speculatori e finanza internazionale.

A questa prima manovra che recepisce in pieno le direttive della BCE e dell’Unione Europea seguirà nei prossimi giorni la seconda fase, centrata sul mercato del lavoro e sulle nuove misure in tema di flessibilità in uscita; si tratta insomma della modifica dell’art.18 e della libertà di licenziare, richiesta a gran voce dalla Confindustria con il consenso non solo della destra, più o meno moderata, ma perfino da settori non marginali del centro sinistra.

È ora di dire NO e di ribellarsi

− Ti riducono il potere d’acquisto ed il valore reale di pensioni e salari, a te che non evadi un euro, ma non fanno nulla per recuperare i 120 miliardi annui di evasione fiscale.

− Ti fanno pagare le tasse sulla prima casa dopo che ti costringono ad acquistarla perché ti sfrattano e perché non ci sono abitazioni in affitto, mentre evitano di introdurre una vera patrimoniale a quel 10% di ricchi che possiedono il 50% della ricchezza del paese.

− Ti aumentano l’IVA, l’Irpef locale, i ticket sanitari e le accise sulla benzina mentre l’inflazione è già al 3,5% ed erode la tua busta paga, mentre la tua pensione, i contratti e il tuo salario sono bloccati, mentre ti licenziano, sei precario, in cassaintegrazione o in mobilità.

− Ti allungano l’età pensionabile e ti costringono a lavorare di più proprio quando sei più stanco e vedevi la linea del “traguardo” e lasciano così tuo figlio e tuo nipote nel dramma della disoccupazione e della precarietà.

− Il nuovo Governo non farà nulla per modificare le controriforme della Scuola e dell’Università prodotte dalla Gelmini, della quale Monti ha addirittura tessuto le lodi.

− Ti prendono in giro dicendoti che sei un privilegiato perché ti è rimasto ancora un salario e qualche diritto sul posto di lavoro, perché non possono licenziarti senza un valido motivo e ti promettono con feroce e inaudita strumentalità che tuo figlio troverà sicuramente un lavoro se permetterai al tuo padrone di poterti licenziare con più facilità.

− Ti dicono che le aziende devono essere aiutate in un momento di crisi come l’attuale e mentre a te aumentano le tasse le riducono alle aziende; così Marchionne, dopo aver deindustrializzato interi territori, esteso l’accordo Pomigliano in tutto il gruppo Fiat e nelle aziende metalmeccaniche collegate, cancellato il contratto nazionale ed impresso una svolta autoritaria nelle relazioni sindacali, riesce anche a portare più soldi e più fabbriche all’estero.

− Ti raccontano che Cgil, Cisl e Uil stanno opponendosi alle manovre del governo Monti e vogliono farti dimenticare che il 28 giugno 2011 hanno sottoscritto un accordo con Confindustria che ha “autorizzato” il governo Berlusconi ad approvare il famigerato art. 8 che distrugge diritti e contratto nazionale.

− Ti chiedono di scioperare solo per qualche ora, per ottenere modifiche marginali alle misure del governo e senza un reale progetto complessivo e alternativo, perché l’obiettivo della Cgil è quello di tornare alla concertazione e quello di Cisl e Uil alla “collaborazione” dell’ex ministro “amico” Sacconi.

− Ti vogliono convincere che questo è un governo tecnico, serio, che è nato per “salvare l’Italia” mentre le misure adottate da Monti sono in perfetta continuità con quelle di Berlusconi e ci porteranno alle stesse condizioni della Grecia.

In effetti siamo passati “dal governo dei cialtroni al governo dei padroni” che rappresenta gli interessi di banche, finanza internazionale, BCE, Fondo Internazionale Monetario e chi più ne ha più ne metta: cioè tutti coloro che in questi anni si sono arricchiti ed hanno speculato sulle tue spalle e sulla tua vita.

− Ti vogliono far credere che la globalizzazione e il “dio mercato” sono soltanto malati ma che, con un po’ di sacrifici – i tuoi – poi tutto tornerà come prima, ma ti nascondono che per decenni questi “mostri ideologici” hanno distrutto vite ed interi popoli in altri continenti ed oggi attaccano il cuore della vecchia Europa per il semplice motivo che è qui che è ancora possibile realizzare profitti innalzando il tasso di sfruttamento del lavoro, comprimendo diritti e democrazia.

Se tutto questo è chiaro e condiviso, non è più possibile stare a guardare o “sperare che io me la cavi”, magari a danno di chi ti è più vicino sul lavoro, di tuo padre e di tua madre che non riescono a godersi qualche anno di giusto riposo dopo aver lavorato per decenni, di tuo figlio e di tua figlia che non trovano lavoro e quando lo trovano è precario e sfruttato più di te.

Bisogna alzare la testa e gridare con forza il nostro dissenso, esprimere giorno dopo giorno la voglia di cambiare, di non dire più sempre si, di opporsi e cercare tutti insieme di costruire un’alternativa sul lavoro e a questa società.

Il 27 gennaio scioperiamo contro tutto questo

Vogliamo scioperare contro il governo Monti che rappresenta gli interessi dell’Europa delle banche e della finanza, perché non vogliamo pagare un debito che non abbiamo contribuito a far crescere, perché è indispensabile costruire un forte movimento sociale e sindacale che parta dai posti di lavoro e si riversi nelle strade e nelle piazze di tutto il paese, perché siamo stanchi di subire e vogliamo riprenderci quello che ci hanno sottratto per decenni.

Il 27 gennaio scendiamo tutti in piazza e dimostriamo che i lavoratori, i pensionati, i precari, i disoccupati, i migranti e gli studenti – uniti e determinati – sono in grado di richiedere ed indicare un forte e concreto cambiamento nella gestione e nel governo del paese in termini sociali, di maggiori diritti e democrazia.

PERSONALE ATA PROVENIENTE DAGLI ENTI LOCALI

Il 13 gennaio il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso si è espresso sulla questione relativa al riconoscimento dell’anzianità maturata dal personale ATA proveniente dagli Enti Locali disapplicando la legge finanziaria per il 2006, in quanto ha ritenuto che l’art. 1 della Legge n° 266/2005 si ponga in contrasto con il principio dell’equo processo, sancito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, dichiarata immediatamente operante nell’ordinamento interno in forza del recepimento operato dagli artt. 47 e  52 della “Carta di Nizza”, avente diretta efficacia nell’ordinamento interno per effetto della sua parificazione ai Trattati da parte dell’art. 6, par. 1, del trattato sull’Unione Europea.

Il Tribunale ha infatti accolto la tesi, sostenuta dallo SNALS con il patrocinio dello studio legale degli Avvocati Michele Lella, Nicola Zampieri e Andrea Nalesso, secondo cui l’art. 6 della CEDU. e l’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea vietano l’adozione da parte del potere legislativo di leggi interpretative per porre rimedio alle azioni giudiziarie intraprese nei propri confronti, poiché i principi dell’indipendenza della magistratura e il principio della parità delle armi (il quale comporta l’obbligo di offrire ad ogni parte una ragionevole possibilità di presentare il suo caso, in condizioni che non comportino un sostanziale svantaggio rispetto alla controparte) non tollerano alcuna ingerenza del potere legislativo sull’amministrazione della giustizia.

Considerato inoltre che l’art. 52 della Carta di Nizza stabilisce che tutti i diritti contemplati dalla CEDU. che trovano corrispondenza in quelli tutelati dalla Carta di Nizza debbono assumere significato e portata uguali a questi ultimi, potendo essere garantita dall’ordinamento dell’Unione solo una protezione più estesa, il dr. Galli del Tribunale di Treviso ha  ritenuto che al principio dell’equo processo previsto dall’art. 47 della Carta di Nizza non possa essere riconosciuta minore valenza dell’analogo principio previsto nell’art. 6 della CEDU.

Il Tribunale ha pertanto sancito che l’interpretazione dell’art. 8 della L. n. 124/99, introdotta dalla legge finanziaria dopo ben 5 anni dal trasferimento del personale, quando la Cassazione aveva già riconosciuto i diritti del personale ata. connessi all’anzianità maturata alle dipendenze degli Enti locali, deve essere disapplicata in quanto finalizzata ad espropriare i lavoratori ata. del loro diritto al mantenimento dell’anzianità maturata, in aperta e ricercata violazione delle garanzie di un equo processo e di  legalità, sancite dall’art. 6 della CEDU. e recepite dall’art. 47 della Carta di Nizza. Come evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza  Agrati del 7 giugno 2011 infatti  il legislatore italiano, con la legge finanziaria per il 2006, si è ingerito nell’amministrazione della giustizia con l’adozione di una legge falsamente interpretativa, per preservare mere esigenze finanziarie dello Stato.

Del resto anche la Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione Europea il 6 settembre 2011 aveva censurato il comportamento dello stato italiano sotto il profilo della violazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, la quale vieta agli Stati di peggiorare il trattamento retributivo dei propri dipendenti trasferendo il personale senza riconoscere l’anzianità maturata presso l’Amministrazione cedente.

La Corte di Lussemburgo aveva infatti rimarcato che l’assoluta equivalenza tra compiti svolti dal personale Ata degli enti locali e quelli del personale Ata in forza al MIUR. consentiva alla Stato italiano di qualificare l’anzianità maturata presso il cedente da un membro del personale trasferito come equivalente a quella maturata da un membro del personale ATA in possesso del medesimo profilo e alle dipendenze, prima del trasferimento, del Ministero.

Il Tribunale di Treviso, con la sentenza del 13 gennaio, ha pertanto riconosciuto il diritto del personale ATA transito nei ruoli ministeriale al pieno riconoscimento dei diritti discendenti dall’anzianità maturata prima del trasferimento dagli Enti locali.

La sentenza riveste particolare importanza in quanto rappresenta la prima pronuncia che recepisce le citate sentenze della Corte di Strasburgo e della Corte di Lussemburgo dando diretta attuazione ai principi di “parità delle armi”, di  legalità, nonché più in generale ad un “equo processo”, sanciti dall’art. 6 della CEDU., sancendo il divieto dello Stato italiano di intervenire con leggi interpretative nelle cause in cui egli stesso è parte, per porre rimedio alle azioni giudiziarie intraprese con successo nei propri confronti.

sentenza Tribunale di TV del 13gen2012 – ATA ex EELL

Fonte:  Il Segretario Provinciale Prof. Salvatore Auci Snals di Treviso

Comitato Nazionale Ata-itp ex enti locali
Sede in Aversa (Ce)P.za Bernini,41 c/o Palmieri Rita Info:brunacciniantonio@alice.it

Conto corrente postale :  001002441929 Coordinate Ibam :IT 06 F 07601 14900 001002441929

 

Si rende noto  il saldo dell’associazione  a oggi 18/05/2012

 di euro  2.858,80

bancopostaimpresaonline.poste.it – APRILE

Corporate Banking.tif MOVIMENTI

bancopostaimpresaonline.poste.it – lastFortyMovementsBalance


Invito i colleghi che non  hanno ancora dato la loro adesione ad effettuare il versamento a favore dell’associazione Onlus COMITATO NAZIONALE ATA-ITP EX ENTI LOCALI.

Quindi chi non hanno ancora effettuato  il  versamento di farlo al più PRESTO per avere i fondi disponibili al raggiungimento dei nostri obbiettivi

SPESE LIQUIDATE

1301,35  Cappelini manifestazione +fischietti

600,00 Contributo pullman (Vibo Valentia)

269,40 Contributo Spese Avv.Sullam Roma

120,00 Contributo pullman Verona

non vi preoccupate se non trovate il vostro nome appena pronti la faremo analitica con tutti i nominativi dei soci e potrete verificare l’effettuazione se è andato a buon fine.

Dico questo in quanto nonostante abbia fatto il versamento il 27 dicembre non risultava nel rendiconto.
Dopo una ricerca analitica abbiamo trovato copia del bollettino on line.

versamento lo verso

Quindi ho chiesto al Presidente d’effettuare ogni 15/gg una stampa analitica con i nominativi,con la lista dei (soci) colleghi e la loro provenienza.

Invito i colleghi che hanno dato la loro adesione di effettuare il versamento a favore dell’associazione onlus COMITATO NAZIONALE ATA-ITP EX ENTI LOCALI.

Numero di conto corrente postale : 001002441929 COORDINATE IBAN :
IT 06 F 07601 14900 001002441929.

Si ricorda di coinvolgere i colleghi delle proprie scuole e far sapere che esistiamo e di diffondere i nostri blog e il gruppo di facebook in prossimità A INIZIATIVE A BREVE TERMINE….

 

A TUTTO IL PERSONALE ATA-ITP EX ENTI LOCALI DELLA LOMBARDIA

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo(Sentenza Agrati) lo scorso 7 giugno, (definitiva dal 28 novembre 2011),ha sentenziato che l’applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio, contrasta con l’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto a un processo equo. La Corte di Giustizia Europea (Scattolon) ha stigmatizzato il peggioramento delle condizioni retributive dei lavoratori trasferiti  invitando il giudice italiano a verificare se questo fosse avvenuto.

Tutto il personale ATA-ITP provenienti dagli EX ENTI LOCALI, sulla base delle sentenze sopra citate potranno riaprire tutti i casi di giudizio. Lo stato  italiano, ancora una volta, è stato pesantemente bastonato dalle due sentenze europee che sono vincolanti per gli Stati Europei membri, il Governo italiano dovrà trovare una soluzione in tempi brevissimi!

Ci sono voluti i pronunciamenti della corte europea dei diritti dell’uomo e della corte di giustizia dell’Unione Europea ma alla fine, sembra, che la questione degli ATA e ITP si stia avviando verso una conclusione positiva.

Pertanto tutti i colleghi EELL sono  invitati a partecipare all’assemblea Regionale della Lombardia  che si terranno  nei giorni:
a) Il giorno 23 gennaio  a MILANO   presso I.T.C. ” BESTA ” – Aula magna – dalle h.14.00 alle h.17.00  Don G.Calabria 16, 20132 – MILANO  fermata metropolitana  linea verde CIMIANO

b) Il giorno 30 gennaio  a CREMA dalle h. 14,00 alle h.17.00 c/o I.T.C. ” PACIOLI ” – Via delle Grazie, 6 – 26013 Crema (Cremona)

Ordine del giorno: Vertenza ATA/ITP ex Enti Locali dopo sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo .
Interverrà l’avv. Isacco Sullam di Milano per le spiegazioni sul  prosieguo della vertenza e il prof. Paolo Latella Segretario Unicobas Scuola Lombardia.
Crema 11 gennaio 2012

Richiesta locali:Autorizzazioni Assemblee                                        
Comunicazione alle scuole:volantino

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 507 del 26/07/2011

Abbinamenti

Atto 7/00659 abbinato in data 25/10/2011

Firmatari

Primo firmatario: GIAMMANCO GABRIELLA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA’
Data firma: 22/07/2011

Elenco dei co-firmatari dell’atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CECCACCI RUBINO FIORELLA POPOLO DELLA LIBERTA’ 22/07/2011
FONTANA VINCENZO ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 06/09/2011
PELINO PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA’ 22/07/2011
BARBIERI EMERENZIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 22/07/2011
MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA POPOLO DELLA LIBERTA’ 22/07/2011
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 22/07/2011
GOISIS PAOLA LEGA NORD PADANIA 22/07/2011
GIANNI PIPPO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA’ ED AUTONOMIA, POPOLARI D’ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA’ NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 22/07/2011
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2011
CAPITANIO SANTOLINI LUISA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 22/07/2011
Commissione assegnataria

Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

Stato iter:

IN CORSO

Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/10/2011
BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO
ILLUSTRAZIONE 25/10/2011
GIAMMANCO GABRIELLA POPOLO DELLA LIBERTA’
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/10/2011
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 06/09/2011
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/10/2011
DISCUSSIONE IL 25/10/2011
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 25/10/2011

Atto CameraRisoluzione in Commissione 7-00657

presentata da

GABRIELLA GIAMMANCO
martedì 26 luglio 2011, seduta n.507
La XI Commissione,
premesso che:
l’articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 stabilisce il trasferimento degli ATA (personale ausiliario, tecnico ed amministrativo) e degli ITP (insegnanti tecnico pratici) dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza;
il succitato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 determina una netta distinzione tra e due figure professionali, per le quali «non può, quindi, essere affermata l’esistenza di quella identità di situazioni giuridiche (…)» (sentenza Corte costituzionale n. 322 del 26 luglio 2005);
il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) esplicita la diversità di funzioni tra il personale docente ITP (articolo 395) ed il personale ATA (articolo 543);
l’accordo sindacati-ARAN del 20 luglio 2000 ha stravolto l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 determinando l’inquadramento del personale trasferito allo Stato non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge) bensì attraverso quanto percepito nell’ente di provenienza, al netto di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano in massima parte a determinare l’entità dello stipendio stesso;
il suddetto accordo ha determinato l’obbligo della restituzione di ingenti somme di denaro sino ad ora percepite dal personale interessato, penalizzando ulteriormente la situazione economica già difficile di molte famiglie;
lo stesso accordo ARAN, in applicazione dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 al punto 6, dell’articolo 2 sancisce che: «Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti alle VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente»;
il contenzioso determinatosi dopo l’applicazione dell’accordo ARAN ha visto il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca soccombere di fronte alla quasi totalità delle sentenze dei tribunali, delle corti di appello e alla totalità delle sentenze di tutte le sezioni della Cassazione che hanno smentito l’accordo ARAN ritenuto privo di natura normativa ripristinando così, come previsto dall’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza;
con la legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 218) il Governo dettando un interpretazione «autentica» disconosceva i diritti acquisiti dai lavoratori ex dipendenti enti locali;
le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale (che hanno ritenuto legittimo il comma 218 della legge finanziaria per il 2006) sulle ordinanze di rinvio emesse dai tribunali e corti di appello, hanno avuto come unico riferimento il personale ATA di cui al comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 e mai il personale docente ITP di cui al comma 3 (sentenze n. 234 del 2007, n. 311 del 2009 – ordinanze numeri 400 del 2007, 212 del 2008 ed altre);
l’articolo 10 del decreto interministeriale n. 184 del 23 luglio 1999 stabilisce che «gli assistenti di cattedre gli insegnanti tecnico-pratici sono inquadrati in ruolo, per la prosecuzione nelle funzioni già svolte negli istituti di servizio alla data del 25 maggio 1999» e sono rimasti inquadrati nello stesso profilo anche dopo il trasferimento allo Stato con continuità di inquadramento e di funzioni;
il comma 218 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 recita: «il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento…2 esclude totalmente, dalla sua interpretazione, il personale docente ITP e gli assistenti di cattedra individuato ai sensi del comma 3 che, pertanto mantiene per legge il diritto al riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza»;
gli ITP transitati dagli enti locali nei ruoli statali erano, alla data del 1 gennaio 2000, 977 unità mentre ad oggi non superano le 700 unità e che tale numero di personale è destinato ad azzerarsi essendo esclusa qualsiasi ipotesi di integrazione dell’attuale organico,

impegna il Governo:

a prevedere le opportune iniziative normative per giungere ad una definitiva soluzione della questione degli ITP che si protrae ormai da molto tempo, al fine di provvedere al riconoscimento totale, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124;
a valutare l’opportunità di predisporre in tempi brevi la sospensione del recupero illegittimo delle somme già corrisposte agli ITP, prima dell’emanazione del comma 218 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che rappresenta un onere assolutamente insostenibile per le famiglie coinvolte.
(7-00657)
«Giammanco, Vincenzo Antonio Fontana, Ceccacci Rubino, Pelino, Barbieri, Marinello, Zazzera, Goisis, Gianni, Ghizzoni, Capitanio Santolini».

 

Presentato a seguito dello sciopero e della manifestazione del 18 novembre 2008 DEL PERSONALE SCOLASTICO ATA-ITP EX ENTI LOCALI:
TESTO EMENDAMENTO CONCORDATO CON IL COORDINAMENTO NAZIONALE ATA ED ITP EX ENTI LOCALI E CON L’ITALIA DEI VALORI


Foto della Manifestazione di Martedì 18 novembre 2008 COMUNICATO STAMPA DEL 18 NOVEMBRE 2008:
RIUSCITO LO SCIOPERO DELL’INTERA GIORNATA DEL PERSONALE SCOLASTICO ATA-ITP EX ENTI LOCALI.
UN MIGLIAIO DI MANIFESTANTI DAVANTI A MONTECITORIO IN RAPPRESENTANZA DI TUTTE LE REGIONI ITALIANE.
TERMINATO ALLE 18.00 L’INCONTRO CON I SINDACATI CONFEDERALI E L’ARAN

APCOM – Associated Press – 18 novembre 2008:
Scuola; Conclusa protesta a Montecitorio personale ex enti locali
Da domani lavoratori Unicobas svolgeranno solo mansioni minime


Martedì 18 Novembre 2008 Sciopero del personale proveniente dagli Enti Locali Manifestazione Nazionale in Piazza di Montecitorio - Roma -  ore 10 Su iniziativa del Coordinamento Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola ex Enti Locali:
Martedì 18 Novembre 2008 ore 10
MANIFESTAZIONE NAZIONALE in Piazza di Montecitorio – Roma –
e SCIOPERO Specifico del personale ATA e ITP proveniente dagli Enti Locali
per l’intera giornata di Martedì 18 Novembre 2008

La Legge Era Uguale per Tutti


Roma – 25/3/2008 – si è costituito a Roma il Coordinamento Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola ex Enti Locali:
Il Coordinamento è unitario e autonomo e raccoglie le adesioni di tutti i lavoratori, iscritti o non iscritti ai vari sindacati scuola, con l’obiettivo di sviluppare la mobilitazione per ottenere l’abrogazione del comma 218 e il pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori.
Il sindacato l’AltrascuolA Unicobas garantisce pieno appoggio alle iniziative promosse dal Coordinamento.
Documento del Coordinamento Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola ex EE.LL.


La Suprema Corte (Sezione Lavoro Ordinanza n. 22260 del 4 settembre 2008) ha sollevato una nuova questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 218 della legge n. 266/2005 ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
La parità delle parti dinanzi al giudice – ha osservato la Cassazione – implica la necessità che il potere legislativo non si intrometta nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione di una determinata controversia.
Il comma 218 della legge 266/2005 (inserito dalla relatrice Santanché) venne imposto dal Governo Berlusconi, tramite il voto di fiducia, con lo scopo di definire l’esito del contenzioso in corso in senso vantaggioso per lo Stato-Datore di lavoro (una delle parti in causa), danneggiando così gravemente e ingiustamente i lavoratori (l’altra parta in causa); atto che denota lo stesso disprezzo per la giustizia dimostrato recentemente da Berlusconi nell’imporre per sè stesso l’impunità (lodo Alfano).




Assemblea nazionale – Martedì 25 marzo 2008 alle ore 10
presso la sede nazionale dell’Unicobas in Via Tuscolana 9 a Roma
Riparte la mobilitazione. Per decidere nuovi appuntamenti e nuove forme di lotta.
Per i diritti degli ATA e ITP ex Enti Locali

Comitato ATA e ITP ex EE.LL


E’ uscito Unicobas Notizie Numero 5 – Anno 2007:
ATA EX ENTI LOCALI: SCANDALOSA SENTENZA POLITICA, SERVA DI MONITO A TUTTI
La Corte Costituzionale dice che il comma 218 della Finanziaria di Berlusconi si è limitato a “recepire” l’accordo truffa sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e SNALS il 20 luglio 2000 e quindi conserva tutta la sua validità.
Una beffa per i lavoratori, una decisione POLITICA che apparentemente assolve il governo Berlusconi che ha introdotto il comma 218, ma che in realtà assolve tutti i responsabili ossia il precedente e l’attuale governo di centro-sinistra insieme a CGIL, CISL, UIL e SNALS.
Per rompere questa lunga catena di responsabilità, tra le quali spicca in prima linea quella di CGIL, CISL, UIL e SNALS, adesso rimane una sola possibilità: gli iscritti a questi sindacati pretendano, pena la revoca dell’iscrizione, che i loro segretari nazionali tolgano la firma dall’accordo-truffa del 20 luglio 2000 e aprano una vera trattativa su questa vertenza.
L’Unicobas proclama da subito la mobilitazione ad oltranza del personale ATA interessato.


IMPORTANTE SUCCESSO DELL’UNICOBAS NELLA VERTENZA ATA EX ENTI LOCALI!!!
29 settembre 2006:
La Corte d’Appello di Roma – Collegio V – Presidente e relatore la dott.ssa Cataldi ha rigettato l’appello proposto dall’avvocatura dello stato nei confronti di alcuni lavoratori assistiti dai legali dell’Unicobas scuola (avv. Pasqualino Reale e avv. Renato Natalini) e quindi ha confermato la sentenza di 1° grado, favorevole ai lavoratori; la sentenza, in modo molto chiaro, ha dichiarato privo di alcun valore “interpretativo” o “retroattivo” l’infame comma 218 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (ultima finanziaria del governo Berlusconi), che vergognosamente il governo Prodi ancora non ha provveduto ad abrogare.
Il testo della Sentenza Corte di Appello di Roma n. 6487 del 29 settembre 2006


Vergogna! Il Governo deve abrogare il vergognoso comma 218 della legge finanziaria 2006 ( Legge 23 dicembre 2005, n. 266)!!!
CHE COSA HANNO FATTO DI MALE ATA ED ITP EX ENTI LOCALI PER ESSERE CONDANNATI A PERCEPIRE A VITA UNO STIPENDIO DI CIRCA 900(NOVECENTO) EURO MENSILI?!
Le scuole private vengono finanziate con i soldi rubati agli stipendi di questi 80000 lavoratori della scuola statale!


Comunicato della Segreteria Nazionale Unicobas:
Il problema della penalizzazione del personale ATA, transitato dagli enti locali allo Stato, a partire dal primo gennaio 2000, è ancora irrisolto, a danno di lavoratori che riescono a racimolare in busta paga circa 900 euro al mese!


La spregevole manovra condotta a termine del governo Berlusconi nella finanziaria 2006:
La Storia del Vergognoso Furto perpetrato ai danni dei lavoratori ATA e ITP trasferiti d’autorità dagli Enti locali allo Stato


La Sentenza della Corte di Cassazione del 15 marzo 2005 e la Sentenza della Corte di Cassazione n. 3224 del 25 gennaio 2005

hanno ribadito molto chiaramente che:

  • “l’accordo sindacale 20 luglio 2000 è privo di natura normativa”
  • “al dipendente ATA già in servizio presso gli enti locati, vanno applicati i trattamenti economici e normativi stabiliti dal c.c.n.l, del rapporto scuola, considerandolo come appartenente al detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l’ente locale”


L’incredibile storia del famigerato accordo 20 luglio 2000, sottoscritto da CGIL, CISL, UIL, SNALS, che ha causato notevoli danni ai lavoratori ATA provenienti dagli enti locali.


La Finanziaria 2006 deruba i lavoratori ATA e ITP provenienti dagli Enti Locali!!!
Le recenti sentenze della Corte di Cassazione e di numerosi Giudici del Lavoro hanno ormai dichiarato non valido l’accordo siglato da CGIL, CISL, UIL, SNALS il 20/7/2000, che aveva sottratto ai lavoratori l’anzianità giuridica ed economica. Il Governo, che sta perdendo tutte le cause con i lavoratori, inserisce ora nella finanziaria 2006 (comma 218) il testo dell’accordo 20/7/2000 (invalidato dai Giudici), con l’intento di bloccare la retribuzione dei lavoratori che non hanno ancora fatto in tempo a concludere la causa di lavoro. Alla faccia della “certezza del diritto”!!!
VERTENZA ATA DAGLI ENTI LOCALI ALLO STATO
Il furto ai danni dei lavoratori Ata e Itp della scuola provenienti dagli EE.LL. è stato già condannato anche in un ordine del giorno approvato all’unanimità dal Senato


La spregevole manovra condotta a termine del governo Berlusconi nella finanziaria 2006:
La Storia del Vergognoso Furto perpetrato ai danni dei lavoratori ATA e ITP trasferiti d’autorità dagli Enti locali allo Stato


La Finanziaria 2006 deruba i lavoratori ATA e ITP provenienti dagli Enti Locali!!!
Le recenti sentenze della Corte di Cassazione e di numerosi Giudici del Lavoro hanno ormai dichiarato non valido l’accordo siglato da CGIL, CISL, UIL, SNALS il 20/7/2000, che aveva sottratto ai lavoratori l’anzianità giuridica ed economica. Il Governo, che sta perdendo tutte le cause con i lavoratori, inserisce ora nella finanziaria 2006 (comma 218) il testo dell’accordo 20/7/2000 (invalidato dai Giudici), con l’intento di bloccare la retribuzione dei lavoratori che non hanno ancora fatto in tempo a concludere la causa di lavoro. Alla faccia della “certezza del diritto”!!!
VERTENZA ATA DAGLI ENTI LOCALI ALLO STATO
Il furto ai danni dei lavoratori Ata e Itp della scuola provenienti dagli EE.LL. è stato già condannato anche in un ordine del giorno approvato all’unanimità dal Senato


Importante successo ottenuto dall’Unicobas nella vertenza degli ATA trasferiti dagli Enti Locali allo Stato

Il sindacato l’AltrascuolA Unicobas, assistito dagli avvocati Pasqualino Reale e Renato Natalini, ha chiesto ed ottenuto, per un primo gruppo di 5 lavoratori, il riconoscimento integrale della qualifica e dell’anzianità giuridica ed economica maturata dai lavoratori presso l’Ente locale di provenienza:
Sentenza Tribunale di Civitavecchia del 29 settembre 2005
Dispositivo Sentenza Tribunale di Civitavecchia del 29 settembre 2005


Due importanti sentenze della Corte di Cassazione:
Sentenza della Corte di Cassazione del 15 marzo 2005
Sentenza della Corte di Cassazione n. 3224 del 25 gennaio 2005
hanno ribadito molto chiaramente che:

  • “l’accordo sindacale 20 luglio 2000 è privo di natura normativa”
  • “al dipendente ATA già in servizio presso gli enti locati, vanno applicati i trattamenti economici e normativi stabiliti dal c.c.n.l, del rapporto scuola, considerandolo come appartenente al detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l’ente locale”

Nell’ormai tristemente famoso accordo del 20 luglio 2000, CGIL, CISL, UIL, SNALS e ARAN stabilirono che:
“Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31-12-1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità”.

Le conseguenze di questa grossolana affermazione, sottoscritta da CGIL, CISL, UIL, SNALS, il 20 Luglio 2000 sono note.
Decine di migliaia di lavoratori ATA si sono visti decurtare pesantemente l’anzianità di servizio e la retribuzione in applicazione dell’accordo del 20 luglio 2000.
CGIL, CISL, UIL, SNALS dissero ai lavoratori indignati che si trattava solo di un primo inquadramento provvisorio e che presto avrebbero sistemato la questione…; infatti… hanno completamente ignorato questo problema in tutti i successivi rinnovi contrattuali (15 marzo 2001, 24 luglio 2003, 22 settembre 2005)……!!!
Dopo qualche tempo (audite, audite!!!) le stesse OO.SS. firmatarie CGIL, CISL, UIL, SNALS, cominciarono a presentare ricorso contro l’accordo che avevano sottoscritto.
Iniziarono anche a dare la colpa al Governo, al Ministero ecc.
Ma i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, SNALS, non hanno letto quello che firmavano???
Chissà, forse erano “distratti”!?!
L’unico guaio è che da qualche anno a questa parte si “distraggono” troppo spesso durante la contrattazione, e, purtroppo, le conseguenze le pagano docenti e ATA!!!
E se non fosse distrazione?!?


Ricorso per il riconoscimento dell’anzianità giuridica ed economica del personale ATA proveniente dagli enti locali


Sentenza del Tribunale di Trani 16 febbraio 2004
Sentenza della CORTE D’APPELLO DI MILANO 11 dicenbre 2003
Sentenza della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA 2 ottobre 2003
Sentenza del Tribunale di Alessandria 15 luglio 2003
Sentenza del Tribunale di Tortona 7 luglio 2003
Sentenza del Tribunale di Gela 26 giugno 2003
Sentenza del Tribunale di Lodi 25 giugno 2003
Sentenza del Tribunale di Treviso 15 aprile 2003
Sentenza del Tribunale di Milano 14 aprile 2003
Sentenza del Tribunale di Siena 31 marzo 2003
Sentenza del Tribunale di Milano 5 marzo 2002

che hanno riconosciuto l’anzianità giuridica ed economica al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato

PREPARIAMO INSIEME LE PROSSIME ELEZIONI RSU!!!

SCHEDA DI PRECANDIDATURA

MODULISTICA ELEZIONI

Attestato ARAN; Calcolo quorum; Conferimento di incarico di rappr. di lista; Designazione membro di commissione elettorale; Designazione di membro al seggio elettorale; Modulo presentazone di lista; Nota ARAN co calendario; Ricorso 1° istanza; Verbale tipo; Prime istruzioni

manifesto elezioni RSU nella scuola

manifesto elezioni nel Pubblico Impiego

programma elettorale UNIcobas Scuola

Unicobas

 Giornale 70 

Regole e modulistica per la presentazione delle liste RSU alle prossime elezioni

Carissimi colleghi, vi ricordo che chi è iscritto Unicobas Scuola può candidarsi come rappresentante RSU nella propria scuola. Per maggiori informazioni potete contattarmi anche sul cell.3497293449
Segretario Provinciale Unicobas Scuola Cremona
 

I S C R I V I T I!

Perchè conviene iscriversi all’Unicobas scuola

Nell’attuale situazione, sempre più pesante e pericolosa,Tu sei direttamente ed individualmente coinvolta/o e non puoi più stare a guardare: devi scegliere.

Scegli subito l’Unicobas, che oltre a difendere i tuoi interessi ed a darti la possibilità di partecipare appieno alla vita del sindacato (le assemblee degli iscritti e dei delegati nel nostro statuto sono organi aventi potere deliberante) ti offre con l’iscrizione i seguenti servizi e/o vantaggi:

Modulo per l’adesione all’Unicobas scuolaChi si iscrive all’Unicobas Scuola usufruisce gratuitamente ed automaticamente dell’assicurazione professionale. 
Elenco Riferimenti e Sedi dell’Unicobas Scuola

  riceverai gratis a casa i numeri del giornale “Unicobas”;
  avrai consulenza sulla normativa gratis presso le sedi dell’Unicobas

  con l’iscrizione sarai automaticamente coperto da assicurazione professionale per danni prodotti a terzi o da terzi (gite comprese);

Per iscriversi all’Unicobas-scuola basta semplicemente riempire la delega che si trova in questa pagina e consegnarla al delegato di scuola o recapitarla alla sede di via Tuscolana 9 – 00182 Roma (anche per posta).

Anche la semplice iscrizione è utile ed importante perchè sostiene economicamente il sindacato (noi non abbiamo nessun altro finanziamento che quello degli iscritti) ed inoltre ci rende più rappresentativi e quindi più forti (attualmente la rappresentatività di un sindacato viene “misurata” per legge facendo la media tra voti RSU ed iscritti: per accedere alla trattativa nazionale bisogna superare il 5% di media).

ISCRIVIAMOCI ALL’UNICOBAS

Cari colleghi è ora di scendere in campo,non possiamo più permettere che altri cosiddetti Sindacati Gialli e/o “Rosella” ci tutelino. E da qualche tempo che pensavo d´iscrivermi all´Unicobas ma ero restio a farlo in quanto non volevo schierarmi Sindacalmente con nessuno per avere le mani libere visto che rappresento con il Coordinamento un po´ tutti voi con diverse opinioni Sindacali. Come sapete l´Unicobas ha da sempre appoggiato le nostre iniziative Ata -itp ex enti locali,fin dagli albori,dandoci nella sede romana la sala riunioni e la propria disponibilità indicendo a suo tempo uno Sciopero Nazionale da noi richiesto,senza peraltro chiederci mai nulla in cambio .(tesseramenti o quant’altro). Dopo l´ennesima presa di posizione del Responsabile Nazionale Stefano d´Errico al II° Convegno Scuola- IDV Lodi “Il valore della legalità partendo dalla scuola pubblica” a nostro favore e l´impegno non da meno di Paolo Latella Responsabile lombardo Unicobas nonché Responsabile del settore scuola dell’Italia dei valori mi sembra che sia giunta l´ora di dare fiducia a questo sindacato. Quindi personalmente ho aderito a questo Sindacato tesserandomi e cercherò in tutti i modi di rafforzare sindacalmente presentando nella mia scuola la lista RSU unicobas. Infatti c´è un solo modo per affermare la democrazia diretta nelle scuole in un momento in cui la democrazia nel nostro Paese è messa a dura prova: Presentiamo la lista Unicobas Nei nostri istituti e Candidiamoci alle elezioni Rsu Non pensiamo di non essere in grado di svolgere il ruolo di rappresentante sindacale, il sindacato ci sosterrà e guiderà in tutte le fasi precedenti e successive alle elezioni. Non lasciamo che i soliti sindacati decidano su importanti questioni quali la distribuzione del fondo d´istituto e l´applicazione di norme fondamentali del contratto nazionale (assegnazioni ai plessi,permessi, ferie, orari, limite delle attività aggiuntive, etc.). Potremmo far sentire anche nella nostra scuola la voce dell´Unicobas, che i ladri di democrazia inibiscono se il nostro sindacato non ha RSU elette. Assumendo una posizione paritetica col dirigente, difendiamo noi e i colleghi dai possibili abusi di potere che l´applicazione della nuova normativa del ministro Brunetta sulle sanzioni disciplinari verso docenti e ata può produrre. LE ELEZIONI si svolgeranno nei giorni 5-6-7 marzo 2012 e l´8 febbraio 2012 scadrà il termine per la presentazione delle liste. Ora abbiamo bisogno di più forza per cambiare la politica scolastica, sociale (e sindacale) del Paese.

Quindi invito chi ha a cuore la nostra causa a dare la propria disponibilità ,Iscriviamoci all´Unicobas

Regole e modulistica per la presentazione delle liste RSU alle prossime elezioni:Giornale 70 Unicobas

Al
prof. Francesco Profumo
Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca
Ai
Sottosegretari del MIUR
sig.ra Elena Ugulini
sig. Marco Rossi Doria
dott. Francesca Basilico
Ai
Dott. Luciano Chiappetta
Dipartimento per l’istruzione
Direttore per il personale scolastico
prof. Giovanni Biondi
Capo dipartimento per la programmazione
e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali
LORO SEDI

Oggetto: Contenzioso MIUR/ex personale Enti Locali transitato con legge 124/99.

In qualità di coordinatore del Comitato ATA-ITP ex Enti Locali e, soprattutto, dopo le note sentenze – Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU, Strasburgo, Sentenza Agrati, Milano) e della Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo (Scattolon, Venezia), entrambe definitive e favorevoli ai ricorsi dei lavoratori – è stato deciso, prima di seguire la sola via giudiziaria, d’interpellare le competenti autorità per verificare se esistano degli spazi di mediazione politica e sindacale.
E’ ovvio che, dopo 12 (dodici!) anni di traversie, alti e bassi, sentenze favorevoli e contrarie – iniziando con l’art. 8 della legge 124/99, per passare all’accordo sindacale del Luglio 2000, alle sentenze favorevoli della Corte di Cassazione, al famigerato comma 218 della legge finanziaria per l’anno 2006, poi le due sentenze sfavorevoli della Corte Costituzionale Italiana – oggi, con le due sentenze europee, il percorso giuridico è terminato e i lavoratori sono, comprensibilmente, stanchi di queste manfrine tutte italiane.
Non ci pare il caso, proprio perché questa missiva vuole essere interlocutoria e non nella scia delle sterili contrapposizioni, menzionare la possibilità che lo Stato italiano preferisca non prendere atto delle sentenze, tanto meno assumere un atteggiamento alla Ponzio Pilato – ossia scaricare la responsabilità sui singoli giudici – poiché non rientra nelle mire di questa missiva.
Né, per ora, si menziona la possibilità di una richiesta di danni materiali e morali che sarebbe assai costosa per il bilancio statale: è nostro intendimento creare i presupposti per una decisione congiunta e definitiva, ragionata ed equa, che ponga fine al confronto.
Riteniamo, dunque, che sia necessario adire ad un franco incontro fra le parti, proprio per trovare una soluzione che lasci fuori della porta le vicende giudiziarie: senza dimenticare, però, che i lavoratori attendono giustizia da dodici anni, e la loro pazienza sta per scadere.
Nell’attesa di una vostra cortese risposta

Crema, 5 Gennaio 2012                                                   Per il Comitato ATA-ITP ex Enti Locali
Il Coordinatore
Vincenzo Lo Verso

per scaricare la lettera :Contenzioso Miur ex personale enti locali transitato legge 124 99

PS: per approfondire la oramai “storica” vicenda:

http://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/la-nostra-storia/

 

 

Il primo stadio della manovra del governo Monti è compiuto, sarà approvata entro Natale, con il consenso di un’ampia e articolata maggioranza parlamentare, favorevole a far pagare a chi ha sempre pagato il costo di una crisi che ha prodotto e continua a produrre profitti a padroni, banche, speculatori e finanza internazionale.

A questa prima manovra che recepisce in pieno le direttive della BCE e dell’Unione Europea seguirà nei prossimi giorni la seconda fase, centrata sul mercato del lavoro e sulle nuove misure in tema di flessibilità in uscita; si tratta insomma della modifica dell’art.18 e della libertà di licenziare,  richiesta a gran voce dalla Confindustria con il consenso non solo della destra, più o meno moderata, ma perfino da settori non marginali del centro sinistra.

È ora di dire NO e di ribellarsi

-        Ti riducono il potere d’acquisto ed il valore reale di pensioni e salari, a te che non evadi un euro, ma non fanno nulla per recuperare i 120 miliardi annui di evasione fiscale.

-        Ti fanno pagare le tasse sulla prima casa dopo che ti costringono ad acquistarla perché ti sfrattano e perché non ci sono abitazioni in affitto, mentre evitano di introdurre una vera patrimoniale a quel 10% di ricchi che possiedono il 50% della ricchezza del paese.

-        Ti aumentano l’IVA, l’Irpef locale, i ticket sanitari e le accise sulla benzina mentre l’inflazione è già al 3,5% ed erode la tua busta paga, mentre la tua pensione, i contratti e il tuo salario sono bloccati, mentre ti licenziano, sei precario, in cassa-integrazione o in mobilità.

-        Ti allungano l’età pensionabile e ti costringono a lavorare di più proprio quando sei più stanco e vedevi la linea del “traguardo” e lasciano così tuo figlio e tuo nipote nel dramma della disoccupazione e della precarietà.

-        Il nuovo Governo non farà nulla per modificare le controriforme della Scuola e dell’Università prodotte dalla Gelmini, della quale Monti ha addirittura tessuto le lodi.

-        Ti prendono in giro dicendoti che sei un privilegiato perché ti è rimasto ancora un salario e qualche diritto sul posto di lavoro, perché non possono licenziarti senza un valido motivo e ti promettono con feroce e inaudita strumentalità che tuo figlio troverà sicuramente un lavoro se permetterai al tuo padrone di poterti licenziare con più facilità.

-        Ti dicono che le aziende devono essere aiutate in un momento di crisi come l’attuale e mentre a te aumentano le tasse le riducono alle aziende; così Marchionne, dopo aver deindustrializzato interi territori, esteso l’accordo Pomigliano in tutto il gruppo Fiat e nelle aziende metalmeccaniche collegate,  cancellato il contratto nazionale ed impresso una svolta autoritaria nelle relazioni sindacali, riesce anche a portare più soldi e più fabbriche all’estero.

-        Ti raccontano che Cgil, Cisl e Uil stanno opponendosi alle manovre del governo Monti e vogliono farti dimenticare che il 28 giugno 2011 hanno sottoscritto un accordo con Confindustria che ha “autorizzato” il governo Berlusconi ad approvare il famigerato art. 8 che distrugge diritti e contratto nazionale.

-        Ti chiedono di scioperare solo per qualche ora, per ottenere modifiche marginali alle misure del governo e senza un reale progetto complessivo e alternativo, perché l’obiettivo della Cgil è quello di tornare alla concertazione e quello di Cisl e Uil alla “collaborazione” dell’ex ministro “amico” Sacconi.

-        Ti vogliono convincere che questo è un governo tecnico, serio, che è nato per “salvare l’Italia” mentre le misure adottate da Monti sono in perfetta continuità con quelle di Berlusconi e ci porteranno alle stesse condizioni della Grecia.

In effetti siamo passati “dal governo dei cialtroni al governo dei padroni” che rappresenta gli interessi di banche, finanza internazionale, BCE, Fondo Internazionale Monetario e chi più ne ha più ne metta: cioè tutti coloro che in questi anni si sono arricchiti ed hanno speculato sulle tue spalle e sulla tua vita.

-        Ti vogliono far credere che la globalizzazione e il “dio mercato” sono soltanto malati ma che, con un po’ di sacrifici – i tuoi – poi tutto tornerà come prima, ma ti nascondono che per decenni questi “mostri ideologici” hanno distrutto vite ed interi popoli in altri continenti ed oggi attaccano il cuore della vecchia Europa per il semplice motivo che è qui che è ancora possibile realizzare profitti innalzando il tasso di sfruttamento del lavoro, comprimendo diritti e democrazia.

Se tutto questo è chiaro e condiviso, non è più possibile stare a guardare o “sperare che io me la cavi”, magari a danno di chi ti è più vicino sul lavoro, di tuo padre e di tua madre che non riescono a godersi qualche anno di giusto riposo dopo aver lavorato per decenni, di tuo figlio e di tua figlia che non trovano lavoro e quando lo trovano è precario e sfruttato più di te.

Bisogna alzare la testa e gridare con forza il nostro dissenso, esprimere giorno dopo giorno la voglia di cambiare, di non dire più sempre si, di opporsi e cercare tutti insieme di costruire un’alternativa sul lavoro e a questa società.

Il 27 gennaio scioperiamo contro tutto questo

 

Vogliamo scioperare contro il governo Monti che rappresenta gli interessi dell’Europa delle banche e della finanza, perché non vogliamo pagare un debito che non abbiamo contribuito a far crescere, perché è indispensabile costruire un forte movimento sociale e sindacale che parta dai posti di lavoro e si riversi nelle strade e nelle piazze di tutto il paese, perché siamo stanchi di subire e vogliamo riprenderci quello che ci hanno sottratto per decenni.

Il 27 gennaio scendiamo tutti in piazza e dimostriamo che i lavoratori, i pensionati, i precari, i disoccupati, i migranti e gli studenti – uniti e determinati – sono in grado di richiedere ed indicare un forte e concreto  cambiamento nella gestione e nel governo del paese in termini sociali, di maggiori diritti e democrazia.

 

Usb – Orsa – SlaiCobas – Cib Unicobas – Snater – SiCobas – Usi

Cari colleghi,questa mattina ho contattato l’avvocato Isacco Sullam e mi ha confermato la Sua presenza  alle assemblee in oggetto.

Quindi i giorni 23 gennaio  dalle h.14.00 alle h.17.00 a Milano

e il 30 Gennaio a Crema dalle h.14.00 alle h.17.00

ci illustrerà il proseguo della nostra Vertenza ATA- ITP eell.

SAREBBE OPPORTUNO FIN D’ORA CHE I COLLEGHI LOMBARDI NON PRENDESSERO IMPEGNI PER TALI DATE E PARTECIPASSERO MASSICCIAMENTE

Al rientro delle festività L’UNICOBAS Romana farà PERVENIRE a tutte le scuole l’assemblea in oggetto.

Si ricorda che tale Assemblea é al di fuori dall’orario di servizio e che il personale interessato che presta servizio nel pomeriggio dovrà NECESSARIAMENTE prendere permesso non retribuito.

a)Il giorno 23 gennaio  a milano itc besta presso l’aula magna dalle 14.00 alle 17.00  don G.Calabria 16, 20132 – MILANO  fermata metro linea verde CIMIANO

b)Il giorno 30 gennaio  a Crema dalle h.14.00 alle h.17.00 c/o itc pacioli Via delle Grazie, 6 – 26013 Crema (Cremona)

Ordine del giorno: Vertenza ATA/ITP ex Enti Locali dopo sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo .

 

Interverrà l’Avv. Isacco Sullam di Milano per darci le spiegazione sul  proseguo della vertenza e il prof. Paolo Latella Responsabile della Lombardia Unicobas


Vincenzo Lo Verso

 


Cari colleghi, nonostante le recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea e della C.E.D.U. ( sentenza Scattolon  + altri e la sentenza definitiva AGRATI  + altri ) che riaprono in modo significativo l’opportunità di vedere riconosciuti i nostri diritti ” SCIPPATI ” dai vari Governi e Sindacati, ho rilevato una scarsa partecipazione a sostegno del neo costituito Comitato Nazionale ATA-ITP EX ENTI LOCALI, che si prefigge lo scopo di portare all’attenzione dell’opinione pubblica, dei politici e dei sindacati il nostro problema, che alla luce di quanto sentenziato dall’Europa, dovrà  trovare una soluzione per tutti, inoltre si prevede l’organizzazione di una manifestazione nazionale, che per produrre gli effetti dovuti dovrà essere molto partecipata.


Pertanto invito tutti voi, ad aderire al Comitato ed a provvedere al versamento a favore dell’Associazione di un contributo volontario in base alle proprie possibilità, al fine di mettere l‘ Associazione nelle condizioni economiche di poter affrontare le spese necessarie per l’attuazione delle iniziative sopra indicate.

Atto Costitutivo Associazione ONLUS

Consiglio direttivo

Presidente  Brunaccini  Antonio      brunacciniantonio@alice.it

Vicepresidente Boerio Carlo

Segretario Russo Domenico

Consigliere Palmieri Vincenza Rita

Consigliere  Pragliola Alfredo

Consigliere Castaldi Vito

Consigliere Russo Giuseppe

Collegio revisori dei conti

Brusciano Olimpia,Esposito Francesco,Perfetto Giovanni

Mi pare del tutto superfluo, precisarvi che l’associazione non ha scopo di lucro.

Vi comunico il numero di conto corrente:

Numero di conto corrente postale : 001002441929

COORDINATE IBAN :

IT 06 F 07601 14900 001002441929

AL FINE DI FRUIRE DI UN CONTINUO AGGIORNAMENTO SULL’EVOLVERSI DELLA QUESTIONE COLLEGARSI AI SEGUENTI LINK:

http://angolo-ata.blogspot.com

http://blog.libero.it/entilocali/

http://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/

https://www.facebook.com/groups/ataitpexentilocali/

LINK PER SCARICARE

DOMANDA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Al DIRIGENTE SCOLASTICO – SEDE

AL MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA - Racc. r.r.
Viale Trastevere, 76/a – 00153 ROMA

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Racc. r.r.
Palazzo Chigi – Piazza Colonna, 370  – 00187  ROMA

Il/La sottoscritto/a …………………………………………..,

nato/a …………………………. il ………………………..

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica con la qualifica di ……………………………., transitato/a dai ruoli del personale del/della Provincia/Comune di ………………………… ai ruoli del personale del Ministero dell’Istruzione con decorrenza giuridica ed economica dall’1/1/2000, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99,

VISTI i decreti individuali con i quali è stato disposto l’inquadramento economico e giuridico del/della sottoscritta, in base all’Accordo sindacale del 20/7/2000, recepito dal D.M. 5/4/2001 e dell’art. 1, c. 218, Legge 266/2005,

VISTE le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (AGRATI e altri/ITALIA, del 7 giugno 2011, definitiva dal 28 novembre 2011) e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (SCATTOLON/MIUR del 6 settembre 2011),

C H I E D E

a codesta Dirigenza e alle Autorità in epigrafe che venga emesso il provvedimento di ricostruzione della carriera, secondo le disposizioni di legge e contrattuali e le posizioni stipendiali del CCNL Comparto Scuola, con decorrenza 01/01/2000, con il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi prestati di ruolo e non di ruolo presso l’Ente Locale di provenienza fino al 31/12/99 e presso il MIUR dall’1/1/2000 in avanti, durante tutto il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.

C H I E D E

il pagamento di tutte le differenze retributive maturate dall’1/1/2000 in avanti.

S I   R I S E R V A

ogni più opportuna azione di tutela dei propri diritti economici e giuridici nonché per il risarcimento dei danni patiti a causa della violazione, da parte dello Stato Italiano, delle norme stabilite dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla normativa comunitaria, come stabilito dalle due sentenze sopra citate.

Senza recesso dalle eventuali controversie in corso in punto: esatta applicazione della legge 124/1999.

Data_____________________

Egregio Signor Lo Verso,
le allego la domanda di ricostruzione della carriera da pubblicare nel sito Angolo Ata.

Serve a tutti gli ATA ex EE.LL., che abbiano un vantaggio dal riconoscimento dell’anzianità effettiva: sia quelli che non hanno fatto causa; sia quelli che hanno tuttora la causa pendente; sia quelli che hanno avuto una sentenza definitiva negativa.

Non serve agli ATA (pochi) che sono stati favoriti dalla “temporizzazione” e a quelli (pochi) che hanno avuto una sentenza FAVOREVOLE passata in giudicato.

La lettera va spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno al MIUR e alla presidenza del Consiglio dei Ministri AL PIU’ PRESTO e comunque non oltre il 31/12/2011.

LA DEVE SPEDIRE ANCHE IL PERSONALE CHE E’ ANDATO IN PENSIONE, ai fini della futura rivalutazione dell’assegno pensionistico sulla base dell’anzianità effettiva.

Ciò detto, Le comunico altresì quanto segue:

a) il fatto che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo abbia rigettato il reclamo dello Stato Italiano avverso la Sentenza Agrati e che questa sia divenuta definitiva è senz’altro importante e positivo; ma la strada da fare è ancora molto lunga per gli ATA che hanno ancora cause in corso avanti i Tribunali. le Corti d’Appello o la Cassazione. Infatti saranno i giudici italiani, in particolare la Cassazione, a dover decidere come applicare i principi di diritto stabiliti dalla sentenza Agrati e vi è la possibilità che la questione venga rinviata per la terza volta alla Corte Costituzionale. Dobbiamo aspettarci delle non gradite sorprese.

b) per gli ATA che hanno subito una sentenza negativa passata in giudicato, dovrà essere studiata una eventuale azione di risarcimento dei danni per omessa applicazione della normativa comunitaria. La questione non è semplice, per diverse ragioni non esclusa quella del lungo tempo trascorso;

c) paradossalmente il personale ATA che non ha proposto alcun ricorso o non ha avuto sentenza di primo grado, per abbandono ed estinzione della causa, si trova nella possibilità di agire in giudizio grazie alle due sentenze favorevoli delle Corti europee.

Come Le avevo detto, ho conferito anche con l’avv. Nicola Zampieri di Schio, il valoroso collega che ha sostenuto la causa Scattolon, e siamo entrambi disponibili a studiare come tutelare i diritti degli ATA che hanno “perso” le cause a seguito del “famigerato” comma 218.

In ogni caso, rimango sempre convinto del fatto che gli ATA debbano organizzarsi collettivamente, perché l’azione diretta dei lavoratori è decisiva.

La prego di pubblicare anche la presente mail sul blog “Angolo Ata”.

Cordiali saluti, avv. Isacco Sullam

Egregio Signor Lo Verso,

Le comunico che la Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in data 28 novembre 2011, ha respinto il reclamo proposto dallo Stato lo scorso 7 settembre.


La sentenza Agrati + altri è così diventata esecutiva e la causa prosegue per la determinazione dell’equo indennizzo.

La prego di voler comunicare la buona notizia attraverso il blog e come d’accordo Le farò avere ulteriori comunicazioni, a seguito del nostro recente incontro, anche alla luce della definitività della sentenza Agrati.

Cordiali saluti.

Avv. Isacco Sullam

Il 12.10.2011 e il  9.11.2011 sono state depositate le sentenze n. 20980 – n. 23344/2011 della Corte di Cassazione con le quale vengono recepiti i principi stabiliti dalle corti europee e si dà indicazioni ai tribunali di 1° e 2 ° di tenere conto di questi principi nel formulare le sentenze riguardanti i ricorsi degli ATA ed ITP ex dipendenti degli enti locali, transitati a forza tra i dipendenti statali, senza che fosse loro riconosciuta l’anzianità di servizio pregressa.

cassazione 12 ottobre ex enti locali

Corte di Cassazione 9 NOV 2011

Corte di Cassazione – Sentenza n. 23344/2011 Novembre 9, 2011 ·

 Riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza Corte di Cassazione Sez. Lavoro – Sent. del 09.11.2011, n. 23344 Svolgimento del processo 1. A. M. fa parte – insieme con moltissimi altri suoi colleghi – del personale non docente della scuola, indicalo con l’acronimo ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) già dipendente dagli enti locali e che a decorrere dal 1° gennaio 2000 è stato trasferito nei ruoli del personale dello Stato-Comparto Scuola. 2. Il M. convenne in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (d’ora in poi: MIUR) e l’Ufficio scolastico regionale delle Marche chiedendo il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Il Tribunale di Urbino respinse la domanda. 3. Il M. impugnò la sentenza e la Corte d’appello di Ancona accolse l’appello. 4. Il MIUR propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello chiedendo a questa Corte di applicare la sopravvenuta norma interpretativa dell’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria del 2006) e conseguentemente di cassare l’impugnata sentenza. 5. Il M. svolge attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione 6. La questione oggetto della controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale ATA trasferito dagli enti locali al MIUR in base all’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. 7. Tale norma, dopo aver premesso, al primo comma, che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado passa a carico dello Stato, prevede, nel secondo comma, che: «Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturala presso l’ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto». 8. La disposizione fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente. l’applicazione che della stessa venne data dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 5 aprile 2001, che “recepì” raccordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. 9. Con tale accordo l’ARAN e le associazioni sindacali avevano dato applicazione all’art. 8 della legge n. 124 del 1999 stabilendo, quanto al regime contrattuale, che, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessava di applicarsi a decorrere dall’1 gennaio 2000 il c.c.n.l. 1° aprile 1999 del Comparto Regioni-Autonomie locali e dalla stessa data si applicava il c.c.n.l. 26 maggio 1999 del Comparto Scuola. 10. L’art. 3 dell’accordo disciplinò l’inquadramento professionale e retributivo, nei seguenti termini: i dipendenti trasferiti «sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell’allegata tabella B, con le seguenti modalità. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità. «L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento al 31 dicembre 1999, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola». 11. Le controversie giudiziarie
riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in un decreto ministeriale. La giurisprudenza sì orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (vedi: Cass. 27 settembre 2005. n. 18829). 12. Intervenne il legislatore, dettando una disposizione, il comma 218 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2007) sopra citata che recepì a sua volta i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale, stabilendo che il comma 2 dell’art. 8 della legge n. 124 del 1999 “si interpreta nel senso che il personale ATA degli enti locali trasferito nei ruoli dello Stato «è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge». 13. Come è evidente, il comma 218 dell’art. 1 della suindicata legge finanziaria ha riprodotto, quanto all’inquadramento ed al relativo trattamento retributivo, le clausole dell’accordo sindacale del luglio 2000 già riprese dal decreto ministeriale dell’aprile 2001. 14. È fondata la tesi, proposta dal ricorrente Ministero, che assegna efficacia retroattiva alla disposizione introdotta dalla legge finanziaria 2006 e sostiene, quindi, la sua applicabilità ai processi già in corso.I5. Il legislatore, come si è visto, usa l’espressione “il comma 2 dell’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che” indica la volontà di far retroagire la norma dettata dal comma 218, come concordememnte hanno affermato la Corte Costituzionale e questa Corte di cassazione. Da ultimo le Sezioni Unite hanno qualificato la disposizione tra “le norme di sanatoria con efficacia retroattiva”, perché il legislatore, emanandola, ha elevato a dato regolamentare o amministrativo di carattere generale (il decreto ministeriale che aveva a sua volta recepito l’accordo collettivo ARAN – sindacati del 2000) giudicato dalla giurisprudenza inidoneo a derogare una norma di legge. Elevato il livello del contenuto normativo del decreto ministeriale, trascrivendolo in una norma di rango primario, è venuto meno con efficacia retroattiva il vizio dell’atto. “Si è trattato – precisano le Sezioni Unite – di una sanatoria ex lege del contenuto precettivo del decreto ministeriale 5 aprile 2001, ciò che, in linea di principio era consentito fare al legislatore, avendo la giurisprudenza costituzionale da tempo ammesso le leggi di sanatoria pur assogettandone la sostanziale retroattività a scrutinio di legittimità sulla base del parametro della ragionevolezza”. (Così : Cass. Sez. Unite 8 agosto 2011, n. 17076 richiamando Corte Corte cost. n. 234 del 2007).

16. Le questioni di legittimità costituzionale riguardanti la suddetta norma introdotta dalla legge finanziaria sollevate da vari giudici – compresa questa Corte di cassazione, che, con ordinanza n. 22260 del 2008 prospettò la violazione dell’art. 117 primo comma Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, relativamente al problema dell’ingerenza legislativa in controversie giudiziarie in corso – sono state tutte respinte dalla Corte Costituzionale con una pluralità di pronunzie: la sentenza 234 del 2007, le ordinanze n. 400 del 2007 e n. 212 del 2008, nonché la sentenza n. 311 del 2009.

17. Pertanto, dopo tali pronunce del Giudice delle leggi, i ricorsi proposti dai dipendenti che assumevano il carattere non retroattivo della norma di interpretazione contenuta nell’art. 1. comma 218. della legge n. 266 del 2005 sono stati respinti da questa Corte con numerose sentenze (vedi, per tutte: Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

18. Questo approdo è stato nuovamente messo in discussione dai successivi sviluppi della vicenda sul piano della giurisprudenza europea.

19. Sono, infatti, intervenute sul tema sia la Corte europea dei diritti dell’uomo, sia la Corte di giustizia dell’Unione europea.

20. La Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa con una decisione (sentenza 7 giugno 2011. Agrali ed altri c. Italia) non ancora definitiva, perché è oggetto di richiesta di rinvio della causa alla Grande Camera, presentata dallo Stato italiano, ai sensi dell’art. 43 della CEDU.

21. La Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) si è espressa, con lasentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-I08/10). sulla domanda di pronuncia pregiudiziale – proposta ai sensi
delladirettiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187 CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

22. Il Tribunale di Venezia aveva sottoposto alla Corte quattro questioni pregiudiziali.

23. La prima questione consisteva, in sintesi, nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dall’art. 8 della legge 124 del 1999, possa costituire un “trasferimento d’impresa” ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori.

24. La soluzione della Corte UE è affermativa, nei seguenti termini: «La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelali in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro» (vedi punto 1 dei dispositivo e punto 66 della motivazione).

25. Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: a) se la continuità del rapporto di cui all’art. 3 n. 1 della direttiva 77/1987 (trasfusa unitamente alla direttiva 98/50 nella direttiva 2001/23) deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito, anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); b) se il suddetto art. 3 della menzionata direttiva debba essere interpretato nel senso che tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione).

26. Con riferimento a tali due questioni il dispositivo della decisione è il seguente: «quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’attività lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo».

27. Dal complesso dei suindicati principi si desume, quindi, che la Corte UE ha chiamato il giudice nazionale ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un “peggioramento retributivo sostanziale”.

28. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187 al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame, v. supra, accordo del 20 luglio 2000). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contralto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli Stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo “scopo della direttiva”, consistente «nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento» (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva «ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente»).

29. Quindi, nella definizione delle singole controversie è necessario stabilire se, in concreto, si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice nazionale (nella attuale controversia, il giudice del rinvio) deve osservare i seguenti criteri: I) Quanto ai soggetti
la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e al 77 si precisa «posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento». Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77). II) Quanto alle modalità, si deve trattare di “peggioramento retributivo sostanziale” (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere “globale” (n. 76: «condizioni globalmente meno favorevoli»; n. 82: «posizione globalmente sfavorevole»), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili nonché eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale. III) Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto “all’atto del trasferimento” (n. 82 e 84. oltre che nel dispositivo: «all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza»).

30. La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente del comma 218 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 all’art. 6 n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 CEDU e 46, 47 e 52. n. 3. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della sentenza emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che: «vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi» di cui alle norme suindicate (vedi- punti 27 e 84 della sentenza).

31. La sentenza della Corte di giustizia UE incide sul presente giudizio. In base agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della UE provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (vedi, per tutte. Corte Cost. sentenze n. 183 del 1073 e n. 170 del 1984: ordinanza n. 536 del 1995 nonché, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme UE direttamente applicabili (vedi Corte Cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonché sull’onere di interpretazione conforme al diritto UE, tra le tante: Corte cost. sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000.

32. Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la citata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto eppure per ragioni diverse da quelle addotte dal MIUR, perché la violazione del complesso normativo costituito dagli artt. 8 della legge n. 124/199 e comma 218, della legge n. 266 del 2005 (cui fa riferimento il ricorrente) deve essere verificata sulla base dei principi enunciati della Corte di giustizia UE, nei termini dianzi indicati (vedi, spec. punto 29 della presente sentenza).

33. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio ad altro Giudice, il quale, applicando i suindicati criteri di comparazione, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento. Il Giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

Depositata in Cancelleria il 09.11.2011

SECONDA SEZIONE
CASO DI AGRATI E ALTRI c. ITALIA
(Ricorsi n. 43549/08, 6107/09 e 5087/09)
SENTENZA
(nel merito)
STRASBURGO
7 giugno 2011
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni di cui all’articolo 44 § 2 della Convenzione.
Può essere sottoposta a revisione editoriale.
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MASSIMA:
“Se, in linea di principio, il legislatore può regolamentare in materia civile, mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi già vigenti, il principio della preminenza del diritto e la nozione di equo processo sancito dall’articolo 6 ostano, salvo che per ragioni imperative di interesse generale, all’ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia (sentenza Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, cit., § 49, serie A n. 301-B; Zielinski e Pradal & Gonzales e altri cit., § 57). (…) L’esigenza della parità delle armi comporta l’obbligo di offrire ad ogni parte una ragionevole possibilità di presentare il suo caso, in condizioni che non comportino un sostanziale svantaggio rispetto alla controparte (v., in particolare, causa Dombo Beheer BV c. Paesi Bassi, dal 27 ottobre, 1993, § 33, Serie A, No. 274, e Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, § 46).
Secondo la (…) giurisprudenza, un ricorrente può addurre la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 solo nella misura in cui le decisioni che contesta sono relative alla sua “proprietà” ai sensi della presente disposizione. La nozione di “proprietà” può concernere sia i “beni esistenti” che i valori patrimoniali, ivi compresi, in determinati casi ben definiti, i crediti. Affinché un credito possa considerarsi un “valore patrimoniale”, ricadente nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo 1, è necessario che il titolare del credito lo dimostri in relazione al diritto interno, per esempio, sulla base di una consolidata giurisprudenza dei tribunali nazionali. Una volta dimostrato, può entrare in gioco il concetto di “legittimo affidamento” (Maurice c. Francia [GC], n. 11810/03, § 63, CEDU 2005-IX).
Grazie ad una conoscenza diretta della società e dei suoi bisogni, le autorità nazionali sono in via di principio in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per determinare ciò che rientra nel concetto di “pubblica utilità”. Nel sistema di tutela istituito dalla Convenzione, la autorità nazionali devono quindi decidere per prime se esiste un interesse generale che giustifica la privazione della proprietà. Di conseguenza, esse dispongono di un certo margine di apprezzamento.
La decisione di adottare una legislazione restrittiva della proprietà di solito comporta valutazioni di ordine politico, economico e sociale. Considerando normale che il legislatore disponga di un’ampia libertà di condurre una politica economica e sociale, la Corte deve rispettare il modo in cui egli concepisce gli imperativi di “pubblica utilità” a meno che la sua decisione sia manifestamente priva di ragionevole fondamento (Presse Compania Naviera SA e altri c. Belgio, 20 novembre 1995, § 37, Serie A, n. 332, e Broniowski c. Polonia [GC], n. 31443/96, § 149, CEDU 2004-V). In linea generale, il solo interesse economico non giustifica l’intervento di una legge retroattiva di convalida (di misure restrittive della proprietà)”.
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Nel caso Agrati e altri c. Italia,
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:
Françoise Tulkens, presidente,
Danutė Jočienė,
David Thor Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
Andras Sajo,
Isil Karakas,
Guido Raimondi, giudici,
e Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera il 17 maggio 2011,
Rende la seguente decisione, adottata nella presente data:
PROCEDURA
1. All’origine della questione vi sono tre ricorsi (n. 43549/08, 6107/09 e 5087/09) contro la Repubblica italiana con cui alcuni cittadini italiani (“i ricorrenti”) hanno adito la Corte rispettivamente il 15 luglio 2008, il 17 dicembre 2008 e il 13 gennaio 2009, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I ricorrenti sono rappresentati e difesi dal Sig. I. Sullam, avvocato a Milano. Il Governo italiano (“Governo”) è rappresentato e difeso dall’avvocato generale, la Sig.ra E. Spatafora, e dall’ex co-agente, il M. N. Lettieri.
3. Il 22 ottobre 2009, il Presidente della seconda sezione ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Come previsto dall’ articolo 29 § 1 della Convenzione, si è deciso che la Camera avrebbe deliberato allo stesso tempo sull’ammissibilità e sul merito.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
Ricorso n. 43549/08
4. I ricorrenti, Antonella Agrati e 120 altre persone (elenco allegato), sono cittadini italiani residenti in Italia.
5. I fatti, come indicati dalle parti, possono essere riassunti nel modo seguente.
6. Originariamente, i ricorrenti erano dipendenti della Provincia di Milano ed esercitavano le funzioni di assistenti amministrativi, collaboratori, assistenti tecnici e responsabili amministrativi nelle scuole (“Personale ATA”). Avevano diritto ad uno stipendio di base integrato da indennità accessorie.
7. Dopo il trasferimento del personale dal servizio pubblico locale al servizio pubblico statale di cui alla legge n. 124 del 3 maggio 1999, i ricorrenti venivano assunti dal 31 dicembre 1999 nel Ministero della Pubblica Istruzione. I dipendenti del detto ministero, che svolgevano le stesse funzioni dei ricorrenti, avevano diritto ad uno stipendio di base progressivo in base all’anzianità di servizio.
8. Ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, l’anzianità di servizio ottenuta dai ricorrenti presso l’ente locale di provenienza era riconosciuta a tutti gli effetti giuridici ed economici. Tuttavia, il Ministero, senza prendere in considerazione l’anzianità acquisita dai dipendenti al servizio degli enti locali fino al 31 dicembre 1999 e quindi senza calcolare il
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trattamento economico sulla base di tale anzianità, come previsto dal contratto collettivo nazionale della Scuola, attribuiva ai ricorrenti un’anzianità fittizia trasformando la retribuzione percepita presso gli enti locali, alla data del 31 dicembre 1999, in anni di anzianità. Inoltre per trasformare la retribuzione di base in anni di anzianità fittizia, il Ministero aveva eliminato dall’ultimo libro paga dei ricorrenti tutte le componenti accessorie dello stipendio guadagnate in maniera stabile fino al 31 dicembre 1999.
9. Il 26 giugno 2001 i ricorrenti adivano il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza e il pagamento della differenza di retribuzione a partire dal 1 gennaio 2000. Essi affermavano di aver ricevuto una retribuzione non corrispondente all’anzianità e pertanto nettamente inferiore a quello dei funzionari che erano sempre stati alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione.
10. Con sentenza del 5 marzo 2002, il Giudice del lavoro di Milano accoglieva il ricorso dei ricorrenti e condannava il Ministero a riconoscere l’anzianità maturata presso l’ente locale.
11. Il Ministero proponeva appello avverso la sentenza.
12. Con sentenza del 9 febbraio 2004, la Corte di Appello confermava la decisione in primo grado secondo cui il Ministero aveva violato l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999. Tale decisione era conforme alla giurisprudenza stabilita in numerose sentenze della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.
13. Il 12 agosto 2004, il Ministero proponeva ricorso in cassazione. La prima udienza veniva fissata dopo tre anni, precisamente il 23 Ottobre 2007.
14. Nel frattempo veniva approvata la legge n. 266 del 2005, vale a dire la legge finanziaria per il 2006. L’articolo 1 della legge era intitolata “interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999″ e prevedeva che il personale ATA doveva essere integrato nelle tabelle della nuova amministrazione sulla base del trattamento salariale globale all’atto del trasferimento.
15. Con sentenza del 22 febbraio 2008, la Corte di cassazione, in vista della nuova legge, accoglieva il ricorso del Ministero e rigettava il controricorso dei ricorrenti.
16. Pertanto, i ricorrenti erano costretti a restituire al Governo le somme che avevano ricevuto in esecuzione delle sentenze. Perdevano altresì il riconoscimento delle anzianità maturate presso l’ente locale di provenienza. Il loro stipendio risultava così inferiore a quello di altri membri del personale ATA che avevano ottenuto decisione favorevole passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della nuova legge.
Ricorso n ° 6107/09
17. I ricorrenti, Antonio Cioffi, Giovanna Francesca Cioffi, Luigina Cioffi, Luciana Molinari, Paolo Rossi e Renato Zonca sono cittadini italiani residenti a Bolzano Novarese.
18. Originariamente, i ricorrenti erano dipendenti della Provincia di Novara ed esercitavano le funzioni di assistenti amministrativi, collaboratori, assistenti tecnici e responsabili amministrativi nelle scuole (personale ATA). Percepivano uno stipendio di base integrato da indennità accessorie.
19. Il 28 febbraio 2003, i ricorrenti adivano il Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro, per ottenere il riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza e il pagamento della differenza di retribuzione a partire dal 1 gennaio 2000. Essi affermavano di aver ricevuto una retribuzione non corrispondente all’anzianità maturata e, pertanto, nettamente inferiore a quella dei funzionari che erano sempre stati alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione.
20. Con diverse sentenze del 19 giugno 2003, il Giudice del lavoro respingeva il ricorso dei ricorrenti perché, sulla base di un accordo tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le organizzazioni sindacali, si applicava una deroga all’articolo 8 della legge n. 124 del 1999. I ricorrenti impugnavano tali sentenze, perché non conformi alla giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale non si poteva derogare all’articolo 8 della legge n. 124 del 1999.
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21. Con diverse sentenze del 25 gennaio 2005 e del 28 aprile 2005, la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione in primo grado.
22. Nel 2005, i ricorrenti presentavano ricorso in cassazione. La prima udienza veniva fissata dopo due anni, il 23 ottobre 2007.
23. Con sentenza del 22 febbraio 2008, la Corte di Cassazione, in vista della nuova legge, respingeva il ricorso.
Ricorso n ° 5087/09
24. La ricorrente, Angela Carlucci, è una cittadino italiana, nata nel 1947 e residente a Casarile (Milano).
25. Originariamente, la ricorrente era impiegata alla Provincia di Milano e svolgeva la funzione di collaboratrice nelle scuole, facendo così parte del “personale ATA”. Percepiva uno stipendio base integrato da indennità accessorie.
26. Il 21 marzo 2003 la ricorrente adiva il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza e, di conseguenza, il pagamento della differenza di retribuzione a partire dal 1 gennaio 2000. Sosteneva di percepire uno stipendio non corrispondente all’anzianità maturata e nettamente inferiore a quello dei funzionari che erano sempre stati alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione.
27. Con sentenza del 10 febbraio 2004, il Giudice del lavoro di Milano accoglieva il ricorso e condannava il Ministero a riconoscere l’anzianità maturata dalla ricorrente presso l’ente locale.
28. Il Ministero proponeva appello avverso la sentenza. Con sentenza del 17 maggio 2005, la Corte d’Appello confermava la sentenza in primo grado per il fatto che il Ministero aveva violato l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999. Questa decisione era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.
29. Il 17 maggio 2006 il Ministero proponeva ricorso in cassazione. La prima udienza veniva fissata dopo due anni, precisamente il 17 gennaio 2008.
30. Con sentenza del 14 luglio 2008, la Corte di Cassazione, in vista della nuova legge, accoglieva il ricorso del Ministero e respingeva il controricorso della ricorrente.
II. DIRITTO E PRASSI INTERNI PERTINENTI IN MATERIA
31. Fino al 31 dicembre 1999 una parte del personale tecnico e ausiliario (abbr. personale ATA) e degli insegnanti tecnico-pratici delle scuole italiane dipendevano dal Ministero della Pubblica Istruzione, che li retribuiva direttamente sulla base del contratto collettivo nazionale, mentre un’altra parte era pagata e dipendeva dal contratto collettivo delle regioni autonome, comuni e province.
32. La legge n. 124 del 3 maggio 1999 prevede all’articolo 8, comma 2, che “Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA. (…) A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza.”
33. Il 20 luglio 2000, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) concludeva un accordo con i sindacati per derogare al principio di conservazione dell’anzianità. Tale accordo veniva successivamente cristallizzato in un decreto ministeriale del 5 aprile 2001.
34. Con note del 27 febbraio 2003 e del 12 settembre 2003 inviate al Tribunale di Milano, l’ARAN negava che tale atto potesse costituire un accordo collettivo e precisava che intendeva derogare al principio di conservazione dell’anzianità.
35. La legge n. 266 del 2005, Legge Finanziaria 2006, prevede nel suo articolo 1 che: “il comma 2 dell’articolo 8 della legge del 3 maggio 1999 (n. 124) deve essere interpretato nel senso che il personale degli enti locali trasferito nell’effettivo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
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(ATA) dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili, sulla base del trattamento economico (…)”.
Nel sistema giuridico italiano, le leggi di interpretazione autentica hanno effetto retroattivo, nel senso che l’interpretazione che forniscono è considerata come parte integrante delle disposizioni interpretate dopo la loro entrata in vigore.
36. L’articolo 2112 del codice civile dispone che il rapporto di lavoro continua con l’eventuale cessionario ed che il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione prima dell’approvazione della Legge 266 del 2005
37. Prima dell’entrata in vigore della legge in questione, la giurisprudenza in materia civile aveva annullato l’accordo tra l’ARAN e i sindacati perché incompatibile con il principio dell’incorporazione nel rango ministeriale del personale ATA sulla base dell’anzianità di cui all’articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999.
38. Nel 2005, la Corte di Cassazione aveva respinto tutti i ricorsi da parte del Ministero, con quindici sentenze che confermavano l’incorporazione nel rango ministeriale dei dipendenti pubblici sulla base dell’anzianità maturata all’atto del trasferimento (Cassazione, Sezione Lavoro, sentenze n. 4722 del 4 marzo 2005, n. 18652-18657 del 23 settembre 2005, n. 18829 del 27 settembre 2005).
39. Il Consiglio di Stato si era pronunciato nella stessa direzione, nelle sentenze n. 4142/2003 del 6 luglio 2005 e n. 5371 del 6 dicembre 2006.
Le sentenze della Corte costituzionale
40. La Corte Costituzionale italiana, nella sentenza 234 del 2007, aveva dichiarato conforme alla Costituzione la Legge Finanziaria 2006, perché, sulla base del sistema giuridico italiano, il legislatore può approvare anche leggi interpretative incompatibili con il testo della legge da interpretare: la disposizione di cui all’articolo 8, comma 2 della Legge n. 124 del 1999 rappresentava una deroga a questo principio generale; deroga nei confronti della quale la Legge Finanziaria 2006 proponeva il ripristino della regola generale. La Corte Costituzionale aveva altresì dichiarato che la legge n. 266 del 2005 non creava una disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici che avevano ottenuto una sentenza definitiva favorevole e quelli coinvolti in processi ancora pendenti.
41. Il 3 giugno 2008, la Sezione Lavoro della Suprema Corte invitava la Corte Costituzionale a rivedere la sua posizione alla luce dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
42. Con sentenza del 26 novembre 2009 (n. 311), la Corte Costituzionale respingeva il rinvio operato dalla Corte di Cassazione. Dichiarava che il divieto di ingerenza legislativa, nelle cause pendenti di cui lo Stato era parte, non era assoluto; ribadiva che anche la Corte europea non aveva voluto imporre al legislatore nazionale un divieto assoluto di ingerenza, poiché in diverse sentenze (vedi Niedenthal-Forrer c. Germania, n. 47316/99, 20 febbraio 2003, National & Provincial Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito, 23 ottobre 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-VII; OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint Pie X et Blanche de Castille e altri c. Francia, 42219/98 e 54563/00 27 maggio 2004), non aveva ritenuto in contrasto con l’articolo 6 della Convenzione l’intervento retroattivo dei legislatori interni. La legittimità di tali interventi era stata riconosciuta, in particolare, alla luce di alcune circostanze storiche, come nel caso della riunificazione tedesca. Per quanto riguarda la ratio della nuova legge, la Corte Costituzionale ricordava la necessità di armonizzare il sistema di retribuzione del personale ATA a prescindere dalla provenienza dei dipendenti. Inoltre, la Corte Costituzionale faceva riferimento all’esigenza di correggere il difetto tecnico della legge precedente, che prevedeva la possibilità di lasciare la questione alla autonomia delle parti e al potere regolamentare.
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La giurisprudenza della Corte di Cassazione, dopo l’adozione della legge n. 266 del 2005
43. Dopo l’entrata in vigore della legge in questione, la Corte di Cassazione annullava tutte le sentenze favorevoli ai dipendenti ATA, e respingeva tutti i ricorsi contro il Ministero.
IN DIRITTO
I. SULL’ESAME CONGIUNTO DEI RICORSI
44. Tenuto conto della somiglianza dei ricorsi sia sui fatti che sulla questione giuridica, la Corte ritiene necessario riunirli e decidere congiuntamente in una sola sentenza.
II. SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
45. I ricorrenti lamentano che l’azione legislativa, in pendenza della procedura giudiziaria, abbia violato il loro diritto a un giusto processo. Essi indicano che la giurisprudenza aveva già riconosciuto agli ex dipendenti degli enti locali il diritto al riconoscimento, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dell’anzianità ivi maturata. Senza un intervento legislativo, potevano quindi avere un legittimo affidamento, quasi una certezza, di ottenere equa soddisfazione. I ricorrenti ritengono che il solo interesse economico della Pubblica Amministrazione, di per sé non sufficiente a sostanziare un imperativo di carattere generale, aveva motivato l’intervento legislativo in questione.
Essi denunciano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, che recita:
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…), il quale deciderà (…) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)”
A. Sull’ammissibilità
46. La Corte rileva che tale ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Osserva inoltre che, poiché non emerge alcun vizio di procedura, il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.
B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
47. A titolo preliminare, i ricorrenti contestano l’affermazione del Governo secondo cui, negli enti locali locali, l’anzianità non avrebbe alcuna ripercussione sul piano economico. A questo proposito, i ricorrenti ricordano che l’articolo 5 del contratto degli enti locali del 31 marzo 1999 prevede che l’esperienza maturata dal personale, una volta dedotta l’anzianità di servizio, è un momento determinante ai fini del progresso economico all’interno delle aree di classificazione. Pertanto, il trattamento retributivo presso gli enti locali è determinato sia dall’anzianità maturata che dagli altri elementi accessori, mentre nel contratto nazionale per i dipendenti della scuola il trattamento retributivo all’interno di ciascun settore dipende unicamente dall’anzianità.
48. I ricorrenti sostengono che, a seguito del trasferimento, hanno avuto un trattamento economico globale inferiore a quello percepito prima del trasferimento, in quanto hanno perso tutti gli elementi accessori della retribuzione. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, i ricorrenti non potevano opporsi al trasferimento a servizio dello Stato, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 7 Marzo 2007 .
49. I ricorrenti ribadiscono di aver perso ogni aumento contrattuale e ogni indennità accessoria dello stipendio previsti solo nei contratti degli enti locali (vale a dire l’indennità di qualificazione
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professionale, l’indennità dei buoni pasto, l’indennità di mobilità, l’indennità di rischio, indennità di disponibilità, il premio di presenza, ecc…).
50. Essi ricordano che la Suprema Corte ha sottolineato ufficialmente, con una giurisprudenza chiara e consolidata, che “la legge inequivocabilmente accorda al trasferimento l’effetto del riconoscimento di anzianità”. A tal proposito, si afferma che il ruolo di un organo giurisdizionale supremo è esattamente quello di risolvere questo genere di contraddizioni (Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia [GC], n. 24846/94 e 34165/96 a 34173/96, § 59 , CEDU 1999-VII).
51. Secondo i ricorrenti, non vi era alcun motivo imperativo di ordine generale per giustificare l’ingerenza nella risoluzione della controversia giudiziaria. Essi lamentano la violazione dell’articolo 6 § 1 in quanto lo Stato ha violato il principio della parità delle armi promulgando una legge retroattiva al fine di influenzare l’esito dei procedimenti giudiziari avanzati contro di lui dal personale ATA. Lo Stato avrebbe inoltre violato l’autonomia della funzione giudiziaria riservata alla Corte di Cassazione, interferendo nell’amministrazione della giustizia (Zielinski e Pradal e Gonzalez e a., citata, § § 58-59).
Secondo i ricorrenti, il Governo avrebbe violato il principio della parità delle armi tra le due parti (Vezon c. Francia, n. 66018/01, § § 31-35, 18 aprile 2006). A tal proposito, sottolineano che la legge n. 266 del 2005 è entrata in vigore quasi sei anni dopo la decisione di trasferire il personale e quando il trasferimento era già stato pienamente realizzato da oltre cinque anni e la Corte di Cassazione aveva già eliminato ogni possibile incertezza di interpretazione. Inoltre, la norma d’interpretazione era già stata inserita nella Legge Finanziaria.
52. Il Governo respinge l’argomento dei ricorrenti. Afferma che a seguito del trasferimento, i ricorrenti hanno continuato a svolgere le stesse funzioni con lo stesso stipendio e che tutte le anzianità maturate sono state riconosciute ai fini del pensionamento. L’unica differenza, secondo il Governo, è che l’anzianità maturata durante il servizio presso l’ente locale non poteva comportare un aumento retributivo del trattamento economico che i ricorrenti percepivano all’atto del trasferimento, data l’applicabilità in quel momento delle norme sul trattamento economico progressivo nei rapporti di lavoro con lo Stato.
53. Inoltre, il Governo afferma che tale interpretazione della legge n. 124 del 1999 era stata confermata da un accordo tra l’agenzia (ARAN) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e poi avallata dal decreto ministeriale del 5 aprile 2001.
54. Il Governo sostiene che, poiché le controversia si erano moltiplicate in tutto il territorio, il legislatore era intervenuto con una legge interpretativa per colmare il vuoto giuridico che si era creato, data la difficoltà per gli accordi collettivi e il potere regolamentare di risolvere la questione, e per evitare aumenti ingiustificati degli stipendi e una disparità di trattamento tra i dipendenti. Secondo il Governo non si poteva parlare di reformatio in peius della posizione dei ricorrenti.
55. A questo proposito, il Governo ricorda in grandi linee la giurisprudenza della Corte in materia di interventi legislativi. Richiama le seguenti sentenze: Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, serie A n. 301-B; National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito, precitata; Zielinski e Pradal e Gonzalez e a., precitata; Forrer-Niedenthal c. Germania, precitata; OGIS-Institut Stanislas e altri c. Francia, citata).
56. Nel caso di specie, secondo il Governo, i ricorrenti non avevano ottenuto una sentenza definitiva ed esecutiva. Inoltre, essi avevano cercato di approfittarsi di un vuoto giuridico, tenuto conto della mancanza di contratti collettivi e di regolamenti per disciplinare la materia. L’azione legislativa era quindi perfettamente prevedibile e rispondeva ad un’evidente ragione imperativa di ordine generale (OGIS-Institut Stanislas e altri c. Francia, citata). Secondo il Governo, la situazione era pari a quella del legislatore nel caso Building Societies c. Regno Unito, cit: in questo caso, l’azione legislativa ha impedito la creazione di situazioni discriminatorie all’interno del personale ATA. Pertanto sussisteva una valida ragione di interesse pubblico ai sensi della giurisprudenza della Corte.
57. Infine, il Governo ricorda che la Corte Costituzionale italiana aveva dichiarato che l’azione legislativa non era contraria alla Costituzione italiana né alla Convenzione.
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2. Giudizio della Corte
58. La Corte ribadisce che se, in linea di principio, il legislatore può regolamentare in materia civile, mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi già vigenti, il principio della preminenza del diritto e la nozione di equo processo sancito dall’articolo 6 ostano, salvo che per ragioni imperative di interesse generale, all’ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia (sentenza Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, cit., § 49, serie A n. 301-B; Zielinski e Pradal & Gonzales e altri cit., § 57). La Corte ricorda inoltre che l’esigenza della parità delle armi comporta l’obbligo di offrire ad ogni parte una ragionevole possibilità di presentare il suo caso, in condizioni che non comportino un sostanziale svantaggio rispetto alla controparte (v., in particolare, causa Dombo Beheer BV c. Paesi Bassi, dal 27 ottobre, 1993, § 33, Serie A, No. 274, e Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, § 46).
59. In questo caso, la Corte osserva che l’articolo 1 della Legge Finanziaria 2006 ha comportato un’interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 e previsto che il personale ATA dovrebbe essere integrato nelle tabelle della nuova amministrazione sulla base del trattamento salariale globale all’atto del trasferimento. Essa rileva, inoltre, che le suddette leggi d’interpretazione autentica sono retroattive, nel senso che l’interpretazione che forniscono è considerata parte integrante delle disposizioni interpretate dopo la loro entrata in vigore.
60. Nel caso di specie, l’articolo 1 della Legge Finanziaria 2006, che esclude dal suo campo di applicazione solo le sentenze passate in giudicato, fissa definitivamente la risoluzione della controversia sottoposta all’esame della magistratura e ciò in maniera retroattiva. È chiaro che le azioni proposte da tutti i ricorrenti davanti ai tribunali nazionali erano pendenti al momento della sua entrata in vigore.
61. Di conseguenza, l’adozione della Legge Finanziaria 2006 stabilisce il merito della causa e rende inutile la prosecuzione del processo.
62. Per quanto riguarda le “ragioni imperative di interesse generale” evocate dal Governo e ribadite dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 26 novembre 2009, esse risulterebbero dalla necessità di porre rimedio a un difetto tecnico della legge originaria e di prevenire la creazione di situazioni discriminatorie tra i dipendenti provenienti dallo Stato e quelli provenienti dagli enti locali. Per quanto riguarda la decisione della Corte Costituzionale, la Corte ricorda che non basterebbe a stabilire la conformità della legge n. 266 del 2005 con le disposizioni della Convenzione (Zielinski e Pradal e Gonzalez e a., citata, § 59 ).
63. La Corte nota inoltre che, dopo un periodo di cinque anni, il legislatore ha adottato una disposizione di interpretazione autentica diversa dalla disposizione da interpretare e in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Non è quindi convinta dagli argomenti del Governo secondo cui c’era una lacuna normativa da colmare.
64. La Corte ritiene, infatti, che l’obiettivo indicato dal Governo, ossia la necessità di riempire un vuoto giuridico e di eliminare le disparità di trattamento tra i dipendenti, mirava in realtà a preservare solo l’interesse economico dello Stato, riducendo il numero delle cause pendenti dinanzi ai giudici italiani.
65. Nessuno degli argomenti presentati dal Governo ha, quindi, convinto la Corte sulla legittimità e proporzionalità dell’ingerenza legislativa. Considerato quanto sopra esposto, l’intervento legislativo impugnato, che regolamentava definitivamente, ex tunc, il merito della controversia tra i ricorrenti e lo Stato davanti al giudice nazionale, non era giustificato da ragioni imperative di interesse pubblico generale.
66. Di conseguenza, la Corte riscontra la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
II. SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE
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67. I ricorrenti ritengono che la retroattività dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 li abbia privati dei loro beni nella misura in cui questa disposizione ha messo fine in maniera definitiva alla controversia con l’amministrazione. Essi invocano l’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione che recita come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”
A. Sull’ammissibilità
68. La Corte reputa questa parte del ricorso non manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e non contrastante con alcun altro motivo di inammissibilità. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.
B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
69. I ricorrenti sostengono che, al momento della presentazione del ricorso prima dell’approvazione della legge in questione, nutrivano un legittimo affidamento di ottenere una decisione loro favorevole sulla base di una nutrita giurisprudenza interna.
70. I ricorrenti lamentano il carattere sproporzionato della misura contestata e la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
71. Il Governo intende addurre che, al momento dell’approvazione della Legge Finanziaria 2006, i ricorrenti non erano titolari di un credito certo ed esigibile nei confronti dello Stato, poiché nessuna decisione definitiva era ancora stata adottata nel processo pendente. Il Governo richiama i casi Gonzalez Fernandez-Molina e altri c. Spagna [(dec.), n. 64359/01, CEDU 2002-IX] e Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia (9 dicembre 1994, serie A n. 301-B) e conclude che i ricorrenti non erano titolari di un diritto di proprietà ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
72. Il Governo sostiene che l’ingerenza legislativa nell’amministrazione della giustizia era giustificata da “ragioni imperative di interesse pubblico”. Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, ritiene che l’obiettivo del legislatore non era quello di svantaggiare l’esito del processo pendente, ma di intervenire per colmare una lacuna normativa, e sottolinea che questo motivo era stato chiaramente affermato dalla Corte Costituzione, nella sentenza del 26 novembre 2009. Tale obiettivo rappresenterebbe, nel caso di specie, una “ragione imperativa di interesse generale”.
2. Giudizio della Corte
a) Sull’esistenza di diritto di proprietà, ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1
73. La Corte osserva che le parti hanno opinioni diverse circa la questione di sapere se i ricorrenti disponevano di un diritto di proprietà tutelato dall’articolo 1 del Protocollo n. 1. Si ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, un ricorrente può addurre la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 solo nella misura in cui le decisioni che contesta sono relative alla sua “proprietà” ai sensi della presente disposizione. La nozione di “proprietà” può concernere sia i “beni esistenti” che i valori patrimoniali, ivi compresi, in determinati casi ben definiti, i crediti. Affinché un credito possa considerarsi un “valore patrimoniale”, ricadente nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo 1, è necessario che il titolare del credito lo dimostri in relazione al diritto interno, per esempio, sulla base di una consolidata giurisprudenza dei tribunali nazionali. Una volta dimostrato,
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può entrare in gioco il concetto di “legittimo affidamento” (Maurice c. Francia [GC], n. 11810/03, § 63, CEDU 2005-IX).
74. Alla luce della giurisprudenza dei giudici nazionali (§ § 39-40), la Corte ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, che i ricorrenti fossero titolari, prima dell’intervento della Legge Finanziaria 2006, di un interesse economico che costituiva, se non un diritto di credito nei confronti della controparte, quanto meno un “legittimo affidamento” di ottenere il pagamento degli importi contestati, e che aveva, pertanto, il carattere di “bene” ai sensi della prima frase dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (v., in particolare Lecarpentier e altri c. Francia, n. 67847/01, § 38, 14 febbraio 2006, e S.A. Dangeville c. Francia, n. 36.677/97, § 48, CEDU 2002-III). L’articolo 1 del Protocollo n. 1 è pertanto applicabile al caso di specie.
b) Sull’esistenza di un’ingerenza
75. La Corte ritiene che la legge in questione, regolamentando in maniera definitiva le controversie, si sostanzi in un’ingerenza nell’esercizio del diritto di proprietà che i ricorrenti potevano rivendicare in virtù della legislazione previgente e della giurisprudenza. Bisogna quindi valutare se l’ingerenza controversa fosse giustificata ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
c) Sulla giustificazione dell’ingerenza
i. Principio di legalità
76. È pacifico che l’ingerenza fosse “prevista dalla legge” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
ii. “Per causa di utilità pubblica”
77. Tuttavia, le parti non convengono sulla legittimità di tale ingerenza. La Corte deve decidere se questa perseguisse uno scopo legittimo, vale a dire se esistesse una “causa di pubblica utilità”, ai sensi della seconda frase del primo comma dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
78. La Corte ritiene che, grazie ad una conoscenza diretta della società e dei suoi bisogni, le autorità nazionali sono in via di principio in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per determinare ciò che rientra nel concetto di “pubblica utilità”. Nel sistema di tutela istituito dalla Convenzione, la autorità nazionali devono quindi decidere per prime se esiste un interesse generale che giustifica la privazione della proprietà. Di conseguenza, dispongono di un certo margine di apprezzamento.
79. Inoltre, la nozione di “pubblica utilità” è ampia. In particolare, la decisione di adottare una legislazione restrittiva della proprietà di solito comporta valutazioni di ordine politico, economico e sociale. Considerando normale che il legislatore disponga di un’ampia libertà di condurre una politica economica e sociale, la Corte deve rispettare il modo in cui egli concepisce gli imperativi di “pubblica utilità” a meno che la sua decisione sia manifestamente priva di ragionevole fondamento (Presse Compania Naviera SA e altri c. Belgio, 20 novembre 1995, § 37, Serie A, n. 332, e Broniowski c. Polonia [GC], n. 31443/96, § 149, CEDU 2004-V).
80. Nel caso di specie, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione di sapere se l’obiettivo perseguito dall’articolo 1 della Legge Finanziaria 2006 superi il mero interesse economico dello Stato. Si ricorda che, in linea generale, il solo interesse economico non giustifica l’intervento di una legge retroattiva di convalida (v., mutatis mutandis, Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri cit., § 59, CEDU 1999-VII).
81. La Corte nutre dei dubbi in merito al fatto che l’interferenza nel pacifico godimento dei propri beni persegua interessi di “pubblica utilità”.
82. In ogni caso, ricorda che detta ingerenza deve trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale della comunità e le esigenze individuali di tutela dei diritti fondamentali (vedi tra le altre, Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, § 69, serie A n. 2) e che deve esistere un
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ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito dalle misure restrittive della proprietà (Pressos Compania Naviera SA e a., citata, § 38).
83. Nel caso di specie, l’intervento legislativo impugnato ha sicuramente impedito ai ricorrenti di vedersi riconoscere l’anzianità di servizio maturata presso gli enti locali, almeno fino all’adozione dell’articolo 1 della Legge Finanziaria 2006.
84. Secondo la Corte, l’adozione dell’articolo 1 della Legge Finanziaria 2006 ha imposto un “onere eccessivo e anormale” ai ricorrenti e il pregiudizio alla loro proprietà ha rivestito carattere sproporzionato, rompendo il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali individuali (v., mutatis mutandis, Lecarpentier e altri, sopra, § § 48-53).
85. Di conseguenza, vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
III. SULL ‘APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
86. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
” Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”.
87. I ricorrenti richiedono una somma equivalente alla parte di retribuzione persa, vale a dire la differenza fra la retribuzione effettivamente percepita e quella alla quale avrebbero diritto in assenza dell’intervento legislativo in questione.
88. Il Governo contesta le conclusioni dei ricorrenti e afferma che il danno patrimoniale è stato calcolato sulla base di un “criterio stravagante”.
89. Per quanto riguarda il danno morale, i ricorrenti richiedono il risarcimento pari a 5000 euro ciascuno.
90. Il Governo si oppone e reputa infondata la domanda.
91. I ricorrenti richiedono inoltre il pagamento delle spese di procedura dinanzi ai giudici nazionali e il pagamento delle spese sostenute dinanzi alla Corte. A tal proposito, i ricorrenti chiedono alla Corte di determinare tale importo secondo equità.
92. Per quanto riguarda le spese di procedura, il Governo rileva che i ricorrenti non hanno quantificato le loro richieste.
93. La Corte ritiene che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non può essere decisa allo stato degli atti. Di conseguenza, si riserva di decidere a seguito di un’ulteriore procedura, tenuto conto della possibilità che il Governo e i ricorrenti pervengano ad un accordo.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL’UNANIMITÁ
1. Decide di riunire i ricorsi e di esaminarli congiuntamente con una sola sentenza;
2. Dichiara i ricorsi ammissibili;
3. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
5. Dichiara che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non può essere stabilita allo stato degli atti, e di conseguenza
a) la riserva in toto;
b) invita il Governo e i ricorrenti a presentare per iscritto entro un mese dal giorno in cui la decisione diventa definitiva, ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni in proposito e di notificare qualsiasi accordo cui si potrebbe pervenire;
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c) riserva l’ulteriore procedura e delega al presidente della Camera la decisione di fissare l’udienza successiva, se necessario.
Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 7 giugno 2011, ai sensi dell’articolo 77 § § 2 e 3 del regolamento.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Cancelliere Presidente
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RICORSO N. 43549/08
AGRATI E ALTRI c. ITALIA
Elenco dei RICORRENTI
AGRATI ANTONELLA
ALDERGHI ROSANGELA
AMBIVERI RITA GIULIANA
BACCHIN MARISA LUCIAN
BAFFA GIUSEPPE
BALBI GIUSEPPE
BARBAGLIO ERNESTO
BALCONI ORNELLA
BARRECA MARIA
BELLONI ANTONELLA
BELLONI FRANCESCA
BELMONTE ALBA
BENENATI PATRIZIA
BONFANTI ANSELMO
BONFANTI SILVANA
BOSANI MARIA ROSA
BOSI FABIO
BRAMBILLA GIOVANNI
BUONO ANNAMARIA
CADEI OLIVIERO
CAPELLI MARIA ROSA
CASADEI ETTORE
CASALI ALESSANDRA
CASATI DANIELA
CASATI SERENA
CECCHI DARIO
CERONE MARIA
CICHETTI GABRIELLA
CIVITAQUALE ASSUNTA
COLOMBO MARIA LUISA
CONTI SEBASTIANO
CORRENGIA RENATO
CROCIFISSO VINCENZA
CRISTIANO PATRIZIA
CUSANO RAFFAELA
CUVIELLO ELISABETTA
D’ALESSANDRO VENERA
DAMATO SERAFINA
D’ANGELO DORIANA
D’ANGELO PIERINA
DE FELICE CARMELA
DE SCISCIOLO FEDELE
DI GAUDIO ANGELO
DI NUNNO MARIA ANTONIETTA
D’IZZIA FRANCESCA MARIA
ERRICO ANTONIO
FACCHINI FULVIA
FARINELLA VIALE GAETANO
14
FOGLIA ROSARIA MARIA
FRANCAVIGLIA ROSA
FRIGO MARIA STELLA
GARIBOLDI PIO EUGENIO MARIA
GHIDINI FRANCESCA
GOLLES ANNUNZIATA
GUSELLA LORENA
IOVINO LUISA
LAVIGNA RAFFAELA
LAZZARI BRUNA
LEMMA CINZIA
LO IACONO GIUSEPPE
LORETO FRANCESCO IVAN
LOSIO FRANCESCA
MAGNI ROSSANA
MANCINA ELENA
MANDELLI FLAVIA
MANIERO LUCA
MARALDI MARIA TERESA
MARIANI MASSIMO
MARINI DANIELA
MARINI SILVIA
MARTELLO MARTA
MASCIA ANTONIA
MASTINO GAVINA VITTORIA
MASTRANDREA GIACOMA
MAURI CARLA
MELIS EVELINA
MIGLIAZZA SIMONA ROSA ANNA
MITTI GRAZIA
MONACO PETRONILLA
MORA VALERIA
MUZZUPAPPA ADRIANA
OCCELLO ADELE
OLIVA TIZIANA
ORLANDINO PATRIZIA
PANEFORTE MARILENA
PANINI MARINA
PASCARELLA ANNA
PASQUALINI MARILISA
PATELLA ANGELA
PECORI SERENELLA
PEDRONI MARIELLA ENRICA
PEROTTO CECILIA
PEZZOTTI GIANPAOLA
PIPITONE CONCETTA
PUCCI FAUSTO ROCCO
RANCILIO MAURIZIO
REA COLOMBA
REINA ANGELO
ROMANELLI MARIA GRAZIA
RONCHI GERMANA
15
ROTA LILIANA
SAPERE EMILIA
SCANZIANI GIANCARLO
SCHIAVO ANNA
SCIUTO SALVATORE
SETTI MARIA ANGELA
SFERRAZZA MARISA
SFREGOLA MARIA
SGROI FEDERICO
SPITALI CARMELA
SPIZZICO ANGELA
TAGLIABUE GIANMARIO
TARRICONE ANTONIA
TATOLI GINA
TODARO GIGLIOLA
TODISCO CARMELO
TORRETTA GIUSEPPINA
TUCCI GENNARO
VENUTO VINCENZA
VIMERCATI EMANUELA VIRGINIA
ZAPPA GIANCARLO
SENTENZA AGRATI E ALTRI c. ITALIA (MERITO)
SENTENZA AGRATI E ALTRI c. ITALIA (MERITO)

per scaricare la sentenza : Sentenza Corte Europea dei Diritti Umani del 7 giugno 2011 – Italiano

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
6 settembre 2011 (*)
«Politica sociale – Direttiva 77/187/CEE – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese – Nozioni di “impresa” e di “trasferimento” – Cedente e cessionario di diritto pubblico – Applicazione, sin dalla data del trasferimento, del contratto collettivo vigente presso il cessionario – Trattamento retributivo – Riconoscimento dell’anzianità maturata presso il cedente»
Nel procedimento C-108/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Venezia, con decisione 4 gennaio 2010, pervenuta in cancelleria il 26 febbraio 2010, nella causa
Ivana Scattolon
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.–C. Bonichot, J.–J. Kasel e D. Šváby, presidenti di sezione, dai sigg. G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore), dalla sig.ra C. Toader e dal sig. M. Safjan, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° febbraio 2011,
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra Scattolon, dagli avv.ti N. Zampieri, A. Campesan e V. De Michele;
– per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. L. D’Ascia, avvocato dello Stato;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra C. Cattabriga e dal sig. J. Enegren, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 aprile 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16), nonché di vari principi generali del diritto.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Scattolon ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in prosieguo: il «Ministero») in merito al mancato riconoscimento, a seguito del trasferimento della sig.ra Scattolon alle dipendenze del Ministero, dell’anzianità di servizio che la medesima aveva maturato presso il comune di Scorzè, suo originario datore di lavoro.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 L’art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 disponeva, nella sua versione iniziale, quanto segue:
«La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione».
4 Ai sensi dell’art. 2 di tale direttiva, si intendeva per «cedente» ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell’art. 1, n. 1, di detta direttiva, perde la veste di imprenditore, e per «cessionario» ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento del genere, acquisisce la veste di imprenditore.
5 L’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva 77/187 disponeva che:
«1. I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.
(…)
2. Dopo il trasferimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest’ultimo per il cedente, fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell’entrata in vigore o dell’applicazione di un altro contratto collettivo.
Gli Stati membri possono limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro purché esso non sia inferiore ad un anno».
6 L’art. 4 della direttiva 77/187 così recitava:
«1. Il trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione.
(…)
2. Se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è rescisso in quanto il trasferimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la rescissione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro».
7 In seguito all’entrata in vigore della direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187 (GU L 201, pag. 88), il cui termine di recepimento scadeva, per gli Stati membri, il 17 luglio 2001, l’art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 era così redatto:
«(a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.
b) Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria.
c) La presente direttiva si applica alle imprese pubbliche o private che esercitano un’attività economica, che perseguano o meno uno scopo di lucro. Una riorganizzazione amministrativa di enti amministrativi pubblici o il trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi pubblici non costituisce trasferimento ai sensi della presente direttiva».
8 Per motivi di razionalizzazione normativa, la direttiva 77/187, come modificata dalla direttiva 98/50, è stata abrogata con la direttiva 2001/23.
9 Il tenore letterale dell’art. 1, n. 1, della direttiva 2001/23 corrisponde a quello dell’art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, come modificata dalla direttiva 98/50. Le definizioni delle nozioni di «cedente» e di «cessionario» di cui alla direttiva 2001/23 sono sostanzialmente identiche a quelle di cui all’art. 2 della direttiva 77/187.
10 Quanto all’art. 3 della direttiva 2001/23, i nn. 1 e 3 del medesimo corrispondono sostanzialmente ai nn. 1 e 2 dell’art. 3 della direttiva 77/187. Quanto all’art. 4 della direttiva 2001/23, esso corrisponde all’art. 4 della direttiva 77/187.
La normativa nazionale
L’art. 2112 del codice civile italiano
11 In Italia, l’attuazione della direttiva 77/187 e, di conseguenza, della direttiva 2001/23 è garantita, in particolare, dall’art. 2112 del codice civile ai sensi del quale, «in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. (…) Il cessionario è tenuto ad applicare [i] contratti collettivi (…) vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario».
L’art. 8 della legge n. 124/99 e i decreti ministeriali di esecuzione
12 Sino al 1999, i servizi ausiliari presso le scuole pubbliche italiane consistenti, in particolare, nella pulizia e nella manutenzione dei locali, nonché nell’assistenza amministrativa erano garantiti,
in parte, tramite il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (in prosieguo: «ATA») dello Stato e, in parte, da enti locali, quali i comuni. Gli enti locali effettuavano tali compiti tramite il proprio personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (in prosieguo: il «personale ATA degli enti locali»), ovvero mediante la stipula di contratti con imprese private.
13 Il personale ATA degli enti locali veniva retribuito sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Regioni Autonomie Locali (in prosieguo: il «CCNL del personale degli enti locali»). Il personale ATA dello Stato impiegato nelle scuole pubbliche era invece retribuito sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Scuola (in prosieguo: il «CCNL della scuola»).
14 La legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (GURI n. 107, del 10 maggio 1999, pag. 4; in prosieguo: la «legge n. 124/99»), ha previsto il trasferimento del personale ATA degli enti locali, impiegato nelle scuole pubbliche, nei ruoli del personale ATA dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
15 A tal proposito l’art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 124/99 così dispone:
«1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali (…) è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma l, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto».
16 La legge n. 124/99 è stata attuata con decreto 23 luglio 1999, relativo al trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (GURI n. 16, del 21 gennaio 2000, pag. 28; in prosieguo: il «d.m. 23 luglio 1999»). L’art. 3 di tale decreto prevede quanto segue:
«(…)
Con successivo decreto (…) verranno definiti i criteri di inquadramento, nell’ambito del comparto scuola, finalizzati all’allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell’incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell’anzianità maturata presso gli enti, previa contrattazione collettiva (…) fra [l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni; in prosieguo: l’“ARAN”] e le organizzazioni sindacali (…)».
17 L’art. 9 del d.m. 23 luglio 1999 dispone quanto segue:
«Lo Stato subentrerà nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell’assunzione di personale dipendente. (…) Ferma restando la
prosecuzione delle attività da parte di soggetti esterni impegnati (…) ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrerà nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali (…) per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all’ente locale in sostituzione dello Stato. (…)».
18 L’accordo tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali previsto dall’art. 3 del d.m. 23 luglio 1999 è stato firmato il 20 luglio 2000 ed approvato con decreto ministeriale 5 aprile 2001, recante recepimento dell’accordo ARAN – Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola (GURI n. 162, del 14 luglio 2001, pag. 27; in prosieguo: il «d.m. 5 aprile 2001»).
19 Tale accordo dispone quanto segue:
«Articolo 1 – Ambito di applicazione
Il presente accordo si applica dal 1° gennaio 2000 al personale dipendente dagli enti locali e transitato nel comparto scuola, ai sensi dell’art. 8 della [legge n. 124/99] e (…) del decreto ministeriale 23 luglio 1999 (…).
Articolo 2 – Regime contrattuale
1. Al personale di cui al presente accordo (…) cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2000 il [CCNL del personale degli enti locali] e dalla stessa data si applica il [CCNL della scuola], ivi compreso tutto quanto si riferisce al trattamento accessorio, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli successivi.
(…)
Articolo 3 – Inquadramento professionale e retributivo
1. I dipendenti, di cui all’art. l del presente accordo, sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola (…) con le seguenti modalità. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale (…) d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità nonché, per coloro che ne sono provvisti, [dalle indennità previste dal CCNL del personale degli enti locali]. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta «ad personam» e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento al 31 dicembre 1999, se più elevata di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola. (…)
(…)
Articolo 9 – Retribuzione fondamentale e salario accessorio
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, al personale di cui al presente accordo si applicano tutti gli istituti a contenuto economico del [CCNL della scuola], secondo le modalità da questo previste.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2000, al personale di cui al presente accordo, è riconosciuto, a titolo provvisorio, il compenso individuale accessorio secondo le misure lorde mensili indicate nella tabella (…) allegata al [CCNL della scuola]. (…)
(…)».
20 Tale normativa ha dato luogo ad azioni giudiziarie promosse dai membri del personale ATA trasferito, i quali hanno chiesto il pieno riconoscimento della loro anzianità maturata presso gli enti locali. Costoro deducevano, a tale riguardo, che i criteri adottati nell’ambito dell’accordo approvato con d.m. 5 aprile 2001 facevano sì che essi, a partire dal loro inserimento nel personale ATA dello Stato, venissero inquadrati e retribuiti alla stessa maniera dei membri del personale ATA statale con minore anzianità. Secondo la loro tesi, l’art. 8 della legge n. 124/99 impone il mantenimento, per ogni membro del personale ATA trasferito, dell’anzianità maturata presso gli enti locali, di modo che ciascuno di detti membri deve percepire, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la retribuzione corrisposta ad un membro del personale ATA statale con la medesima anzianità.
21 Tale contenzioso è sfociato, nel corso del 2005, in diverse sentenze pronunciate dalla Corte suprema di cassazione, nelle quali questa ha accolto, in sostanza, la suddetta argomentazione.
La legge n. 266/2005
22 Il legislatore italiano, con l’approvazione di un emendamento presentato dal governo italiano, ha inserito nell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (supplemento ordinario alla GURI n. 302, del 29 dicembre 2005; in prosieguo: la «legge n. 266/2005»), un comma 218, così redatto:
«Il comma 2 dell’art. 8 della legge [n. 124/99], si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del [personale ATA] statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai [CCNL del personale degli enti locali], vigenti alla data dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 (…) viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge».
23 Numerosi giudici hanno investito la Corte costituzionale di questioni vertenti sulla conformità dell’art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005 con la Costituzione italiana, in particolare con la norma che sancisce l’autonomia del potere giudiziario, dal momento che quest’ultima implica, per il legislatore, un divieto di ingerenza nella funzione di interpretazione uniforme della legge, riservata alla Corte suprema di cassazione.
24 Con sentenza 18 giugno 2007, nonché con successive ordinanze, la Corte costituzionale ha dichiarato che l’art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005 non violava i principi generali del diritto di cui si lamentava la lesione. In particolare, essa ha dichiarato che questa disposizione non innovava rispetto all’art. 8, secondo comma, della legge n. 124/99 e che consentiva di favorire il passaggio del personale ATA dagli enti locali verso lo Stato, dato che detto personale si trovava in
una posizione diversa da quella del personale già inquadrato nei ruoli statali al momento del trasferimento.
25 Durante il 2008, la Corte suprema di cassazione ha sottoposto alla Corte costituzionale una nuova questione, concernente la legittimità costituzionale della legge n. 266/2005 alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, siglata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).
26 Con sentenza 16 novembre 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato che l’art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005 non lede detto principio. In particolare, essa ha giudicato che questa disposizione costituisce una fra le possibili interpretazioni dell’art. 8, secondo comma, della legge n. 124/99 e che, pertanto, non implica una modifica sfavorevole di un diritto quesito.
27 Durante il 2008 e il 2009, dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sono stati proposti tre ricorsi da membri del personale ATA degli enti locali sottoposti al trasferimento nei ruoli del Ministero, nei quali si accusava la Repubblica italiana di aver violato, adottando l’art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005, l’art. 6 della CEDU e l’art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Con sentenza 7 giugno 2011, detta Corte ha accolto questi ricorsi (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza Agrati e a. c. Italia).
Causa principale e questioni pregiudiziali
28 La sig.ra Scattolon, dipendente del comune di Scorzè dal 16 maggio 1980 in qualità di bidella in scuole statali, svolgeva tale attività lavorativa, fino al 31 dicembre 1999, come membro del personale ATA degli enti locali.
29 A decorrere dal 1° gennaio 2000, la medesima, in applicazione dell’art. 8 della legge n. 124/99, veniva trasferita nel ruolo del personale ATA dello Stato.
30 Ai sensi del d.m. 5 aprile 2001, la sig.ra Scattolon veniva inquadrata in una fascia retributiva corrispondente, nel suddetto ruolo, a nove anni di anzianità.
31 Poiché, a causa di ciò, essa non aveva ottenuto il riconoscimento della sua anzianità di circa vent’anni, maturata alle dipendenze del comune di Scorzè, e riteneva di aver sofferto, in tal modo, una notevole riduzione della sua retribuzione, con ricorso depositato in data 27 aprile 2005 essa ha adito il Tribunale di Venezia, per ottenere il riconoscimento integrale di detta anzianità e, di conseguenza, l’inquadramento nello scatto corrispondente, per il personale ATA dello Stato, a un’anzianità compresa tra i quindici e i vent’anni.
32 In seguito all’emanazione dell’art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005, il Tribunale di Venezia ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte costituzionale la questione della compatibilità di detta disposizione con i principi, in particolare, della certezza del diritto e di una tutela giurisdizionale effettiva. Con ordinanza 9 giugno 2008, la Corte costituzionale, richiamandosi alla propria sentenza 18 giugno 2007, ha dichiarato che il citato art. 1, comma 218, non è viziato dalle asserite violazioni di principi generali del diritto.
33 Ciò premesso, il Tribunale di Venezia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la [direttiva 77/187] e/o la [direttiva 2001/23], o la diversa normativa [dell’Unione] ritenuta applicabile deve essere interpretata nel senso che quest’ultima può applicarsi ad una fattispecie di trasferimento di personale addetto a servizi ausiliari di pulizia e manutenzione degli edifici scolastici statali da enti pubblici locali (comuni e province) allo Stato laddove il trasferimento ha comportato il subentro non solo nell’attività e nei rapporti con tutto il personale (bidelli) addetto, ma anche nei contratti di appalto stipulati con imprese private per garantire i medesimi servizi.
2) Se la continuità del rapporto di lavoro ex art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 77/187 (trasfusa, unitamente alla [direttiva 98/50, nella [direttiva 2001/23]) deve essere interpretato nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito, anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente.
3) Se l’art. 3 della direttiva 77/187 e/o le [direttive 98/50 e 2001/23], devono essere interpretate nel senso che tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano essere collegati, nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico.
4) Se i principi generali del vigente diritto [dell’Unione] della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, dell’effettiva tutela giurisdizionale, ad un tribunale indipendente e, più in generale, ad un equo processo, garantiti dall’art. 6, n. 2, [TUE] in combinato disposto con l’art. 6 della [CEDU] e con gli artt. 46, 47 e 52, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti dal Trattato di Lisbona, debbano essere interpretati nel senso di ostare all’emanazione da parte dello Stato italiano, dopo un arco temporale apprezzabile (5 anni), di una norma di interpretazione autentica difforme rispetto al dettato da interpretare e contrastante con l’interpretazione costante e consolidata dell’organo titolare della funzione nomofilattica, norma oltretutto rilevante per la decisione di controversie in cui lo stesso Stato italiano è coinvolto come parte».
Procedimento dinanzi alla Corte
34 Con lettera datata 9 giugno 2011, la ricorrente nella causa principale, alla luce della citata sentenza Agrati e a. c. Italia, ha chiesto la riapertura della fase orale.
35 A questo proposito, occorre ricordare che, per giurisprudenza costante della Corte, quest’ultima, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, o anche su domanda delle parti, può ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell’art. 61 del suo regolamento di procedura, se ritiene necessari ulteriori chiarimenti o se la causa dev’essere esaminata sulla base di un argomento che non è stato dibattuto tra le parti (v., in particolare, sentenze 14 dicembre 2004, causa C-210/03, Swedish Match, Racc. pag. I-11893, punto 25; 26 giugno 2008, causa C-284/06, Burda, Racc. pag. I-4571, punto 37, e 17 marzo 2011, causa C-221/09, AJD Tuna, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36).
36 Nel caso di specie, la Corte ritiene di essere in possesso di tutti gli elementi necessari per trattare la domanda di pronuncia pregiudiziale e che detta domanda non dev’essere valutata in base ad un argomento non ancora dibattuto dinanzi ad essa.
37 Di conseguenza, non va accolta la domanda della ricorrente nella causa principale, mirante allo svolgimento di una nuova udienza, né quella, presentata in subordine, mirante ad ottenere un’autorizzazione al deposito di osservazioni scritte supplementari.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
38 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura di servizi ausiliari presso le scuole, costituisca un «trasferimento di impresa» ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori.
39 Poiché i benefici derivanti da detta normativa possono essere invocati solo da persone le quali, nello Stato membro interessato, siano tutelate in qualità di lavoratori a titolo della normativa nazionale in materia di diritto del lavoro (v., in particolare, sentenze 10 dicembre 1998, cause riunite C-173/96 e C-247/96, Hidalgo e a., Racc. pag. I-8237, punto 24, nonché 14 settembre 2000, causa C-343/98, Collino e Chiappero, Racc. pag. I-6659, punto 36), è importante sottolineare sin d’ora che, in base alla ricostruzione effettuata dal giudice del rinvio, non contestata dal governo italiano, il personale ATA occupato presso le scuole pubbliche in Italia gode di una siffatta tutela. Ne consegue che la ricorrente nella causa principale ha il diritto di beneficiare della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori, purché siano soddisfatti i presupposti di applicazione specificamente elencati nella normativa medesima.
40 In via preliminare occorre constatare parimenti che la riassunzione di detto personale è avvenuta il 1º gennaio 2000, cioè prima della scadenza del termine fissato agli Stati membri per recepire la direttiva 98/50 e anteriormente all’adozione della direttiva 2001/23. Da ciò deriva che la questione proposta dal giudice del rinvio va esaminata alla luce della direttiva 77/187 nella sua versione originaria (v., per analogia, sentenze 20 novembre 2003, causa C-340/01, Abler e a., Racc. pag. I-14023, punto 5, nonché 9 marzo 2006, causa C-499/04, Werhof, Racc. pag. I-2397, punti 15 e 16).
41 Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della citata versione della direttiva 77/187, essa si applicava «ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione». Occorre pertanto verificare se, nell’ipotesi della riassunzione, da parte di un’autorità pubblica di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra autorità pubblica addetto ad attività del tipo di quelle di cui alla causa principale, si riscontri la presenza di tutti gli elementi elencati in tale disposizione.
Sull’esistenza di un’«impresa» ai sensi della direttiva 77/187
42 La nozione di «impresa», ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, comprende qualsiasi entità economica organizzata stabilmente, a prescindere dallo status giuridico e dalle modalità di finanziamento della medesima. Costituisce un’entità siffatta qualsiasi complesso di persone ed elementi che consenta lo svolgimento di un’attività economica che persegua un proprio obiettivo e che sia sufficientemente strutturata e autonoma (sentenze 10 dicembre 1998, cause riunite C-127/96, causa C-229/96 e C-74/97, Hernández Vidal e a., Racc. pag. I-8179, punti 26 e 27; 26 settembre 2000, causa C-175/99, Mayeur, Racc. pag. I-7755, punto 32, nonché Abler e a., cit., punto 30; v. altresì, relativamente all’art. 1, n. 1, della direttiva 2001/23, sentenze 13 settembre 2007, causa C-458/05, Jouini e a., Racc. pag. I-7301, punto 31, nonché 29 luglio 2010, causa C-151/09, UGT-FSP, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 26).
43 La nozione di «attività economica», presente nella definizione ricordata nel punto precedente, comprende qualsiasi attività consistente nell’offerta di beni o servizi su un determinato mercato (sentenze 25 ottobre 2001, causa C-475/99, Ambulanz Glöckner, Racc. pag. I-8089, punto 19; 24 ottobre 2002, causa C-82/01 P, Aéroports de Paris/Commissione, Racc. pag. I-9297, punto 79, nonché 10 gennaio 2006, causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., Racc. pag. I-289, punto 108).
44 Sono escluse, in linea di principio, dalla qualificazione di attività economica le attività che si ricollegano all’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri (v., in particolare, sentenza 1° luglio 2008, causa C-49/07, MOTOE, Racc. pag. I-4863, punto 24 e giurisprudenza ivi citata, nonché, per quanto riguarda la direttiva 77/187, sentenza 15 ottobre 1996, causa C-298/94, Henke, Racc. pag. I-4989, punto 17). Viceversa, sono stati qualificati come attività economiche servizi che, senza essere ricollegati all’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri, sono garantiti nell’interesse pubblico e senza fini di lucro e si trovano in concorrenza con quelli offerti da operatori che agiscono con fini di lucro (v., in proposito, sentenze 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser, Racc. pag. I-1979, punto 22; Aéroports de Paris/Commissione, cit., punto 82, nonché Cassa di Risparmio di Firenze e a., cit., punti 122 e 123).
45 Nel caso di specie, come si ricava dall’art. 8 della legge n. 124/99, il gruppo di lavoratori oggetto di riassunzione da parte dello Stato è costituito dal personale ATA degli enti locali occupato presso le scuole pubbliche. Dagli atti di causa si evince anche che le attività svolte da questo personale consistono nel garantire i servizi ausiliari di cui le scuole hanno bisogno per perseguire, in condizioni ottimali, i loro compiti di insegnamento. Questi servizi riguardano, segnatamente, la pulizia e la manutenzione dei locali, nonché compiti di assistenza amministrativa.
46 Inoltre, dagli elementi in fatto forniti dal giudice del rinvio, così come dall’art. 9 del d.m. 23 luglio 1999, si evince che tali servizi sono affidati, in determinati casi, ad operatori economici privati mediante subappalto. Del resto, è pacifico che detti servizi non sono ricollegati all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri.
47 Appare evidente, pertanto, che le attività svolte dai lavoratori sottoposti al trasferimento di cui trattasi nella causa principale hanno carattere economico ai sensi della citata giurisprudenza e perseguono un proprio obiettivo, che consiste nell’inquadramento tecnico e amministrativo delle scuole. Del resto, è pacifico che il personale ATA è stato concepito come un complesso strutturato di lavoratori dipendenti.
48 Va ancora verificato, alla luce della giurisprudenza ricordata nel punto 42 della presente sentenza e delle osservazioni scritte del governo italiano, in primo luogo, se la qualifica del personale interessato come «impresa» sia rimessa in discussione dalla mancanza di elementi patrimoniali, in secondo luogo, se questo gruppo di lavoratori sia sufficientemente autonomo per essere qualificato come «entità economica» e, di conseguenza, impresa e, in terzo luogo, se abbia una qualche rilevanza la circostanza che detti lavoratori facciano parte della pubblica amministrazione.
49 Per quanto concerne, in primo luogo, la mancanza di elementi patrimoniali, la Corte ha giudicato ripetutamente che, in determinati settori, l’attività si basa essenzialmente sulla manodopera. Alla luce di ciò, un complesso strutturato di lavoratori, malgrado la mancanza di significativi elementi patrimoniali, materiali o immateriali, può corrispondere a un’entità economica ai sensi della direttiva 77/187 (v. in particolare, per quanto concerne i servizi di pulizia, le citate sentenze Hernández Vidal e a., punto 27, nonché Hidalgo e a., punto 26; v. altresì, in merito alla
direttiva 2001/23, sentenza 20 gennaio 2011, causa C-463/09, CLECE, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39).
50 Questa giurisprudenza è applicabile alla fattispecie di cui alla controversia principale, dal momento che sembra che nessuna delle attività svolte dal gruppo di lavoratori in questione necessiti della disponibilità di significativi elementi patrimoniali. La qualificazione del gruppo di lavoratori quale entità economica non può essere esclusa pertanto per il fatto che detta entità non comprende, a parte il citato personale, elementi patrimoniali materiali o immateriali.
51 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione relativa alla sufficiente autonomia di un gruppo di lavoratori come quello su cui verte la causa principale, si deve ricordare che, nel contesto della normativa dell’Unione in tema di mantenimento dei diritti dei lavoratori, la nozione di autonomia si riferisce ai poteri, riconosciuti ai responsabili del gruppo di lavoratori di cui trattasi, di organizzare, in modo relativamente libero e indipendente, il lavoro in seno al citato gruppo e, in particolare, di impartire istruzioni e distribuire compiti ai lavoratori subordinati appartenenti a tale gruppo, e ciò senza intervento diretto da parte di altre strutture organizzative del datore di lavoro (v., a questo proposito, la citata sentenza UGT-FSP, punti 42 e 43). Benché, effettivamente, il ricorrere di un’entità sufficientemente autonoma non venga meno per via della circostanza che il datore di lavoro impone a tale gruppo di lavoratori obblighi precisi ed esercita pertanto un’ampia influenza sulle attività del medesimo, occorre nondimeno che il gruppo in parola disponga di una certa libertà nell’organizzare ed eseguire i compiti affidatigli (v., in tal senso, sentenza Hidalgo e a., cit., punto 27).
52 Nel caso di specie, ferma restando l’esigenza di una verifica da parte del giudice del rinvio, emerge che il personale ATA degli enti locali impiegato nelle scuole costituiva, in seno all’amministrazione degli enti locali, un’entità che poteva organizzare e svolgere i suoi compiti in modo relativamente libero e indipendente mediante, in particolare, istruzioni impartite da membri di detto personale ATA investiti di compiti di coordinamento e direzione.
53 Per quanto concerne, in terzo e ultimo luogo, la circostanza che il personale trasferito e le sue attività siano integrate nella pubblica amministrazione, occorre ricordare che quest’unica circostanza non può sottrarre detta entità all’applicazione della direttiva 77/187 (v., in tal senso, sentenza Collino e Chiappero, cit., punti 33 e 35). La conclusione opposta non sarebbe coerente con la giurisprudenza citata nel punto 42 della presente sentenza, in base alla quale qualunque complesso sufficientemente strutturato e autonomo di persone ed elementi che consenta lo svolgimento di un’attività economica finalizzata a un proprio obiettivo costituisce un’«impresa», ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, a prescindere dallo status giuridico e dalle modalità di finanziamento di quest’ultimo.
54 Benché sia vero che, come sottolineato dal governo italiano, la Corte ha escluso dalla sfera d’applicazione della direttiva 77/187 la «riorganizzazione amministrativa di enti pubblici» e il «trasferimento di funzioni amministrative tra pubbliche amministrazioni», eccezione sancita, successivamente, dall’art. 1, n. 1, di detta direttiva nella versione modificata con la direttiva 98/50, nonché dall’art. 1, n. 1, della direttiva 2001/23, ciò nonostante, come già rilevato dalla Corte e come ricordato dall’avvocato generale nei paragrafi 46–51 delle sue conclusioni, la portata di queste espressioni resta limitata alle ipotesi in cui il trasferimento riguarda attività rientranti nell’esercizio di pubblici poteri (sentenza Collino e Chiappero, cit., punti 31 e 32 e giurisprudenza ivi citata).
55 Vero è che dagli atti si ricava che la riassunzione da parte del Ministero del personale ATA degli enti locali è avvenuta nella cornice di una riorganizzazione della pubblica amministrazione in Italia. Tuttavia, lungi dall’aver giudicato che qualunque trasferimento collegato a, o inserito in, una
riorganizzazione della pubblica amministrazione debba essere escluso dalla sfera d’applicazione della direttiva 77/187, la Corte ha soltanto precisato, nella giurisprudenza richiamata dal governo italiano, che la riorganizzazione di strutture della pubblica amministrazione e il trasferimento di funzioni amministrative tra pubbliche amministrazioni non costituiscono, di per se stesse e in quanto tali, un trasferimento di impresa ai sensi di detta direttiva (v. citate sentenze Henke, punto 14; Collino e Chiappero, punto 31, nonché Mayeur, punto 33).
56 La Corte ha giudicato, in particolare, che la creazione di un consorzio intercomunale e l’attribuzione a quest’ultimo di talune competenze dei comuni che ne fanno parte costituiscono una riorganizzazione dell’esercizio dei pubblici poteri e pertanto non possono essere soggette alla direttiva 77/187 (v. sentenza Henke, cit., punti 16 e 17), pur dichiarando, in altre ipotesi, che il trasferimento di personale addetto ad attività di natura economica in un’amministrazione pubblica rientra nella sfera di tale direttiva (v., in particolare, citate sentenze Hidalgo e a., punto 24, nonché Collino e Chiappero, punto 32).
57 Non c’è nulla che possa giustificare un’interpretazione di questa giurisprudenza nel senso che determinati pubblici impiegati, tutelati in quanto lavoratori in forza dell’ordinamento nazionale e soggetti a un trasferimento verso un nuovo datore di lavoro in seno alla pubblica amministrazione, non possano godere della tutela offerta dalla direttiva 77/187 sol perché questo trasferimento avviene nell’ambito di una riorganizzazione di detta amministrazione.
58 È importante rilevare, a tale proposito, che se un’interpretazione siffatta fosse accolta, qualunque trasferimento imposto a tali categorie di lavoratori potrebbe essere sottratto, dall’autorità pubblica interessata, alla sfera d’applicazione della direttiva 77/187 invocando la mera circostanza che il trasferimento rientra in una ristrutturazione del personale. In tal modo, importanti categorie di lavoratori addetti ad attività economiche ai sensi della giurisprudenza della Corte rischierebbero di venire private della tutela prevista da tale direttiva. Questo risultato sarebbe difficilmente conciliabile sia con il disposto dell’art. 2 di quest’ultima, ai sensi del quale possono essere cedente e cessionario tutte le persone fisiche o giuridiche aventi la veste di imprenditore, sia con la necessità, tenuto conto dello scopo di tutela sociale perseguito da detta direttiva, di interpretare in senso restrittivo le eccezioni all’applicazione della medesima (v., per quanto attiene alla direttiva 2001/23, sentenza 11 giugno 2009, causa C-561/07, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4959, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
59 Infine, va sottolineato che l’applicazione delle norme enunciate dalla direttiva 77/187 a situazioni quali quelle di cui alla controversia principale non lede il potere degli Stati membri di razionalizzare le rispettive pubbliche amministrazioni. L’applicabilità di questa direttiva ha come unico effetto quello di impedire che determinati lavoratori trasferiti siano collocati, in conseguenza del mero fatto del trasferimento, in una posizione meno favorevole di quella che essi occupavano prima del trasferimento. Come la Corte ha già dichiarato più volte e come si ricava, del resto, dall’art. 4 della direttiva 77/187, quest’ultima non priva gli Stati membri della facoltà di consentire ai datori di lavoro di modificare taluni rapporti di lavoro in senso sfavorevole, segnatamente per quanto concerne la tutela contro il licenziamento e le condizioni retributive. Detta direttiva vieta soltanto che siffatte modificazioni avvengano in occasione e a causa del trasferimento (v. in tal senso, in particolare, sentenze 10 febbraio 1988, causa 324/86, Foreningen af Arbejdsledere i Danmark, detta «Daddy’s Dance Hall», Racc. pag. 739, punto 17; 12 novembre 1992, causa C-209/91, Watson Rask e Christensen, Racc. pag. I-5755, punto 28, nonché Collino e Chiappero, punto 52).
Sull’esistenza di un «trasferimento» «in seguito a cessione contrattuale o a fusione» ai sensi della direttiva 77/187
60 Per determinare se sussista un «trasferimento» di impresa ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, il criterio decisivo è quello di accertare se l’entità in questione conservi la propria identità dopo essere stata ceduta al nuovo datore di lavoro (v., in particolare, sentenze 18 marzo 1986, causa 24/85, Spijkers, Racc. pag. 1119, punti 11 e 12, nonché UGT-FSP, cit., punto 22).
61 Se quest’entità opera senza significativi elementi patrimoniali, il mantenimento della sua identità dopo l’operazione di cui essa è oggetto non può dipendere dalla cessione di elementi siffatti (citate sentenze Hernández Vidal e a., punto 31; Hidalgo e a., punto 31, nonché UGT-FSP, punto 28).
62 In quest’ipotesi, la quale, come accertato nel punto 50 della presente sentenza, è quella rilevante nella cornice della controversia principale, il gruppo di lavoratori in questione mantiene la propria identità quando il nuovo datore di lavoro prosegue le attività e riassume una parte sostanziale, in termini di numero e di competenze, di detti lavoratori (v. citate sentenze Hernández Vidal e a., punto 32, nonché UGT-FSP, punto 29).
63 Per quanto concerne l’espressione «in seguito a cessione contrattuale o a fusione», parimenti contenuta nell’art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, occorre ricordare che la Corte, a causa sia delle differenze tra le versioni linguistiche di questa direttiva sia delle divergenze tra le normative nazionali relative alle nozioni cui queste ultime fanno riferimento, ha fornito un’interpretazione sufficientemente elastica di quest’espressione per soddisfare lo scopo di questa direttiva, che è quello di tutelare i lavoratori in caso di cambiamento del titolare dell’impresa (sentenze 19 maggio 1992, causa C-29/91, Redmond Stichting, Racc. pag. I-3189, punti 10 e 11; 7 marzo 1996, cause riunite C-171/94 e C-172/94, Merckx e Neuhuys, Racc. pag. I-1253, punto 28, nonché Jouini e a., cit., punto 24). Essa ha pertanto dichiarato che il fatto che il trasferimento risulti da decisioni unilaterali delle pubbliche amministrazioni e non da un concorso di volontà non esclude l’applicazione di tale direttiva (v., in particolare, le citate sentenze Redmond Stichting, punti 15–17; Collino e Chiappero, punto 34, nonché UGT-FSP, punto 25).
64 Senza voler rimettere in discussione né la giurisprudenza ricordata nei punti 60–63 della presente sentenza, né il fatto che l’operazione di trasferimento in questione nella causa principale è basata sulla legge n. 124/99 ed è pertanto frutto di una decisione unilaterale dei pubblici poteri, il governo italiano rileva che, nel caso di specie, la riassunzione del personale in questione da parte dello Stato italiano è stata solo facoltativa, dato che i membri di detto personale potevano scegliere di rimanere al servizio degli enti locali da cui essi dipendevano. Alla luce di ciò, non si avrebbe trasferimento ai sensi della direttiva 77/187.
65 Quest’osservazione del governo italiano si fonda tuttavia su una premessa in fatto che è contraddetta sia dalla decisione di rinvio, sia della stessa legge n. 124/99. In particolare, dall’art. 8, secondo comma, di quest’ultima si evince che gli unici membri del personale ATA che hanno avuto la facoltà di optare per il mantenimento del loro posto presso il loro datore di lavoro originario erano quelli le cui qualifiche e i cui profili non trovavano corrispondenti nei servizi del cessionario. Da questa norma, così come dal testo delle altre disposizioni di detto art. 8, discende che il personale ATA degli enti locali impiegato nelle scuole era, globalmente e in linea di principio, soggetto al trasferimento.
66 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, occorre risolvere la prima questione dichiarando che la riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva 77/187, quando detto personale è costituito da un
complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro.
Sulla seconda e sulla terza questione
67 Con le sue questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 3 della direttiva 77/187 debba essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo della retribuzione di lavoratori oggetto di un trasferimento ai sensi di detta direttiva, il cessionario debba tener conto dell’anzianità lavorativa maturata dai citati lavoratori presso il cedente.
68 A questo proposito occorre esaminare preliminarmente la rilevanza, per una fattispecie quale quella oggetto della controversia principale, della citata sentenza Collino e Chiappero, con la quale la Corte si è pronunciata sulla questione relativa al riconoscimento dell’anzianità lavorativa in caso di trasferimento di impresa, sulla quale si basano sia la ricorrente nella causa principale sia il governo italiano nelle osservazioni da loro presentate alla Corte.
69 In tale sentenza si è dichiarato che, sebbene l’anzianità maturata presso il cedente non costituisca, di per sé, un diritto di cui i lavoratori trasferiti possano avvalersi nei confronti del cessionario, ciò nondimeno essa serve, se del caso, a determinare taluni diritti pecuniari dei lavoratori, che pertanto devono essere salvaguardati, in linea di principio, dal cessionario allo stesso modo del cedente (v. sentenza Collino e Chiappero, cit., punto 50).
70 Nel ricordare che il cessionario può modificare, eccetto nel caso di un trasferimento di impresa e solo nei limiti consentitigli dal diritto nazionale, le condizioni retributive in senso sfavorevole ai lavoratori, la Corte ha dichiarato che l’art. 3, n. 1, della direttiva 77/187 dev’essere interpretato nel senso che, per il calcolo di diritti di natura pecuniaria, il cessionario è tenuto a prendere in considerazione tutti gli anni di servizio effettuati dal personale trasferito nella misura in cui quest’obbligo risultava dal rapporto di lavoro che vincolava tale personale al cedente e conformemente alle modalità pattuite nell’ambito di detto rapporto (sentenza Collino e Chiappero, cit., punti 51 e 52).
71 Orbene, nella controversia che vede contrapposti la sig.ra Scattolon e il Ministero, è pacifico che i diritti e gli obblighi del personale trasferito e del cedente erano stabiliti in un contratto collettivo, vale a dire il CCNL del personale degli enti locali, la cui applicazione è stata sostituita, a partire dal 1° gennaio 2000, data del trasferimento, da quella del contratto collettivo in vigore presso il cessionario, ossia il CCNL della scuola. Alla luce di ciò, a differenza di quanto può essere avvenuto nella causa che ha portato alla citata sentenza Collino e Chiappero, l’interpretazione che viene chiesta della direttiva 77/187 non può vertere unicamente sull’art. 3, n. 1, di quest’ultima, bensì, come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 75 delle sue conclusioni, deve tener conto anche del n. 2 di detto art. 3, disposizione che riguarda, segnatamente, l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario.
72 Ai sensi del citato art. 3, n. 2, primo comma, il cessionario è tenuto a mantenere le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest’ultimo per il cedente, fino alla data della risoluzione o della scadenza di tale contratto collettivo o dell’entrata in vigore o dell’applicazione di un altro contratto collettivo. Il secondo comma di detta disposizione aggiunge che gli Stati membri possono limitare il periodo di mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso non sia inferiore ad un anno.
73 Come già precisato dalla Corte, la norma prevista dall’art. 3, n. 2, secondo comma, della direttiva 77/187 non può privare di contenuti il primo comma del medesimo numero. Pertanto, questo secondo comma non osta a che le condizioni di lavoro enunciate in un contratto collettivo che si applicava al personale interessato prima del trasferimento cessino di essere applicabili al termine di un anno successivo al trasferimento, se non addirittura immediatamente alla data del trasferimento, quando si realizzi una delle ipotesi previste dal primo comma di detto numero, ossia la risoluzione o la scadenza di detto contratto collettivo oppure l’entrata in vigore o l’applicazione di un altro contratto collettivo (v. sentenza 9 marzo 2006, causa C-499/04, Werhof, Racc. pag. I-2397, punto 30, nonché, in tema di art. 3, n. 3, della direttiva 2001/23, sentenza 27 novembre 2008, causa C-396/07, Juuri, Racc. pag. I-8883, punto 34).
74 Di conseguenza, la norma prevista dall’art. 3, n. 2, primo comma, della direttiva 77/187, ai sensi della quale «il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest’ultimo per il cedente, fino alla data (…) [di] applicazione di un altro contratto collettivo», dev’essere interpretata nel senso che il cessionario ha il diritto di applicare, sin dalla data del trasferimento, le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione.
75 Benché da quanto sin qui esposto discenda che la direttiva 77/187 lascia un margine di manovra, che consente al cessionario e alle altre parti contraenti di stabilire l’integrazione retributiva dei lavoratori trasferiti in modo tale che questa risulti debitamente adattata alle circostanze del trasferimento in questione, ciò nondimeno le modalità scelte devono essere conformi allo scopo di detta direttiva. Come la Corte ha ripetutamente dichiarato, quest’obiettivo consiste, essenzialmente, nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento (sentenza 26 maggio 2005, causa C-478/03, Celtec, Racc. pag. I-4389, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, nonché, in merito alla direttiva 2001/23, ordinanza 15 settembre 2010, causa C-386/09, Briot, punto 26).
76 Il ricorso alla facoltà consistente nel sostituire, con effetto immediato, le condizioni di cui godevano i lavoratori trasferiti in base al contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle previste dal contratto collettivo vigente presso il cessionario non può pertanto avere lo scopo, o l’effetto, di imporre a detti lavoratori condizioni globalmente meno favorevoli di quelle applicabili prima del trasferimento. Se così non fosse, la realizzazione dello scopo perseguito dalla direttiva 77/187 potrebbe essere agevolmente rimessa in discussione in qualsiasi settore disciplinato in forza di contratti collettivi, il che pregiudicherebbe l’efficacia pratica di detta direttiva.
77 Viceversa, la direttiva 77/187 non può essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive o di altre condizioni lavorative in occasione di un trasferimento d’impresa. Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 94 delle sue conclusioni, questa direttiva non osta a che sussistano talune disparità di trattamento retributivo tra i lavoratori trasferiti e quelli che, all’atto del trasferimento, erano già al servizio del cessionario. Benché altri strumenti e principi giuridici possano risultare rilevanti al fine di valutare la legalità di siffatte disparità, detta direttiva, per quanto la concerne, ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui essi godevano precedentemente.
78 Nel caso di specie, è pacifico che gli atti che hanno dato esecuzione all’art. 8, secondo comma, della legge n. 124/99 hanno stabilito le modalità del trasferimento del personale ATA degli enti locali presso i servizi del Ministero in modo tale che il contratto collettivo vigente presso quest’ultimo, ossia il CCNL della scuola, sia applicabile sin dalla data del trasferimento ai
lavoratori trasferiti, senza tuttavia che questi ultimi beneficino di un trattamento retributivo corrispondente all’anzianità lavorativa da loro maturata presso il cedente.
79 Il fatto che il Ministero, piuttosto che riconoscere quest’anzianità in quanto tale e integralmente, abbia calcolato per ciascun lavoratore trasferito un’anzianità «fittizia» ha svolto un ruolo determinante nella fissazione delle condizioni retributive applicabili per il futuro al personale trasferito. Infatti, in base al CCNL della scuola, le posizioni e progressioni retributive dipendono in larga misura dall’anzianità quale calcolata e riconosciuta dal Ministero.
80 È altrettanto pacifico che i compiti svolti, prima del trasferimento, nelle scuole pubbliche dal personale ATA degli enti locali erano analoghi, se non identici, a quelli svolti dal personale ATA alle dipendenze del Ministero. Di conseguenza, sarebbe stato possibile qualificare l’anzianità maturata presso il cedente da un membro del personale trasferito come equivalente a quella maturata da un membro del personale ATA in possesso del medesimo profilo e alle dipendenze, prima del trasferimento, del Ministero.
81 In una situazione del genere, contrassegnata dalla possibilità di evitare, a causa di un riconoscimento a dir poco parziale dell’anzianità dei lavoratori trasferiti, che questi ultimi subiscano un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, sarebbe contrario allo scopo della direttiva 77/187, quale ricordato e delineato nei punti 75–77 della presente sentenza, non tener conto di detta anzianità nei limiti necessari all’approssimativo mantenimento del livello retributivo goduto da detti lavoratori presso il cedente (v., per analogia, sentenza 11 novembre 2004, causa C-425/02, Delahaye, Racc. pag. I-10823, punto 34).
82 È compito del giudice del rinvio verificare se la ricorrente nella causa principale abbia sofferto, all’atto del suo trasferimento, un siffatto peggioramento retributivo. A tal fine, spetterà a detto giudice esaminare in particolare l’argomento del Ministero, secondo il quale il calcolo definito nel punto 79 della presente sentenza sarebbe tale da garantire che il personale ATA interessato non sia collocato, per il semplice fatto del trasferimento, in una posizione globalmente sfavorevole rispetto a quella immediatamente precedente al trasferimento.
83 Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre risolvere la seconda e la terza questione dichiarando che, quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. È compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo.
Sulla quarta questione
84 Vista la risposta data alla seconda e alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi menzionati dal giudice del rinvio nella sua quarta questione. Di conseguenza, non occorre risolvere quest’ultima questione.
Sulle spese
85 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro.
2) Quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. È compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo.

per scaricare la sentenza :SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – ATA

Lettura della sentenza Corte di giustizia Europea Scattolon (venezia)Lussemburgo
Difesa del nostro Avvocato Nicola Zampieri di Schio (vi)

http://newspusher.com/IT/post/1315323069-2/european-court-of-justice-judgment-c-108-10-scattalon.html

ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00659

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 507 del 26/07/2011

Abbinamenti

Atto 7/00657 abbinato in data 25/10/2011

Firmatari

Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 26/07/2011

Elenco dei co-firmatari dell’atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GOISIS PAOLA LEGA NORD PADANIA 26/07/2011
RIVOLTA ERICA LEGA NORD PADANIA 26/07/2011
BARBIERI EMERENZIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 26/07/2011
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2011
DE PASQUALE ROSA PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2011
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD PADANIA 26/07/2011
FRASSINETTI PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA’ 26/07/2011
CAVALLOTTO DAVIDE LEGA NORD PADANIA 26/07/2011
CENTEMERO ELENA POPOLO DELLA LIBERTA’ 26/07/2011
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 26/07/2011
FARINA RENATO POPOLO DELLA LIBERTA’ 26/07/2011
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2011
LUSETTI RENZO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 26/07/2011
RAMPELLI FABIO POPOLO DELLA LIBERTA’ 26/07/2011
MURGIA BRUNO POPOLO DELLA LIBERTA’ 26/07/2011
Commissione assegnataria

Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

Stato iter:

IN CORSO

Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/10/2011
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/10/2011
DISCUSSIONE IL 25/10/2011
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 25/10/2011

Atto CameraRisoluzione in Commissione 7-00659

presentata da

MASSIMILIANO FEDRIGA
martedì 26 luglio 2011, seduta n.507

L’XI Commissione,

premesso che:

l’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ha disposto il trasferimento nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale del personale degli enti locali in servizio nelle scuole ed istituti statali alla data di entrata in vigore della legge n. 124, prevedendone l’inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti e demandando la disciplina sulle modalità del trasferimento ad un successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica, sentiti l’ANCI, l’UNCEM e l’UPI;

la predetta legge ha stabilito che al personale ATA proveniente dagli enti locali fosse riconosciuta ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza, prevedendo tuttavia che, in corrispondenza dell’inquadramento nei ruoli statali del personale degli enti locali, si procedesse alla contestuale progressiva riduzione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali medesimi, in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell’anno finanziario precedente a quello dell’effettivo trasferimento del personale; in concreto, i costi che lo Stato avrebbe dovuto sostenere per il personale entrato a far parte dei propri ruoli dovevano essere ridotti dai trasferimenti accordati ai comuni e alle province da cui proveniva detto personale;

per l’attuazione del citato «articolo 8», in data 20 luglio 2000, è stato siglato un apposito accordo dall’ARAN e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, accordo, poi recepito dal decreto 5 aprile 2001 adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

il suddetto decreto interministeriale ha previsto che l’inquadramento dei dipendenti in questione dovesse avvenire in base al criterio del «maturato economico» e cioè collocando gli interessati nella posizione stipendiale d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 sarebbe stata corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini della maturazione delle successive classi di stipendio. Ciò al fine di garantire ai trasferiti il mantenimento del livello economico raggiunto negli enti locali (se superiore rispetto a quello dello Stato) nonché di effettuare il trasferimento senza oneri aggiuntivi per lo Stato, in quanto la legge n. 124 del 1999 non ha previsto alcun finanziamento per l’attuazione dell’articolo 8 in questione;

i criteri di inquadramento adottati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca risultano in contrasto con la specifica disposizione contenuta nell’articolo 8, comma 2, della legge n. 124, norma con la quale, il legislatore aveva inteso riconoscere ai fini giuridici ed economici l’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza;

una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la pretesa degli ATA e ITP in parola non potesse trovare accoglimento posto che al citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 è stata data attuazione mediante decreto ministeriale di recepimento di apposito accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali più rappresentative, cui è stata riconosciuta valenza normativa ex articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

nel corso del 2005 si sono poi avute le prime pronunce della Corte di cassazione, che ha interpretato l’articolo 8 citato, nel senso che il personale ATA e ITP destinato a transitare avrebbe dovuto conservare l’intera anzianità maturata fino al momento del passaggio dai ruoli degli enti locali ai ruoli dell’amministrazione statale;

successivamente, l’articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), ha dato l’interpretazione autentica del citato articolo 8, chiarendo sostanzialmente che «l’inquadramento dei lavoratori destinati a transitare nei ruoli dell’amministrazione statale andava effettuato salvaguardandone il trattamento economico in godimento e quindi secondo il meccanismo che era stato concordato con le organizzazioni sindacali»;

parte della giurisprudenza ha dubitato della legittimità costituzionale della predetta disposizione investendo la Consulta che, con le sentenze n. 234 e n. 400 del 2007, ha escluso che «il suddetto intervento normativo esorbitava dai limiti e dai presupposti in presenza dei quali il legislatore può offrire l’interpretazione autentica di una norma e, più in generale, che il meccanismo attraverso il quale doveva essere effettuato l’inquadramento dei lavoratori destinati a transitare nei ruoli dell’amministrazione statale fosse lesivo degli interessi di questi ultimi essendo comunque pienamente garantita la conservazione del trattamento in godimento»;

la Corte di cassazione pronunciatasi successivamente sulla vexata quaestio (cfr. ex multis le pronunce n. 677 e n. 8630, entrambe del 2008) ha ribadito che «l’articolo 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 ha tutti i requisiti di norma di interpretazione autentica ed ha disatteso la pretesa dei lavoratori di vedersi riconosciuta l’intera anzianità di servizio posseduta al momento del transito nei ruoli statali», chiarendo inoltre, a confutazione di quanto sostenuto dalla difesa dei lavoratori, che nel caso di specie non poteva trovare in alcun modo applicazione la disciplina di cui alle direttive comunitarie regolanti il cosiddetto trasferimento d’azienda (ovvero di ramo d’azienda) trasfusa nell’articolo 2112 del codice civile, richiamato dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, non essendosi in presenza di trasferimento di personale correlato al trasferimento di funzioni»; la Corte di Cassazione ha inoltre riconosciuto che la disciplina regolante l’inquadramento dei lavoratori è funzionale «all’esigenza di armonizzare situazioni lavorative differenziate all’origine ma bisognose di regole unitarie, una volta determinatasi la confluenza dei lavoratori in un unico comparto, in conformità, del resto, al principio di parità di trattamento di situazioni analoghe nella disciplina dei rapporti di lavoro pubblico, dove tale principio ha un notevole rilievo teorico e pratico»;

acclarato che «l’interpretazione autentica non poteva essere finalizzata a incidere sull’esito delle controversie in corso», è intervenuto l’articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in base al quale, in sede di rinnovo del contratto del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009, si sarebbe dovuto «esaminare anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124»;

come riferito dal sottosegretario Pizza, in risposta all’interrogazione n. 5-00585, a prima firma dell’onorevole Goisis, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avrebbe avviato nel 2008, a livello nazionale e mediante il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, la rilevazione dei servizi prestati da detto personale nelle istituzioni scolastiche statali, anteriormente al 1o gennaio 2000, data questa di trasferimento allo Stato del personale in questione; ciò al solo fine di conoscerne la reale portata;

l’indagine aveva evidenziato che il personale transitato dagli enti locali allo Stato ammontava a 71.464 unità, di cui n. 43.794 in servizio al 1o settembre 2008;

in data 10 luglio 2008, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’esprimere parere in merito all’ipotesi di sequenza contrattuale per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, prevista dall’articolo 62 del contratto collettivo nazionale del comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, ha rappresentato la necessità che fossero rivisitati quegli istituti che non hanno trovato regolamentazione nell’ambito della stessa sequenza contrattuale, tra i quali sono comprese le norme riguardanti il personale in questione;

a tutt’oggi le predette iniziative non hanno avuto alcun esito;

la Corte europea dei diritti dell’uomo con sentenza del 7 giugno 2011 si è pronunciata in senso favorevole, accogliendo il ricorso proposto da 128 lavoratori appartenuti al personale ATA della scuola, transitati dagli enti locali allo Stato a norma della citata legge n. 124 del 1999, che hanno lamentato la violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU);

la predetta sentenza della Corte europea diverrà definitiva entro tre mesi dalla sua pubblicazione;

la Corte europea ha invitato le parti a trovare un accordo,

impegna il Governo

a uniformarsi al richiamo dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e desunti dall’articolo 6, paragrafo 1, del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cui lo Stato è tenuto a conformarsi per effetto di quanto previsto dal novellato testo dell’articolo 117 della Costituzione (confronta: di recente Corte costituzionale, sentenze n. 348 e n. 349 del 2001), procedendo alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (ATA) e degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) in questione secondo l’anzianità maturata e la temporizzazione nel transito dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, in modo da prevedere la conseguente integrazione degli oneri dovuti ai lavoratori in parola, in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola per il triennio economico 2013-2015.

(7-00659)
«Fedriga, Goisis, Rivolta, Barbieri, Ghizzoni, De Pasquale, Grimoldi, Frassinetti, Cavallotto, Centemero, Zazzera, Renato Farina, Pes, Lusetti, Rampelli, Murgia».

Comitato Nazionale Ata-itp ex enti locali

Sede in Aversa (Ce)P.za Bernini,41 c/o Palmieri Rita Info:brunacciniantonio@alice.it

Conto corrente postale :  001002441929 Coordinate Ibam :IT 06 F 07601 14900 001002441929

Atto Costitutivo Associazione ONLUS

 

Consiglio direttivo

Presidente  Brunaccini  Antonio

Vicepresidente Boerio Carlo

Segretario Russo Domenico

Consigliere Palmieri Vincenza Rita

Consigliere  Pragliola Alfredo

Consigliere Castaldi Vito

Consigliere Russo Giuseppe

Collegio revisori dei conti

Brusciano Olimpia,Esposito Francesco,Perfetto Giovanni

CONTO CORRENTE POSTALE DEL COMITATO NAZIONALE ATA-ITP EX ENTI LOCALI

Si rende noto  il numero di c.c.p. e le coordinate iban dove versare il proprio contributo. 
L’Atto Costitutivo  del Comitato ATA-ITP ex enti locali regolarmente registrato è disponibile sul blog.

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La sottoscrizione è libera in base alle proprie disponibilità, quindi bisognerà nelle scuole delle nostre provincie sensibilizzare i colleghi attualmente in servizio e i pensionati e raccogliere i fondi necessari per il raggiungimento degli obbiettivi quali ,pubblicazioni di articoli sui mass media a pagamento..ecc. si parte dal presupposto che tutti noi siamo invitati a coinvolgere più  COLLEGHI POSSIBILI 

ART. 1
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E’ costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’associazione denominata “PERSONALE ATA-ITP EX EE.LL. TRANSITATO ALLO STATO CON DECORRENZA 01101/2000” con sede provvisoria in Aversa (Ce) Piazza Bernini, 41 e/o Sig. ra Palmieri Vincenza Rita.

L’Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 3. L’Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa” o l’acronimo onlus.

L’Associazione svolge la propria attività in ambito nazionale.

ART. 2
DURATA

L’ Associazione svolgerà la propria attività per la durata di 2 anni e fino al 31/1 2/201 3.
Trascorso tale termine l’assemblea straordinaria dei soci potrà, tuttavia, prorogare la durata (oppure “L’Associazione ha durata illimitata”).

ART. 3
SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L’ Associazione si propone di ottenere da parte del MIUR Comparto Scuola il totale riconoscimento dell’anzianità di servizio del personale ATA ex dipendenti degli Enti Locali e transitato allo Stato per effetto della Legge 124/99.
L’associazione per il raggiungimento dei suoi scopi metterà in campo ogni iniziativa utile a ta fine quale:
-pubblicazione di bollettini e di articoli su quotidiani, riviste etc;
-diffusione tramite la rete Web quali blog, etc;
-organizzazione di riunioni, assemblee, convegni, dibattiti, etc..
Quanto sopra al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, i rappresentanti politici e sindacali circa l’ingiustizia e la discriminazione operata nei confronti degli iscritti all’Associazione e del personale tutto fatto oggetto dell’applicazione della legge 124/99;

ART. 4
I SOCI

L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne
condividano lo spirito e gli ideali.
L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
I soci si dividono in:
1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione;
3) soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti ditale qualifica, per volontà dell’Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell’Associazione;
Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.

ART. 5
MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI

dello scadere dell’anno in corso (vedi ad. 24z cc.). L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea:
1) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
4) per indegnità;
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota annuale associativa per 2 anni. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (vedi ad. 24 c.c.).

ART. 7
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
2) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3) ad accedere alle cariche associative;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia;
Tutti i soci sono tenuti:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’ Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
4) a versare la quota associativa annuale;

ART. 8
ORGANI DELLASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:
1) l’Assemblea dei soci;
2) il Consiglio direttivo;
3) il Presidente dell’Associazione;
4) Il Vice-presidente;
5) lI Segretario-economo;
6) Il Collegio dei revisori dei conti;
7) Il Collegio dei probiviri (organo eventuale);
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

ART. 9
ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

ART. 10
L’Assemblea straordinaria delibera:
1) sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
2) sullo scioglimento dell’Associazione.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 5 giorni (ridotti a 3 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 2 ( ridotti a i n caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale almeno IO giorni prima della data dell’Assemblea.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 11
VALIDITA’ DELL’ ASSEMBLEA

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (vedi art. 211 c.c.).

ART. 12
VOTAZIONI

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e I voto favorevole di tutti i presenti (vedi ad. 21 c.c.). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (vedi ad. 211 c.c.).

ART. 13
VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del
Segretario-economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede.

ART. 14
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione. Esso è formato da 5 membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.Nell’impossibilità di attuare detta modalità
soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica, Il consigliere decaduto non è/è immediatamente rieleggibile.
Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.

ART. 15
IL PRESIDENTE

lI Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza , al membro del Consiglio più anziano d’età.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. li Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 16
I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
1) il libro dei soci;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
5) il libro giornale della contabilità sociale;
6) il libro dell’ inventano;
Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario economo in ogni pagina.

ART. 17
IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 18
IL SEGRETARIO-ECONOMO

Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci stessi. membri del Collegio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.
Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell’Associazione, e fra Associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.
La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

ART. 20
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall’Assemblea anche fra i non soci.
Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all’operato del segretario-economo.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea.
Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un’apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all’Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d’anno.

ART. 21
GRATUITA’ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.

ART. 22
PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività , ed è costituito:
1) da beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;
2) dai contributi dei propri soci;
3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall’ Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.
L’Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 23
ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale decorre dal i gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione in Assemblea (vedi ad. 20 c.c.).
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 30 giorni che precedono l’Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

 

Interpellanza urgente Al Ministro dell´Istruzione, dell´Università e Ricerca, per sapere

- premesso che: per effetto della legge n. 124 del 3 maggio 1999, oltre 70.000 lavoratori ausiliari, tecnici, amministrativi (ATA) e insegnanti tecnico-pratici (ITP) sono transitati, con effetto dal 1 gennaio del 2000, dal comparto enti locali ai ruoli dello stato; l’articolo 8 della citata legge n. 124 del 3 maggio 1999 prevede che sia riconosciuta «ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza»; il decreto interministeriale 5 aprile 2001, con il quale si sono stabilite le procedure per il nuovo inquadramento, ha riconosciuto, invece, al personale citato l’anzianità corrispondente al solo trattamento economico maturato presso l’ente di provenienza (cosiddetto maturato economico), creando, in tal modo, i presupposti per un diffuso contenzioso giudiziario; nel corso degli anni successivi si sono avute numerose sentenze in primo grado e in appello, nella quasi totalità favorevoli ai lavoratori che avevano proposto i ricorsi.

Inoltre, nel corso del 2005 anche la Corte di cassazione si pronunciava con una serie di sentenze, tutte ugualmente favorevoli ai lavoratori; con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), il Governo Berlusconi ha ribadito con l’articolo 1, comma 218 secondo quella che è stata definita un’«interpretazione autentica» il metodo del maturato economico come sistema per il computo dell’anzianità dei lavoratori transitati, facendo salvi gli effetti delle sole sentenze definitive e bloccando l’immediata esecutività dei dispositivi giudiziari di primo e secondo grado, mortificando, in questo modo, l’operato della magistratura ed i diritti da questa riconosciuti ai lavoratori; la Corte costituzionale, con sentenza 18-26 giugno 2007, n. 234, (Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2007, n. 26, 1a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 218, sollevate in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione; recentemente la Corte di Cassazione ha chiesto nuovamente l’intervento dell’Alta Corte, sollevando eccezione d’incostituzionalità del comma 218 dell’articolo 1 della Finanziaria 2006, in riferimento all’articolo 117 della Costituzione nonché all’articolo 6 della Convenzione europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (Cass. 22260/08), ipotizzando, peraltro, una intromissione indebita nel corretto svolgimento del procedimento giudiziario: «la parità delle parti dinanzi al giudice implica la necessità che il potere legislativo non si intrometta nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione della controversia o di una determinata categoria di controversie»;

la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo(Cedu-Sentenza Agrati-Milano ) lo scorso 7 giugno, ha sentenziato che l’applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio,contrasta con l’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto a un processo equo,tale articolo dice chiaramente (l’art. 6 della Convenzione non consente allo Stato, di emanare leggi “interpretative – retroattive” per ottenere delle sentenze favorevoli nei processi in cui l’amministrazione statale sia parte in causa; la Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha infatti affermato che questo comportamento degli Stati viola il principio     dell ‘equo processo e della parità delle armi nel processo: proprio come è successo al personale ATA ex EE.LL.) tre mesi dopo – il 6 settembre 2011 – è giunta un’altra sentenza (Scattolon Venezia avvocato Zampieri) favorevole per gli Ata e Itp ex enti locali. Stavolta è la Corte di Giustizia Europea (LUSSEMBURGO) che stigmatizza il peggioramento delle condizioni retributive dei lavoratori trasferiti.

La tutela nel caso è assicurata dalla direttiva 77/187/ CEE del 14/02/1977 varata per impedire che i dipendenti coinvolti in un trasferimento d?azienda (così la Corte di giustizia considera il passaggio dagli enti locali allo Stato) “siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento”.

pertanto, la Corte di Giustizia invita il giudice italiano a verificare se questo é avvenuto quando la legge finanziaria 2006, interpretando la legge 124/1999, ha considerato applicabile, dalla data del trasferimento, il Ccnl scuola, senza tuttavia assicurare ai lavoratori un trattamento retributivo corrispondente all’anzianità lavorativa maturata presso il “cedente”; poiché le sentenze sono vincolanti per gli Stati, l´esecutivo dovrà trovare una soluzione; la neutralizzazione dei ricorsi attuata con la finanziaria era intervenuta dopo il verdetto favorevole dei tribunali di primo e secondo grado, i quali avevano stabilito il diritto alle differenze retributive che spettavano ai lavoratori transitati nelle scuole, creando così l’aspettativa di ottenere le somme che sarebbero andate a costituire un bene tutelato dalla Convenzione; gli esiti della cosiddetta interpretazione autentica sono stati disastrosi dal punto di vista della tutela dei diritti dei lavoratori in particolare:
(a) si è creata una disparità di trattamento economico tra lavoratori con identica anzianità e profilo professionale;
(b) il danno economico si protrae per tutta la vita lavorativa, fino alla riduzione dell’importo pensionistico;
(c) molti dei transitati, nel frattempo, sono sotto minaccia di dover restituire le somme percepite, provvedimento che decurterebbe oltre il sopportabile le già basse retribuzioni di questi lavoratori; ammontano probabilmente a poche migliaia i lavoratori ancora esclusi ad effetto di questa legge vessatoria dal godimento del loro diritto ad un corretto inquadramento nel contratto scuola (a tal proposito si ricorda che era stata avviata dal Ministero nel mese di giugno un’inchiesta per stabilire di quali risorse necessitasse l’inquadramento, ma, ad oggi, non se ne ha notizia);

i fondi necessari al riconoscimento dell’anzianità maturata secondo il dispositivo previsto dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999, sono stati deviati sul pagamento del salario accessorio dei residui dipendenti degli enti locali; solo per l’anno 2000 circa 114 milioni di euro sono andati in pagamento del salario accessorio: una cifra che avrebbe agevolato il corretto inquadramento di detto personale e che a suo tempo il Ministero dell’istruzione richiese che gli venisse restituita (come confermato dal documento Funzione Pubblica/CGIL, CISL, UIL dell’11 maggio 2006); un primo, parziale, intervento potrebbe intanto avvenire tramite ricompilazione da parte del Ministero dell’istruzione delle schede individuali del personale transitato dagli enti locali allo stato, con l’inserimento del salario di produttività a suo tempo trasmesso proprio dagli enti locali e non tenuto in conto dai singoli Uffici provinciali del Ministero dell’istruzione stesso
-: quali siano gli intendimenti del Governo in riferimento alla problematica in premessa e dunque se non si ritenga necessario intervenire abrogando il comma 218 dell’articolo 1 della legge 266/05, unico vero ostacolo alla corretta ricostruzione di carriera dei lavoratori ATA ex EE.LL. se non ritenga utile predisporre un provvedimento di blocco della riscossione delle somme dovute dai lavoratori in attesa di una risoluzione della questione.

On. Anita Di Giuseppe

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